Diniego conversione congedo ordinario in congedo straordinar

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Diniego conversione congedo ordinario in congedo straordinar

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Personale PolStato.

Diniego di conversione di un giorno di congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi.

1) - convocato a rendere testimonianza davanti al Tribunale di Modena in una causa nella quale era stato nominato consulente tecnico d’ufficio.

2) - Il diniego del congedo straordinario era motivato con riferimento alla circolare del ministero degli interni del 3 marzo 2010, la quale dispone che il congedo straordinario possa essere concesso solo nel caso in cui il dipendente non disponga di giorni di congedo ordinario, recuperi di riposo o permessi brevi.

3) - la citata circolare n. 553/C/MASS/AA.GG., che disciplina le assenze dei dipendenti connesse ad adempimenti peritali o di consulenza, dispone che per le stesse il personale potrà utilizzare il proprio congedo ordinario, eventuali recuperi riposo o permessi brevi con obbligo di recupero e potrà presentare istanza di congedo straordinario soltanto qualora non siano applicabili tali istituti.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

Ricorso respinto.
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12/09/2013 201103148 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 16/01/2013


Numero 03828/2013 e data 12/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013


NUMERO AFFARE 03148/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor L. C., nato a ………, per l’annullamento del diniego di conversione di un giorno di congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi.

LA SEZIONE
Vista la relazione 6 luglio 2011 prot. n. 333-A/U.C./28336/2304/CS con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, consegnato all’Amministrazione il 4 aprile 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.

Premesso:
con il ricorso straordinario in esame il signor OMISSIS, assistente della Polizia di Stato, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del capo della Polizia del 27/12/2010, notificatogli il 17/1/11, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento del dirigente del compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni per l’Emilia-Romagna, il quale aveva rigettato la sua richiesta che un giorno di congedo ordinario, da lui avuto perché convocato a rendere testimonianza davanti al tribunale di Modena in una causa nella quale era stato nominato consulente tecnico d’ufficio, fosse convertito in un giorno di congedo straordinario.

Il diniego del congedo straordinario era motivato con riferimento alla circolare del ministero degli interni del 3 marzo 2010, la quale dispone che il congedo straordinario possa essere concesso solo nel caso in cui il dipendente non disponga di giorni di congedo ordinario, recuperi di riposo o permessi brevi.

Il ricorrente sostiene che la previsione della circolare dà luogo ad un’arbitraria differenza, fondata sulla causa che ha generato la citazione a testimoniare, senza tener conto che testimoniare costituisce un generale obbligo giuridico e che, inoltre, il provvedimento è insufficientemente motivato.

Il ministero sostiene l’infondatezza del ricorso.

Considerato:
l’istituto del congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 37 del testo unico degli impiegati dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, distingue due principali categorie, il congedo straordinario c.d. “di diritto” (per esami o per matrimonio) e il congedo straordinario discrezionale (per gravi motivi), che presuppone una valutazione dell’Amministrazione, la quale deve tener conto oltre che delle necessità del dipendente, anche delle esigenze di servizio.

Nell’àmbito di tale disciplina la citata circolare n. 553/C/MASS/AA.GG., che disciplina le assenze dei dipendenti connesse ad adempimenti peritali o di consulenza, dispone che per le stesse il personale potrà utilizzare il proprio congedo ordinario, eventuali recuperi riposo o permessi brevi con obbligo di recupero e potrà presentare istanza di congedo straordinario soltanto qualora non siano applicabili tali istituti.

Nella specie, il ricorrente disponeva di 28 giorni di congedo ordinario e di 4 giorni di riposo previsti dalla legge 23 dicembre 1977 n. 937, e pertanto correttamente l’Amministrazione gli ha rifiutato il congedo straordinario. La disciplina prevista dalla circolare non determina, infatti, disparità di trattamento fra dipendenti pubblici, ed anzi è giustificata, non potendo ritenersi illegittima la diversa disciplina riservata al dipendente pubblico nel caso in cui la testimonianza sia resa nell’interesse dell’Amministrazione ovvero per cause estranee al servizio, come nel caso in esame, in cui il ricorrente ha assunto volontariamente, previa autorizzazione, un incarico di consulenza dietro compenso, da svolgere compatibilmente con le esigenze di servizio e al di fuori dell’orario di servizio.

Non è poi fondata la censura di difetto di motivazione del provvedimento, dato che l’atto impugnato enuncia chiaramente i motivi posti a fondamento del diniego.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando


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