Calcolo aspettativa.
Calcolo aspettativa.
Buonasera, sono un 1° Lgt. dell'Esercito, sono in malattia, non d.c.s., dall'11 gennaio 2022. In data 25 febbraio sono transitato in aspettativa. La CMO mi ha concesso convalescenza fino al 28 febbraio 2023. La mia domanda è: la decurtazione dello stipendio al 50% partirebbe da quale data? Io il 10 gennaio 2023 maturo i 12 mesi di assenza dal servizio. Grazie mille per i vostri preziosi aiuti e consigli.
- nonno Alberto
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Re: Calcolo aspettativa.
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao,
Fai sapere se hai cause di servizio riconosciute dal comitato di verifica e ascritte a tabella e categoria o diversamente se hai modelli ML /C
Antlope ha scritto: ↑lun dic 05, 2022 8:56 pm
Buonasera, sono un 1° Lgt. dell'Esercito, sono in malattia, non d.c.s., dall'11 gennaio 2022. In data 25 febbraio sono transitato in aspettativa.
Corretto dopo 45 giorni di congedo straordinario
La CMO mi ha concesso convalescenza fino al 28 febbraio 2023.
La mia domanda è: la decurtazione dello stipendio al 50% partirebbe da quale data?
Al 25 febbraio 2023 sono esattamente 365 giorni di aspettativa continuata, per cui se entro tale data non presenterai domanda di riconoscimento causa di servizio, dal 13° mese andrai in decurtazione stipendiale del 50 %.
Io il 10 gennaio 2023 maturo i 12 mesi di assenza dal servizio.
Assenza SI, poiché conti anche i 45 giorni di congedo straordinario, ma ai fini della aspettativa questa decorre dal 25.
Ciò detto, l'ufficio avrebbe dovuto notificarti l'ingresso in aspettativa.
Grazie mille per i vostri preziosi aiuti e consigli.
Fai sapere se hai cause di servizio riconosciute dal comitato di verifica e ascritte a tabella e categoria o diversamente se hai modelli ML /C
Re: Calcolo aspettativa.
Buongiorno. Se sei transitato in aspettativa il 25 febbraio 2022 per infermità non dip. da causa di servizio, da tale data inizia il conteggio. Quindi la decurtazione del 50% opera dal 25 febbraio 2023 (primo giorno di decurtazione)
PS Ti consiglio di presentare istanza di causa di servizio che "congela il trattamento economico ridotto" fino alla sua definizione
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