Domanda per conferire con il Ministro della Difesa

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Domanda per conferire con il Ministro della Difesa

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Diniego del colloquio di cui all’istanza di conferimento con il Ministro della difesa, ai sensi dell’art. 735 del D.P.R. n. 90/2010

Con il presente Parere il Consiglio di Stato precisa:

1) - Il ricorso è infondato. L’articolo 735 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 prevede che ogni militare possa chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

2) - Posto che le doglianze espresse dal ricorrente hanno riguardato questioni di gestione e impiego, di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata e che esulano, pertanto, dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa, la prima censura non ha pregio, dal momento che l’atto impugnato è adeguatamente motivato. In tale senso è, del resto, la giurisprudenza di questo Consiglio (Sezione II, pareri n. 11928/2005 del 7 giugno 2005 e n. 3401/2008 del giugno 2009) da cui non vi è motivo per discostarsi.

3) - Come evidenziato dalla relazione istruttoria, il Ministro della difesa ha esaminato l’istanza e, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ha ritenuto di non accoglierla, nel rispetto delle competenze riservate ai Vertici di Forza Armata.

4) - Conseguentemente, la stessa seconda censura non ha rilievo, poiché la facoltà di presentare una richiesta di conferimento non comporta l’obbligo di accoglierla da parte del Ministro della difesa al quale spetta di valutare l’opportunità di aderire all’istanza, motivando la sua decisione politica che resta altamente discrezionale.

Il resto leggetelo qui sotto.
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17/01/2014 201103178 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 20/11/2013


Numero 00135/2014 e data 17/01/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 novembre 2013

NUMERO AFFARE 03178/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal capo di 1^ cl. C. A., sottufficiale della Marina militare, in servizio presso il Comando OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento, in data 20 dicembre 2010, di diniego del colloquio richiesto con il Ministro della difesa.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 13 luglio 2011, con la quale il Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 31 maggio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:
Il Capo di 1^ cl. C. A., sottufficiale della Marina militare, in servizio presso il Comando OMISSIS, ha proposto ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento del 20 dicembre 2010, di diniego del colloquio di cui all’istanza di conferimento con il Ministro della difesa, ai sensi dell’art. 735 del D.P.R. n. 90/2010, istanza da lui presentata il 12 maggio 2010.

Il ricorrente ha eccepito, con la prima censura, la carenza, la genericità e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché la menomazione della tutela dei suoi diritti e interessi legittimi. Con la seconda censura ha lamentato l’eccesso di potere e con l’ultima censura ha dedotto l’illegittimità degli atti presupposti e l’illegittimità derivata del diniego, nonché la violazione dell’articolo 39 del Regolamento di disciplina (ora articolo 735 del D.P.R. n. 90/2010) e della Circolare dello Stato Maggiore della Marina, prot. n. VAGC/50887/GD.

L’Amministrazione ha respinto ogni censura, ritenendo infondato il gravame.

Considerato:

Il ricorso è infondato. L’articolo 735 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 prevede che ogni militare possa chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

Posto che le doglianze espresse dal ricorrente hanno riguardato questioni di gestione e impiego, di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata e che esulano, pertanto, dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa, la prima censura non ha pregio, dal momento che l’atto impugnato è adeguatamente motivato. In tale senso è, del resto, la giurisprudenza di questo Consiglio (Sezione II, pareri n. 11928/2005 del 7 giugno 2005 e n. 3401/2008 del giugno 2009) da cui non vi è motivo per discostarsi.

Come evidenziato dalla relazione istruttoria, il Ministro della difesa ha esaminato l’istanza e, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ha ritenuto di non accoglierla, nel rispetto delle competenze riservate ai Vertici di Forza Armata.

Conseguentemente, la stessa seconda censura non ha rilievo, poiché la facoltà di presentare una richiesta di conferimento non comporta l’obbligo di accoglierla da parte del Ministro della difesa al quale spetta di valutare l’opportunità di aderire all’istanza, motivando la sua decisione politica che resta altamente discrezionale.

Pure l’ultima censura è, infine, priva di fondamento, non sussistendo alcun difetto di istruttoria, dal momento che il Comandante di Corpo e il Comandante in Capo della Squadra navale non disponevano degli elementi per pronunciarsi, come stabilito dalla richiamata Circolare dello Stato Maggiore della Difesa e, comunque, l’Ufficio generale del personale, già interessato dal ricorrente in merito ad alcune delle questioni sollevate con le doglianze, ha disposto lo sbarco anticipato del sottufficiale dal 2 agosto 2010 rispetto alla pianificazione di impiego che lo prevedeva nel primo trimestre del 2011.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Pier Giorgio Trovato




IL SEGRETARIO
Marisa Allega


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