Aspettativa speciale, Tempi di risposta-

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Nibbio1963
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Aspettativa speciale, Tempi di risposta-

Messaggio da Nibbio1963 »

Buongiono Avvocato, Mi è stato consigliato dall'Avv. Vitelli di rivolgermi a Lei per il mio quesito.
Sono un M.llo dei Carabinieri attualmente da circa due mesi in aspettativa speciale per cumulo di categorie precedente 5^ e ora 8^ in corso di definizione da parte del Comitato di Verifica per il riconoscimento o meno a causa di servizio. Attualmente la risposta del Comitato arriva dopo un anno. Per quanto è a mia conoscenza, se si supera l'anno di aspettativa e la malattia è giudicata NO causa di servizio, si è sottoposti alla trattenuta dello stipendio prima al 50 e successivamente al 100%. La mia domanda è questa: Può il Comitato di verifica derogare ai tempi stabiliti dalla Legge 241/1990 che prevede la definizione dell'iter da parte della pubblica amministrazione al massimo entro 90 giorni?
Se la risposta non mi viene data entro tale termine e comunque entro un anno, posso proporre istanza di sollecito al fine di non incorrere nella trattenuta stipendiale e se si, in base alla 241/1990 o quale altra legge?
La ringrazio in anticipo per una sua cortese risposta.


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Diabolikus
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Re: Aspettativa speciale, Tempi di risposta-

Messaggio da Diabolikus »

Con il permesso dell'illustrissimo Avvocato Carta (che saluto con stima e costante ammirazione) gradirei fornire il mio contributo:
In merito ai termini per la definizione della dipendenza da causa di servizio, più che alla Legge 241/90, bisogna fare riferimento ad:
a) art.5 co.1 D.P.R. 461/2001 ai sensi del quale “l'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale”
b) art.7 co.1 D.P.R. 461/2001 ai sensi del quale “entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato……. una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi….”.
c) art.11 co.2 del D.P.R. 461/2001, il quale stabilisce che “entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato (di Verifica), nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione;
d) art.14 co.1 del D.P.R. 461/2001, il quale stabilisce che L’Amm.ne emette il relativo decreto “entro venti giorni dalla data di ricezione del parere (del Comitato)”;
e) art.1043 co.1 lett.a) del D.P.R. 90/2010, ai sensi del quale La Direzione Previmil del Ministero della Difesa (attualmente il Comando Generale – Direzione di Amm.ne, competente per tutti i ruoli dell’Arma dei CC) deve emettere il decreto relativo alla dipendenza da causa di servizio entro 20 giorni dalla ricezione del parare del Comitato.
Premesso quanto sopra e sebbene sia poco rincuorante, bisogna, purtroppo, considerare che tali termini hanno carattere ordinatorio (di “sollecitazione”) e non perentorio, considerato che le norme in esame non contemplano l’inefficacia/decadenza dei provvedimenti adottati nel caso di inosservanza (Consiglio di Stato - sez. IV - sent. n. 3911/2007).
Diversamente ritenendo, anche un provvedimento favorevole, emesso oltre i citati termini, sarebbe da considerare nullo ed inefficace.

A suffragio di tale di tale tesi, riporto l’art.1034 co.4 del D.P.R. 90/2010 secondo il quale “la scadenza del termine non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere”.

In conclusione, Lei può sicuramente accedere agli atti, chiedere lo stato del procedimento, sollecitarlo ed impugnare eventuali provvedimenti negativi, eccependo l’inerzia dell’Amm.ne (chiedendone la condanna con relativo risarcimento) ma, a mio avviso (e sebbene io non condivida quanto segue), i provvedimenti oggetto di impugnazione saranno comunque ritenuti idonei a produrre gli effetti giuridici quali quello del recupero retroattivo delle somme percepite, stabilito dal combinato disposto di cui all’art.39 co.3 del D.P.R. 51/22009 ed all’art.26 della Legge 187/76.

Non bisogna infatti trascurare che è lo stesso art.39 co.3 (penultimo cpv) del D.P.R. 51/2009 a fissare il termine di ben 24 mesi, entro i quali può pronunciarsi il Comitato, ai fini del recupero retroattivo delle somme.

Tale termine decorre dalla data di collocamento in aspettativa speciale e scade con la data di notifica del relativo provvedimento che, per giurisprudenza consolidata, è atto di natura recettizia che, pertanto, produce effetti soltanto dal momento in cui è entrato nella sfera cognitiva del destinatario.
Quanto sopra, ovviamente, è solo il mio umile e modesto parere.
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Diabolikus
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Re: Aspettativa speciale, Tempi di risposta-

Messaggio da Diabolikus »

Mi premerebbe altresì precisare (a scanso di equivoci che si verificano molto spesso in subiecta materia)....

....che l'art.39 co.3 (e quindi il citato termine di 24 mesi) si applica SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a coloro che siano stati giudicati IDONEI PARZIALI (ai sensi del D.P.R. 738/81) e siano stati collocati in aspettativa speciale (di tipo tecnico), in attesa della pronuncia del C.d.V. e solo in tale fase procedimentale (in quanto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è condicio sine qua non, per il reimpiego quale parzialmente idoneo, pena il collocamento in congedo, cat. riserva).

Il successivo co.4 del medesimo art.39, si applica invece al restante personale ovvero a coloro che siano stati collocati in aspettativa per infermità (ovvero per malattia - e non speciale). In tale ultima previsione normativa, il legislatore NON ha espresso alcun termine (per il C.d.V.) ai fini del recupero, da parte dell'Amm.ne, delle somme percepite oltre i 12 mesi di aspettativa che NON sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ne consegue, pertanto, che in questo caso l'Amm.ne può recuperare le somme percepite in eccedenza, fino alla prescrizione di tale diritto il cui termine, se non erro, è quantificato in dieci anni.

Augurandomi di aver contribuito.

Saluti.
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