SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

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SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Ecco, finalmente, una prima risposta CONCRETA a quanto sostengo e scrivo da tempo.
Pubblico per ampia diffusione sentenza emessa dal T.A.R. Piemonte afferente al congedo per asserito superamento del periodo di 730/1 giorni di aspettativa.
Gli atti relativi al collocamento in congedo sono stati annullati dal T.A.R. con la conseguenza che il ricorrente deve essere riammesso in servizio con effetto dalla data di errato congedo (06.08.2012), quindi con la restitutio ad integrum di tutti gli emolumenti stipendiali.
Ritego importante detta sentenza perchè finalmente acclara una serie di diritti del ricorrente nel procedimento di collocamento in congedo per superamento dei 730 giorni, inter alios, proprio quello di transito ai ruoli civili anche nel caso di decadenza/superamento del periodo di comporto/superamento 730-1 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio!!!!!
Tutte tesi care a chi scrive.
Lieto delle decisioni del collegio, sono CERTO che questa sentenza sarà solo la prima di una lunga serie perchè non solo la giurisprudenza, ma proprio la legge (c.o.m.) prevede quanto deciso dal T.A.R..
Tutti coloro i quali hanno vissuto vicende analoghe sappiano che sono stati congedati ed allontanati dal servizio illegittimamente e che possono impugnare gli atti anche se oramai trascorsi oltre 60 giorni dal congedo.
In ogni caso, rammento a me stesso, che la sentenza NON E' passata in giudicato e quindi è soggetta anche ad eventuale impugnazione.
Della sentenza che segue, costituita da 21 pagine, ho solo evidenziato in neretto alcune parti di rilievo, non modificando in nulla il testo oltre alle omissioni previste per legge.
Buona lettura a tutti.
Cordiali saluti.


N. 00362/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2014 REG.RIC.
N. 00384/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
…OMISSIS…, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2014, proposto da:
…OMISSIS…, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comando Generale Guardia di Finanza;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 38 del 2014:
-la comunicazione telegrafica prot. n. 0137437/13 datata 29 aprile 2013, notificata in data 02 maggio 2013, promanata dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza;
- l'atto prot. n. 0233314/13 datato 23 luglio 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ;
- l'atto prot. n. 0349416/13 datato 04 dicembre 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
- tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti,.

quanto al ricorso n. 384 del 2014:
del verbale modello BL/B n. 58 del 16.1.2014, notificato il 16.1.2014, del Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano - Commissione Medica Ospedaliera 3^;
tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti..

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il ricorrente, già Appuntato Scelto della Guardia di Finanza in forza al Reparto …OMISSIS…, ha impugnato in via principale l’atto (notificatogli il 2 maggio 2013) con il quale il Comando Regionale, in data 29 aprile 2013, ha provveduto a porlo in congedo, con decorrenza dal 6 agosto 2012, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile ai sensi dell’art. 912 del D.lgs n. 66/2010.
Essendo l’amministrazione addivenuta a tale determinazione solo in data 29 aprile 2013, il ricorrente ha prestato servizio effettivo fino alla data del 2 maggio 2013. Prima della determina di congedo, il ricorrente era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.), con una prognosi di 90 giorni, con provvedimento della CMO del 28 agosto 2012. Successivamente, in data 7 febbraio 2013, era stato riconosciuto idoneo al servizio. A questo accertamento medico aveva fatto seguito la determinazione di collocazione in congedo del 29 aprile 2013, senza che venissero espletati, nelle more, ulteriori accertamenti sanitari.
2. A fondamento dell’impugnativa - iscritta ad R.G. 38/2014 - il ricorrente ha eccepito:
I) la violazione della normativa che disciplina il procedimento di collocazione in congedo, la quale prevede che prima del superamento del tetto massimo dei 730 giorni di aspettativa usufruibili nel quinquennio, il dipendente deve essere sottoposto a visita medica specifica tesa all'accertamento del mantenimento dei requisiti di idoneità permanente al s.m.i. (ai sensi della direttiva della Direzione Generale della Sanità militare - DGSAN - prot. 5000 del 09.03.2007) ovvero al transito nelle aree civili (legge n. 266/99 e Decreto lnterministeriale del 18 aprile 2002). Detti accertamenti preliminari nel caso di specie sono mancati (primo e secondo motivo);
II) l’erroneità del conteggio del periodo di aspettativa goduto, in quanto ulteriormente viziato dalla mancata detrazione dei giorni di licenza ordinaria non ancora fruiti (terzo motivo);
III) l’erronea inclusione nel periodo massimo di aspettativa fruibile di tutti i giorni durante i quali il ricorrente è rimasto a disposizione degli organi sanitari militari - nello specifico della Commissione Medico Ospedaliera - ovvero ha atteso il responso della C.M. di Seconda Istanza (quarto motivo).
IV) la mancata notifica ed assunzione in contraddittorio degli atti dispositivi emanati, afferenti all'aspettativa fruita (quinto motivo);
V) la mancata conclusione dell'iter procedurale afferente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate per le quali il ricorrente si trovava in aspettativa. Da tale circostanza consegue che, nel computo operato dall'amministrazione, non dovrebbe essere conteggiato il relativo periodo di aspettativa - almeno sino a quando non si sia definito il procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio - in quanto la patologia dipendente da causa di servizio determina un’aspettativa non computabile nel periodo di comporto (sesto motivo);
VI) la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto dalla legge n. 241/1990 (settimo motivo);
VII) l’erronea decorrenza di efficacia del provvedimento di congedo dalla data del 06 agosto 2012 e non dalla data di notifica dell’atto, avvenuta il 02 maggio 2013, come imposto dall'art. 21 bis della Legge n. 241 /1990 (ottavo motivo);
VIII) plurime violazioni delle normative sanitarie militari, compendiate nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854 (nono motivo);
IX) la violazione della comunicazione dell'Amministrazione n. 0158654/12 datata 24 aprile 2012 con la quale era stato rappresentato al ricorrente che: ".. al superamento dei previsti due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio [. .. ] non potrà essere attivata la procedura di congedo avendo lo stesso una causa di servizio in fase di giudizio ... " (decimo motivo).
3. Nel corso del giudizio (con memoria del 17 febbraio 2014) il ricorrente ha dato atto di essere stato convocato da parte dell’amministrazione a nuova visita medica, all’esito della quale è stato emesso il verbale del 16 gennaio 2014 con il quale egli è stato dichiarato “non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto, si idoneo alla riserva, si idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero di appartenenza”.
In ragione dell’intervenuta riforma sanitaria, il ricorrente ha proposto istanza di transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero di appartenenza (in data 12 febbraio 2014). Nondimeno, anche seguito di tali sopravvenienze, il ricorrente ha comunque palesato la sussistenza dell’interesse alla definizione del ricorso, asserendo che l’impugnato provvedimento di congedo costituirebbe pur sempre un ostacolo alla positiva definizione del procedimento di transito nei ruoli civili, ad oggi non definito.
4. L’istanza cautelare di sospensiva è stata accolta da questa Sezione con ordinanza del 21 febbraio 2014.
5. Con atto di motivi aggiunti depositato in data 21 ottobre 2014, il ricorrente ha contestato la determina datata 11 giugno 2014 che, in attuazione della misura cautelare adottata da questo Tribunale, lo ha reimmesso in servizio: il profilo di contestazione è quello della decorrenza di tale reimmissione, fissata al 21 febbraio 2014 invece che al 6 agosto 2012, come auspicato dal ricorrente, e cioè da quando è stato illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro.
6. Con separato ricorso iscritto ad R.G. 384/2014, il ricorrente ha quindi impugnato il verbale del 16 gennaio 2014, limitatamente alla parte in cui, da un lato, indica la decorrenza degli effetti dell’accertamento medico alla data del 7 febbraio 2013 e, dall’altro, fa riferimento alla tabella B, comprensiva di tipologie di menomazioni non compatibili con la declaratoria di inidoneità totale e permanente al servizio d’istituto.
7. L’amministrazione intimata si è costituita ritualmente in entrambi i procedimenti chiedendo la reiezione della domanda avversarie. Solo nel primo giudizio, tuttavia, la difesa erariale ha articolato specifiche controdeduzioni agli assunti avversari.
8. Le due cause sono stante introitate a decisione all’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2015.
DIRITTO
1. Gli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva giustificano la riunione dei due procedimenti in epigrafe.
2. Un preliminare cenno alle fonti regolative degli atti in contestazione impone di rilevare quanto segue
2.1 Ai sensi dell’art. 29 comma 1 L. n. 599/1954 “Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità".
Dalla lettera della norma (non più vigente all’epoca di adozione degli atti qui impugnati, in quanto sostituita dal d.lgs. 66/2010), la giurisprudenza amministrativa ha ricavato che, ai fini del collocamento in riserva o in congedo assoluto del militare che abbia oltrepassato il limite temporale del cd. comporto, non è sufficiente il mero calcolo dei giorni di aspettativa goduti, al fine di verificare il superamento del limite massimo concesso (730 giorni nel quinquennio), ma occorre anche che, dopo il superamento di tale limite temporale, il militare sia stato giudicato non idoneo al servizio (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854).
2.2 La disposizione sopra richiamata, come detto, è stata sostituita dal Codice dell’Ordinamento Militare portato dal D. L.vo n. 66/ 2010, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell’8 maggio 2010, sotto la cui vigenza si colloca la vicenda procedimentale per cui è causa.
Anche ai sensi delle nuove disposizioni è previsto che se il militare, allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile (sempre di due anni nel quinquennio ex art. 912 D. L.vo 66/2010), è “ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio” (art. 905, comma 5). Con inequivoca enfasi espressiva, trova conferma nella nuova disposizione la necessità che l’Amministrazione si attivi al fine di accertare i requisiti di idoneità del militare al compimento del periodo massimo di aspettativa.
2.3 E’ un dato pacifico che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di congedo senza aver previamente e tempestivamente invitato il ricorrente, al superamento del detto periodo di aspettativa, a sottoporsi a visita medica collegiale. È mancato, quindi, l’accertamento dell’inidoneità fisica che - stando alla normativa di settore poc’anzi richiamata - costituisce imprescindibile presupposto per l’adozione del provvedimento di congedo. E difatti, solo in pendenza del presente giudizio il ricorrente è stato sottoposto a visita, mentre il provvedimento di collocamento in congedo ha fatto seguito a precedenti accertamenti sanitari che avevano riconosciuto la temporanea inidoneità al servizio del militare (provvedimento della CMO del 28 agosto 2012) se non proprio la piena idoneità al servizio (provvedimento del 7 febbraio 2013).
3. Il Collegio non ignora la tendenza di una parte della giurisprudenza a ridimensionare la portata e la rilevanza del controllo sanitario propedeutico al collocamento in congedo. A tal fine si sostiene che la verifica clinica non costituirebbe un passaggio indefettibile dell’iter procedimentale, in quanto l’amministrazione non disporrebbe di alcun potere di valutazione discrezionale della condizione del militare dipendente in aspettativa per motivi di salute da oltre un biennio, dovendo essa soltanto accertare l’intervenuto superamento del predetto termine massimo previsto dalla legge al fine di potere legittimamente disporre il collocamento in congedo.
In sostanza, il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa.
3.1 Questo Collegio ritiene che, in conflitto con la tesi che connota di superfluità l’accertamento sanitario di inidoneità, deponga la decisiva circostanza che detto passaggio procedimentale, oltre a trovare riscontro inequivoco nelle disposizioni di legge, assume una specifica rilevanza nell’iter di dispensa dal servizio, in quanto da un lato consente di definire la categoria di congedo in cui collocare il militare (congedo assoluto o riserva – cfr. circolare n. 44000/1220, punto 5.2); dall’altro, prelude alla possibilità per il militare di richiedere la collocazione in altro ruolo, secondo le disposizioni contenute all’art. 930 d.lgs. 66/2010 e nel decreto ministeriale del 18 aprile 2002 invocato in ricorso.
3.2 In particolare, sotto quest’ultimo profilo, l’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che: “1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.
Ai sensi dell’art.1 del D.M. del Ministero della difesa 18 aprile 2002, è consentito al personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, di transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
A tal fine il successivo comma 2 del citato art. 1 del d.m. 18 aprile 2002 dispone che la commissione medico-ospedaliera competente ad esprimere il giudizio di inidoneità al servizio, è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.
3.3 Va da sé che il necessario presupposto per la presentazione dell'istanza di transito dal ruolo militare a quello civile è che permanga, a quella data, il rapporto di servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5758; Sez. IV, 06 novembre 2009, n. 6951). L’esigenza che l’interessato appartenga ai ruoli delle Forze armate al momento dell’emissione del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato trova conferma nell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99 (“Il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”).
Ne consegue che la cessazione del rapporto di impiego determinata dall’adozione del provvedimento di congedo, osta alla formulazione e all’accoglimento della domanda di transito.
3.4 Alla luce delle descritte esigenze, trova giustificazione una serie di disposizioni che regolamentano l’iter procedimentale del transito nei ruoli civili e, tra queste, il 2° comma dell’art. 2 del DM 18 aprile 2002, secondo cui la domanda di transito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità; nonché il successivo comma 3°, il quale specifica che la presentazione della stessa sospende l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento del personale interessato.
3.5 Sempre al fine di agevolare l’espletamento del transito in costanza di rapporto di servizio, la direttiva della Direzione Generale della Sanità Militare (con la circolare protocollo n. DGSAN 5000 del 7 marzo 2007) prescrive all’amministrazione di visitare il dipendente e di pronunciarsi in merito alla idoneità permanente al servizio militare incondizionato almeno 30 giorni prima del superamento del periodo massimo fruibile di aspettativa.
4. Preme ulteriormente rilevare che, secondo costante giurisprudenza, la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile. Si è evidenziato in proposito che “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio è connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) “ (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; Id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598).
4.1 Il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).
4.2 Il problema deriva dalla interazione delle seguenti circostanze : I) la domanda di transito nei ruoli civili va presentata nel termine decorrente dalla comunicazione del giudizio di inidoneità; II) l’accertamento medico, a sua volta, deve compiersi solo dopo il decorso del periodo di comporto (art. 905 d.lgs. 66/2010). Da ciò consegue che la portata retroattiva del provvedimento di congedo renderebbe impraticabile il meccanismo di transito del dipendente, in quanto alla data della relativa domanda il rapporto lavorativo sarebbe da intendersi già cessato.
4.3 La disposizione normativa di utile componimento si rinviene proprio nell’art. 2 del DM 18 aprile 2002 il quale, da un lato, prescrive un termine di decadenza per la presentazione della domanda di transito, ancorando detto termine (di trenta giorni) alla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità (2° comma); dall’altro, prevede che per effetto della presentazione della domanda medesima si determina l’automatica sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento del personale interessato (3° comma).
In tale contesto, l’accertamento medico si pone come passaggio essenziale, perché è da esso che prende l’avvio la procedura di transito nelle more della cui definizione lo stato di servizio del dipendente non subisce mutamenti.
4.4 Una diversa lettura interpretativa delle norme, che faccia derivare dalla retroattività del provvedimento di congedo una sostanziale preclusione alla possibilità di transito nei ruoli civili, finirebbe per ingenerare una non condivibile compressione del diritto soggettivo del lavoratore, in carenza di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse e in chiara distonia con le disposizioni normative di riferimento, le quali palesano un chiaro intento conservativo del rapporto di servizio e una ratio di favore per il reimpiego del dipendente colpito da inidoneità (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 1448).
5. Con specifico riferimento al peculiare caso per cui è causa, inoltre, la ragione di ostacolo al transito del militare nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, fondata sulla retroattività del collocamento in congedo, risulterebbe oltremodo contraddittoria, in quanto non terrebbe conto dello svolgimento medio tempore del rapporto di servizio, che si è protratto sino al 2 maggio 2013, implicando a carico del militare tutti i doveri, le prerogative e i privilegi propri del pubblico dipendente.
Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, ha continuato a sussistere; e che, prima dell’adozione del provvedimento di congedo e della sua comunicazione al ricorrente, questi non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria dagli impegni connessi al proprio status di militare.
6. Va infine tenuto conto della irragionevole differenziazione che, opinando diversamente, si determinerebbe tra il caso della cessazione del rapporto di lavoro per dipendenza dovuta ad infermità permanente - la quale decorre dal decreto che conclude il procedimento; e l'ipotesi qui considerata della dispensa dal servizio a causa di malattia per scadenza del periodo massimo di aspettativa - nella quale, come detto, il provvedimento, secondo l’impostazione qui contestata, assumerebbe carattere dichiarativo ed effetto retroattivo "ex tunc", venendo il dipendente ad essere dispensato dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa.
A voler obliterare il meccanismo predisposto dall’art.1 del DM 18 aprile 2002, si giungerebbe, infatti, pur a fronte di situazioni equivalenti e parimenti rilevanti ai fini del transito nei ruoli civili (cfr. art. 930 del d. lgs. n. 66/2010), a riconoscere solo in nel primo caso l’effettiva possibilità di esercizio del diritto soggettivo al reimpiego lavorativo, mentre nel secondo caso detta possibilità verrebbe ad essere inficiata dalla natura dichiarativa e dall’effetto retroattivo del provvedimento di congedo.
7. Tanto chiarito, nel decreto dirigenziale che ha collocato in congedo il ricorrente non vi è traccia alcuna dell’avvenuta valutazione della idoneità del medesimo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'amministrazione della difesa.
IL MINISTERO DELLA DIFESA, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATE, ERA TENUTO, PRIMA DI DISPORRE LA CESSAZIONE DAL DIPENDENTE DAL SERVIZIO E DI COLLOCARLO IN CONGEDO NELLA CATEGORIA DELLA RISERVA, A VALUTARE L’IDONEITÀ DELLO STESSO A TRANSITARE NELLE CORRISPONDENTI AREE CIVILI. OMETTENDO DETTA ATTIVITÀ, HA PRECLUSO AL RICORRENTE LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ RICONOSCIUTAGLI DALLA LEGGE.
8. Il suddetto accertamento medico è intervenuto tardivamente solo in corso di giudizio e, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 16.01.2014): il che appare sintomatico della contraddittorietà - pure dedotta dal ricorrente - con cui l’Amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.
9. Appare fondata anche la censura inerente la violazione dell’art. 7 L. 241/1990.
Giova rilevare, infatti, che l’Amministrazione, pur dopo che il ricorrente aveva superato il periodo massimo di aspettativa, a seguito del quale per sua stessa ammissione avrebbe dovuto procedere a dichiarare la cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa, invece di procedere in tal senso, lo ha dichiarato idoneo e lo ha reimmesso in servizio (7 febbraio 2013) e solo con la nota del 29 aprile 2013 gli ha notificato il provvedimento di collocamento in congedo.
Ora, è vero che il fatto del superamento del limite massimo di aspettativa determina automaticamente l’obbligo dell’Amministrazione di procedere, valutato il caso con le modalità descritte, allo scioglimento del rapporto di servizio; tuttavia, quando, come nella specie, a ciò l’Amministrazione non proceda tempestivamente, lasciando trascorrere un lasso di tempo e, addirittura, dichiarando il soggetto idoneo al servizio e ricollocandolo materialmente in servizio - così da dover contemporaneamente procedere in autotutela in ordine al precedente provvedimento di reinserimento in servizio - alla parte che abbia maturato un legittimo affidamento sulla sua pacifica posizione all’interno dell’Amministrazione non può essere negato l’avviso dell’avvio del procedimento, quanto meno con riferimento al provvedimento (implicito o esplicito) da assumere in autotutela circa la sua reimmissione in servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1202). Ciò che nella specie è mancato.
10. In conclusione, il provvedimento del 29 aprile 2013 - impugnato con ricorso R.G. 38/2014 - va annullato perché adottato in carenza della accertata sussistenza, nei tempi e con le modalità sopra descritte, della inidoneità al servizio del ricorrente alla data di scadenza del termine massimo di congedo straordinario fruibile nel quinquennio e senza previa comunicazione di avvio del procedimento.
L’accoglimento dei motivi di ricorso esaminati, da soli sufficienti a viziare il decreto dirigenziale del 29 aprile 2013 e a determinare l’annullamento di tale atto e degli atti conseguenti, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Ne consegue la necessità di rinnovo, da parte dell’amministrazione, dell’iter procedimentale, secondo i criteri conformativi di cui in motivazione.
11. Appare fondato anche il successivo ricorso R.G. 384/2014, sotto entrambi i profili di censura dedotti.
11.1 Quanto al primo, la retrodatazione del verbale di accertamento del 16 gennaio 2014 alla data del 7 febbraio 2013 confligge innanzitutto con la natura intrinseca del controllo sanitario, i cui esiti non possono che fare fede alla data di compimento dell’indagine clinica; quindi, con le risultanze del precedente verbale del 7 febbraio 2013, le quali permangono ad attestare – in quanto mai annullate – l’idoneità medico legale del ricorrente alla data appunto del 7 febbraio 2013; infine, con il disposto della circolare n. 258000/102 del 4 agosto 2004v – Ufficio Peisaf punto 5.2, secondo la quale “i giudizi medico legali relativi all’idoneità al servizio sono formulati essenzialmente sulla base delle condizioni fisiche evidenziate al momento della visita e, pertanto, in linea di principio, le posizioni sanitarie non possono avere decorrenza da data diversa da quella in cui la visita viene eseguita”.
Nello stesso senso si è affermato che “..analogamente al caso del dipendente dispensato dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa, anche nell'ipotesi di dispensa per verificata inidoneità fisica la data della dispensa stessa decorre dal verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneità, mentre gli effetti del decreto che conclude il procedimento non possono che risalire al momento dell'accertamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5770).
11.2 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si rileva una obiettiva e immotivata incongruenza tra la riforma totale del militare - dichiarato non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto - e l’assegnazione della tabella B (di cui al DPR 384/1981), che risulta incompatibile con detto esito di totale inidoneità.
La direttiva 18 marzo 2009 del Comando logistico dell’esercito (doc. 2 fasc. ricorr.) fissa infatti il limite tra la 5^ e la 6^ categoria della tabella A quale confine tra idoneità ed inidoneità e indica la compatibilità del giudizio di permanente inidoneità parziale con menomazioni ascrivibili alla 4^ e 5^ categoria della tabella A, mentre le menomazioni ascrivibili alle prime tre categorie (1^, 2^ e 3^) comportano un giudizio di inidoneità assoluta. Viceversa, le categorie di cui alla tabella B si presentano come meno invalidanti e quindi non compatibili con la declaratoria di inidoneità totale e permanente.
11.3 Per le ragioni esposte, anche il ricorso in esame va accolto con conseguente annullamento del verbale impugnato, da ritenersi immediatamente lesivo in quanto integrante parere vincolante ai fini dell’esito procedimentale.
12. La complessità interpretativa delle questioni trattate unitamente al mancato rispetto da parte ricorrente dei criteri di sinteticità e chiarezza nella redazione degli scritti difensivi, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti,
li accoglie e per l’effetto annulla gli atti ivi impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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antoniomlg
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da antoniomlg »

COMPLIMENTI vivissimi al collega nonchè utente di questo splendido Forum

"AERONATICA" vedo con piacere che ti stai specializzando
sulla materia......
complimenti
marcocarrozzo
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da marcocarrozzo »

Buonasera a tutti, volevo chiedere se ci sono stati ulteriori sviluppi sulla vicenda in argomento. Grazie.-
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antoniomlg
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da antoniomlg »

marcocarrozzo ha scritto:Buonasera a tutti, volevo chiedere se ci sono stati ulteriori sviluppi sulla vicenda in argomento. Grazie.-
scusa e che sviluppi ci dovrebbero essere in merito?

se hai un quesito specifico per l'argomento fallo.

ciao
marcocarrozzo
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da marcocarrozzo »

Ad esempio se è stato proposto appello a quanto riportato nella sentenza.
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