Buonasera. Appartengo alle forze armate e ho fruito di un periodo di mesi 4 (quattro) di congedo retribuito per assistenza a disabile, di cui all’art. 42, comma 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e del congedo senza assegni per eventi e cause
particolari di cui all’art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha modificato la materia... ed ancora
Con una successiva lettera del 27 dicembre 2012, il medesimo Dipartimento della Funzione
Pubblica, in risposta a un quesito posto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che aveva
rappresentato dubbi applicativi in relazione al predetto richiamo, contenuto nel comma
5-quinquies, alle disposizioni dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, ha precisato che “il
periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il
raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura … ma non ai fini della progressione di
carriera”, in quanto “di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni di carriera
presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della
professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che
non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria
attività lavorativa”
tutto indicato nella circolare MD GMIL 1203795 del 15.10.2014, para 5, secondo la quale mi sono stati detratti 4 mesi dall'anzianità di grado. Fino a qui pare applicata la disposizione ma il mio dubbio nasce dalla eventuale illegittimità dell'interpretazione. Mi spiego meglio...
Dunque ho fruito di questi 4 mesi dopo l'entrata in vigore preannunciata dalla circolare, cioè nell'anno 2016, ma io avevo acquisito il grado come riportato sul foglio matricolare il 1° gennaio 2012, cioè ben prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Invece mi è stato notificato, senza pietà, che la mia anzianità di grado è stata spostata dal 1° gennaio 2012 al 1° maggio 2012.
A rigor di logica, anche se vogliamo far decorrere l'applicazione della normativa, non vedo il motivo di detrarre 4 mesi da un'anzianità che avevo acquisito. Posso capire che mi sarebbe stato spostato l'avanzamento in futuro ma quanto subito credo non sia legittimo.
Mi dispiace della lunghezza del messaggio ma spero che qualche esperto in materia mi dia qualche informazione ed eventualmente qualche indicazione per poter richiedere la revisione del provvedimento, tenuto conto che essendo militari, 4 mesi di slittamento (postumi), hanno comportato un arretramento di graduatoria di oltre 1000 posti per fatti inesistenti all'epoca del cambiamento della normativa.
Grazie mille a chi vorrà rispondere
Detrazione anzianità grado per avere assistito disabile
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: Detrazione anzianità grado per avere assistito disabile
Messaggio da MIRKOLEONE »
Salve mybac,
nel mio caso ho usufruito della 104 dal 2014 al 2016 in due periodi consecutivi di circa 2 anni, ed anch'io mi sono visto decurtare l'anzianità di grado per entrambi i periodi.
Quando viene effettuata, la decurtazione comporta uno "spostamento" in avanti della data nella quale era avvenuta la precedente promozione.
Di conseguenza la rideterminazione nei toui confronti è stata fatta correttamente.
Piuttosto si potrebbe obiettare su di un altro aspetto:
Il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate), all’art.Art.1 comma 9 lettera f) modificava l'art.858 del Codice dell'Ordinamento Militare, aggiungendo il comma 3 ter ("I periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono computati nell’anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.")
A seguito di questa novella normativa, all'entrata in vigore del riordino delle carriere nell'ottobre 2017 si è verificato un disparità di trattamento a parità di condizioni:
se un militare avesse usufruito dell'aspettativa di due anni sino ad aprile 2017 sarebbe stato notevolmente penalizzato rispetto al collega che terminava l'aspettativa dopo il suddetto Decreto del maggio 2017.
...io faccio parte di quelli penalizzati che ho visto colleghi più giovani di me passarmi avanti... poi poiché l'avanzamento successivo avviene a scelta... in tutto ho perso 5 anni di grado...
nel mio caso ho usufruito della 104 dal 2014 al 2016 in due periodi consecutivi di circa 2 anni, ed anch'io mi sono visto decurtare l'anzianità di grado per entrambi i periodi.
Quando viene effettuata, la decurtazione comporta uno "spostamento" in avanti della data nella quale era avvenuta la precedente promozione.
Di conseguenza la rideterminazione nei toui confronti è stata fatta correttamente.
Piuttosto si potrebbe obiettare su di un altro aspetto:
Il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate), all’art.Art.1 comma 9 lettera f) modificava l'art.858 del Codice dell'Ordinamento Militare, aggiungendo il comma 3 ter ("I periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono computati nell’anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.")
A seguito di questa novella normativa, all'entrata in vigore del riordino delle carriere nell'ottobre 2017 si è verificato un disparità di trattamento a parità di condizioni:
se un militare avesse usufruito dell'aspettativa di due anni sino ad aprile 2017 sarebbe stato notevolmente penalizzato rispetto al collega che terminava l'aspettativa dopo il suddetto Decreto del maggio 2017.
...io faccio parte di quelli penalizzati che ho visto colleghi più giovani di me passarmi avanti... poi poiché l'avanzamento successivo avviene a scelta... in tutto ho perso 5 anni di grado...
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