Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Sentenza Corte Costituzionale depositata oggi 28/02/2023 nei confronti della PolPen

Sentenza 33/2023
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: de PRETIS - Redattore: AMOROSO
Udienza Pubblica del 24/01/2023; Decisione del 25/01/2023
Deposito del 28/02/2023; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 1, c. 4°, della legge 15/12/1990, n. 395.
Massime:
Atti decisi: ord. 40/2022


Sent. 33/2023 - Pres. de PRETIS, Rel. AMOROSO

non fondatezza

Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto compatibili, delle norme relative agli impiegati civili dello Stato al personale del Corpo di polizia penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata previsione che, a fronte della sostanziale identità delle funzioni e compiti svolti dalle forze di polizia, tali criteri siano estesi anche al personale della Polizia penitenziaria.

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Quì sotto la parte conclusiva

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023.

Omissis
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Ecco la 1^ sentenza n. 89/2023 su PolPen della CdC Sez. 2^ d'Appello, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, infatti si legge:

1) - Tale impostazione è stata seguita dall’Istituto previdenziale con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022, ma soprattutto ha trovato l’avallo della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo jus superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere una “applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”. Peraltro, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull’analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “alla luce del mutato quadro normativo” riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”.

CONCLUDENDO

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce all’appellante il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023


N.B.: Idem anche con le sentenze n. 77, 86, 87.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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CdC Sezione 3^ d’Appello n. 126/2023 in Rif. alla CdC Puglia n. 689/2019 su personale PolPen, conferma l’applicazione della nuova legge decorrente dal 2022, infatti si legge:

- Le sezioni di appello di questa Corte hanno affermato, valorizzando gli atti parlamentari che ne hanno preceduto l’approvazione, la finalità perequativa della disposizione, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, estendendone gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa.

- A fronte della portata della norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, va condiviso lo sforzo interpretativo delle sezioni centrali d’appello nell’attribuire alla norma stessa una sorta di “retroattività temperata”, nel senso di riconoscerne l’applicazione anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone tuttavia gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 (Sez. I d’app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022), ossia in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione.

- Detto orientamento, recepito anche dall’Inps con la circolare n.44/2022, risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata calcolata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), includendo “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”.

- Il Collegio, condividendo il predetto orientamento ermeneutico, assorbita ogni altra questione, in parziale accoglimento dell’appello, riconosce il diritto dei sigg.ri xxx, xxx, xxx, xxx e xxx alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza gli arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento del 2,44%.

CONCLUDENDO

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, dichiara il diritto dei sig.ri xxx, xxx, xxx, xxx e xxx alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, del coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati antecedenti a tale data.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Che ne pensate del contenuto di queste 2 sentenze emesse dalla CdC Sezione 3^ d’Appello?

1) - CdC Sez. 3^ d’Appello n. 363 in Rif. CdC Liguria n. 102/2020 su PolPen;

2) - CdC Sez. 3^ d’Appello n. 364 in Rif. CdC Emilia Romagna n. 133/2020 su PolPen.

Allego sentenze di 1° grado con l’esito finale d’Appello.
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Mimmo62
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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mauri64 ha scritto: sab giu 25, 2022 10:31 am Ciao Mimmo,
quale pensionato già appartenente alla Polizia Penitenziaria, l'INPS procederà d'ufficio a ricalcolare il coefficiente 2,444% a decorrere dal 01/01/2022, pertanto, non dovrai presentare alcuna diffida nei confronti dell'Istituto previdenziale.
In risposta a diversi solleciti da parte di utenti del forum, l'INPS ha riferito che sta aggiornando l'applicativo per le pensioni antecedenti l'anno 2022.
Buonasera Mauri, dopo il primo sollecito del 01/11/2023 l'INPS ha preso immediatamente in considerazione la mia richiesta il 02/11, poco fa ho ricevuto una e-mail dalla mia sede Provinciale che posto incollando la risposta; " 03/11/2023 10:45
Buongiorno, si comunica che sarà possibile riliquidare la pensione per applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% non prima della rata di febbraio 2024." Sperando che poi non dilunghino ulteriormente.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Ciao Mimmo62,
con il rateo pensionistico di febbraio 2024 troverai il ricalcolo art. 54 e relativi arretrati.
L'INPS lavora le pratiche con 3 mesi di anticipo rispetto al pagamento.
Mimmo62
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Allora non ci resta che aggiornarci dopo il 20 Gennaio, per eventuali novità.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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👌
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