24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

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gis63
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24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da gis63 »

Leggendo gli ultimi post mi sono venuti dei dubbi circa la decorrenza dei 24 mesi affinchè non si verifichi la ripetibilità degli emolumenti.
Mi spiego meglio, nel mio caso sono stato posto in aspettativa per malattia il 15 settembre 2012 e in data 17 dicembre 2013 venivo giudicato dalla CMO permanentemente non idoneo nella forma parziale e posto in aspettativa speciale, in attesa che si pronunci il comitato di verifica per le cause di servizio.
A mio avviso se la risposta dovesse arrivare dopo il 15 settembre 2014, e la causa non riconosciuta, si supererebbero i due anni e quindi non dovrei restituire gli emolumenti. Però in alcuni post si afferma che i 24 mesi decorrano da quando si viene posti in aspettativa speciale.
In attesa di una risposta da parte degli esperti approfitto per salutare tutti gli utenti del forum.


Marco0064

Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da Marco0064 »

per il calcolo sono due aspettative diverse l'una interrompe l'altra..
carlo64
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da carlo64 »

Esatto, ho posto un quesito simile e mi è stato risposto che il calcolo dei 12/18 mesi comincia dal giorno in cui sei stato messo in aspettativa speciale in attesa del giudizio del Comitato di verifica.
Ciao.

vedi:
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/a ... 14038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
carlo64
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da carlo64 »

...sto invecchiando Gis63, non avevo visto che eri tu...sei anche intervenuto nel mio post... Ciao!
gis63
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da gis63 »

Ciao Carlo63, infatti i dubbi mi sono venuti leggendo le risposte al tuo quesito.
A questo punto mi chiedo che fine fanno i 15 mesi fatti in aspettativa per malattia con emolumenti al 100% ? Io sapevo che l'aspettativa speciale non veniva conteggiata per il superamento dei 730 giorni nel quinquennio, ma non che interrompesse l'altra aspettativa.
Ringrazio anche Marco0064 per la risposta.
Marco0064

Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da Marco0064 »

l'altra aspettativa di 15 mesi avendo superato di 3 mesi ti sara' conteggiata la riduzione del 50 % .. avrai presentato la causa di servizio? quando? se l'hai presentata prima del 6^ mese dalla data in cui si e' sviluppato l'evento non ti dovrebbe essere decurtato nulla.. e poi in aspettativa speciale e' per la stessa patlogia? ciao..
Marco0064

Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da Marco0064 »

sempre se ti viene riconosciuta.. sia per la prima aspettativa che per la seconda non dovrai restituire nulla..
Marco0064

Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da Marco0064 »

anche se te la riconoscono e l'hai presentata oltre il 6^ mese non percepisci equo indennizzo.. domanda itempestiva..
gis63
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da gis63 »

Marco0064 ha scritto:l'altra aspettativa di 15 mesi avendo superato di 3 mesi ti sara' conteggiata la riduzione del 50 % .. avrai presentato la causa di servizio? quando? se l'hai presentata prima del 6^ mese dalla data in cui si e' sviluppato l'evento non ti dovrebbe essere decurtato nulla.. e poi in aspettativa speciale e' per la stessa patlogia? ciao..
Ciao Marco0064, la domanda di causa di servizio per "osteonecrosi alla testa del femore" l'ho presentata alla fine di settembre 2012 (la malattia inizia il 02 agosto 2012). Sono in aspettativa speciale per la medesima malattia e stò percependo lo stipendio al 100%.
Mi auguro che la causa mi venga riconosciuta in modo da finire gli ultimi 3 o 4 anni nell'Arma da idoneo parziale. Ma se non mi venisse riconosciuta spero di dover restituire il meno possibile. Ciao
panorama
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da panorama »

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mauri67
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da mauri67 »

Scusa ma hai chiesto al comitato di verifica a che punto sta il riconoscimento della tua causa di servizio?
gis63
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da gis63 »

Ringrazio Panorama per la risposta.
Portroppo la causa di servizio non mi è stata riconosciuta e il 10 dicembre sono stato riformato. Ho rifiutato il transito a ruolo civile e ho già fatto tutte le pratiche per la pensione. Ho contattato un legale per un eventuale ricorso al TAR ma mi è stato sconsigliato in quanto vi sono numerose sentenze che anche io ho letto, le quali in assenza di un evento traumatico in servizio, per necrosi alla testa del femore e coxartrosi non accolgono il ricorso.
Saluti
panorama
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da panorama »

Con questa sentenza il CdS relativamente alla riduzione stipendiale nell'accogliere nei limiti l'appello con i motivi aggiunti, precisa al punto 6:


1) - L’appello deve invece essere accolto relativamente alla seconda domanda, quella relativa all’indebita decurtazione del trattamento economico durante il periodo di aspettativa per infermità.

La disposizione applicabile è il d.P.R. n. 170/2007, articolo 12, comma 3, che prevede la decurtazione (con conseguente ripetizione) Omissis ..................

N.B.: per completezza leggete direttamente dal punto 6 in poi.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502038
- Public 2015-04-22 -


N. 02038/2015REG.PROV.COLL.
N. 04435/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Laura Rita Laudadio, Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Studio Laudadio Scotto in Roma, Via Alessandro III N.6;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 05494/2011, resa tra le parti, concernente riconoscimento della causa di servizio e corresponsione dell'equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Masini su delega di Scotto e di Laudadio e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, agente della Polizia di Stato, il 7 maggio 2007, dopo diciannove anni di servizio, è stato colpito da infarto al miocardio, trattato con angioplastica ed impianto di stent, con postumi permanenti.

L’interessato ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

La pratica è stata trattata a norma del d.P.R. n. 461/2001. L’interessato è stato sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) la quale ha diagnosticato l’infermità ed ha accertato il suo carattere permanentemente invalidante, dichiarando anzi l’interessato non più idoneo al servizio di Polizia, ancorché tuttora idoneo al servizio nella pubblica amministrazione. La C.M.O. non si è pronunciata sulla causa di servizio, non essendo tale aspetto di sua competenza nel quadro del d.P.R. n. 461/2001.

2. La pratica è stata quindi sottoposta al Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio (C.V.C.S., già denominato Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, C.P.P.O.). Il Comitato ha espresso giudizio motivatamente negativo sulla causa di servizio.

E’ seguito il decreto ministeriale 23 luglio 2009 con il quale l’amministrazione, uniformandosi al parere del Comitato, ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo.

3. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, sede di Napoli (R.G. 6344/2011), proponendo anche motivi aggiunti; questi ultimi hanno riguardato, in particolare, la riduzione dello stipendio disposta dall’amministrazione in relazione al prolungarsi dell’aspettativa per infermità in pendenza della definizione della pratica.

4. Con sentenza n. 5494/2011, pubblicata il 23 novembre 2011, il T.A.R. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

L’interessato ha proposto appello davanti a questo Consiglio, formulando anche una istanza istruttoria (consulenza tecnica). Sono riproposte tutte le domande già dedotte in primo grado.

L’amministrazione si è costituita.

Il ricorso viene ora in decisione.

5. Per quanto riguarda la causa di servizio, il provvedimento ministeriale impugnato risulta conforme al parere del C.V.C.S., che a norma del d.P.R. n. 461/2001 ha carattere vincolante (l’amministrazione richiedente ha solo la facoltà di chiederne motivatamente un riesame allo stesso Comitato, dopo di che è comunque tenuta a conformarsi al nuovo parere). Peraltro in questo caso il parere negativo del Comitato – a parte l’intrinseca autorevolezza della fonte, trattandosi dell’organo tecnico deputato a titolo esclusivo a pronunciarsi in materia nell’ambito della pubblica amministrazione – appare motivato in modo congruo ed esaustivo.

Esso per di più corrisponde alle comuni conoscenze riguardo alla lenta insorgenza, nel tempo, di quei restringimenti nel lume vasale delle arterie coronarie, dovuti all’accumulo di lipidi sulle pareti, che a lungo andare ne determinano l’occlusione; ed all’impossibilità di stabilire una correlazione causale con una specifica attività lavorativa.

Peraltro, dato e non concesso che alla causazione di questi fenomeni possano concorrere anche situazioni prolungate di stress, resterebbe ancora da dimostrare che in questo senso abbiano influito più le prestazioni lavorative che la vita extralavorativa; e d’altra parte il ricorrente non adduce che la propria attività lavorativa sia stata caratterizzata dalla costante sottoposizioni ad eccezionali forme di stress o comunque da una speciale gravosità, tale da implicare una nocività significativamente maggiore di quella inerente alla generalità delle prestazioni lavorative in qualunque campo (negli ultimi dodici anni aveva prestato servizio al posto di controllo della frontiera marittima nel porto .).

In questa luce non si ravvisa l’utilità (e l’ammissibilità) della consulenza tecnica pur sollecitata dall’appellante, dal momento che lo stesso interessato non ha dimostrato la specifica pericolosità della sua posizione lavorativa.

Concludendo sul punto, l’appello per questa parte va respinto.

6. L’appello deve invece essere accolto relativamente alla seconda domanda, quella relativa all’indebita decurtazione del trattamento economico durante il periodo di aspettativa per infermità.

La disposizione applicabile è il d.P.R. n. 170/2007, articolo 12, comma 3, che prevede la decurtazione (con conseguente ripetizione) «nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni» aggiungendo peraltro che «non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa».

In questo caso il ricorrente ha persuasivamente dimostrato che egli aveva tempestivamente richiesto il transito in altri ruoli, e d’altra parte che la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio era intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Si può aggiungere che se è vero che tale pronuncia era intervenuta in senso negativo, è anche vero che dal contesto generale della disposizione in esame si comprende che essa si riferisce proprio al caso della pronuncia negativa (se la malattia viene riconosciuta dipendente da causa di servizio il problema non si pone).

Sembra dunque evidente che in queste condizioni il trattamento economico dell’interessato, durante il periodo di aspettativa, non poteva essere decurtato. La decisione del T.A.R. in senso contrario non appare persuasiva.

7. In conclusione, l’appello deve essere accolto nei limiti sopra precisati, ossia limitatamente alla questione del trattamento economico dell’interessato durante il periodo di aspettativa.

La soccombenza dell’amministrazione relativamente a tale questione di rilevanza economica comporta la sua soccombenza anche nelle spese dei due gradi, peraltro in misura commisurata a tale aspetto, mentre per l’altra parte della controversia le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, Compensa in parte le spese del giudizio, ponendole per il resto a carico dell’amministrazione;

liquida la parte non compensata, in favore dell’appellante, nell’importo complessivo di euro 1500 oltre gli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

Messaggio da angri62 »

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico, prot. n. 263238PW/11/32-4-2011 del 20.2.2012 ad oggetto: “Recupero somme stipendiali non dovute”;

- di ogni atto presupposto e/o connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto;

con condanna della Amministrazione alla restituzione in favore del ricorrente delle rate stipendiali, nei limiti del quinto del trattamento economico, trattenute a far data dal corrente mese di aprile, oltre interessi come per legge;

con condanna della Amministrazione al pagamento degli emolumenti retributivi e previdenziali non corrisposti al ricorrente dal 19.3.2006 sino alla data del trasferimento del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, oltre interessi come per legge e danno da svalutazione monetaria;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 luglio 2014, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Attività, prot. n. 263238PW/11/32-7/2011 del 14.4.2014 ad oggetto: “Recupero somme stipendiali non dovute”, notificata il 28.4.2014;

- di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Valter Campanile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente -OMISSIS-, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, fruiva di lunghi periodi di aspettativa per malattia regolarmente concessi dalla Commissione medica ospedaliera di Milano in quanto affetto da plurime patologie.

Tra i periodi di malattia - come evidenziato nella ricostruzione del fatto operata dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 1951 dell’8 agosto 2008 - vi era anche quello di giorni 36 dal 25.10.2004 al 29.11.2004 conseguente a lesioni traumatiche riportate in attività di servizio.

In data 5.2.2007 il maresciallo capo-OMISSIS-veniva sottoposto a visita medica presso il dipartimento militare di medicina legale di Milano - Commissione medica ospedaliera di 1^ istanza al fine di verificare la permanente idoneità al servizio militare illimitato.

All’esito del controllo medico specialistico, la Commissione medica ospedaliera di 1^ istanza di Milano con verbale n. 75 del 6.2.2007, emetteva il seguente giudizio:

«è non idoneo permanentemente al servizio militare illimitato e al serv. d’ist. in modo assoluto. La permanente non idoneità è determinata in maniera preponderante dall’infermità 2) del giudizio. Diagnosi. Non idoneo nella riserva. E’ non idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree del Ministero Difesa, qualora l’interessato ne faccia richiesta art. 14 L. 266/1999» (cfr. pag. 3 della sentenza del T.A.R. Bari n. 1951/2008 prodotta da parte ricorrente; allegato sub 3) dell’atto introduttivo).

Avverso detto giudizio l’interessato proponeva ricorso avanti la Commissione medica ospedaliera di seconda istanza di Milano.

Con verbale n. 41 dell’8.3.2007 la Commissione medica di seconda istanza riformava in parte il primo giudizio, così statuendo:

«è non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Sì reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa” (cfr. parte in fatto della citata sentenza n. 1951/2008).

Il ricorrente, quindi, con istanza sempre dell’8.3.2007 chiedeva al Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Civile di essere ammesso al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero ai sensi del menzionato art. 14, comma 5 legge n. 266/1999.

Con provvedimento prot. n. 0055805 del 21.8.2007 il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1^ Reparto respingeva detta istanza sul presupposto dell’avvenuto collocamento in congedo assoluto del maresciallo capo-OMISSIS-per superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.

Successivamente il Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare adottava il decreto del 24.10.2007 recante: a) il collocamento in aspettativa del ricorrente per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 694 dal 19.3.2005 al 10.2.2007; b) il collocamento in congedo, categorie della riserva, del ricorrente a far data dall’11.2.2007 per non aver recuperato idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio; c) congedo assoluto del ricorrente a far data dall’8.3.2007.

Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, r.g. n. 1754/2007 il-OMISSIS-impugnava il provvedimento del 21.8.2007 di rigetto della istanza volta al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministro della Difesa ai sensi dell’art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 ed il citato provvedimento del 24.10.2007.

Con sentenza n. 1951 dell’8 agosto 2008 questo T.A.R. accoglieva il suddetto ricorso, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati.

Il Tribunale evidenziava come l’art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 configuri un vero e proprio diritto soggettivo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa in capo al personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio e che tale istituto è finalizzato alla conservazione del posto di lavoro.

Lo strumento in esame presuppone che non sia cessato il rapporto di servizio con l’amministrazione militare di appartenenza (cfr. pag. 8 della sentenza).

In particolare, il T.A.R. Bari rimarcava come il Ministero della Difesa avesse rigettato la richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa sulla base della considerazione che il-OMISSIS-non potesse essere destinatario della normativa in oggetto in quanto al momento della presentazione della domanda di transito (8.3.2007) non era più vincolato da un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione e dunque non inserito nei ruoli della forza armata.

Proseguiva la sentenza:

«… il giudizio favorevole al transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa retroagisce alla data della prima convocazione del militare avanti la commissione di prima istanza.

E non potrebbe essere altrimenti poiché l’atto della commissione di seconda istanza modifica quello espresso dalla commissione medica ospedaliera ed il giudizio favorevole al reimpiego non può che avere efficacia ex tunc.

Diversamente opinando si giunge alla errata conclusione cui è giunta l’amministrazione, per cui nel periodo che va dal 6.2.2007 al 8.3.2007, il soggetto non è idoneo all’impiego nei ruoli del personale militare (e quindi è impossibilitato a fare rientro per prestare servizio, ciò che impedirebbe il decorso del termine biennale) e, pur risultando idoneo all’impiego nei ruoli del personale civile, il transito non può essere effettuato poiché nel frattempo si è compiuto il periodo di aspettativa massima nel quinquennio, ciò che vanifica il giudizio della Commissione di seconda istanza …».

In definitiva, la sentenza del T.A.R. Bari n. 1951/2008 riconosce il diritto soggettivo ex art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 del ricorrente al transito nelle aree del personale civile del Ministero della Difesa in quanto idoneo (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza).

Detta sentenza passava in giudicato per omessa impugnazione a far data dal 15.11.2008.

Con nota del 12.11.2008 il Ministro della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6^ Divisione Stato e Avanzamento Sottoufficiali in s.p. comunicava all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di modifica del decreto del 24.10.2007 di collocamento in congedo per infermità per il superamento del limite massimo di aspettativa in conseguenza della sentenza del T.A.R. Bari n. 1951/2008.

Tuttavia, a distanza di circa un anno e mezzo dall’avvio del procedimento di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1951/2008, il ricorrente, stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione, notificava in data 23.2.2010 atto di diffida e messa in mora.

In considerazione della permanente inerzia della P.A., il-OMISSIS-iscriveva a ruolo dinanzi al T.A.R. Bari il giudizio r.g. n. 1360/2010 di ottemperanza della sentenza n. 1951/2008.

Con sentenza n. 4352 del 30.12.2010 il T.A.R. Puglia, sede di Bari, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, ordinava al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile di predisporre i necessari provvedimenti amministrativi affinché il maresciallo capo -OMISSIS- abbia a transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Solo a seguito di tale ultima sentenza di ottemperanza il Ministero della Difesa provvedeva a dare esecuzione al giudicato, reintegrando il-OMISSIS-nell’organico del personale civile dell’Amministrazione militare.

Con il provvedimento del 20.2.2012 (impugnato con il ricorso introduttivo) l’Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ingiungeva all’interessato di restituire la somma totale di €. 80.706,92 sulla base della seguente motivazione:

«A seguito di quanto comunicato dal Comando Legione CC. Lombardia - SM - Ufficio Personale, con lettera n. 3177/18-4-99 del 20.4.2007, la S.V. risulta aver percepito somme superiori al dovuto per un ammontare di €. 17.275,52 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 19/03/2006 al 05/02/2007 (L. 187/76 art. 26 comma 1) e di €. 63.431,40 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 06/02/2007 al 28/02/2010 (L. 266/99), come da prospetti di conguaglio allegati, per un totale di €. 80.706,92; pertanto questo Centro avvierà nei suoi confronti un procedimento di recupero. …».

Peraltro, detto provvedimento specificava che il recupero sarebbe avvenuto attraverso il pagamento di 269 rate da € 298,92 ed una da €. 297,44.

Avverso detto provvedimento il-OMISSIS-proponeva il presente ricorso dinanzi a questo T.A.R., deducendo un’unica censura così sinteticamente riassumibile:

- violazione del diritto soggettivo perfetto del ricorrente alla percezione del trattamento retributivo spettantegli in quanto dipendente di ruolo dell’Amministrazione militare; violazione delle sentenze del T.A.R. Bari n. 1951/2008 e n. 4352/2010: il contestato provvedimento di recupero di trattamento stipendiale sarebbe illegittimo in quanto supporrebbe erroneamente l’efficacia giuridica dei provvedimenti amministrativi annullati dal T.A.R. con la menzionata sentenza n. 1951/2008; inoltre, il ricorrente non avrebbe mai cessato di essere sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri e per tale ragione avrebbe diritto alla percezione del trattamento retributivo nella misura prevista dalla disciplina di settore; gli ingiustificabili ritardi dell’Amministrazione militare nel dare esecuzione alle sentenze del T.A.R. n. 1951/2008 e n. 4352/2010 non possono tradursi in un antigiuridico ulteriore meccanismo afflittivo in suo danno, questa volta attestato sull’illecita negazione del dovuto trattamento retributivo.

Concludeva parte ricorrente invocando altresì l’accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo e previdenziale pieno, come da legge e da contratto a far data dal 19.3.2006 sino al reintegro mediante trasferimento nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, la consequenziale condanna del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e/o del Ministro della Difesa, anche in solido tra loro, alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sui ratei stipendiali a far data dal mese di aprile 2012, oltre interessi come per legge dall’illegittima apprensione delle somme sino all’effettivo soddisfo, la condanna del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e/o del Ministro della Difesa, anche in solido tra loro, al pagamento degli emolumenti retributivi e previdenziali non corrisposti a far data dal 19.3.2006 sino alla data del trasferimento nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, oltre interessi come per legge e maggior danno da svalutazione monetaria con applicazione degli interessi sulle somme così rivalutate.

Con ordinanza istruttoria n. 1092 del 31.5.2012 questo Tribunale ordinava all’Amministrazione resistente di depositare la nota del 20.4.2007 richiamata nel gravato provvedimento del 20.2.2012.

Successivamente l’Amministrazione provvedeva al deposito della menzionata nota del 20.4.2007 così motivata:

«1. In data 8/3/2007 il nominato in oggetto, affetto da “pregressa distorsione 1* raggio mano dx. - disturbo d’ansia n.a.s. moderato, in soggetto con abuso etilico”, al termine di giorni 689 di aspettativa dal 19/3/2005 al 5/2/2007, ricorrendo alla C.M.O. di 2^ Istanza di Milano, esclusivamente contro il giudizio medico legale contrario all’eventuale transito nelle corrispondenti aree civili del Ministro della Difesa, con verbale n. 41/2007 veniva giudicato: “è non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Sì reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Controindicati i servizi a contatto con il pubblico.

Il militare, lo stesso giorno, presentava la relativa domanda di transito nelle corrispondenti aree civili del Ministero della Difesa, allegando la relativa documentazione concernente le qualità personali.

2. Ai sensi della circolare ministeriale nr. DGPM/II/SEGR./806/CIRC del 26/10/2000, datata 26/10/2000, nei confronti del militare dovrà essere emesso un provvedimento di aspettativa di giorni 689 dal 19/3/2005 al 5/2/2007, giorno antecedente al giudizio medico legale di permanente inidoneità al servizio militare, precisando che il predetto, nel corso del quinquennio di riferimento, ha fruito di un ulteriore periodo di aspettativa per infermità allo stato degli atti, non dipendente da causa di servizio di giorni 36 dal 25/10/2004 al 29/11/2004.

3. Ai sensi del decreto ministeriale del 18/4/2002, in esecuzione a quanto previsto all’art. 14 della Legge 266/99, il militare:

- ha eletto domicilio nel Comune di Lucera (FG) in via Perugino, nr. 63;

- a decorrere dal 6/2/2007, permane in aspettativa sino alla data eventuale di riassunzione nelle aree civili del Ministero della Difesa;

- non conserva il diritto al trattamento economico, in quanto all’atto della riforma si trovava già in aspettativa non retribuita. …».

Con la nota del 14.4.2014 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri disponeva il recupero delle somme stipendiali percepite dal-OMISSIS-sulla base di un nuovo conteggio:

«1. A seguito di riesame della posizione amministrativa, la S.V. risulta:

- creditrice di €. 6.779,37 (netto R.A.P.) per pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita (vds. prospetto di conguaglio allegato),

- debitrice di €. 79.511,24 (netto R.A.P.) per il procedimento amministrativo di recupero avviato con il foglio a cui si fa seguito.

2. Pertanto, alla data odierna il debito residuo ammonta ad €. 72.731,87 (netto R.A.P.).

3. La presente vale come atto di costituzione in mora e di interruzione dei termini prescrizionali ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.».

Detta nota del 14.4.2014 veniva impugnata con motivi aggiunti, deducendo la stessa censura di cui al ricorso introduttivo.

Si costituivano il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.

Invero, la contestazione di parte ricorrente (cfr. pag. 7 dell’atto introduttivo) si fonda sul mancato adeguamento del censurato provvedimento del 20.2.2012 (e del successivo del 14.4.2014) alle conclusioni cui perviene il T.A.R. Bari con la sentenza favorevole n. 1951/2008.

Detta sentenza statuisce - come visto in precedenza - la retroattività, dal punto di vista del solo trattamento giuridico, delle valutazioni che l’Amministrazione deve operare ai fini del riconoscimento del diritto ex art. 14, comma 5 legge n. 266/1999 al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Di conseguenza, la valutazione de qua deve essere operata con riferimento alla data della prima convocazione del militare dinanzi alla Commissione di prima istanza.

Pertanto, la censura di parte ricorrente appare rivolta unicamente avverso quella parte del provvedimento del 20.2.2012 relativa all’importo di €. 63.431,40 (netto R.A.P.) di cui l’Amministrazione chiede la restituzione “per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 6/2/2007 al 28/2/2010 (legge 266/99)” e con implicito riferimento alla disposizione di legge (i.e. art. 14, comma 5 legge n. 266/1999) che riconosce il diritto soggettivo al transito, su cui si fonda la sentenza n. 1951/2008.

Viceversa, si deve ritenere non contestata la parte del gravato provvedimento del 20.2.2012 relativa alla richiesta di restituzione di “… €. 17.275,52 (netto R.A.P.) per competenze stipendiali erroneamente corrisposte dal 19/03/2006 al 05/02/2007 (L. 187/76 art. 26 comma 1) …”.

In sostanza, il-OMISSIS-ha voluto censurare l’omessa percezione a seguito del provvedimento di recupero della somma di €. 63.431,40 nel periodo successivo al 6/2/2007 (cioè la data della prima convocazione della Commissione medica) del corrispondente trattamento retributivo.

Tuttavia, sul punto è condivisibile quanto evidenziato dall’Amministrazione militare nelle difese contenute nella relazione del 18 maggio 2012.

Infatti, secondo detta relazione (cfr. pag. 4) con riferimento al recupero delle competenze stipendiali a seguito di aspettativa speciale legge 266/99 (allegato 13) il conguaglio in questione, relativo al periodo 6.2.2007 - 28.2.2010, evidenzia che il trattamento economico dovuto era pari a zero in ottemperanza all’art. 2, comma 7 decreto 18 aprile 2002 del Ministero della Difesa, mentre quello effettivamente corrisposto è stato pari ad €. 63.481,40.

Ritiene questo Collegio che sia certamente pertinente il riferimento, operato dalla citata relazione del 18.5.2012, al D.M. 18 aprile 2002 (ed in particolare all’art. 2, comma 7).

A tal riguardo, va evidenziato che il diritto riconosciuto al ricorrente dalla sentenza n. 1951/2008 deriva dalla previsione di cui all’art. 14, comma 5 legge 266/1999:

«Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.».

L’attuazione della predetta disposizione legislativa relativamente al personale dell’Arma dei Carabinieri è avvenuta con il citato D.M. Ministero della Difesa 18 aprile 2002 (in Gazz. Uff., 16 maggio 2002, n. 113) recante “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.”.

La disposizione di cui all’art. 2, comma 7 del D.M. 18.4.2002 invocata dall’Amministrazione militare a pag. 4 della relazione del 18 maggio 2012 così espressamente dispone:

«In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.».

E’ quindi evidente che nel caso di specie il-OMISSIS-al momento del primo giudizio di non idoneità (risalente, come detto, al 6.2.2007) risultava in stato di aspettativa non retribuita, con la conseguenza che, in corretta e doverosa applicazione del citato art. 2, comma 7 D.M. 18.4.2002, lo stesso per tutto l’arco di tempo che va da tale data (6.2.2007) sino al transito effettivo nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa aveva diritto alla conservazione di detto trattamento economico (nel caso di specie pari a zero, versando appunto il ricorrente in situazione di aspettativa non retribuita).

Pertanto, avendo l’Amministrazione erroneamente corrisposto allo stesso-OMISSIS-la retribuzione pari ad €. 63.481,40 corrispondente allo stipendio per un funzionario dell’area civile, bene ha fatto con il gravato provvedimento del 20.2.2012 ad imporre la restituzione della somma indebitamente versata.

In ogni caso, non è in alcun modo censurabile la ragionevolezza della previsione di cui all’art. 2, comma 7 D.M. 18.4.2002, poiché è evidente che nell’arco temporale necessario per la valutazione della domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile il soggetto non può percepire il corrispondente trattamento del personale civile, non svolgendo in concreto le relative attività; ovviamente continuerà a godere in forza della citata disposizione del trattamento economico risultante all’atto del giudizio di non idoneità.

Ne deriva che, a fronte di una situazione di indebito, l’amministrazione era tenuta a recuperare le somme indebitamente versate al dipendente pubblico, a prescindere dalla buona fede dello stesso e trattandosi di un’attività vincolata per la stessa amministrazione, sia pur temperata dalla necessità di fissare tempi e modalità di restituzione dell’indebito con modalità non eccessivamente gravose (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2014, n. 5435).

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione ha riconosciuto espressamente nel gravato provvedimento del 20.2.2012 una rateizzazione in 269 rate da €. 298,92 ed in una rata da €. 297,44, in tal modo rendendo la restituzione dell’indebito non eccessivamente gravosa per il dipendente interessato.

In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti (con cui viene reiterata la stessa doglianza di cui all’atto introduttivo).

In considerazione della natura, della peculiarità, complessità e novità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
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Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti

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Ricorso Accolto ma, N.B.: E' stato proposto appello al Cds con il num. 2017/07171.

Ad oggi:
Non è stato ancora pubblicato nessun provvedimento.
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restituzione delle somme percepite nel periodo di aspettativa.


1) - Rappresenta che, avendo tuttavia maturato i requisiti per la pensione, rifiutava il transito nel personale civile e veniva quindi collocato in quiescenza.

Il Tar precisa:

2) - Pertanto, sia che il dies a quo decorra dal termine iniziale del periodo di aspettativa, o dalla data del provvedimento che così ha disposto, chiaramente il termine di ventiquattro mesi era già spirato prima che si concludesse il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

3) - Va, inoltre, considerato che la disposizione di cui all’art. 39, comma 4 del d.P.R. 51/2009, espressamente richiamata dall’amministrazione nel provvedimento impugnata non preclude l’applicazione nel caso di specie della norma di cui all’art. 30, comma 3 del d.P.R. 170/2007 in quanto il d.P.R. 51/2009, che è integrativo del d.P.R. 170/2007, nel mentre non disciplina espressamente la fattispecie del superamento del termine di 24 mesi senza che sia intervenuta la pronuncia dell’Amministrazione sulla dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta, fa anche espressamente salve le previgenti disposizioni di maggior favore, nel cui novero deve ricomprendersi quella che impedisce la ripetizione delle somme di cui è questione.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201700997, - Public 2017-02-22 -
Pubblicato il 20/02/2017


N. 00997/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01620/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Fidanza in Napoli, viale A. Gramsci, n.19;

contro
Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di Finanza Comando Regionale Campania, Comando Provinciale Caserta), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il reparto tecnico logistico amministrativo della Guardia di Finanza Campania ha ordinato la restituzione delle somme percepite nel periodo di aspettativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente di aver prestato servizio presso la Guardia di Finanza fino al congedo, avvenuto il 13 marzo 2012, in esito all’accertamento disposto dalla Commissione medica ospedaliera di Caserta della sua permanente e assoluta inidoneità al servizio di istituto e idoneità al transito nelle aree civili.

Rappresenta che, avendo tuttavia maturato i requisiti per la pensione, rifiutava il transito nel personale civile e veniva quindi collocato in quiescenza. In precedenza, in ragione delle patologie sofferte, il ricorrente, già in licenza straordinaria, veniva collocato dal 12 aprile 2010 in aspettativa per motivi di salute. Pendente l’esame della sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, al ricorrente veniva riconosciuto il pagamento degli interi assegni anche oltre il dodicesimo mese dal collocamento in aspettativa. Solo in data 10 giugno 2014 e 2 settembre 2015 il Centro informativo amministrativo nazionale dichiarava, sulla scorta di pareri resi dal Comitato di verifica delle cause di servizio, la non dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte. Quindi, sulla scorta di dette determinazioni, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, con provvedimento del 2 novembre 2015, disponeva la revoca della determinazione con cui il ricorrente era stato collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento da causa di servizio nonché il -OMISSIS- Infine, con provvedimento in data 16 marzo 2016, l’amministrazione di appartenenza ordinava la restituzione delle somme percepite durante il periodo di aspettativa in conseguenza del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.

Avverso detto ordine di ripetizione somme è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 3 del d.P.R. n. 170 del 2007, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461 del 2001, carenza di istruttoria, decadenza. L’amministrazione, infatti, sarebbe innanzitutto decaduta dalla possibilità di disporre la ripetizione delle somme di cui è questione essendo le pronunce sulla non dipendenza da causa di servizio intervenute a distanza di oltre quattro anni dal collocamento in aspettativa del ricorrente. Lamenta inoltre il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 e dell’art. 2 comma 7 del d.m. 18 aprile 2002 in quanto, avendo il ricorrente rinunciato al transito nei ruoli civili per avere comunque maturato i requisiti per la pensione, non sussistevano i presupposti per operare il contestato recupero (mancato riconoscimento della causa di servizio e mancata attivazione delle procedure di transito in altri ruoli dell’amministrazione), avendo la detta rinuncia effetti ex nunc e non già ex tunc.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando preliminarmente la inammissibilità del proposto ricorso poiché volto avverso atto meramente confermativo, e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Ha replicato con memoria il ricorrente.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva innanzitutto il Collegio la infondatezza della eccezione di inammissibilità del proposto ricorso sollevata dalla resistente amministrazione con riguardo alla omessa tempestiva impugnazione degli atti con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, per cui gli atti ora avversati sarebbero meramente confermativi di quanto già statuito e non contestato. La rilevata infondatezza consegue alla considerazione per cui con il ricorso in esame il ricorrente contesta non già le valutazioni condotte dall’amministrazione quanto alla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, quanto piuttosto la determinazione dell’amministrazione di operare il contestato recupero in ragione degli esiti in ordine alla dipendenza da causa di servizio. In altri termini, l’oggetto del ricorso è esclusivamente il recupero di cui si contesta la legittimità, che è vicenda contenziosa autonoma da quella, peraltro non attivata dal ricorrente, in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio. In termini più semplici, il ricorrente contesta il recupero disposto prescindendo dal titolo del suo collocamento in aspettativa, mutato nel tempo e che non contesta. E ciò in quanto ritiene intervenuta decadenza dell’amministrazione dalla stessa possibilità di operare il disposto recupero.

Tanto premesso, il ricorrente è stato collocato in aspettativa dall’amministrazione con determinazione dell’11 aprile 2012 per infermità temporanee, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con diritto agli assegni interi (per 701 giorni dal 12 aprile 2010).

Successivamente, in esito alle determinazioni che, sulla scorta dei pareri del Comitato di verifica, hanno negato la dipendenza, la determinazione recante l’originario collocamento in aspettativa è stata revocata e il ricorrente con provvedimento del 2 novembre 2015 è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (per 701 giorni dal 12 aprile 2010), mutando il regime sulla corresponsione degli assegni.

Orbene, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del d.P.R. n. 170 del 2007, è esclusa la ripetizione delle somme “qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa”. Nella specie, i provvedimenti conclusivi dei due procedimenti di dipendenza dell’infermità da causa di servizio sono stati adottati il 10 giugno 2014 e il 2 settembre 2015, ben oltre il termine di ventiquattro mesi dal -OMISSIS-

Pertanto, sia che il dies a quo decorra dal termine iniziale del periodo di aspettativa, o dalla data del provvedimento che così ha disposto, chiaramente il termine di ventiquattro mesi era già spirato prima che si concludesse il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Va, inoltre, considerato che la disposizione di cui all’art. 39, comma 4 del d.P.R. 51/2009, espressamente richiamata dall’amministrazione nel provvedimento impugnata non preclude l’applicazione nel caso di specie della norma di cui all’art. 30, comma 3 del d.P.R. 170/2007 in quanto il d.P.R. 51/2009, che è integrativo del d.P.R. 170/2007, nel mentre non disciplina espressamente la fattispecie del superamento del termine di 24 mesi senza che sia intervenuta la pronuncia dell’Amministrazione sulla dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta, fa anche espressamente salve le previgenti disposizioni di maggior favore, nel cui novero deve ricomprendersi quella che impedisce la ripetizione delle somme di cui è questione.

Conclusivamente l’impugnato provvedimento di recupero e con esso gli altri atti impugnati, limitatamente a quanta parte di essi concerne il regime del trattamento economico (non essendo contestato e dunque rimanendo intangibile la parte in cui si dispone il collocamento in aspettativa per infermità non dipendenti da causa di servizio) devono pertanto, essere annullati.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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