ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Dopo tutto il punto n. 7 inizia il DIRITTO

Dopo il 4.1 si legge:

Attualmente, vale la pena di ricordare, che diversi sono gli orientamenti che si stanno susseguendo nei giudizi innanzi a questa Corte.

Il primo interpreta la disposizione sopra richiamata nel senso che il militare che cessa il servizio con più di 20 anni di servizio utile abbia diritto ad una aliquota di rendimento del 2,33% per ogni anno di servizio sino al 15° e dell'1,8% dal 15° al 20°, esattamente come per il personale civile dello Stato (art. 44 d.P.R. 1092/1973).

La specificità di cui all'articolo 54 consisterebbe, rispetto al personale civile, nel fatto di attribuire l'aliquota del 44%, in via eccezionale, al personale che al momento dell'andata in pensione abbia maturato complessivamente una anzianità compresa tra 15 e 20 anni e sempre che la pensione risulti liquidata interamente con le regole di calcolo retributive, vigenti all'epoca dell'adozione del d.P.R. n. 1092/1973. (QUESTO SECONDO L’INPS).

Il secondo orientamento interpreta tale norma nel senso di applicare l'aliquota maggiorata del 44% in corrispondenza dei 15 e 20 anni di servizio a prescindere dal servizio maturato al momento del congedo.

In tal senso le anzianità inferiori al 15° anno sarebbero valorizzate al 2,33% l'anno per poi essere valutate al 44% in corrispondenza del 15° anno e restare ferme sino al 20° anno. Tale orientamento consentirebbe, pertanto, anche al personale cessato con 35 o 40 anni di servizio di ottenere l'aliquota di rendimento del 44% se al 31.12.1995 abbia raggiunto almeno 15 anni di servizio, con un evidente e significativo incremento della parte retributiva della pensione.

C'è infine un terzo orientamento minoritario sorto sulla base di una ulteriore evoluzione delle precedenti pronunzie. Questa tesi sostiene che dato che in corrispondenza del 15° anno di servizio effettivo vada applicata l'aliquota di rendimento del 44%, il coefficiente di rendimento debba essere del 2,93% l'anno e non del 2,33% per ogni di servizio utile per i primi 15 anni, per poi arrestarsi tra il 15° ed il 20° anno. In tal caso i benefici sulla pensione si estenderebbero anche a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 15 anni di servizio, dunque a tutti gli arruolati sino al 1995, i quali possono cioè, vantare anzianità da valorizzare con il sistema retributivo.

Da ultimo, in contrario avviso alla giurisprudenza quasi uniforme delle Sezioni centrali di appello, gli Uffici di giurisdizione siciliani di questa Corte hanno ritenuto giuridicamente non fondata e, quindi, non condivisibile l’opzione interpretativa, prevalsa appunto nella recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali , secondo cui, nei casi d’anzianità utile ricompresa, alla data del 31.12.1995, tra i 15 ed i 20 anni, l’aliquota per il calcolo della “quota retributiva” delle pensioni, da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. n.335/1995, in favore di tutti i militari (anche se cessati dal servizio in epoca successiva e con anzianità complessive ben maggiori di venti anni), andrebbe individuata necessariamente in quella fissa del 44%, indicata nell’art. 54, 1° comma, del D.P.R. n.1092/1973.

4.2 Ciò stante, molto nella giurisprudenza, anche recente, si è dibattuto sulla natura speciale od anche eccezionale delle richiamate norme del d.P.R. n. 1092/1973.

OMISSIS …. va osservato, secondo il Collegio, che l’art. 54, ai commi n. 1 e n. 2, stabilisce indubitabilmente per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello stabilito per il personale civile disciplinato all’art. 44 del medesimo testo unico, prevedendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

E che ciò sia pacificamente condiviso lo dimostra anche il dato letterale del quesito posto che invita questo Collegio ad esprimersi sulla spettanza o meno, al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni, del “beneficio” previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973.

Tuttavia, occorre chiarire che se il regime dell’aliquota unica al 44% di cui all’art. 54, comma 1, determina sicuramente un “regime di favore”, in quanto garantisce ai soggetti compresi nella “forbice” 15/20 anni un trattamento pensionistico parametrato a quello che avrebbero ottenuto, appunto, solo maturando 20 anni di servizio, tale favor - che si manifesta, dunque, rispetto alla posizione di chi ha maturato 20 anni di servizio (e si concreta nell’assimilazione a tale posizione di chi gode una anzianità di servizio di meno di 20 anni), - è solo la manifestazione dell’effetto di una norma nei confronti di coloro i quali vengono riconosciuti come aventi diritto. Non ha senso, in tale ottica, affermare, come taluna giurisprudenza ha fatto, che l’applicazione della disposizione finisca con lo sfavorire chi è cessato con una anzianità di servizio maggiore.

OMISSIS il resto del punto n. 4.

5. Atteso quanto precede il Collegio formula le seguenti osservazioni e considerazioni.

Dopo il punto 5.2 possiamo leggere:

OMISSIS

Un primo punto fermo, quindi, è costituito dall’assunto in base al quale, stante quanto si è venuto affermando, l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l’accesso al trattamento pensionistico);

2) concreta maturazione del diritto all’attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d’anzianità minimi, stabiliti espressamente dall’art. 52;

3) possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.

Dopo il punto 5.5 possiamo leggere:

In proposito il Collegio, pur avendo ben presenti le affermazioni autorevolmente formulate dai giudici di merito, ritiene che per individuare la regola in concreto applicabile non al collocamento in pensione secondo il sistema retributivo ma alla quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo nel nuovo sistema misto introdotto dalla legge 335/95, sembrerebbe corretto l’approdo secondo cui a ogni anno, dal primo al diciottesimo meno un giorno, debba essere applicato il coefficiente del 2,20%, poiché frutto del rapporto tra l’aliquota che si matura al ventesimo anno di servizio (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) e, appunto, venti anni (44/20=2,20).

Il sistema misto introdotto dalla legge n. 335/1995 impone, però, una ulteriore riflessione, data dal fatto che tale regime trova applicazione a chi, alla fine del 1995, non aveva maturato almeno 18 anni di servizio.

In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno.

La marginale differenza che c’è tra il predetto esito – che tiene conto del dato normativo secondo cui rientra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio - e quello che si raggiungerebbe mettendo a denominatore più semplicemente “18 anni”, si apprezza solo approssimando il risultato al millesimo (44/17,997 = 2,445; 44/18=2,444), poiché con l’approssimazione al centesimo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%. Appare comunque corretto, per dare conto del percorso argomentativo seguito, far rilevare le predette differenze, lasciando all’applicazione pratica la coincidenza sostanziale.

Tale approccio, secondo il Collegio e conclusivamente, oltre che essere giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.P.R. 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, appare anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute - nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari.

SALTO I PUNTI N. 6 e 7.

La CdC SS.RR. conclude con il seguente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione ai quesiti posti con le epigrafate ordinanze di deferimento del Presidente della Corte dei conti n. 12 del 12 ottobre 2020 e della Sezione prima giurisdizionale di appello nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020, enunciando i seguenti principi di diritto:

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.


frank1962
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da frank1962 »

Gianfranco64 ha scritto: lun gen 04, 2021 5:27 pm Spiace leggere discussioni , come se fossero stati i colleghi a determinare le sentenze.
Nella parte finale del dispositivo risulta una ulteriore distinzione su quanto disposto, differenziando i più 15 dai meno 15.
La mia personale lettura, mentre per i più 15 specifica il coefficiente del 2,44 per i meno 15 specifica che non rientrano nel 44%, vero lascia dei dubbi. Ma sembrerebbe che per i più 15 la ripartizione 44/18 ovvero 2,44. Mentre escluderebbe tale ripartizione per i meno 15, lasciando invariata l’attuale ripartizione del 2,33.
Ho letto l’articolo precedente, sinceramente un aumento di 80 euro netti corrisponderebbe ad un aumento di 480 euro con coefficiente del 2,93.
Per chi volesse cimentare nei calcoli

Anni 16

13 al 1992
3 fino al 1995

13*0,011. = 1,43
3*0,011= 0,33

Retribuzione pensionabile 44000 x1,43 = 629
Retribuzione media 49000 x0,33= 161
629+161= 790 aumento lordo
790- 38%= 490,234/12= 40,85 netti al mese.
Dai miei calcoli, 15 aa e 9 mesi al 31/12/95 , 41€netti mese circa
Willy

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Willy »

Gianfranco64 ha scritto: lun gen 04, 2021 6:17 pm Per Willy
Sentenza di primo grado e pagamento.
Se INPS ha presentato appello la sentenza dovrebbe seguire l’orientamento delle sezioni unite. Quindi nuova sentenza definitiva con indicata la % del 2,44 annuo, quindi ricalcolo e conguaglio.
Se rientri in tale categoria, potresti indicare i benefici che avevi percepito con la sentenza di 1 grado. Eventualmente anche solo le % applicate.
Avevo il 37,8 e qualcosa in più....con la sentenza vinta di 1 grado mi hanno applicato il 44%.....erretrati circa 12.000....
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

io scommetto su questa interpretazione

+ 15 2,44% anno
-15 2,33% anno invariato

p.s. la partita Naturopata - Avvocato a. 1 - 0 al ventesimo minuto del primo tempo
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

Willy ha scritto: lun gen 04, 2021 6:44 pm
Gianfranco64 ha scritto: lun gen 04, 2021 6:17 pm Per Willy
Sentenza di primo grado e pagamento.
Se INPS ha presentato appello la sentenza dovrebbe seguire l’orientamento delle sezioni unite. Quindi nuova sentenza definitiva con indicata la % del 2,44 annuo, quindi ricalcolo e conguaglio.
Se rientri in tale categoria, potresti indicare i benefici che avevi percepito con la sentenza di 1 grado. Eventualmente anche solo le % applicate.
Avevo il 37,8 e qualcosa in più....con la sentenza vinta di 1 grado mi hanno applicato il 44%.....erretrati circa 12.000....
Mi sa che devi restituire qualcosina

p.s. ma Inps ha fatto appello? se non lo ha fatto ti salvi
Ultima modifica di Paco1960 il lun gen 04, 2021 6:56 pm, modificato 1 volta in totale.
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Per Willy

Potresti specificare gli anni al 1992 e quelli al 1995, che provo a fare i calcoli sulla differenza.
frank1962
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da frank1962 »

frank1962 ha scritto: lun gen 04, 2021 3:19 pm sì firefox, anch'io sono dell'opinione che, poichè il quesito era se l'art. 54 si dovesse applicare ai +15 e - 15 al 31/12/1995 e il quesito sciolto in definitiva dice a chi applicarlo e come (solo per i +15); nulla cambia per ora per i - 15.
Ovviamente l'Inpzzzz potrebbe prendere a riferimento questa sentenza per confutarla e applicarla anche ai -15, con coefficiente del 2,20% annuo, ma in tal caso risultando inferiore a quella del 35% applicabile ai civili avrebbe poca storia nel contenzioso
Willy

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Willy »

Gianfranco64 ha scritto: lun gen 04, 2021 6:50 pm Per Willy

Potresti specificare gli anni al 1992 e quelli al 1995, che provo a fare i calcoli sulla

Dalla 1^ determina INPS al 31.12.1992 avevo anni 12 e mesi 11.....al 31.12.1995 avevo anni 16 e mesi 7 di servizio....grazie
Willy

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Willy »

Gianfranco64 ha scritto: lun gen 04, 2021 6:50 pm Per Willy

Potresti specificare gli anni al 1992 e quelli al 1995, che provo a fare i calcoli sulla differenza.
Ok....al 31.12.92 anni 12 mesi 11....al 31.12.95 anni 16 e mesi 7 .. grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Mi inchino dinanzi a cotanta creatività.
La sentenza delle SS.RR. tocca vertici artistici così elevati che la maggior parte di noi stenta a comprenderla.
Rileggete gente, io ad ogni lettura scopro sfumature nuove come accade per le più grandi opere letterarie della storia dell'arte.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Scusate colleghi, ma oltre al 2,44% stabilito dalle SS.RR. fino al 1995 non bisogna anche aggiungere l'altra quota di 1,80%?

Dico questo, perchè il Parere chiesto alla CdC era riferito ad un determinato e preciso contesto.
Mares67
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mares67 »

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

Avete scritto fiumi di inchiostro per ben 4 anni- Adesso che le sezioni riunite hanno deciso, ancora mettete in dubbio la loro sentenza ?

Era chiaro anche ai somari che ai meno 15 non applicavano il sistema favorevole dell'art.54-
E quelli che hanno intascato qualcosa e magari Inps ha anche fatto appello nonostante abbiano pagato- dal mese prossimo si troveranno una trattenuta del 5°sulla pensione fino al saldo del debito.
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luiscypher
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da luiscypher »

Le solite cose all'italiana...ma come e possibile? In sostanza, chi al 31.12.1995 aveva 17 anni e 11 mesi e si trovava quindi nel sistema misto, ha una percentuale di calcolo superiore ad un retributivo al quale veniva calcolato il 44% dopo 20 anni...mah...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Ciro, come non darti ragione.....
Per Aspera ad Astra!!!!
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