Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Circolare Ministero dell'Interno - 27/10/2022 - Prot. n. 35611 - Catene da neve in tessuto

OGGETTO: Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, O1 e O2). Catene da neve in tessuto.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Circolare prot. n. 35611 del 27 ottobre 2022

OGGETTO: Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, O1 e O2). Catene da neve in tessuto.

È stata posta all'attenzione la questione relativa alla possibilità di utilizzare le cosiddette "calze da neve" in virtù della nuova norma UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della norma EN 16662-1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. Sull'argomento, si rende necessario fornire nuove indicazioni operative riassunte nell'allegata scheda (all. 1).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto



Allegato 1 alla circolare prot. n. 35611 del 27/10/2022

Con circolare n. 300/A/8321/12/105/1/2 del 5 novembre 2013 sono state fornite disposizioni relative alla necessità di non assumere atteggiamenti operativi suscettibili di contestazione nei confronti degli utilizzatori di dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici in tessuto cosiddette "calze da neve". Ciò, in quanto, occorreva attendere l'esito del contenzioso che era stato instaurato da parte di un'azienda produttrice di uno dei dispositivi in argomento(1).

Il contenzioso si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 04967/2021 del 4 maggio 2021, con la quale è stata accolta la tesi sostenuta dal MIMS, secondo la quale i dispositivi in argomento non potevano essere considerati conformi alle norme nazionali e, pertanto, non utilizzabili.

Tuttavia, nel frattempo sono state emanate nuove norme, in particolare la UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della norma EN 16662-1:2020, che ha sostituito la precedente UNI-11313 alla quale il DM del 2011 fa esplicito riferimento.

Infatti, al fine di adeguare le prescrizioni al progresso e all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla nuova norma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha redatto un progetto di decreto ministeriale, di modifica del DM del 10 maggio 2011.

Tale progetto di decreto, dovendo passare attraverso la notifica alla Commissione europea(2), non potrà essere approvato prima del 2 gennaio 2023.
Ciò premesso, acquisito il conforme parere della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIMS, si evidenzia come la norma EN 1662-1:2020 permetta la certificazione di dispositivi supplementari di aderenza diversi da quelli metallici come, ad esempio, i dispositivi tessili, quali le cosiddette "calze da neve". Pertanto, i prodotti in argomento potranno essere legittimamente utilizzati se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo DM in corso di approvazione.

In tale ottica, nelle more della pubblicazione del DM, si ritiene opportuno non sanzionarne l'utilizzo.

Per ogni utilità, si riporta di seguito un immagine indicativa delle cosiddette "calze da neve".

(immagine non potuta postarla)

Dispositivi conformi alla norma EN 1662-1:2020

(1) Che aveva presentato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento emanato in data 11 luglio 2012 dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale era stata dichiarata la non conformità delle calze da neve al Decreto ministeriale dello stesso Dicastero del 10 maggio 2011, concernente l'applicazione della normativa italiana ai dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio.

(2) Come previsto dal D.lgs. 223/2017.

Ecco il link ove potete vedere l'immagine della calza da neve

https://www.patente.it/normativa/circol ... o?idc=4687


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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Speriamo che in molti fanno le segnalazioni,

24 Aprile 2023

Sicurezza stradale, torna #ScattailSegnale. Konsumer diffida i comuni per la segnaletica stradale deteriorata

Konsumer Italia rilancia l’iniziativa #ScattailSegnale sulla sicurezza stradale. Troppi i segnali stradali deteriorati o vetusti, che a volte diventano un pericolo e una fonte di distrazione Konsumer Italia rilancia l’iniziativa #ScattailSegnale sulla sicurezza stradale. È una campagna che chiama a raccolta i cittadini perché segnalino, con una fotografia, i segnali stradali in condizioni non idonee, danneggiati, vecchi o non a norma a causa di atti vandalici, per vetustà, per la perdita delle caratteristiche minime di rifrangenza, per impaginazione o grafica, per lo stesso posizionamento dei segnali che diventano un fattore di distrazione o una fonte di pericolo.

Sicurezza stradale, a che punto stiamo?

La cronaca quotidiana degli incidenti stradali riporta numeri da brividi, ricorda Konsumer Italia. Ma cosa si fa per prevenire quelle che a volte sono stragi annunciate?

“Ogni anno molti incidenti stradali sono la conseguenza del cattivo stato della segnaletica e del manto stradale deteriorato – denuncia l’associazione – Segnali deteriorati, nascosti o sbagliati, asfalto dissestato e lavori stradali di ripristino mal eseguiti e da nessuno controllati”.

Le cause sono diverse, a volte hanno a che fare col vandalismo, altre volte con il deterioramento legato alle condizioni atmosferiche.

#ScattailSegnale per la sicurezza stradale

Per migliorare la sicurezza stradale, Konsumer Italia da tre anni si rivolge ai cittadini cui propone il concorso fotografico #ScattailSegnale.

Chiunque può segnalare (mail, Facebook, whatsapp) con una foto il segnale stradale in condizioni inidonee. L’obiettivo è quello di raccogliere quante più segnalazioni possibili, premiando lo scatto più eclatante e rappresentativo, soprattutto in relazione ai segnali di stop, di precedenza, di pericolo e simili, e insieme ad essi le condizioni dell’asfalto. “È infatti noto che oltre il 60% dei segnali stradali non sia a norma a causa di vetustà o per la perdita delle proprie caratteristiche minime di rifrangenza”, dice Konsumer Italia, e a volte per un posizionamento scorretto i segnali tendono a trarre in inganno gli utenti della strada, diventando un pericolo e una fonte di distrazione per automobilisti e motociclisti.

In seguito alle segnalazioni ricevute Konsumer Italia invia una richiesta al Comune di pertinenza del segnale stradale, in cui richiede l’immediata azione in merito alla segnaletica indicata. A oggi l’associazione ha provveduto a inviare oltre 600 diffide ai Comuni segnalati dai cittadini. Di solito, dice Konsumer, rispondono i piccoli comuni, che sanano le situazioni, non quelli di medie o grandi dimensioni.

Spiega Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer Italia: «Aumentano gli incidenti stradali, con loro morti e feriti. I fatti di Milano dimostrano che le strade non possono essere utilizzate contemporaneamente da betoniere e biciclette. È urgente intervenire riservando all’utenza debole percorsi sicuri e non ciclabili ricavate colorando di rosso un tratto di asfalto. È ora che gli amministratori locali si rendano conto di essere corresponsabili di quanto accade sulle strade da loro amministrate».
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Il CdS accoglie l'Appello del ricorrente

- revoca della patente di guida per carenza dei requisiti morali ex art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida alla Prefettura allo scadere del periodo della misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S.

Il CdS scrive:

1) - La nota oggetto del presente giudizio, che ha respinto la domanda volta a ottenere il nulla osta al conseguimento della patente di guida, si fonda sulla mancanza di provvedimenti riabilitativi dell’appellante tali da dimostrare l’insussistenza di situazioni personali preclusive di cui all’art. 120 co.1 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2) - Infine, il terzo comma dell’art. 120 ammette la possibilità di conseguire una nuova patente di guida qualora siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di revoca.

3) - Dal dato normativo sopra evidenziato, si evince anzitutto che è possibile conseguire nuovamente il titolo di guida - fatti salvi casi di cui all’art. 222 comma 2 terzo periodo – e, in secondo luogo, che la “valutazione del quadro morale” dell’interessato ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l’Amministrazione non può procedere alla revoca se non sia stata già disposta.

4) - L'interpretazione del primo giudice, secondo cui non è sufficiente il solo decorso del termine triennale contrasta sia con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, sia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 con riferimento all'art. 120 del codice della strada.

N.B.: per completezza leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Autovelox non omologati, rischio valanga ricorsi

Rischia di aprire una falla nei conti pubblici degli enti locali la sentenza della Corte di Cassazione, che ha dato ragione a un automobilista-avvocato di Treviso, il quale era stato multato per eccesso di velocità in seguito al rilevamento di un autovelox non omologato. L’apparecchio trevigiano risultava solamente «approvato», senza tuttavia essere passato attraverso le verifiche tecniche necessarie all'omologazione. Come tanti altri autovelox regolarmente utilizzati lungo le strade italiane. Ora tutte le multe per eccesso di velocità rilevate sulle strade italiane attraverso apparecchiature uguali a quelle adottate dal Comune di Treviso sulla strada regionale n.53, meglio nota come "Tangenziale", potrebbero essere annullate. L’Anci prevede una valanga di ricorsi e l’annullamento di contravvenzioni per milioni di euro. Per quanto riguarda le finanze pubbliche del Veneto, mediamente le sanzioni per violazioni al codice della strada valgono circa 50 milioni l'anno e sono per un terzo addebitabili al superamento dei limiti di velocità riscontrato dalle apparecchiature elettroniche. La quota normalmente riscossa dal Comune di Treviso sarebbe di poco inferiore ai 4 milioni.

L’iniziativa dell’avvocato (multato per aver viaggiato a 97 all'ora su una strada con un limite a 90 Km/h) era stata assunta anche alla luce di un contenzioso nato due anni fa tra il giudice di pace (al quale si era rivolto un precedente guidatore multato) e la magistratura ordinaria: si erano ottenuti pronunciamenti contrapposti. Le motivazioni della Suprema Corte risiedono nel fatto che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal ministero delle Infrastrutture ma non sottoposte dallo stesso Governo ad una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Vi sarebbe in sostanza un vuoto normativo che, in assenza di correzioni, metterebbe legalmente al riparo gli automobilisti colti dagli autovelox (per ora) giudicati non regolamentari.

ALLEGO sentenza:
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