pensione di anzianità polizia di stato

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pensione di anzianità polizia di stato

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CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio e che abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:
1. 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva ( articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
2. 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
3. 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).
L'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche,
Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva (aliquota 80%) dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.I
DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei :
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni e di anzianità contributiva e
53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva
acquisiscono il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei :
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile
acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi :
14 mesi per il 2013 ( 12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011)
15 mesi per il 2014 ( 12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011)
Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile"- 12 mesi +1mese- ha già esaurito i propri effetti.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, previa accettazione delle dimissioni da parte dell'Ufficio competente, da inviare all'INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari
n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013
Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura - U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.
I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all'apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.
In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento di anzianità.
COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L.n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 6 del 23 marzo 2005).
Per le novità introdotte sul sistema pensionistico per il personale della Polizia di Stato vedesi circolare .
n. 333/H/G49 del 10 gennaio 2013


Per me, una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore.
Fabrizio De Andrè
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