L'assegno di incollocabilita è tutt'altro, vero che riguarda infermità ascrivibili dalla 2^ all'8^ categoria, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, [b]possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti,[/i] il diritto ad usufruire di un assegno di incollocabilità.
In sintesi,riguarda patologie psichiche ( già riconosciuta o che verrà riconosciuta.