Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Il TAR LAZIO ha accolto il ricorso di questo concorrente (già militare) ritenendo che:

1)- per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il 34° compleanno l’interessato ha ancora un’età di 34 anni e la conserva fino al momento in cui “compie” 35 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 35 anni: superiore a quella di 34 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).

2)- Le considerazioni di cui sopra trovano conferma alla luce del nuovo Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - entrato in vigore il 9 ottobre 2011-, ratione temporis vigente, il cui art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali) dispone che “gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale” non devono avere “superato il 34° anno”.
Il significato letterale della norma conferma l’opzione intepretativa nel senso che va escluso dalla partecipazione chi ha superato il 34° anno di età giungendo al genetliaco del 35°.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


05/07/2011 201105938 Sentenza Breve 1B

N. 05938/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03137/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3137 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Giuseppe Ferrari, 11;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
OMISSIS non costituito;
per l'annullamento
dell'atto di esclusione dal concorso per la nomina di n. 4 guardiamarina in spe del ruolo speciale delle armi navali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione lo ha escluso dal concorso per la nomina di 4 guardiamarina in s.p. del ruolo speciale del corpo delle armi navali, indetto con d.i. n. 233/2010, per la seguente motivazione: “… ha superato il limite massimo di età di 34 anni prescritto dall’art. 2, c. 2, lett. b), n. 2 del bando …”.
Si è costituito il Ministero della Difesa.
L’Avvocatura di Stato ha depositato, insieme ai documenti di concorso, la relazione dell’amministrazione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio – pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale contrario (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2010 , n. 5907), al quale la Sezione ha, in precedenza, aderito (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I bis, 21 aprile 2010, n. 2931) - ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La questione per cui è causa è stata recentemente oggetto di revirement giurisprudenziale da parte di questa stessa Sezione (cfr per tutte sentenza n. 4/2011).
Come seguono le considerazioni del Collegio.
Generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato , sez. V, 14 settembre 2009 , n. 4478).
Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) “compiuti”.
La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente “compiuta”. In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.
Al fine di evitare equivoci, è preferibile fare riferimento ad un determinato numero di anni “compiuti”. Questa precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la “maggiore età” (e la conseguente capacità di agire) “è fissata al compimento del diciottesimo anno”. Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: “la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età” (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 5 marzo 2009 , n. 1284).
Nella fattispecie è la stessa disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione che depone a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art. 2, comma 2, lett. b.1), n. 2 del bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione il non aver superato il trentaquattresimo anno di età.

La clausola del bando non è chiara ed interpretata secondo il criterio ermeneutico letterale non disgiunto da quello teleologico (favor partecipationis) induce a ritenere che l’Amministrazione abbia voluto escludere dalla partecipazione chi ha superato il 34° anno di età giungendo al genetliaco del 35°.
E’ proprio la formulazione utilizzata dall’Amministrazione nel dettare la lex specialis della procedura selettiva a consentire di sostenere tale tesi, inducendo a ritenere che la regola del semplice compimento degli anni non possa essere seguita nel caso in esame, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al superamento di un determinato numero di anni.
Nel caso di specie non rilevano, per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il 34° compleanno l’interessato ha ancora un’età di 34 anni e la conserva fino al momento in cui “compie” 35 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 35 anni: superiore a quella di 34 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).
Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 34 anni, fino al compimento del suo 35° compleanno.
In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 34 e i 35 anni compiuti. Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo di età prescritto (alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura della ricorrente che versava nelle condizioni indicate.
Le considerazioni di cui sopra trovano conferma alla luce del nuovo Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - entrato in vigore il 9 ottobre 2011-, ratione temporis vigente, il cui art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali) dispone che “gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale” non devono avere “superato il 34° anno”.
Il significato letterale della norma conferma l’opzione intepretativa nel senso che va escluso dalla partecipazione chi ha superato il 34° anno di età giungendo al genetliaco del 35°.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo e sono poste a carico del Ministero della Difesa mentre se ne può disporre la loro irripetibilità, ricorrendone giusti motivi, nei confronti del controinteressato non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.500,00.
Spese irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2011


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Consiglio di Stato riguarda il mancato arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza di un concorrente perché sorpreso nel 1999 in possesso di sostanza cannabinoide tipo hashish” e che il conseguente procedimento si era concluso con il Formale invito” a non far più uso di sostanze stupefacenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 04878/2011REG.PROV.COLL.
N. 01111/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2009, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, Sottocommissione Accertamento Requisiti e Vaglio Informazioni;
contro
OMISSIS, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, n. 11138 dd. 9 dicembre 2008, resa tra le parti, concernente mancato arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e udito per il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’Avv. M. G. e per l’appellato OMISSIS l’Avv. OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze espone che con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie speciale, n. 42 dd. 28 maggio 2004 è stato indetto un concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle Forze Armate per l’anno 2005, con possibilità – tra l’altro – di immissione a ferma ultimata nelle qualifiche iniziali del Corpo della Guardia di Finanza.
Il Sig. OMISSIS, dopo aver presentato domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi e dopo aver superato sia la prova di preselezione culturale, sia gli accertamenti fisio-psico-attitudinali presso il Centro di Reclutamento del Corpo, è stato ammesso alla ferma breve nella Forza Armata da lui prescelta.
Nell’ultimo semestre di tale ferma il medesimo OMISSIS è stato quindi sottoposto anche alla verifica del mantenimento dei requisiti morali e di condotta specificamente contemplati dall’art. 13, comma 3, del bando concorsuale, venendo peraltro escluso dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per mancanza del requisito segnatamente contemplato dall’art. 2, comma 1, lett. l) del bando stesso (possesso delle qualità morali e di condotta): e ciò, in dipendenza della circostanza per cui, dalle informazioni raccolte, constava che nel corso del 1999 egli era stato “convocato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a seguito di una segnalazione a’ sensi dell’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché sorpreso in possesso di sostanza cannabinoide tipo hashish” e che il conseguente procedimento si era concluso con il Formale invito” a non far più uso di sostanze stupefacenti.
Con processo verbale dd. 2 ottobre 2008 redatto dalla Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti e il vaglio delle informazioni costituita presso la Guardia di Finanza è stata pertanto disposta la non ammissione del OMISSIS all’arruolamento nel Corpo, trattandosi di comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile “con i basilari doveri di ogni militare, atteso che l’art. 36, comma 3, lett. d) del Regolamento di disciplina militare n. 545” - all’epoca vigente e non ancora abrogato per effetto dell’art. 2269, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, ma comunque riprodotto nel suo contenuto dall’art. 732, comma 2, lett. d), del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ad oggi in vigore – “prevede che i militari devono astenersi dagli eccessi nell’uso delle bevande alcooliche ed evitare che possano alterare l’equilibrio psichico” e che “a maggior ragione, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, atteso che lo status giuridico di un Finanziere, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede doveri ed obblighi ancor più stringenti nei confronti dell’intera collettività”.
1.2. Il OMISSIS ha proposto ricorso avverso tale provvedimento innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, il quale, con sentenza n.11138 dd. 9 dicembre 2008 resa dalla sua Sezione II^ ha accolto tale impugnativa.
2.1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Economia e le Finanze chiede ora la riforma di tale sentenza, rimarcando che a’ sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l) del bando concorsuale potevano partecipare alla procedura selettiva coloro che fossero stati “in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165”, il quale – a sua volta – rinvia all’art. 26 della L. 1 febbraio 1989 n. 53, che così dispone: “Per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia indicate dall’art. 16 della L. 1 aprile 1981 n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria”; , in particolare, l’art. 126 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, disciplinante l’ordinamento giudiziario, così come modificato dall’art. 6, comma 2, del D.L.vo 17 novembre 1997 n. 398 stabilisce la non ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria di coloro che, “per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile”.
L’Amministrazione appellante, nel rimarcare che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del OMISSIS motivando in punto di unicità dell’episodio di uso di sostanza stupefacente, peraltro risalente nel tempo, evidenzia che il sindacato di legittimità sul giudizio dell’Amministrazione in ordine all’accertato uso di sostanze stupefacenti da parte del proprio personale dipendente – e, a fortiori, da parte di chi aspira ad essere dipendente – deve essere calibrato sui compiti specifici che l’Amministrazione medesima attende e sulle sue attività istituzionali, senza con ciò invadere gli apprezzamenti di carattere tecnico-discrezionale a ciò sottesi (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2000 n. 3647.
In tal modo – rimarca sempre l’Amministrazione appellante – vengono dunque in rilievo le attività di polizia giudiziaria che possono essere svolte dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, nonchè i controlli e le ispezioni finalizzati ad assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nel T.U. sulle sostanze stupefacenti approvato con il predetto D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e gravanti, tra l’altro, sugli ufficiali e sottufficiali del Corpo in base all’art. 103 del medesimo D.P.R. 309 del 1990.D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: e Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2008 n. 6247 ha – per l’appunto - escluso il sindacato di legittimità sul giudizio operato dall'Amministrazione in merito alla sussistenza del requisito della condotta incensurabile, ogniqualvolta “il soggetto, sulla base dei suoi precedenti ... risulti — anche sulla base di singoli fatti considerati dall'Amministrazione di particolare gravità —scarsamente affidabile per il futuro tenuto conto dei compiti che l’arruolando è chiamato a svolgere, accertamento, questo, che resta incensurabile, nel momento in cui risulta congruamente motivato ... avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche e senza che l’Amministrazione possa in qualche modo ritenersi tenuta a bilanciare dette circostanze con le altre risultanze del curriculum dell’interessato”.
In tal senso, pertanto, risulterebbe ben evidente - ad avviso sempre dell’Amministrazione appellante - che il requisito della condotta incensurabile, richiesto dal bando di concorso, non lasci margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa della condotta posta in essere dal OMISSIS: e ciò a fortiori, laddove si consideri che la condotta medesima, ancorchè priva di conseguenze penali, costituisce pur sempre attività illecita e, in quanto tale, inconciliabile con le attività deputate agli appartenenti al Corpo.
Né – ancora – ad avviso dell’Amministrazione medesima, anche a fronte delle puntuali considerazioni contenute nel verbale impugnato, potrebbe ritenersi - contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado - che il provvedimento impugnato sia carente di motivazione.
2.2. Si è costituito in giudizio il OMISSIS, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.
2.3. Con ordinanza n. 1116 dd. 3 marzo 2009 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, proposta a’ sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ritenendo “prima facie” illegittima l’esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza del soggetto aspirante, che non è stato ritenuto in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta previsto dal bando in base alle risultanze di una segnalazione ex art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 (recte: D.P.R. 309 del 1990) per detenzione di una sostanza cannabinoide tipo “hashish”, in mancanza di una effettiva valutazione, da parte dell’Amministrazione, della concreta attitudine di un fatto isolato antecedente all’arruolamento e risalente nel tempo ad incidere sull’affidabilità dello stesso”.
2.4. Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.1. Il Collegio, per parte propria, rileva che - in linea di principio, e considerata l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate - non è illogica, nè irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di sostanza stupefacente, tenuto conto anche dell’appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto, fra l’altro, al contrasto allo spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti (cfr., ex multis, Cons. Stato , Sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8352); e che, correlativamente, non è altrettanto illogica e irragionevole la scelta di precludere l’accesso al Corpo medesimo a coloro che – come detto innanzi – sulla base anche di singoli fatti reputati di particolare gravità, non diano un solido affidamento di condotta incensurabile per il futuro.
Né il Collegio sottace che questa stessa Sezione ha anche avuto modo di evidenziare che, se il consumo di sostanze stupefacenti costituisce - per l’appunto - per il militare del Corpo della Guardia di Finanza violazione degli obblighi assunti con il giuramento e giustifica la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ciò deve comunque avvenire nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l’addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all’addebito, in ipotesi, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica (cfr. al riguardo la decisione della Sezione 18 febbraio 2010 n. 939).
E’ infatti incontrovertibile che entrambe le violazioni costituiscono un vulnus al giuramento prestato e che, peraltro, l’assunto secondo cui entrambe devono essere punite con la massima sanzione (idest, quella espulsiva), come se il vulnus fosse di identico livello in entrambi i casi, si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo ontologicamente diversa, nelle due ipotesi, l’incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo, nelle due ipotesi considerate (cfr. ibidem).
Il medesimo ragionamento si impone – sempre ad avviso di questo Collegio – pure per l’uso isolato di sostanze stupefacenti antecedente all’arruolamento, ossia di un fatto oggettivamente riprovevole, ma che non determina ex se ed in via del tutto inconfutabile quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente contraddistingue una mancanza di quella moralità minima che deve incontrovertibilmente essere posseduta da coloro che si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (così, tra l’altro, le decisioni n. 5868 dd. 30 ottobre 2001 e n. 2647 dd. 3 luglio 2000 rese da questa stessa Sezione).
In conseguenza di ciò, quindi, questo giudice afferma la necessità inderogabile, in tali casi, di una motivazione specifica che, ai fini della legittimità del provvedimento di esclusione dall’arruolamento, chiarisca in modo puntuale le ragioni che inducono a ritenere l’insussistenza del requisito del possesso delle qualità morali e di condotta dell’interessato (cfr. al riguardo, ad es., la decisione n. 6575 dd. 19 dicembre 2007).
Nel caso di specie tale motivazione è oggettivamente mancata, e dovrà pertanto essere elaborata dall’Amministrazione appellante considerando in particolare, a fronte di una comprovata prestazione del servizio militare da parte del OMISSIS senza utilizzo di sostanze stupefacenti che è ex se elemento solido per l’affidabilità dell’arruolando, l’estrema risalenza (oltre 9 anni fa) dell’unico episodio di consumo di sostanza stupefacente da parte dell’interessato, all’epoca per di più minorenne e definito con un mero ammonimento da parte della competente Autorità: ammonimento che è stato oltre a tutto da lui accolto senza dare adito a susseguenti rilievi di sorta.
4. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Consiglio di Stato riguarda il GIUDIZIO DI INIDONEITA' A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI QUALE ASPIRANTE AGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. relativo all’art.106 comma 3 del dlgs n.443/1992 recante la seguente motivazione: “non negatività per la ricerca dei metaboliti urinari per sostanze d’abuso art.123 lett.B”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 04884/2011REG.PROV.COLL.
N. 04480/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4480 del 2011, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. G., con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Giovanni Bettolo, 17;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUATER n. 01618/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI INIDONEITA' A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI QUALE ASPIRANTE AGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e contestuale appello incidentale prodotto da OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati R. G. e M. N. (Avv.St.);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS, già volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) partecipava al concorso pubblico per esami a n. 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria e all’esito degli accertamenti psico-fisici espletati nell’ambito della procedura selettiva di che trattasi, veniva giudicato non idoneo con provvedimento datato 6/10/2010 della Commissione di cui all’art.106 comma 3 del dlgs n.443/1992 recante la seguente motivazione: “non negatività per la ricerca dei metaboliti urinari per sostanze d’abuso art.123 lett.B”.
L’interessato impugnava tale giudizio di non idoneità innanzi al Tar per il Lazio, che con sentenza n.1618/2011, in accoglimento del relativo ricorso, disponeva l’annullamento dell’atto impugnato.
Insorge avverso tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta, il Ministero della Giustizia, deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico motivo, la censura di violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art.123 comma 1 lettera b) del dlgs n.443/1992.
Dal canto suo il sig. OMISSIS ha proposto, sempre nei confronti della suindicata sentenza, appello incidentale a mezzo del quale, reiterando sostanzialmente le doglianze già formulate in primo grado, ha dedotto, a carico provvedimento di non idoneità per cui è causa, le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.
Tanto premesso, l’appello del Ministero della Giustizia si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Con l’unico, articolato mezzo di gravame l’appellante Amministrazione sostiene la erroneità del decisum del giudice di primo grado, atteso che, a suo avviso, la riscontrata presenza nei metaboliti urinari di sostanze stupefacenti, di cui al giudizio prognostico emesso nei confronti del OMISSIS, integra la fattispecie prevista dall’art.123 comma 1 b) del dlgs n.443/92, costituendo, in particolare, causa di non idoneità all’ammissione al concorso de quo e tale avviso interpretativo sarebbe surrogato da specifica decisione del Tar Lazio resa su caso analogo.
L’assunto non è condivisibile; e tanto per due ordini di argomentazioni che si vanno sinteticamente ad esporre:
il dato di diritto positivo depone a sfavore della tesi dell’amministrazione, se è vero che l’art.123 del dlgs n.443 del 1992, al comma 1 lettera b), nell’elencare le cause di non idoneità per l’ammissione al concorso de quo, cita, tra esse, “l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena”, senza che sia inserita la patologia riscontrata a carico dell’appellato.
Ora una interpretazione logico-letterale della normativa sopra indicata induce a ritenere che nella previsione di esclusione recata dalla legge rientrino tutti quei casi di uso abituale di sostanze stupefacenti, così come qualificati e comunque indicati dal legislatore con le patologie summenzionate, sicché la non previsione in detta disposizione della diagnosi di “non negatività per la ricerca dei metaboliti urinari per sostanze di abuso” non consente una interpretazione estensiva dei casi di non idoneità previsti dalla norma invocata dall’Amministrazione;
il giudizio diagnostico per cui è causa non vale a costituire titolo giustificativo di non idoneità, al di là del profilo esegetico sopra esposto, anche in ragione della posizione, allo stato, di candidato all’arruolamento, nel senso che una cosa è la posizione di un soggetto che non ha ancora assunto gli obblighi giuridici e deontologici dello status per il quale concorre e altra cosa, ancora, è la posizione di chi, appartenente al Corpo, infrange tali obblighi, lì dove in quest’ultima ipotesi anche il singolo episodio può assumere un livello di disvalore (cfr Cons Stato Sez. IV 11/10/2005 n.5622).
Da tanto deriva che la causa posta a fondamento dell’opposto giudizio di non idoneità non può essere assunta (relativamente al titolo ivi fatto valere) a legittima giustificazione della disposta esclusione del sig. OMISSIS dalla procedura concorsuale in questione.
In forza di quanto sopra esposto, l’appello dell’Amministrazione , in quanto infondato, va respinto.
Quanto all’appello incidentale, tale subordinato gravame, avuto riguardo alla accertata infondatezza dell’appello principale e all’integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riferimento all’avvenuta dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato dall’interessato, deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
rigetta l’appello principale;
dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

PROSCIOGLIMENTO DALLA FERMA CONTRATTA CON L’ARMA DEI CARABINIERI a seguito di processo verbale elevato a cura della Polstrada in sede di controllo delle disposizioni del codice della strada , l’attuale appellante era stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Il Consiglio di Stato ha scritto:
- Una pacata “lettura” dei fatti, come risultanti dagli atti di causa, unitamente ad una piana e razionale interpretazione della normativa recata dalla lex spcialis della procedura concorsuale superata dall’appellante, porta ad escludere che sussista nella fattispecie quella situazione di incompatibilità che la surriferita disposizione del bando individua quale presupposto indispensabile per la emanazione del provvedimento di proscioglimento.
- Il Collegio deve richiamare il risalente orientamento giurisprudenziale ( qui pienamente condiviso ) di questo Consiglio secondo il quale l’Amministrazione in sede di jus poenitendi, nel suo potere di apprezzamento, ha il dovere di valutare , previo accertamento dei fatti, la gravità del comportamento del dipendente al fine di individuare, secondo la regola della proporzionalità, la giusta sanzione , all’uopo indicandone le ragioni con congrua motivazione ( cfr, in primis , Cons. Stato. Sez. IV, 27/10/1998 n.1397; quindi, Cons, Stato, Sez. VI, 12/2/2007 n. 536; Sez. IV, 16/10/2009 n.6353).
- Al riguardo non vale osservare, come fatto dal primo giudice, che nella specie non si versa nell’ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare, trattandosi , specificatamente dell’attuazione di un previsione recata dal bando di concorso: invero, la clausola cui si è inteso dare applicazione ha un contenuto chiaramente afflittivo e “puniitivo” , comportando in particolare effetti espulsivi dal Corpo, sicchè non si vede perché non si possa applicare anche al presente caso la regola di comportamento della P.A nei non dissimili casi di destituzione di un militare dal servizio.
- Ad ogni buon conto, nell’attività di interpretazione ed applicazione della normativa recante misure di carattere espulsivo. non si può fare uso di un mero criterio di automatismo, dovendo l’Autorità ivi preposta procedere a valutare il rapporto tra fatto commesso e misura consequenziale secondo i parametri di razionalità, adeguatezza e proporzionalità, in concreta attuazione, in via prioritariamente logica, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, alla cui osservanza il modus operandi di un Corpo militare non può considerarsi sottratto.
- Infine, non appare condivisibile il ragionamento, formulato dal giudice di prime cure, secondo il quale la condotta del OMISSIS viola le regole di lealtà, diligenza e di buona fede oltreché i doveri propri dello status di maresciallo dell’Arma, allo stesso modo dell’altra condotta, di contenuto negativo pure meritevole della irrogata espulsione, consistente nell’uso episodico di sostanze stupefacenti.
- Una cosa, infatti, è l’uso anche episodico di sostanze stupefacenti che già di per sé costituisce una condotta incompatibile con i doveri di lealtà e rettitudine propri di chi riveste o sta per rivestire lo status di agente di polizia giudiziaria ( cfr. questa Sezione, decisione 11 ottobre 2005 n.5622 ) ; altra è, invece, la situazione di chi in determinate circostanze ha bevuto un bicchiere di troppo: in questo caso si tratta di un comportamento certamente non commendevole ma di ricorrenza abbastanza comune, nel senso che esso può capitare ad ogni persona di normale buon senso e di ordinaria diligenza ( come verosimilmente accaduto al OMISSIS ) , senza che a tale vicenda possa attribuirsi un carattere particolarmente riprovevole tale da far scattare una misura espulsiva del genere di quella qui in contestazione.

Ecco qui sotto la sentenza che merita apprezzamento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 05245/2011REG.PROV.COLL.
N. 05267/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5267 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, N.81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04483/2011, resa tra le parti, concernente PROSCIOGLIMENTO DALLA FERMA CONTRATTA CON L’ARMA DEI CARABINIERI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Carlo Parente e C. M. P. (Avv.St.);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS, già vincitore del concorso per l’ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, ( classificato al … posto ) si vedeva notificare, mentre frequentava detto corso, in data 12 novembre 2010, il decreto del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare datato 10 novembre 29/10/10 n…., con cui il predetto militare era prosciolto dalla relativa ferma contratta con l’Arma dei carabinieri “per mancanza del requisito previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera b) numero 3) del bando di concorso”.
In particolare, la suindicata misura espulsiva era assunta sul rilievo che il OMISSIS si trovasse “in una situazione incompatibile con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri” e tanto in relazione ad una vicenda accaduta in data ….. aprile 2010 in cui a seguito di processo verbale elevato a cura della Polstrada di OMISSIS in sede di controllo delle disposizioni del codice della strada , l’attuale appellante era stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.
L’interessato impugnava il provvedimento di proscioglimento innanzi al Tar per il Lazio che con sentenza n.4483/2011, resa in forma semplificata, respingeva il relativo ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale sentenza, ritenuta errata ed ingiusta, insorge il OMISSIS, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere-Errore nei presupposti, difetto di motivazione : ingiustizia ed illogicità manifeste : difetto di istruttoria. Violazione dell’art.2, comma 1, lettera b). numero 3, del bando di concorso ; Violazione degli artt.162 e 162 bis del codice penale;
1.1) l’automatismo con cui l’amministrazione ha proceduto all’esclusione, l’assenza di contraddittorio e la carenza di motivazione del provvedimento contrastano con le opzioni ermeneutiche del TAR;
1.2) nel provvedimento impugnato manca la ponderazione degli elementi che hanno contraddistinto l’episodio contestato;
2) Carenza di potere. Violazione per erronea applicazione dell’art.2, comma 4, del bando di concorso.
Si è costituito in giudizio per resistere al proposto gravame l’intimato Ministero della Difesa.
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato, rivelandosi l’impugnata sentenza meritevole di integrale riforma per le ragioni qui appresso indicate.
La controversia prende l’abbrivio da un episodio accaduto il …. aprile 2010 in cui al OMISSIS, a seguito degli accertamenti svolti dalla Polstrada di OMISSIS, veniva contestato il reato di guida in stato di ebbrezza e, per tale motivo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.
In ragione di tale vicenda l’Amministrazione della Difesa ha proceduto ad adottare nei confronti dell’appellante, ammesso a frequentare il corso biennale per allievi marescialli dell’Arma di Carabinieri a seguito del superamento del relativo concorso, la determinazione di proscioglimento dalla ferma contratta con l’Arma dei Carabinieri, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) , numero 3) e comma 5 del bando di concorso.
Ciò precisato, una prima questione da dirimere è quella di individuare esattamente la disposizione del bando di concorso di cui l’Amministrazione ha inteso fare applicazione .
L’art.2 del bando disciplinante i requisiti di partecipazione al concorso prevede che possono partecipare alla procedura selettiva, (lettera b, numero 3) i cittadini che “non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei carabinieri”.
Ora, quanto alla prima parte di tale norma, non è questo il caso che ci occupa vuoi perché il reato ascritto al OMISSIS è del tipo contravvenzionale, vuoi perché in relazione al procedimento penale a suo tempo attivato, l’interessato ha proceduto a versare la relativa ammenda e il GIP di Pistoia con decreto del …./7/2010 ha dichiarato estinto il reato per oblazione con conseguente archiviazione del procedimento.
Il motivo costituente quindi causa di proscioglimento dalla ferma è da individuarsi, (come evidenziato dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri con la lettera del 20 ottobre del 2010 e sottolineato dallo stesso Tar nella decisione qui gravata) , nella rilevata situazione di incompatibilità con lo status di maresciallo dell’Arma come derivante dai fatti accaduti nell’aprile del 2010 e di cui è stato protagonista il OMISSIS,
Ebbene, una pacata “lettura” dei fatti, come risultanti dagli atti di causa, unitamente ad una piana e razionale interpretazione della normativa recata dalla lex spcialis della procedura concorsuale superata dall’appellante, porta ad escludere che sussista nella fattispecie quella situazione di incompatibilità che la surriferita disposizione del bando individua quale presupposto indispensabile per la emanazione del provvedimento di proscioglimento.
In primo luogo devesi rilevare a carico dell’impugnato provvedimento, così fortemente afflittivo, un evidente vizio di difetto di motivazione, dal momento che siffatta situazione di incompatibilità viene solo apoditticamente affermata come sussistente, senza che però siano in concreto individuate le ragioni che attribuirebbero alla fattispecie quella rilevanza negativa affermata nel provvedimento.
A questo riguardo, il primo giudice, pur dando atto della riscontrata carenza di motivazione, afferma che la difesa di OMISSIS non avrebbe contestato tale manchevolezza, ma il rilievo riceve puntuale smentita dalla semplice lettura del gravame di primo grado, lì dove, sia pure in maniera molto sintetica, la relativa censura è stata sollevata.
Ma il punto fondamentale della controversia va ben al di là del pur sussistente vizio formale della carenza di motivazione; in realtà, deve rilevarsi che, nel caso de quo, non sono minimamente configurabili gli estremi per imputare al OMISSIS la contestata situazione di incompatibilità con lo status di sottufficiale dell’Arma e ciò in ragione della estrema tenuità dell’addebito, se non della sostanziale ordinarietà dell’episodio negativo al medesimo addebitato
Il Collegio deve richiamare il risalente orientamento giurisprudenziale ( qui pienamente condiviso ) di questo Consiglio secondo il quale l’Amministrazione in sede di jus poenitendi, nel suo potere di apprezzamento, ha il dovere di valutare , previo accertamento dei fatti, la gravità del comportamento del dipendente al fine di individuare, secondo la regola della proporzionalità, la giusta sanzione , all’uopo indicandone le ragioni con congrua motivazione ( cfr, in primis , Cons. Stato. Sez. IV, 27/10/1998 n.1397; quindi, Cons, Stato, Sez. VI, 12/2/2007 n. 536; Sez. IV, 16/10/2009 n.6353).
Al riguardo non vale osservare, come fatto dal primo giudice, che nella specie non si versa nell’ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare, trattandosi , specificatamente dell’attuazione di un previsione recata dal bando di concorso: invero, la clausola cui si è inteso dare applicazione ha un contenuto chiaramente afflittivo e “puniitivo” , comportando in particolare effetti espulsivi dal Corpo, sicchè non si vede perché non si possa applicare anche al presente caso la regola di comportamento della P.A nei non dissimili casi di destituzione di un militare dal servizio.
Ad ogni buon conto, nell’attività di interpretazione ed applicazione della normativa recante misure di carattere espulsivo. non si può fare uso di un mero criterio di automatismo, dovendo l’Autorità ivi preposta procedere a valutare il rapporto tra fatto commesso e misura consequenziale secondo i parametri di razionalità, adeguatezza e proporzionalità, in concreta attuazione, in via prioritariamente logica, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, alla cui osservanza il modus operandi di un Corpo militare non può considerarsi sottratto.
Infine, non appare condivisibile il ragionamento, formulato dal giudice di prime cure, secondo il quale la condotta del OMISSIS viola le regole di lealtà, diligenza e di buona fede oltreché i doveri propri dello status di maresciallo dell’Arma, allo stesso modo dell’altra condotta, di contenuto negativo pure meritevole della irrogata espulsione, consistente nell’uso episodico di sostanze stupefacenti.
Osserva in proposito la Sezione che la predetta equiparazione non sussiste, venendo qui in rilievo situazioni che non sono omologhe e/o sovrapponibili, per la diversa natura e consistenza dei fatti commessi dall’agente.
Una cosa, infatti, è l’uso anche episodico di sostanze stupefacenti che già di per sé costituisce una condotta incompatibile con i doveri di lealtà e rettitudine propri di chi riveste o sta per rivestire lo status di agente di polizia giudiziaria ( cfr. questa Sezione, decisione 11 ottobre 2005 n.5622 ) ; altra è, invece, la situazione di chi in determinate circostanze ha bevuto un bicchiere di troppo: in questo caso si tratta di un comportamento certamente non commendevole ma di ricorrenza abbastanza comune, nel senso che esso può capitare ad ogni persona di normale buon senso e di ordinaria diligenza ( come verosimilmente accaduto al OMISSIS ) , senza che a tale vicenda possa attribuirsi un carattere particolarmente riprovevole tale da far scattare una misura espulsiva del genere di quella qui in contestazione.
Se così è, appare evidente che i fatti opposti dall’Amministrazione militare a sostegno dell’adottata determinazione non sono sussumibili sotto la fattispecie previsionale di cui all’art.2, lettera b), numero 3), del bando ( situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dei carabinieri ) e non può , perciò, il Ministero della Difesa disporre il proscioglimento dalla relativa ferma contratta da OMISSIS con l’Arma dei carabinieri.
Ne deriva che i dedotti profili di illegittimità costituiti dalle figure sintomatiche di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta , difetto di motivazione e di violazione di legge sub specie della violazione della norma del bando sopra riportata si appalesano fondate, con conseguente accoglimento , in ragione del carattere assorbente di tale censure, del proposto appello.
Le spese e competenze dei due gradi del giudizio vanno poste a carico della soccombente Amministrazione militare e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, con annullamento del decreto del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare - n…. del 10 novembre 2010 recante il proscioglimento dalla ferma in questione.
Condanna l’intimata Amministrazione militare al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 ( cinquemila /00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Ancora una sentenza del Consiglio di Stato sul problema dei concorsi per "TATUAGGIO" sulla regione lombo-sacrale.
Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 05543/2011REG.PROV.COLL.
N. 04547/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4547 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Romeo Romei, 23;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cangini Alessandro, Lunardini Davide;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 1764 dd. 25 febbraio 2011, resa tra le parti e concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1552 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato al personale VFP1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il Cons. Fulvio Rocco e udito per l’appellante l’Avv. OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. OMISSIS ha impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio, con contestuale richiesta di tutela cautelare, il provvedimento con cui, per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio sulla regione lombo-sacrale), egli è stato escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale e il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte IV, n. 34 dd. 30 aprile 2009.
Con sentenza n. 1764 dd. 25 febbraio 2011, resa a’ sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., la Sez. I-bis dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, “premesso che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale; -che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisio-psico-attitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore), si osserva: che, nell’occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla “Dermatologia”, causa di inidoneità al servizio militare; che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i “riflessi fisiognomici” menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull’epidermide e sull’ipoderma; che (detto in altri, e più chiari, termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica; che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche (quali la psoriasi e le dermatiti eczematose); che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma. Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione – concernente l’estetica e/o il decoro – sulla visibilità, o meno, del tatuaggio), non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della “par condicio” tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è dato riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma). E dunque; atteso: che l’impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo; che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno; che il richiamo, operato dal ricorrente, agli esiti di precedenti procedure concorsuali alle quali aveva partecipato è del tutto incongruo: essendo, tali procedure, rette da una disciplina diversa ( “in parte qua” da quella di cui è stata fatta – nella circostanza – corretta applicazione”.
Il giudice di primo grado ha condannato il OMISSIS al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole nella misura di € 1.500,00.-
2. Il OMISSIS ha proposto appello avverso la sentenza surriportata, deducendo al riguardo eccesso di potere per illogicità e difetto dei presupposti.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione dell’appello.
4. Con ordinanza istruttoria n. 4213 dd. 13 luglio 2011 la Sezione ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo del giudizio di primo grado, di rilevazioni fotografiche del tatuaggio per cui è causa, da effettuarsi a cura del OMISSIS e dalle quali consti la consistenza e la posizione del tatuaggio di cui trattasi, nonché una relazione esplicativa e opportunamente documentata da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con foto circa la divisa utilizzata dagli appartenenti all’Arma medesima nel servizio a mare, “costituita da una canottiera ed un costume da bagno” (cfr. pag. 5 della memoria del Ministero della Difesa): e ciò, con specifico riguardo all’assunto dell’Amministrazione medesima secondo cui il tatuaggio del OMISSIS risulterebbe visibile nel caso di utilizzazione di tali indumenti.
5. E’ regolarmente pervenuto agli atti di causa il fascicolo del procedimento di primo grado, ed è parimenti pervenuta la nota Prot. n. ……… Cont. VFP10 dd. 6 settembre 2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento –Ufficio Concorsi e Contenzioso dd. 6 settembre 2001, recante in allegato la documentazione fotografica “afferente le uniformi dell’Arma dei Carabinieri “nel servizio a mare” o che prevedono l’uso del pantaloncino corto e maglietta”.
6. Tutto ciò premesso l’appello va accolto.
In primo luogo, il Collegio rileva la manifesta illogicità dell’assunto formulato dall’Amministrazione appellante e pedissequamente fatto proprio dal giudice di primo grado per cui il tatuaggio del OMISSIS non sarebbe comunque compatibile con l’assunzione in servizio di questi presso l’Arma in quanto realizzato (come, peraltro, correntemente avviene per la generalità dei tatuaggi) con sostanze di cui sarebbe nota la natura cancerogenetica.
A parte il fatto che tale valutazione concerne l’eventualità della contrazione di una patologia, e non già la sussistenza di una patologia in atto, essa comunque confligge con la stessa considerazione di fondo formulata dal giudice di primo grado, laddove – per l’appunto – si afferma “che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale”.
Su tale ultimo assunto concorda anche il Collegio, peraltro richiamandosi alla del tutto consolidata giurisprudenza della Sezione secondo cui l’esclusione dai concorsi per l’accesso alle Forze Armate sono illegittime se i tatuaggi eventualmente apposti sulla cute dei candidati, ancorché di rilevanti dimensioni, sono insuscettibili di percezione visiva indossando una qualunque divisa in dotazione alle Forze Armate medesime (cfr. sul punto, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez, IV, 2 marzo 2011 n. 1352 e 24 febbraio 2011 n. 1200).
Nel caso di specie, dalle foto del tatuaggio di cui trattasi già assunte al fascicolo di primo grado e dalla documentazione fotografica fornita nel presente grado di giudizio dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è agevole constatare che il tatuaggio medesimo è senza dubbio coperto dalle magliette utilizzate sia per l’”Uniforme Ginnica”, sia per la “Tenuta da mare-salvamento”: e ciò è pertanto sufficiente per accogliere l’appello e conseguentemente disporre l’ammissione del OMISSIS al concorso in questione.
Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio possono peraltro essere integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – accoglie il ricorso proposto in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2011
delfino

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da delfino »

leonardo virdò ha scritto:Personalmente concordo con l'ultima sentenza.
Magari dopo i tatuaggi si presentano anche col "piercing".
Ma finiamola per favore, ci manca solo questo nell'Arma e nel giro di poco tempo saremo una tribù di apasche.
concordo pienamente,
ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma se vuoi avere i tatuaggi, o cose di questo genere, non ti arruolare ma vai a fare la modella o la velina
....ovviamente è una mia personalissima opinione
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Concorso pubblico per esami di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato:
La concorrente è stata dichiarata non idonea al servizio di polizia a causa della seguente patologia “alopecia areata, variante alopecia universale del cuoio capelluto e del resto del tegumento cutaneo a rilevanza fisionomica – art. 3, comma 2 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, riferimento tabella 1, punto 2, lett. a).
RICORSO AL TAR DEL LAZIO Accolto:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 08699/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08147/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8147 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Zaza D'Aulisio e Carla Ciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
contro
il Ministero dell'interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del verbale del 15.9.2009 della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici con cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea al servizio di Polizia in relazione al concorso pubblico, per esami a n. 80 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato (bandito con D.M. del 17.2.2009) e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale.
Vista l’ordinanza n. 5130/2009 con cui è stata respinta la domanda cutelare proposta.
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 1146/2010 con cui è stata riformata la suddetta ordinanza n. 5130/2009.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto (n. 8147/2009) la sig.ta OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del verbale della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici relativa al concorso pubblico per esami a n. 80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con d.m. 17.2.2009, con il quale è stata dichiarata non idonea al servizio di polizia a causa della seguente patologia “alopecia areata, variante alopecia universale del cuoio capelluto e del resto del tegumento cutaneo a rilevanza fisionomica – art. 3, comma 2 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, riferimento tabella 1, punto 2, lett. a)”.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Eccesso di potere e violazione di legge, attesa l’evidente illogicità del predetto giudizio medico e la carenza di idonea motivazione, non essendo la patologia riscontrata espressamente menzionata tra le cause di esclusione tassativamente previste dal d.m. 30.6.2003, n. 198, art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. a), recante i requisiti di idoneità psico fisica per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
b) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, motivazione insufficiente, non avendo la Commissione adeguatamente espresso le ragioni per le quali la patologia dell’alopecia areata comportasse una menomazione dell’integrità fisica tale da rendere la ricorrente inidonea al servizio di polizia, per nulla motivando in relazione alla estensione o gravita dell’alterazione fisognomica o funzionale connessa alla predetta patologia.
Si è costituito il Ministero dell’interno.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, per tale ragione va accolto.
La sig.ra OMISSIS deduce l’illegittimità del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici, sia in ragione della mancata inclusione della predetta patologia tra le cause di inidoneità al servizio della Polizia di Stato, menzionate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, sia per omessa indicazione di adeguata motivazione concernente l’estensione e la gravità della patologia riscontrata, tali da compromettere l’idoneità della ricorrente a svolgere il servizio di polizia.
Osserva il Collegio che il citato decreto ministeriale, ai fini della definizione dei requisiti psico fisici descritti all’art. 3, fa espresso rinvio, altresì, alle cause di inidoneità ed alle imperfezioni contenute nella tabella 1, allegata a tale decreto.
Ai sensi del punto 2, lett. a) di tale tabella costituiscono cause di inidoneità al servizio di polizia “le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisionomiche”.
Orbene, rileva il Collegio che la patologia della ricorrente, accertata dalla Commissione medica, non è ricompresa espressamente tra le cause di inidoneità al servizio di polizia, non essendo specificamente indicata tra quelle contenute sia nell’art. 3 che nella tabella 1 del predetto d.m. 30.6.2003, n. 198.
La citata normativa contiene, invece, una previsione generica, includendo tra le cause di inidoneità tutte quelle alterazioni croniche della cute estese o gravi che determinino alterazioni funzionali e fisiognomiche.
Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato dalla Commissione medica, pur avendo menzionato il tipo di patologia per la quale la ricorrente si ritiene affetta, si è limitato a ritenere tale alopecia areata “a rilevanza fisionomica” quale causa di inidoneità, mediante un mero rinvio al succitato art. 3, comma 2 del d.m. n. 198/2003, omettendo specificamente di accertare e motivare, contrariamente a quanto previsto dalla tabella 1, punto 2, lett.a), in ordine alle specifiche caratteristiche della patologia ai fini della definizione della rilevanza della menomazione decisiva per lo svolgimento del servizio di polizia.
Dalla disposizione normativa appena richiamata, emerge, infatti, che non tutte le alterazioni cutanee possono ritenersi incluse tra le cause di inidoneità, dovendosi ritenere tali soltanto quelle caratterizzate estese o gravi o che per sede o natura determinino alterazioni funzionali e fisionomiche.
Orbene, risulta che la Commissione medica, pur avendo sottoposto la ricorrente ai prescritti accertamenti medici, non si è data carico di verificare, in base alla norma richiamata, se la patologia dell’alopecia areata presentasse i caratteri della gravità, dell’estensione rilevante tali da determinare una alterazione fisionomica o funzionale della ricorrente, né, comunque nel giudizio impugnato è contenuta alcuna indicazione in ordine a tale essenziale circostanza.
Ai fini della definizione della presente controversia il Collegio non può, dunque, che riaffermare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva.
Di tale onere la Commissione medica non si è data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi della ricorrente deve ritenersi inficiato dal dedotto difetto di motivazione e da carenza d’istruttoria.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

TATUAGGIO.

Premesso, come dato di comune esperienza, che la pratica del tatuaggio è ormai largamente diffusa tra i giovani e quindi ha ormai perso quelle note di eccentricità che senz’altro rivestiva in passato, va rammentato che più volte il Consiglio di Stato ha dovuto occuparsi della valutazione di siffatte modificazioni della cute come causa di esclusione da una procedura di reclutamento.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 06761/2011REG.PROV.COLL.
N. 07603/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7603 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-Commissione degli Accertamenti Sanitari del Cgac di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04712/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 1552 CARABINIERI EFFETTIVI IN FERMA QUADRIENNALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri e di Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-Commissione degli Accertamenti Sanitari del Cgac di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte resistente l’avvocato Enrico De Giovanni (Avv. St.);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con sentenza 25 maggio 2011, n. 4712, il T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. I bis, respingeva il ricorso proposto dalla signora OMISSIS contro il provvedimento adottato dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, che, in esito agli accertamenti sanitari svolti - dai quali era emersa la presenza di una alterazione acquisita della cute (tatuaggio) - la aveva ritenuta inidonea al concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
La OMISSIS ricorreva in appello contro tale decisione, chiedendone l’annullamento o la riforma previa sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza 18 ottobre 2011, n. 4555, il Collegio disponeva l’acquisizione del fascicolo di primo grado per prendere visione dei documenti fotografici in atti, allo scopo di valutare la fattispecie in esame anche sotto il profilo della visibilità del tatuaggio una volta indossata la divisa.
Svolto l’incombente, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2011 la domanda cautelare veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone data comunicazione alla parte resistente, unica presente alla chiamata, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a..
2. Nel merito l’appello è fondato e va pertanto accolto.
Premesso, come dato di comune esperienza, che la pratica del tatuaggio è ormai largamente diffusa tra i giovani e quindi ha ormai perso quelle note di eccentricità che senz’altro rivestiva in passato, va rammentato che più volte il Consiglio di Stato ha dovuto occuparsi della valutazione di siffatte modificazioni della cute come causa di esclusione da una procedura di reclutamento. Nella variegata platea dei precedenti il Consiglio ha ritenuto che la presenza di un tatuaggio sia di per sé un elemento neutro, nella considerazione del quale occorre riconoscere rilievo particolare al fatto della visibilità: quando questa manchi, l’alterazione cutanea non può porre in discussione il decoro dell’Amministrazione e neppure, non costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità o la vita dell’interessato. Pertanto, quando la visibilità non venga obiettivamente riscontrata e il tatuaggio, per le sue intrinseche caratteristiche, non costituisca fattore deturpante né sia indice di personalità abnorme o deviante, la sua riscontrata presenza non costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura selettiva (cfr. in termini, per fattispecie molto simili, Cons. Stato, IV Sez., 24 febbraio 2011, n. 1200; Id., 2 marzo 2011, n. 1352; ivi riferimenti ulteriori).
Ciò appunto può dirsi nel caso di specie, una volta presa visione della documentazione fotografica acquisita agli atti, dalla quale emergono con chiarezza dimensioni, caratteristiche e sede del tatuaggio in contestazione. Questo si trova nella regione lombosacrale; pertanto è tale da essere ordinariamente celato dal vestiario o dalla divisa, sia essa invernale che estiva, né appare ordinariamente visibile alla stregua dei normali comportamenti della comune vita di relazione.
Poiché inoltre il tatuaggio non appare di per sé incompatibile con l’appartenenza all’Arma (rappresenta una figura femminile, una fatina a detta dell’appellante), ne segue che è viziato il provvedimento dell’Amministrazione che, sulla sola considerazione del tatuaggio medesimo, ha escluso la OMISSIS dalla procedura di reclutamento.
3. Accolto l’appello, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza ed accoglie il ricorso proposto in primo grado
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa sentenza non riguarda il tatuaggio ma bensì il FAVISMO. Ecco perchè la metto ha disposizione di tutti nel caso possa servire a qualcuno (amici o parenti).

Il Consiglio di Stato ha respinto l'Appello del Ministero della Difesa relativo al GIUDIZIO DI NON IDONEITA' ALL'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO poichè un giovane era stato giudicato non idoneo all’arruolamento per VFP1 in quanto affetto da G6PDH (favismo).
Il decreto 20 settembre 2007 aveva sostituito la voce “deficit di G6PDH, anche se parziale” (situazione in cui versava l'interessato) con la voce “deficit di G6PD che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 00406/2012REG.PROV.COLL.
N. 08458/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8458 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Marinella Madeddu, Elisabetta Mura, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 06442/2008, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON IDONEITA' ALL'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’appellante amministrazione l’ Avvocato dello Stato Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - ha accolto il ricorso proposto dall’ odierno appellato volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale questi era stato giudicato non idoneo all’arruolamento per VFP1 in quanto affetto da G6PDH (favismo) nonché di ogni altro atto connesso o collegato o successivo.
Il primo giudice ha ritenuto che il provvedimento con il quale il centro di selezione e reclutamento di Cagliari aveva dichiarato non idoneo l’originario ricorrente era illegittimo per violazione della direttiva 11 gennaio 2008 nonché del decreto 20 settembre 2007: ivi infatti non era stato dato conto del perché la presenza delle rilevate situazioni non consentisse, potenzialmente, come indicato nella direttiva, di assolvere l’attività con prescrizioni aggiuntive.
Detta direttiva infatti aveva delineato i criteri medico legali per l’attribuzione dei coefficienti 3-4 nell’ambito della caratteristica somato-funzionale apparati vari ematologico immunitario (AV-EI), che esprimevano la presenza di situazioni che per la loro modesta rilevanza, consentivano potenzialmente di assolvere al servizio militare con prescrizioni aggiuntive per quanto riguardava attività e condizioni di rischio elettivo e con esclusione, in ogni caso, dall’impiego fuori area nelle zone a rischio malarico.
L’illegittimità rilevava del pari in considerazione del fatto che il decreto 20 settembre 2007 aveva sostituito la voce “deficit di G6PDH, anche se parziale” (situazione in cui versava l’odierno appellato) con la voce “deficit di G6PD che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.
La commissione avrebbe dovuto quindi accertare l’esistenza di“comprovate manifestazioni emolitiche” prima di pronunciarsi in punto di non idoneità: da tale incontestabile omissione discendeva l’illegittimità dell’impugnato provvedimento.
L’amministrazione rimasta soccombente ha impugnato la detta decisione chiedendone la riforma.
In particolare ha sostenuto che il provvedimento di non idoneità impugnato era pienamente conforme alla lex specialis (art. 8 del bando di arruolamento) il cui paragrafo 2 f) dell’allegato 6 .
Detta disposizione era rimasta inimpugnata ed era conforme alla previsione di cui all’art. 2 comma 2 del dM 4 aprile 2000 n. 114.
La Direttiva Ministeriale 11 gennaio 2008 n. 29354 doveva pertanto essere applicata in conformità alle disposizioni del bando, il cui allegato 6 paragrafo 2, lett. f prevedeva che la situazione fisica dell’odierno appellato dovesse condurre alla dichiarazione di non idoneità.
Peraltro in più occasioni la Terza Sezione del Consiglio di Stato aveva condiviso la tesi espressa nell’appello, mentre la impugnata decisione avrebbe obbligato l’amministrazione a porre in essere una serie di incombenti superflui e non dovuti.
All’adunanza camerale del 18 Novembre 2008 fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione la Sezione, ha respinto la istanza di sospensione cautelare della sentenza ritenendo che “allo stato, il ricorso non pare sorretto dal prescritto fumus alla stregua della normativa in materia, richiamata dal primo giudice”.
Alla odierna pubblica udienza del 10 gennaio 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO

1.L’appello è infondato va respinto.
2. L’unica critica rivolta alla impugnata decisione si fonda sulla (generica) disposizione del bando che ha richiamato l’art. 2 comma 2 del dM 4 aprile 2000 n. 114 , laddove si prescrive che “per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.”
2.1. Senonchè detta disposizione di natura generale, ed ancor prima quella del decreto il cui dato testuale essa ha mutuato non può prescindere dal ricomprendere le norme secondarie applicative che della stessa concorrono ad integrare il contenuto in quanto contenenti i riferimenti tecnici atti a stabilire i casi in cui possano riscontrarsi cause di non idoneità al servizio presso le Forze Armate.
2.2. Con riferimento alla patologia riscontrata in capo all’odierno appellato, nel coacervo di disposizioni applicative tese a regolamentare la possibilità che soggetti affetti dalla detta sindrome possano essere dichiarati idonei all’impiego nelle forze armate si riscontra la Direttiva del Ministero della Difesa 11 gennaio 2008 (Direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD» comprensivo degli allegati «A», «B» e «C») il cui precipuo fine – è dato ivi leggere- è quello di “fornire, ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», le indicazioni tecniche necessarie, discendenti anche dalle conclusioni della commissione scientifica istituita con decreto del Ministro della Difesa in data 8 marzo 2007”.
In essa si riscontra l’affermazione per cui “a) il deficit di G6PD non puo' essere di per se' «fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneita' al servizio militare»;
b) in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da «deficit di G6PD» possono sussistere «limitazioni motivate a particolari attivita' d'impiego operativo» e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici:
1) i soggetti con attivita' di G6PD "=30% se maschi e "=70% se femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»;
2) i soggetti con attivita' di G6PD "30% se maschi e "70% se femmine, idonei al «servizio militare» (da intendersi in senso generico, cioe' non riferito a tutte le categorie di personale) con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attivita' e condizioni di rischio elettivo.”.
La patologia in oggetto non è quindi assolutamente preclusiva all’impiego presso le forze armate (sia pure ivi è stato stabilito che, in relazione al livello della stessa, possono essere sconsigliati taluni impieghi particolari del personale che ne sia affetto).
2.3. Esattamente il primo giudice (sia pur per un refuso indicando inesattamente la fonte) ha rammentato che ai sensi del d.m. 30 agosto 2007 n. 27579 art. 1, era stato stabilito che “. All'art. 2, lettera d), della "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare", allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, la voce "deficit di G6PDH, anche se parziale" e' sostituita dalla seguente: "deficit di G6PD, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche".
2.4. Ne discende che appare del tutto ovvio che l’atto preclusivo impugnato in primo grado avrebbe dovuto motivare in ordine alle circostanze per cui la patologia dell’appellato possedeva virulenza e graduazione del tutto preclusiva al suo impiego presso le Forze Armate, e soprattutto avrebbe dovuto dare conto l’esistenza di“comprovate manifestazioni emolitiche” prima di pronunciarsi in punto di non idoneità.
2.5. Apoditticamente tali accertamenti sono stati giudicati “superflui ed inutili nell’appello dell’Amministrazione”: essi invece, in quanto prescritti proprio dall’amministrazione, e contenenti il parametro tecnico qualificante per la dichiarazione di non idoneità sono stati incomprensibilmente omessi (né in contrario senso può invocarsi il precedente della Sezione di cui alla decisione n. 7647/2009 stante la specificità della situazione di fatto ivi presa in esame) .
2.6. La sentenza resiste pertanto all’appello, che va respinto.
3. Per completezza, può aggiungersi che formidabile comprova ex post della esattezza delle affermazioni contenute dell’appellata decisione si rinviene nella circostanza che i successivi accertamenti medici disposti dall’Amministrazione hanno dato esito favorevole per l’appellato, che è stato infatti giudicato idoneo.
4.Conclusivamente l’appello deve essere respinto
5. Sussistono le condizioni di legge per la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 8458 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2012

--------------------------------------------------

Altro aggiornamento del CdS al 10/04/2022

La posto per notizia,

Il CdS accoglie la tesi.

risarcimento del danno conseguente ad illegittimità provvedimentale (proscioglimento dalla ferma ed il collocamento in congedo illimitato se la licenza straordinaria per convalescenza supera il periodo massimo previsto di 120 giorni)

N.B.: Cmq. consiglio di dare un’occhiata all’allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Età anagrafica e superamento del limite di età nei concorsi.

Il Consiglio di Stato in (Adunanza Plenaria) ha chiarito il concetto da intendere:
Nel caso di specie, si è interessato ai requisiti di partecipazione sotto indicati:
• l’aver “compiuto” il diciottesimo anno di età;
• il “non aver superato” il ventiseiesimo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


02/12/2011 201100021 Sentenza

N. 00021/2011REG.PROV.COLL.
N. 00040/2011 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 di A.P. del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
F. L., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Serio e Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00004/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER AMMISSIONE AL 17° CORSO BIENNALE (2011-2013) DI 490 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI ARMA DEI CARABINIERI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F. L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2011 il cons. Roberto Garofoli e udito l’avvocato Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con sentenza n. 4 del 2011, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata per l’annullamento del provvedimento prot. n. 92/2-2-2-78 IS in data 15 novembre 2010, recante esclusione dal concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri.
Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, l’appellata è stata esclusa dal concorso per superamento del limite di età.
Giova considerare, al riguardo, che l’art. 2, comma 1, lett. b), del bando prevede, quale requisito di partecipazione alla selezione, il “mancato superamento” del 26° anno di età al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato all’11 novembre 2010; l’Amministrazione ha escluso dalla procedura l’odierna appellata, la quale, nata il 21 maggio 1984, ha “compiuto” i 26 anni il 21 maggio 2010, 5 mesi e 21 giorni prima, quindi, dell’ 11 novembre 2010.
Nell’accogliere il ricorso, il T.A.R. Lazio –pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all’esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive – ha valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata dalla lex specialis della procedura in contestazione.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha dato atto dell’indirizzo interpretativo in forza del quale, allorquando il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; ha tuttavia ritenuto che l’illustrato orientamento vada seguito nei soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) “compiuti”.
Viceversa, quella stessa opzione interpretativa – ha sostenuto il T.A.R. - non può trovare applicazione nei casi in cui il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente “compiuta”.
Nel caso di specie, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. b.1), del bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione:
• l’aver “compiuto” il diciottesimo anno di età;
• il “non aver superato” il ventiseiesimo.
Ad avviso del giudice di prima istanza, se la prima parte della clausola del bando è chiara nel prescrivere che può partecipare chi ha “compiuto” il 18° genetliaco, la seconda non lo è altrettanto; letta tuttavia sistematicamente con la prima, oltre che in coerenza con il principio del favor partecipationis, la stessa sarebbe da intendere nel senso che non possa partecipare chi ha superato il 26° anno di età e sia giunto al genetliaco del 27°.
La regola del semplice “compimento” degli anni, quindi, andrebbe seguita nel primo caso non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al “superamento” di un determinato numero di anni; anche dopo il ventiseiesimo compleanno l’interessato avrebbe un’età di 26 anni, conservandola fino al momento in cui “compie” 27 anni. Solo a partire da tale data, pertanto, l’interessato acquisterebbe un’età pari a 27 anni, “superando” quella di 26.
Ha proposto appello l’Amministrazione sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.
Con ordinanza n. 2472 dell’8 giugno 2011, la quarta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione, ha sospeso l’esecuzione della sentenza gravata, ritenendo la piena corrispondenza di significato delle espressioni “compiere” e “non superare” un determinato limite di età; premesso, invero, che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, la quarta Sezione ha sostenuto che “si supera il 26 anno il giorno in cui si compiono (cioè si esauriscono) i 26 anni”.
Con istanza formulata ai sensi dell’art. 99, co. 2, c.p.a. l’appellante – dando atto del contrasto giurisprudenziale emerso in merito all’esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive- ha chiesto il deferimento del ricorso all’Adunanza Plenaria.
All’udienza del 28 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello va accolto.
2. La questione sottoposta al vaglio dell’Adunanza plenaria attiene all’interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive.
3. E’ emerso, al riguardo, un contrasto interpretativo.
3.1. Per una prima e prevalente opzione, “quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno” (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352; 14 settembre 2009, n. 4478; 23 agosto 2010, n. 5907).
Sulla scorta dell’impostazione che si espone, quale che sia la formulazione utilizzata dalla lex specialis, il limite di età ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno; invero, facendo riferimento all’evento della nascita dell’individuo, il compimento del’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto”.
3.2. In giurisprudenza è tuttavia emersa una differente posizione volta a circoscrivere l’operatività del suesposto indirizzo ai soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) "compiuti".
Sulla scorta di tale diverso indirizzo, nei diversi casi in cui il bando di concorso, nell’indicare il requisito di ammissione, faccia riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta", il limite massimo di età va inteso in senso diverso, non essendo consentita l’esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo “compiuto” gli anni indicati dalla lex specialis, non abbiano tuttavia raggiunto il compleanno del’anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di anno (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4476; 5 marzo 2010, n. 1284; Cass., Sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169, quest’ultima intervenuta con riferimento a previsione contenuta nell’art. 1, d. lgs. 7 agosto 1997, n. 280).
A supporto di tale orientamento è spesso addotta l’esigenza di preferire, a fronte di clausole del bando non inequivoche ed in omaggio al favor partecipationis, un’interpretazione che preservi l’affidamento dalle stesse ingenerato e che, al contempo, consenta la più ampia partecipazione alla procedura selettiva.
4. L’Adunanza Plenaria condivide il primo degli orientamenti illustrati.
E’ utile in primo luogo considerare che la formula linguistica utilizzata nel caso di specie dall’Amministrazione nell’indicare il limite massimo di età per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta, oltre a non costituire da un punto di vista statistico un’anomalia, ricorrendo in numerosissimi bandi, è stata utilizzata anche nella normativa generale.
Ed invero, prima che il requisito dell'età massima per l’accesso ai pubblici impieghi fosse eliminato salve specifiche e tassative deroghe adottate dalle singole amministrazioni con appositi atti regolamentari (art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127), la disciplina generale sui concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 2, D.P.R. 3 maggio 1994, n. 487, individuava, tra gli altri requisiti generali, quello della età non inferiore agli anni 18 e "non superiore ai 40".
Ebbene, la giurisprudenza ha sostenuto che, quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352).
D’altra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando.
Facendo, invero, riferimento all’evento della nascita dell’individuo, il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno.
A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami –come nel caso all’esame- il concetto dell'età "non superiore a".
Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
Detto altrimenti, “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.
E’ quanto, del resto, consente di soddisfare quell’esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l’ammissione alle procedure selettive.
Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico.
5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO



L'ESTENSORE IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Problematica nei concorsi circa la statura del concorrente come requisito previsto.
Ricorso Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01270/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08192/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8192 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Trionfale, 5637;
contro
Ministero della Difesa; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1548 carabinieri effettivi riservato ai VFP1 e VFP4.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con il quale gli è stata comunicata l’inidoneità a proseguire il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1.548 allievi carabinieri effettivi in quanto “presenta una statura inferiore ai limiti previsti”;
Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento, deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, di possedere una statura di cm 165 come certificato da documenti depositati in atti;
Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 8399/2011, disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione medica composta così come indicato nella suddetta ordinanza;
Considerato che con nota del 6 dicembre 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui risulta che il ricorrente, sottoposto a misurazione con statimetro debitamente tarato in data 21 luglio 2008, ha un’altezza pari a cm 165, e quindi compatibile con l’idoneità in quanto il bando di concorso de quo prevede una statura “non inferiore a cm 165”;
Considerato, pertanto, che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui si appalesano fondate le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza, così come le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Per quanto concerne le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, le stesse sono poste a carico della resistente Amministrazione e liquidate nella misura di Euro 330,53, così come risulta dalla nota del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza prot. ……/11 del 7 dicembre 2011, pervenuta a questo Tribunale il 13 dicembre 2011.
Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa sentenza riguarda il caso di una ragazza in quanto la commissione per lo svolgimento degli accertamento psicofisici ha accertato nei confronti della ricorrente una statura di cm 160, inferiore al limite stabilito per le donne di cm 161.
Il Tar del Lazio ha detto:
1) - Il Collegio, tuttavia, coglie l’occasione per chiarire che l’eventuale effettuazione di esercizi di allungamento muscolare, ove anche ammessa dal candidato in sede di verificazione, potrebbe risultare ininfluente in condizioni obiettive di “border line”.

2)- E’ noto, infatti, che la statura di una persona può variare a seconda dei criteri di misurazione adottati e delle situazioni soggettive nel momento preciso della misurazione.

3)- Uno scarto minimo nella misurazione può dipendere da molteplici fattori indipendenti sia dalla commissione sanitaria che dal candidato quali, verosimilmente - in mancanza di elementi di fatto contrari forniti dalla resistente - il momento della giornata in cui viene effettuata la misurazione, il tono muscolare in generale ed in particolare dei muscoli del rachide, nonché dall’effettuazione di ordinari, semplici, quotidiani esercizi di allungamento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 01294/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06991/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6991 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto che ha escluso la ricorrente dalla procedura selettiva del concorso per il reclutamento di n. 1548 allievi carabinieri effettivi, riservato ai VFP1 e VFP4.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS.;

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso in camera di consiglio ai sensi del codice del processo amministrativo.
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il decreto di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi motivato per deficit di statura.
La commissione per lo svolgimento degli accertamento psicofisici ha accertato nei confronti della ricorrente una statura di cm 160, inferiore al limite stabilito per le donne di cm 161.
L’interessata ha dedotto eccesso di potere per erronea misurazione dell’altezza nonché contraddittorietà di valutazioni medico-legali rispetto ad altre misurazioni effettuate da sanitari militari.
Con ordinanza collegiale n. 7115/2011, è stata ordinata verificazione presso il Reparto della Clinica di Ortopedia del Policlinico Universitario Umberto I di Roma.
L’incombente è stato assolto mediante deposito della documentazione peritale in data 17 novembre 2011.
Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura di Stato che ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso riportandosi ai motivi illustrati nelle note del 22 agosto 2011 e del 21 novembre 2011 del Comando generale dell'Arma di carabinieri.
La difesa erariale contesta gli esiti, l'attendibilità e la rilevanza della verificazione svolta a seguito dell'ordinanza del Tar, rilevando che unico accertamento rilevante e attendibile è quello effettuato in data 1/7/2011 dall'Amministrazione. In merito all'inattendibilità scientifica e fattuale, e conseguentemente giuridica, della successiva misurazione, l’Avvocatura richiama la sentenza 12871/09 del TAR del Lazio.
Il ricorso è fondato.
La verificazione ha dato il seguente esito: “… la statura, valutata in metri, della ricorrente sig. OMISSIS, è di 1,62 m. (un metro e sessantadue centimetri)”.
L’esito della rinnovata visita medica – disposta in via di verificazione – ha appurato, dunque, l’insussistenza del deficit di statura, di rilevanza tale da cagionare l’esclusione della ricorrente dalla procedura di arruolamento.
Rileva, altresì, che tale verificazione, nel dare conto della statura pari a cm 162 (superiore di un centimetro al limite stabilito nel bando di concorso), non ha imputato tale circostanza ad una sopravvenienza capace di modificare la realtà originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio.
Si vuole dire che la verificazione non fonda alcun sospetto circa l’eventuale sottoposizione del candidato ad interventi manipolativi dell’apparato scheletrico nelle more della rinnovazione degli accertamenti.
Sotto questo profilo, si rileva, pertanto, inconferente il richiamo operato dall’Avvocatura di Stato alla sentenza 12871/09 resa da questa stessa Sezione su un caso analogo. Nella circostanza, infatti, fu rilevata una modificazione dello stato di fatto tra la prima e la seconda visita medica antropometrica.
Nulla di tutto questo risulta documentato nella fattispecie in esame.
Il Collegio, tuttavia, coglie l’occasione per chiarire che l’eventuale effettuazione di esercizi di allungamento muscolare, ove anche ammessa dal candidato in sede di verificazione, potrebbe risultare ininfluente in condizioni obiettive di “border line”.
E’ noto, infatti, che la statura di una persona può variare a seconda dei criteri di misurazione adottati e delle situazioni soggettive nel momento preciso della misurazione.
Uno scarto minimo nella misurazione può dipendere da molteplici fattori indipendenti sia dalla commissione sanitaria che dal candidato quali, verosimilmente - in mancanza di elementi di fatto contrari forniti dalla resistente - il momento della giornata in cui viene effettuata la misurazione, il tono muscolare in generale ed in particolare dei muscoli del rachide, nonché dall’effettuazione di ordinari, semplici, quotidiani esercizi di allungamento.
Tali plausibili circostanze non sono idonee, ad avviso del Collegio, ad alterare la par condicio competitorum né il principio tempus regit actum trattandosi, non già di tecniche chirurgiche, protesiche o di particolare rilevanza terapeutica in grado, queste sì, di modificare la precedente struttura scheletrica del soggetto bensì, di fisiologiche variazioni dovute alle frequenti oscillazioni che subisce il corpo umano nel suo continuo adattamento quotidiano all’ambiente circostante, rispetto alle quali i benefici arrecati dagli esercizi di allungamento muscolare rappresentano l’ordinaria contromisura.
Il Collegio, pertanto, non disconosce i principi che informano le procedure concorsuali, più volte riaffermati nelle proprie pronunce, ed anzi li ribadisce; rileva, però, che ogni situazione va affrontata in concreto, caso per caso.
Non può che convenirsi, dunque, sull’erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.
Neppure potrebbe obiettarsi che il requisito in parola fosse insussistente alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso.
In assenza di comprovata (da parte resistente) sopravvenienza di fattori esterni in grado di alterare la situazione di fatto tra la prima e la seconda visita medico-legale, deve concludersi, in applicazione delle presunzioni semplici e del regime delle prove, che fosse semplicemente errato il giudizio medico originario.
La verificazione, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato, infatti, che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica e quindi l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario.
L’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione alla ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In assenza di specifica nota spese, delega il magistrato relatore alla liquidazione del compenso spettante all’organismo verificatore previa espressa richiesta di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite che liquidano in € 1.500,00.
Spese di verificazione come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio si è pronunciato su "esiti di intervento lasik per riduzione miopia” accogliendo il ricorso.

Concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01447/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, piazza dei Carracci, 1;
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento in data 18 ottobre 2011 di non idoneità in sede di visita medica al concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2011/2012, per “esiti di intervento lasik per riduzione miopia”, con conseguente esclusione dal concorso, nonché delle disposizioni contenute al punto n. 17 dell’art. 16 del bando di concorso, nella parte in cui non prevede, tra i requisiti psico-fisici del candidato l’aver riportato “esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare, escluso trattamento lasik per la correzione dei disturbi della vista;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che con il proposto ricorso è impugnato giudizio di non idoneità del ricorrente al concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza e che tale giudizio è fondato su “esiti di intervento lasik per riduzione miopia”;
CONSIDERATO che, ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere accolto perché:
- dalla documentazione allegata al ricorso risulta che: a) prima della partecipazione al concorso è stata sottoposta non ad un intervento di cheratomileusi instrastomale laser assistita (LASIK), bensì ad intervento di correzione mediante tecnica di cheratomileusi sub-Bowman (Sub-Bowman Keratomileusis/SBK); b) per effetto di tale intervento ha recuperato la piena funzionalità visiva; c) i segni della cheratomileusi sub-Bowman presenti alla periferia corneale non pregiudicano la funzione refrattiva e le proprietà biomeccaniche della cornea;
- non può, quindi, sul piano logico, prima ancora che giuridico, affermarsi una inidoneità per esiti di un intervento risolutivo del problema sofferto dal concorrente, salvo che siano gli esiti stessi dell’intervento a pregiudicare la idoneità del candidato, il che non è affermato ed invero ben difficilmente avrebbe potuto esserlo dalla resistente amministrazione;
CONSIDERATO che, in definitiva, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del giudizio sfavorevole impugnato, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 221/2012, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, l’impugnato provvedimento in data 18 ottobre 2011
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello di un giovane partecipante al CONCORSO PER RECLUTAMENTO CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, escluso per un TATUAGGIO.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/07/2012 201203917 Sentenza 4


N. 03917/2012REG.PROV.COLL.
N. 08876/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8876 del 2010, proposto da:
D. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 32781/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA CONCORSO PER RECLUTAMENTO CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Naccarato e Anna Collabolletta (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso al TAR del Lazio, il signor D. A., concorrente nella procedura indetta per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale, (G.U., IV s.s, n. 34 del 30.4.2009), ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – il 6.7.2010 – lo si è escluso dal concorso e motivato con la presenza di tatuaggio, in relazione alle disposizioni interne vigenti in materia (determ. C. G. Arma, in data 22.5.1999).

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso; di qui l’appello proposto dal sig. A….., chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Con ordinanza n. 5483/2010 il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012 il ricorso è stato (discusso e) trattenuto in decisione.

DIRITTO
La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità dell’atto di esclusione dell’appellante dalla procedura concorsuale meglio in fatto specificata, motivata con la presenza di un tatuaggio.

A sostegno della impugnata decisione il TAR ha ritenuto la legittimità del provvedimento di esclusione in quanto:
- “la contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute dell’A…… (e, precisamente, di un tatuaggio delle dimensioni di cm. 12x4);
- “la cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 19 della Direttiva del 19.4.2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla “Dermatologia”, causa di inidoneità al servizio militare;
-“ nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i “riflessi fisiognomici” menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma”;
- il giudizio sanitario costituisce “espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità” e “non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;
- “il richiamo, operato dal ricorrente, agli esiti di precedenti procedure concorsuali alle quali egli aveva partecipato è del tutto incongruo: essendo, tali procedure, rette da una disciplina diversa (“in parte qua”) da quella di cui è stata fatta, nella circostanza, concreta applicazione”.

L’orientamento testè riportato è contestato dall’appellante, che si richiama all’indirizzo giurisprudenziale, non univoco ma prevalente, che da rilievo alla visibilità del tatuaggio o meno con ogni tipo di divisa. La censura è fondata ed assorbente, presentando il giudizio in questione carattere di illogicità, per le ragioni che seguono.

La tesi in esame corrisponde ad orientamento già espresso dalla Sezione (v. ad es. la decisione “infra” citate), che può essere confermata anche nel caso in esame, sulla base del concetto di rilevanza di alterazione fisiognomica sia sotto l’aspetto del suo apparire all’esterno, nonchè anche considerando la necessità di valutare se esso possa essere indizio rivelatore di una personalità abnorme.

Ed invero sotto il primo aspetto appare estraneo ai profili strettamente giuridici (ed inerenti la legittimità dell’esclusione) il richiamo, operato dal TAR, al rischio di malattie dermatologiche e cancerogene, indotto dall’apposizione del tatuaggio; si tratta di mere ipotesi patologiche di prospettiva, attinenti alla salute futura del candidato, e non alla sua idoneità psico-fisica da verificarsi al momento del reclutamento nell’Arma. Inoltre, in quanto apposto dallo stesso interessato, il tatuaggio non può costituire “ex se” una patologia, salvo che uno specifico accertamento medico non dimostri che esso abbia determinato nell’aspirante una malattia dermatologica o cancerosa.

In ordine al suo incidere sull’aspetto esterno, il Collegio non condivide la tesi sull’irrilevanza della visibilità del tatuaggio in rapporto alla divisa (espressa nella fattispecie regolata da CDS, sez. IV, 504/2011), dovendo applicarsi la normativa tenendo conto di altri elementi in essa presenti; in particolare, è vero che (in senso lessicale) per alterazione fisiognomica si intende qualsiasi modificazione dell’aspetto esterno dell’individuo, ma la questione giuridica va risolta muovendo dal rilievo che l’art. 19, della Direttiva tecnica del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, comporta che solo le alterazioni fisiognomiche “rilevanti” possano costituire causa di esclusione. L’amministrazione, infatti, è tenuta ad esprimere questo tipo di giudizio e per farlo senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per illogicità, deve prendere in considerazione alcuni elementi che concorrono a fondare un corretto giudizio di “rilevanza”. Anzitutto deve osservarsi che la “ratio” dell’art. 19, della Direttiva tecnica del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, ove indica le alterazioni della fisionomia come possibile causa di esclusione dal concorso, risiede nella necessità di tutelare l’integrità dell’immagine dell’Arma attraverso sia il profilo dell’aspetto fisico con cui i suoi appartenenti si presentano nella società civile che sotto quello della loro personalità, la cui negatività possa essere rivelata da dimensioni e tematica particolari del tatuaggio che l’aspirante ha ritenuto di apporre sul proprio corpo.

La giurisprudenza del resto, con riferimento alla verifica della portata dell’alterazione fisiognomica, ha già avuto occasione di affermare il principio che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti" e che “il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è, di per se, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dall'arruolamento, quando esso sia deturpante” (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 5746/2005,) assumendo così proprio quella rilevanza richiesta dalla normativa per disporre l’esclusione. Pertanto “la Commissione medica non può fondare il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di tatuaggi ……….. ma deve darsi carico di accertare se, a causa dei medesimi tatuaggi, la figura del candidato risulti oggettivamente deturpata (ovvero, giusta quella disciplina normativa, se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi allo stesso una personalità abnorme)”; inoltre è stato sottolineato che “la deturpazione è considerata di sicuro spessore ai fini della non idoneità al servizio, nei limiti però di quanto possa ridondare a disonore dell'istituzione e della sua immagine” (Cons. di Stato, Sez. VI n. 1457/2007).
Va poi considerata, per contro, la sussistenza di una disciplina costituzionale che tutela l’aspirazione al lavoro come espressione della personalità, principio che può essere derogato solo in sicura presenza di elementi preclusivi come quelli sin qui indicati. In sostanza, ad avviso del Collegio, la normativa deve essere interpretata nel senso che solo ove l’alterazione presenti anche una delle predette caratteristiche (abbia dato luogo a patologie accertate, sia indice di una personalità abnorme e sia visibile anche solo con la divisa estiva) può legittimamente costituire causa di esclusione.

Nessuno di questi elementi, però, emerge dagli atti con riferimento al tatuaggio apposto sul corpo del sig. A….., sicchè l’applicazione di cui si discute non poteva legittimamente essere considerata idonea a determinare l’esclusione del candidato dal concorso.

Conclusivamente, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado; a quest’ultimo consegue l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento di esclusione datato 6.7.2010.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Non idoneità al reclutamento VFP1 perchè affetto da "discromatopsia alle matassine colorate (art. 17 comma d – D.T. 5-12-2005)”;

IL TAR ha disposto:

1) - Considerato che questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 3815/2012 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità;

2) - Considerato che con nota pervenuta il 21 giugno 2012 il suddetto Dipartimento ha inviato l’esito della verificazione svolta il 5 giugno 2012 nei confronti del ricorrente, da cui risulta che la Commissione medica ha rilevato che il ricorrente è in possesso di un senso cromatico normale alle matassine colorate – coefficiente 2VS, così come previsto al Codice 9 dell’Elenco Generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui alla Direttiva Tecnica approvata con Decreto del 5/12/2005;

Il ricorso è stato Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

18/07/2012 201206550 Sentenza Breve 1B


N. 06550/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2273/2012, proposto da:
A. L., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Maldari e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Filippo Corridoni,4;

contro
Ministero della Difesa, n.c.;

per l'annullamento
- del provvedimento notificato il 16.1.2012 di non idoneità al Reclutamento Volontario in Ferma Prefissato di un anno nell'Esercito Italiano anno 2012 - Blocco 1 - VFP1 - ( di cui al Bando - decreto del Ministero Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare 240 del 16.8.2011 e decreto del Ministero Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. 353 del 25.11.2011), provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare - Commissione Accertamenti Psico-Fisio-Attitudinali Centro Selezione VFP1 Roma di non idoneità perchè affetto da "discromatopsia alle matassine colorate";
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento, per il 2012, di 8.914 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito, in quanto riscontrato affetto da: “DISCROMATOPSIA alle matassine colorate (art. 17 comma d – D.T. 5-12-2005)”;
Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 3815/2012 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità;

Considerato che con nota pervenuta il 21 giugno 2012 il suddetto Dipartimento ha inviato l’esito della verificazione svolta il 5 giugno 2012 nei confronti del ricorrente, da cui risulta che la Commissione medica ha rilevato che il ricorrente è in possesso di un senso cromatico normale alle matassine colorate – coefficiente 2VS, così come previsto al Codice 9 dell’Elenco Generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui alla Direttiva Tecnica approvata con Decreto del 5/12/2005;
Considerato, pertanto, che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Delega il Consigliere relatore alla liquidazione, con separato provvedimento, delle spese spettanti all’organismo verificatore una volta pervenuta specifica richiesta in merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
Rispondi