Esercitazione al tiro

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lupoteo
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Esercitazione al tiro

Messaggio da lupoteo »

Colleghi,chiedo delucitazioni in merito ai tiri premetto che raramente si effettuano,esplico la mia attività da tre lustri,in una stazione, è questione di igiene, ossia occhiali e cuffie sono sporchissimemamentessime,igenicamente da colera......alle mie rimostranze fatte al direttore di tiri per buon vivere,non ho espletato i relativi tiri e ogni volta è la stessa musica.Premetto che occhiali sdruciti e obsoleti,sporchi,e non vedi un bel niente,cuffie idem, qualcuno a del disinfettante? O meglio cerco direttive o circolari in merito grazie


leonardo virdò
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da leonardo virdò »

lupoteo ha scritto:Colleghi,chiedo delucitazioni in merito ai tiri premetto che raramente si effettuano,esplico la mia attività da tre lustri,in una stazione, è questione di igiene, ossia occhiali e cuffie sono sporchissimemamentessime,igenicamente da colera......alle mie rimostranze fatte al direttore di tiri per buon vivere,non ho espletato i relativi tiri e ogni volta è la stessa musica.Premetto che occhiali sdruciti e obsoleti,sporchi,e non vedi un bel niente,cuffie idem, qualcuno a del disinfettante? O meglio cerco direttive o circolari in merito grazie

Sicuramente qualche circolare/direttiva a riguardo ci sarà, ma valla a tirare fuori che pure loro saranno impregnate di polvere.

MA QUALI OCCHIALI E CUFFIE??? Solo quando si andava al poligono chiuso te li fornivano, ed anche se non erano efficenti perlomeno ti salvavano i timpani.
Come dici tu Lupoteo, io da sei lustri e qualcosa, sono andato quasi sempre a sparare a cielo aperto sulla spiaggia. 10 persone x volta in fila, quasi spalla a spalla, ...POSIZIONE, ARMARE, PUNTARE, FUOCOOOOOO.
Durante l'esercitazione i timpani volevano sbalzare fuori dalle orecchie come grilli. Quanti colleghi hanno oggi problemi di udito, e quante cause di servizio ci sono in corso? E quanti soldi x equindennizzo hanno già pagato?? Con i soldi finora sborsati quanti occhiali e cuffie comprava L'Arma?
Giusto per allungare il brodo....... hai mai visto i giubotti antiproiettili puliti e senza squarci?? E le auto di servizio, tappeti, sedili ecc.ecc.?? Aggiungo l'ultima. Da circa 10 anni (doveva essere per un breve periodo cosiddetto transitorio), la mia compagnia CC. trova sede in un vecchio ospedale dichiarato inagibile prima del nostro ingresso. HO DETTO TUTTO.
Ciao.
lupoteo
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da lupoteo »

ai ragione,io parlavo della questione igenica nei tiri,poi vi è la questione dei giubbotti antipallini,scaduti,sporchi,mai lavati,sedili veicolari,sporchi,postazioni di cumpter e non voglio commentare altro,in spiaggia hai almeno preso il sole?ce da dire che all'aperto le detonazioni non rimbombano come al chiuso....comunque vi sonno altri aspetti igenici,e di servizio,ultima cosa, che ne dici delle tute di op?tonfa,casco che viene indossato da tutti,va be buona giornata a tutti...
leonardo virdò
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da leonardo virdò »

lupoteo ha scritto:ai ragione,io parlavo della questione igenica nei tiri,poi vi è la questione dei giubbotti antipallini,scaduti,sporchi,mai lavati,sedili veicolari,sporchi,postazioni di cumpter e non voglio commentare altro,in spiaggia hai almeno preso il sole?ce da dire che all'aperto le detonazioni non rimbombano come al chiuso....comunque vi sonno altri aspetti igenici,e di servizio,ultima cosa, che ne dici delle tute di op?tonfa,casco che viene indossato da tutti,va be buona giornata a tutti...
Cosa vuoi che ti dica, la nostra è una bella istituzione però certe volte, per poco più di niente facciamo CILECCA.
Finchè la barca và lasciala andare......così si ragiona nell'Arma. L'hai mai sentita questa frase: A NOI INTERESSA LA QUANTITA' E NON LA QUALITA'.
Ciao e non te la prendere troppo.
iosonoquì
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da iosonoquì »

..fatti e non parole.

Legge 81/2008 "sicurezza sui luoghi di lavoro"...spulciatela......e poi, ogni poligono di tiro, ha un regolamento che può essere consultato da tutti, Chiedi al responsabile del poligono e se, diversamente, qualcuno punta obiezioni......istanza al Nucleo Relazioni con il Pubblico del tuo comando di Corpo per chiedere estrazione di copia del regolamento del Poligono.....
Per inciso...non puoi rifiutrrti di svolgere le esercitazioni di tiro.....(potrebbero anche ipotizzare violazioni al codice penale militare......): richiedi e poi regolati di conseguenza....
Per ulitmo....pubblicazione NA-8 armi e munizioni....chiedila al tuo comandante di reparto....

A buon intenditor poche parole...
leonardo virdò
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da leonardo virdò »

iosonoquì ha scritto:..fatti e non parole.

Legge 81/2008 "sicurezza sui luoghi di lavoro"...spulciatela......e poi, ogni poligono di tiro, ha un regolamento che può essere consultato da tutti, Chiedi al responsabile del poligono e se, diversamente, qualcuno punta obiezioni......istanza al Nucleo Relazioni con il Pubblico del tuo comando di Corpo per chiedere estrazione di copia del regolamento del Poligono.....
Per inciso...non puoi rifiutrrti di svolgere le esercitazioni di tiro.....(potrebbero anche ipotizzare violazioni al codice penale militare......): richiedi e poi regolati di conseguenza....
Per ulitmo....pubblicazione NA-8 armi e munizioni....chiedila al tuo comandante di reparto....

A buon intenditor poche parole...
Hai ragione isonoquì, sappiamo tutti che nell'arma per qualsiasi cosa,anche su uno spillo abbiamo la pubblicazione, circolare ecc..... Ma perchè deve essere sempre la truppa a doversi lamentare e mai che un ufficiale prende di petto certe situazioni? Diciamo che il quieto vivere, seppur sbagliato fa bene a tutti e ne subiamo ancora le conseguenze, non possiamo combattere sempre guerre tra poveri dove ci va di mezzo sempre il più debole. Personalmente ritengo che una volta esternate le lamentele al comandante di compagnia e lui che deve farsi valere x risolvere la problematica sollevata. Il fatto è che se ne sbattono.

Mi voglio ricollegare al post sopra dove parlo della caserma.....
Mi è capitato a dover assistere ad una conferenza stampa ove era presente l'ex comandante generale Gottardo, a domanda specifica dichiarò ai giornalisti presenti che i lavori x la costruzione della nuova sede della compagnia sarebbero iniziati immediatamente e la caserma sarebbe stata consegnata al massimo entro i 2 anni. "INTANTO NE SONO TRASCORSI 10 ANNI ED I LAVORI ANCORA AL 40% SONO BLOCCATI DA QUASI UN ANNO".
Ciò è quanto era stato promesso dal più alto vertice dell'Arma.
Didemi voi adesso se un semplice militare di truppa, anche spulgiando tutte le leggi di questo mondo sarebbe in grado di porre fine a questa incresciosa situazione. Aggiungo che la caserma (vecchio ospedale) da anni è colpito da provvedimento di sgombero.
panorama
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da panorama »

per i colleghi carabinieri
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Spettanza foglio di viaggio o CdV

msg. n. 73/28-1-2011 datato 11.06.2014 del C.G.A. - SM - Ufficio Legislazione

Vedi/leggi e scarica
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panorama
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Re: Esercitazione al tiro

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P.P.O. per problemi uditivi

Ricorso accolto alla Corte dei Conti.
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LAZIO SENTENZA 496 27/06/2013


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 496 2013 PENSIONI 27/06/2013



Sent.496/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
= ° =
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA
nel giudizio n. 70683/PM, sul ricorso prodotto da M. V. rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lippi con il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via A. Baiamonti, 4

CONTRO
Il Ministero della Difesa

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
Udito, all’udienza del 21 giugno 2013, l’avvocato Andrea Lippi per il ricorrente.

Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe il sig. V. lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata per l'infermità ipoacusia percettiva dx. Infermità contratta durante il servizio militare, quando, sottoposto a visita collegiale presso il CMO e gli fu riscontrato un trauma acustico stabilizzato. L'infermità in quella sede fu giudicata dipendente da causa di servizio e concausalmente collegata alla partecipazione ad esercitazioni con esplosivi e tiri con armi da fuoco.

Il Ministero della difesa, con dm n. 15 del 25 luglio 2008, pur confermando la dipendenza da causa di servizio, ha negato il riconoscimento della pensione privilegiata perché l'infermità non sarebbe ascrivibile a nessuna categoria.

A tal riguardo, parte ricorrente rileva che le alterazioni subite in sede timpanica e labirintica a seguito del trauma meritano certamente di essere compensate con una pensione di 8° categoria della Tabella A.

All'esito dell'udienza del 26 aprile 2012 è stato chiesto un parere medico legale all'UML. Questo organo sanitario, con nota del 9 aprile 2013, ha reso il parere concludendo per l'ascrivibilità della patologia alla VIII categoria tab. A, legge vigente, poiché ha accertato un danno anatomo – funzionale cronico ed irreversibile.

All'odierna udienza l'avvocato Lippi si è riportato agli atti insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Questo giudice non ha ragioni per discostarsi dal parere dell’UML che ha ritenuto che dagli esami audiometrici eseguiti nel 2012 si rileva un peggioramento della VOC (voce di conversazione) con una riduzione a metri 1 a destra e metri 2 a sinistra, rispetto ai 4 metri a destra e 6 metri a sinistra emersi dagli accertamenti svolti nel 2003.

Per tali ragioni, va riconosciuto il diritto del sig. V. M. alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato di 8^ categoria, Tab. A per l'infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze più marcata a destra con VOC mt 1 e mt 2 a sinistra.

Sui maggiori importi pensionistici spettanti al suddetto titolo competono, infine, con decorrenza da ciascun rateo e fino al pagamento della sorte capitale, i benefici accessori nei limiti del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l’interpretazione autentica di cui all’art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE
il ricorso n. 70683/PM del registro di Segreteria proposto da V. M.. e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente, a percepire la pensione di 8^ categoria tab. A per l'infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze più marcata a destra con VOC mt 1 e mt 2 a sinistra.

Sugli importi arretrati vanno liquidati interessi e rivalutazione monetaria, secondo le modalità indicate all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l’interpretazione autentica di cui dall’art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.

Spese compensate.
Così deciso in Roma nell'udienza del 21 giugno 2013, nella quale è stata data lettura del dispositivo.
IL GIUDICE
f.to dott. Andrea LUPI

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27/06/2013

P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
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Re: Esercitazione al tiro

Messaggio da antoniope »

Quando vado al poligono, io metto i miei occhiali da vista senno non vedo, e non gli occhiali del poligono. inoltre le cuffie me le porto da casa.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
panorama
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Re: Esercitazione al tiro

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dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro.

1) - In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

2) - riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

Il CdS nel ricorso straordinario al P.D.R. precisa:

3) - Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

N.B.: quindi da un giudizio NON classificabile si è passati ad una Tab. B. Ottimo ricorso.
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20/10/2014 201100529 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 02/07/2014


Numero 03192/2014 e data 20/10/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2014

NUMERO AFFARE 00529/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Soldato in congedo -OMISSIS- avverso il diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- e pervenuta in Segreteria-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-, che trasmette la memoria ulteriore del ricorrente recante la data del -OMISSIS-;
Vista la propria pronuncia interlocutoria del -OMISSIS-;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

In data -OMISSIS-, dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro. In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

-OMISSIS- l’interessato chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale della C.M.O. al fine di stabilire l’ascrivibilità a categoria della lesione, allegando certificato medico.

-OMISSIS-, riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

L’Amministrazione, sulla base di tale giudizio della Commissione Medica, con decreto -OMISSIS-, provvedeva a negare il beneficio dell’equo indennizzo per il difetto di uno dei presupposti di legge per la sua concessione.

In data -OMISSIS- l’interessato spediva a mezzo raccomandata a/r ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:
- a) violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 461 del 2001 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto secondo il ricorrente la normativa da applicare al procedimento in questione sarebbe dovuta essere quella previgente al d.P.R. n. 461 del 2001;
- b) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’infermità del ricorrente sotto il profilo dell’equivalenza;
- c) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 18 l. n. 241 del 1990, in quanto il parere della C.M.O. non avrebbe valore vincolante per l’Amministrazione;
- d) difetto di istruttoria nel parere della C.M.O., che ha considerato la patologia sofferta dal -OMISSIS- ancora in trattamento, mentre essa sarebbe ormai stabilizzata, e non ha preso in considerazione il fatto che il ricorrente avrebbe subìto un’invalidità permanente del 20% circa.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione controdeduceva per l’infondatezza del ricorso.

Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente contestava le controdeduzioni dell’Amministrazione.

La Sezione esaminava il ricorso nell’adunanza del -OMISSIS- e riteneva necessario che, a fronte del risultato dell’esame audiometrico e del notevole lasso di tempo intercorso tra l’incidente e la visita presso la C.M.O., l’Amministrazione sottoponesse l’interessato a nuovo esame da parte della stessa C.M.O., o di altro organo pubblico medico-legale, che avrebbe potuto effettuare, se del caso, nuovi esami audiometrici e considerare la questione se l’infermità lamentata potesse o no ritenersi stabilizzata, anche alla luce della perizia di parte presentata dall’interessato, e se, in tale ipotesi, potesse ritenersi l’invalidità subìta dal ricorrente pari a quella ipotizzata dai consulenti di parte, con conseguente ascrizione a Tab. B.

Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt.

Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

Poiché tale secondo giudizio supera quello del -OMISSIS- a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, dovendo rilevarsi nel provvedimento impugnato i profili di eccesso di potere dedotti. Ovviamente devono essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Damiano Nocilla Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
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Re: Esercitazione al tiro

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Ricorso ACCOLTO.
-------------------------------------
1) - Il ricorrente ha svolto servizio presso diversi poligoni militari come addetto di lancio. In tale attività è venuto in contatto con gli agenti inquinanti prodotti dallo scoppio delle munizioni e con le relative deflagrazioni.

Il TAR scrive:

2) - Nel parere del Comitato di verifica si esclude ogni nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, senza tener conto e argomentare in ordine ai diversi studi ed indagini scientifiche ed epidemiologiche riguardanti il pericolo per la salute dei fattori inquinanti derivanti dall’uso delle munizioni.

3) - In tali studi, ormai con conclusioni prevalenti, si evidenzia il pericolo per la salute dell’esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni e degli strumenti bellici (cfr. quelli indicati nel ricorso e nella documentazione depositata dal ricorrente e la giurisprudenza, ad es TAR Lazio 1 bis n. 7777/2014).

4) - Pertanto, il Comitato di verifica avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa l’eventuale insussistenza del nesso di causalità relativamente alle patologie sofferte dal ricorrente, valutando il servizio prestato anche con riferimento a tali studi scientifici.

Il TAR conclude:

5) - Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ed ordinato all’intimata Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla luce di quanto sopra evidenziato.


N.B.: rileggi il punto n. 3.

Il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502719 - Public 2015-02-18 -


N. 02719/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03880/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3880 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. F. T., con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente del riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, graduato dell’Esercito, è affetto da -OMISSIS- per le frequenze acute, prevalente a sinistra.

Per tali patologie, che egli ritiene derivanti dal servizio prestato come addetto ai mezzi di lancio in diversi poligoni militari, ha chiesto il 6.4.2007 il riconoscimento della causa di servizio.

Tuttavia, il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza con il decreto indicato in epigrafe sulla base del parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Contro il rigetto della sua istanza ha quindi proposto l’odierno ricorso, prospettando i seguenti motivi di gravame:

- eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto difetto di istruttoria, errore sul presupposto, illogicità, incongruità, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art. 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 2 lettere a) e f) del DPR n. 37/2009;

L’Amministrazione, in particolare il Comitato di verifica, avrebbe genericamente ed astrattamente sostenuto che le patologie sofferte dal ricorrente non potevano essere riconducibili al servizio prestato e alle attività svolte, senza tener conto degli studi e delle risultanze internazionali connessi alle conseguenze inquinanti dell’uso delle munizioni.

- illegittimità per violazione del’art. 10 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e violazione dei principi del giusto procedimento;
Non sarebbe stata effettuata la preventiva comunicazione dell’adozione dello sfavorevole atto di diniego.

- illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 7 - 7, comma 1 - 11, comma 2 – 14, commi 1 e 2 del DPR n. 461/2001. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Sarebbero stati elusi taluni i termini di conclusione del procedimento (il rigetto è intervenuto a distanza di tre anni dalla istanza del ricorrente).

L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio il 13.7.2010.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, soprattutto di carattere scientifico, il 6.11.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12.11.2014.

2. Il ricorrente ha svolto servizio presso diversi poligoni militari come addetto di lancio. In tale attività è venuto in contatto con gli agenti inquinanti prodotti dallo scoppio delle munizioni e con le relative deflagrazioni.

Gli è poi stato diagnosticato un -OMISSIS- per le frequenze acute, prevalente a sinistra.

Per queste patologie ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio, riconoscimento invece negato dall’Amministrazione sulla base del parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Nel ricorso lamenta in primo luogo la genericità del parere del Comitato di verifica che non ha riconosciuto nel servizio prestato elementi tali da potere far ricondurre le sue patologie all’attività prestata.

Tale doglianza appare fondata.

Nel parere del Comitato di verifica si esclude ogni nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, senza tener conto e argomentare in ordine ai diversi studi ed indagini scientifiche ed epidemiologiche riguardanti il pericolo per la salute dei fattori inquinanti derivanti dall’uso delle munizioni.

In tali studi, ormai con conclusioni prevalenti, si evidenzia il pericolo per la salute dell’esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni e degli strumenti bellici (cfr. quelli indicati nel ricorso e nella documentazione depositata dal ricorrente e la giurisprudenza, ad es TAR Lazio 1 bis n. 7777/2014).

Pertanto, il Comitato di verifica avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa l’eventuale insussistenza del nesso di causalità relativamente alle patologie sofferte dal ricorrente, valutando il servizio prestato anche con riferimento a tali studi scientifici

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ed ordinato all’intimata Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla luce di quanto sopra evidenziato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato disponendo che l’Amministrazione si ridetermini sull’istanza del ricorrente alla luce di quanto indicato in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
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Re: Esercitazione al tiro

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Partecipo a coloro che ancora non sono a conoscenza che, il C.G.A. - SM - Ufficio Legislazione - con foglio n. 84/141-1-1991 datato 30/11/2016 e diramato fino a livello Comando di Stazione ad
oggetto: Commissione paritetica (art. 45, co. 1 del d.P.R. 51/2009) convocata a seguito della delibera n. 833 del verbale n. 96/XI del CO.Ce.R. CC: "Indennità per servizi esterni. Personale effettivo alla Scuola di perfezionamento al tiro". ha precisato:

RIFERIMENTI NORMATIVI ( N.B.: scaricate il foglio in questione dall'area intranet portale Leonardo e leggeteli direttamente)

1) - In esito allo svolgimento della Commissione in oggetto, si precisa che le attività addestrative svolte dal personale in poligoni a "cielo aperto" possono essere remunerate con l'indennità per servizi esterni, in linea con la normativa di riferimento richiamata.

2) - Ai sensi dell'art. 45, co. 1, ultima parte, del d.P.R. 51/2009 tale determinazione decorre dal 7 aprile u.s. (2016), data di attivazione della Commissione con la delibera in oggetto.
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Re: Esercitazione al tiro

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La CdC accoglie il ricorso per il riconoscimento della CdS ma non dell'Equo indennizzo, il quale è competente il Giudice Amministrativo.

“ipoacusia percettiva bilaterale sui toni acuti maggiore a sx con acufene a sx”

1) - (trauma contusivo cranico da colluttazione ed esplosione accidentale di colpo da arma da fuoco a brevissima distanza)

2) - Il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa – Sezione istituita presso la Sede centrale di Roma della Corte dei conti ha trasmesso via p.e.c., in data 7 giugno 2019, il proprio parere nel quale ha accertato che l’infermità “ipoacusia percettiva bilaterale sui toni acuti maggiore a sx con acufene a sx”, non ascrivibile ad alcuna categoria di tabella utile, è da ritenersi dipendente da causa di servizio sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

3) - In particolare, quanto all’ambito di cognizione di questa Corte, alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 5467/2009; id n. 4325/2014) – condiviso dal Giudice contabile (ex multis, Corte conti, Sezione Prima Centrale d’Appello n. 291/2016, id. n. 171/2015; Sezione Terza Centrale d’Appello n. 20/2016; Sez. Sicilia n. 345/2016) - è stata affermata la giurisdizione sulla domanda del ricorrente di accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata,

Leggete il tutto qui sotto.
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