da Roberto Mandarino » dom gen 23, 2011 7:51 pm
Per aver diritto, in caso di riforma totale per inidoneità al servizio militare incondizionato, alla pensione di inabilità, è necessaria un'anzianità contributiva di almeno 14 anni 11 mesi e 16 giorni, questa pensione è prevista con la stessa anzianità anche in caso decadimento dal servizio per il superamento di 730 giorni di aspettativa malattia fruiti nell'ultimo quinquennio di servizio. Tutto questo a prescindere dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dall'interessato.
Nel sistema pensionistico retributivo e misto, a decorrere dal giorno successivo alla fine della scuola allievi, e nel quale si acquisisce il grado, si aggiungono ai fini dell' anzianità e del diritto a pensione anche delle maggiorazioni virtuali previste dagli:
- articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
- articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate .
Nel sistema pensionistico contributivo non sono in grado di indicare se tali periodi relativi alle maggiorazioni virtuali siano validi (oppure se vadano riscattati prima del congedo) al fine del raggiungimento dei 15 anni di servizio utile che occorre per ottenere il diritto a pensione.
Decadendo dal servizio per il superamento dei giorni massimi di aspettativa malattia senza aver maturato 15 anni di servizio utile non avrebbe diritto alla pensione di inabilità e neanche al transito nei ruoli civili.
Tuttavia nel suo caso specifico, esclusivamente qualora venga determinato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica di almeno una (come è facilmente prevedibile) delle due patologie già ascritte dalla Commissione Medico Militare a categoria 8^ della tabella "A" e per cumulo alla 7^ categoria della tabella"A" ai fini di equo indennizzo, potrebbe richiedere nel verbale di riforma totale, oppure successivamente al congedo avvenuto per il superamento dei 730 giorni di aspettativa malattia fruiti nell'ultimo quinquennio di servizio, ed eventualmente anche dopo dimissioni volontarie, che tale/i patologia/e le venga/no valutate dalla Commissione Medico Militare ai fni della Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare.
Qualora a seguito di tale visita medica, la/e patologia/e riconosciuta/e dipendente/i da causa di servizio dal Comitato di Verifica, le venga/no ascritte (sul Verbale della Commissione Medico Militare) a categoria della tabella "A" ANCHE AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA (e non ai fini di equo indennizzo come è stato fatto fino ad oggi) lei avrebbe diritto alla pensione privilegiata tabellare in proporzione alla gravità della/e patologia/e che viene determinata dalla Commissione Medico Militare con l'ascrizione a categoria tabellare anche per cumulo ai fini di P.P.O., questo pur non avendo maturato i 15 anni servizio utile.
Lei ha comunque già acquisito il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio "per lesione traumatica da causa violenta" della patologia per la quale ha ottenuto l' 8^ categoria ai fini di equo indennizzo (che dovrà certamente esserle liquidato) e l'idoneità parziale, infatti a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001 soltanto al personale cui viene riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale è stato dichiarato "parzialmente idoneo" può immediatamente rientrare in servizio militare.
Tale pensione concessa per invalidità di servizio sarebbe comunque sottoposta a tassazione irpef, perchè non riferita ad un servizio di leva obbligatorio.
Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.