DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

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MIRKOLEONE

DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da MIRKOLEONE »

Buongiorno a tutti i colleghi del forum.

Vorrei chiedere delle informazioni:

Premesso che:
-dopo la riforma per ragioni non causa di servizio, se ritenuti dalla CMO in condizioni di farlo, si può transitare nei ruoli civili.
-Per fare questo dovrei fare l’apposita domanda entro 30 giorni.

Se ho capito bene, poi si rimane in “aspettativa speciale”, la quale va oltre il massimo 730 giorni di aspettativa per malattia previsti per il nostro ordinamento.

Sempre se ho capito bene, durante tale periodo di aspettativa speciale si continua a percepire lo stipendio in attesa che ci venga proposta una sede/incarico nella Pubblica Amministrazione; a quel punto noi abbiamo un ulteriore termine (mi sembrano altri 30 giorni) per accettare o meno; nel caso di un nostro rifiuto dell’incarico veniamo congedati.

Le mie domande sono:

:arrow: 1-nel caso in cui si rifiuti l’incarico e quindi non si transiti più nei ruoli civili, il periodo che si è trascorso in aspettativa speciale vale di fatto ai fini pensionistici? E lo stipendio percepito ci rimane o dobbiamo restituirne la differenza tra lo stesso e la pensione che ci sarebbe spettata?

:arrow: 2-nel caso che una persona, nel corso di questa aspettativa speciale, prima che le venga assegnato l’incarico, cambi idea e non desideri più transitare nei ruoli civili, può fare la revoca della sua istanza? E in tal caso come gli viene calcolato il periodo di aspettativa speciale trascorso e lo stipendio percepito?

:arrow: 3-nel caso in cui, nel periodo di aspettativa speciale le condizioni fisiche del militare si aggravino in modo tale che evidentemente non sarebbe più possibile per questi essere impiegato nei ruoli civili, come deve comportarsi? E come gli sarebbe conteggiato il periodo di aspettativa speciale e lo stipendio percepito?


Scusate le domande, ma sono cose molto importanti da sapere, poiché passano molti mesi da quando uno presenta l’istanza per il transito, sino alla sua assegnazione, e nel frattempo possono accadere molte cose!!!

Grazie in anticipo per le vostre risposte. Mirko


MIRKOLEONE

Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da MIRKOLEONE »

...dunque, ricercando informazioni in merito alle domande che ho posto più su, :idea: ho trovato una sentenza del Consiglio di Stato, che da una risposta almeno ai quesiti di cui al punto 1 :idea:

:arrow: Infatti, secondo tale autorevole pronuncia, il periodo trascorso in aspettativa speciale vale pienamente ai fini pensionistici e di conseguenza anche lo stipendio spetta regolarmente.
Anche nel caso il militare scelga di non accettare l'impiego civile una volta che gli venga assegnato l'incarico, il congedo avverrà a far data dalla mancata sottoscrizione del contratto, e non dalla data della riforma.


Rimangono tuttavia ancora da chiarire gli altri due punti, ovvero:

:arrow: 1-può il militare fare revoca della richiesta di transito dei ruoli civili PRIMA che gli venga proposto l'incarico? e in tal caso come funziona e con quali conseguenze?

:arrow: 2-se le condizioni fisiche del militare si aggravino prima della proposta dell'incarico, può farsi sottoporre ad accertamenti medici che ne constatino la sopravvenuta inidoneità al transito e di conseguenza il suo immediato pensionamento? (come e con quali conseguenze?)

....beh... 1/3 dei quesiti è già stato risolto... sono sulla buona strada... :D spero con il Vostro aiuto di fare chiarezza sugli altri punti... :idea:

Grazie Mirko

Segue la sentenza a cui mi riferivo...


N. 6825/2007
Reg. Dec.
N.8914 Reg.Ric.
Anno: 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8914\2006, proposto da Mazza Rodolfo, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Zito ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via M. Dionigi n. 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007 il consigliere Vito Poli; uditi gli avvocati Zito e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il capo di 1 classe della M.M. Rodolfo Mazza è stato giudicato dalla C.M.O. di Taranto permanentemente inidoneo al s.p.e., idoneo alla riserva navale e idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa (cfr. verbale del 23 giugno 2004).
In data 1 luglio 2004 il signor Mazza ha presentato domanda di transito nei ruoli civili (cfr. dichiarazione in pari data).
Il 21 luglio 2005 la Direzione generale del commissariato ha espresso parere favorevole all’impiego del Mazza nel profilo professionale di “assistente amministrativo” anche in soprannumero.
Con d.m. 24 novembre 2005 è stato disposto il transito nei ruoli civili di un folto gruppo di personale militare, fra cui l’odierno appellante, con la conferma del collocamento in aspettativa fino alla data dell’effettiva assunzione in servizio quale impiegato civile.
Con decreto della Direzione generale del personale civile del 6 dicembre 2005 il signor Mazza è stato assegnato, quale “assistente amministrativo”, a Maristat.
Il 30 gennaio 2006 l’appellante ha rinunciato al transito nei ruoli civili, non essendo stato assegnato ad una sede di proprio gradimento.
Il 6 febbraio 2006 la Direzione generale del personale civile ha preso atto della rinuncia ed ha considerato annullata l’intera procedura (cfr. nota in pari data).
Con nota del 26 aprile 2006 la Direzione generale del personale militare ha ridefinito la posizione amministrativa ed economica del Mazza, collocandolo in congedo, categoria della riserva navale, con decorrenza 23 giugno 2004.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto l’odierno appellante innanzi al T.a.r del Lazio articolando una pluralità di censure imperniate sulla violazione delle norme sancite dalla l. n. 599 del 1954 e dal d.m. 18 aprile 2002, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e affidamento del privato; nella sostanza si contesta la decorrenza retroattiva – dal punto di vista giuridico ed economico – della collocazione in congedo, che avrebbe dovuto essere disposta non a far data dalla visita di accertamento dell’inidoneità al servizio militare incondizionato (23 giugno 2004), bensì da quella successiva (30 gennaio 2006), ovvero al momento della rinuncia al transito nei ruoli civili.
2. L’impugnata sentenza, resa in forma semplificata – T.a.r. del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006 -:
a) ha respinto il ricorso facendo esclusiva applicazione degli art. 28 e 29 l. n. 599 del 1954, senza considerare la disciplina recata dal d.m. 18 aprile 2002;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006, e depositato il successivo 3 novembre, il signor Mazza proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo, nella sostanza, che in base alla disciplina enucleabile dalla l. n. 599 del 1954, dall’art. 14, l. n. 266 del 1999 e dal d.m. 18 aprile 2002, il collocamento in congedo nella categoria della riserva avrebbe dovuto essere disposto con decorrenza 30 gennaio 2006.
4. Si costituiva il Ministero della difesa concludendo per l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Con ordinanza di questa sezione n. 214 del 2007 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
La tesi di fondo da cui muove l’amministrazione è che la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa.
La tesi non è accoglibile.
6.1. Per ragioni di chiarezza espositiva giova delineare la cornice normativa all’interno della quale vagliare la fattispecie per cui è causa.
A mente dell’art.13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.
Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.
Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata>>.
Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.
3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.
4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.
6.2. La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive - inerenti l’attitudine professionale dell’interessato - ovvero oggettive - inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.
7. In conclusione l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere annullato il decreto 26 aprile 2006 nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor Rodolfo Mazza a decorrere dal 23 giugno 2004 anziché dal 30 gennaio 2006.
Nella novità della questione di diritto oggetto del presente giudizio la sezione ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007, con la partecipazione di:
Luigi Cossu - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Il Presidente L'Estensore
Luigi Cossu Vito Poli

Il Segretario
Rosario GiorgioCarnabuci

Depositata in segreteria

il……31/12/2007……………………………………………
(art. 55, L. 27\4\1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da lino »

Scusa Mirko, ma te la canti e te la suoni da solo......... :D :D
Perdonami ma vi e' un forum mirato a chi transita o vuole transitare dove vi sono centinaia di colleghi in attesae forse li trovi tutte le risposte.
ciaoo
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da Diabolikus »

Per Mirko Leone:

Dopo l'attivazione della procedura di transito nei ruoli civili dell'A.D. (Legge 266/99 - art.930 D.lgs. 66/2010)e quindi dopo aver proposto istanza debitamente assunta a protocollo, in qualsiasi momento, sia durante l'iter di perfezionamento e sia prima che Persociv si pronunci, può essere proposta RINUNCIA AL TRANSITO, con la conseguenza che si verrà collocati in congedo sotto la data dell'espressa rinuncia (in forma scritta ovviamente).

Fino al giorno antecedente alla suddetta data, infatti, l'interessato è "considerato" in aspettativa, ai sensi dell'art.2 co.7 del D.I. 18 apr. 2002, con la corresponsione del trattamento economico goduto all'atto del giudizio di permanente inidoneità al s.m.i.

La rinucia, comporta, a fortiori, la corresponsione del trattamento pensionistico qualora l'interessato ne abbia acquisito il diritto e, pertanto, nel caso in cui sia stato "riformato" per infermità SI dipendente da causa di servizio ovvero per infermità NON dip. da c.s., qualora abbia prestato almeno 15 anni di servizio.

Ovviamente è ancora al vaglio degli alti vertici la questione sulla "decurtazione retroattiva" del trattamento corrisposto durante l'aspettativa speciale sopra citata, in attesa del transito, per il quale si è CRISTALLINAMENTE ESPRESSO IL CONSIGLIO DI STATO sancendo la NON REVOCABILITA' di tale trattamento.

Siamo in attesa che i citati vertici (M.D. - COM. GEN. - C.N.A.) RECEPISCANO la sentenza de qua e diramino le direttive ritenute opportune (sono passati quasi 5 anni dalla data di deposito della sentenza).

Speriamo che l'interrogazione parlamentare riportata dall'ottimo PANORAMA serva a smuovere un pò le acque.

Per quanto riguarda l'aspetto concernente la visita medica finalizata ad accertare il fatto che non sussistono più le condizioni fisiche e necessarie al transito nei ruoili civili, sincermanete ritengo che la stessa è plausibile ma alquanto inutile, soprattutto se la procedura viene attivata a domanda dell'interessato solo perchè non ha più intenzione di transitare.
Basta infatti fare una semplice rinuncia (vds. sopra) oppure non presentarsi (SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO) alla convocazione per la sottoscrizione del contratto (cfr. circ. n.43267B1 del 21.6.2011).

L'omessa presentazione (senza giustificato motivo) equivale infatti a rinuncia, e ne consegue la medesima procedura descritta in apertura del post (diritto a pensione di inabilità se acquisita).

Nel caso in cui, invece, l'interessato non si presenti alla sottoscrizione del contratto adducendo, reiteratamente e per lunghi periodi di tempo, documentati motivi di salute per oltre 90 GIORNI, Persociv dispone, per il tramite dell'ex Comando di Corpo, l'invio al D.M.M.L. competente al fine di accertare se sussistano ancora i requisiti fisici per il transito
(ovviamente nell'ottica di ridurre al massimo le spese che comporta la procedura di transito, dato che viene corrisposto lo stipendio ad un "dipendente" che non viene impiegato).

Nel caso di omessa presentazione, senza giustificato motivo, alla citata visita di verifica, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito con conseguente decadenza dal diritto (cfr sempre circ.n.43267B1 del 21.6.2011)

Nel caso in cui invece l'interessato adduca certificati motivi sanitari (che gli impediscano di recarsi al D.M.M.L.), sono del parere che Persociv possa disporre all'ex Comando di Corpo di richiedere accertamenti sanitari di tipo domiciliare (ma su questo ultimo punto la suddetta Direzione non si espressa esplicitamente in TAL SENSO).

Sperando di aver contribuito.

Saluti.

Diabolikus.
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da lino »

Caro Diabolikus ti devo fare i complimenti sei riuscito in maniera fluida e lineare in poche righe a spiegare una materia cosi' complessa che anche chi la tratta fatica nel farlo:D

Ti volevo chiedere se conosci come si comportano attualmente le nostre amministrazioni, in particolare il ministero della difesa , per l'eventuale decurtazione retroattiva nonostante la sentenza del consiglio di stato??

Ti ringrazio a prescindere dalla risposta.
lino.
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da Diabolikus »

Vorrei fare una piccola rettifica del primo cpv del mio post, all'interno del quale vi è una piccola imprecisione dovuta a disattenzione della quale chiedo umilmente venia.

Riporto qui di seguito, già rettificato, il periodo de quo:

"....in qualsiasi momento, sia durante l'iter di perfezionamento e sia DOPO che Persociv si sia pronunciato formalizzando il relativo decreto, può essere proposta RINUNCIA AL TRANSITO...."

Per Lino:

Sono al corrente del fatto che il C.N.A., purtroppo, ha problemi con l'INPDAP nel far conciliare la retribuzione del periodo di aspettativa in esame con la data di cessazione dal servizio.

Nel caso oggetto di interesse è sovente, infatti, (e l'interrogazione parlamentare ce lo dimostra) che il militare "riformato" che abbia presentato istanza al transito ed abbia poi rinunciato, venga collocato in congedo sotto la data di espressa rinuncia (decorrenza amministrativa) ma comunque con decorrenza giuridica sotto la data del giudizio della C.M.O. che ha dichiarato la permanente inidoneità.

Per intenderci:

a) vieni "riformato" il 26 ago. 2012 (idoneo al transito);
b) contestualmente produci istanza al transito;
c) in data 28 lug. 2013 (Persociv non si è ancora pronunciata) produci espressa rinucia scritta;

dal 26 ago. 2012 al 27 lug. 2013, sei pertanto considerato in aspettativa.

in data 28 lug. 2013 (questa è la prassi) vieni collocato in congedo (categoria della riserva o assoluto - secondo le indicazioni che diede la C.M.O.) MA CON DECORRENZA GIURIDICA DAL 26 AGO. 2012 (DATA DEL VERBALE della Commisssione).

Ecco....in tal caso l'INPDAP si pone la seguente domanda:

"se il tizio è cessato dal servizio il 26 ago. 2012, perchè gli devo pagare anche fino al 27 lug. 2013 ???? "

Purtroppo, al momento, la situazione è questa e attendiamo positivi e faroveli risvolti.

Ovviamente, se qualcuno ne sa più di me....si faccia vanti nel nostro comune interesse.

Saluti.

Diabolikus.

P.S.: Grazie per i complimenti.
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da lino »

Grazie Diabolikus per la risposta, quindi in concreto l'amministrazione tende a recuperare il periodo in aspettativa speciale?
se cosi' fosse per me e molti altri sarebbe una rovina!!!!!!!!
L'inpdap comunque riconosce il periodo tanto che stanno rifacendo i conti caricando anche il periodo in questione!!!!!!!
Da quello che ho capito io (e capisco poco purtroppo) la data giuridica (riforma) e per bloccare eventuali aumenti ed emolumenti vari, la data amministrativa e' la vera data di congedo.
Comunque nonostante tutto l'INPDAP e' stato categorico verro pensionato contabilizzando sino alla data amministrativa posta nonostante i pensieri diversi della amministrazione.
ciao
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da Diabolikus »

Mi fa piacere sapere che l'INPDAP abbia usato il buon senso in tali circostanze e sono contento per TE e per tutti coloro che sono nella tua stessa posizione.

Speriamo comunque che vi sia un intervento "nero su bianco" che non lasci le interpretazioni al buon senso di alcuni ed all'insensatezza di altri.

Ancora saluti.
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da panorama »

Per notizia, questo è il caso di un collega CC per il superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio e non è è stato amesso al transito nei ruoli civili.


1) - Il ricorrente, appartenente al corpo dei Carabinieri, ha fatto ricorso poichè il M.D. ha respinto la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

2) - il M.D., ha disposto il collocamento in congedo, categoria della riserva, a far data da l9 dicembre 2010, a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché il collocamento del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza 18 marzo 2011, a seguito del giudizio di permanente inabilità al servizio militare.

IL TAR di Napoli precisa:

1) - L’art. 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dispone che “il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” e che “ i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”.

2) - Nel caso in esame i periodi di ricovero del ricorrente, dalla stessa prospettazione di parte, non sono in alcun modo riconducibili a ferite o lesioni traumatiche dipendenti da causa di servizio, ma sono chiaramente imputabili ad infermità non dipendente da causa di servizio (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 05 maggio 2011, n. 1178).

Ricorso perso.

Per capire meglio la vicenda di invito ad una lettura della sentenza qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

25/07/2012 201203581 Sentenza 6


N. 03581/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05878/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. L., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Indipendente, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la segreteria del T.A.R.;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento
della determinazione prot. n. 50660 del 20.07.2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale - comunicata con lettera racc. A/R e ricevuta in data 01.08.2011, con la quale è stata respinta la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

per l’accertamento del diritto del ricorrente al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personali civile del Ministero della Difesa;

e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento
del decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa, con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente, categoria della riserva, a far data da l9 dicembre 2010, a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché il collocamento del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza 18 marzo 2011, a seguito del giudizio di permanente inabilità al servizio militare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 9 novembre 2011, il ricorrente, appartenente al corpo dei Carabinieri, ha impugnato, unitamente ad ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, la determinazione n. 50660 del 27 luglio 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto la sua domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile della medesima amministrazione sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo a seguito del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

Ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personali civile del Ministero della Difesa, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’adozione dell’atto di diniego.

Ha affidato il ricorso a diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 aprile 2012, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificato il 26 marzo 2012, con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo.

Il provvedimento risulta a sua volta adottato, come già sinteticamente esposto nel provvedimento del diniego di transito, a seguito del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio, senza che, come in seguito accertato, il militare abbia riacquistato l’idoneità al servizio.

Con tale ricorso il ricorrente ha ribadito alcune delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, già articolate con il ricorso introduttivo, e ne articolate di nuove.

L’amministrazione ha chiesto la reiezione anche di tale gravame.

Alla udienza pubblica del 4 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, articolata dall’amministrazione sotto il duplice profilo della tardività del gravame, nella parte in cui ha ad oggetto il decreto di congedo, e della conseguente inammissibilità per carenza di interesse per mancata impugnativa dell’atto presupposto, nella parte in cui ha ad oggetto il diniego di transito.

Sul punto deve osservarsi come, sebbene con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato la determinazione di reiezione della domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, con generico ulteriore riferimento ad ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nella concreta articolazione delle doglianze egli ha speso, sostanzialmente, gli argomenti essenziali poi sviluppati nel ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di collegamento in congedo, censurando, in particolare e per quanto qui rileva, le modalità del calcolo del tempo complessivamente imputato ad aspettativa e, sostenendo, altresì, la vigenza del rapporto di lavoro fino alla formale adozione del provvedimento di congedo medesimo.

Di conseguenza il provvedimento di collocamento in congedo deve intendersi tempestivamente impugnato a mezzo del ricorso principale, rispetto al quale non si pone il pure rappresentato profilo di inammissibilità per tardività per decorso del termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto, atteso che l’amministrazione non ha in alcun modo dimostrato che il ricorrente abbia avuto conoscenza della lesività dell’atto, pur emesso il 20 luglio 2011, in tempo antecedente la comunicazione del diniego di transito.

Le censure ulteriori articolate nel testo del ricorso per motivi aggiunti, poi, derivano dall’integrale successiva conoscenza dell’atto.

A tanto consegue pure l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il diniego di transito per mancata impugnativa dell’atto presupposto.

Passando all’esame del merito, deve rilevarsi come il provvedimento collocamento di congedo è motivato con riferimento al fatto che il ricorrente ha fruito, nel corso del quinquennio, di 731 giorni di aspettativa, concessi con provvedimenti nn. 91/2007,. 267/2009 e 74/2011, rispettivamente riferiti a gg 167 dall’11 novembre 2006 all’26 aprile 2007, gg 364, dal 23 ottobre 2007 al 20 ottobre 2008, gg 200 dal 2 giungo 2010 al 18 dicembre 2010.

Per motivi logici devono essere esaminati, in via prioritaria, il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorso principale, il cui contenuto coincide con le censure articolate con il primo e il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Con tali doglianze il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, artt. 1, 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2002, n. 22680, dell’art. 21 bis della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e falso presupposto, sostenendo, da un lato la permanenza del rapporto di servizio fino alla data di adozione del decreto dirigenziale con il quale è stato posto in congedo assoluto (14 luglio 2011) e l’obbligo dell’amministrazione di considerarlo in aspettativa fino alla definizione della domanda di transito, dall’altro l’erroneo calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, dovendo detrarsi, dal calcolo effettuato dall’amministrazione, 104 giorni complessivi, nel corso dei quali egli e stato a disposizione degli organi sanitari.

La prospettazione non può essere condivisa.

L’art. 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dispone che “il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” e che “ i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”.

Nel caso in esame i periodi di ricovero del ricorrente, dalla stessa prospettazione di parte, non sono in alcun modo riconducibili a ferite o lesioni traumatiche dipendenti da causa di servizio, ma sono chiaramente imputabili ad infermità non dipendente da causa di servizio (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 05 maggio 2011, n. 1178).

Ciò premesso quanto alla correttezza delle operazione di calcolo, deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia costantemente affermato il contenuto interamente vincolato e la natura dichiarativa dell’atto di cessazione dal servizio per superamento del termine del periodo massimo di aspettativa non dipendente da causa di servizio, venendo in rilievo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 814, 24 aprile 2009, n. 2587, e 31 dicembre 2007, n. 6820, TAR Sardegna, 17 novembre 2005 n. 2141 e del 3 giugno 2002, n. 660).

In proposito si è, infatti, osservato come .. “, diversamente da quanto la stessa legge prevede all'art. 33 per l'ipotesi di dispensa dal servizio per motivi di non idoneità al disimpegno delle attribuzioni del proprio grado, ovvero per scarso rendimento, non compete all'Amministrazione alcun potere di valutazione discrezionale della situazione del militare dipendente in aspettativa per motivi di salute da oltre un biennio, perché essa deve soltanto accertare che sia stato superato il predetto termine massimo previsto dalla legge n. 599 del 1954, al fine di potere legittimamente disporre il collocamento in congedo del militare stesso” (così Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2049).

Né sull’operatività di tale meccanismo, costruito nel senso dell’automatica operatività di una causa di decadenza, individuata quale punto di equilibrio tra l’interesse del dipendente alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia e l’interesse pubblico al buon funzionamento dell’ufficio, può operare, con efficacia sospensiva dei termini massimi, la presentazione, da parte dell’interessato di una domanda di transito, la cui astratta idoneità a far collocare il richiedente in aspettativa presuppone, in concreto, che lo stesso non abbia già esaurito, per altre cause, come nel caso in esame, il periodo massimo a tal fine utilizzabile.

Ed infatti, traslando alla fattispecie in esame quanto osservato dalla giurisprudenza con riferimento alla presentazione di istanza di riconoscimento di causa di servizio, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni legislative, non può attribuirsi influenza sul superamento dei limiti massimi di aspettativa (cfr., per la fattispecie similare, Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2578).

Né una idoneità a sospendere l’effetto decadenziale direttamente collegato dalla legge al superamento del termine massimo di aspettativa può essere riconnessa, come prospettato con il terzo motivo di doglianza del ricorso principale e con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, alla circostanza che la visita per la verifica dell’idoneità abbia avuto luogo tre mesi dopo la scadenza del suddetto termine.

L’operatività ex lege del meccanismo decadenziale, infatti, non può venire meno a seguito di una evenienza di mero fatto, non potendosi rinvenire nelle disposizioni invocate (artt. 929, comma 1 lett. b), e 905, comma 3, del d.lgs. 66/2010), come già sopra rilevato, né un esplicito effetto sospensivo dei termini massimi di aspettativa, né una valenza diversa da quella ordinatoria nella disciplina della tempistica di sottoposizione a visita di controllo del militare che abbia superato il termine massimo di aspettativa.

Accertata la legittimità del provvedimento di collocamento in congedo del militare e l’insussistenza del rapporto di lavoro a far data dal 18 dicembre 2010, va, infine, respinto il primo motivo di doglianza del ricorso principale, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010, per avere l’amministrazione illegittimamente negato il suo diritto al transito ancorchè egli dovesse considerarsi ancora in servizio.

Per le medesime ragioni sopra esaminate vanno poi respinte, per infondatezza, la domanda di accertamento e quella di risarcimento, specificando, quanto a quest’ultima, che il ricorrente, che pure aveva consapevolezza del decorso del termine massimo di aspettativa, ha omesso qualsiasi iniziativa sollecitatoria dei poteri di controllo e verifica dell’amministrazione.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
lino
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da lino »

Ok lo scopriremo solo sulla nostra pelle e vedremo il da farsi...............personalmente lottero' sino all'ultimo per questo modo di fare ben poco razionale con nessuna certezza e nessuna chiarezza.

Auguri a tutti gli amici che si trovano in questa situazione.
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da panorama »

1) - Collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004 con trattamento economico goduto al momento dell’atto di accertamento della non idoneità al servizio;

2) - al termine di complessivi 310 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, egli veniva sottoposto a visita di controllo e dalla C.M.O. dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”;

3) - presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

4) - il ricorrente presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

5) - seguiva un articolato iter amministrativo, protrattosi per diversi anni -anche perché, inizialmente, a seguito di un ulteriore controllo (del 15 giugno 2004), egli veniva temporaneamente giudicato assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa- e conclusosi con il decreto interdirettoriale in data 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

6) - il 15 luglio 2011, peraltro, il ricorrente rinunciava al predetto transito;

7) - in data 30 settembre 2011 veniva quindi adottato il provvedimento citato in epigrafe, con cui si disponeva il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004.

IL TAR DI LECCE precisa:

1) - La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

2) - L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

3) - In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

4) - Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

5) - Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.

6) - Scendendo all'esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la Sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

7) - Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. omissis del 30 settembre 2011, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor ...... a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

28/09/2012 20120162 Sentenza 3


N. 01620/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso n. 1838 del 2011, proposto da:
- L. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Zito e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;

per l’annullamento
- dell’atto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, con cui si dispone il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004 con trattamento economico goduto al momento dell’atto di accertamento della non idoneità al servizio;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 16 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani -in sostituzione degli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Alberto Zito- e Giovanni Pedone -per l’Avvocatura dello Stato.
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
- il sig. G… prestava servizio nella Marina Militare a far data dal 30 aprile 1984;

- in data 22 gennaio 2004, al termine di complessivi 310 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, egli veniva sottoposto a visita di controllo e dalla C.M.O. dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”;

- il G… presentava quindi formale istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa;

- seguiva un articolato iter amministrativo, protrattosi per diversi anni -anche perché, inizialmente, a
seguito di un ulteriore controllo (del 15 giugno 2004), egli veniva temporaneamente giudicato assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa- e conclusosi con il decreto interdirettoriale in data 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

- il 15 luglio 2011, peraltro, il ricorrente rinunciava al predetto transito;

- in data 30 settembre 2011 veniva quindi adottato il provvedimento citato in epigrafe, con cui si disponeva il collocamento in congedo del ricorrente a decorrere dal 22 gennaio 2004.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 l. n. 599 del 1994, dell’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 28 luglio 1999 e del decreto 18 aprile 2002.

3.- Tanto esposto in fatto e ritenuta la competenza territoriale di questo T.a.r. ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. (competenza invece contestata dalla p.a. nella propria relazione), rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.

3.1 Secondo la condivisibile interpretazione della normativa in materia data, in un caso analogo, dal Consiglio di Stato, difatti, “a mente dell’art. 13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.. Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.

L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.

Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.

Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata>>.

Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.

3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

4. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

7. In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.

La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive -inerenti l’attitudine professionale dell’interessato- ovvero oggettive -inerenti l’organizzazione dell’ente-; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);

b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
Scendendo all'esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la Sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:

a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;

b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato -nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili- l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).

Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare” (Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).

4.- Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor G. L. a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1838 del 2011 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2012, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 28/09/2012
panorama
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

Messaggio da panorama »

Premetto che questa sentenza richiama quella già sopra esposta in data 02/10/2012 (sempre dello stesso Tar di Lecce).
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- il 22 gennaio 2004, dichiarato non idoneo ed Il (23 gennaio 2004) ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile;

- con il decreto interdirettoriale del 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro;

- il 15 luglio 2011 il ricorrente ha, tuttavia, rinunciato al predetto transito;

- In data 30 settembre 2011 veniva disposto il collocamento in congedo del ricorrente con decorrenza 22 gennaio 2004;
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1) - Nel presente giudizio il ricorrente lamenta che nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2004 (data di collocamento in aspettativa in attesa di transito nell’impiego civile) e il 15 luglio 2011 (data in cui il G. rinunciava al transito) il suo trattamento economico è stato illegittimamente parametrato a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) anziché a quello spettante alla data in cui è avvenuta la rinuncia al transito (ossia il 15 luglio 2011): chiede, pertanto, che venga accertato il suo diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive (dirette e indirette ).

2) - Evidenzia che la parametrazione del suo trattamento economico alla data in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) in luogo della data in cui ha rinunciato al transito (ossia il 15 luglio 2011) incide pesantemente sul calcolo della pensione annua, sul TFS, nonché sugli aumenti retributivi determinatasi durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2011:
- ) - chiede, pertanto, che gli vengano riconosciute tutte le differenze retributive (dirette e indirette) maturate tra il 22 gennaio 2004 e il 15 luglio 2011, previo annullamento degli atti impugnati.

IL TAR DI LECCE scrive:

3) - Il ricorso è parzialmente fondato.

4) - Risultando dagli atti che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo il 28 novembre 2011, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio RG 1838/2011 definito con sentenza n. 1260/2012, le citate differenze retributive vanno, tuttavia, riconosciute nei limiti del quinquennio precedente operando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. :
- ) - al ricorrente spetta, altresì, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201401721 Sentenza 2


N. 01721/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2013, proposto da:
L. G., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del Teledispaccio prot. n. 08303 del 20 dicembre 2012 con cui il Ministero della Difesa comunicava al sig. G.. l'esecuzione della sentenza n. 1620 del 16 maggio 2012 del TAR Puglia - Lecce, sez. III (RG. 1838/2011);

- del decreto n. 5073 del 18 dicembre 2012 del Ministero della Difesa;

- della comunicazione prot. n. M_D GMIL II 5 3 0463413 notificata al ricorrente in data 20 dicembre 2012, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (II^ reparto) rendeva nota l'esecuzione della sentenza n. 1620 del 16 maggio 2012;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi l’avv. S. Sticchi Damiani per il ricorrente e l’avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Il ricorrente ha prestato servizio nella Marina Militare dal 1984 al 22 gennaio 2004, data in cui è stato dichiarato “permanentemente non idoneo al servizio militare, idoneo a riserva; idoneo al transito nei ruoli del personale civile”. Il giorno successivo (23 gennaio 2004) egli ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa: ne è seguito un articolato iter amministrativo conclusosi con il decreto interdirettoriale del 17 maggio 2011 di autorizzazione al transito e di invito alla stipula del contratto di lavoro; il 15 luglio 2011 il ricorrente ha, tuttavia, rinunciato al predetto transito.

In data 30 settembre 2011 veniva disposto il collocamento in congedo del ricorrente con decorrenza 22 gennaio 2004.

Il G. impugnava il collocamento a riposo con la suddetta decorrenza, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito in iure sino al 15 luglio 2011.

Con sentenza n. 1620/2012 questo Tar accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il decreto di PERSOMIL II Reparto 6^ Divisione - Roma, prot. n. 10998 del 30 settembre 2011, nella parte in cui disponeva il collocamento in congedo del signor G. L. a decorrere dal 22 gennaio 2004 anziché dal 15 luglio 2011. Nella parte motiva della sentenza il TAR osservava quanto segue:

“a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;

b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili - l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).

Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare” (Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).

2. Nel presente giudizio il ricorrente lamenta che nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2004 (data di collocamento in aspettativa in attesa di transito nell’impiego civile) e il 15 luglio 2011 (data in cui il G. rinunciava al transito) il suo trattamento economico è stato illegittimamente parametrato a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) anziché a quello spettante alla data in cui è avvenuta la rinuncia al transito (ossia il 15 luglio 2011): chiede, pertanto, che venga accertato il suo diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive (dirette e indirette ). Precisa a tal fine che:

a) concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) sia gli anni di servizio effettivo ed utile, sia la retribuzione annua lorda (ridotta all'80%);

b) concorrono a determinare la pensione le competenze (in base alle voci stipendiali) percepite nell'ultimo anno di servizio.

Evidenzia che la parametrazione del suo trattamento economico alla data in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare (ossia il 22 gennaio 2004) in luogo della data in cui ha rinunciato al transito (ossia il 15 luglio 2011) incide pesantemente sul calcolo della pensione annua, sul TFS, nonché sugli aumenti retributivi determinatasi durante il periodo compreso tra il 2004 e il 2011: chiede, pertanto, che gli vengano riconosciute tutte le differenze retributive (dirette e indirette) maturate tra il 22 gennaio 2004 e il 15 luglio 2011, previo annullamento degli atti impugnati.

3. Si è costituita l’amministrazione resistente contrastando nel merito le avverse pretese ed eccependo, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate anteriormente al 18 febbraio 2013, data in cui la PA è venuta a conoscenza degli adeguamenti stipendiali richiesti dal ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 26 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è parzialmente fondato.

La Sezione non intende discostarsi dai principi enunciati da questo TAR nella sentenza n. 998/2013 avente ad oggetto analoghe questioni.

In tale sentenza il Tribunale ha affermato, con ampia e distesa motivazione, i seguenti principi:

“L’art. 14 quinto comma della Legge 28 Luglio 1999 n° 266 (attualmente, l’art. 930 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66) stabilisce che: “ Il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982 n° 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione pubblica”.

Il successivo D.M. 18 Aprile 2002 (tutt’ora applicabile) ha attuato la soprariportata normativa del 1999 definendo le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della Legge 28 Luglio 1999 n° 266”.

In particolare, per quanto qui interessa, l'articolo 2 settimo comma del citato D.M. 18 Aprile 2002 prevede che "In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."

Il Collegio ritiene che il legislatore ha inteso garantire, per le Forze Armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all'interezza della retribuzione nelle more del passaggio all’impiego civile.

La legge non ha, cioè, garantito esplicitamente che, nel periodo di transito, gli emolumenti stipendiati vengano riconosciuti "nella misura intera".

In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

E tale trattamento è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti e, nel caso di specie, risente necessariamente del già avvenuto superamento del limite (per il compenso intero) dei dodici mesi di aspettativa.

Ne consegue che la tutela non è posta in termini di “integrità” (ricostituendo cioè un compenso rispetto al quale il dipendente ormai non aveva più il diritto) , ma di mero “mantenimento” del corrispettivo per il quale si ha diritto e, quindi, ridotto, nel caso di specie, alla metà (50%) per il decorso del primo periodo di aspettativa annuale (ex art. 26 primo comma della Legge 5 Maggio 1976 n° 187).

In sostanza, se (come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) il trattamento economico dovuto aveva già subìto decurtazioni “di diritto”, questo andava considerato dall’Amministrazione della Difesa, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far “riespandere” il quantum del trattamento nelle more dell’assegnazione al (nuovo) servizio.

Ciò avviene solo con la “riattivazione” concreta del rapporto nei nuovi ruoli (civili), posto che l’art. 2 del D.M. 18 Aprile 2002 precisa, al comma ottavo, che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”

In definitiva, l’esigenza di “continuità” e di integrità (nel quantum) assume consistenza con l’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo; nella fase transitoria vi è il mantenimento del “goduto”, rispetto al quale non possono ignorarsi le decurtazioni applicate e/o applicabili al momento dell’accertamento dell’inidoneità (Cfr: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108).

Del resto, (fino alla costituzione del nuovo rapporto) è mantenuto in vita - ancorché in aspettativa - il pregresso rapporto di impiego militare, con tutte le peculiarità e caratteristiche, ivi comprese le decurtazioni e/o riduzioni.

Va, però, considerato anche un ulteriore elemento di rilievo.

Il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili.

La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta" (sicchè, non ha pregio l’eccezione dell’Avvocatura erariale incentrata sul richiamo all’art. 31 c.p.a., che riguarda, invece, il silenzio rifiuto).

Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda (qui avvenuta in data 2 Dicembre 2009).

Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto.

Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente.

Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108)”.

5.1. Applicando i suesposti principi alla fattispecie per cui è causa il Tribunale ritiene che mentre per il periodo che va dal 23 gennaio 2004 al 21 giugno 2004 (periodo di cinque mesi in cui il dipendente era in attesa della possibile trasformazione del pregresso rapporto nei ruoli civili) è corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il trattamento economico decurtato (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo (cioè dal 22 giugno 2004 al 15 luglio 2011, data di convocazione per la stipula del nuovo contratto): con l’accettazione tacita al transito, determinatasi per silenzio-assenso decorsi centocinquanta giorni dalla richiesta, il rapporto di lavoro, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione con sottoscrizione del nuovo contratto, si è, infatti, ricostituito sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato.

Se l'Amministrazione tarda (circa sette anni, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente: eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione (qui tacita) nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più (in tal senso: T.A.R. Sardegna, I Sezione, 1° Febbraio 2010 n° 108)”.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorrente avrebbe, pertanto, diritto al corrispettivo pieno maturato dal 22 giugno 2004 - data in cui, essendo spirato il termine di centocinquanta giorni per l’accettazione del transito da parte della P.A., si è perfezionato il silenzio-assenso - al 15 luglio 2011, data in cui il rapporto di lavoro è definitivamente cessato, in ogni sua forma, per avere il ricorrente rinunciato al transito nell’impiego civile.

5.1.1. Risultando dagli atti che la parte ricorrente ha interrotto la prescrizione solo il 28 novembre 2011, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio RG 1838/2011 definito con sentenza n. 1260/2012, le citate differenze retributive vanno, tuttavia, riconosciute nei limiti del quinquennio precedente operando la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. : al ricorrente spetta, altresì, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall’art. 22, comma 36°, della Legge 23 dicembre 1994 n° 724.

5.1.2. La rinuncia al transito nell’impiego civile effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc, come già ritenuto da questo TAR nella sentenza n. 1260/2012.

6. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei limiti sopra indicati.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (l’accoglimento solo parziale delle domande azionate: la complessità della vicenda fattuale e del quadro normativo) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
panorama
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Re: DOPO RIFORMA, ASPETTARE IL TRANSITO.. E SE CAMBIO IDEA?

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Ricorso ACCOLTO Parzialmente. Questo apre sicuramente la strada a tanti contenziosi.
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1) - parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa).

2) - Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente.

3) - La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

4) - Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

5) - Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare;

6) - Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

7) - Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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CAMPANIA SENTENZA 475 09/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 475 2014 PENSIONI 09/05/2014



SENTENZA 475/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 60492/PM del registro di segreteria depositato in data 22-04-2009 dal sig. A. M., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Carlo Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Depretis n. 62, contro la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014 l’avv. Carlo Grasso in difesa del ricorrente, che riportandosi integralmente agli scritti difensivi ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata dal A. M. il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa). Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente. Ha concluso chiedendo di vedersi riconosciuto il diritto a percepire pensione privilegiata almeno di ottava categoria tabella A con decorrenza dalla data del congedo.

Il Ministero della Difesa, che si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha inviato il fascicolo pensionistico di A. M. e nota difensiva (richiamata e confermata in nota pervenuta il 06-05-2014, in cui viene altresì fatta subordinata istanza di applicazione della decisione n. 6/2008/QM delle SS.RR. contabili nel caso di accoglimento del ricorso), in cui ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo di aver legittimamente operato nell'esprimere l'impugnato diniego.

In memoria difensiva integrativa pervenuta il 28-04-2014 parte attrice ha ulteriormente argomentato circa la spettanza al A. M. del richiesto trattamento pensionistico privilegiato, formulando istanza subordinata di acquisizione di CTU medico-legale e chiedendo, altresì, l'attribuzione, in riferimento ai ratei pensionistici arretrati, degli oneri accessori come da decisione n. 10/2002/QM delle SS.RR. contabili.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto dal A. M. per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

Al riguardo occorre fare riferimento al complesso normativo costituito dagli artt. 130 e seguenti del DPR 1092/1973, che regolano il cumulo tra pensione per il rapporto pregresso e trattamento di attività.

In particolare, l’art. 130 dispone che “è ammesso il cumulo , salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali…”.

Il successivo art. 133 afferma, al primo comma, che “il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”, specificando, al secondo coma, che tale divieto opera nei casi di: “a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi”.

Ne consegue che in materia di pensioni ordinarie l’esistenza di una relazione genetica di derivazione del nuovo rapporto con quello precedente esclude la cumulabilità dei relativi trattamenti economici (di attività e di pensione) e comporta la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Quanto, invece, ai trattamenti privilegiati, l’art. 139 dello stesso DPR n. 1092/1973 dispone che “la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti”.

L’articolo da ultimo citato, quindi, prevede una deroga al principio del divieto di cumulo come sopra specificato, consentendo di cumulare il trattamento privilegiato ordinario con il trattamento di attività nel caso in cui il rapporto di attività sia “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione .

In altre parole, mentre per l’art. 133 la relazione genetica di derivazione tra vecchio e nuovo rapporto esclude in ogni caso il cumulo per le pensioni ordinarie, per le pensioni privilegiate la norma di cui all’art. 139 consente la cumulabilità dei due trattamenti, subordinando la deroga al divieto alla condizione della “diversità”.

Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

In sostanza -argomenta la citata sentenza delle Sezioni Riunite- “rapporto diverso non può essere inteso come rapporto non derivato, altrimenti la norma con diversa previsione non avrebbe significato”, laddove la diversità “va individuata come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori del divieto i rapporti non derivati”.

Pertanto, ai fini della decisione della controversia, va valutato se fra i servizi svolti da A. M. alle dipendenze del Ministero della Difesa (in E.I. come Caporal Maggiore fino al 28-09-2005 e poi nel ruolo civile come di Operatore di Amministrazione dal 01-03-2007) vi sia (o meno) il suddetto rapporto di derivazione, e, dunque, di non diversità -come sostenuto dall'Amministrazione resistente- che esclude, ai sensi delle surriportate disposizioni, la possibilità di cumulare la pensione privilegiata riferita al servizio svolto da militare e la retribuzione percepita quale dipendente appartenente al personale civile.

Orbene, nel contratto di lavoro stipulato da A. M. con il Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Civile per esservi assunto come Operatore di Amministrazione con decorrenza 01-03-2007, è espressamente chiarito che per l'odierno ricorrente “è stato autorizzato il transito nel personale civile della Difesa -ai sensi della legge 28.07.1999 n. 266- …” e del D.E.L. del 18-04-2002 conseguentemente adottato. Quindi, il A. M. rientra nella previsione dell'art. 1 del D.E.L. citato, a tenore del quale:

“1) Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2) Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata”.

In effetti, A. M. è stato congedato dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore con decorrenza 28-09-2005 in virtù del p.v. Mod. ML/B n. 737 del 28-09-2005 della CMO di Napoli che gli ha diagnosticato “1) Disturbo ansioso e note depressive in soggetto con marcati tratti di immaturità affettiva e labile; 2) pregresso trauma distorsivo del rachide cervicolombare e della spalla dx; 3) esiti stabilizzati di microdistacco osseo dalla base della falange prossimale I dito piede sx da pregresso trauma contusivo”, riconoscendolo non idoneo permanentemente in modo assoluto al S.M.I. e da collocare in congedo assoluto, ma altresì, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa.

Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare; del resto, la fattispecie rileva nella previsione della lettera c) dell’art. 133 d.P.R. n. 1092 /1973 che espressamente contempla la “nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari”, essendo presupposta, ai fini dell’accesso al ruolo del personale civile, l’appartenenza all’Amministrazione della Difesa, come espressamente disposto dall’art. 1 del D.E.L. del 18-04-2002 precedentemente riportato.

Nondimeno, lo stesso contratto stipulato in data 01-03-2007 per il transito del A. M. nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa -dianzi menzionato- chiarisce che egli è “tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della professionalità rivestita …” e che “Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal presente contratto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro – comparto personale dipendente dai Ministeri …”; quindi, egli viene a trovarsi, quale dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, in una condizione affatto diversa da quella militare da cui proviene, essendo transitato ad un ruolo civile alle dipendenze della medesima Amministrazione della Difesa, come, del resto, giustamente evidenziato da parte attrice nella memoria integrativa presentata il 28-04-2014.

Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Su tale principio è da tempo assestata la giurisprudenza della Corte dei Conti, sia di prime cure (cfr. Sez. Giur. Lazio, 1550/2006; Sez. Giur. Toscana, n. 701 e n. 1311 del 2001; Sez. Giur. Puglia, 875/2001) che di appello (cfr. Sezione II Centr. Appello, 239/A/1999 e 348/A/2000).

Nel caso di specie, pertanto, devesi riconoscere la cumulabilità del trattamento di attività connesso al servizio svolto come Operatore Amministrativo con il trattamento privilegiato ordinario eventualmente da conseguire in collegamento con il precedente rapporto di servizio militare (Sez. Giur. Emilia Romagna, sentenza n. 2071/2010).

Per l'effetto: l'istanza di P.P.O. dell'interessato del 14-01-2008 avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dall'Amministrazione della Difesa, che avrebbe dovuto conseguentemente azionare il prescritto procedimento inteso all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni normative regolanti l'attribuibilità della richiesta pensione di privilegio.

Pertanto, la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, non dà luogo a censure di merito, in quanto le infermità per cui l'ex Caporal Maggiore ha chiesto pensione privilegiata, non è stata affatto constatata nei termini e nei modi prescritti dalle suddette norme; ai sensi delle quali, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, di modo che deve disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa perché esamini l'istanza pensionistica presentata il 14-01-2008 dall'odierno ricorrente nel senso dianzi precisato, ovvero mediante verifica della sussistenza (o meno) dei requisiti richiesti ex lege, previa naturalmente valutazione dell'ammissibilità (o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa.

Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso n. 60492/PM, promosso dal signor A. M., e per l'effetto, dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché provveda ai sensi del DPR 1092/1973 all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica presentata il 14-01-2008.

Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014.

IL GIUDICE UNICO
Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 09/05/2014

Il Direttore della segreteria (Dott. Carmine De Michele)
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