art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Per i colleghi della PolStato ribadisco di non aver fretta nel fare il ricorso e aspettare che qualche Sezione d'Appello di pronunci.

La CdC Siciliana, rigetta questo ricorso del collega arruolatosi in data 15 marzo 1982 nel Corpo della Polizia di Stato in più si legge:

1) - Questo giudice intende, invero, aderire all’indirizzo formatosi sulla questione con giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia n. 431/2019, Sez. Giurisd. Lombardia n. 302/2019 e 362/2019, Sez. Giurisd. Calabria n. 139/2019, Sez. Giurisd. Emilia-Romagna, n. 89/2019, Sez. Giurisd. Piemonte n. 30/2019, n. 43/2019, e Sez. Giurisd. Marche n. 71/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), qui richiamata anche ai sensi dell’art. 17 disp. att. del c.g.c., che nega il riconoscimento de quo agli appartenenti alla Polizia di Stato.

2) - Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’Inps che si liquidano in € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA e CPA se dovute.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 152 Pubblicazione 15/04/2020

LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice
dott. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 152/2020

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 65582 del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato il 10 aprile 2018, proposto dal sig. M. S., nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via della Libertà, n. 62, presso lo studio degli avv.ti. Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax 0917794561; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917794561; pec: simona.fell@pec.it) e Rosamaria Berloco (c.f. BRLRMR82P50A225T; pec: rosamariaberloco@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;

CONTRO

- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito (pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), unitamente e disgiuntamente con l’avv. Gino Madonia (pec avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliato in Palermo presso l’avvocatura regionale dell’istituto sita in via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Premesso in
FATTO

I. Il sig. S., arruolatosi in data 15 marzo 1982 nel Corpo della Polizia di Stato ed in pensione dal 1° agosto 2017, rappresenta che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 17 anni, 5 mesi e 6 giorni; lamenta che all’atto della liquidazione della pensione, l'ente previdenziale, applicato, per il calcolo del rateo pensionistico l'aliquota ordinaria prevista dal nostro ordinamento, pari al 35,9%, anziché quella prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 - pari al 44% - disattendendo tale previsione, i cui beneficiari sono i componenti del personale militare che, arruolatisi tra gli anni 1981 e 1983, avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, non meno di 15 anni di anzianità contributiva e non più di 20 anni, la cui pensione sia stata calcolata con il sistema di calcolo misto.

Lo stesso inviava all’INPS in data 17.01.2018 un’istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico invocando l’applicazione dell'invocata disposizione, ma tale richiesta veniva rigettata “…l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/73 è limitata esclusivamente al personale militare che, alla data di cessazione dal servizio, abbia maturato un 'anzianità contributiva complessiva ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, in un sistema di calcolo retributivo o misto considerando di quest'ultimo la sola quota retributiva....”

Per tale motivo con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Sciortino chiedeva a questo Giudice di dichiarare, previa eventuale CTU al fine di quantificare il corretto rateo pensionistico da riconoscere, il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in attuazione del dettato normativo richiamato onde ottenere in misura maggiorata il trattamento pensionistico già in godimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973, nonché il pagamento delle differenze di rateo non percepite, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza, oltre interessi legali sui ratei maturati, con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.

II. Il ricorrente in data 21 gennaio 2020 depositava la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.

III. Con memoria depositata in data 3 marzo 2020 si costituiva l’INPS, chiedendo di rigettare il ricorso, rilevando che il ricorrente non possiede lo status di militare e, pertanto, non può reputarsi destinatario del regime di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973.

IV. All’udienza del 5 marzo 2020, erano presenti l’avv. Santino Spina su delega dell’avv. Francesco Leone per parte ricorrente, e l’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’Inps. L’avv. Spina si riporta alle domande del ricorso, evidenziando che il ricorrente è stato arruolato antecedentemente al 1982 nella Polizia di Stato, che all’epoca era un corpo militare e che occorre fare riferimento proprio al momento in cui è stato reclutato. L’avv. Norrito si riporta alla memoria, evidenziando che ai fini dello status di militare rileva il momento della cessazione del servizio, e chiede la decisione.

La causa era posta in decisione, come da verbale di udienza.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l’amministrazione, con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, non abbia applicato l’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista dall’art. 54, c. 1, del D.P.R. n. 1092/1973.

La disposizione citata stabilisce, ai primi due commi, che “…La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo…”.

Ciò posto, la domanda, nonostante gli argomenti sviluppati dalla difesa dell’attore in ricorso e in sede di discussione, è infondata e va respinta.

Questo giudice intende, invero, aderire all’indirizzo formatosi sulla questione con giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia n. 431/2019, Sez. Giurisd. Lombardia n. 302/2019 e 362/2019, Sez. Giurisd. Calabria n. 139/2019, Sez. Giurisd. Emilia-Romagna, n. 89/2019, Sez. Giurisd. Piemonte n. 30/2019, n. 43/2019, e Sez. Giurisd. Marche n. 71/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), qui richiamata anche ai sensi dell’art. 17 disp. att. del c.g.c., che nega il riconoscimento de quo agli appartenenti alla Polizia di Stato.

In particolare, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, si è avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile in favore del militare che cessi dal proprio servizio, ove ricorrano le condizioni di cui alla suindicata norma.

Invero, la disposizione de qua limita espressamente il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle forze armate.

Al riguardo, ai fini dell’individuazione dei rapporti di impiego sussumibili nell’ambito di tale categoria, si ritiene necessario far riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, il quale disciplina il regime giuridico e organizzativo dell’Esercito italiano, della Marina militare con il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri. Analogo status deve essere riconosciuto al Corpo della Guardia di finanza, in considerazione dell’assimilazione operata, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Quindi, tale status non può riconoscersi agli appartenenti alla Polizia di Stato, la quale ultima, a seguito della legge n. 121 del 1981, è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giugno 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio intervenuta l’1.10.2017, non era un militare ma un appartenente alla Polizia di Stato.

Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei confronti del medesimo non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".

Ed è assolutamente irrilevante la circostanza, prospettata dalla difesa attorea, secondo cui l’istante era stato sin dall’arruolamento avvenuto prima della smilitarizzazione della Polizia di Stato, un militare, dovendo le norme pensionistiche essere applicate in relazione allo status, civile o militare, rivestito al momento della cessazione dal servizio.

Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.

Ciò è confermato anche dall’art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che “Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

Nessuna disposizione, nell’ambito della fonte citata, consente l’ultravigenza dello status militare.

Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari. Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono di estendere la disciplina prevista per il comparto militare anche ai corpi smilitarizzati, come accade nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in legge 20/11/1987, n. 472.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’Inps che si liquidano in € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA e CPA se dovute.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2020.
IL GIUDICE
F.to digitalmente Gioacchino Alessandro
Depositata in data 7 aprile 2020

Pubblicata in data 15 aprile 2020

Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni

F.to digitalmente Dott.ssa Mariolina Verro


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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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La CdC Veneto con sentenza n. 83/2020 pubblicata il 18/06/2020, ha rigettato il ricorso di un collega della PolStato arruolato il 20 giugno 1981 nel disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicoletta Pompei, Mauro Bertoldi ed Ennio Maria Carrozzini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, alla via 95° Reggimento n. 139.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Novità con la sentenza n. 119/2020.

Il ricorrente VV.FF. appella la sentenza n. 95/2019 della CdC Calabria, pubblicata in data 9.4.2019 e vince.

rif. DPR n. 1092/1973 art. 61

Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

rif. D.Lgs. 165/2001 art. 3, comma 1

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.

Il Giudice d'appello scrive:

Non tiene in debito conto, infatti, il primo giudice della speciale disposizione invocata dall’appellante già in primo grado e la cui violazione viene qui dedotta a motivo di gravame – l’art. 61, d.p.r. n. 1092/73, per l’appunto – norma giammai esplicitamente, né implicitamente abrogata, dalle disposizioni successive (anche riguardanti la riforma dell’ordinamento mili-tare), non essendo queste ultime, ex se, incompatibili con la stessa.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da leo62 »

Chiedo cortesemente se tra i lettori di grnet c'è qualcuno che è a conoscenza se i Sardegna vi è uno studio di avvocati che si sta occupando del ricorso collettivo di cui all'art. 54 della su citata legge se cortesemente potete fornirmi indirizzo o numero telefonico grazie.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

Le novità continuano sul personale VV.FF.,

Accolti e le rispettive sentenze, di cui 1 si riferisce al personale con meno di 15 anni, si trovano postate nell’apposita sezione a loro dedicata.

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 125/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 94/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 126/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 100/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 127/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 99/2019 che lo rigettava con meno di 15 anni ( in servizio dal 27 aprile 1987 ).

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 128/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 173/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.
Aquila

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Aquila »

https://www.investireoggi.it/fisco/pens ... -piu-alto/

Sperando di farvi cosa gradita, vi allego l'articolo pubblicato in data odierna, con cui si ribadisce che l'inps, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, persiste nell'applicare l'aliquota del 33% anzichè quella del 44%; nelle more, mentre Carabinieri e Gdi F. iniziano a vincere i ricorsi, con noi della P di S., l'istituto si appella al cavillo che non siamo "militari",,,http://presidenza.governo.it/USRI/uffic ... e_1981.pdf

La Corte dei Conti
A livello giudiziario e a seguito degli innumerevoli ricorsi che vengono presentati, la Corte dei Conti ha sempre disposto il riconoscimento dell’aliquota del 44% per il personale militare a prescindere dal numero degli anni di servizio maturati prima del 31 dicembre 1995. Questo perché tutti i militari debbono ricevere lo stesso trattamento pensionistico indipendentemente dagli anni di contributi versati prima del 1996, altrimenti si viene a determinare una disparità di trattamento
.

In questi casi la magistratura contabile ha sempre riconosciuto il trattamento più favorevole al pensionato rispetto al calcolo effettuato dall’Inps. Sentenze che sono state anche confermate in secondo grado di giudizio dalla Corte dei Conti a Roma.


Aliquota di computo più bassa
Recentemente, però, da qualche anno, carabinieri, poliziotti, militari e vigili del fuoco si sono visti liquidare dall’Inps una pensione più bassa rispetto a quanto spettante di diritto. L’Istituto di previdenza sociale riconosce infatti un’aliquota di computo pari al 33% per la parte contributiva, così come previsto per la generalità del personale civile dipendente. L’applicazione del coefficiente militare pari al 44%, previsto dall’art.54 del DPR 1092 del 1973 viene infatti negato dall’Inps a tutti i militari che non hanno maturato almeno 15 anni di contributi nel sistema retributivo al 31 dicembre 1995, così come previsto dalla riforma Dini di quel tempo. L’Inps applica, invece, l’art. 44 del DPR di cui sopra che riconosce un’aliquota pari al 33%, cioè uguale al resto dei lavoratori dipendenti, ma inferiore a quella di diritto originario.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Gianfranco64
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Gianfranco64 »

Per Aquila
Attenzione nell'articolo non c'è un dato o informazione giusta.
Il montante contributivo viene moltiplicato per legge con apposita tabella e vale per tutti i lavoratori.
Il 44% è relativo alla parte retributiva , le discussioni sul 44% sono su quale coefficiente annuale va applicato negli anni della parte retributiva.
Certo sarebbe fantastico se fosse vero quello indicato nell'articolo, ovvero che per i militari arruolati prima del 1996 fosse prevista l'aliquota del 44% a prescindere degli anni effettivi di servizio, pensa ad un arruolati 1994 che dopo un anno di servizio si ritrovasse una perte retributiva del 44%.
Questo parzialmente è vero per quelli che avevano dai 15 ai 20 anni, per i quali viene riconosciuta per tutti l'aliquota del 44% per la parte retributiva.
Per quelli che avevano meno di 15 anni , la parte retributiva viene calcolata moltiplicando il coefficiente annuale per gli effettivi anni di servizio.
Al momento il punto principale è stabilire se il coefficiente annuale vada suddiviso con 44%/ 20 anni o con i 15 ( minimo previsto ).
Aquila

Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Aquila »

x Gianfranco 64

...hai ragione collega, infatti l'articolo de quo, non precisa che la mancata applicazione dell'aliquota di rendimento della "quota retributiva"della pensione, ovvero quella del 44% x la QUOTA A, anzichè quella arbitrariamente concessa dell'INPS del 33% ( prevista per il personale civile, considerando paradossalmente il lavoro della Polizia di Stato piu' simile a quello dellimpiegato statale generico che non a quello specifico dei...CARABINIERIEE G. DI f.)
concerne
..."solo il periodo di servizio svolto sino al 31 dicembre 1995"; a mio modesto parere, la cosa importante è che l'indirizzo intrapreso dalla Corte dei Conti, compresa quella del Piemonte,è ormai CHIARO visto che ad ogni udienza, riferendosi anche ai numerosi contenziosi precedenti, boccia palesemente ""l'inspiegabile" resistenza dell'INPS a riconoscere 1 giusto diritto ai servitore dello Stato.

Quello che trovo meschino, è l'arroganza con la quale ci si ostina pervicemente a negare 1 giusto diritto, a coloro che hanno elargito 1 servizio di pubblica utilità al cittadino , mentre contestualmente si sprecavano migliaia di miliardi svendendo gioielli di stato e concessioni autostradali con contratti capestro e facoltà di pretendere esosi balzelli e si continua puntualmente ad erlargire redditi di cittadinanza anche a soggetti con gravissimi pregiudizi penali che invece..hanno gravemente danneggiato la società con i loro comportamenti illeciti.
Nelle more, alla luce di essere amareggiato nell'essere così bistrattato dopo oltre 6 lustri di onorato servizio, la domanda sorge spontanea, perchè tanto accanimento nei nostri confronti...è piu' facile fare la guerra a i piu deboli che hai potenti???

Cui prodest questo comportamento, alla luce del fatto oggettivo che...
continuare in contenziosi giudiziari senza limite - utilizzando il denaro pubblico per sostenere le spese legali previste - che nella maggior parte dei casi lo hanno visto sconfitto, l’INPS dovrebbe finalmente ottemperare a quanto stabilito dalle ultime sentenze pagando ciò che secondo i giudici è “giusto”.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Louis65 »

...hai ragione collega, infatti l'articolo de quo, non precisa che la mancata applicazione dell'aliquota di rendimento della "quota retributiva"della pensione, ovvero quella del 44% x la QUOTA A, anzichè quella arbitrariamente concessa dell'INPS del 33% ( prevista per il personale civile, considerando paradossalmente il lavoro della Polizia di Stato piu' simile a quello dell'impiegato statale generico che non a quello specifico dei...CARABINIERI E G. DI F.)
concerne


aggiungerei Polizia Penitenziaria e VV.FF. (i nostri cosi detti angeli, solo all'occorrenza della situazione)
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da KURO OBI »

foxred ha scritto: dom mar 08, 2020 1:52 pm Buon giorno
qualcuno del gruppo è a conoscenza di sentenze della CdC Puglia favorevole a personale arruolato 1984?
In caso positivo indicare il numero della sentenza
Grazie
Di sentenze positive per i -15 al 95 ce ne sono tante, mi sembra anche della Puglia. Comunque in appello ultimamente sono tutte positive
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da panorama »

La CdC Umbria con la sentenza n. 51/2020 pubblicata in data 22/09/2020 rigetta il ricorso del collega PolStato.

N.B.: si legge anche, perchè così scrive alla fine il Giudice:

1) - Non risultano convincenti, ad avviso di chi scrive, le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente nella memoria integrativa, ove si fa riferimento ad una pronuncia della Sez. Prima di Appello (n. 119/2020), depositata in data 29 giugno 2020, relativa a soggetto appartenente ai Vigili del Fuoco, nella quale vengono valorizzati i caratteri di “vicinanza” tra tale corpo e i ruoli militari, pretendendosi di estendere tale ragionamento anche alla Polizia di Stato, sulla base della “natura fortemente operativa” che, in buona sostanza, contraddistinguerebbe l’azione dei predetti Vigili (e dunque, ad avviso del ricorrente, dei Poliziotti) da una parte, e dei militari in generale, dall’altra.

2) - La Polizia dello Stato, appare quasi superfluo rammentarlo, è stata “smilitarizzata” con legge n. 121 del 1° aprile 1981; il citato precedente, peraltro, risulta del tutto ininfluente ai fini dell’odierna decisione, tenuto conto dell’assoluta specificità e differenza tra le funzioni svolte, da un alto, dalla Polizia di Stato di cui alla presente controversia e, dall’altro, dal Corpo dei Vigili del Fuoco, senza che risulti in alcun modo convincente, in punto di diritto, l’asserita assimilazione tra le due Forze, basata semplicemente dalla ritenuta “operatività” che le accomunerebbe.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da Crigialeo »

Vorrei chiedere un parere a qualcuno esperto, ma non necessariamente tale.
Secondo voi io che sono partito nel 1984 come allievo sottufficiale dell'esercito dopo aver fatto 3 anni e 7 mesi sono transitato nella Polizia di Stato, dove sono tutt'ora. Che tipo di calcolo mi dovrò aspettare da parte l'INPS o quanto meno posso sperare che mi venga fatto un calcolo vantaggioso per gli anni lavorati fino al 31/12/1995?
Grazie
firefox
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

Messaggio da firefox »

panorama ha scritto: ven set 25, 2020 5:25 pm La CdC Umbria con la sentenza n. 51/2020 pubblicata in data 22/09/2020 rigetta il ricorso del collega PolStato.

N.B.: si legge anche, perchè così scrive alla fine il Giudice:

1) - Non risultano convincenti, ad avviso di chi scrive, le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente nella memoria integrativa, ove si fa riferimento ad una pronuncia della Sez. Prima di Appello (n. 119/2020), depositata in data 29 giugno 2020, relativa a soggetto appartenente ai Vigili del Fuoco, nella quale vengono valorizzati i caratteri di “vicinanza” tra tale corpo e i ruoli militari, pretendendosi di estendere tale ragionamento anche alla Polizia di Stato, sulla base della “natura fortemente operativa” che, in buona sostanza, contraddistinguerebbe l’azione dei predetti Vigili (e dunque, ad avviso del ricorrente, dei Poliziotti) da una parte, e dei militari in generale, dall’altra.

2) - La Polizia dello Stato, appare quasi superfluo rammentarlo, è stata “smilitarizzata” con legge n. 121 del 1° aprile 1981; il citato precedente, peraltro, risulta del tutto ininfluente ai fini dell’odierna decisione, tenuto conto dell’assoluta specificità e differenza tra le funzioni svolte, da un alto, dalla Polizia di Stato di cui alla presente controversia e, dall’altro, dal Corpo dei Vigili del Fuoco, senza che risulti in alcun modo convincente, in punto di diritto, l’asserita assimilazione tra le due Forze, basata semplicemente dalla ritenuta “operatività” che le accomunerebbe.
Buon giorno Panorama, hai la sentenza integrale oppure la hai già postata in altra sezione/discussione?
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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Ciao firefox,
La sentenza non l'ho scaricata ma ho preso solo spunto di una piccola parte per darne notizia, tanto, chi vuole leggerla/scaricarla avendo il numero può andare sul sito della CdC.
Cmq. si tratta di sentenza a livello di 1° grado, poi in si vedrà in Appello l'ulteriore esito.

P.S.: fino ad oggi nessuna sentenza d' Appello è uscita a favore/sfavore dei colleghi della PolStato e nè si rinviene notizia.
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Re: art. 54 per arruolati anni 1981/2/3 arruolati 1984?

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La CdC Sez. 2^ rigetta l’Appello proposto da ricorrenti tutti provenienti dal corpo degli ex agenti di custodia poi transitati, a decorrere dal 1991, nel corpo della polizia penitenziaria con la sentenza n. 231/2020 (udienza 29/09/2020 e depositata in data 14/10/2020) proveniente dalla CdC Liguria sentenza n. 166/2018 del 23.5.2018.

Il ricorso tratta l’art. 54, l’art. 6 della legge 3 novembre 1963,n. 1543, nonché, l’art. 3, comma 5 della legge n. 284/1977.

N.B.: il Giudice d’Appello precisa anche:

1) - Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che alla data dell’arruolamento di tutti gli appellanti, il disciolto corpo degli agenti di custodia era un corpo militare.

2) - Conclusivamente l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Causa trattata dal

L’Estensore Il Presidente
f.to digitalmente f.to digitalmente
Rossella Scerbo Andrea Lupi
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