Buonasera Avv.Carta
Nel libro di Luigi Mone intitolato “L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’ordinamento del personale” del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione edito da Laurus Robuffo, al paragrafo 3 di pag.225 denominato “Procedure” del Capitolo Undicesimo - “Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’amministrazione della P.S. o di altre amministrazioni dello Stato”, è scritto testualmente che:
“Il giudizio di inidoneità deve essere espresso, anche in questo caso, dalle Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all’art. 165 del D.P.R. 1092 del 1973. Esse devono anche fornire indicazioni sull’ulteriore impiego del personale.
Sulla domanda degli interessati e sulla proposta dell’Amministrazione in caso di trasferimento d’Ufficio deve esprimersi il Consiglio di Amministrazione per il personale direttivo e dirigenziale, nonché le competenti Commissioni per gli altri ruoli.
Deve, altresì essere sentita la Commissione prevista dal D.P.R. 738/1981 per il parere di idoneità all’impiego in altri ruoli della Polizia di Stato.
Per quanto riguarda, invece, il passaggio nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, il parere deve essere espresso dal Consiglio di Amministrazione ricevente.
La legge non limita il numero delle Amministrazioni cui l’interessato può aspirare, pertanto l’istruttoria può assumere tempi anche molto lunghi. Nel frattempo il dipendente viene collocato in aspettativa speciale con diritto al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.
Nel periodo in cui il dipendente, ancorché illegittimamente, abbia svolto attività lavorativa, non potrà essergli corrisposto il trattamento economico previsto dal D.P.R. 339/82. A tal fine, l’interessato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’attività lavorativa svolta o l’assenza di essa (circ. n. 333-G/9813.C.BIS.40 del 13 dicembre 1993).”
Se ho ben compreso e, mi corregga se sbaglio, durante l’aspettativa speciale il dipendente può svolgere attività lavorativa senza che gli venga corrisposto il trattamento economico previsto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.339 e previa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti appunto l’attività lavorativa svolta.
Ha la possibilità di allegarmi la suddetta circolare?
La ringrazio di cuore per la sua cortese attenzione e buona serata
Aspettativa speciale ed attività lavorativa
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Aspettativa speciale ed attività lavorativa
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
In realtà, durante l'aspettativa si resta dipendenti del Ministero dell'interno, quindi permane il correlativo obbligo di esclusiva, con conseguente divieto di intrattenere altri rapporti di lavoro.
La misura del mancato pagamento dello stipendio, in verità, è estrinsecazione dell'obbligo del dipendente che abbia svolto attività extraprofesionali di conferire al Ministero quanto percepito da altre fonti.
In sostanza, le suggerisco di non svolgere altri lavori.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
La misura del mancato pagamento dello stipendio, in verità, è estrinsecazione dell'obbligo del dipendente che abbia svolto attività extraprofesionali di conferire al Ministero quanto percepito da altre fonti.
In sostanza, le suggerisco di non svolgere altri lavori.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
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