BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

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avt8
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BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da avt8 »

PER I PENSIONATI COME AVEVO PROMESSO-

SE SIETE PENSIONATI ED AVETE I REQUISITI SOTTOINDICATI FATE LA DOMANDA ALLA ASL DI RESIDENZA E CHIEDETELI - IN PARTICOLAR MODO L'ASSISTENZA ALIMENTARE CHE NEL VENETO E DI 15 EURO AL GIORNO PER 10 MESI CHE VIENE EROGATA DIRETTAMENTE DALLA ASL-
ANCHE LE ALTRE REGIONI HANNO LA STESSA NORMATIVA MA L'IMPORTO DELL'INDENNITA' GIORNALIERA CAMBIA DA REGIONE A REGIONE. QUALCHE REGIONE ADDIRITTURA DA 150 EURO AL GIORNO.-
SE AVETE DEI DUBBI -RECATEVI PRESSO LA ASL DI RESIDENZA CON IL DECRETO DI PENSIONE PRIVILEGIATA E CHIEDETE QUALI DI QUESTI BENEFICI AVETE DIRITTO-
LA PRESENTE E DIRETTA SOLO AD I PENSIONATI- NULLA HA CHE VEDERE CON LE VITTIME DEL DOVERE-
iN PARTICOLARE LEGGETE L'ART.11. DI QUESTA DELIBERA REGIONALE DEL VENETO-
LOGICAMENTE PER LE ALTRE REGIONI L'ARTICOLO SARA' DIVERSO MA IL CONTENUTO E LO STESSO.-
SE AVETE DIFFICOLTA'- ANDATE SU GOOGLE E SCRIVETE LA REGIONE DI APPARTENENZA- BENEFICI PER GLI INVALIDI DI SERVIZIO E DI GUERRA-
FATE LA RICERCA E TROVERETE LE DELIBERE REGIONALI-
SE TROVATE QUALCHE DELIBERA VECCHIA, NON SIGNIFICA CHE NON SIA STATA RINNOVATA,IN QUANTO SPESSO NON AGGIORNANO I SITI.-

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Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:


Art. 1


Competenza

1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.


Art. 2


Beneficiari

1. Sono soggetti di diritto della presente legge: a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche; b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834; d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra; e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915"; f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio; g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; h) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.


Art. 3


Cure climatiche in regime di assistenza indiretta

1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale. 2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all'allegato A. 3. L'allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere. 4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.


Art. 4


Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta

1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine: a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali; b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi. 3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture: a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.); b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti; c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati; d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall'allegato B. 5. L'allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 5


Cure termali in regime di assistenza indiretta

1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che ne presentino l'indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto. 2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall'allegato C. 3. L'allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 6


Contributo di accompagnamento

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall'articolo 7.


Art. 7


Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura. 2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'articolo 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento. 3. La documentazione da esibire per l'erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L'erogazione del contributo per l'assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall'avvenuta presentazione della documentazione. 4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 5. Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all'articolo 5.


Art. 8


Prescrizioni

1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.


Art. 9


Commissione Provinciale

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale istituita presso l'azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da: a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato dall'azienda sanitaria; b) un medico designato dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto; c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio. 2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.


Art. 10


Assistenza ospedaliera

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.


Art. 11


Assistenza protesica, ortopedica e alimentare

1. L'assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 è disciplinata con le modalità previste dall'allegato D. 2. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è erogata un'indennità giornaliera di Euro.15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall'allegato D. L'erogazione dell'indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo. 3. L'indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l'erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell'indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 4. L'Allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

Art. 12


Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l'applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.


Art. 13


Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.


Art. 14


Abrogazioni

1. É abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 "Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004







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avt8Esperto del Forum
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Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

da antoniomlg » mar ott 27, 2015 1:42 pm

Grazie avt8

sarebbe il caso di aprire un post apposito con questa tua ultima chicca
ed aggiornarlo con le informazioni ricevuta dalle varie giunte regionali?

se sei daccordo apri un post e provvederemo ad aggiornarlo

ancora grazie per aver condiviso con tutti
questa cosa che per mè come sicuramente per molti
è nuova..
ciao







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avt8
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da avt8 »

REGIONE CALABRIA-

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 17
Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.
(BUR n. 20 del 31 ottobre 2003, supplemento straordinario 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 5 novembre 2009, n. 42)


Art. 1
(Strutture sanitarie)

1. Le Aziende sanitarie locali competenti per territorio, provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria, nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati e invalidi per servizio .

2. Le stesse Aziende sanitarie locali provvedono, altresì, ad autorizzare, effettuando ogni opportuno accertamento, la fruizione di cure climatiche, termali, idrotermali, protesiche, soggiorni terapeutici, contributi per l'usura degli indumenti e l'assistenza alimentare specifica, secondo criteri e modalità fissate dalla presente legge.

3. Qualora presso le stesse aziende sanitarie locali non sia possibile garantire il servizio di assistenza previsto dai commi precedenti direttamente con proprie strutture interne, le stesse possono stipulare apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o private, purché le stesse siano in possesso della competenza ad erogare la tipologia di assistenza prevista .


Art. 2
(Soggetti destinatari)

1. Sono destinatari delle prestazioni e dei benefici, disciplinati dalla presente legge, gli invalidi rientranti nelle seguenti categorie:

1) mutilati ed invalidi di guerra, previsti dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n° 313, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n° 834;
2) vittime civili di guerra, indicate negli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n° 13, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n° 834;
3) mutilati ed invalidi per servizio previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n° 9.


Art. 3
(Cure climatiche)

1. Le cure climatiche, sono autorizzate nella forma indiretta, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi affetti da infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:

a) esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
b)decorticazioni pleuriche;
c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
d) T.B.C. polmonare in corso di trattamento terapeutico, mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
e) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, intestinale, osteoarticolare, laringea;
f) esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
g) nefrectornia per T.B.C. renale;
h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
i) fibrotorace totale ritraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
l) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguenti a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibro-sclerotici di tubercolosi polmonare.

2. Gli invalidi pensionati per infermità tubercolari ammessi al soggiorno climatico possono optare per un ciclo di cure idropiniche, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia tubercolare.

3. Le cure climatiche sono concesse, inoltre, ai grandi invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata ovvero un fattore terapeutico atto ad incedere sullo stato psicofisico degli stessi soggetti .


Art. 4
(Cure termali ed idropiniche)

1. Le cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre in forma indiretta, per un periodo di 15 giorni, agli invalidi che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa di guerra o di servizio, presentino la patologia clinica prevista e non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento richiesto.

2. Sono, inoltre, autorizzate ai grandi invalidi affetti da infermità tubercolari, a quelli affetti da cecità bilaterale assoluta, permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti, possono optare per un ciclo di cure idropiniche e termali, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.


Art. 5
(Invalidi domiciliati all'estero)

1. Gli invalidi residenti in Calabria e temporaneamente domiciliati all'estero, che si trovino in una delle condizioni previste dalla presente legge, a richiesta sono autorizzati, dalla struttura sanitaria della provincia di residenza di cui all'articolo 1, a fruire di un soggiorno climatico, termale o idropinico ed hanno diritto ad un contributo in misura non superiore a quello previsto dal successivo articolo 10.

2. Agli stessi invalidi, limitatamente per i percorsi effettuati sul territorio nazionale, compete il rimborso delle spese di viaggio, da erogare con le modalità e nei limiti fissati dal successivo articolo 10.


Art. 6
(Soggiorni terapeutici)

1. Gli invalidi possono chiedere ed ottenere l'ammissione a soggiorni terapeutici in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) per la durata massima di 21 giorni. I soggiorni sono autorizzati agli invalidi affetti da infermità tale da rendere necessaria la terapia climatica, al fine di consolidare lo stato clinico e prevenire l'aggravarsi dell'infermità stessa, sempre che si tratti di infermità ricadenti in uno dei seguenti quadri clinici:

a) insufficienza respiratoria cronica;
b) risentimento cardiaco secondario ed insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
d) gravi affezioni degenerative articolari della colonna vertebrale;
e) affezioni da cecità bilaterale assoluta .

2. Il soggiorno terapeutico può avvenire in ogni periodo dell'anno, previa motivata - prescrizione rilasciata dai sanitari di cui al successivo all'art. 11. Esso non è cumulabile con le cure climatiche e termali.


Art. 7
(Accompagnatore)

1. Agli invalidi ammessi ai benefici di cui agli articoli 4, 5 e 6, che si trovano nella impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, è autorizzato l'accompagnatore durante tutto il periodo delle cure.


Art. 8
(Assistenza alimentare)

1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è concessa una indennità, a titolo di assistenza alimentare, nella misura stabilita in Euro 3.50 giornaliere e per la durata non superiore a nove mesi nell'anno solare. Detta indennità compete agli invalidi affetti da decadimento organico causato da una delle seguenti infermità, che non risultino temporaneamente o permanentemente ricoverati in luogo di cura:

a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toroplastica, pneumotorace extrapleurico);
b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;
c) fibrotorace totale o parziale;
d) tubercolosi extrapolmonari non stabilizzate, in cura ambulatoriale e domiciliare;
e) esiti di pleurite basale bilaterale, di sospetta natura tbc;
f) esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache);
g) esiti di polisierosite;
h) psicosi maniaco-depressiva;
i) psicosi schizofreniche;
l) psicopatie epilettiche o crisi epilettiche che si manifestano a brevi intervalli di tempo;
m) psicosi demenzialí involutive.

2. Sono esclusi dall'assistenza alimentare gli invalidi che esplicano attività lavorativa.

3. L'indennità giornaliera, erogata a titolo di assistenza integrativa, non è cumulabile con i sussidi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici, limitatamente al periodo di fruizione di dette prestazioni; essa è posta a totale carico dei fondi propri della Regione, stanziati in attuazione della presente legge.


Art. 9
(Termine delle domande)

1. Gli invalidi che intendono beneficiare delle cure climatiche, termali o idropiniche, dell'assistenza alimentare, devono presentare istanza all'apposita struttura sanitaria dell'Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 1, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 marzo di ogni anno.

2. La struttura sanitaria, di cui al comma 1, istruisce l'istanza nei successivi trenta giorni, ed effettuate le visite mediche e gli accertamenti, necessari a verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione.

3. Tale procedura è applicata anche per le richieste di contributo previsto dai successivi artt. 18, 19 e 20.


Art. 10
(Contributi per prestazioni sanitarie)

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali, idrotermali ed ai soggiorni terapeutici é concesso un contributo giornaliero di Euro 46,50, per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura diversa dal luogo di residenza e per un periodo non superiore a quello stabilito; detto contributo è raddoppiato per i grandi invalidi che si trovano nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana ai quali é stato autorizzato l'accompagnatore.

2. E' concesso, inoltre, un contributo sulle spese viaggio pari al prezzo del biglietto di prima classe con la riduzione prevista per la concessione speciale IX, dal luogo di residenza alla località di cura.

3. Nel caso che si renda impossibile, ovvero si riveli disagevole, il viaggio in ferrovia, detto contributo è commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di provata necessità è consentito il rimborso per l'uso della cuccetta e del mezzo proprio di trasporto .

4. Il contributo giornaliero di cui al comma 1, spettante per le cure termali e idropiniche, nonché quello di cui ai commi 3 e 4, è posto a totale carico dei fondi propri della Regione, stanziato annualmente in bilancio per l'attuazione della presente legge; esso è erogato previa presentazione di rendiconto semestrale, tramite le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio ed in relazione alle autorizzazioni rilasciate.


Art. 11
(Documentazione per la concessione dei contributi)

1. Gli invalidi, per la concessione dei contributi previsti, a conclusione dei cicli terapeutici devono produrre, alla struttura sanitaria competente per territorio, la seguente documentazione:

a) per le sole prestazioni termali, dichiarazione dello stabilimento termale accreditato o convenzionato, attestante la tipologia e la quantità di prestazioni termali erogate in favore dell'invalido, indicando per il relativo periodo la data d'inizio e di fine cura;
b) per le cure climatiche ed i soggiorni terapeutici, dichiarazione o certificazione rilasciata dalla struttura residenziale ove è avvenuto il soggiorno, ovvero da attestazione o certificazione rilasciata da altra autorità o struttura pubblica sanitaria o comunale del luogo;
c) fattura, o ricevuta fiscale, rilasciata dall'albergo, pensione o struttura residenziale, dove ha avuto luogo il soggiorno, con l'indicazione delle relative date di inizio e termine del soggiorno;
d) per i grandi invalidi con diritto all'accompagnatore, la fattura o la ricevuta fiscale deve riportare anche le generalità dell'accompagnatore;
e) documentazione idonea, comprovante le spese di viaggio e le altre spese ammesse a contributo o rimborso.


Art. 12
(Spese di viaggio per motivi sanitari e protesici)

1. Gli invalidi che, previa autorizzazione o invito della competente struttura sanitaria, si recano in località diverse da quelle di residenza per motivi sanitari o trattamenti protesici, hanno diritto ad un contributo sulle spese di viaggio, pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe, con la riduzione prevista per la concessione speciale IX (tariffa 5°).

2. Nel caso che si renda impossibile, ovvero si riveli disagevole il viaggio in ferrovia, detto contributo é commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, con biglietto limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di accertata necessità é consentito il rimborso per l'uso della cuccetta o per l'uso del proprio mezzo di trasporto, con diritto al rimborso delle spese di trasporto in ragione di 1/5 del prezzo della benzina super, vigente nel periodo interessato, per ogni Km di percorrenza effettuata nel tragitto, calcolato sulle distanze ufficiali più brevi, tra il luogo di residenza e la sede di destinazione, fornite dall’ANAS o dall’ACI .

3. In aggiunta al contributo per le spese di viaggio, spetta il rimborso, della diaria, in relazione alla durata della permanenza fuori sede, cosi determinata:

per ogni giorno o periodi di durata eccedente le sedici ore Euro 46,50;
per i periodi di durata eccedenti le otto ore Euro 23,50.

4. Nessuna diaria compete al grande invalido qualora la permanenza fuori sede sia inferiore alle otto ore.

5. Il contributo per le spese di viaggio e la diaria spettano anche all'accompagnatore nella stessa misura stabilita per il grande invalido.

6. Nel caso di trasportato in autoambulanza, non fornita gratuitamente dal servizio sanitario, dovuto a motivi sanitari o condizioni cliniche, tali da non consentire l'impiego di altro mezzo di trasporto, l'invalido ha diritto al rimborso della relativa spesa, che non può eccedere le tariffe praticate dalla Croce Rossa Italiana o da altri Istituti assimilati.


Art. 13
(Accertamenti sanitari)

1. Gli accertamenti sanitari, tendenti a verificare la necessità di fruizione delle prestazioni di cui alla presente legge, sono effettuati mediante apposita visita medica o medico-specialistica dell'interessato, anche a domicilio dell'invalido, in caso di impedimento di quest'ultimo a recarsi presso la struttura sanitaria, con controlli dispensariali o radiologici disposti dai sanitari all'uopo preposti dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. I sanitari, preposti dall'Azienda sanitaria competente, possono esprimere il parere anche tramite i documenti sanitari esibiti dall'interessato o dalle risultanze della cartella clinica in possesso del servizio sanitario dell'Azienda sanitaria medesima.


Art. 14
(Ricovero ospedaliero)

1. Ai grandi invalidi, affetti da cecità bilaterale assoluta e pluriminorati e paraplegici , in caso di ricovero in ospedale o cliniche, é autorizzato l'uso di una camera singola, ovvero di una camera doppia in presenza dell'accompagnatore, il quale attende alla continua ed indispensabile assistenza extra sanitaria, stante la situazione della grave invalidità che non può essere espletata in corsia.

2. L'onere finanziario derivante dalle prestazioni extra sanitarie, di cui al comma 1 è posto a totale carico dei fondi regionali stanziati annualmente per l'attuazione della presente legge.


Art. 15
(Assistenza protesica ed ortopedica)

1. Agli invalidi di cui all'articolo 2, amputati di coscia, di gamba, di piede o degli arti superiori, a coloro che presentano deformità agli arti inferiori e superiori, agli invalidi affetti da lesioni del rachide e del midollo spinale, per lesioni oculari, per lesioni dentarie o maxillo-dentarie, con menomazione semplice o bilaterale dell'udito, é autorizzata l'assistenza protesica ed ortopedica, da parte delle Aziende sanitarie locali competenti, previa apposita prescrizione del sanitario preposto.

2. Con le stesse modalità è autorizzata, inoltre, la fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni e delle affezioni derivanti dallo stato di invalidità, nei limiti e secondo la normativa vigente.


Art. 16
(Riparazioni delle protesi e dei presidi)

1. Le riparazioni necessarie sulle protesi e gli altri presidi, in uso agli invalidi, sono eseguibili in qualsiasi momento, previa autorizzazione della competente struttura dell'Azienda sanitaria locale.

2. La spesa relativa alla riparazione è sostenuta direttamente dall'Azienda sanitaria, anche in regime di convenzione, o rimborsata dall'amministrazione sanitaria direttamente all'invalido preventivamente autorizzato, sulla base di idonea documentazione di spesa.

3. Per le riparazioni effettuate in regime di convenzione, la spesa é posta a carico dei fornitore o dell'officina che ha eseguito la riparazione, qualora non sia decorso il periodo di garanzia previsto.


Art. 17
(Collaudo protesi)

1. Tutti i presidi ortopedici, prima di essere consegnati agli invalidi, ad eccezione delle piccole protesi elencate nella tabella "B" annessa alla presente legge, sono soggetti a collaudo secondo le norme vigenti. I collaudi sono effettuati dai sanitari della struttura sanitaria competente per territorio.

2. Nel caso in cui l'invalido, per motivi di comprovata e documentata impossibilità, non può recarsi presso l'ambulatorio sanitario, il collaudo avviene al domicilio dello stesso a cura del sanitario incaricato.

3. Tutti gli ordinativi di protesi, distintamente collaudati, sono trascritti nel registro a.p.i. (Registro collaudo protesi) appositamente istituito presso le Strutture sanitarie competenti.


Art. 18
(Forniture speciali)

1. Gli invalidi affetti da specifiche infermità, possono ottenere la fornitura di tutti quei presidi ortopedici, apparecchiature speciali per ventiloterapia e relativo rifornimento di ossigeno, letti e materassi antidecubito, attrezzature speciali da letto e da parete per trazione, per portatori di gravi lesioni alla colonna vertebrale, giudicati necessari dai sanitari nei termini di cui all'articolo 13.


Art. 19
(Certificazione sanitaria)

1. Agli invalidi, dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonché da Istituti e Strutture private, abbisognevoli di cure per la loro infermità che, ai sensi della normativa vigente per il comparto di appartenenza, hanno diritto annualmente ad un periodo di congedo straordinario per praticare la terapia del caso, é rilasciato, a cura dei sanitari dall'apposita struttura competente e nei termini fissati dall'articolo 13, il necessario certificato medico di autorizzazione, da esibire all'Amministrazione di appartenenza.


Art. 20
(Usura indumenti)

1. Ai grandi invalidi è concesso un contributo annuo per usura indumenti, nei limiti fissati dal comma successivo, in tutti i casi in cui l'invalidità comporta una o più infermità afferenti alle seguenti:

a) amputati bilaterali o monolaterali degli arti inferiori, comprese le amputazioni alla Pirogoff, alla Syme ed alla Chopart protesizzate;
b) portatori di lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi e di carrozzette;
c) portatori di lesioni agli arti inferiori che comportano l'uso di tutori metallici correttivi e di sostegno (asta metallica);
d) affetti da minorazioni agli arti inferiori che ai fini della deambulazione rendano indispensabili l'uso di stampelle ascellari o di bastoni di appoggio antibrachiali;
e) affetti da amputazione bilaterale o monolaterale dell'arto superiore comprese le disarticolazioni di mano;
f) ai lesionati agli arti superiori protesizzati con tutori rigidi;
g) affetti da cecità bilaterale assoluta, da epilessia, (purché ascrivibile alla 1° categoria di pensione od all'incollocabilità) e da malattie mentali.

2. Gli importi dei contributi, di cui al precedente comma, sono fissati nelle seguenti misure:

1) amputazioni monolaterali bilaterali di arto inferiore, comprese quelle alla Pirogoff, Syme e Chopart Euro 41,50;
2) lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi o di carrozzette autotrasporto; minorazioni degli arti inferiori che comportano l'uso di carrozzette e tutori metallici Euro 41,50;
3) minorazioni degli arti inferiori che, ai fini della deambulazione rendono indispensabile l'uso di stampelle sottoascellari o di bastoni con appoggio antibrachiali Euro 41,50;
4) amputazioni monolaterali o bilaterali, di arto superiore comprese le disarticolazioni della mano Euro 36,50;
5) cecità bilaterale assoluta e permanente (grandi invalidi, 1° categoria con assegno di superinvalidità tabella E lettera A, n. 1) Euro 51,50;
6) infermità mentali (Invalidi 1° categoria con assegno di superinvalidità tabella E lettera A, n. 2) Euro 46,50;
7) cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione degli arti superiori od inferiori Euro 93,00;
8) epilessia (invalidi di 1° categoria) Euro 36,50;
9) amputati bilaterali e portatori di busti rigidi Euro 93,00;
10) minorati agli arti inferiori e superiori Euro 93,00;
11) cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputati degli arti inferiori e superiori Euro 103,50;
12) cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputazione di un arto superiore Euro 72,50;

3. I contributi sono concessi previo accertamento che l'usura degli indumenti risulta causata dall'uso delle protesi, dalle carrozzette, dalle stampelle o da altro tipo di protesi.

4. In caso di concomitanza di più minorazioni, che singolarmente diano titolo al contributo, si fa luogo al cumulo di non più di due contributi nel limite massimo annuo di Euro 103,50.

5. Per la concessione del contributo assistenziale, di cui al presente articolo, gli interessati devono produrre istanza all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il relativo onere è posto a carico dei fondi della Regione, stanziati annualmente in attuazione della presente legge.


Art. 21
(Buona tenuta protesi)

1. E' riconosciuto un contributo integrativo, per le protesi sulle quali non siano state eseguite riparazioni o sostituzioni per un importo superiore ad 1\4 del costo definito al momento dell'impianto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di scadenza della garanzia.

2. Quando la protesi sia ritenuta ancora sufficientemente idonea all'uso, il contributo spetta nella misura di 1\5 del costo definito al momento dell'impianto.

3. Per la medesima protesi la concessione del contributo può essere ripetuta quando sia trascorsa, dopo la data della precedente concessione, un altro periodo di tempo pari a quello della garanzia iniziale e sempre che sia riconosciuto idoneo all'uso.

4. Verificatosi l'ulteriore successivo analogo periodo e permanendo le medesime condizioni, la misura del contributo é elevata ad 1\3.

5. L'accertamento della consistenza e dell'idoneità di ogni singola protesi, é definito dall'apposito ufficio della struttura sanitaria competente per territorio, che si avvale del parere tecnico dei sanitari di cui all'articolo 13.


Art. 22
(Costruzione o riparazione delle protesi all'estero)

1.I soggetti portatori di presidi ortopedici possono chiedere ed ottenere il rilascio di apposita preventiva autorizzazione, da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, a recarsi all'estero per ottenere le prestazioni o la fornitura necessaria, nel caso in cui la costruzione o riparazione delle protesi non sia possibile ottenerla presso Istituti o Aziende specializzate operanti nel territorio nazionale.

2. L'autorizzazione é concessa nel solo caso della comprovata necessità della presenza fisica dell'invalido per la costruzione o riparazione della protesi sul posto.

3. La richiesta, da inoltrare all'Azienda sanitaria competente, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

che il viaggio all'estero non è causato da motivi di lavoro;
che il richiedente non intende trasferire la propria residenza all'estero;
l'indicazione del tipo e delle caratteristiche della protesi;
il Paese in cui intende recarsi;
conoscenza delle norme, condizioni che regolano le autorizzazione e dei limiti imposti o prescritti dalla stessa.


Art. 23
(Spese di viaggio)

1. Le spese di viaggio e la relativa diaria sono riconosciute, previa autorizzazione della Azienda sanitaria del territorio di residenza, nella misura prevista dalla presente legge, agli invalidi che si rechino fuori dalla propria residenza per uno dei seguenti motivi:

1) necessità di assistenza protesica;
2) necessità di effettuare cure climatotermali;
3) necessità di visita specialistica in stretta relazione con l'infermità pensionata.

2. Il rimborso delle spese di viaggio e la diaria, sono erogate con le modalità di cui al precedente articolo 11.


Art. 24
(Rivalutazione degli importi)

1. I contributi e le altre provvidenze sono rivalutati ogni anno , anni, tenuto conto dell'indice del costo della vita per le famiglie, fissato dall'ISTAT nel mese di dicembre dell'anno precedente, arrotondato alle 0,05 euro per eccesso, nonché delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa pubblica.

2. La Regione, con proprio atto, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT, provvede alla rideterminazione degli importi, informando delle relative determinazioni le Strutture sanitarie territoriali competenti e le Associazioni di categoria degli invalidi.


Art. 25
(Termine dei rimborsi)

1. Il termine per i rimborsi e per l'erogazione delle altre provvidenze previste dalla presente legge é fissato in 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata della documentazione richiesta in relazione alla tipologia delle prestazioni o forniture protesiche.

2. I rimborsi sono effettuati dall'Amministrazione, previo parere di conformità rilasciato dalla competente struttura sanitaria.


Art. 26
Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - relativamente alla quota che non trova copertura a carico del Fondo Sanitario Nazionale - determinati per l'esercizio 2003 in Euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli, oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Allegato "A"

Prestazioni riconosciute per tipologia di invalidità non a carico del Fondo Nazionale Sanitario, ed elenco dispositivi: ausili tecnici, presidi, materiale sanitario non previsti dal nomenclatore tariffario n°332 dell'Agosto 1999.

a. Contributi giornalieri per cure termali ed idropiniche
(Vedi Art. 4)

b. Contributi per usura indumenti
(Vedi Art. 20)

c. Rimborso viaggi per motivi sanitari
(Vedi Art. 12)

d. Rimborso viaggi e diaria per cure e protesi
(Vedi Art. 23)

e. Assistenza alimentare
(Vedi Art. 8)

f. Amputazioni degli arti inferiori
I soggetti mutilati degli arti inferiori, di coscia o di gamba, hanno diritto:

1. a due o più coprimonconi di lana, nylon o cotone per ciascun apparecchio;
2. ad un bastone di appoggio efficiente e non antiestetico con relativo puntale di gomma;
3. ad un metro di maglia tubolare in cotone, per ogni apparecchio, del diametro adatto al moncone;
4. ad una carrozzetta da passeggio ad autopropulsione.

g. Accessori per le protesi dei mutilati anatomici agli arti superiori
Le protesi per arto superiore devono essere corredate:

1. da un paio di guanti di pelle, di lana o di filo di cotone a scelta dell'invalido e per ogni anno;
2. degli attrezzi di lavoro indicati per il tipo di protesi ed utili per l'attività lavorativa dell'invalido;
3. da accessori tipo cucchiaio, forchetta; reggi sigaretta, ecc., se utilizzabili dall'invalido;

h. Lesioni del rachide o del midollo spinale
Gli invalidi affetti da lesione del rachide o del midollo spinale hanno diritto:

1. per lesione del rachide dello stesso tipo ed in via di avanzata guarigione ad un busto ortopedico e, se giudicato indispensabile, anche ad uno di riserva;
2. per paraplegia irreversibile, ad una carrozzella da passeggio ed a una poltrona a ruote per casa;
3 . per paraplegia con incontinenza vescicale, ad un archetto reggicoperte;
4. per soggetti affetti da "psicosi di busto" può concedersi secondo i casi, una fascia elastica, lombare o toraco-lombare per consentire una completa libertà del tronco.

i. Lesioni oculari
Gli invalidi per lesioni oculari, hanno diritto:

1. agli occhiali correttivi giudicati necessari per eventuali disturbi funzionali dell'altro occhio, anche se non contemplati tra le infermità pensionate da fornire con le modalità stabilite alla lettera "a" dell'allegato "A"; .
2. ad un paio di occhiali affumicati o colorati protettivi da concedere agli invalidi affetti da anoftalmo unilaterale;

j. Lesioni dentarie e maxillo dentarie
Gli invalidi per lesioni dentarie e maxilllo dentarie, bisognosi di una protesi dentaria, qualora prescritta da parte dello specialista A.S.L, hanno diritto a un rimborso di un contributo non superiore ai massimali stabiliti dall'Ordine provinciale dei medici.
E rimborso avverrà dietro presentazione di domanda, della richiesta medica dello specialista A.S.L, nonché dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dall'Odontoiatra che ha eseguito la protesi.
Hanno diritto al rimborso di cui al precedente comma, gli invalidi pensionati per diabete pancreatico, tubercolosi, ulcera gastroduodenale o esiti di gastroresezione, epilessia e da infermità mentali anche semplice.

k. Piccole protesi
Sono compresi sotto la denominazione di "piccole protesi", i seguenti presidi ortopedici:

1. accessori di uso pratico per protesi dell'arto superiore: cucchiai, reggi sigarette ecc.
2. attrezzi da lavoro per protesi dell'arto superiore: bretelle, cinghie, lacci o tiranti per apparecchi ortopedici, calze, fasce, ginocchiere e ventriere elastiche.

Di norma, le sopra elencate "piccole protesi", non sono soggette a collaudo.

ALLEGATO "B"

Piano di riparto degli interventi


N° Tipologia n°Grandi Invalidi ContributoGiornaliero Importo
(in Euro) (in Euro)

1 Art. 4 cure termali 197(1) 46,50 185.692,00

2 Art. 4 cure idroponiche 152(2) 46,50 138.281,30

3 Art. 8 assistenza alimentare 75(3) 3,10 14.460,79

4 Art. 12 rimborso spese di
viaggio per motivi sanitari 240 ----------- 22.724,10

5 Art. 20 usura indumenti 280 ----------- 28.921,59

6 Art. 21 contributo
buona tenuta protesi ------------ ----------- 10.329,14

7 Art. 23 rimborso viaggi e
diaria per cure e protesi 349 ----------- 37.184,90

Totale 437.593,82

Note

1. di cui n° 112 G.I. senza accompagnatore e n° 85 con diritto all'accompagnatore, per questi ultimi il contributo giornaliero è raddoppiato;

2. di cui n° 94 G.I. senza accompagnatore e n° 58 con diritto all'accompagnatore, per questi ultimi il contributo giornaliero é raddoppiato;

3. Gli assistiti hanno diritto a un periodo d'assistenza alimentare da 1 a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
avt8
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

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REGIONE PUGLIA-


Deliberazione Giunta Regionale 21 luglio 2009 n. 1359 (BUR 3/8/2009 n. 33)
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Contributo regionale per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio - Anno 2009.

Contributo regionale per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio - Anno 2009.




La Giunta regionale



VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la Delib.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la Delib.G.R. n. 1148/2005 e la Delib.G.R. n. 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la Delib.G.R. n. 2017/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati, come modificata dalla Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 1729;

VISTA la Delib.G.R. 3 maggio 2006, n. 637, avente ad oggetto: modifica della Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903 - Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la normativa di cui alle circolari dell'ex O.N.I.G, n. 1 del 15/01/73, n. 60 del 29/12/75 e n. 3 dell'11/01/77;

VISTA la Legge 833/78, art. 57, comma 3, che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, erogate a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 recante "Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra" modificato ed integrato dal D.M. 24 novembre 1980, dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, dalla L. 8 agosto 1991 n. 261, dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448;

VISTI il D.M. 12 agosto 1992 e il D.M. 15 dicembre 1994 e successive integrazioni e modifiche che disciplinano le patologie per le quali è riconosciuto il reale beneficio derivante dalle cure termali;

PRESO ATTO della Circ. n. 100/SCPS/15.18303, della Circ. 27 ottobre 1995, n. 14302 e della Circ. 7 maggio 1998, n. 5666 che ribadiscono la natura sanitaria delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

RIMARCATO che gli oneri per cure climatiche e soggiorni terapeutici sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale, mentre quelli relativi a tutte le altre prestazioni, oggetto della presente deliberazione sono posti a carico del Bilancio Regionale;

DATO ATTO che la definizione dei "Livelli Essenziali di Assistenza" di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 fa salve le prestazioni, già stabilite dalla legge 833/78, a favore degli invalidi di guerra e per servizio;

RITENUTO di dover provvedere a redigere apposito provvedimento per non precludere la continuità delle prestazioni di che trattasi per l'anno in corso;

VISTI i preventivi di spesa, derivanti dalle richieste di prestazioni, già avanzate dagli aventi diritto, presso i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), per la erogazione di detta assistenza sanitaria integrativa, relativamente all'anno in corso;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 che ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

VISTA la Delib.G.R. 8 gennaio 2009, n. 2 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità previsionali di base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

PRESO ATTO della disponibilità, al capitolo 31103 U.P.B. 1012.02 per € 200.000,00;

RITENUTO, inoltre, di precisare che i benefici di cui al presente provvedimento si intendono concedibili ai soli invalidi che abbiano residenza e scelta medica in Regione Basilicata;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;



Delibera




Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di concedere i contributi per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa in favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, che abbiano residenza e scelta medica in Regione Basilicata, per l'anno 2009, secondo quanto definito nell'Allegato, parte integrante della presente deliberazione;

- di riservare a successivi atti l'impegno e la liquidazione delle somme da corrispondere all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e all'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), in prima istanza in forma di acconto, pari al 50% delle richieste e le restanti a saldo, su presentazione di regolare documentazione giustificativa, sul capitolo 31103 del bilancio regionale corrente, U.P.B. 1012.02 e comunque nei limiti delle risorse disponibili;

- la presente deliberazione è da intendersi come sostitutiva di ogni altra delibera e/o circolare regionale in materia, a far data dalla sua pubblicazione integrale nel B.U.R. regionale.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.






Allegato:


Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio

- Anno 2009 -


1) Cure climoterapiche

Sono concesse nella forma indiretta, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi pensionati per:

- infermità mentali gravi;

- per esiti di natura o di sospetta natura di TBC polmonare ed extrapolmonare;

- agli invalidi titolari di trattamento pensionistico di V categoria, per i quali il clima rappresenta un fattore preventivo e terapeutico, come riportato dal Mod. 69 dal Ministero del Tesoro.

Il contributo giornaliero per tali prestazioni va corrisposto nella misura massima di € 36,00 per gli invalidi di guerra e nella misura di € 26,00 per le altre categorie e comunque, non può superare la spesa effettivamente sostenuta e fatturata.

Tale contributo viene riconosciuto, nella stessa misura, anche per l'accompagnatore autorizzato.

Il contributo va calcolato tenuto conto del giorno di arrivo ma non di quello di partenza.

Le spese di viaggio vengono rimborsate nella misura del biglietto ferroviario di 2° classe o di altro mezzo pubblico di trasporto, purché debitamente documentato. In caso di smarrimento del biglietto ferroviario o del mezzo pubblico di trasporto e di utilizzo di un mezzo privato, all'invalido e all'eventuale accompagnatore spetta un contributo pari al biglietto ferroviario di 2° classe, parametrato sul tariffario ferroviario chilometrico ordinario di 2° classe.

Il rimborso delle spese di supplemento rapido e/o cuccetta è vincolato all'obbligo di esibire la documentazione originale.

La spesa relativa a dette cure è a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Per la corresponsione del contributo valgono le norme regolamentari dettata dalle Circolari ex O.N.I.G. n. 1 del 15 gennaio 1973 e n. 60 del 29 dicembre 1975 e successive.

Alla modalità di rimborso, previste dalla normativa citata, è possibile derogare, concedendo un rimborso forfettario, massimo del 50% del contributo previsto, quando l'invalido dimostri di aver soggiornato comunque, presso la località climatica, ma non presso un esercizio pubblico.




2) Cure termali

Sono concesse per un periodo massimo di 15 giorni.

La concessione di tale contributo è in relazione alla patologia, riportata sul Mod. 60 del Ministero del Tesoro e alle patologie che possono trovare giovamento dalle cura termali, come già previsto all'articolo 2 della circolare n. 1 del 1973, come rimarcato dal D.M. 12 agosto 1992 e successivi e dalla Legge 323/00 e viene corrisposta anche all'eventuale accompagnatore autorizzato.

Il contributo giornaliero per tali prestazioni va corrisposto nella misura massima di € 36,00 per gli invalidi di guerra e nella misura: di € 26,00 per le altre categorie e, comunque, non può superare la spesa effettivamente sostenuta e fatturata.

Per la corresponsione del contributo valgono le norme regolamentari dettate dalle circolari ex O.N.I.G. n. 1 del 15 gennaio 1973 e n. 60 del 29 dicembre 1975 e successive.

Alle modalità di rimborso, previste dalla normativa citata, è possibile derogare, concedendo un rimborso forfettario, massimo del 50% dal contributo previsto, quando l'invalido dimostri di aver soggiornato comunque, presso la località termale, ma non presso un esercizio pubblico.




3) Contributi per spese di viaggio per motivi sanitari

Per le spese di viaggio, resesi necessarie per la fornitura di protesi, da prelevarsi sia nei presidi in ambito regionale, che al di fuori di esso, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria USL, viene corrisposto un contributo, pari al costo del biglietto ferroviario di 2° classe o di quello di altro mezzo pubblico di trasporto.

Detto contributo viene erogato anche per la spese di viaggio sostenute per motivi sanitari disposti dall'ASL.

In caso di smarrimento del biglietto o di utilizzazione di un mezzo privato di trasporto, il contributo da erogare è pari al biglietto ferroviario di 2° classe, parametrato sul tariffario ferroviario chilometrico ordinario di 2° classe.




4) Contributo per pernottamento resosi necessario per le motivazioni di cui al punto precedente

Nei casi in cui si renda necessario pernottare, in località diversa da quella di residenza, a seguito di viaggio, per la fornitura e collaudo di protesi o per motivi sanitari, disposti dall'ASL, viene stabilita la erogazione di un contributo nei limiti delle tariffe previste per alberghi di 2° categoria (a tre stelle) e previa esibizione di fattura originale.




5) Autorizzazione per ottenere il contributo per l'accompagnatore

L'invalido che abbia necessità dell'accompagnatore, per poter fruire delle prestazioni di cui ai punti precedenti, deve far domanda all'ASL. Ufficio ex O.N.I.G. d'iscrizione, che previa acquisizione della certificazione sanitaria, resa dal medico curante e l'accertamento, da parte di un medico della struttura pubblica, circa la sussistenza delle condizioni che giustificano l'accompagnamento, ne rilascia autorizzazione.

Per i grandi invalidi (1° categoria), titolari di pensione con accompagnamento, rilasciata con decreto Ministeriale, non sono necessari ulteriori accertamenti




6) Assistenza alimentare

L'assistenza alimentare spetta esclusivamente ad invalidi pensionati e previa verifica, almeno quinquennale, delle condizioni di patologia, prevista all'articolo 2 circolare ex O.N.I.G. n. 1/73 e circolare n. 3/77, rilasciata dai Servizi medici specialistici aziendali, per le seguenti infermità:

- TBC polmonare ed extrapolmonare;

- Infermità mentale grave;

- Insufficienza renale cronica.

Tale contributo viene corrisposto per la durata mesi 6 nella misura di € 2,60 al giorno, con scadenze bimestrali a decorrere da 1° gennaio.




7) Buona tenuta protesi

Quando non viene richiesta la sostituzione dell'apparecchio, al termine del periodo considerato per l'usura dell'apparecchio medesimo e le spese sostenute per le riparazioni non superino un quarto, viene concesso agli invalidi amputati di arti inferiori un premio pari a 1/5 del costo attuale dell'apparecchio, riferito al Decreto Ministeriale in vigore alla data della presentazione dalla domanda.




8) Contributo usura indumenti

Spetta agli invalidi amputati di arti inferiori e superiori nella misura di € 36,50 per gli arti superiori ed € 52,00 per gli arti inferiori.




9) Fornitura di piccole protesi

Relativamente alla fornitura di piccole protesi, possano essere concesse, extra Nomenclatore Tariffario, purché attinenti alla patologia invalidante secondo il Mod. 69 e purché la spesa sia debitamente documentata.

Per gli amputati di arto inferiore, in alternativa alla fornitura di scarpe di rivestimento, può essere erogato, a domanda, il contributo annuale di € 60.

Par gli aventi diritto, in alternativa alla fornitura di batterie auricolari, può essere erogato, a domanda, il contributo annuale di € 50,00.
avt8
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

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REGIONE LAZIO EURO 12 AL GIORNO PER ASSISTENZA ALIMENTARE

OGGETTO: Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18. Erogazione di assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 1 della Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18, che stabilisce che la Regione, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, garantisce le prestazioni sanitarie preventive, ortopediche e protesiche di cui all’art. 57, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra;

VISTO l’art. 2, comma 2, della citata Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18, per il quale la Giunta Regionale stabilisce, con propria deliberazione, l’entità e le modalità di erogazione delle prestazioni indicate al comma 1 dello stesso art. 2;

VISTA la DGRL del 30 luglio 2001, n. 1157 “Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 18: erogazione di assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2001”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 27 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l’Esercizio Finanziario 2008;

VISTA la DGRL del 28 dicembre 2007 n. 1050 “Riparto tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. per l’anno 2008”;

RILEVATO che nella categoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra, rientrano ormai un numero limitato di persone, che con l’avanzare dell’età hanno sempre maggiori esigenze di carattere non strettamente sanitario ma connesse al loro stato di invalidità;

RITENUTO di incaricare le Aziende UU.SS.LL. del Lazio di provvedere all’erogazione dei rimborsi relativi ai contributi per l’assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra per l’anno 2008 nell’ambito della quota capitaria di finanziamento;

RITENUTO di confermare gli importi dei contributi contenuti nella D.G.R.L.14 settembre 2007 n. 701;








ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità
DELIBERA

- di determinare l’entità dei contributi erogabili nell’anno 2008 a favore degli invalidi di guerra e agli invalidi civili per cause di guerra, come di seguito:

1. cure termali, contributo di euro 45,00 giornalieri per un massimo di giorni quindici; il contributo spetta anche all’accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra o civili per fatto di guerra dal modello 69 rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata;
2. assistenza alimentare agli invalidi pensionati affetti da malattia tubercolare, mentale e insufficienza renale cronica:
 Contributo di euro 14,00 giornalieri agli assistiti che sul modello 69 rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze risultino grandi invalidi con accompagno;
 Contributo di euro 12,00 giornalieri ai grandi invalidi senza accompagno riconosciuti tali dal modello 69;
 Contributo di euro 7,00 agli altri invalidi pensionati e affetti dalle medesime patologie risultanti dal modello 69;
3. assistenza al grande invalido degente in ospedale: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 31/1980 p. 24 (Assistenza integrativa ospedaliera);
4. usura indumenti: contributo annuale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 100,00 a seconda del tipo di mutilazione;
5. scarpe, guanti, copri monconi: contributo di euro 35,00;
6. assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici: contributo di euro 7,00 giornalieri;
7. premio per la buona tenuta protesi: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 31/1980; il premio è riferito al costo riportato dal D.M. sulle protesi al momento della presentazione della domanda;
8. rimborso spese viaggio per motivi sanitari: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 31/1980 p.26;

- di incaricare le Aziende UU.SS.LL. del Lazio di provvedere all’erogazione dei rimborsi relativi ai contributi per l’assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra per l’anno 2008 nell’ambito della quota capitaria di finanziamento.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
avt8
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

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REGIONE CAMPANIA-



Contributo regionale per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio - Anno 2009.

Contributo regionale per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio - Anno 2009.




La Giunta regionale




VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la Delib.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la Delib.G.R. n. 1148/2005 e la Delib.G.R. n. 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la Delib.G.R. n. 2017/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati, come modificata dalla Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 1729;

VISTA la Delib.G.R. 3 maggio 2006, n. 637, avente ad oggetto: modifica della Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903 - Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la normativa di cui alle circolari dell'ex O.N.I.G, n. 1 del 15/01/73, n. 60 del 29/12/75 e n. 3 dell'11/01/77;

VISTA la Legge 833/78, art. 57, comma 3, che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, erogate a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 recante "Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra" modificato ed integrato dal D.M. 24 novembre 1980, dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, dalla L. 8 agosto 1991 n. 261, dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448;

VISTI il D.M. 12 agosto 1992 e il D.M. 15 dicembre 1994 e successive integrazioni e modifiche che disciplinano le patologie per le quali è riconosciuto il reale beneficio derivante dalle cure termali;

PRESO ATTO della Circ. n. 100/SCPS/15.18303, della Circ. 27 ottobre 1995, n. 14302 e della Circ. 7 maggio 1998, n. 5666 che ribadiscono la natura sanitaria delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

RIMARCATO che gli oneri per cure climatiche e soggiorni terapeutici sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale, mentre quelli relativi a tutte le altre prestazioni, oggetto della presente deliberazione sono posti a carico del Bilancio Regionale;

DATO ATTO che la definizione dei "Livelli Essenziali di Assistenza" di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 fa salve le prestazioni, già stabilite dalla legge 833/78, a favore degli invalidi di guerra e per servizio;

RITENUTO di dover provvedere a redigere apposito provvedimento per non precludere la continuità delle prestazioni di che trattasi per l'anno in corso;

VISTI i preventivi di spesa, derivanti dalle richieste di prestazioni, già avanzate dagli aventi diritto, presso i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), per la erogazione di detta assistenza sanitaria integrativa, relativamente all'anno in corso;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 che ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

VISTA la Delib.G.R. 8 gennaio 2009, n. 2 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità previsionali di base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

PRESO ATTO della disponibilità, al capitolo 31103 U.P.B. 1012.02 per € 200.000,00;

RITENUTO, inoltre, di precisare che i benefici di cui al presente provvedimento si intendono concedibili ai soli invalidi che abbiano residenza e scelta medica in Regione Basilicata;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;




Delibera




Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di concedere i contributi per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa in favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, che abbiano residenza e scelta medica in Regione Basilicata, per l'anno 2009, secondo quanto definito nell'Allegato, parte integrante della presente deliberazione;

- di riservare a successivi atti l'impegno e la liquidazione delle somme da corrispondere all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e all'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), in prima istanza in forma di acconto, pari al 50% delle richieste e le restanti a saldo, su presentazione di regolare documentazione giustificativa, sul capitolo 31103 del bilancio regionale corrente, U.P.B. 1012.02 e comunque nei limiti delle risorse disponibili;

- la presente deliberazione è da intendersi come sostitutiva di ogni altra delibera e/o circolare regionale in materia, a far data dalla sua pubblicazione integrale nel B.U.R. regionale.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.







Allegato:



Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio

- Anno 2009 -



1) Cure climoterapiche

Sono concesse nella forma indiretta, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi pensionati per:

- infermità mentali gravi;

- per esiti di natura o di sospetta natura di TBC polmonare ed extrapolmonare;

- agli invalidi titolari di trattamento pensionistico di V categoria, per i quali il clima rappresenta un fattore preventivo e terapeutico, come riportato dal Mod. 69 dal Ministero del Tesoro.

Il contributo giornaliero per tali prestazioni va corrisposto nella misura massima di € 36,00 per gli invalidi di guerra e nella misura di € 26,00 per le altre categorie e comunque, non può superare la spesa effettivamente sostenuta e fatturata.

Tale contributo viene riconosciuto, nella stessa misura, anche per l'accompagnatore autorizzato.

Il contributo va calcolato tenuto conto del giorno di arrivo ma non di quello di partenza.

Le spese di viaggio vengono rimborsate nella misura del biglietto ferroviario di 2° classe o di altro mezzo pubblico di trasporto, purché debitamente documentato. In caso di smarrimento del biglietto ferroviario o del mezzo pubblico di trasporto e di utilizzo di un mezzo privato, all'invalido e all'eventuale accompagnatore spetta un contributo pari al biglietto ferroviario di 2° classe, parametrato sul tariffario ferroviario chilometrico ordinario di 2° classe.

Il rimborso delle spese di supplemento rapido e/o cuccetta è vincolato all'obbligo di esibire la documentazione originale.

La spesa relativa a dette cure è a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Per la corresponsione del contributo valgono le norme regolamentari dettata dalle Circolari ex O.N.I.G. n. 1 del 15 gennaio 1973 e n. 60 del 29 dicembre 1975 e successive.

Alla modalità di rimborso, previste dalla normativa citata, è possibile derogare, concedendo un rimborso forfettario, massimo del 50% del contributo previsto, quando l'invalido dimostri di aver soggiornato comunque, presso la località climatica, ma non presso un esercizio pubblico.




2) Cure termali

Sono concesse per un periodo massimo di 15 giorni.

La concessione di tale contributo è in relazione alla patologia, riportata sul Mod. 60 del Ministero del Tesoro e alle patologie che possono trovare giovamento dalle cura termali, come già previsto all'articolo 2 della circolare n. 1 del 1973, come rimarcato dal D.M. 12 agosto 1992 e successivi e dalla Legge 323/00 e viene corrisposta anche all'eventuale accompagnatore autorizzato.

Il contributo giornaliero per tali prestazioni va corrisposto nella misura massima di € 36,00 per gli invalidi di guerra e nella misura: di € 26,00 per le altre categorie e, comunque, non può superare la spesa effettivamente sostenuta e fatturata.

Per la corresponsione del contributo valgono le norme regolamentari dettate dalle circolari ex O.N.I.G. n. 1 del 15 gennaio 1973 e n. 60 del 29 dicembre 1975 e successive.

Alle modalità di rimborso, previste dalla normativa citata, è possibile derogare, concedendo un rimborso forfettario, massimo del 50% dal contributo previsto, quando l'invalido dimostri di aver soggiornato comunque, presso la località termale, ma non presso un esercizio pubblico.




3) Contributi per spese di viaggio per motivi sanitari

Per le spese di viaggio, resesi necessarie per la fornitura di protesi, da prelevarsi sia nei presidi in ambito regionale, che al di fuori di esso, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria USL, viene corrisposto un contributo, pari al costo del biglietto ferroviario di 2° classe o di quello di altro mezzo pubblico di trasporto.

Detto contributo viene erogato anche per la spese di viaggio sostenute per motivi sanitari disposti dall'ASL.

In caso di smarrimento del biglietto o di utilizzazione di un mezzo privato di trasporto, il contributo da erogare è pari al biglietto ferroviario di 2° classe, parametrato sul tariffario ferroviario chilometrico ordinario di 2° classe.




4) Contributo per pernottamento resosi necessario per le motivazioni di cui al punto precedente

Nei casi in cui si renda necessario pernottare, in località diversa da quella di residenza, a seguito di viaggio, per la fornitura e collaudo di protesi o per motivi sanitari, disposti dall'ASL, viene stabilita la erogazione di un contributo nei limiti delle tariffe previste per alberghi di 2° categoria (a tre stelle) e previa esibizione di fattura originale.




5) Autorizzazione per ottenere il contributo per l'accompagnatore

L'invalido che abbia necessità dell'accompagnatore, per poter fruire delle prestazioni di cui ai punti precedenti, deve far domanda all'ASL. Ufficio ex O.N.I.G. d'iscrizione, che previa acquisizione della certificazione sanitaria, resa dal medico curante e l'accertamento, da parte di un medico della struttura pubblica, circa la sussistenza delle condizioni che giustificano l'accompagnamento, ne rilascia autorizzazione.

Per i grandi invalidi (1° categoria), titolari di pensione con accompagnamento, rilasciata con decreto Ministeriale, non sono necessari ulteriori accertamenti




6) Assistenza alimentare

L'assistenza alimentare spetta esclusivamente ad invalidi pensionati e previa verifica, almeno quinquennale, delle condizioni di patologia, prevista all'articolo 2 circolare ex O.N.I.G. n. 1/73 e circolare n. 3/77, rilasciata dai Servizi medici specialistici aziendali, per le seguenti infermità:

- TBC polmonare ed extrapolmonare;

- Infermità mentale grave;

- Insufficienza renale cronica.

Tale contributo viene corrisposto per la durata mesi 6 nella misura di € 2,60 al giorno, con scadenze bimestrali a decorrere da 1° gennaio.




7) Buona tenuta protesi

Quando non viene richiesta la sostituzione dell'apparecchio, al termine del periodo considerato per l'usura dell'apparecchio medesimo e le spese sostenute per le riparazioni non superino un quarto, viene concesso agli invalidi amputati di arti inferiori un premio pari a 1/5 del costo attuale dell'apparecchio, riferito al Decreto Ministeriale in vigore alla data della presentazione dalla domanda.




8) Contributo usura indumenti

Spetta agli invalidi amputati di arti inferiori e superiori nella misura di € 36,50 per gli arti superiori ed € 52,00 per gli arti inferiori.




9) Fornitura di piccole protesi

Relativamente alla fornitura di piccole protesi, possano essere concesse, extra Nomenclatore Tariffario, purché attinenti alla patologia invalidante secondo il Mod. 69 e purché la spesa sia debitamente documentata.

Per gli amputati di arto inferiore, in alternativa alla fornitura di scarpe di rivestimento, può essere erogato, a domanda, il contributo annuale di € 60.

Par gli aventi diritto, in alternativa alla fornitura di batterie auricolari, può essere erogato, a domanda, il contributo annuale di € 50,00.
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da avt8 »

Ci sta anche qualche regione molto virtuosa che da di più ma adesso non mi ricordo-

Le altre trovatele voi-

Spero di aver fatto una cosa gradita in vista del mio compleanno il giorno 8.11.2015,invece di offrirvi da bere, se qualcuno rientra in quella casistica dei benefici, ci esce anche il pranzo-
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da gino59 »

avt8 ha scritto:PER I PENSIONATI COME AVEVO PROMESSO-

SE SIETE PENSIONATI ED AVETE I REQUISITI SOTTOINDICATI FATE LA DOMANDA ALLA ASL DI RESIDENZA E CHIEDETELI - IN PARTICOLAR MODO L'ASSISTENZA ALIMENTARE CHE NEL VENETO E DI 15 EURO AL GIORNO PER 10 MESI CHE VIENE EROGATA DIRETTAMENTE DALLA ASL-
ANCHE LE ALTRE REGIONI HANNO LA STESSA NORMATIVA MA L'IMPORTO DELL'INDENNITA' GIORNALIERA CAMBIA DA REGIONE A REGIONE. QUALCHE REGIONE ADDIRITTURA DA 150 EURO AL GIORNO.-
SE AVETE DEI DUBBI -RECATEVI PRESSO LA ASL DI RESIDENZA CON IL DECRETO DI PENSIONE PRIVILEGIATA E CHIEDETE QUALI DI QUESTI BENEFICI AVETE DIRITTO-
LA PRESENTE E DIRETTA SOLO AD I PENSIONATI- NULLA HA CHE VEDERE CON LE VITTIME DEL DOVERE-
iN PARTICOLARE LEGGETE L'ART.11. DI QUESTA DELIBERA REGIONALE DEL VENETO-
LOGICAMENTE PER LE ALTRE REGIONI L'ARTICOLO SARA' DIVERSO MA IL CONTENUTO E LO STESSO.-
SE AVETE DIFFICOLTA'- ANDATE SU GOOGLE E SCRIVETE LA REGIONE DI APPARTENENZA- BENEFICI PER GLI INVALIDI DI SERVIZIO E DI GUERRA-
FATE LA RICERCA E TROVERETE LE DELIBERE REGIONALI-
SE TROVATE QUALCHE DELIBERA VECCHIA, NON SIGNIFICA CHE NON SIA STATA RINNOVATA,IN QUANTO SPESSO NON AGGIORNANO I SITI.-

=============================================================================================

Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:


Art. 1


Competenza

1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.


Art. 2


Beneficiari

1. Sono soggetti di diritto della presente legge: a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche; b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834; d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra; e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915"; f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio; g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; h) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.


Art. 3


Cure climatiche in regime di assistenza indiretta

1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale. 2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all'allegato A. 3. L'allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere. 4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.


Art. 4


Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta

1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine: a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali; b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi. 3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture: a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.); b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti; c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati; d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall'allegato B. 5. L'allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 5


Cure termali in regime di assistenza indiretta

1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che ne presentino l'indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto. 2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall'allegato C. 3. L'allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 6


Contributo di accompagnamento

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall'articolo 7.


Art. 7


Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura. 2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'articolo 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento. 3. La documentazione da esibire per l'erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L'erogazione del contributo per l'assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall'avvenuta presentazione della documentazione. 4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 5. Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all'articolo 5.


Art. 8


Prescrizioni

1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.


Art. 9


Commissione Provinciale

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale istituita presso l'azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da: a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato dall'azienda sanitaria; b) un medico designato dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto; c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio. 2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.


Art. 10


Assistenza ospedaliera

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.


Art. 11


Assistenza protesica, ortopedica e alimentare

1. L'assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 è disciplinata con le modalità previste dall'allegato D. 2. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è erogata un'indennità giornaliera di Euro.15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall'allegato D. L'erogazione dell'indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo. 3. L'indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l'erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell'indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 4. L'Allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

Art. 12


Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l'applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.


Art. 13


Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.


Art. 14


Abrogazioni

1. É abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 "Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004







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avt8Esperto del Forum
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Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

da antoniomlg » mar ott 27, 2015 1:42 pm

Grazie avt8

sarebbe il caso di aprire un post apposito con questa tua ultima chicca
ed aggiornarlo con le informazioni ricevuta dalle varie giunte regionali?

se sei daccordo apri un post e provvederemo ad aggiornarlo

ancora grazie per aver condiviso con tutti
questa cosa che per mè come sicuramente per molti
è nuova..
ciao







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Concordo con antoniomlg.-
Sei un pilastro portante,sei unicooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.-
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antoniomlg
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da antoniomlg »

certamente la cosa è gradita

grazie
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Zenmonk
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da Zenmonk »

Che dire...tanto di cappello! ad Avt8 un GRAZIE DI CUORE, ha dimostrato ancora una volta di essere un faro nel buio della notte che avvolge i comportamenti di certe amministrazioni di questo "Paese", ma soprattutto un sincero e leale Collega con la C maiuscola oltre che un vero signore. Che la tua generosità porti giovamento a tutti!
avt8
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da avt8 »

Un consiglio per tutti se ritenete di avere i requisiti fate domanda alla ASl di residenza allegando copia del verbale della cmo per le patologie riconosciute causa di servizio e chiedete la risposta per iscritto cosi vediamo cosa rispondono nell'eventuale preavviso di rigetto così si possono fare delle buone osservazioni.Oppure andate di persona con il verbale e chiedete cosa vi spetta come ha fatto qualche collega su mio suggerimento
jonnidread

Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da jonnidread »

Un saluto a tutti e al grande avt sara' ma non riesco a trovare questa delibera della regione Emilia Romagna se qualcuno dovesse trovarla farebbe un'opera buona ,grazie a tutti,oggi sono sto riformato .
avt8
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da avt8 »

jonnidread ha scritto:Un saluto a tutti e al grande avt sara' ma non riesco a trovare questa delibera della regione Emilia Romagna se qualcuno dovesse trovarla farebbe un'opera buona ,grazie a tutti,oggi sono sto riformato .

Visto che sei in pensione con un pochettino di impegno puoi trovare quello che cerchi.
io ho trovato questo della tua regione-

PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA Articolo 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni integrative a quelle sanitarie già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n.833, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi. Articolo 2 Contributi 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono così determinati: lire 60.000 pro-capite giornaliere in caso di fruizione di cure termali, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita; 1/5 del prezzo corrente della protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite. 2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è corrisposto anche ad un accompagnatore ove l'invalido sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana. Articolo 3 Procedure 1. Al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati presentano annualmente domanda all'Azienda sanitaria USL competente per territorio. 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle richieste pervenute con il totale delle somme da rimborsare agli interessati, somme che la Regione eroga alle Aziende stesse nei trenta giorni successivi. 3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno le Aziende sanitarie provvedono, ognuna per la propria competenza, al rimborso delle somme ai richiedenti. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e di concessione dei contributi. Articolo 4 Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante apposito stanziamento annuale nell'ambito della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
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Marco Metello
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da Marco Metello »

Buondì,
per la regione Campania qualcuno potrebbe darmi qualche riferimento normativo in più (n. BURC, ecc).
Grazie
fettel

Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da fettel »

ma è solo per alcune patologie tubercolari oppure 1° e 2° categoria vero?
speranzoso
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Re: BENEFICI PENSIONISTICI PER INVALIDI DI SERVIZIO

Messaggio da speranzoso »

Grazie avr8 come detto da alcuni coleghi sei una fate e fonte infinite di informazioni io ho il piacere di averti parlato al telefono e mi hai dato luni sull'ISE , ora per cortesia anche io ho cercato nella regione Liguria e non ho trovato nulla se ti capita viosto che tu sei un, appassionato e sempre alla ricerca di novita vesdi se trovi info sulla ligurie e se puoi postarla grazie e un caro abbraccio
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