Delucidazioni "sede disagiata"

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Ginko64

Re: Delucidazioni "sede disagiata"

Messaggio da Ginko64 »

Scusate se torno sull argomento...ma sembra che quando vai al patronato o uffici preposti IMPDAP tutti conoscono i benefici della sede disagiata ma nessuno trova nulla che determina l applicabilità o quant altro spettante...
Se cortesemente qualche collega e' in possesso di circolari ...normativa..leggi che chiarifichino l applicabilità e le misure di detto beneficio ( a seconda della classificazione e tipologia della sede disagiata) cortesemente può anche inviarmele in MP...
Grazie


occhialino
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Re: Delucidazioni "sede disagiata"

Messaggio da occhialino »

Scusate l'intromissione, ma l'elenco delle sedi disagiate è redatto esclusivamente per redigere la graduatoria sui trasferimenti (articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335) e non anche per la maggiorazione sul servizio prestato, Le maggiorazioni sono attribuite al personale che rientra nell'art.21 della legge 1092/1973 (sedi di confine) pubblicate dal Ministero dell'Interno con Bollettino Ufficiale.
Ginko64

Re: Delucidazioni "sede disagiata"

Messaggio da Ginko64 »

occhialino ha scritto:Scusate l'intromissione, ma l'elenco delle sedi disagiate è redatto esclusivamente per redigere la graduatoria sui trasferimenti (articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335) e non anche per la maggiorazione sul servizio prestato, Le maggiorazioni sono attribuite al personale che rientra nell'art.21 della legge 1092/1973 (sedi di confine) pubblicate dal Ministero dell'Interno con Bollettino Ufficiale.
Salve..vero Dell art 55 DPR 24 aprile 82 che riassume la possibilità di chiedere il trasferimento dopo due anni di servizio sede disagiata anziché i 4 .. Probabilmente e' un beneficio non da poco ( se venisse poi accolto il trasferimento) insomma il solito gioco delle tre carte...cmq espresso questo mio pensiero il citato articolo menziona solo ciò e suppongo valga x tutte le sedi disagiate ( confine e altre) quindi perché si parla di maggiorazione con sede di confine a 1/2 e di un 1/5 per altre sedi come da decreto ministeriale ?
occhialino
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Re: Delucidazioni "sede disagiata"

Messaggio da occhialino »

Ginko64 ha scritto:
occhialino ha scritto:Scusate l'intromissione, ma l'elenco delle sedi disagiate è redatto esclusivamente per redigere la graduatoria sui trasferimenti (articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335) e non anche per la maggiorazione sul servizio prestato, Le maggiorazioni sono attribuite al personale che rientra nell'art.21 della legge 1092/1973 (sedi di confine) pubblicate dal Ministero dell'Interno con Bollettino Ufficiale.
Salve..vero Dell art 55 DPR 24 aprile 82 che riassume la possibilità di chiedere il trasferimento dopo due anni di servizio sede disagiata anziché i 4 .. Probabilmente e' un beneficio non da poco ( se venisse poi accolto il trasferimento) insomma il solito gioco delle tre carte...cmq espresso questo mio pensiero il citato articolo menziona solo ciò e suppongo valga x tutte le sedi disagiate ( confine e altre) quindi perché si parla di maggiorazione con sede di confine a 1/2 e di un 1/5 per altre sedi come da decreto ministeriale ?
Per il personale che presta servizio nelle zone riconosciute come confine spetta la maggiorazione di 1/2 per i primi due nni e di 1/3 per gli anni successivi così come stabilito dall'art. 21 legge 1092/1973.
La maggiorazione di 1/5 (legge 284/1977) non è legata alla sede di servizio, ma al fatto di percepire l'indennità d'istituto pensionabile, ora chiamata indennità pensionabile.
Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro ma per lo stesso periodo o diritto ad una sola maggiorazione.
Le maggiorazioni vengono riconosciute per un massimo di 5 anni.
Esempio se dal 1/1/1985 al 31/12/1989 presto servizio in una località di condine, avrò diritto alla sola maggiorazione per il confine e non anche quella di 1/5.
Oltre al confine e alla maggiorazione per servizio d'istituto esistono altre maggiorazioni che riguardano servizi speciali (imbarco, volo, navigazione ecc..) art. 20 e seguenti legge 1092/73.
E' da tener presente che tutte queste maggiorazioni del servizio, hanno una valenza diversa a secondo che la pensione venga calcolato con il sistema retributivo o con il sistema misto o con il sistema contributivo.
Nel sistema contributivo anno valore solo per l'aquisizione del diritto a pensione, ma non per la misura.
Ciò stà a significare che aumenta il mio servizio complessivo, pertanto raggiungo prima la possibilità di accedere alla pensione di anzianità, ma visto che per questi periodi non sono stati versati contributi la mia pensione viene calcolata solo sul servizio effettivamente prestato.
Viceversa per il periodo in cui la pensione viene calcolata con il sistema retributivo questi periodi aumentano la percentuale di pensionabilità.
Per il personale assunto prima del 1995, ma che a tale data non aveva raggiunto i 18 anni di servizio utile, la pensione viene calcolata con il sistema misto, retributivo sino al1995, contributivo dal 1996 in poi.
Il personale che aveva maturato i 18 anni di servizio utile resta nel sistema retributivo sino al 31/12/2011.
Il personale assuno dall'1/1/1996 e destinatario del sistema contributivo.
E' da tener presente che tutti i periodi riconosciuti utili a pensione riferibili ad anni precedenti al 1996 vengono condiderati come periodi nel sistema retributivo. Esempio ricongiunzione periodi di lavoro privato o servizio militare di leva prestati prima del 1996 o riscatto laurea ecc.. .
Viceversa se orestati successivamente al 1995 incidono solo sul diritto a pensione.
Spero di essere stato sifficientemente chiaro, anche se la materia è piuttosto complessa.
Ciao Marco
occhialino
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Re: Delucidazioni "sede disagiata"

Messaggio da occhialino »

occhialino ha scritto:
Ginko64 ha scritto:
occhialino ha scritto:Scusate l'intromissione, ma l'elenco delle sedi disagiate è redatto esclusivamente per redigere la graduatoria sui trasferimenti (articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335) e non anche per la maggiorazione sul servizio prestato, Le maggiorazioni sono attribuite al personale che rientra nell'art.21 della legge 1092/1973 (sedi di confine) pubblicate dal Ministero dell'Interno con Bollettino Ufficiale.
Salve..vero Dell art 55 DPR 24 aprile 82 che riassume la possibilità di chiedere il trasferimento dopo due anni di servizio sede disagiata anziché i 4 .. Probabilmente e' un beneficio non da poco ( se venisse poi accolto il trasferimento) insomma il solito gioco delle tre carte...cmq espresso questo mio pensiero il citato articolo menziona solo ciò e suppongo valga x tutte le sedi disagiate ( confine e altre) quindi perché si parla di maggiorazione con sede di confine a 1/2 e di un 1/5 per altre sedi come da decreto ministeriale ?
Per il personale che presta servizio nelle zone riconosciute come confine spetta la maggiorazione di 1/2 per i primi due nni e di 1/3 per gli anni successivi così come stabilito dall'art. 21 legge 1092/1973.
La maggiorazione di 1/5 (legge 284/1977) non è legata alla sede di servizio, ma al fatto di percepire l'indennità d'istituto pensionabile, ora chiamata indennità pensionabile.
Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro ma per lo stesso periodo o diritto ad una sola maggiorazione.
Le maggiorazioni vengono riconosciute per un massimo di 5 anni.
Esempio se dal 1/1/1985 al 31/12/1989 presto servizio in una località di condine, avrò diritto alla sola maggiorazione per il confine e non anche quella di 1/5.
Oltre al confine e alla maggiorazione per servizio d'istituto esistono altre maggiorazioni che riguardano servizi speciali (imbarco, volo, navigazione ecc..) art. 20 e seguenti legge 1092/73.
E' da tener presente che tutte queste maggiorazioni del servizio, hanno una valenza diversa a secondo che la pensione venga calcolato con il sistema retributivo o con il sistema misto o con il sistema contributivo.
Nel sistema contributivo anno valore solo per l'aquisizione del diritto a pensione, ma non per la misura.
Ciò stà a significare che aumenta il mio servizio complessivo, pertanto raggiungo prima la possibilità di accedere alla pensione di anzianità, ma visto che per questi periodi non sono stati versati contributi la mia pensione viene calcolata solo sul servizio effettivamente prestato.
Viceversa per il periodo in cui la pensione viene calcolata con il sistema retributivo questi periodi aumentano la percentuale di pensionabilità.
Per il personale assunto prima del 1995, ma che a tale data non aveva raggiunto i 18 anni di servizio utile, la pensione viene calcolata con il sistema misto, retributivo sino al1995, contributivo dal 1996 in poi.
Il personale che aveva maturato i 18 anni di servizio utile resta nel sistema retributivo sino al 31/12/2011.
Il personale assuno dall'1/1/1996 e destinatario del sistema contributivo.
E' da tener presente che tutti i periodi riconosciuti utili a pensione riferibili ad anni precedenti al 1996 vengono condiderati come periodi nel sistema retributivo. Esempio ricongiunzione periodi di lavoro privato o servizio militare di leva prestati prima del 1996 o riscatto laurea ecc.. .
Viceversa se orestati successivamente al 1995 incidono solo sul diritto a pensione.
Spero di essere stato sifficientemente chiaro, anche se la materia è piuttosto complessa.
Ciao Marco
Scusate l'ignoranza ho dimenticato la h ( o diritto) (Ho diritto)
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