ferie non godute al momento del congedo

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alfredof58
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da alfredof58 »

Ciao ragazzi ciao Lory 61, volevo partecipare alla discussione, perchè mi trovo anc'io nella stessa situazione di
un paio di voi, sono in aspettativa dal 14 novembre 2010, vado dico vado perchè ho già il decreto, in pensione il 17 luglio 2012, però a detta della c.m.o. dovrò continuare ad andare anche da loro per chiudere la pratica,
e questo poco ci interessa, per la licenza non fruita, a me hanno detto di fare domanda, perchè colleghi che si trovavano pressapoco nella mia situazione, l'anno fatta, e pare hanno preso dei bei soldini, circa 4000 euro,
allora siccome io ho il vizio di guardare anche un po' più in la, interpellando la direzione di amm.ne del comando generale, mi davano risposta positiva, in quanto stando in convalescenza, come si fa a fruire della lic.ord. ora siccome devo andare in pensione, non potrò più rientrare in servizio, e faccio domanda fino al 17 luglio ovviamente, quindi penso che lory abbia ragione, comunque mi riservo di farvi sapere, tutte le novità sul mio caso. Ciao a presto


lory61
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da lory61 »

alfredof58 ha scritto:Ciao ragazzi ciao Lory 61, volevo partecipare alla discussione, perchè mi trovo anc'io nella stessa situazione di
un paio di voi, sono in aspettativa dal 14 novembre 2010, vado dico vado perchè ho già il decreto, in pensione il 17 luglio 2012, però a detta della c.m.o. dovrò continuare ad andare anche da loro per chiudere la pratica,
e questo poco ci interessa, per la licenza non fruita, a me hanno detto di fare domanda, perchè colleghi che si trovavano pressapoco nella mia situazione, l'anno fatta, e pare hanno preso dei bei soldini, circa 4000 euro,
allora siccome io ho il vizio di guardare anche un po' più in la, interpellando la direzione di amm.ne del comando generale, mi davano risposta positiva, in quanto stando in convalescenza, come si fa a fruire della lic.ord. ora siccome devo andare in pensione, non potrò più rientrare in servizio, e faccio domanda fino al 17 luglio ovviamente, quindi penso che lory abbia ragione, comunque mi riservo di farvi sapere, tutte le novità sul mio caso. Ciao a presto
Ciao alfredo58, ti posso già dire da ora che a Te spettano in base a quello che hai segnalato:
- gg. 7,50 di licenza non fruita per il 2010;
- gg. 45 di licenza non fruita relativa al 2011;
- gg. 26,25 di tale beneficio fino al 17 luglio per l'anno 2012,
totale 78,75, mica male, minimo sono 50 euro al giorno pulite per gli appuntati a salire per brig. e marescialli!!!!!!!!! :) :)
Se ne avevi anche prima di andare in convalescenza la devi aggiungere!!!!!!! :)
Saluti
lory61
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da lory61 »

lory61 ha scritto:
alfredof58 ha scritto:Ciao ragazzi ciao Lory 61, volevo partecipare alla discussione, perchè mi trovo anc'io nella stessa situazione di
un paio di voi, sono in aspettativa dal 14 novembre 2010, vado dico vado perchè ho già il decreto, in pensione il 17 luglio 2012, però a detta della c.m.o. dovrò continuare ad andare anche da loro per chiudere la pratica,
e questo poco ci interessa, per la licenza non fruita, a me hanno detto di fare domanda, perchè colleghi che si trovavano pressapoco nella mia situazione, l'anno fatta, e pare hanno preso dei bei soldini, circa 4000 euro,
allora siccome io ho il vizio di guardare anche un po' più in la, interpellando la direzione di amm.ne del comando generale, mi davano risposta positiva, in quanto stando in convalescenza, come si fa a fruire della lic.ord. ora siccome devo andare in pensione, non potrò più rientrare in servizio, e faccio domanda fino al 17 luglio ovviamente, quindi penso che lory abbia ragione, comunque mi riservo di farvi sapere, tutte le novità sul mio caso. Ciao a presto
Ciao alfredo58, ti posso già dire da ora che a Te spettano in base a quello che hai segnalato:
- gg. 7,50 di licenza non fruita per il 2010;
- gg. 45 di licenza non fruita relativa al 2011;
- gg. 26,25 di tale beneficio fino al 17 luglio per l'anno 2012,
totale 78,75, mica male, minimo sono 50 euro al giorno pulite per gli appuntati a salire per brig. e marescialli!!!!!!!!! :) :)
Se ne avevi anche prima di andare in convalescenza la devi aggiungere!!!!!!! :)
Saluti
Ovviamente rettifico, per il 2010 ti spetta se non la avevi già fatta tutta prima di andare in malattia!!!!
Scusa!!!!!!
Ciao
alfredof58
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Lory infatti ho calcolato 79 gg. ovvero 8 gg. nel 2010, 45 nel 2011, 26 nel 2012, sono i calcoli che mi hanno fatto anche all'ufficio dove presto servizio, ora devo solo fare la domanda, comunque ti ringrazio per la
preziosa collaborazione. Ciao un sl anche agli altri utenti.
paolone

Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da paolone »

Salve a tutti ,vi chiedo se la licenza 937/77(festività soppresse) non fruita , viene egualmente retribuita ? Saluti.
lory61
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da lory61 »

paolone ha scritto:Salve a tutti ,vi chiedo se la licenza 937/77(festività soppresse) non fruita , viene egualmente retribuita ? Saluti.
Ciao paolone, è ovvio che no!!!!!! Se Tu leggi attentamente i post che ho spedito ad alfredof58 e capitanfracasso, Ti accorgi subito che non c'è nessun cenno alla licenza speciale, si parla "solo" ed "esclusivamente" di licenza ordinaria non fruita!!!!!!!
Saluti
paolone

Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da paolone »

Grazie Lory61, le tue risposte sono ,come al solito ,precise ed esaurienti.Saluti.
panorama
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da panorama »

Ciao lory61 ma quante volte devo inserire questa sentenza del Tar Lombardia di Milano?
Non l'hai mai vista e né letta?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per notizia,
questa interessante sentenza del Tar Lombardia sez. di Milano oltre al fatto del congedo ordinario NON FRUITO fa alcune precisazioni in riferimento anche al pagamento delle Festività Soppresse di cui alla legge del 1977 n. 937.
Invito tutti ha leggerla nel caso vi siete trovati nelle stesse condizioni del collega Poliziotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00350/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Cristina Forgione, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici, in Milano via Freguglia n. 1, domicilia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie residue dell’anno 2004; in via subordinata per la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie maturate o non godute durante il periodo suindicato; nonché per la condanna al pagamento sostitutivo dei 2 giorni previsti ex lege 933/77 del 2005 e non fruiti dall’interessato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla fruizione delle ferie non godute e relative all’anno 2004, ovvero, in subordine la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo; inoltre, chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento di due giorni di c.d. festività soppresse relative all’anno 2005 e parimenti non fruite.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto documenti.
All’udienza del giorno 24.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) OMISSIS, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Como al tempo dei fatti posti a fondamento dell’impugnazione, chiede l’accertamento del diritto a fruire oggi del residuo delle ferie relative all’anno 2004 e non ancora godute.
In via subordinata, egli chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie medesime.
Del pari, OMISSIS chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di due giorni di congedo (c.d. festività soppresse) spettanti ex lege 1977 n. 937, maturati ma non fruiti nel corso dell’anno 2005.
Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni svolte dalle parti emerge la seguente situazione di fatto: 1) nel corso del mese di giugno dell’anno 2005 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto di poter fruire sia del residuo di ferie dell’anno 2004, sia dei giorni di festività soppresse relativi all’anno 2005; 2) in tale occasione la fruizione delle ferie e dei giorni di congedo ex lege n. 937/1977 è stata anticipatamente interrotta su richiesta del dipendente e per motivi personali; 3) durante il mese di novembre dell’anno 2005 il ricorrente ha nuovamente chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie e dei congedi residui, ma in tale caso la fruizione è stata interrotta per sopravvenuta malattia, iniziata in data 17.12.2005 e conclusa in data 21.01.2006; 4) nel corso del 2006 il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di poter fruire di 8 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e di 4 giorni di c.d. festività soppresse relativi all’anno 2005; 5) l’amministrazione ha respinto la domanda evidenziando che la mancata fruizione del congedo residuo e delle festività soppresse non era dipesa da esigenze di servizio, ma, dapprima, dalla scelta del dipendente di rientrare anticipatamente in servizio e poi dal sopravvenienza dello stato di malattia.
Tale condizione precluderebbe, secondo la tesi dell’amministrazione, anche la possibilità di provvedere alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte resistente, nonché doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
2) Le domande presentate dal ricorrente sono solo parzialmente accoglibili, atteso che non è fondata la pretesa alla fruizione attuale del residuo del congedo ordinario relativo all’anno 2004 e dei giorni di festività soppresse relativi all’anno 2005 e non goduti, mentre è fondata la pretesa alla corresponsione dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e non fruiti, nonché dei giorni di riposo di legge relativi all’anno 2005 richiesti e non goduti.
L’esame delle domande impone la disamina del quadro normativo di riferimento.
In relazione al congedo ordinario ed in particolare alle modalità della sua fruizione l’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 – recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) – dispone che “… 2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi. 3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937… 9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. … 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. … 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”
L’art. 18 del d.p.r. 1999 n. 254 dispone che “… al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Sempre in argomento l’art. 18 del d.p.r. 2002 n. 164 dispone che “ … Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza. …”
Infine, con riferimento alle c.d. festività soppresse l’art. 1 della legge 1977, n. 937 dispone che “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde”.
Il quadro normativo ora richiamato rende palese che la fruizione delle ferie è sottoposta, per evidenti ragioni organizzative, a precise delimitazioni temporali, atteso che deve avvenire di regola entro l’anno di maturazione, potendo essere differita all’anno successivo solo quando la mancata fruizione è dipesa da documentate esigenze di servizio; in tale caso il godimento deve avvenire preferibilmente entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza, tenuto conto sia delle esigenze di servizio, sia delle esigenze di carattere personale.
Similmente la normativa delimita il tempo di fruizione delle c.d. festività soppresse, che devono essere utilizzate entro l’anno solare di maturazione e non possono essere spostate in avanti nel tempo.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il ricorrente non ha fruito dell’intero residuo di ferie dell’anno 2004 entro la fine dell’anno 2005, sicché la possibilità di diretta utilizzazione resta preclusa, in quanto sono stati superati i tempi massimi di tardiva fruizione stabiliti dalla normativa citata.
Occorre allora esaminare se nel caso di specie sussistano i presupposti per la corresponsione dell’indennità sostitutiva ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell’art. 18 del d.p.r. 1999 n. 254.
In proposito vale evidenziare che la giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, seppure, come messo in luce dall’amministrazione, il periodo di ferie autorizzato nel mese di giugno 2005 non è stato fruito per scelta dell’interessato, il quale per motivi personali ne ha interrotto il godimento, resta fermo che l’amministrazione ha successivamente concesso di nuovo la fruizione delle ferie entro la fine dell’anno 2005.
Pertanto è in relazione alla fattispecie complessiva che devono essere individuate le cause del mancato godimento delle ferie residue e tali cause vanno ricondotte, da ultimo, all’interruzione del periodo di ferie ottenuto nel dicembre del 2005 in conseguenza dello stato di malattia in cui è caduto il ricorrente.
Insomma, nella fattispecie in esame, la mancata fruizione in tempo utile delle ferie relative all’anno 2004 non è da dipesa dalla scelta dell’interessato di interromperne la fruizione nel corso del mese di giugno del 2005, in quanto tale prima concessione del periodo feriale resta superata dalla nuova fruizione autorizzata, in relazione al medesimo periodo di congedo, nel mese di dicembre 2005 e interrotta per causa non imputabile ad OMISSIS, essendo dipesa dalla malattia sofferta dal dipendente medesimo.
Ne deriva che la ragione ultima che ha precluso il godimento del congedo relativo all’anno 2004 è da rinvenire nello stato di malattia che ha impedito all’interessato di fruire in tempo utile delle ferie già concesse.
Del resto, l’amministrazione non ha sollevato contestazioni, neppure in sede procedimentale, in ordine all’effettiva sussistenza di tale causa di interruzione del periodo feriale.
Pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere al ricorrente la spettanza del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito, in quanto la mancata fruizione non è la conseguenza di una scelta dell’interessato, ma della malattia sopravvenuta e, quindi, di una causa non imputabile al lavoratore.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mancata fruizione delle giornate di c.d. festività soppressa, in relazione alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la equiparabilità al congedo ordinario; sicché, la loro mancata fruizione per causa non imputabile al dipendente ed in particolare in conseguenza di malattia sopravvenuta ne rende doverosa la sostituzione con la relativa indennità.
In particolare, si è evidenziato che la legge 23 dicembre 1977 n. 937, che ha previsto l'attribuzione di giornate di riposo, in aggiunta alle ferie annuali, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, non ha inteso dare una diversa qualificazione giuridica delle medesime, ma soltanto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione richiedendo, ai fini dell'attribuzione delle quattro giornate di cui al punto b) dell'art. 1, una espressa richiesta dell'impiegato e determinando, qualora esse non siano fruite per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi nel corso dell'anno solare, un compenso forfettario (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 1986, n. 802).
Del resto, il citato art. 1 della legge n. 937/1977 qualifica espressamente le giornate di cui si tratta come “aggiuntive“ rispetto al congedo ordinario, mentre il comma 4 dell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 le disciplina nel contesto della regolamentazione del congedo ordinario e ciò ne consente l’assimilazione al congedo medesimo, ai fini che qui rilevano, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Difatti, l’istituto in esame presenta la stessa ratio del diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, che è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. in argomento si considerino Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Cass. civ., sez. un., 12 novembre 2001 n. 14020; Corte costituzionale, 30 dicembre 1987, n. 616; Corte costituzionale, 22 maggio 2001, n. 158).
Ne deriva che anche le finalità cui tende la fruizione dei giorni di riposo riconosciuti a titolo di festività soppressa sono frustrate dall'insorgere della malattia durante il relativo periodo di godimento e ciò conduce a riconoscere il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva, qualora, proprio a causa della malattia, il lavoratore non abbia potuto godere dei riposi di legge.
Naturalmente tale prestazione indennitaria presuppone che la fruizione dei riposi di cui si tratta sia stata regolarmente richiesta dall’interessato, secondo la previsione dell’art. 1 della legge n. 937/1977.
Tali condizioni sussistono nel caso di specie, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che OMISSIS ha tempestivamente chiesto e ottenuto di fruire dei giorni di festività soppresse, la cui mancata effettiva utilizzazione è dipesa dal sopravvenuto stato di malattia.
Una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente alla corresponsione dell’indennità, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti non emerge con esattezza quale sia il numero dei giorni di ferie e di festività soppressa residui non goduti dal ricorrente; pertanto, il Tribunale ritiene di fare applicazione del meccanismo delineato dall’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo – ove si prevede che “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti” - individuando i seguenti criteri direttivi:
a) l’amministrazione resistente dovrà corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva, commisurata all’ordinaria retribuzione, per i giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e per i giorni di c.d. festività soppresse relativi all’anno 2005 non fruiti dall’interessato;
b) a tale fine l’amministrazione dovrà tenere conto: a) solo dei giorni di congedo del 2004 non goduti dal momento della sopravvenienza dello stato di malattia che ha precluso la completa fruizione delle ferie autorizzate prima della fine dell’anno 2005; b) solo dei giorni di riposo a titolo di festività soppressa dell’anno 2005 la cui fruizione sia stata richiesta dall’interessato entro la fine del 2005 e non utilizzati per le circostanze appena indicate. Qualora la fruizione sia stata solo parziale e via sia sovrapposizione tra ferie e festività soppresse regolarmente domandate l’amministrazione dovrà imputare con precedenza le giornate fruite alle festività soppresse;
c) le somme determinate a titolo di compenso sostitutivo devono essere rivalutate, trattandosi di un debito di valore e sulle somme così rivalutate sono calcolati gli interessi legali dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di congedo ordinario del 2004 e di c.d. festività soppresse del 2005 non fruiti da OMISSIS nei termini indicati in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva, secondo i criteri e le modalità precisati in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da darvin »

Salve. Qualcuno saprebbe indicarmi la norma di legge che indica i termini del procedimento per l'elargizione del corrispettivo per ferie non godute all'atto del congedo? Nel mio caso, riformato nel mese di dicembre 2011, ancora nulla nonostante la relativa richiesta sia stata avanzata dall'ultimo comando di appartenenza al CNA sull'apposito prospetto nello stesso mese di cessazione dal servizio.
capitanfracasso

Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da capitanfracasso »

Se non ho letto male...
il decreto di revisione della spesa pubblica ci toglierà la possibilità di monetizzare la licenza non fruita.
Comunque credo sia solo una bozza per ora, nulla di definitivo
panorama
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da panorama »

La questione riguarda solo gli statali e non fa riferimento alle FF.AA. o FF.PP.
GiorgioM
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da GiorgioM »

Riguarda riguarda... nel testo approvato dalla Camera sono compresi TUTTI i dipendenti dello Stato. Altri quindici giorni, più altri quindici dopo la pubblicazione sulla G.U. e dimentichiamoci tutto....
Questi con la scusa dell'euro ci stanno massacrando.
Saluti
lory61
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da lory61 »

panorama ha scritto:Ciao lory61 ma quante volte devo inserire questa sentenza del Tar Lombardia di Milano?
Non l'hai mai vista e né letta?

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Per notizia,
questa interessante sentenza del Tar Lombardia sez. di Milano oltre al fatto del congedo ordinario NON FRUITO fa alcune precisazioni in riferimento anche al pagamento delle Festività Soppresse di cui alla legge del 1977 n. 937.
Invito tutti ha leggerla nel caso vi siete trovati nelle stesse condizioni del collega Poliziotto.

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N. 00350/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Cristina Forgione, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici, in Milano via Freguglia n. 1, domicilia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie residue dell’anno 2004; in via subordinata per la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie maturate o non godute durante il periodo suindicato; nonché per la condanna al pagamento sostitutivo dei 2 giorni previsti ex lege 933/77 del 2005 e non fruiti dall’interessato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla fruizione delle ferie non godute e relative all’anno 2004, ovvero, in subordine la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo; inoltre, chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento di due giorni di c.d. festività soppresse relative all’anno 2005 e parimenti non fruite.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto documenti.
All’udienza del giorno 24.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) OMISSIS, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Como al tempo dei fatti posti a fondamento dell’impugnazione, chiede l’accertamento del diritto a fruire oggi del residuo delle ferie relative all’anno 2004 e non ancora godute.
In via subordinata, egli chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie medesime.
Del pari, OMISSIS chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di due giorni di congedo (c.d. festività soppresse) spettanti ex lege 1977 n. 937, maturati ma non fruiti nel corso dell’anno 2005.
Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni svolte dalle parti emerge la seguente situazione di fatto: 1) nel corso del mese di giugno dell’anno 2005 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto di poter fruire sia del residuo di ferie dell’anno 2004, sia dei giorni di festività soppresse relativi all’anno 2005; 2) in tale occasione la fruizione delle ferie e dei giorni di congedo ex lege n. 937/1977 è stata anticipatamente interrotta su richiesta del dipendente e per motivi personali; 3) durante il mese di novembre dell’anno 2005 il ricorrente ha nuovamente chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie e dei congedi residui, ma in tale caso la fruizione è stata interrotta per sopravvenuta malattia, iniziata in data 17.12.2005 e conclusa in data 21.01.2006; 4) nel corso del 2006 il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di poter fruire di 8 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e di 4 giorni di c.d. festività soppresse relativi all’anno 2005; 5) l’amministrazione ha respinto la domanda evidenziando che la mancata fruizione del congedo residuo e delle festività soppresse non era dipesa da esigenze di servizio, ma, dapprima, dalla scelta del dipendente di rientrare anticipatamente in servizio e poi dal sopravvenienza dello stato di malattia.
Tale condizione precluderebbe, secondo la tesi dell’amministrazione, anche la possibilità di provvedere alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte resistente, nonché doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
2) Le domande presentate dal ricorrente sono solo parzialmente accoglibili, atteso che non è fondata la pretesa alla fruizione attuale del residuo del congedo ordinario relativo all’anno 2004 e dei giorni di festività soppresse relativi all’anno 2005 e non goduti, mentre è fondata la pretesa alla corresponsione dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e non fruiti, nonché dei giorni di riposo di legge relativi all’anno 2005 richiesti e non goduti.
L’esame delle domande impone la disamina del quadro normativo di riferimento.
In relazione al congedo ordinario ed in particolare alle modalità della sua fruizione l’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 – recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) – dispone che “… 2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi. 3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937… 9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. … 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. … 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”
L’art. 18 del d.p.r. 1999 n. 254 dispone che “… al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Sempre in argomento l’art. 18 del d.p.r. 2002 n. 164 dispone che “ … Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza. …”
Infine, con riferimento alle c.d. festività soppresse l’art. 1 della legge 1977, n. 937 dispone che “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde”.
Il quadro normativo ora richiamato rende palese che la fruizione delle ferie è sottoposta, per evidenti ragioni organizzative, a precise delimitazioni temporali, atteso che deve avvenire di regola entro l’anno di maturazione, potendo essere differita all’anno successivo solo quando la mancata fruizione è dipesa da documentate esigenze di servizio; in tale caso il godimento deve avvenire preferibilmente entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza, tenuto conto sia delle esigenze di servizio, sia delle esigenze di carattere personale.
Similmente la normativa delimita il tempo di fruizione delle c.d. festività soppresse, che devono essere utilizzate entro l’anno solare di maturazione e non possono essere spostate in avanti nel tempo.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il ricorrente non ha fruito dell’intero residuo di ferie dell’anno 2004 entro la fine dell’anno 2005, sicché la possibilità di diretta utilizzazione resta preclusa, in quanto sono stati superati i tempi massimi di tardiva fruizione stabiliti dalla normativa citata.
Occorre allora esaminare se nel caso di specie sussistano i presupposti per la corresponsione dell’indennità sostitutiva ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell’art. 18 del d.p.r. 1999 n. 254.
In proposito vale evidenziare che la giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, seppure, come messo in luce dall’amministrazione, il periodo di ferie autorizzato nel mese di giugno 2005 non è stato fruito per scelta dell’interessato, il quale per motivi personali ne ha interrotto il godimento, resta fermo che l’amministrazione ha successivamente concesso di nuovo la fruizione delle ferie entro la fine dell’anno 2005.
Pertanto è in relazione alla fattispecie complessiva che devono essere individuate le cause del mancato godimento delle ferie residue e tali cause vanno ricondotte, da ultimo, all’interruzione del periodo di ferie ottenuto nel dicembre del 2005 in conseguenza dello stato di malattia in cui è caduto il ricorrente.
Insomma, nella fattispecie in esame, la mancata fruizione in tempo utile delle ferie relative all’anno 2004 non è da dipesa dalla scelta dell’interessato di interromperne la fruizione nel corso del mese di giugno del 2005, in quanto tale prima concessione del periodo feriale resta superata dalla nuova fruizione autorizzata, in relazione al medesimo periodo di congedo, nel mese di dicembre 2005 e interrotta per causa non imputabile ad OMISSIS, essendo dipesa dalla malattia sofferta dal dipendente medesimo.
Ne deriva che la ragione ultima che ha precluso il godimento del congedo relativo all’anno 2004 è da rinvenire nello stato di malattia che ha impedito all’interessato di fruire in tempo utile delle ferie già concesse.
Del resto, l’amministrazione non ha sollevato contestazioni, neppure in sede procedimentale, in ordine all’effettiva sussistenza di tale causa di interruzione del periodo feriale.
Pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere al ricorrente la spettanza del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito, in quanto la mancata fruizione non è la conseguenza di una scelta dell’interessato, ma della malattia sopravvenuta e, quindi, di una causa non imputabile al lavoratore.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mancata fruizione delle giornate di c.d. festività soppressa, in relazione alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la equiparabilità al congedo ordinario; sicché, la loro mancata fruizione per causa non imputabile al dipendente ed in particolare in conseguenza di malattia sopravvenuta ne rende doverosa la sostituzione con la relativa indennità.
In particolare, si è evidenziato che la legge 23 dicembre 1977 n. 937, che ha previsto l'attribuzione di giornate di riposo, in aggiunta alle ferie annuali, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, non ha inteso dare una diversa qualificazione giuridica delle medesime, ma soltanto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione richiedendo, ai fini dell'attribuzione delle quattro giornate di cui al punto b) dell'art. 1, una espressa richiesta dell'impiegato e determinando, qualora esse non siano fruite per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi nel corso dell'anno solare, un compenso forfettario (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 1986, n. 802).
Del resto, il citato art. 1 della legge n. 937/1977 qualifica espressamente le giornate di cui si tratta come “aggiuntive“ rispetto al congedo ordinario, mentre il comma 4 dell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 le disciplina nel contesto della regolamentazione del congedo ordinario e ciò ne consente l’assimilazione al congedo medesimo, ai fini che qui rilevano, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Difatti, l’istituto in esame presenta la stessa ratio del diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, che è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. in argomento si considerino Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Cass. civ., sez. un., 12 novembre 2001 n. 14020; Corte costituzionale, 30 dicembre 1987, n. 616; Corte costituzionale, 22 maggio 2001, n. 158).
Ne deriva che anche le finalità cui tende la fruizione dei giorni di riposo riconosciuti a titolo di festività soppressa sono frustrate dall'insorgere della malattia durante il relativo periodo di godimento e ciò conduce a riconoscere il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva, qualora, proprio a causa della malattia, il lavoratore non abbia potuto godere dei riposi di legge.
Naturalmente tale prestazione indennitaria presuppone che la fruizione dei riposi di cui si tratta sia stata regolarmente richiesta dall’interessato, secondo la previsione dell’art. 1 della legge n. 937/1977.
Tali condizioni sussistono nel caso di specie, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che OMISSIS ha tempestivamente chiesto e ottenuto di fruire dei giorni di festività soppresse, la cui mancata effettiva utilizzazione è dipesa dal sopravvenuto stato di malattia.
Una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente alla corresponsione dell’indennità, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti non emerge con esattezza quale sia il numero dei giorni di ferie e di festività soppressa residui non goduti dal ricorrente; pertanto, il Tribunale ritiene di fare applicazione del meccanismo delineato dall’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo – ove si prevede che “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti” - individuando i seguenti criteri direttivi:
a) l’amministrazione resistente dovrà corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva, commisurata all’ordinaria retribuzione, per i giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e per i giorni di c.d. festività soppresse relativi all’anno 2005 non fruiti dall’interessato;
b) a tale fine l’amministrazione dovrà tenere conto: a) solo dei giorni di congedo del 2004 non goduti dal momento della sopravvenienza dello stato di malattia che ha precluso la completa fruizione delle ferie autorizzate prima della fine dell’anno 2005; b) solo dei giorni di riposo a titolo di festività soppressa dell’anno 2005 la cui fruizione sia stata richiesta dall’interessato entro la fine del 2005 e non utilizzati per le circostanze appena indicate. Qualora la fruizione sia stata solo parziale e via sia sovrapposizione tra ferie e festività soppresse regolarmente domandate l’amministrazione dovrà imputare con precedenza le giornate fruite alle festività soppresse;
c) le somme determinate a titolo di compenso sostitutivo devono essere rivalutate, trattandosi di un debito di valore e sulle somme così rivalutate sono calcolati gli interessi legali dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di congedo ordinario del 2004 e di c.d. festività soppresse del 2005 non fruiti da OMISSIS nei termini indicati in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva, secondo i criteri e le modalità precisati in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2012

Ciao Panorama, Tu non hai fatto neanche in tempo a ricordarmi "giustamente" che monetizzavano anche la licenza speciale, che i Signori Governanti hanno visto bene di mettere seriamente in discussione la monetizzazione di quella ordinaria!!!!!!!! :( :( :(
Sei proprio un menagramo!!!!!!! :? :?
Ovviamente scherzo, Tu sei un Grande!!!!!!! :)
Però d'altro canto c'è poco da stare allegri!!!! Sta diventando veramente un casino per davvero, incertezze su incertezze!!!!!
Saluti
ORIGLIO FRANCESCO
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »

Ciao Capitanfracassa hai letto proprio bene, sembra che le ferie non godute all'atto del pensionamento non verranno monetizzate. Ho letto pochi istanti fa la notizia. In fondo Anche noi siamo dipendenti dello Stato, o no ? Sono in convalescenza fino al 17 settembre c.a. e dopo penso ci sarà la riforma per gravi motivi di salute, o mi daranno un altro paio di mesi e poi comunque riforma. A meno che non vengano monetizzate solo a coloro che sono stati riformati per motivi di salute.
Distinti saluti
gpccel
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Re: ferie non godute al momento del congedo

Messaggio da gpccel »

Scusate, ho postato una domanda nel link "l'avvovato risponde", ma non ho avuto ancora una risposta, potreste aiutarmi a chiarire se il periodo di aspettativa di cui all'art. 19 co 3 del D.P.R. 461/2001, la cosiddetta atipica, rientra nel computo delle ferie non godute e da pagare, e se sì mi potreste indicare il riferimento normativo, visto che il mio Comando la definisce "aspettativa tecnica" e la parifica al transito nelle aree civili, faccio presente che non ho presentato alcuna domanda di transito.
Grazie per la collaborazione.

http://forum.grnet.it/impiego-civile-f6 ... tml#p36845" onclick="window.open(this.href);return false;
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