CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

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gino59
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da gino59 »

ancoravigile ha scritto:Salve,chiedo gentilmente una delucidazione:
Vorrei sapere se in entrambi i casi ossia pensione per inabilita' alla mansione e pensione di inabilita' al proficuo lavoro,si possa ' svolgere in futuro altro lavoro sia esso autonomo oppure dipendente(Da qualche parte ho letto solo autonomo e non dipendente)sia se si percepisce pensione per inabilita' alla mansione e sia se la si percepisce per inabilita' al proficuo lavoro? non cambia nulla fra i 2 giudizi ai fini di un futuro altro impiego al di fuori della pubblica amministrazione?
Grazie e ciao.


:arrow: Per non fare confusione: :arrow: Solo con l'art.2 comma 12 della 335/95, non si puo' lavorare.-



rgomento: Contribuwenti minimi, non ti dice niente.....???



contribuenti minimi
da celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm

La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
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: contribuenti minimi
da celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm

Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?


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gino59

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ancoravigile
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da ancoravigile »

Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
Ciao e buona domenica
gino59
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da gino59 »

ancoravigile ha scritto:Grazie Gino ,ho capito perfettamente il tipo di decurtazione(30 per la parte eccedente la minima in caso di lav. autonomo e 50%in caso di quello dipendente)
Ti chiedo un'ultima ulteriore conferma e cioè se cio'(Credo di si) vale indistintamente per entrambi i giudizi emessi dalla cmo ossia riforma per inabilita' alla mansione e riforma per inabilita' al proficuo lavoro(Ovviamente ben diverso dall'inabilita'permanente e assoluta ad ogni attivita' lavorativa,dove la stessa pensione non la si puo' cumulare con nulla).
Ciao e buona domenica



:arrow: Pensione di invalidità nel pubblico impiego: inidoneità alle mansioni o a proficuo lavoro



La pensione di invalidità è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa dal servizio per inidoneità permanente all’attività lavorativa.
I casi di cessazione dal servizio per inidoneità sono due:

inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
inidoneità assoluta e permanente alle mansioni svolte
Requisiti

Per ottenere la pensione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari a 15 anni.

Nel caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni, l’ente datore di lavoro deve adibire il lavoratore ad altre mansioni più congeniali al suo stato di salute e, solo nel caso in cui ciò non fosse possibile, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e l’interessato può richiedere il relativo trattamento pensionistico.
I requisiti richiesti per tale prestazione sono:

15 anni di anzianità contributiva se trattasi di dipendente del comparto Stato
20 anni di anzianità contributiva se trattasi di dipendente del comparto Enti Locali


:arrow: Capito il concetto............ :?: :?: :?: :arrow: Notte
panorama
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da panorama »

Non so c'è qualcuno nella medesima situazione di cui sotto.
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1) - il ricorrente ha rappresentato di aver chiesto all’Amministrazione di appartenenza la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità spettante ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 44/90 in quanto dipendente di ruolo del Ministero dell'Interno dal 20/9/1989 e, in precedenza, dipendente di ruolo della Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dal 18/10/1984 al 19/9/1989 (giorno precedente a quello in cui è avvenuto il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, senza soluzione di continuità).

IL TAR LAZIO scrive:

2) - Il Ministero dell'Interno ha respinto l’istanza di corresponsione della maggiorazione della RIA, escludendo dal computo degli anni di anzianità necessari per l'erogazione della suddetta maggiorazione quelli svolti in servizio presso l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poiché "Prestato in Amministrazione diversa da quelle incluse nel comparto Ministeri".

3) - Il Collegio rileva che le pretese del ricorrente si basano sull’art. 9, del D.P.R. 17/1/1990 n 44, e sull’art. 7, comma 1, del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92.

4) - la Terza Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 3100/2010 reso su ricorso straordinario), ha evidenziato che “il computo delle anzianità pregresse presso altre Amministrazioni trova il suo limite nella necessità di evitare la duplicazione di benefici derivanti da diversi regimi contrattuali, in quanto la ratio della maggiorazione R.I.A., con decorrenza 1 gennaio 1990, è stata quella di compensare, almeno parzialmente, per il personale in servizio nel comparto Ministeri, il “blocco” delle maggiorazioni intervenuto a far data dal 13 dicembre 1986 (art. 13 del D.P.R. n. 494 del 1987).

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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14/02/2014 201401843 Sentenza 1T

N. 01843/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12178/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12178 del 2006, proposto da C. S., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Caravella, con domicilio eletto presso Mauro Caravella in Fiumicino, via Pietro Serini, 5/C;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del rifiuto dell’Amministrazione di corrispondere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, R.I.A., ex art. 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha rappresentato di aver chiesto all’Amministrazione di appartenenza la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità spettante ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 44/90 in quanto dipendente di ruolo del Ministero dell'Interno dal 20/9/1989 e, in precedenza, dipendente di ruolo della Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dal 18/10/1984 al 19/9/1989 (giorno precedente a quello in cui è avvenuto il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, senza soluzione di continuità).

Il Ministero dell'Interno ha respinto l’istanza di corresponsione della maggiorazione della RIA, escludendo dal computo degli anni di anzianità necessari per l'erogazione della suddetta maggiorazione quelli svolti in servizio presso l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poiché "Prestato in Amministrazione diversa da quelle incluse nel comparto Ministeri".

Avverso il provvedimento di rigetto l’interessato ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Roma (R.G. n. …./03), ma, il Giudice del lavoro ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza n. …../05, pubblicata il 28/7/05 (non appellata e, quindi, passata in giudicato).

Conseguentemente, il OMISSIS ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio per ottenere l’annullamento del delle determinazioni assunte dal Ministero dell’Interno ed il riconoscimento del diritto alla maggiorazione R1A a decorrere dalla data del 1°.1.1990, con condanna dell'Amministrazione alla sua corresponsione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla maturazione del diritto.

A tal fine, l’interessato ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 17/1/1990 n 44 e dell'art. 7, comma 1, del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92; eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

In particolare, il OMISSIS ha rilevato che con il DPR n. 44/90, recante l'approvazione dell'accordo di comparto (relativo al periodo 1988/90) si è previsto che il personale che alla data 31/12/90 o nell'arco della vigenza contrattuale avesse maturato una anzianità di servizio di cinque, dieci e venti anni, avrebbe avuto diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle seguenti misure lorde annue:
a) per la prima, la seconda e la terza qualifica funzionale L. 300.000 dopo cinque anni, L. 600.000 dopo dieci anni e L. 1.200.000 dopo venti anni;

b) per la quarta, la quinta e la sesta qualifica funzionale L. 400.000 dopo cinque anni, L. 800.000 dopo dieci anni e L. 1.600.000 dopo venti anni:

c) per la settima, l’ottava e la nona qualifica funzionale L. 500.000 dopo cinque anni, L. 1.000.000 dopo dieci anni e L. 2.000.000 dopo venti anni.

A parere del ricorrente, l'art. 7, comma 1, del D.L. 19/9/1992 n. 384 (conv. in L.n. 438/92) ha mantenuto ferma fino al 31/12/1993 la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29/3/1983 n. 93 e, quindi, anche quella relativa all'accordo di cui al D.P.R. n. 44/1990 e, allo scopo di contenere il disavanzo pubblico, ha stabilito, in deroga all'articolo 13 della legge quadro sul pubblico impiego, che i nuovi accordi avrebbero avuto effetto dal 1°/1/1994.

La ultrattività sino al 31/12/1993 della disciplina derivante dai precedenti accordi, relativi al periodo 1988/90, con lo spostamento ex lege dell'inizio di efficacia dei nuovi accordi al 1°/1/1994 sarebbe stata riconosciuta come normativa a carattere generalizzato, valida per tutto il settore del pubblico impiego, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 296 del 1°/7/1993.

Ciò posto, il ricorrente ha affermato che, in tal modo, si è realizzata la stabilizzazione della descritta disciplina - ivi compresa quella di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 sulla maturazione dell'esperienza professionale e sulla correlativa maggiorazione R.I.A. -, fino al 31/12/1993.

Conseguentemente, all’interessato, in relazione alla anzianità maturata alla data del 1°/1/1990, sarebbe spettata la maggiorazione in questione, risultando erronea la motivazione posta a base del diniego fondata sull'appartenenza, per una parte del periodo richiesto dalla norma (dal 18/10/1984 al 19/9/1989), ad una Amministrazione avente un distinto comparto di contrattazione (l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni), posto che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio generale della omogeneità del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti e con la mobilità tra diverse amministrazioni.

In conclusione, il ricorrente afferma di avere diritto alla corresponsione della maggiorazione RIA, trovandosi nella situazione prevista dall'art. 9, comma 4, del DPR 17/1/1990 n. 44, in quanto, valutato il servizio prestato come dipendente di ruolo dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni dal 18/10/84 al 19/9/89, e considerato il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Interno (senza soluzioni di continuità) alla data del 20/9/89, egli il 1°.1.1990 ha acquisito l’anzianità di cinque anni prevista dal citato D.P.R. n. 44/1990.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

All’udienza del 30 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che le pretese del ricorrente si basano sull’art. 9, del D.P.R. 17/1/1990 n 44, e sull’art. 7, comma 1, del D.L. n.384/92, convertito in legge n. 438/92.

La richiamata normativa del 1990 stabilisce, in particolare, che:
“… 4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale; L. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.” (art. 9, co. 4, DPR D.P.R. 17-1-1990 n. 44, recante il Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68).

Con l’art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego), comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si è stabilito che:
“1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121 , 8 agosto 1990, n. 231 , 11 luglio 1988, n. 266 , 30 maggio 1988, n. 186 , 4 giugno 1985, n. 281 , 15 dicembre 1990, n. 395 , 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.” (per l'abrogazione delle disposizioni contenute in tale comma, vedi l'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e l'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

L'interpretazione autentica della disposizione da ultimo richiamata è contenuta nell'art. 51, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha stabilito che:
“L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

2. L'anzianità di servizio quinquennale richiesta dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 per il riconoscimento della maggiorazione retributiva individuale di anzianità (c.d. R.I.A.), a favore dei dipendenti del comparto ministeri, è quella effettivamente conseguita, anche in modo non continuativo presso qualsiasi amministrazione pubblica, anche locale, e, non necessariamente, nel comparto ministeri (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1405/2013, n. 1266/2008 e n. 260/2006).

Ciò, nel rispetto della regola secondo cui il passaggio dall'una all'altra Amministrazione lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto, implicando sicuramente il riconoscimento dei periodi di servizio prestato in altre Amministrazioni, anche di comparti diversi, indipendentemente dal dato che nei vari comparti la RIA possa essere calcolata con criteri differenziati. In caso contrario, dovrebbe ammettersi che la diversità di discipline contrattuali impedisce di cumulare i servizi prestati presso distinte Amministrazioni: cosa che non risponde al principio di omogeneità del trattamento retributivo fra pubblici dipendenti posti in situazioni analoghe.

3. La giurisprudenza ha osservato che l'unico limite è dato dal divieto di duplicazioni di calcoli di r.i.a. derivanti da diversi regimi contrattuali (Consiglio Stato, sez. IV, 16 marzo 1998, n. 441), specificando le conseguenze derivanti dal divieto di duplicazioni e chiarendo (nella decisione n.1463 del 20 marzo 2006) che, da un lato, ciò che rileva è la continuità di servizio con conseguente maturazione del requisito di legge in ragione della anzianità pregressa; dall’altro lato, non si può configurare una preclusione discendente ex se dalla conservazione del maturato economico relativo al settore di provenienza (ex art. 5, secondo comma, del DPCM n. 325/1988) a titolo di assegno ad personam, operando tale beneficio solo “ove più favorevole” e quindi presupponendo, ai fini del raffronto, la considerazione del complessivo “trattamento economico” spettante al dipendente trasferito, ivi inclusa la retribuzione individuale di anzianità.”.

Invero, la Terza Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 3100/2010 reso su ricorso straordinario), ha evidenziato che “il computo delle anzianità pregresse presso altre Amministrazioni trova il suo limite nella necessità di evitare la duplicazione di benefici derivanti da diversi regimi contrattuali, in quanto la ratio della maggiorazione R.I.A., con decorrenza 1 gennaio 1990, è stata quella di compensare, almeno parzialmente, per il personale in servizio nel comparto Ministeri, il “blocco” delle maggiorazioni intervenuto a far data dal 13 dicembre 1986 (art. 13 del D.P.R. n. 494 del 1987).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, perché al ricorrente spetta la corresponsione della maggiorazione RIA, trovandosi nella situazione prevista dall'art. 9, comma 4, del DPR 17/1/1990 n. 44 (anzianità di servizio di cinque anni alla data del 1°.1.1990), dovendo, a tal fine, essere valutato sia il servizio prestato come dipendente di ruolo dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni dal 18/10/84 al 19/9/89, che il servizio prestato a seguito del passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Interno (senza soluzioni di continuità) alla data del 20/9/89.

Ovviamente, alla luce di quanto sopra evidenziato, compete all’Amministrazione valutare l’esistenza di possibili duplicazioni di calcoli di r.i.a. derivanti da diversi regimi contrattuali e, all’esito, versare all’interessato quanto dovuto, con interessi e rivalutazione, dedotte le eventuali somme già erogate per lo stesso titolo.

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
gabbiano61
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da gabbiano61 »

Ciao ma sei sicuro che prendi 1850 netti di pensione al mese? a me gino59 il piu esperto del forum mi ha detto che con 32 anni effettivi e 5 di riscatto ispettore capo con piu di 10 anni nel grado, mi confermi grazie.
it63
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da it63 »

scusate, anche io sono stato dispensato dai ruoli della polizia di stato, con la dicitura non ulteriolmente impiegabile in nessuna amministrazione dello stato, anche perché, precedentemente sempre per malattia sono transitato nei ruoli tecnici da quelli ordinari.
A mio modestissimo parere, chi viene dispensato e non ulteriolmente impiegabile, e quindi non ha la possibilità di essere inserito in nessuna amministrazione, dovrebbe percepire un trattamento economico diverso da chi per scelta potrebbe transitare e non esercita tale diritto.
Grazie, vorrei sapere come la pensate
it63
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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Messaggio da it63 »

scusate, anch'io sono stato dispensato dal servizio della polizia di stato per invalidità assoluta e permanete a qualsiasi proficuo lavoro, e la mia pensione è calcolata come x chi viene riformato dai servizi nella polizia di stato ed ulteriolmente impiegabile, vorrei un contatto diretto con salvo 63, grazie
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