ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

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Re: ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

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Incollocabile senza patologie psichiche.

Collega CC.
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VENETO SENTENZA 63 12/06/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 63 2017 PENSIONI 12/06/2017




REPUBBLICA ITALIANA N°63/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno 6-6-2017, ha pronunziato

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 29730, del registro di segreteria, proposto con ricorso da D. C. G., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele D’Andrea e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Padova, Via del Risorgimento, n. 36;

RICORRENTE

contro

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva,

RESISTENTE

per il riconoscimento di assegno di incollocabilità.

VISTI il regio decreto 13.8.1933, n. 1038; il decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito dalla legge 14.1.1994, n. 19; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9/1/2014, - notificato alla controparte -, parte ricorrente ha chiesto a questa Corte dei Conti di dichiarare il suo diritto al trattamento di incollocabilità ex L. 9/1980, con decorrenza 28.06.2011 (data della domanda amministrativa) e per l'effetto il diritto all'erogazione della differenza di pensione, con decorrenza ex art. 191 d.p.r. 1092/736 dal 28.06.2011, con interessi e rivalutazione. Con vittoria di competenze per le attività processuali.

Dalla documentazione in atti risultava che l’odierno ricorrente, Appuntato Scelto, ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dall’11 febbraio 1985 e sino al 17 febbraio 2004, data in cui è stato congedato per riforma. Dal 17 agosto 1998 al 19 agosto 2002 è stato assegnato all’Ambasciata d’Italia a Bogotá con funzioni di Commesso Capo, che prevedevano, tra l’altro, l’espletamento di compiti di addetto alla sicurezza e vigilanza della sede diplomatica, attività ritenuta “particolarmente disagiata”, a mente dell’art. 144, del d.P.R. n. 18/1967. Il 25 settembre 1999, mentre era intento a prestare i servizi per i quali risultava comandato, subiva un episodio di natura ischemica, diagnosticato come “infarto al cervelletto”, causa di “...paralisi braccio, gamba e muscoli facciali lato destro”, inducente ad un immediato ricovero e alla concessione di un lungo periodo di riposo e malattia. La succitata grave infermità era causa del congedo, in data 17 febbraio 2004, dall’Arma dei Carabinieri, con conferimento del trattamento di pensione ordinaria normale a far luogo dal 18 febbraio seguente, reso definitivo con Decreto n. 424 del 29 giugno 2007. Nel corso del servizio, e segnatamente il 27 dicembre 2001, il 25 settembre 2002, il 04 ottobre 2002, e successivamente alla dispensa dallo stesso, vale a dire il 21 febbraio 2004 e il 04 dicembre 2006, il militare spiegava domande tese, rispettivamente, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al conferimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio, a ragione delle seguenti affezioni che ne avevano determinato il congedo per riforma:
“1) Episodio ischemico cerebellare in pz affetto da sindrome di Wallemberg secondaria a sindrome di ipercoagulabilità”;
2) Marcata incontinenza valvolare della vena safena magna dx con pregressi episodi trombotici;
3) Emorroidi interne di II – III grado;
4) Artrosi lombare con EDD L4-L5 e L5-S1;
5) Cefalea vascolare tipo emicrania severa associata con sindrome antofosfolipido”.

Nel verbale n. ACMO07278, del 12 gennaio 2007, della CMO di Padova, si formulava il seguente giudizio diagnostico:

“A) Artrosi Lombare con EDD L4-L5 e L5–S1;
B) Cefalea Vascolare tipo emicrania severa associata con sindrome antofosfolipido;
1) Pregressa ferita L.C. II dito mano dx;
2) Lobosciatalgia dx;
3) Gastrite cronica antrale;
4) Episodio ischemico cerebellare in pz. con srd di Wallemberg secondaria a srd da ipercoagulabilità;
5) Mancata incontinenza valvolare della vena afena magna dx con pregressi episodi trombotici;
6) Emorroidi interne di III grado”.

Ai fini del richiesto trattamento di privilegio, la CMO di Padova considerava non classificabili le prime due affezioni, ravvisava la terza riconducibile alla tabella A, cat. 8^, la quarta, alla categoria 6^, e le restanti riconducibili alla tabella B: per cumulo tabella A, 5^ categoria di pensione.

All’esito dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al militare è conferito il trattamento di privilegio di 5^ categoria, a far tempo dal 18 febbraio 2004, liquidato, con il Decreto n. 1022, del 28 agosto 2009, del Ministero della Difesa, a mente dell’art. 67, 4^ comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia nella misura prevista per la pensione normale aumentata del decimo.

Con successiva istanza, prodotta al Ministero della Difesa in data 05 luglio 2011, il ricorrente, atteso di essere invalido per servizio a causa delle lesioni invalidanti permanenti riportate per fatti di servizio e per le quali fruiva di pensione privilegiata, ha domandato di “...essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità (...), in base all’art. 104, del d.P.R. n. 1092 del 1973, e all’art. 12, della legge n. 9, del 26 gennaio 1980”.

La Commissione Medica presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 16 di Padova, appositamente investita dall’Ente militare, con verbale in data 26 novembre 2012 riteneva che “Non sussistono i requisiti per l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 9 del 1980” .

Nelle more, con Decreto n. 1012, del 18 ottobre 2012, il Ministero della Difesa riliquidava il trattamento di privilegio del militare, rideterminandolo ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia nell’importo del 60 per cento della base pensionabile, in quanto più favorevole. Con successivo Decreto n. 135, del 17 giugno 2013, l‘Amministrazione militare respingeva la domanda tesa al riconoscimento del trattamento di incollocabilità.

Rilevava, a tal riguardo, che la legge n. 9 del 1980, in specie l’art. 12, nel definire l’invalido di servizio incollocabile si riferiva non tanto al grado di riduzione della capacità di lavoro indotto dall’invalidità, ma alle caratteristiche intrinseche delle infermità medesime, che devono “... poter costituire pregiudizio 1) nei confronti della salute o incolumità dei compagni di lavoro; 2) nei confronti della sicurezza degli impianti”. Per ciò, l’assegno di incollocabilità prescindeva dalla gravità delle infermità pensionate, per essere rivolto a compensare la preclusione allo svolgimento di un’attività lavorativa derivante da esigenza di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti.

Con memoria, prodotta il 10 marzo 2014 unitamente al fascicolo amministrativo, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, che terminava, in via principale di merito, per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese che si quantificavano sin d’ora forfettariamente in € 500,00; in via subordinata, per l’applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

Secondo l’Amministrazione militare il testo normativo richiede si tratti di infermità che, in modo diretto ed immediato, non solo, quindi, in via meramente ipotetica, determinavano una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti tale da rendere impossibile il collocamento dell’odierno ricorrente.

Nella memoria in replica, versata in atti, unitamente ad ulteriore documentazione clinica e medica, in data 16 dicembre 2014, il ricorrente evidenziava che “...la patologia esistente e di cui era affetto ben si attagliava ai requisiti della incollocabilità, mentre la deduzione dell’U.L.S.S. n. 16 non lo illustra, né lo specifica, né tantomeno lo motiva”…. “L’ischemia a livello della zona bulbare e l’alterazione della coagulazione anche in ragione della cospicua incidenza delle patologie stesse sul livello di efficienza psico-fisica e di resistenza al disagio lavorativo, rendono il soggetto ad alto rischio di recidiva e così di pregiudizio della propria salute ovvero dell’incolumità dei compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti (...)”, non trascurando, infine, che lo stesso militare, essendo un appartenente all’Arma dei Carabinieri, “...aveva in dotazione la pistola di ordinanza ...” e, quindi, “ ... per la patologia di cui era (ed è) affetto, poteva (e può) risultare di pericolo per i colleghi di lavoro e per gli altri”.

Il G.U.P. con ordinanza n. 10 del 27 gennaio 2015, disponeva l’acquisizione di parere medico legale interpellando, a tal riguardo, il Collegio Medico Legale (C.M.L.) presso il Ministero della Difesa, che con atto n. 015/2015, del 05 maggio 2012 atteso che le affezioni già pensionate, per la loro natura e la modesta entità menomante, non presentavano “... significativo rilievo medico legale ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità”, per cui “...NON erano tali...da rendere (il ricorrente) di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti alla data di presentazione della domanda amministrativa né in epoca successiva.

Parte attorea produceva, in data 25 giugno 2015, memoria, in cui contestava le conclusioni del C.M.L. indicando vari errori di valutazione delle patologie denunciate.

Con ordinanza n. 27 del 2015 il Giudice Unico dispone di acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, un nuovo parere medico legale interpellando, a tal riguardo, l’Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute, il quale trasmette in data 21 giugno 2016, l'elaborato peritale, con esito negativo per il ricorrente, nel quale si dava conto della assenza del consulente di parte alle operazioni peritali.

Ritenuto, pertanto, necessario che l’UML del Ministero della Salute, in diversa composizione, rinnovasse le operazioni peritali con una procedura atta a garantire il contraddittorio tra le parti, il Giudice disponeva in tal senso con ordinanza n. 6 del 2017.

Il nuovo parere è stato reso dall’UML del Ministero della Salute in data 17 maggio 2017.

Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’interessato col ricorso in epigrafe ha chiesto che questo Giudice accerti e dichiari il diritto all’assegno di incollocabilità ex L. 9/1980, producendo documentazione medica a fondamento della sua richiesta.

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice, concerne il riconoscimento o meno del diritto del ricorrente all’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del T.U. n. 1092/1973 e all’art. 12 della legge n. 9 del 1980.

L’Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute, in riscontro alla ordinanza con cui questa Corte ha disposto accertamenti istruttori medico-legali, ha reso il parere del 17-5-2017, formulando le seguenti considerazioni:

“PARERE MEDICO-LEGALE

In risposta al quesito posto in ordinanza, dopo attento esame della documentazione sanitaria agli atti, nonché sulla base delle risultanze della visita specialistica neurologica effettuata, questo Ufficio Medico Legale esprime le seguenti considerazioni:

- in merito alle patologie in osservazione, con particolare riguardo alla patologia neurologica da cui è affetto il ricorrente ed evidenziando la reale possibilità di recidiva dell'episodio ischemico cerebrale, considerata la tipologia del lavoro svolto dal ricorrente in qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri, il quadro configura non idoneità a sopperire condizioni di pericolo o urgenza quali quelle che si possono verificare nell'attività di controllo e repressione dei crimini esercitata da un carabiniere, e considerate inoltre le altre patologie croniche da cui è affetto il ricorrente che richiedono terapie e controlli nel tempo, si ritiene lo stesso di possibile pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, e quindi meritevole dell'assegno di incollocabilità.

Entro la scadenza prevista dalla ricezione della bozza peritale, non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del CTP Dott. G. Vezza per il ricorrente, mentre è pervenuta relazione del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, a firma del Col. Sa. ISSMI Benedetto Mastrecchia, con osservazioni alla bozza della CTU, che si provvede ad allegare al presente elaborato peritale definitivo, e della quale si riportano di seguito i passaggi più significativi.

Si è preso atto delle considerazioni espresse dal CTP per il Ministero della Difesa Dr. B. Mastrecchia, rilevando che dalle stesse (viene espressamente richiamato il giudizio della CMO di Padova del 18.02.2004 "veniva giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato e d'Istituo nell'Arma dei Carabinieri in modo assoluto, ma reimpiegabile nelle corrispettive aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa..", nonché espresso riferimento alla normativa di riferimento riguardante la incollocabilità, legge 482 del 2 Aprile 1968 e successive modificazioni (1. 68/99) e il DPR 1092/73 art. 104, evidenziando testualmente "Va quindi opportunamente fatto osservare, che la normativa vigente nell’ambito_delle assunzioni obbligatorie, tutela quei soggetti portatori di invalidità, menomazioni, anche gravi, che compatibilmente con le loro residue capacità lavorative, possono trovare ancora utile collocazione nel mondo lavorativo. Ne deriva che il giudizio, sui requisiti medico-legali che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità, va espresso con riferimento ad attività lavorative di tipo generico, compatibili con soggetti invalidi, che quindi non richiedono particolari abilità fisiche e psichiche nella gestione degli impianti lavorativi. Detto giudizio non deve quindi tener conto dell'attività lavorativa specifica precedentemente svolta ed in particolare, come nel caso in esame, con riferimento all'uso delle anni ....... Pertanto le patologie che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità sono quelle che di per sé determinano in modo diretto, immediato e non solo in via meramente ipotetica, come la considerazione del CTU in merito alla supposta possibilità di recidiva dell'episodio ischemico cerebrale, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti. Pertanto non si concorda con il parere del CTU in quanto dello perito considera, difformemente alla suddetta normativa di riferimento, la tipologia di lavoro specifico svolto dal ricorrente in qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri e correla il quadro clinico neurologico alla "non idoneità a sopperire condizioni di pericolo o urgenza quali quelle che si possono verificare nell'attività di controllo e repressione dei crimini esercitata da un carabiniere" e non considera che il giudizio sui requisiti medico-legali che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità, va espresso con riferimento ad attività lavorative di tipo generico, compatibili con soggetti invalidi, che quindi non richiedono particolari abilità fisiche e psichiche nella gestione degli impianti lavorativi."

Preso atto delle osservazioni del CTP di cui sopra, si evidenzia che il quesito del Sig. Giudice pone l'accento sulla specifica qualifica del ricorrente, nel momento in cui formula la domanda in tal senso ".....da rendere l'Appuntato Scelto dei Carabinieri D. C. G. di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e, quindi, non utilmente collocabile allora ed ora......, non evidenziando alcun riferimento ad attività lavorative generiche. Nell'ottica delle osservazioni del CTP Dott. Mastrecchia circa la necessità di prendere in esame "attività lavorative di tipo generico, compatibili con soggetti invalidi, che quindi non richiedono particolari abilità fisiche e psichiche nella gestione degli impianti lavorativi", occorre puntualizzare a titolo puramente esplicativo, che le condizioni cliniche del ricorrente dal punto di vista neurologico, così come rilevato dal consulente specialista neurologo (vedi esame obiettivo a pag 2), non permetterebbero comunque attività lavorative "generiche" di tipo industriale e/o agricolo, svolte mediante l'ausilio ed il conseguente utilizzo di macchinari e sistemi di produzione meccanici, per possibile e non escludibile situazione di pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla salute dei compagni di lavoro. Infatti la normativa di riferimento esplicitamente parla di impianti e quindi contrariamente a quanto sostenuto dal CTP del Ministero della Difesa, non di attività occupazionale strettamente generica”.

Il parere reso dal qualificato organo tecnico, in sede di supplemento istruttorio, basato sull’analisi dei riscontri documentali e sulla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni e delle conclusioni, spiega in modo chiaro ed esaustivo perché il ricorso deve essere accolto.

Va dunque riconosciuto a favore della ricorrente il diritto all’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1.7.2011 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

Sulle somme tardivamente pagate spetta la liquidazione di interessi e rivalutazione secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, quindi, la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute.

Per le spese si applica l’art. 92, comma 2, del c.p.c., come modificato dalla legge del 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 11), per cui la compensazione può essere disposta, fatta salva l’ipotesi di soccombenza reciproca, qualora concorrano “altre gravi ed eccezionali ragioni” “esplicitamente indicate nella motivazione”.

Nel caso in esame, questo Giudice ritiene la sussistenza di una di quelle circostanze ed elementi che la giurisprudenza ha considerato come giusti motivi di compensazione delle spese, ovvero il dubbio sull’esito della controversia, tale da configurare la necessità della lite.

Considerata la specifica richiesta di parte, deve essere disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Ritenuto che la soccombenza è imputabile esclusivamente al Ministero della Difesa se ne dispone la condanna al rimborso delle spese di lite.

La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza e gli altri parametri sopra indicati, si deve condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 20 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto del ricorrente all’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1.7.2011 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute e con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 20 giorni dalla data dell’udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, il 6-6-2017.

IL GIUDICE
F.to(Cons. Maurizio Massa)


Depositata in Segreteria 12/06/2017


Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo


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Re: ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

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Accolto per i motivi qui sotto

1) - sottoposto a visita medica dalla Commissione Invalidi Civili di Trani e all’esito della stessa gli veniva riconosciuta una invalidità pari all’80%, in quanto affetto da morbo di parkinson e veniva, quindi, considerato “non collocabile “ al lavoro, ......
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PUGLIA SENTENZA 359 27/09/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 359 2016 PENSIONI 27/09/2016


Sent. 359/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n.29927 del registro di segreteria, proposto dal Sig. C.. Francesco ( n. il omissis ); rapp.to e difeso dall’avv. Alessio Paolucci, giusta mandato in calce al ricorso;

contro
Ministero della Giustizia

avverso
D.M. n. 60690 del 19.11.2009;

Udito nella pubblica udienza del 12 luglio 2016, l’avv. Claudia De Caro, su delega dell’avv. Paolucci, il quale si riporta al ricorso, insistendo per l’accoglimento;
Visto il ricorso, in epigrafe indicato, e i relativi allegati;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;
Considerato che con l’impugnato decreto il Ministero della Giustizia ha respinto la domanda presentata in data 1.8.2005, con la quale il Sig. C.. Francesco ha chiesto il riconoscimento dell’ assegno di incollocabilità ;

Rilevato che il ricorrente, ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia; è titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 6^ categoria
Atteso che in data 21 gennaio 2008, il Sig.re C.. era sottoposto a visita medica dalla Commissione Invalidi Civili di Trani e all’esito della stessa gli veniva riconosciuta una invalidità pari all’80%, in quanto affetto da morbo di parkinson e veniva, quindi, considerato “non collocabile “ al lavoro, in quanto la sua condizione fisio-psichica poteva risultare pregiudizievole alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro;

Atteso, altresì, che analogo giudizio di incollocabilità era formulato dalla stessa Commissione in data 23 giugno 2008, mentre il C.M.L. presso il Ministero della Difesa, nella seduta del 12 ottobre 2009, esprimeva parere negativo;

Considerato che, interpellato quale C.T.U., il dott. Gennaro Maietta ha espresso parare positivo in ordine alla sussistenza dei presupposti, sul piano medico-legale, per la concessione dell’ assegno di incollocabilità , a far data dal 1^ settembre 2005;

Rilevato che ai sensi della normativa applicabile alla fattispecie in esame ( art. 104 D.p.r. 1092/1973 ) è concesso assegno di incollocabilità a favore dei mutilati ed invalidi per servizio con diritto a pensione o assegno privilegiato per minorazioni dalla 2^ alla 8^ categoria della tab. A annessa alla L. 313/1968, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati;
Ritenuto di condividere il parere del C.T.U, che è conforme ai giudizi medico-legali della Commissione Invalidi Civili di Trani, sopra citati;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, riconoscendo al Sig. C.. Francesco l’ assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 D.p.r. 1092/1973, con decorrenza dal 1^ settembre 2005, alle condizioni di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta;

Ritenuto, infine, che sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura tecnica della controversia;

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° 29927 e, per lo effetto, accerta il diritto del Sig.re C.. Francesco all’ assegno di incollocabilità , a far data dall’1 settembre 2005.

Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del dodici luglio duemilasedici.
IL GIUDICE
( F.to V. Raeli )


Depositati in segreteria il 27/09/2016


Il Funzionario
F.to Maurizio Pizzi

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ex art. 52, terzo comma del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali aventi e danti causa.

Bari, lì 27/09/2016

Il Funzionario
F.to Maurizio Pizzi
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Re: ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

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Ricorso Accolto.
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malattia di natura psichica

1) - Con l’impugnato decreto n.12008 l’Amministrazione respingeva la predetta istanza sulla scorta del parere medico legale reso dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che, all’esito della visita collegiale sulla persona del ricorrente effettuata in data 10.10.2006, aveva ritenuto, per la natura ed il grado della invalidità del L. M., insussistenti i presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del richiesto assegno.

2) - Per quanto concerne le spese del giudizio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. e vista anche la recentissima sentenza n. 77 /2018 della Corte Costituzionale, questo Giudice decide di compensare le stesse in ragione della eccezionale natura della controversia, connotata da particolare complessità anche comprovata dai numerosi e ripetuti approfondimenti istruttori richiesti.

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Sezione BASILICATA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 27 Pubblicazione 08/05/2018
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Sent. n.27/2018/C


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica

Il Giudice dott. Giuseppe TAGLIAMONTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8237/C del registro di Segreteria;

proposto da L. M., rappresentato e difeso, per procura in calce all’atto di ricorso, dall’avv. Antonio SALVIA, e elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Potenza, al viale Marconi, n.219;

contro il MEF – Comando Generale Guardia di Finanza;

avverso il decreto n.12008 – privo di data -

avente ad oggetto il diniego dell’assegno di incollocabilità.

Con l’assistenza del segretario dott. Angela MICELE.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell’8 maggio 2018, l’avv. Rosa PEPE su delega dell’avv. Antonio SALVIA, difensore costituito del ricorrente odierno e il Colonnello G.. D.. per l’Amministrazione, i quali concludevano come da verbale.

Premesso in
FATTO

Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e depositato in segreteria in data 10.4.2015, il sig. L. M., come sopra rappresentato e difeso, impugnava l’epigrafato provvedimento esponendo quanto segue.

Il ricorrente odierno, Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 2^ ctg. Tab. A a decorrere dal 23.10.2002, con istanza del 27.12.2005 chiedeva al MEF Comando Generale della Guardia di Finanza il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973 in favore degli invalidi per servizio che “per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili”.

Con l’impugnato decreto n.12008 l’Amministrazione respingeva la predetta istanza sulla scorta del parere medico legale reso dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che, all’esito della visita collegiale sulla persona del ricorrente effettuata in data 10.10.2006, aveva ritenuto, per la natura ed il grado della invalidità del L. M., insussistenti i presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del richiesto assegno.

Il patrono di parte ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio all’odierno esame, sosteneva – richiamando, a sostegno della fondatezza dalla domanda, il contenuto della C.T.P. redatta dal dott. L.. M.. - come l’Amministrazione avesse sottovalutato il grado altamente invalidante della malattia di natura psichica sofferta del sig. L. M., nonché la pregiudizievole incidenza della stessa sulla salute e sulla incolumità dei compagni di lavoro. Pertanto, insisteva per il riconoscimento del diritto al richiesto assegno di incollocabilità “sin dal momento della domanda amministrativa o dalla data che sarà accertata nel corso del giudizio”.

Il Comando della Guardia di Finanza si costituiva in giudizio con memoria depositata in Segreteria il 23.6.2015 nella quale ribadiva la legittimità del provvedimento di diniego adottato, richiamando, al riguardo, il conforme parere emesso dall’ASL n.2 di Potenza. L’amministrazione chiedeva, dunque, il rigetto dell’avversa domanda e, in via gradata, l’espletamento di C.T.U. finalizzata ad accertare la sussistenza della invocata “incollocabilità”, o meno, del ricorrente.

All’esito della precedente udienza dell’8.9.2015, questo Giudice, ritenendo la causa ancora non matura per la decisione, affidava al dott. Andrea B.., specialista in neuropsichiatria, la redazione di Relazione di perizia medico legale intesa a chiarire se il sig. L. M. risultasse, o meno, titolare dei requisiti sanitari integranti, alla stregua della normativa vigente, il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, e, in particolare, se lo stesso, a causa delle infermità da cui era affetto, potesse essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti.

Il Consulente incaricato provvedeva, in data 1.4.2016, a depositare la propria Relazione consulenziale nella quale il sig. L. M. risultava essere affetto da infermità di natura psichica compatibile con la diagnosi di “ OMISSIS ”; infermità, queste, “…potenzialmente produttive di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti tali da rappresentare adeguata motivazione di incollocabilità per il ricorrente...”.

La Guardia di Finanza, con memoria depositata in data 2.9.2016 e corredata da conferente Relazione medico legale di parte formata dal Cap. me. S.p.s. G.d.F. P. Z.., contestava le risultanze della C.T.U. espletata dal dr. B.., chiedendo, altresì, che quest’ultimo fornisse alcuni chiarimenti in ordine ad aspetti evidenziati dallo stesso C.T.P. dell’Amministrazione.

All’esito della udienza del 25.10.2016, veniva concesso ulteriore breve termine per l’esame delle controdeduzioni formulate da parte resistente.

In data 12.1.2017 il patrono di parte ricorrente depositava memoria difensiva, corredata da C.T.P. redatta dal prof. L.. M.., nella quale, dopo lo svolgimento di considerazioni medico legali finalizzate a chiarire le “perplessità” rappresentate dal C.T.P. dell’Amministrazione, si concludeva nel senso di ritenere l’elaborato peritale formato dal C.T.U. dott. B.. “…del tutto condivisibile in quanto preciso e obiettivo…”.

All’esito della udienza del 19.4.2017 questo Giudice, constatando la permanenza di persistenti contrasti in ordine ad aspetti medico legali della Relazione peritale del dott. B.., ordinava che, a cura del medesimo consulente interpellato, venissero svolte opportune integrazioni volte a dirimere i dubbi interpretativi ancora esistenti.

In data 13.11.2017 il C.T.U. depositava le richieste note integrative, sostanzialmente confermative del tenore complessivo della precedente Relazione, e dunque deponenti verso la sussistenza delle condizioni integranti la concessione dell’invocato assegno di incollocabilità.

In prossimità della odierna udienza le contrapposte parti depositavano, in data 9.4.2018 (G.d.F.) e 10.4.2018 (avv. Salvia), memorie difensive, nelle quali, dopo aver richiamato i principali motivi posti a sostegno delle rispettive ragioni di causa, insistevano per l’accoglimento delle conclusioni ivi contenute, peraltro, ribadite nel corso della odierna discussione orale.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento secondo quanto appresso specificato.

Come più ampiamente riferito “in fatto”, il sig. L. M. chiede che sia riconosciuto il proprio diritto all’assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, che dispone: “Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 , e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura”.

Pertanto, la natura eminentemente tecnica della questione da decidere, ha indotto questo Giudice ad affidare al dott. Andra B.., specialista in neuropsichiatria, la formazione di perizia medico legale intesa ad ottenere elementi ed argomenti di natura medico legali utili per una valida ricostruzione del profilo patologico del ricorrente nella supposta chiave di riconducibilità dello stesso ai requisiti integranti il riconoscimento dell’invocato assegno di incollocabilità.

Il predetto parere è stato reso con Relazione dell’1.4.2016, nella quale, dopo attento esame della documentazione trasmessa in visione e sulla scorta della visita diretta eseguita sulla persona del ricorrente, il sig. L. M. veniva giudicato incollocabile secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Le successive osservazioni in chiave critica elaborate dall’Amministrazione resistente hanno indotto questo Giudicante a disporre ulteriori approfondimenti istruttori che si rivelassero utili per un compiuto ed esaustivo esame della dedotta vicenda di causa.

Il complessivo quadro clinico ottenuto a seguito dei disposti approfondimenti consente a questo Giudice di ritenere che il disturbo OMISSIS sia del tutto sovrapponibile alla malattia (“ OMISSIS”) che diede luogo al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, previo riconoscimento della stessa come dipendente da causa di servizio.

Ricordato che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all’esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo Giudice ritiene, quindi, di poter pienamente condividere quanto espresso nel surriferito, esaustivo e motivato parere, basato su valutazioni che si palesano scientificamente corrette sul piano medico legale.

Nel caso di specie, assumono particolare rilievo per l’accoglimento del ricorso le considerazioni svolte dall’interpellato consulente sull’incidenza delle riscontrate patologie psichiche sull’incolumità dei compagni di lavoro, tenendo conto che l’infermità contratta può compromettere significativamente la capacità di percepire e reagire tempestivamente alle condizioni di pericolo o urgenza, che si possono verificare nello svolgimento dell’attività di servizio e pubblica sicurezza.

In altre parole, questo Giudice ritiene che, in coerenza con la normativa di riferimento, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità attesa la particolare complessità del disturbo OMISSIS, foriero di potenziale negatività in ordine al corretto ed ordinato espletamento dell’attività lavorativa sì come caratterizzata, quest’ultima, da delicati momenti di relazione e di intervento, e dunque tali da nuocere, potenzialmente, tanto alla vita di relazione quanto alla sicurezza del lavoro.

Conclusivamente, considerato che “l’assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda” (art. 20 del D.P.R. n.915/1978 applicabile nella fattispecie per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma del succitato dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973), va riconosciuto il diritto del sig. L. M. all’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, a decorreredall’1.1.2006 e fino alla data del compimento del 65° anno di età.

Occorre, altresì, pronunciarsi sugli accessori di legge, affermando il diritto a percepire sulle somme dovute, a titolo di arretrato, gli interessi e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra interessi e rivalutazione previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1.9.1998 n.352).

Per quanto concerne le spese del giudizio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. e vista anche la recentissima sentenza n.77 /2018 della Corte Costituzionale, questo Giudice decide di compensare le stesse in ragione della eccezionale natura della controversia, connotata da particolare complessità anche comprovata dai numerosi e ripetuti approfondimenti istruttori richiesti

Vanno liquidate le spese relative alla consulenza tecnica del C.T.U. dott. Andrea B.. che restano a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. M. nei confronti del MEF – Comando Generale Guardia di Finanza, contrariis reiectis, così decide:

a) accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del sig. L. M. all’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, a decorrere dall’1.1.2006, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (27.12.2005) e fino alla data del compimento del 65° anno di età; vanno altresì corrisposti gli accessori di legge sulle somme arretrate a tal titolo dovute, calcolati secondo quanto previsto dall’art.16, co.6, L. n.412/91 e dal D.M. n.352/98;

b) compensa le spese ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica del C.T.U. dott. Andrea B.. che restano a carico della parte soccombente.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza dell’8 maggio 2018.

Si dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell’udienza.

Il Giudice f.to Giuseppe TAGLIAMONTE



Depositata in Segreteria l’8 maggio 2018


Il Responsabile Settore Giudizi
f.to dott. Angela MICELE

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria ea tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice
f.to Giuseppe TAGLIAMONTE
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Potenza, 8 maggio 2018
Il Responsabile Settore Giudizi
f.to dott. Angela MICELE
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Re: ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

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Accolto,

CdC Campania n. 999/2018
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Re: ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

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Allego:

- INPDAP Nota Operativa n. 36 del 09/07/2010;

- Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 63 del 2019.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello, che l’articolo 34, dal titolo “Altre agevolazioni”, del D.P.R. n. 601/1973, recante la “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, dispone che “Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

L’articolo 34 riconosce, quindi, un regime fiscale di favore agli “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie”, mentre le pensioni privilegiate ordinarie, non essendo menzionate nel suo ambito applicativo, risultano imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUIR in applicazione del quale “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente ... le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati ...”.

Occorre quindi verificare se l’assegno di incollocabilità rientri nella nozione di “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie”, conseguendone direttamente dalla legge l’insuscettibilità di attrazione alla tassazione ai fini IRPEF.

In tal senso, la nota operativa INPDAP (ora INPS) n. 36, del 9.07.2010, avente ad oggetto gli “Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo”, ricomprende tra gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 citato, anche l’assegno d’incollocabilità. E tale nota viene anche recepita e ricordata nella succitata risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 63/2019.

Va inoltre ricordato che l'articolo 20 del D.P.R. n. 915/1978 e l'articolo 104 del D.P.R. n. 1092/1973 riconoscono l’assegno di incollocabilità agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2ª all'8ª categoria, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti.
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