erogazioneTFS

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Frankbona
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Frankbona »

Maurizio 62 ha scritto: mar feb 06, 2024 2:40 pm .....ripeto....NON dipende dall' INPS bensì dalla mia ex Amministrazione. :lol: :lol: :lol:
Salve, mi ricollego a questo thread, in effetti è proprio così. Sapete che ho lamentato del mancato tfs in questo forum e, dopo una sollecitazione a dicembre all’Inps, il quale prometteva a metà gennaio l’erogazione della prima rata, e poi ancora un’altra sollecitazione e poi un appuntamento alla sede INPS del luogo, ho avuto la tanto attesa risposta da parte di uno/ due? ...funzionario. Ebbene da una risposta messaggio dal sito Inps risponde,il funzionario di turno mi ha scritto testuali parole...c’è stato un inconveniente...era legato alle dichiarazioni contributive che l’amm.ne di appartenenza deve effettuare per i propri dipendenti. La sua amm.ne ha inviato una dichiarazione del genere riferita a settembre 2023,corretta nel merito ma errata nella modalità,a causa della quale lei non risultava più cessato ad agosto( io riformato il 24 agosto, È messo in quiescenza dal 25...)È stato quindi necessario ripristinare la corretta data di collocamento a riposo.
Poi...la prima rata verrà erogata dalla settimana prossima...ect,ect.
Ho chiesto se ci sono interessi di mora per aver superato i 105 gg. Mi ha risposto,che sono liquidati su richiesta che va effettuata dopo il pagamento della prestazione, trasmessa a una delle caselle di posta elettronica della sede di Forlì con posta ordinaria o certificata.
Ecco,questa è la mia esperienza. Mai dare nulla per scontato...


Maurizio 62
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Maurizio 62 »

Parole Sante!!!! :lol: :lol: :lol:
Silvestro64
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Silvestro64 »

Ho chiesto se ci sono interessi di mora per aver superato i 105 gg. Mi ha risposto,che sono liquidati su richiesta che va effettuata dopo il pagamento della prestazione, trasmessa a una delle caselle di posta elettronica della sede di Forlì con posta ordinaria o certificata.
Ecco,questa è la mia esperienza. Mai dare nulla per scontato...
[/quote]
da Frankbona


Buongiorno a tutti mi sono iscritto per chiedere a chi ne sa di piu' informazioni sugli interessi da ritardato pagamento del TFS . Ho letto i precedenti interventi ma non mi è molto chiaro.

1. gli interessi di mora vengono calcolati d'ufficio come sostengono alcuni o bisogna richiederli dopo il pagamento come scritto sopra?

2. c'è una legge che obbliga l'Inps a pagare gli interessi di mora tasso legale? perchè a me hanno risposto che non sono tenuti a pagarli...

saluti
mauri64
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da mauri64 »

Ciao Silvestro,
la circolare INPS n. 90 del 30/07/2020 è reperibile sul portale oppure in rete e riporta testualmente quanto segue.
OGGETTO: Articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS)
SOMMARIO: Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all’articolo 24 una parziale detassazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

1. Premessa

L’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio.
In particolare, la disposizione normativa citata introduce un beneficio fiscale, sotto forma di
riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n.
917/1986 (TUIR), da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo
fino a 50.000euro.
Si riporta di seguito la disposizione di cui trattasi:
“1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo
19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque
denominata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla
cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a
decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine
servizio di importo superiore a 50.000 euro.”.
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
e il parere reso dall’Agenzia delle Entrate, si forniscono le istruzioni applicative della norma in
argomento.

2. Ambito di applicazione

In generale, il beneficio di cui all’articolo 24 si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia
all’indennità di buonuscita, all’indennità premio di servizio e all’indennità di anzianità per la
parte di imponibile fino 50.000 euro, come definito ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del
TUIR, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni.
Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione
che in forma rateale, ossia su ogni singola rata, sulla base dei criteri espressamente indicati
nel successivo paragrafo 3.

3. Criteri della detassazione del trattamento di fine servizio

Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre
procedere ad una riduzione dell’aliquota fiscale crescente in funzione dell’intervallo temporale
che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del
pagamento del trattamento di fine servizio.
Nello specifico l’aliquota fiscale è ridotta in misura pari a:
a. 1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
b. 3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
c. 4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d. 6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
e. 7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta
o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini dell’applicazione del predetto
beneficio fiscale, gli intervalli temporali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e),
decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta

L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni
percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del
TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il
limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione
dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.
Si precisa che, ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno
considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “altre indennità” (ad
esempio, interessi, rivalutazione monetaria).
Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto
dall’articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in
forma rateale.
La quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimane assoggettata alle modalità di
tassazione generale previste al comma 2- bis, 2° capoverso, dell’articolo 19 del TUIR[1].
Per quanto concerne le modalità di determinazione dell’aliquota IRPEF, il comma 1 dell’articolo
24 del D.L. n. 4/2019, rinvia alle disposizioni di cui all’ articolo 19, comma 2-bis, del TUIR.
Il comma 2-bis del citato articolo 19, specifica infatti che “l’imposta è applicata con l’aliquota
determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione”.
In particolare, l’aliquota d’imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella
vigente in base alle aliquote progressive dell’anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine
servizio.
Resta confermata l’applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia”, introdotta dall’articolo 1,
comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la possibilità di tassare il
trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre
2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell’anno di maturazione del diritto alla
prestazione.

5. Ulteriori chiarimenti

In esito ad apposito interpello all’Agenzia delle Entrate, l’Istituto ha acquisito conferma sui
seguenti ulteriori aspetti applicativi della nuova norma.
In ordine alle modalità di computo, l’Agenzia delle Entrate ha concordato con l’Istituto sul fine
di “minimizzare l’impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali” ritenendo corretto
che “la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di
‘detrazione fiscale’ dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma
applicate all’imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della ‘riduzione di aliquota’
indicata dalla norma.”
Pertanto, l’importo della detrazione fiscale viene sottratto dall’imposta dovuta con effetti
equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell’articolo 24 del D.L. n. 4/2019.
Infine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 8932/2020, è stato
approvato il modello della Certificazione Unica dei redditi, che prevede tre nuovi campi relativi
ai benefici dell’articolo 24 (punti 912, 913 e 914). Di conseguenza, considerato che il beneficio
in oggetto si applica alle prestazioni liquidate a partire dall’anno 2020, i dati delle prestazioni
TFS alimenteranno i nuovi campi dalla Certificazione Unica “CU 2021”.
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Silvestro64 »

mauri64

quello che hai postato è una detassazione penso riconosciuta a tutti.....io non parlo della detassazione ma degli interessi di mora.

Nello specifico per le pensioni limiti di età se la seconda rata è prevista che deve essere erogata dopo un anno dalla prima rata (che a sua volta viene erogata entro 12+3 mesi) ma se poi viene erogata con ulteriore 4 mesi di ritardo ..su questi 4 mesi sono previsti degli interessi di Mora?

cioè un conto e se ti pago al 27 mese la seconda rata, un conto se ti pago al 33 o 35 mese? Mi sono spiegato?

c'è una norma di legge che prevede il pagamento come per le altre voci? esempio se ti pagano l'art. 54 ti danno gli interessi legali..per il TFS invece?
mauri64
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da mauri64 »

@Silvestro,
Alla conclusione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto.

Termini di pagamento

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.


Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata al 5% in ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022.
La circolare INPS 4 gennaio 2023, n. 2 illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali pagate dall’Istituto dal 1° gennaio 2023.
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Silvestro64 »

sì grazie mauri64
questo è piu' appropriato..
intanto ho scritto di nuovo a Inpsrispondeacavolo e anche a direzioni varie vediamo se riesaminano la domanda
con il 5% di interesse legale nel 2023 sarebbero circa 700 euro di interessi. che faccio .ci rinuncio?
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da mauri64 »

Ciao Silvestro,
mai rinunciare a quello che ti spetta per diritto.
Maurizio 62
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Maurizio 62 »

Ci meritiamo tutto ! Anche di più! :lol: :lol: :lol:
Sempreio68
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Sempreio68 »

Maurizio 62 ha scritto: mer gen 24, 2024 1:56 pm Buongiorno a tutti. Sono in pensione d'anzianità dal primo Aprile 2021 ed a tutt'oggi non ho ricevuto neanche la prima tranche del TFS. Ho accertato comunque che non dipende dall' INPS bensì dalla mia ex amministrazione di appartenenza.
Saluti. :lol: :lol: :lol:
Ma cosa aspettano a erogare i tuoi soldi? Hai chiamato un avvocato?
Maurizio 62
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Maurizio 62 »

Carissimo! Grazie mille ma NON ho i soldi x pagare l' avvocato. E poi , dopo 37 anni di onorato servizio, come potrei citare la mia ex amministrazione?
Sono della Vecchia Guardia e francamente non mi aspettavo un trattamento finale così!
Buona serata e buon proseguimento a tutti i Colleghi .
Maurizio 62
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Maurizio 62 »

....INPS contesto'' l' incompletezza della documentazione inviata nei termini temporali ( mancanza del mio stato di servizio -SIC!) ed il mio ex ufficio mando' il tutto via PEC all' INPS provinciale di Genova . Ma quest' ultima non accetta PEC bensì richiede l' invio telematico del tutto . A Gennaio il mio ex ufficio mi confermò di aver inviato il tutto x via telematica e l' Inps ( via SMS😂😂😂) di aver aperto un nuovo fascicolo. TUTTO QUI .
:lol: :lol: :lol:
Frankbona
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Frankbona »

Buonasera, non avevo letto il continuo di questo post. Volevo dire che il 23 di questo mese riceverò la prima rata del tfs, dopo tanto sbattere di mar.. con l’Inps. Bene, se è valida la
regola dei 105 giorni, e intendo la pratica tfs dal 6 ottobre 2023, quindi con un ritardo di un mese e 2 giorni . Io chiedo tramite patronato gli interessi. Poi vedremo. :twisted:
Maurizio 62
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da Maurizio 62 »

.....a mio modestissimo parere le nostre pensioni ed il nostro TFR dovrebbero essere gestiti da un nostro polo unico nazionale .....invece siamo stati buttati in un calderone con altri milioni di soggetti dove, mia sensazione a pelle, non direi che siamo proprio BENVISTI . Buona serata e buon proseguimento!
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Re: erogazioneTFS

Messaggio da mauri64 »

Ciao Frankbona,
il termine di erogazione del TFS entro 105 giorni dalla riforma opera in condizioni normali, cioè si viene riformati e nell'immediato si presenta istanza di pensione di inabilità.
Così non è per il personale della Polizia di Stato che prima di presentare istanza di pensione, deve attendere la Dispensa Ministeriale, perciò è pressoché impossibile per l'INPS liquidare il TFS nei termini previsti.

Per ultimo, l'INPS potrebbe recuperare gli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti del TFS imputabili alle Amministrazioni.
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