ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Feed - POLIZIA DI STATO

avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2928
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da avt8 »

L’Inps precisa che il beneficio prescinde dal grado d’invalidità riportato a seguito dell’evento e va applicato esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio.

L’esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici erogati nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti prescinde dal grado di invalidità riportato dal lavoratore e va applicato solo sui trattamenti pensionistici di natura privilegiata. Lo stabilisce l’Inps con il messaggio 3274/2017 pubblicato ieri dall’istituto di previdenza in cui fornisce ulteriori indicazioni circa l’attuazione della novella contenuta nella legge di bilancio per il 2017. Come noto l’art.1, comma 211 della legge 232/2016, ha esteso, a decorrere dal 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono stati esentati dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, co. 563 della legge 266/2005; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dal comma 564 della predetta legge; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.

Le categorie interessate

Nella categoria delle vittime del dovere in senso stretto appartengono, come noto, tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili; sono equiparati alle vittime del dovere invece tutti coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Ebbene nel messaggio di ieri l’Istituto ribadisce che sono soggetti al beneficio esclusivamente i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”. Conseguentemente, l’esenzione fiscale viene riconosciuta a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento. L’esenzione fiscale, inoltre, può essere concessa solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.

A seguito dell’indicazione dell’Inps la ricostruzione normativa porta dunque a ritenere che i trattamenti coinvolti nell’esenzione sono la pensione privilegiata (senza limiti di percentuale) nonchè la pensione privilegiata indiretta (erogata nei confronti dei superstiti della vittima) concesse a causa di un evento invalidante riconosciuto nell’alveo delle casistiche “vittime del dovere”. Non gode dell’esenzione, invece, la doppia annualità estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nè parimenti guadagna l’esenzione irpef il trattamento di privilegio (anche indiretto) riconosciuto a seguito della generica riconosciuta causa di servizio-

IN PRATICA INPS DICE CHE COMPETE LA ESENZIONE IRPEF SOLO SE DALL'EVENTO SI E AVUTA ANCHE LA PENSIONE PRIVILEGIATA-
Dalla mia modesta interpretazione del messaggio intuisco che chi ha avuto una percentuale di invaldiità anche dell'1% ma ,per detto evento non ha conseguito la PP, non avrebbe diritto alla esenzione irpef-


Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

avt8 ha scritto:L’Inps precisa che il beneficio prescinde dal grado d’invalidità riportato a seguito dell’evento e va applicato esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio.

L’esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici erogati nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti prescinde dal grado di invalidità riportato dal lavoratore e va applicato solo sui trattamenti pensionistici di natura privilegiata. Lo stabilisce l’Inps con il messaggio 3274/2017 pubblicato ieri dall’istituto di previdenza in cui fornisce ulteriori indicazioni circa l’attuazione della novella contenuta nella legge di bilancio per il 2017. Come noto l’art.1, comma 211 della legge 232/2016, ha esteso, a decorrere dal 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono stati esentati dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, co. 563 della legge 266/2005; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dal comma 564 della predetta legge; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.

Le categorie interessate

Nella categoria delle vittime del dovere in senso stretto appartengono, come noto, tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili; sono equiparati alle vittime del dovere invece tutti coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Ebbene nel messaggio di ieri l’Istituto ribadisce che sono soggetti al beneficio esclusivamente i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”. Conseguentemente, l’esenzione fiscale viene riconosciuta a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento. L’esenzione fiscale, inoltre, può essere concessa solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.

A seguito dell’indicazione dell’Inps la ricostruzione normativa porta dunque a ritenere che i trattamenti coinvolti nell’esenzione sono la pensione privilegiata (senza limiti di percentuale) nonchè la pensione privilegiata indiretta (erogata nei confronti dei superstiti della vittima) concesse a causa di un evento invalidante riconosciuto nell’alveo delle casistiche “vittime del dovere”. Non gode dell’esenzione, invece, la doppia annualità estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nè parimenti guadagna l’esenzione irpef il trattamento di privilegio (anche indiretto) riconosciuto a seguito della generica riconosciuta causa di servizio-

IN PRATICA INPS DICE CHE COMPETE LA ESENZIONE IRPEF SOLO SE DALL'EVENTO SI E AVUTA ANCHE LA PENSIONE PRIVILEGIATA-
Dalla mia modesta interpretazione del messaggio intuisco che chi ha avuto una percentuale di invaldiità anche dell'1% ma ,per detto evento non ha conseguito la PP, non avrebbe diritto alla esenzione irpef-
Mi pare ineccepibile l'interpretazione dell'inps secondo cui l'esenzione irpef non compete agli assegnatari di pensione privilegiata per infermita' diverse da quella per cui sono stati riconosciuti vittime del dovere (i quali, se l'avessero ottenuta, dovranno restituire i soldi).
E' chiaro che se uno non percepisce la ppo per l'evento/patologia per cui e' vittima non ha titolo per lo sgravio!
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3122
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da firefox »

Una domanda sicuramente banale, non avendo seguito approfonditamente la vicenda....ma a parte chi è titolati a tali sgravi fiscali, gli stessi si intendono solo sulla PPO ovvero sulla parte che implementa la pensione ordinaria o su tutta la pensione?
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2928
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da avt8 »

In particolare è riferito agli equiparati vd
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

avt8 ha scritto:In particolare è riferito agli equiparati vd
Ciro sai mica dirmi se la quota residua del TFS che ancora devo percepire (terza ed ultima) mi spetta esente da IRPEF o no?
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

Zenmonk ha scritto:
avt8 ha scritto:In particolare è riferito agli equiparati vd
Ciro sai mica dirmi se la quota residua del TFS che ancora devo percepire (terza ed ultima) mi spetta esente da IRPEF o no?
aggiungo che ovviamente l'esenzione mi spetta essendo stato riformato per patologie tra cui quella per cui sono dichiarato VDD, vorrei solo sapere se l'esenzione si applica anche al TFS.
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

Zenmonk ha scritto:
avt8 ha scritto:In particolare è riferito agli equiparati vd
Ciro sai mica dirmi se la quota residua del TFS che ancora devo percepire (terza ed ultima) mi spetta esente da IRPEF o no?
ecco il link al messaggio dell'inps, il cui testo conferma che la legge prevede che ogni percentuale di invalidita' (anche lo 0,1%) correlata all'evento da' luogo all'esenzione irpef sul trattamento di privilegio e nel contempo afferma che detto trattamento di privilegio, nel caso degli equiparati, deve essere "correlato" all'evento per cui si e' vittima, quale condicio sine qua non per far luogo all'esenzione dell'irpef.
Mi pare ovvio.
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

Zenmonk ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
avt8 ha scritto:In particolare è riferito agli equiparati vd
Ciro sai mica dirmi se la quota residua del TFS che ancora devo percepire (terza ed ultima) mi spetta esente da IRPEF o no?
ecco il link al messaggio dell'inps, il cui testo conferma che la legge prevede che ogni percentuale di invalidita' (anche lo 0,1%) correlata all'evento da' luogo all'esenzione irpef sul trattamento di privilegio e nel contempo afferma che detto trattamento di privilegio, nel caso degli equiparati, deve essere "correlato" all'evento per cui si e' vittima, quale condicio sine qua non per far luogo all'esenzione dell'irpef.
Mi pare ovvio.
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messagg ... 8-2017.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2928
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da avt8 »

Purtroppo. Sul tfr devi pagare irpef.
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

leggete anche questo: e' gia' partita la reazione al messaggio inps del 10 agosto che restringe la platea dei beneficiari dell'esenzione irpef. la critica al messaggio e' che deroga alla legge, che invece riconosce il beneficio per qualsiasi grado di invalidita' (l'inps lo nega a chi e' sotto il 20% cioe' tabella B) e per la discriminazione degli equiparati (comma 564) rispetto alle vittime del dovere cui al 563.
https://www.nuovogiornaledeimilitari.co ... vere-sulla" onclick="window.open(this.href);return false;


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Gianluigi1965
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 139
Iscritto il: dom dic 16, 2012 5:36 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Gianluigi1965 »

Io credo che l'esenzione deve spettare a tutti quelli che percepiscono la privilegiata perché trattasi comunque di patologie contratte in servizio forse ci potrebbero essere le basi per un ricorso in quanto dagli art.563 e art. 564 si fa menzione di patologie sofferte per la vigilanza di aree militari


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

il punto e' un altro: un collega riconosciuto vittima cui viene assegnata una tabella B (meno del 20% di invalidita') non ha diritto alla privilegiata, e pertanto se la percepisce per altre patologie non gli spetta l'esenzione irpef.
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2928
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da avt8 »

Zenmonk ha scritto:il punto e' un altro: un collega riconosciuto vittima cui viene assegnata una tabella B (meno del 20% di invalidita') non ha diritto alla privilegiata, e pertanto se la percepisce per altre patologie non gli spetta l'esenzione irpef.
Anche le pensioni dei civili riconosciuti vittime del dovere , non saranno esenti da irpef,in quanto non godono della pensione privilegiata-Il noto avvocato di Genova ha commentato su FB, che la circolare emessa dall'inps,e la solita fregatura italiana-
enea57
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 358
Iscritto il: mar ott 18, 2011 12:55 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da enea57 »

le solite porcate all'italiana
questa circolare è solo per le vittime del dovere e criminalità
Come al solito le vittime del terrorismo quelli che non hanno la pensione privilegiata restano immuni ?
evviva l'italia ....... fatta di vittime di seria A e vittime di serie zeta
buon ferragosto a tutti
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE

Messaggio da Zenmonk »

se mi aveste dato retta quando vi dicevo che la soluzione al doppio standard poteva venire solo dall'europa e che bisognava fare la petizione al parlamento europeo...
Rispondi