APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.
Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.
Militari cuochi nelle caserme senza esperienza? Grastrite e ulcere in arrivo.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: APERTURA M.O.S. in sede di Compagnia CC.
Il CdS con la n. 5007/2023 rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del TAR Veneto n. 199/2021 riguardante il Buono Pasto.
1) - Ricorrenti personale in forza al Servizio Polizia di frontiera presso l’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso,
In sentenza si legge:
- Non è contestato – ed stato comunque dimostrato dai lavoratori, con la produzione dei d.m. 24 gennaio 2019 e 21 gennaio 2020, doc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado – che l’Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso rientra tra le “sedi disagiate” presso le quali l’art. 1 della legge n. 203 del 1989 prevede la costituzione di «mense obbligatorie di servizio».
- Si deve dunque concordare con il Tribunale sia quando afferma che «spetta in definitiva all’Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto», sia quando argomenta che laddove l’accesso alla mensa non sia “possibile” – cioè l’Amministrazione non riesca ad assicurarne il “funzionamento” rispetto ad alcuni dei suoi dipendenti – e non siano state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l’uso della loro mensa o con ristoranti privati, ai lavoratori spetta il buono-pasto quale unica soluzione in concreto disponibile.
- Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto che «in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea» (tesi peraltro già condivisa da questo Consiglio di Stato in sede cautelare) e che devono pertanto essere riconosciuti i buoni-pasto ai dipendenti dalla cessazione della erogazione fino all’effettiva attivazione di una soluzione che consenta loro di consumare il pasto presso l’aeroporto o altra struttura nelle vicinanze e agevolmente raggiungibile.
CONCLUDENDO CON
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
N.B.: Come sempre Vi consiglio di leggere l'allegato.
1) - Ricorrenti personale in forza al Servizio Polizia di frontiera presso l’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso,
In sentenza si legge:
- Non è contestato – ed stato comunque dimostrato dai lavoratori, con la produzione dei d.m. 24 gennaio 2019 e 21 gennaio 2020, doc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado – che l’Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso rientra tra le “sedi disagiate” presso le quali l’art. 1 della legge n. 203 del 1989 prevede la costituzione di «mense obbligatorie di servizio».
- Si deve dunque concordare con il Tribunale sia quando afferma che «spetta in definitiva all’Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto», sia quando argomenta che laddove l’accesso alla mensa non sia “possibile” – cioè l’Amministrazione non riesca ad assicurarne il “funzionamento” rispetto ad alcuni dei suoi dipendenti – e non siano state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l’uso della loro mensa o con ristoranti privati, ai lavoratori spetta il buono-pasto quale unica soluzione in concreto disponibile.
- Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto che «in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea» (tesi peraltro già condivisa da questo Consiglio di Stato in sede cautelare) e che devono pertanto essere riconosciuti i buoni-pasto ai dipendenti dalla cessazione della erogazione fino all’effettiva attivazione di una soluzione che consenta loro di consumare il pasto presso l’aeroporto o altra struttura nelle vicinanze e agevolmente raggiungibile.
CONCLUDENDO CON
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
N.B.: Come sempre Vi consiglio di leggere l'allegato.
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