ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Grazie e ricambio


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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I paragrafi qui sotto sono tratti dalla sentenza della CdC Sez. 3^ d'Appello n. 7 (pubblicata il 18/01/2024 e posta nell'argomento appropriato) che tratta un argomento diverso e cioè, per il riconoscimento del diritto al beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, legge 388/2000, …..

Alcuni sanno e altri no.

Nel rigettare l’appello, il Giudice precisa quanto segue in merito al sistema pensionistico, ed è per questo che ho pensato di postarlo.

Come noto, il sistema di calcolo delle pensioni ha subito, in armonia con l'andamento socioeconomico del Paese, diverse modifiche nel corso degli ultimi decenni.

Il grande cambiamento è arrivato nel 1995, quando con la legge 8 agosto 1995 n. 335, il legislatore ha stabilito che, per tutti coloro che non avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, i 18 anni di servizio e per i nuovi assunti, il trattamento di quiescenza non dovesse essere più calcolato secondo il sistema retributivo, ma sulla base del nuovo sistema contributivo.

Si è venuto a delineare un sistema di calcolo della pensione diversificato: un sistema puramente retributivo per coloro che avessero maturato più di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, un sistema puramente contributivo per tutti coloro che fossero assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996 ed un sistema di calcolo c.d. misto per coloro che, in servizio al 31 dicembre 1995, non avessero maturato più di diciotto anni di servizio.

Il sistema retributivo c.d. "puro", ha, inoltre, da ultimo, subito una modifica con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha introdotto, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo contributivo, presentando, pertanto, anche per questi lavoratori, un sistema di calcolo misto, anziché totalmente retributivo come previsto dalla previgente normativa (quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo e quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributo).

Si comprende, quindi, come il sistema di calcolo c.d. retributivo sia un sistema di calcolo ad "esaurimento", che sarà definitivamente eliminato con il pensionamento di tutti coloro che si sono trovati in servizio a cavallo del 31 dicembre 1995.

Il sistema di calcolo del trattamento di quiescenza secondo il sistema retributivo è un sistema di calcolo particolarmente oneroso per lo Stato dal momento che la pensione viene commisurata al prodotto di tre elementi: la retribuzione pensionabile, l'anzianità contributiva e l'aliquota di rendimento.

Il sistema contributivo prevede, invece, la determinazione del trattamento di quiescenza attraverso il sistematico accantonamento di somme che costituisce il montante dei contributi versati.

Il montante contributivo, ovviamente, aumenta all'aumentare degli anni di servizio.

La pensione sarà determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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CdC Sez. d'Appello Siciliana n. 55 in Rif. CdC Siciliana n. 472/2022 su ex militare dell'Esercito Italiano transitato nel 2008 nei ruoli civili presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), ACCOGLIE l'appello dell'INPS e, per l’effetto, annulla le statuizioni contenute nella sentenza impugnata di 1° Grado.

Ecco alcuni brani contenuti in 1° Grado:

1) - Già arruolato nell’Esercito Italiano dal 26 aprile 1981 e transitato nel 2008 nei ruoli civili presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, titolare del trattamento pensionistico a decorrere dal 1 aprile 2020 chiede la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’applicazione dell’aliquota pensionistica di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973.

2) - Ad avviso del difensore, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, la componente retributiva della pensione del sig. C., maturata al 31 dicembre 1995 e pari a 17 anni e 5 mesi, andrebbe calcolata ai sensi dell’art. 54 di cui al Capo II, rubricato “Personale militare” del DPR n. 1092/1973, che prevede l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il militare ha maturato un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile.

3) - A suo avviso il conteggio operato dall’INPS è errato in quanto ha preso come riferimento l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del TU 1092/1973 destinato al personale civile, invece che quella del 44 per cento di cui all’art. 54 applicabile al personale militare.

IL GIUDICE di 1° grado stabilisce che:

4) - Conseguentemente, aderendo al principio sopra enunciato, atteso che il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità di servizio pari a 17 anni e 5 mesi, il presente ricorso deve essere accolto parzialmente e va dichiarato il diritto del sig. C.D. al ricalcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44%.

IL GIUDICE d'APPELLO invece stabilisce che:

5) - Alla luce di tali elementi, appare evidente che l’appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del computo più favorevole previsto dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973 che espressamente disciplina la pensione spettante al personale militare.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,
- Accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla le statuizioni contenute nella sentenza impugnata n. 472/2022, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.
OMISSIS
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