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DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: mer mar 27, 2013 12:44 pm
da Mario bis
Ciao vorrei avere delle spiegazioni se c'è qualcuno che ne capisce di più. Sono stato destituito che avevo 33+5 anni di contributi quindi un totale di 38 anni. Chi appartiene al comparto sicurezza fino al 31/12/2015 può andare in pensione anticipata con 40 anni e 3 mesi di contributi. Io ho fatto richiesta e sono stato autorizzato a proseguire la contribuzione volontaria. Ma proprio ieri un addetto dell'INPDAP dove ero andato per avere chiarimenti, ha sostenuto che siccome io non faccio più parte del comparto sicurezza, non posso più andare in pensione anticipata con i 40 anni e tre mesi ma pur pagando quei contributi, andrò con la normativa generale che prevede 42 anni e 5 mesi. E' possibile? Qualcuno sa darmi delle certezze magari anche con qualche legge oppure per esperienza vissuta? Ringrazio tutti, la mia domanda è urgente perchè a breve dovrò versare i contributi e se poi non valgono per andare con i 40 anni è inutile che li versi. Vi lascio la mia email per un contatto più diretto qualora io abbia bisogno di ulteriori chiarimenti. Grazie lgconsap@email.it

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: mer mar 27, 2013 1:17 pm
da gino59
Mario bis ha scritto:Ciao vorrei avere delle spiegazioni se c'è qualcuno che ne capisce di più. Sono stato destituito che avevo 33+5 anni di contributi quindi un totale di 38 anni. Chi appartiene al comparto sicurezza fino al 31/12/2015 può andare in pensione anticipata con 40 anni e 3 mesi di contributi. Io ho fatto richiesta e sono stato autorizzato a proseguire la contribuzione volontaria. Ma proprio ieri un addetto dell'INPDAP dove ero andato per avere chiarimenti, ha sostenuto che siccome io non faccio più parte del comparto sicurezza, non posso più andare in pensione anticipata con i 40 anni e tre mesi ma pur pagando quei contributi, andrò con la normativa generale che prevede 42 anni e 5 mesi. E' possibile? Qualcuno sa darmi delle certezze magari anche con qualche legge oppure per esperienza vissuta? Ringrazio tutti, la mia domanda è urgente perchè a breve dovrò versare i contributi e se poi non valgono per andare con i 40 anni è inutile che li versi. Vi lascio la mia email per un contatto più diretto qualora io abbia bisogno di ulteriori chiarimenti. Grazie lgconsap@email.it
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
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La riforma delle pensioni

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Anno Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi


Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.


:arrow: Scusa... :!: :arrow: Destituito o Dispensato...... :?: :?: :?:

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: mer mar 27, 2013 7:15 pm
da Mario bis
Destituito, comunque scusa se insisto ma non è così, cercherò di essere più chiaro. esiste la circolare nr.545 dell'INPS del 10/1/2013 dalla quale si evince che gli appartenenti al comparto sicurezza fino al 2015, possono andare in pensione con il raggiungimento dell'età contributiva di anni 40 e mesi 3 indipendentemente dall'età anagrafica, spero di essere stato chiaro. La mia domanda era, io che ora sono fuori dall'amm.ne ma che pago i contributi volontari sempre al comparto sicurezza, posso andare in pensione con la normativa dettata dalla circolare in questione oppure no? Grazie

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: mer mar 27, 2013 8:26 pm
da giu16
Buonasera a tutti,

scusa Mario bis, ma quando ti hanno autorizzato a versare i contributi volontari al comparto sicurezza per il raggiungimento dei 40 anni e 3 mesi di cui alla circolare 545 dell'Inps non te l'hanno spiegato a cosa servirebbero questi versamenti volontari? ai fin i di che cosa? nel senso per raggiungere quale pensione sempre quella riferita alla circolare in questione?

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: mer mar 27, 2013 9:00 pm
da gino59
Mario bis ha scritto:Destituito, comunque scusa se insisto ma non è così, cercherò di essere più chiaro. esiste la circolare nr.545 dell'INPS del 10/1/2013 dalla quale si evince che gli appartenenti al comparto sicurezza fino al 2015, possono andare in pensione con il raggiungimento dell'età contributiva di anni 40 e mesi 3 indipendentemente dall'età anagrafica, spero di essere stato chiaro. La mia domanda era, io che ora sono fuori dall'amm.ne ma che pago i contributi volontari sempre al comparto sicurezza, posso andare in pensione con la normativa dettata dalla circolare in questione oppure no? Grazie



:arrow: Questa, non e' la circolare/msg. 545, ma la normativa generale.-


:arrow: equisiti per il diritto alla pensione anticipata
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La riforma delle pensioni

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Anno Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi


Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.


:arrow: Anzi, se e' vero quello che ti ha detto l'impiegato inpdap, direi che cmq sia, sei fortunato.-

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: dom feb 07, 2016 6:44 pm
da fulmineacielsereno
Ciao Mario bis
Per quanto appreso dal Guru del forum, una volta destituiti o gravati dalla perdita del grado si va in pensione come i privati e addirittura si perdono i 5 anni di abbuono. Leggi avt8.
Se c è qualcosa di contrario postalo qui per aiutare anche me e altri colleghi nelle stesse condizioni.
In bocca al lupo

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: ven set 23, 2016 9:29 am
da panorama
da leggere attentamente.

La Corte dei Conti 1^ Sez. d'Appello da ragione ad un Ufficiale


1) - presentava in primo grado ricorso per vedere affermato il proprio diritto all’applicazione di una base pensionabile, non inferiore a €25.410,60, che gli era stata già concessa col previo Decreto di pensione privilegiata ordinaria, n…/2008, revocato dal Decreto n…/2011 – quest’ultimo, contestato in quella sede di prime cure – nonché all’attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti dall’art. 6-bis DL 16 settembre 1987, n.379.

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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 612 21/12/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 612 2015 RESPONSABILITA 21/12/2015


Sent. n.612/2015 A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente
dott. Nicola Leone Consigliere
dott.ssa Emma Rosati Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
dott.ssa Fernanda Fraioli Consigliere

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 46975 del registro di Segreteria, proposto dal sig. G.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Olindo CAZZOLLA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Val Pellice, n.51, AVVERSO la sentenza n.482/2013, depositata il 25 giugno 2013, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO, contro l’INPS e il Ministero ECONMIA e FINANZE/GUARDIA DI FINANZA.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2015, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonchè l’avv. O. CAZZOLLA, per l’appellante, il funzionario, avv. Maria Carmela VIOLA, per delega del Direttore centrale, dott. Antonello CRUDO – per l’INPS, nonché il Capitano, dott.ssa Ilaria M. - per delega del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della GUARDIA DI FINANZA – per il Ministero Economia e Finanza/Guardia di Finanza.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in FATTO

Il sig. B. presentava in primo grado ricorso per vedere affermato il proprio diritto all’applicazione di una base pensionabile, non inferiore a €25.410,60, che gli era stata già concessa col previo Decreto di pensione privilegiata ordinaria, n…/2008, revocato dal Decreto n…/2011 – quest’ultimo, contestato in quella sede di prime cure – nonché all’attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti dall’art. 6-bis DL 16 settembre 1987, n.379.

Con la sentenza qui impugnata veniva respinta la domanda del B., atteso che il primo Giudice ha ritenuto che all’interessato non spettasse il beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, in quanto la sua cessazione dal servizio era stata modificata come avvenuta per ‘rimozione del grado’ e non per inabilità assoluta (infermità) e non rientrava perciò fra quelle previste dall’art.6 bis, DL n.387/1987.

Risulta dalla nota n../15 del 22 giugno 2015 della Guardia di Finanza (più avanti richiamata), che il sig. B., arruolato nel Corpo il 5 novembre 1975, era stato posto in congedo assoluto per infermità, con godimento di pensione privilegiata ordinaria di seconda categoria, a decorrere dal 5 dicembre 1997; tale causa di cessazione dal servizio permanente venne successivamente modificata ex tunc in ‘perdita del grado per rimozione’ (per effetto del DM sanzionatorio in data 16 marzo 2006), con provvedimento pensionistico n… in data 12 aprile 2011, che escludeva dal computo delle voci stipendiali i sei scatti aggiuntivi.

Parte appellante si è gravata avverso detta sentenza, ritenendola censurabile per insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia nonché per falsa ed erronea applicazione di norme di diritto ed ha chiesto conclusivamente l’annullamento del decreto di PPO n.. del 12 aprile 2011 e che sia riconosciuto il suo diritto all’applicazione di una base pensionabile non inferiore ad €25.410,60, già concessa col previo Decreto di PPO n… del 4 dicembre 2008, revocato con Decreto n…/2011 nonché all’attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti ex art.6-bis DL n.379/1987.

Con memoria di costituzione del 16 giugno 2015, l’INPS ha resistito all’avversa domanda, anzitutto eccependo la propria assenza di legittimazione passiva per essere l’Ente previdenziale mero ordinatore secondario della spesa e comunque affermando nel merito l’infondatezza del gravame, atteso che la particolare cessazione del rapporto di lavoro del B. non era contemplata tra quelle che legittimano l’attribuzione del beneficio, attesa la rimozione del grado avvenuta il 16 marzo 2006. Ha concluso chiedendo l’inammissibilità dell’appello o comunque il rigetto per infondatezza.

Con nota del 22 giugno 2015, depositata all’odierna P.U. in limine litis l’amministrazione della Guardia di Finanza ha dedotto che il sig. B., con un provvedimento disciplinare del 16 marzo 2006, era stato sanzionato con il provvedimento della perdita del grado per rimozione, con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 dicembre 1997, a seguito della chiusura della vicenda penale a suo carico, che si concludeva con la prescrizione dei reati ascritti, con sentenza della Suprema Corte di cassazione del 22 marzo 2005, n…. Per motivo di ciò alla data del 12 aprile 2011 emanava nuovo Decreto di PPO, con decorrenza retroattiva dal 5 dicembre 1997.

L’appellante ha depositato in data 9 febbraio 2015, 1) una comparsa conclusionale, in cui – facendo riferimento anche a principi generali del diritto comunitario e a normative CEDU – ha sottolineato l’illegittimità del nuovo provvedimento pensionistico peggiorativo; 2) una nota di produzione di atti e documenti in originale, in cui risulta, a) dal certificato generale del Casellario Giudiziale, alla data del 28 gennaio 2015, che il sig. B. non risulta avere mai subìto condanne e b) dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma, che, alla stessa data, risultano assenti carichi pendenti nei confronti del medesimo.

In data 11 giugno 2015, l’appellante ha depositato ulteriore memoria in cui richiamando l’esatta interpretazione dell’art.6-bis DL n.387 del 21 settembre 1987 ha chiesto l’accoglimento dell’appello e il riconoscimento del proprio diritto al primitivo trattamento pensionistico per infermità, con applicazione degli scatti aggiuntivi, la condanna dell’amministrazione a pagare le somme differenziali, con interessi e rivalutazione e il risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente in €1.000,00.

All’odierna pubblica udienza, l’avv. CAZZOLLA, per l’appellante, si è riportato all’atto d’appello scritto ed ha rappresentato che il dott. B. fu collocato in quiescenza con il grado di OMISSIS per inabilità dipendente da causa di servizio, con seconda categoria di pensione privilegiata ordinaria; in appello ha chiesto l’applicazione di una norma (art. 6-bis DL n.387/1987) che si applica al personale non dirigente della polizia e delle forze dell’ordine (compresa la Guardia di Finanza), per via dell’ inabilità assoluta sopravvenuta, comportante la pensione con i sei scatti aggiuntivi, sia ai fini della base pensionabile che della buona uscita. Essendo egli andato in pensione per inabilità assoluta, rientra nelle prospettazioni normative de quibus. Ha concluso perciò per l’accoglimento dell’appello.

La dott.ssa VIOLA, per l’INPS, si è riportata alle deduzioni scritte.

La dott.ssa M., per il Ministero Economia e Finanze/GUARDIA di FINANZA, si è costituita oggi, alla pubblica odierna udienza, con la Memoria, già citata più sopra (n../15 del 22 giugno 2015). Ritiene la sentenza congrua. La pensione è per rimozione del grado; il B. si considera in congedo non per inabilità assoluta ma per rimozione del grado. Ha chiesto conclusivamente il rigetto dell’appello.

Considerato in DIRITTO

Il beneficio dei sei scatti aggiuntivi, introdotto dall’art.6 del DL n.387/1987, convertito nella L. n.472/1987, consiste in una maggiorazione della base pensionabile, introdotta per la prima volta in sede di conversione del citato decreto-legge, che spetta ai dipendenti, non dirigenti, cessati dal servizio in epoca successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge n.472/1987, ossia a decorrere dal 21 novembre 1987; la causa di cessazione dal servizio che consente la fruizione di detto beneficio è contemplata normativamente fra le seguenti: raggiungimento limite d’età; inabilità sopravvenuta permanente; decesso.

L’odierno appellante risulta pensionato per invalidità assoluta, dovuta ad infermità, a decorrere dal 5 dicembre 1997 (DM in data 30 luglio 1998); il successivo provvedimento di PPO definitiva data al 4 dicembre 2008 (provvedimento n.132957).

Tanto premesso, al B. era senz’altro applicabile l’art. 6-bis del DL n.387/1987, avendo assommati in sé tutti i requisiti richiesti dalla citata normativa, vale a dire, la qualifica non dirigenziale, l’ inabilità assoluta al servizio per infermità nonché il possesso dei suddetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge n.472/1987 di conversione del DL n.387/1987.

La vicenda successiva all’emanazione del provvedimento pensionistico definitivo e che ha comportato la revoca di detto provvedimento e l’emanazione del successivo provvedimento di pensione , alla data del 12 aprile 2011, non comprensivo dei miglioramenti economici di cui al più volte citato DL n.387/1987, è vicenda che vede la sua causa nella celebrazione di un processo penale a carico del B., processo che si conclude irrevocabilmente con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti (Cass. n.. in data 22 marzo 2005); dal procedimento penale scaturì, nella sede amministrativa, un procedimento disciplinare, conclusosi con il DM sanzionatorio in data 16 marzo 2006, della perdita del grado per rimozione.

Il Collegio deve subito rilevare che il sig. B. non ha subito alcuna sentenza irrevocabile di condanna e ciò è testimoniato pure, non solo dal tenore della sentenza di prescrizione dei reati della Corte di cassazione ma anche dalle successive ricerche ed attestazioni, in atti, di cui si è presa carico la difesa del sig. B., che inequivocabilmente testimoniano che a suo carico non vi è stata nessuna condanna, né risultano in atto carichi penali pendenti.

Tanto rappresentato, anzitutto per criteri di giustizia sostanziale, questo Collegio ritiene che le doglianze di parte appellante siano condivisibili, atteso che non può essere attribuito un emolumento economico peggiorativo (nella fattispecie, una pensione definitiva privilegiata inferiore, rispetto ad una, superiore, già precedentemente erogata, per un lungo lasso di tempo) ad un dipendente pubblico che non abbia riportato una sentenza penale irrevocabile di condanna.

E quanto accaduto al B. appare tanto più ingiusto – a prescindere dalle varie pronunce in sede europea, citate dalla difesa di parte impugnante, che, pure, hanno il loro pregio – in quanto si è voluta unire alla sanzione amministrativa della perdita del grado per rimozione, un’ ulteriore sanzione economica, punitiva di peggioramento del trattamento pensionistico, per di più con effetto retroattivo, a fronte della sua incensuratezza, penalisticamente accertata.

E’ peraltro solo appena il caso di precisare che nel nuovo testo dell’articolo relativo alla perdita del grado (art. 923, D.Lgs. n. 66/2010) è stato significativamente tolto l’inciso “ad ogni effetto”, presente nel precedente testo, cosicchè può ben ritenersi che una così grave conseguenza, quale la perdita del grado, non possa considerarsi allo stato operante. (Cfr., conforme, Sez. I^ appello, n. 48/2015).

Si aggiunga che il lungo lasso temporale intercorso fra il pensionamento per inabilità assoluta permanente, che data al 5 dicembre 1997 (DM 30 luglio 1998) e il decreto peggiorativo di PPO (DM 12 aprile 2011) fanno propendere per l’emersione di un sicuro affidamento da parte del B. sulla stabilità del trattamento pensionistico attribuito e sulla sua certezza nel tempo, cui il pensionato ha evidentemente riposto fiducia per le proprie necessità di vita.

Giova, infatti, ricordare che il principio normativo del legittimo affidamento ha trovato una applicazione molto estesa, anche nell’ambito della stessa giurisprudenza europea, quale principio generale comune a tutti gli stati membri, che assume una valenza tale, da spiegare i propri effetti anche negli ordinamenti interni, nazionali. A conferma di questo, anche nell’ordinamento italiano si può ricordare come la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato la sussistenza del principio “nemo venire contra factum proprium”, che determina, appunto - anche nell’ambito dell’ordinamento nazionale - la rilevanza del principio del ‘legittimo affidamento’, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, che comprende in esso, l’inerzia nell’esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009).

Proprio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento italiano, in forza del rinvio a detti principi, operato dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il legittimo affidamento è stato ‘normativizzato’ e deve ritenersi sussistente “allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate” (Corte giust. Eu., 19 maggio 1983, C 289/81), “che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”.(Cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi ; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain, citate in SS.RR., n.2/QM/2012).

Per tutti i motivi esposti, ritiene perciò il Collegio che l’appello all’esame sia meritevole di accoglimento.

Le spese legali del presente grado di giudizio vanno equamente liquidate, in totale, in € 1.000,00, in favore di parte appellante.

Nulla per le spese di giustizia.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
ACCOGLIE
l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese legali di giudizio a favore di parte appellante, per €1.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(f.to dott.ssa Emma ROSATI)(f.to dott.ssa Piera MAGGI)



Depositata in Segreteria
il 21 DIC. 2015


IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: ven set 23, 2016 10:40 am
da firefox
@ Panorama...letta attentamente come leggo quasi tutte le sentenze che posti....NON credo cmq centri nulla con il quesito iniziale della discussione....chi viene destituito se NON aveva i requisiti per la pensione anticipata andrà sempre in pensione come qualsiasi pubblico dipendente.

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: ven set 23, 2016 10:59 am
da panorama
lo postata qui poiché tratta la destituzione e la PPO e i 6 scatti ma, principalmente perché tratta l'argomento destituzione/pensione.

ciao

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: sab ott 20, 2018 11:08 am
da panorama
Ricorso Accolto presso la CdC Calabria, inoltre, il ricorrente è stato bravissimo, in quanto si è rappresentato in proprio


La Corte precisa:

1) - Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.

2) - La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:

- ) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;

- ) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.

3) - A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 291 Pubblicazione 17/10/2018


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.291/2018

sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 21671 del registro di segreteria, proposto da proposto da
F. M., nato a Omissis, l’Omissis, ricorrente in proprio

nei confronti
Ministero dell’Interno e Prefettura di Cosenza, in persona del l.r.p.t., costituito con memoria depositata il 9-7-2018

I.n.p.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, costituito con memoria depositata l’8-6-2018
esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

uditi all’udienza del 10 settembre 2018, l’avv.to G. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 16-5-2018, il sig. F. M., già dipendente della Polizia di Stato, chiedeva

- l'annullamento, del provvedimento nr. …… emesso dal Prefetto di Cosenza il …..-2014 (nella parte in cui si prevede la revoca della pensione qualora il procedimento penale e/o disciplinare al quale era sottoposto, si sarebbe definito con una condanna e/o con la sanzione della destituzione) e del provvedimento nr. ….. emesso il ……-2016 dal Dirigente l'Ufficio Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Cosenza., nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente e, conseguentemente, accertando il pieno diritto del F. M. al trattamento pensionistico per il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S. prima e nella Polizia di Stato poi e calcolato alla data del 12-4-2014;

- in conseguenza e per l'effetto disporre a carico del competente ufficio INPS il pagamento in proprio favore dei ratei pensionistici maturati e maturandi dal mese di maggio 2016, oltre interessi, (maggiorazioni, con particolare riferimento al computo degli anni trascorsi illegittimamente in sospensione ossia dal ..-7-2010 al ..-4-2014 ovvero, quanto minimo, alla metà, giusto art. 8 DPR 1092/73) e rivalutazione del dovuto al saldo.

Precisava il ricorrente di essere stato posto in quiescenza a far data dal ..-4-2014, per dimissioni volontarie, giusta provvedimento n. …. emesso in data …-2-2014 dalla Prefettura di Cosenza e di avere appreso successivamente che a suo carico era stato aperto un procedimento per la sospensione o revoca del trattamento pensionistico stante la avvenuta destituzione, con effetto retroattivo al …-7-2010.

Lamenta quindi l'impossibilità di valutare a fini previdenziali un provvedimento disciplinare, posto che nessuna efficacia potrebbe esplicare un provvedimento di natura disciplinare ai fini previdenziali;

rappresenta anche come la sospensione o revoca della pensione dovuta alla decorrenza retroattiva del provvedimento disciplinare della destituzione, sia arbitraria alla luce dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 e come in tema di decorrenza ai fini pensionistici, (e non solo) non potrebbe essere applicato il principio della retroattività anche alla luce della sentenza nr.48/1971, della Corte Costituzionale.

Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria depositata l’8-6-2018 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'infondatezza del ricorso e, comunque, di rigettarlo, poiché infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, nella negata ipotesi di accoglimento della domanda ritenere la decorrenza dell'eventuale beneficio fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda, il tutto con vittoria di spese e competenze. Secondo l’INPS il diritto al trattamento pensionistico ordinario di inabilità, medio tempore erogato a far data dal ..-4-2014, maturato in pendenza di azione disciplinare non costituirebbe un diritto cristallizzato ed intangibile, posto che la cessazione dal servizio si considera avvenuta ad ogni effetto alla data del ..-7-2010 e che l'Amministrazione datoriale, nel disporre la sospensione cautelare aveva posto esplicita riserva di adottare provvedimenti, anche e soprattutto di carattere disciplinare a carico del Sig. M., con effetti che sarebbero maturati a conclusione della vicenda penale. Il periodo di sospensione cautelare sofferto dal …-7-2010 all'…-4-2014 non sarebbe valido né ai fini giuridici né a quelli di quiescenza, assistenza e previdenza, con conseguente mutamento del titolo e della data di cessazione dal servizio, per cui alla data del …-7-2010 il ricorrente non aveva maturato il prescritto requisito anagrafico dei 53 anni per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, stante l'assenza, alla data di cessazione stabilita dal provvedimento di destituzione, del congiunto requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva.

In data 10-7-2018 il ricorrente depositava una “memoria aggiuntiva e rettifica”, con annessa nuova documentazione, nella quale fosse riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione ordinaria di anzianità, con conseguente rilascio dei ratei non percepiti, maturati e maturandi dal mese di maggio 2016 oltre agli interessi di legge e gli fosse riconosciuto il titolo di privilegio sulla pensione ordinaria, a decorrere dal …-4-2014, con conseguente erogazione della percentuale spettante nonché degli interessi di legge. Precisava al riguardo di avere richiesto la pensione ordinaria e privilegiata, attraverso il Patronato INCA CGIL il 28-4-2014 (assunta al protocollo INPS.2500.28/04/2014.0089046), all’esito del verbale nr. 2137 della C.M.O. di Bari in data 1.10.1991 con il quale era stato riscontrato affetto da " OMISSIS", patologia giudicata come "SI" dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 7^ categoria, tabella A; tale infermità sarebbe stata ratificata dal Comitato per le pensioni privilegiate con parere n. 29976/93 in data 25/11/1993. ma non vi si sarebbe mai dato corso.

In data 11-7-2018 perveniva il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente in uno ad una memoria del Ministero dell’Interno, datata 9-7-2018, da valersi presumibilmente quale memoria di costituzione nella quale si ricostruivano i termini della vicenda, rappresentandosi come il decreto di destituzione del 23-11-2015 fosse stato impugnato innanzi il Giudice amministrativo con esiti sfavorevoli al ricorrente e come all’esito della definitività di tale decreto il decreto di concessione della pensione non producesse più effetti, onde il dipendente risultava cessato per destituzione dal …-7-2010 e non per dimissioni volontarie dalla successiva data del …-4-2014.

All’udienza di discussione della causa del 23-7-2018 il ricorrente depositava una memoria illustrativa alla quale si opponevano le Amministrazioni resistenti che eccepivano anche come la memoria del 10-7-2018 contenesse una domanda nuova relativa alla pensione privilegiata, ma non gli era stata preventivamente notificata. A questo punto il G.U. delle pensioni, rilevato che il ricorrente era in giudizio personalmente e senza assistenza tecnica ammetteva le memorie del ricorrente ed assegnava alle parti un termine fino a 5 giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito di note difensive in merito alla nuova domanda proposta dal ricorrente, rinviando la causa all’udienza del 10-9-2018.

Il 30-8-2018 il ricorrente depositava documentazione.

Il 5-9-2018 la Prefettura di Cosenza depositava una memoria integrativa del Ministero dell’Interno nella quale, in ordine alla domanda di pensione privilegiata, si dubitava della esistenza dei requisiti, rappresentando come l’INPS in data 9-5-2018 avesse richiesto alla C.M.O. di Messina di disporre nuovi accertamenti sanitari al fine di accertare l’ascrivibilità delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e come già con d.m. del 27-11-2017, inviato il 27-11-2017 alla Questura di Cosenza fosse però già stata respinta l’istanza di aggravamento ai fini dell’equo indennizzo.

Il 6-9-2018 l’INPS ha depositato note integrative autorizzate chiedendo che la nuova domanda di pensione privilegiata venisse dichiarata inammissibile e comunque infondata ed, in subordine, che la decorrenza venisse fissata solo al primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda; nel merito insiste nelle proprie precedenti richieste di rigetto della domanda di riassegnazione della pensione.

Il 7-9-2019 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale segnala di aver ricevuto in pari data una notifica di provvedimento inerente la sua domanda di aggravamento e/o pensione, insistendo comunque nelle proprie richieste per come proposte.

All’udienza di discussione del 10 settembre 2018, l’avv. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza hanno insistito nella propria eccezione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata, sia per essere la stessa stata formulata solo con la memoria aggiuntiva anziché nel ricorso introduttivol sia perché il relativo procedimento sarebbe ancora in itinere, sia, infine, perché mancherebbe un provvedimento amministrativo espresso di diniego; nel merito insistono nelle rispettive difese ed eccezioni e chiedono che il ricorso sia reietto.

D I R I T T O

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione inerente la domanda di concessione della pensione privilegiata, introdotta con la memoria del 10-7-2018, circostanza non contestata, né contestabile, stante il tenore del ricorso introduttivo. Sul punto comunque, ancor prima della verifica della ritualità della domanda introduttiva, vale quanto risulta dalla produzione documentale del Ministero e dal contenuto della memoria finale dell’INPS per le quali il relativo procedimento di concessione non si sarebbe ancora concluso, mancando, peraltro un provvedimento espresso; tale circostanza è stata ribadita verbalmente all’udienza di discussione dai difensori delle amministrazioni resistenti.

La circostanza rende inammissibile la richiesta avanzata sul punto dal ricorrente, stante la preclusione di cui all’art.153, lett. b) del C.G.C. per la quale non può proporsi una domanda sulla quale non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per la quale non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.

Nella fattispecie quindi, in disparte l’eccezione di novità della domanda, vi è che la stessa è, allo stato, inammissibile ancorché il deposito della memoria del 10-7-2018 varrà quale formale notifica della diffida all’INPS ed al Ministero dell’Interno ai sensi di cui alla norma, con la conseguenza che, decorsi i novanta giorni da quella data senza che sia intervenuto un provvedimento favorevole ovvero in presenza di un provvedimento di diniego espresso, l’odierno ricorrente rimane facultato alla presentazione di un nuovo ricorso giurisdizionale a questa Corte dei conti, finalizzato ad ottenere la pensione privilegiata.

Quanto poi agli esiti della domanda di aggravamento, dei cui esiti negativi il ricorrente avrebbe avuto notizia solo in data 7-9-2018, varrà la previsione di cui alla lettera c) del richiamato art.153 del C.G.C., secondo cui il ricorso è inammissibile se si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

*

2. Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.

Risulta nel caso di specie che la data di avvio del procedimento disciplinare ai danni del ricorrente risalga al 2014 - come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6171/2017, prodotta agli atti di causa - mentre la contestazione dei fatti ascrittigli risale al 20-5-2015.

Ebbene a prescindere da ogni questione inerente la retrodatazione degli effetti del provvedimento disciplinare, vi è che “1) al momento del collocamento in pensione per inidoneità al servizio (nel 2006) il sig. D.G. era già sottoposto a un procedimento penale, il cui esito non ha, però, comportato la perdita del grado;

2) la sanzione della perdita del grado è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità;

3) non rileva il secondo procedimento penale, che ha comportato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il collocamento a riposo per inidoneità.

In sostanza, diversamente da quanto dedotto dal Ministero …, la perdita del grado non può nella specie retroagire al momento del collocamento a riposo per inidoneità, essendo stata irrogata a seguito di un procedimento disciplinare che non era pendente alla data in cui l’appellante è cessato dal servizio ad altro titolo; né tale effetto retroattivo può essere ricollegato al secondo procedimento penale, trattandosi anche in questo caso di procedimento iniziato successivamente alla cessazione dal servizio”.

La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:

1) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;

2) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.

A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per come proposto e statuisce il diritto al ripristino del trattamento pensionistico già in godimento, con condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti, maggiorati degli interessi legali su ciascuno di essi decorrenti dal di del dovuto e fino al soddisfo. Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 10 settembre 2018.

Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli


Depositata in segreteria il 17/10/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: dom ott 21, 2018 5:56 pm
da alex59
Strana Sentenza la n. 291/2018 della C.d.C. calabrese, soprattutto perché l'interessato era sospeso dal servizio dal ..-07-2010 e quindi prima di aver maturato il diritto a pensione, avvenuto poi al ..4-2014!!!
Si potrebbe trarre spunto da tale sentenza per "organizzarsi" in prossimità di fine carriera, un pacioso e sostanzioso periodo di "sospensione dal servizio", quale preludio per la definitiva quiescenza.

Re: DESTITUZIONE E PENSIONE - URGENTE

Inviato: dom ott 21, 2018 6:51 pm
da panorama
Si legge nella conclusione:

1) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;

2) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.