Agevolazioni Vittime del terrorismo

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Bobber
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Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Bobber »

Salve sono una vittima del terrorismo,volevo sapere le agevolazioni che mi spettano,dato che nessuno mi sa informare a riguardo,io abito in Friuli,grazie anticipatamente


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Zenmonk
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Zenmonk »

Per rispondere esattamente occorrerebbe sapere su quale base si fondano le sue affermazioni (data evento, decreto, ecc.)
Bobber
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Bobber »

Sono un militare in servizio,nel 2011 durante un attività di pattugliamento in Afghanistan sono stata vittima di un attentato terroristico,nel 2013 riconosciuto vittima del terrorismo con il 32% d'invalidita',tabella A categoria 8^...Volevo sapere se ci sono agevolazioni in merito di qualsiasi tipo(tipo esenzione bollo auto come avviene in Toscana,esenzioni addizionali come irpef regionale e comunale,gratuicita' dei trasporti pubblici).Grazie anticipatamente
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Zenmonk
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Zenmonk »

Immagino che per te sarebbe stato preferibile stare bene, ma visto che è andata così, ti può consolare leggere il PDF allegato (da aggiornare)

http://www.levittimedeldovereditalia.it ... untiv_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Attenzione: la percentuale di invalidità, la misura del danno morale ed altro sono presumibilmente stati calcolati per difetto e quindi impugnabili al tribunale ordinario (giudice del lavoro). Il termine di prescrizione dovrebbe essere decennale. Ci vuole un ottimo avvocato specializzato nella materia e nel forum troverai opinioni univoche a riguardo. La battaglia per te inizia adesso: forza e coraggio, non mollare e vedrai che i risultati arriveranno.
Bobber
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Bobber »

Grazie,ma sinceramente non saprei a chi rivolgermi per farmi spiegare tutti questi decreti
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Zenmonk
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Zenmonk »

Non sono chiari i benefici previsti dai decreti? Quali spiegazioni ti servono? Ti conviene studiarteli bene, i decreti, nel tuo interesse!
ciro49
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da ciro49 »

Bobber ha scritto:Salve sono una vittima del terrorismo,volevo sapere le agevolazioni che mi spettano,dato che nessuno mi sa informare a riguardo,io abito in Friuli,grazie anticipatamente
Il trasporto gratuito non ti compete,-anche se sei una vittima del terrorismo-se hai una patologia ascritta dalla 1^ alla 5^ con domanda potresti beneficiare dello sconto su abbonamento annuale-
Non ti compete neanche l'esenzione per le addizionali comunali e regionali-
E comunque entrambi i benefici sono a discrezione regionale, e non dettati da leggi dello stato-
In alcune regioni qualche beneficio lo concedono, ma occorre avere una categoria superiore alla 8^-
Alcuni atenei alle figlie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo li esentano dal pagamento delle tasse sia scolastiche che unioversitarie-Ma dipende anche questa dalla Regione sempre a discrezione-
Per il resto ci pensa lo stato su quello che già prendi-
Bobber
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da Bobber »

Grazie
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antoniomlg
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da antoniomlg »

per avere le esenzioni totale al
pagamento delle addizionali regionali e comunali
in qualità di vittima del terrorismo dovresti essere in pensione
e le esenzioni saranno in automatico esseno che lke vittime del terrorismo
percepiscono una pensione esente irpef.

ciao
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da foxtrot22 »

Sono vittima del terrorismo come te. Contattami a foxtrot22@libero.it lasciandomi un tuo recapito telefonico.
Quanto chiedi si riassume tranquillamente in quanto presente in questo link http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/P ... ziali.aspx a fondo pagina.
In realtà le cose sono MOLTO più complicate. Se avrai voglia di affidarti a chi queste pratiche le ha già risolte, consigliandoti ed indirizzandoti verso la strada che ti possa permettere di raggiungere i tuoi obbiettivi, io sono a tua disposizione.
PS. Tutto gratis naturalmente.
Ciao
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da janserino »

Zenmonk ha scritto:Immagino che per te sarebbe stato preferibile stare bene, ma visto che è andata così, ti può consolare leggere il PDF allegato (da aggiornare)

http://www.levittimedeldovereditalia.it ... untiv_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Attenzione: la percentuale di invalidità, la misura del danno morale ed altro sono presumibilmente stati calcolati per difetto e quindi impugnabili al tribunale ordinario (giudice del lavoro). Il termine di prescrizione dovrebbe essere decennale. Ci vuole un ottimo avvocato specializzato nella materia e nel forum troverai opinioni univoche a riguardo. La battaglia per te inizia adesso: forza e coraggio, non mollare e vedrai che i risultati arriveranno.
Ciao, sono una vittime del terrorismo (Rapido 904 del 1984), con decreto della Prefettura, ti andrebbe di darmi qualche info in più su questa cosa di cui parli? Mi riferisco all'impugnabilità del riconoscimento della percentuale di invalidità... Conosci qualche avvocato capace in merito?

Grazie in anticipo (se vuoi rispondermi in pvt la mia mail è info@janpa.it, grazie)
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da avt8 »

janserino ha scritto:
Zenmonk ha scritto:Immagino che per te sarebbe stato preferibile stare bene, ma visto che è andata così, ti può consolare leggere il PDF allegato (da aggiornare)

http://www.levittimedeldovereditalia.it ... untiv_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Attenzione: la percentuale di invalidità, la misura del danno morale ed altro sono presumibilmente stati calcolati per difetto e quindi impugnabili al tribunale ordinario (giudice del lavoro). Il termine di prescrizione dovrebbe essere decennale. Ci vuole un ottimo avvocato specializzato nella materia e nel forum troverai opinioni univoche a riguardo. La battaglia per te inizia adesso: forza e coraggio, non mollare e vedrai che i risultati arriveranno.
Ciao, sono una vittime del terrorismo (Rapido 904 del 1984), con decreto della Prefettura, ti andrebbe di darmi qualche info in più su questa cosa di cui parli? Mi riferisco all'impugnabilità del riconoscimento della percentuale di invalidità... Conosci qualche avvocato capace in merito?

Grazie in anticipo (se vuoi rispondermi in pvt la mia mail è info@janpa.it, grazie)

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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

Messaggio da panorama »

1) - esenzione dal pagamento dei ticket prestazioni sanitarie (ex art. 9 comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206);
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

2) - benefici per assunzioni dirette e borse di studio (ex legge 23 novembre 1998, n. 407);

2.1) - Soggetti obbligati all'assunzione di altre categorie protette e modalità dell'assunzione

I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati all’assunzione delle altre categorie protette individuate all’art. 18 – comma 2 della Legge 68/99

28 giugno 2018

L’art. 18 della legge 68/99 prevede che in attesa di una disciplina organica sul diritto al lavoro delle altre categorie protette possono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio:

• orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

• coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;

• profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);

• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 – comma 2 legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni). Per le vittime del dovere è richiesta una invalidità superiore all’80%;

• familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 – comma 2 legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);

• testimoni di giustizia (art. 7 decreto-legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, D.M. n. 204/2014);

• orfani per crimini domestici (art. 6 legge n. 4/2018).

Si sottolinea che i benefici della legge n. 407/98 sono stati progressivamente estesi ad altre categorie. Si ricorda, infatti, che l’art. 3 - comma 123 della Legge n. 244/2007 ha esteso agli orfani o in alternativa al coniuge superstite dei deceduti per fatto di lavoro le disposizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla legge n. 407/98 (su questo punto si rinvia alla specifica scheda di approfondimento). Ne consegue che i familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, gli orfani o in alternativa i coniugi superstiti dei deceduti per fatto di lavoro, che vengono avviati con precedenza ed indipendentemente dallo stato di disoccupazione e dalla minore età dei figli, ricevono un trattamento di maggior favore rispetto ai familiari degli invalidi di guerra e per servizio.

L’art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 333/2000 ammette espressamente l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio per i soggetti destinatari della legge n. 407/98 pure se non dispongano dello stato di disoccupazione. Le vittime del terrorismo della criminalità organizzata e del dovere (o i loro orfani e coniugi superstiti) così come gli orfani e i coniugi superstiti dei deceduti sul lavoro, per potersi iscrivere non hanno l'obbligo di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità o di versare in stato di disoccupazione.

I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati all’assunzione delle altre categorie protette individuate all’art. 18 – comma 2 della Legge 68/99 nella seguente misura:

• datori di lavoro che occupano da 50 a 150 dipendenti: un lavoratore.

• datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti: 1% dei lavoratori dipendenti.

La normativa prevede che, alcune fra le categorie protette previste dall’art. 18 della legge n. 68/99, come le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, le vittime del dovere e loro familiari, gli orfani o in alternativa il coniuge superstite dei deceduti per fatto di lavoro sono assunti con precedenza assoluta su tutte le altre categorie.

Relativamente alla precedenza per le assunzione di queste particolari categorie è necessario qui ricordare quanto avvenuto in passato e poi corretto con successivo intervento legislativo. Infatti con una modifica contenuta nell’art. 5, comma 7 del Decreto Legge n. 102/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2010, viene introdotta una novità per quanto riguarda il collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n. 68/99: alle categorie appartenenti alla Legge n. 407/98 ed equiparati (Legge 266/05 e legge 244/2007), in sostanza ai familiari vittime della Criminalità Organizzata e Comune, del Terrorismo e orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, non si applica la quota di riserva già prevista dall’art. 18 comma 2 della Legge n. 68/99, intendendo con ciò che per queste categorie si debba applicare la quota del 7% prevista per le persone con disabilità.

In seguito, questa norma viene corretta con l’interpretazione autentica fornita dalla legge n. 25 del 11 marzo 2011 con cui si ribadisce che la quota del 7% è ad esclusivo beneficio delle persone con disabilità e che le categorie qui menzionate devono rientrare nella quota stabilita dall’art. 18 della legge n. 68/99.

Si ribadisce pertanto che la precedenza si attua solo all’interno delle categorie protette previste dall’art. 18 della legge n. 68/99 e non anche rispetto alle persone con disabilità.

2.2) - Assunzione presso i datori di lavoro privati:

I lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, sono assunti dai datori di lavoro privati che devono adempiere l'obbligo per chiamata nominativa. L’articolo 18 comma 2 della legge n. 68/99 prevede che le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

Si ricorda che l’art. 7 – comma 1, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 151/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act) prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. Pertanto, ad oggi, tutte le assunzioni possono essere effettuate tramite richiesta nominativa mentre precedentemente i datori di lavoro erano obbligati ad assumere una quota di lavoratori anche con chiamata numerica.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di
effettuare la preselezione delle persone iscritte nell'apposito elenco che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

Si segnala che l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 151 ha abrogato il comma 5 - art. 9 della legge n. 68/99 in cui si prevedevano procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderivano alla specifica occasione di lavoro. Tale procedura è attualmente prevista nella nuova formulazione dell’art. 7 – commi 1 e 1bis della legge n. 68/99 e si applica anche per le assunzioni delle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99 sia in ambito pubblico che privato.

I datori di lavoro, comunque non possono effettuare le assunzioni direttamente in quanto potranno essere assunti solo gli iscritti nelle apposite liste.

Pertanto è necessario che i lavoratori appartenenti alle categorie protette siano iscritti presso il centro per l’impiego.


Relativamente alle assunzioni tramite convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/99 si segnala che, nonostante siano esplicitamente previste dall’art. 7 – comma 1 della legge n. 68/99, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, ha precisato che l'istituto delle convenzioni, rispondente alle specifiche esigenze di inserimento graduale e personalizzato, utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di soli soggetti disabili - art. 3 della Legge 68/99 -, non può essere utilizzato per fini diversi, quali, l'assunzione dei soggetti delle altre categorie protette indicate al comma 2, dell'art. 18, della Legge 68/99.

2.3) - Assunzione presso i datori di lavoro pubblici:

L’articolo 7 – comma 9 del D.P.R. n. 333/2000 prevede che i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 mediante concorso pubblico e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni anche mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (art. 7 – commi 1 e 1bis della legge n. 68/99).

2.4) - Agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie nella pubblica amministrazione:

Particolari agevolazioni sono previste per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, la normativa prevede l’assunzione per chiamata diretta nominativa per alcune categorie che, però, ad oggi non trova piena applicazione e di cui si riferisce in sintesi.

L’art. 35 – comma 2 della legge n. 165/2001 prevede che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del dovere le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Le categorie delle vittime del terrorismo, criminalità, dovere e lavoro possono essere assunte con chiamata diretta nominativa:

• nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo;

• per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo fino al 10% dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo (Legge n. 288/99 - art. 2, Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2003).

Ulteriori e più dettagliate informazioni sulle modalità di assunzione nella pubblica amministrazione sono reperibili nella circolare del DFP n. 2/2003 relativa alle assunzioni obbligatorie nella P.A. delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Si segnala poi quanto previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013 che estende ai collaboratori di giustizia, anche se non più sottoposti a speciale programma di protezione, il diritto di accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Infatti, la norma modifica l’art. 16-ter del decreto legge 15.1.1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.3.1991, n. 82 aggiungendo la lettera e-bis che prevede il programma di assunzioni nella P.A. e introducendo il comma 2-bis che prevede la chiamata diretta nominativa per le stesse assunzioni. In sostanza estende anche ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall’articolo 1 - comma 2, della Legge n. 407/98, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con modalità stabilite da apposito decreto ministeriale, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.

Il Ministero dell’Interno con proprio Decreto n. 204/2014 ha emanato il regolamento per l’assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione.

Infine la legge n. 4/2018 ha inserito tra le categorie aventi diritto al collocamento obbligatorio i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore stesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Normativa di riferimento:

• Legge 26 dicembre 1981, n. 763: “Normativa organica per i profughi”;

• Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8: “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia” convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 1991, n. 82;

• Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

• Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

• Legge 17 agosto 1999, n. 288: “Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

• D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 14 novembre 2003, n. 2: “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche”;

• Legge 23 dicembre 2005, n. 266: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

• Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

• Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 3 ottobre 2008, n. 47: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzione dei soggetti riservatari di cui al comma 2, dell’art. 18, della L. n. 68/1999 attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 11, della stessa L. n. 68/1999;

• Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102: “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia” convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2010, n. 126;

• Legge 11 marzo 2011, n. 25: “Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”;

• Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

• Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; Decreto Ministero dell’Interno 18 dicembre 2014, n. 204: “Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”;

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

• Legge 11 gennaio 2018, n. 4: “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

2.5) - Borse di Studio in favore delle Vittime del Terrorismo e Criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.

L’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 1997/98, l’assegnazione di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, formalmente riconosciute dall’Amministrazione competente, fino al conseguimento del diploma universitario e del diploma di laurea.

La procedura per l’assegnazione delle borse di studio è analoga ad una procedura concorsuale, che prevede alcuni criteri particolari di selezione, tra i quali la promozione alla classe superiore e il superamento di almeno due esami universitari, utili ai fini della predisposizione di tre graduatorie approvate dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la prima relativa alle scuole elementari e medie inferiori, la seconda alle scuole medie superiori e la terza, infine, all’Università. I requisiti di merito scolastico non sono richiesti per i soggetti con disabilità.

Con D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58 è stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.

Il Servizio cura tutti gli adempimenti relativi all’assegnazione delle borse di studio, dall’emanazione del bando di concorso sino al decreto di approvazione delle graduatorie.

3) - assistenza psicologica a carico dello Stato (ex art. 6, legge 3 agosto 2004, n. 206);
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

4) - esenzione imposta bollo (ex art. 8, legge 3 agosto 2004, n.206).
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

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1) - esenzione dal pagamento dei ticket prestazioni sanitarie (ex art. 9 comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206);

2) - benefici per assunzioni dirette e borse di studio (ex legge 23 novembre 1998, n. 407);

3) - assistenza psicologica a carico dello Stato (ex art. 6, legge 3 agosto 2004, n. 206);

4) - esenzione imposta bollo (ex art. 8, legge 3 agosto 2004, n.206).
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Re: Agevolazioni Vittime del terrorismo

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Ricorso Accolto, sentenza importante.

inoltrato domanda per la concessione del trattamento di cui alla l. n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Ecco alcuni brani:

1) - Conformemente a quanto richiesto nel libello introduttivo (punto B a pag. 11 e punto 3 delle conclusioni), nel calcolo delle somme da corrispondere alla ricorrente, per differenza tra il trattamento di attività accertato in questa sede e il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento, dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).

2) - Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).

3) - Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, con decorrenza dei ratei a partire dal quinquennio antecedente alla data di presentazione del ricorso giurisdizionale (7 novembre 2017), da corrispondere alla ricorrente nella misura in cui il trattamento complessivo di attività risulti migliorativo rispetto al trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento nello stesso periodo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal giorno del dovuto sino all’integrale soddisfo, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n. 352), con le esenzioni fiscali previste dalla legge e con la restituzione delle trattenute mensili di euro 222,02 effettivamente operate dal dicembre 2016.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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Sezione MARCHE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 132 Pubblicazione 04/06/2018


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 aprile 2018, con l’assistenza del Segretario sig.ra Manuela Brutti, la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22144/PM/NC del registro di segreteria, presentato il 6 novembre 2017 da M. F., c.f. OMISSIS, nata a OMISSIS l’OMISSIS, quale vedova dell’appuntato C.C. OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Carbone, c.f. CRBLRD41E09C349O, pec avvleonardocarbone@pec.it, e dall’avv. Daniela Carbone, c.f. CRBDNL72T53H501R, pec avvdanielacarbone@cnfpect.it, e con gli stessi elettivamente domiciliata ad Ascoli Piceno, Via A. Orsini 11, come da procura in calce al ricorso,

NEI CONFRONTI DI
- Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, Piazza Cavour;

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione ex Inpdap, Direzione provinciale di Ascoli Piceno, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimmino, Floro Flori e Susanna Mazzaferri, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Inps, Ancona, Via S. Martino 23;

AVVERSO

il decreto del Ministero della difesa n. 834 dell’8 luglio 2009 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali i provvedimenti Inps di recupero sulle somme ritenute indebite, recante revoca del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004 di riconoscimento alla ricorrente, quale vedova e avente causa dal defunto coniuge appuntato dei Carabinieri OMISSIS, del trattamento di attività a decorrere dal 15 dicembre 1998.

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2018, assenti le parti, la causa viene trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente chiede in via principale: 1) che sia dichiarato illegittimo il decreto del Ministero della difesa n. 834 dell’8 luglio 2009 e tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali i provvedimenti Inps di recupero sulle somme ritenute indebite; 2) che siano condannati il Ministero della difesa e l’Inps a ripristinare la pensione commisurata al trattamento di attività ai sensi della l. n. 629/1973, nonché a restituire le somme non più corrisposte per effetto della revoca disposta dal provvedimento impugnato, oltre alle trattenute sulla pensione privilegiata indiretta n. 10125583 fino all’effettivo soddisfo; 3) che siano condannati il Ministero della difesa e l’Inps a ripristinare la detassazione sulla pensione privilegiata indiretta n. 10125583 a prescindere della liquidazione del trattamento di attività; ed in subordine: 4) che sia dichiarata l’illegittimità dell’indebito in corso di recupero sulla pensione n. 10125583, con conseguente irripetibilità di quanto trattenuto; con condanna alle spese.

Contestualmente al ricorso, l’interessata ha chiesto anche tutela cautelare.

In sintesi, ha riferito la ricorrente:

- di essere vedova di OMISSIS, appuntato dei Carabinieri deceduto il ... luglio 1981 durante un’operazione di prevenzione e repressione di atti di terrorismo;

- che in data 10 febbraio 1982 il Comandante della Legione Carabinieri di Ancona aveva disposto con proprio decreto il pagamento in favore della ricorrente di pensione indiretta con decorrenza dal 1° agosto 1981;

- che il Ministero della difesa, con decreto n. 837 del 9 aprile 1983, aveva disposto a domanda dell’interessata la liquidazione della pensione privilegiata indiretta, considerando che la morte del dante causa era avvenuta per causa di servizio;

- di aver successivamente inoltrato domanda per la concessione del trattamento di cui alla l. n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- che, a seguito di istruttoria, il Comando Carabinieri Marche con atto del 2 ottobre 1999 ha riferito al Ministero dell’interno che il decesso di OMISSIS era avvenuto durante un inseguimento stradale mentre il militare stesso era impegnato in indagini conseguenti al rapimento del fratello di un soggetto appartenente ad una organizzazione terroristica;

- che il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, con d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004, riconosceva in favore della ricorrente, quale vedova di OMISSIS, il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, a decorrere dal 15 dicembre 1998, stante la prescrizione quinquennale nel periodo pregresso;

- che successivamente il d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009 revocava il d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004, sulla base della considerazione che l’evento lesivo, da cui è stato originato il decesso del dante causa OMISSIS, era avvenuto per le ferite riportate a seguito di incidente stradale, come da rapporto del Gruppo Carabinieri di Ascoli Piceno del 16 settembre 1981;

- che in data 7 ottobre 2016 con nota n. OMISSIS l’Inps di Ascoli Piceno ha comunicato alla ricorrente l’esistenza del predetto d.m. n. 834 del 2009, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico (da trattamento di attività a pensione privilegiata indiretta), con contestuale comunicazione dell’applicazione di ritenuta cautelativa di euro 222,02 a partire dal mese di dicembre 2016;

- che in data 17 ottobre 2016 con nota n. OMISSIS l’Inps di Ascoli Piceno ha convocato l’attuale ricorrente;

- che da informazioni assunte per le vie brevi da parte della ricorrente, l’importo dell’indebito risulterebbe di circa 150.000 euro.

Ritiene la ricorrente di aver diritto, sulla base della propria posizione, alla corresponsione del trattamento previdenziale quale vedova di vittima del terrorismo, e conclude nei termini in precedenza riportati, formulando contestualmente domanda di tutela cautelare, anche in relazione alla ritenuta Irpef, allegando l’esistenza del fumus e del danno grave e irreparabile, traendo dalla pensione l’unica fonte di sostentamento, dovendo in ipotesi essere assoggettata anche a procedimenti esecutivi sulla casa di abitazione, a causa della propria carenza di liquidità per far fronte al presunto indebito.

Si è costituito il Ministero della difesa con memoria pervenuta il 6 dicembre 2017, precisando di aver proceduto nel 2009 alla revoca del d.m. del 2004 adeguandosi ai rilievi dell’organo di controllo successivo di legittimità sugli atti di conferimento delle pensioni pubbliche (art. 166 l. n. 312/1980); nella memoria viene inoltre illustrata una vicenda relativa all’indebito nel frattempo formatosi e alla connessa rivalsa chiesta al Ministero dall’Inps sul relativo importo. Viene trattata infine la questione dell’esenzione Irpef.

Ha concluso l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con compensazione delle spese di giudizio; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale sui ratei, essendo per tabulas noto alla controparte sin dal 2009 la riduzione del trattamento pensionistico, e chiede infine che l’eventuale miglior trattamento pensionistico riconosciuto sia dichiarato esentato dall’Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016.

Si è costituito l’Inps con memoria pervenuta il 7 dicembre 2017, confermando di aver agito sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero della difesa con il richiamato d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009, essendo ordinatore secondario di spesa; quanto alla ritenuta Irpef di aver proceduto secondo la normativa di riferimento; in ordine alla ripetibilità dell’indebito, l’Inps richiama la disciplina inerente il recupero degli importi conseguenti alla determinazione della pensione. Secondo l’Inps, la domanda cautelare sarebbe comunque sfornita di prova; anche il periculum sarebbe inesistente, in considerazione del modesto importo della trattenuta mensile. Ha concluso l’Inps chiedendo di respingere l’istanza di sospensione e nel merito di respingere integralmente l’avversa pretesa poiché infondata in fatto e in diritto; vinte le spese.

In ordine alla fase cautelare, con ordinanza n. 69/2017, resa nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 e depositata il 29 successivo, questa Sezione ha ritenuto, da una cognizione sommaria degli atti di causa, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo in particolare: la sospensione degli effetti del d.m. difesa n. 834 dell’8 luglio 2009, e, conseguentemente, delle note dell’Inps di Ascoli Piceno n. OMISSIS del 7 ottobre 2016 e n. OMISSIS del 17 ottobre 2016; la sospensione della ritenuta di euro 222,02 a partire dal mese successivo alla ricezione da parte dell’Inps della predetta ordinanza, senza restituzione delle somme già trattenute dal dicembre 2016 e sino alla definizione del giudizio; disponendo incombenze istruttorie e fissando per la prosecuzione della trattazione l’odierna udienza del 17 aprile 2018.

All’esito degli adempimenti istruttori di cui alla predetta ordinanza n. 69/2017, il Ministero della difesa ha fatto pervenire in data 6 febbraio 2018 una memoria, con la quale evidenzia di aver comunicato con nota prot. OMISSIS del 26 maggio 2009 all’Inpdap di Ascoli Piceno la sospensione del pagamento del d.m. 1141 e il ripristino del pagamento della pensione privilegiata di reversibilità di cui al d.m. n. 837 del 9 aprile 1983; nella medesima memoria si precisa che l’Inpdap di Ascoli Piceno riscontrava con nota del 16 giugno 2009, fornendo assicurazioni circa il ripristino della pensione privilegiata di reversibilità e precisando di restare in attesa di istruzioni al riguardo per il prosieguo.

L’Inps non ha presentato ulteriori memorie.

All’udienza del 17 aprile 2018, assenti le parti, la causa viene messa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza in capo alla ricorrente del diritto al trattamento di cui all’art. 1 della l. n. 629/1973, già in godimento sulla base del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004, poi revocato con d.m. d.m. difesa n. 834 dell’8 luglio 2009.

1) Questioni preliminari. In via preliminare va chiarito che, nonostante nella memoria di costituzione del Ministero della difesa vi sia cenno ad un’azione di rivalsa dell’Inps verso il Ministero stesso per un ipotetico indebito pensionistico (pag. 5-7), sulla quale viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse, tuttavia dalla documentazione in atti non risulta che l’Inps abbia fatto valere una domanda di rivalsa a carico del Ministero della difesa, essendosi l’Inps limitato a precisare le condizioni cui soggiace la presunta irrepetibilità dell’indebito. Ciò posto, non vi è luogo a pronunciarsi su tale rivalsa, che risulterebbe peraltro estranea alla giurisdizione di questo giudice.

2) Spettanza del trattamento di attività. Nel merito, dal rapporto del Gruppo Carabinieri di Ascoli Piceno del 16 settembre 1981 si evince che l’incidente stradale in cui ha perso la vita l’appuntato C.C. OMISSIS è avvenuto il … luglio 1981 sull’autostrada A14, all’altezza del casello di OMISSIS, nel corso di operazioni dirette a perseguire gli autori di grave reato (sequestro di persona), perpetrato nelle Marche ed ancora in corso all’epoca dell’incidente stradale di che trattasi, per il quale erano sospettati gli appartenenti ad una organizzazione terroristica.

Dalla descrizione dettagliata dei fatti viene in luce la matrice terroristica dell’episodio in cui ha perso la vita l’appuntato C.C. OMISSIS, coniuge della ricorrente, consistente negli esiti mortali di un inseguimento stradale, su veicolo dell’amministrazione, nei confronti di un soggetto già condannato per reati eversivi e in libertà provvisoria, nominativamente generalizzato in atti, che alle ore 8,50 del …. luglio 1981 veniva riconosciuto dai militari mentre era a bordo di altro veicolo che transitava e superava ad alta velocità la vettura dei militari sulla stessa autostrada A14. Avviato l’inseguimento all’altezza della galleria di OMISSIS dell’A14 e percorsi circa 8 km in direzione nord, in una curva a sinistra all’altezza del km ……. dell’A14, in corrispondenza del casello di OMISSIS, avveniva l’incidente letale. Il servizio di polizia durante il quale è avvenuto il predetto episodio risultava specificamente svolto in base ad ordine di servizio del … luglio 1981 impartito a OMISSIS e altri due militari da parte del comandante del nucleo operativo C.C. di Ascoli Piceno, contenente dettagliate istruzioni circa l’orario (a partire dalle ore 7,30 del …. luglio 1981), l’itinerario (Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto - Civitanova Marche - Ancona e viceversa) e la finalità del servizio (intercettare e fotografare elementi sospettati di essere appartenenti alla colonna marchigiana di un’organizzazione terroristica, per accertare e documentare eventuali incontri tra gli elementi inquisiti).

L’orario e il luogo in cui è avvenuto l’episodio in cui l’appuntato OMISSIS ha perso la vita sono compatibili con il servizio a cui lo stesso era specificamente comandato, insieme agli altri due militari, su vettura …… in dotazione ai Carabinieri e con targa di copertura.

Dalla documentazione in atti, si rileva che il militare è quindi caduto il … luglio 1981 durante lo svolgimento di indagini e operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo, come precisato anche nelle premesse del decreto 30 marzo 2000 del Capo della Polizia per la riliquidazione della speciale elargizione di cui alla l. n. 466/1980.

Ciò posto, va rilevato che l’art. 1 della l. n. 629/1973 dispone che il “trattamento complessivo di attività” spetta alla vedova e agli orfani dei militari “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico” e il caso di specie (inseguimento di soggetto sospettato di terrorismo, in fuga) appare rientrante nella previsione di legge.

Risulta infine che con decreto del … marzo 2010 il defunto appuntato C.C. OMISSIS è stato insignito dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 34 della l. n. 222/2007, di Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo alla memoria, con la seguente motivazione “Per gli alti valori morali espressi nell’attività prestata presso l’Amministrazione di appartenenza e per i quali, a OMISSIS (XX), il … luglio 1981, nel corso di un inseguimento stradale connesso alle indagini relative al rapimento del fratello di un noto terrorista, rimase ucciso in un incidente stradale”.

Per l’effetto, deve essere dichiarata, conformemente a quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto ad ottenere il trattamento di cui all’art. 1 della l. n. 629/1973, già in godimento sulla base del decreto del Ministero della difesa n. 1141 del 14 settembre 2004.

3) Decorrenza del trattamento di attività. In ordine alla decorrenza del trattamento di attività di cui al punto che precede, e in relazione ad una eventuale prescrizione di ratei in esito a specifica eccezione formulata dall’amministrazione convenuta, va osservato che:

- la ricorrente aveva già ottenuto il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata, come da decreto n. 837 del 9 aprile 1983 di concessione della pensione privilegiata indiretta;

- successivamente aveva ottenuto a domanda (in data 3 dicembre 2003) il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, a decorrere dal quinquennio precedente (15 dicembre 1998), come da d.m. n. 1141 del 14 settembre 2004;

- il trattamento di attività veniva revocato e veniva ripristinata la pensione privilegiata di reversibilità, a seguito dell’annullamento del d.m. del 2004 adottato da successivo d.m. n. 834 dell’8 luglio 2009;

- in data 7 ottobre 2016 con nota n. ….. l’Inps di Ascoli Piceno ha comunicato alla ricorrente l’esistenza del predetto d.m. n. 834 del 2009, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico (da trattamento di attività a pensione privilegiata indiretta), con contestuale comunicazione dell’applicazione di ritenuta cautelativa di euro 222,02 a partire dal mese di dicembre 2016;

- in data 17 ottobre 2016 con nota n. …… l’Inps di Ascoli Piceno ha convocato l’attuale ricorrente.

Dalla memoria del Ministero della difesa del 6 febbraio 2018, emerge inoltre che:

- con atto prot. 106022 del 26 maggio 2009, il Ministero della difesa comunicava all’Inpdap, e sia pure per conoscenza all’attuale ricorrente, la revoca del d.m. del 2004, avvenuta per effetto del successivo d.m. del 2009;

- l’Inpdap con nota del 16 giugno 2009, anch’essa indirizzata per conoscenza alla sig.ra OMISSIS, assicurava la ricezione della predetta comunicazione e precisava che a partire dalla rata di luglio 2009 veniva ripristinata la pensione privilegiata di reversibilità;

Il presunto indebito da recuperare, quale differenza tra pensione privilegiata e trattamento di attività per il periodo dal 1998 al 2009, veniva formalmente contestato all’attuale ricorrente soltanto con le due lettere del 7 e 17 ottobre 2016: l’importo del presunto indebito è indicato in euro 150.000 circa nel ricorso di parte (pag. 5) e in euro 132.925,84 nella memoria di costituzione dell’Inps (pag. 1).

Ciò posto, rileva il giudicante che già a partire dal 2009, allorché la misura del trattamento in godimento era stata ridotta, l’attuale ricorrente era in grado di percepire lo svantaggio economico a cui veniva sottoposta, per la diminuzione del trattamento stesso; pur tuttavia l’interessata si è indotta a presentare ricorso soltanto il 6 novembre 2017, dopo aver ricevuto le due missive dell’Inps del 7 ottobre 2016 prot. …… e del 17 ottobre 2016 prot. ……; solo nel 2016, secondo la ricostruzione offerta nel ricorso, l’interessata avrebbe infatti avuto contezza della misura e quindi dell’ordine di grandezza dell’importo da recuperare.

Al riguardo osserva il giudicante che il trattamento di attività risulta spettante alla ricorrente, e quindi non vi è luogo al recupero di alcun indebito previdenziale.

Tuttavia, il trattamento di attività spettante alla ricorrente va ragguagliato ad un preciso periodo di riferimento: ritiene sul punto il giudicante che, ferma restando l’insussistenza dell’indebito, il trattamento di attività dovrà avere una decorrenza quinquennale a ritroso rispetto alla domanda giudiziale del 6 novembre 2017.

Diversamente opinando, non verrebbe adeguatamente valutata l’inerzia in cui è incorsa l’interessata per non essere tempestivamente insorta in via amministrativa o giurisdizionale sin dalla riduzione del trattamento avvenuta nel 2009; inerzia che era accompagnata dalla consapevolezza del pregiudizio che le veniva arrecato, per effetto della riduzione del trattamento complessivo in godimento.

Ne consegue che, non risultando dalla documentazione di causa la presenza medio tempore (dal 2009) di atti interruttivi della prescrizione, e ferma restando l’inesistenza di un indebito previdenziale come sopra accertata, la decorrenza del trattamento di attività spettante alla ricorrente non potrà superare il termine quinquennale di prescrizione dei ratei, partendo a ritroso dal 6 novembre 2017, come previsto dall’art. 2948 c.c. e dall’art. 2 della l. n. 428/1985 (Corte conti SS.RR. n. 10/99/QM).

Conformemente a quanto richiesto nel libello introduttivo (punto B a pag. 11 e punto 3 delle conclusioni), nel calcolo delle somme da corrispondere alla ricorrente, per differenza tra il trattamento di attività accertato in questa sede e il trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento, dovranno essere riconosciute e conteggiate le esenzioni fiscali invocate anche sul trattamento di reversibilità della pensione privilegiata (art. 1, comma 3, l. n. 302/1990 da porre a riferimento con l’art. 2, comma 5, della l. n. 407/1998; art. 1, comma 563, l. n. 266/2005; art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 convertito in l. n. 222/2007), tenuto conto che - in base all’orientamento del giudice di legittimità - la controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale attiene al trattamento pensionistico e, ove derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. SS.UU. n. 7755/2017).

Sul trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente saranno inoltre applicate, in presenza delle relative condizioni, le esenzioni fiscali spettanti ai sensi di legge (art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016).

Per effetto di quanto sopra stabilito, l’Inps dovrà infine restituire alla ricorrente le trattenute mensili di euro 222,02 già eseguite a partire dal dicembre 2016 (nota Inps del 7 ottobre 2016), per mancanza di titolo al recupero.

4) Conclusioni. Restano assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.

Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento complessivo di attività, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 629/1973, con decorrenza dei ratei a partire dal quinquennio antecedente alla data di presentazione del ricorso giurisdizionale (7 novembre 2017), da corrispondere alla ricorrente nella misura in cui il trattamento complessivo di attività risulti migliorativo rispetto al trattamento di reversibilità della pensione privilegiata già in godimento nello stesso periodo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal giorno del dovuto sino all’integrale soddisfo, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n. 352), con le esenzioni fiscali previste dalla legge e con la restituzione delle trattenute mensili di euro 222,02 effettivamente operate dal dicembre 2016.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila), di cui euro 1.500 (millecinquecento) a carico del Ministero della difesa ed euro 1.500 (millecinquecento) a carico dell’Inps, oltre Iva e Cap se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Liquida le spese a favore della ricorrente in complessivi euro 3.000 (tremila) compresa la fase cautelare, di cui euro 1.500 (millecinquecento) a carico del Ministero della Difesa ed euro 1.500 (millecinquecento) a carico dell’Inps. Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2018.

IL GIUDICE UNICO
F.to Dott. Fabio Gaetano Galeffi


PUBBLICATA IL 04/06/2018


IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni


Il Giudice unico delle pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta annotazione di cui al terzo comma del predetto art. 52.
Ancona, 17 aprile 2018
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi


In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni
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