DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

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gioia21
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DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da gioia21 »

Buongiorno a tutti i gentili colleghi, come da titolo la data di stabilizzazione per una causa di servizio qual'è?
Mi spiego, io ho sempre pensato che è quella che si trova nel verbale della cmo quando ti assegna la tabella/categoria, poi pero' leggendo alcune sentenze inerenti la concessione dell' equo indennizzo mi sorge il dubbio:
alcune sentenze del consiglio di stato dicono che la tabella stipendiale per il diritto all' equo indennizzo è quella spettante ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL’ EQUO INDENNIZZO E NON ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA (2012), altre invece quando si verifica LA STABILIZZAZIONE DELLA PATOLOGIA (2014).
Insomma, la data di stabilizzazione è quella del verbale della cmo che ti assegna la definitiva tabella/categoria oppure è quella del provvedimento di concessione dell' equo indennizzo?

Ringrazio tutti e buona giormata.


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antoniomlg
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da antoniomlg »

gioia21 ha scritto:Buongiorno a tutti i gentili colleghi, come da titolo la data di stabilizzazione per una causa di servizio qual'è?
Mi spiego, io ho sempre pensato che è quella che si trova nel verbale della cmo quando ti assegna la tabella/categoria, poi pero' leggendo alcune sentenze inerenti la concessione dell' equo indennizzo mi sorge il dubbio:
alcune sentenze del consiglio di stato dicono che la tabella stipendiale per il diritto all' equo indennizzo è quella spettante ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL’ EQUO INDENNIZZO E NON ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA (2012), altre invece quando si verifica LA STABILIZZAZIONE DELLA PATOLOGIA (2014).
Insomma, la data di stabilizzazione è quella del verbale della cmo che ti assegna la definitiva tabella/categoria oppure è quella del provvedimento di concessione dell' equo indennizzo?

Ringrazio tutti e buona giormata.
sono 2 cose non correlate tra loro.
nel senso che la data di stabilizzazione non ha niente a che vedere con il
calcolo dell'equo indennizzo.
la data di stabilizzazione potrebbe variare se la patologia non è stabilizzata cronicizzata suscettibile di miglioramenti.
-.-------------------------
il calcolo dell'equo indennizzo che è legato sia alla categoria assegnata sia allo stipendio.
.............
recente orientamento giudiziale tende a prendere come riferimento stipendiale quello che si gode nel momento del emissione del decreto concessivo del equo indennizzo.
gioia21
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da gioia21 »

antoniomlg ha scritto:
gioia21 ha scritto:Buongiorno a tutti i gentili colleghi, come da titolo la data di stabilizzazione per una causa di servizio qual'è?
Mi spiego, io ho sempre pensato che è quella che si trova nel verbale della cmo quando ti assegna la tabella/categoria, poi pero' leggendo alcune sentenze inerenti la concessione dell' equo indennizzo mi sorge il dubbio:
alcune sentenze del consiglio di stato dicono che la tabella stipendiale per il diritto all' equo indennizzo è quella spettante ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL’ EQUO INDENNIZZO E NON ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA (2012), altre invece quando si verifica LA STABILIZZAZIONE DELLA PATOLOGIA (2014).
Insomma, la data di stabilizzazione è quella del verbale della cmo che ti assegna la definitiva tabella/categoria oppure è quella del provvedimento di concessione dell' equo indennizzo?

Ringrazio tutti e buona giormata.
sono 2 cose non correlate tra loro.
nel senso che la data di stabilizzazione non ha niente a che vedere con il
calcolo dell'equo indennizzo.
la data di stabilizzazione potrebbe variare se la patologia non è stabilizzata cronicizzata suscettibile di miglioramenti.
-.-------------------------
il calcolo dell'equo indennizzo che è legato sia alla categoria assegnata sia allo stipendio.
.............
recente orientamento giudiziale tende a prendere come riferimento stipendiale quello che si gode nel momento del emissione del decreto concessivo del equo indennizzo.
Antoniomlg, purtroppo a me hanno applicato il parametro tabellare per il calcolo dell' equo indennizzo quando avevo la qualifica inferiore (quando cioè ho avuto l' incidente) rispetto a quando alla data del decreto di concessione dell' equo indennizzo ove avevo la qualifica superiore.
Tuttavia le suddette sentenze le avevo menzionato nell' istanza che feci per l' equo indennizzo ma non ne hanno tenuto conto, ecco quindi il dubbio sulla data di stabilizzazione.
Fatto sta che sia se prendo in riferimento sia la data in cui la cmo mi ha dato la categoria sia la data del decreto dell' equo indennizzo avevo la qualifuca superiore quindi anche il parametro superiore.
Vabbè mi toccherà scrivere in autotutela.. con la speranza che rispondano.
Grazie.
naturopata
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da naturopata »

Fanno tutti così. L'orientamento non è recente è dell'epoca preistorica: adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 14 del 1985 la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento.

Visto ciò, fai ricorso gerarchico e dopo diniego fai ricorso al presidente della repubblica (lo puoi fare da solo) ti costa solo il contributo unificato che poi chiederai in restituzione all'Amm.ne perché certamente soccombente.
gioia21
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da gioia21 »

naturopata ha scritto:Fanno tutti così. L'orientamento non è recente è dell'epoca preistorica: adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 14 del 1985 la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento.

Visto ciò, fai ricorso gerarchico e dopo diniego fai ricorso al presidente della repubblica (lo puoi fare da solo) ti costa solo il contributo unificato che poi chiederai in restituzione all'Amm.ne perché certamente soccombente.
Grazie per la risposta Naturopata, inizio con istanza in autotutela (purtroppo i tempi per il ricorso al PdR sono passati da qualche mese e me ne sono accorto ora), allego anche le istanze precedenti ove facevo riferimento alle sentenze che ho trovato, mi devono rispondere... Se non lo fanno procedo con diffida ad adempiere e poi avvocato.
Non solo, ma ci metto pure l' adeguamento dell' importo in virtu' anche del nuovo (si fa per dire...) contratto 2016-2018 pubblicato ieri in Gazz. Uff.
Quindi collega, il parametro da applcare è quello avuto al momento del decreto di concessione dell' equo indennizzo e non della data di stabilizzazione (che mannaggia a me non rieco a capitre qual'è?).
naturopata
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da naturopata »

gioia21 ha scritto:
naturopata ha scritto:Fanno tutti così. L'orientamento non è recente è dell'epoca preistorica: adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 14 del 1985 la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento.

Visto ciò, fai ricorso gerarchico e dopo diniego fai ricorso al presidente della repubblica (lo puoi fare da solo) ti costa solo il contributo unificato che poi chiederai in restituzione all'Amm.ne perché certamente soccombente.
Grazie per la risposta Naturopata, inizio con istanza in autotutela (purtroppo i tempi per il ricorso al PdR sono passati da qualche mese e me ne sono accorto ora), allego anche le istanze precedenti ove facevo riferimento alle sentenze che ho trovato, mi devono rispondere... Se non lo fanno procedo con diffida ad adempiere e poi avvocato.
Non solo, ma ci metto pure l' adeguamento dell' importo in virtu' anche del nuovo (si fa per dire...) contratto 2016-2018 pubblicato ieri in Gazz. Uff.
Quindi collega, il parametro da applcare è quello avuto al momento del decreto di concessione dell' equo indennizzo e non della data di stabilizzazione (che mannaggia a me non rieco a capitre qual'è?).
Purtroppo se hai ricevuto il decreto e hai fatto trascorrere i 30 gg. per fare ricorso gerarchico e anche i 60gg. per il ricorso al TAR, l'atto è definitivo e non può più essere impugnato. In questo caso e non solo, l'autotutela è una facoltà non obbligo, non puoi fare alcuna diffida e l'avvocato serve a poco.
gioia21
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da gioia21 »

naturopata ha scritto:
gioia21 ha scritto:
naturopata ha scritto:Fanno tutti così. L'orientamento non è recente è dell'epoca preistorica: adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 14 del 1985 la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento.

Purtroppo se hai ricevuto il decreto e hai fatto trascorrere i 30 gg. per fare ricorso gerarchico e anche i 60gg. per il ricorso al TAR, l'atto è definitivo e non può più essere impugnato. In questo caso e non solo, l'autotutela è una facoltà non obbligo, non puoi fare alcuna diffida e l'avvocato serve a poco.
In effetti hai ragione ma... come dicevo fin dalla prima istanza avevo scritto cosa applicare in base alle sentenze.. e sono loro a non averle applicate, poi in questi mesi mi sono sentito male per le invalidità già causa di servizio (e infatti sono in aspettativa) e certamente il diritto alla salute e fondamentalmente prioritario su tutto il resto, tanto che mi ha impedito di applicarmi al resto delle scartoffie..
Ci provo da me, atendero' una risposta..
Sai in Italia quante cartelle pazze arrivano per errore della burocrazia?
Ed io che sto male se sono passati i giorni per fare un eventuale ricorso che ci posso fare?
Dai comunque grazie per la risposta, gentilissimo.
gioia21
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da gioia21 »

Dimenticavo, sono oramai civile (ricorso vinto) ma in aspettativa/malattia per causa di servizio nella PS in attesa di aggravamento (lasciando stare tutto lo stress accumulato.....)
L'istanza in autotutela posso sempre indirizzarla al Ministero a cui comunque faccio parte da civile o c'è una prassi specifica?
naturopata
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Re: DATA DI STABILIZZAZIONE QUESTA SCONOSCIUTA

Messaggio da naturopata »

gioia21 ha scritto:Dimenticavo, sono oramai civile (ricorso vinto) ma in aspettativa/malattia per causa di servizio nella PS in attesa di aggravamento (lasciando stare tutto lo stress accumulato.....)
L'istanza in autotutela posso sempre indirizzarla al Ministero a cui comunque faccio parte da civile o c'è una prassi specifica?
L'autotutela va ovviamente allo stesso organo che ha emesso il decreto. Rappresento che le sentenze fanno stato solo fra le parti e non sono estensibili a tutti gli altri (ad esclusione, e nemmeno, di quelle della corte costituzionale), altrimenti dopo una prima sentenza i giudici non lavorerebbero più e ancor meno gli azzeccagarbugli.
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