ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza ?

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guidoreni
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ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza ?

Messaggio da guidoreni »

PENSIONI MILITARI: L’INPS DEVE RIFARE I CONTI
Redazione web 2016-12-22
E’ un COBAR di provincia, quello dell’Umbria, uno dei più piccoli ma anche uno dei più attivi in Italia, a far emergere una questione di rilevanza nazionale. L’INPS nel calcolo delle pensioni dei personale militare non applica le aliquote di calcolo previste dalla legge. La problematica è legata al periodo di servizio fino al 31 dicembre 1995 (anno nel quale le normative sulle pensioni sono state stravolte) in quella nebulosa amministrativa dove si è compressi tra la “retributiva” e la “contributiva”. Chi a quella data abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20, ha diritto che la percentuale della sua pensione sia calcolata con il 44% della base pensionabile.Per quanto riguarda i Carabinieri, nel frattempo, è anche intervenuto il fattore CNA, il Centro Amministrativo dell’Arma che, in ossequio delle disposizioni imposte dall’allora INPDAP invia i dati di pensione con l’errore rilevato dai Carabinieri del Servizio dell’Umbria.

Presto detto viene stilato un ricorso nel 2013 mentre il COBAR Umbria si attiva su tutte le sedi competenti per far rilevare l’errore che, non dimentichiamolo, comporta una diminutio della pensione di circa150/250 euro al mese, ed interessa un gran numero di militari, tutti quelli arruolati negli anni 1981/1983 (più o meno, perché il calcolo del servizio utile pensionabile si fa contando persino i giorni).

E’ il Maresciallo Berti Fabio, ora in congedo, consigliere comunale di Cortona, che si accolla la responsabilità di spedire on line il primo ricorso con la determinazione, supportato dalla Rappresentanza di Perugia, di adire financo alla Corte dei Conti.Non servirà perché, dopo meno di 3 anni, la Direzione Centrale dell’INPS riconosce l’errore e gli ricalcola la pensione. Vittoria!

Così, sull’argomento, il delegato COCER carabinieri Giuseppe LA FORTUNA:
“Un bel regalo di Natale per molti militari, ancora una volta la Rappresentanza ottiene risultati seri a favore del personale, ma lo fa solo quando parla poco e con cognizione di causa. Abbiamo lavorato in simbiosi con i colleghi del COBAR Umbria (coinvolgendoli in incontri ad altissimo livello istituzionale) su questo e su altri argomenti di rilevanza nazionale (è ancora aperta la partita sui fondi pensione), convinti che la collaborazione fattiva tra gli organismi, determini sempre sinergie virtuose ed efficaci. Ora sta a noi chiedere agli organi centrali, anche con la collaborazione del COCER Interforze,che la questione venga sanata, senza troppo clamore ma anche senza costringere tutto il personale interessato a giusti ricorsi con esito scontato, che avrebbero l’unica conseguenza di intasare la macchina burocratica dell’INPS.”

Siamo riusciti a “stanare” il Maresciallo Berti in congedo ma come già detto consigliere comunale di Cortona (AR) per una lista civica:
“Mi sono arruolato come Carabiniere ausiliario nel 1983 sono stato poi congedato , per motivi di salute, nel 2013 attualmente continuo a dedicarmi alla collettività come Consigliere Comunale di Cortona (AR), eletto in una lista civica, ma questa è un’altra storia.”
“ Come dicevo, cessato dal servizio nel 2013 con istanza indirizzata all’INPS – Comitato di vigilanza della gestione cassa pensioni dipendenti dello Stato, contestai l’errata formazione del calcolo pensionistico poiché mi venivano attribuiti i coefficienti sull’aliquota pensionabile di cui all’art. 44 del DPR 1092/1973 per il personale civile, anziché quelli previsti dall’art. 54 per il personale militare. Sostanzialmente la base pensionabile veniva calcolata con un’aliquota pensionabile del 35,60% contro il 44 % previsto per il personale delle FF.AA. che alla data del 31/12/1995 abbia maturato tra i 15 e 20 anni di servizio contributivi.”
“Non avendo avuta risposta dall’INPS nei 90 gg. previsti ho inoltrato, gratuitamente e senza assistenza di avvocati, ricorso nel senso e nelle dovute forme (Fatto e Diritto) alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti”

D. Ok, questa la cronistoria ma, i riferimenti normativi?
“L’art 54 del DPR 1092/1973 che fissa le modalità di applicazione delle aliquote pensionabili per il personale militare, nello specifico il comma 1 attribuisce al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione non più di 20 la percentuale del 44% della base pensionabile….; la Circolare n.7/53-35-1-1995 del 11/05/1996 della Direzione di Amministrazione – Comando Generale Arma CC. con la quale il Ministero del Tesoro ha convenuto di non apportare modifiche all’assetto pensionistico del personale militare in attesa di apposito D.Lvo, limitatamente alle aliquote di rendimento…..; la Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro, che detta inequivocabilmente direttive a tutti gli Uffici, tra l’altro per il calcolo della pensione retributiva e delle relative quote…..;” ed infine la Circolare n. 22 del 18/09/2009 dell’INPDAP che ribadisce che il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare e disciplinato dall’art. 54 del DPR 1092/73……”

D. Non è stato facile…..
“ Assolutamente no ma tutto è bene ciò che finisce bene.L’’INPS, accogliendo il ricorso, mi ha ricalcolato la pensione secondo i giusti parametri. Ora mi auguro che tutti gli altri miei colleghi possano beneficiare del calcolo della pensione secondo una giusta valutazione delle norme vigenti e mi metto a disposizione di colleghi per ogni evenienza.”

//Auguri di Buon Natale a tutti. Domanda per Gino/Angri
Ma ciò vale per l'intero comparto sicurezza ??? Intendo dire anche per la polizia di stato, la polizia penitenziaria e la forestale?


vandelli
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da vandelli »

Gli esperti di Gr Net dicono che non essendo noi militari non ci spetta nulla. Bisognerebbe interessare i nostri sindacati per vedere se esiste qualche norma a nostro favore.
guidoreni
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da guidoreni »

Ciò che qualcuno afferma cozza contro logica e principi giuridici. Secondo questo assunto ,dopo la smilitarizzazione della polstato avvenuta il 25 Aprile 1981 nessuna forza a carattere militare avrebbe dovuto percepire i straordinari? E' evidente invece che i benefici sono stati estesi a tutti.
firefox
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da firefox »

guidoreni ha scritto:Ciò che qualcuno afferma cozza contro logica e principi giuridici. Secondo questo assunto ,dopo la smilitarizzazione della polstato avvenuta il 25 Aprile 1981 nessuna forza a carattere militare avrebbe dovuto percepire i straordinari? E' evidente invece che i benefici sono stati estesi a tutti.
Scusa ma il discorso straordinari che centra con l'oggetto della discussione? E poi quale la norma che avrebbe impedito di percepire gli straordinari?
gino59
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da gino59 »

vandelli ha scritto:Gli esperti di Gr Net dicono che non essendo noi militari non ci spetta nulla. Bisognerebbe interessare i nostri sindacati per vedere se esiste qualche norma a nostro favore.
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggioda gino59 » dom dic 25, 2016 10:49 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda gino59 » dom dic 25, 2016 10:24 pm

Stralcio della Circolare inpadap nr.22/2009.- (Arma cc).-

Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), etc. etc.-
=======================================================
Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.

Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.

A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-

B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
==========================================================
Stralcio Circolare Inpdap 19/2009 (E.I. + A.M. + M.M.).-



Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.



Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
====================================================================
Stralcio Circolare Inpdap 6/2005 (Polizia di Stato).-

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997,
per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità
contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53
anni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a
seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di
Stato.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile.

Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento).


B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.
======================================================================================= Stralcio Circolare Inpdap 19/2005.- (Polizia Penitenziaria).-

Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento).-
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’
articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973
.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e
articolo 8 del DLgs n. 165/1997
); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’
articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995
(l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.


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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da guidoreni »

Buona sera a tutti , se interpreto nel modo corretto la circolare Inps postata da GINO/59 ,coloro (polstato e penitenziaria) che si sono arruolati con le "stellette" ,per la polizia di Stato prima della riforma avvenuta il 25 Aprile 1981; per la polizia penitenziaria successivamente alla smilitarizzazione. Se, ripeto, interpreto nel modo corretto, il personale di cui sopra dovrebbe rientrare nei nuovi ricalcoli pensionistici dell'Inps,vale a dire con l'aliquota del 44% anzichè del 35% . Giusto Gino. Grazie buona serata.
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da gino59 »

guidoreni ha scritto:Buona sera a tutti , se interpreto nel modo corretto la circolare Inps postata da GINO/59 ,coloro (polstato e penitenziaria) che si sono arruolati con le "stellette" ,per la polizia di Stato prima della riforma avvenuta il 25 Aprile 1981; per la polizia penitenziaria successivamente alla smilitarizzazione. Se, ripeto, interpreto nel modo corretto, il personale di cui sopra dovrebbe rientrare nei nuovi ricalcoli pensionistici dell'Inps,vale a dire con l'aliquota del 44% anzichè del 35% . Giusto Gino. Grazie buona serata.
=====================Dovrebbe essere così...sarà la volta buona...???
firefox
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da firefox »

Sinceramente tra la miriade di discussioni, in varie stanze con titoli diversi ma dal medesimo oggetto mi sono un po perso, però mi pare di capire che, ammesso e NON concesso vi sia un ricalcolo per tutti, lo stesso riguadi solo i misti già al 31/12/95...giusto?

Perchè per TUTTI coloro sono andati in pensione con l'80% della loro base pensionabile NON dovrebbe cambiare nulla.
Briscola
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da Briscola »

Buongiorno. Per tutto il personale che e' andato in pensione con Il calcolo del 35% l'INPS dovra' rifare i calcoli al 44%. Ovviamente per Il personale che al 31/12/1995 aveva 18 anni di servizio.
Quindi non riguarda solo gli arruolati dal 1981/1983
Dico giusto?
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da giovanni53 »

Briscola ha scritto:Buongiorno. Per tutto il personale che e' andato in pensione con Il calcolo del 35% l'INPS dovra' rifare i calcoli al 44%. Ovviamente per Il personale che al 31/12/1995 aveva 18 anni di servizio.
Quindi non riguarda solo gli arruolati dal 1981/1983
Dico giusto?
Non direi
l'articolo di xxxxxxxxxxx che tratta il caso del M.llo Berti parla di 15AA e non 18AA al 1995
riferendosi proprio a quelli che "si sono trovati tra i retributivi ed i contributivi"
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da giacomone1962 »

Buonasera,
come si fa a verificare se il calcolo della pensione è stato fatto sulla base del 35% o del 44%?
Grazie, saluti
oreste.vignati
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da oreste.vignati »

Devi guardare le percentuali di calcolo sul tuo PA04 o sul decreto di pensione che ti avrà inviato l'Inps

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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da giacomone1962 »

Grazie per la risposta. Il mio mod. PA04 riporta:
dal 1981 al 31/12/1992 13 aa 5 coefficiente di rendimento 0.31305;
dal 1/1/1993 al 31/12/1995 aa 17 coefficiente di rendimento 0.38600.
Sono queste le percentuali di calcolo?
Saluti
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giovanni53
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da giovanni53 »

giacomone1962 ha scritto:Buonasera,
come si fa a verificare se il calcolo della pensione è stato fatto sulla base del 35% o del 44%?
Grazie, saluti
Buonasera,
controlla sulla lettera INPS conferimento pensione allegato SM5007 la cifra del coefficiente A - servizio al 31/12/1995 - come da esempio, se è 15, 16, 17 anni va unificato a 0,4400
Ciao.
ricalcolo coeff A.gif
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giacomone1962
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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Messaggio da giacomone1962 »

ok. farò sapere. grazie.
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