Missione internazionale “Active Endeavour”

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Missione internazionale “Active Endeavour”

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Per la partecipazione a tutto il personale interessato (Che sicuramente ci sarà anche qualcuno in pensione) - Ricorso ACCOLTO


- missione internazionale denominata “Active Endeavour”

1) - I ricorrenti lamentano un trattamento diverso e sperequativo rispetto a quello riservato ai colleghi partecipanti all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926.

Il TAR Lazio precisa:

2) - Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si evince che la legge n. 231 del 2003 costituisce la disciplina di riferimento, applicabile ai ricorrenti che hanno prestato servizio all’operazione internazionale Active Endeavour.

3) - Non si rileva, pertanto, alcun criterio discretivo diretto a favorire le attività svolte dal personale impegnato nella Enduring Freedom rispetto a quelle dei militari partecipanti alla missione Active Endeavour, considerato altresì lo stretto grado di coordinazione tra le due operazioni.

4) - ………. al contrario, il legislatore ha individuato un mero parametro per il computo della indennità da corrispondere ai partecipanti all’operazione Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour.

5) - Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di positiva considerazione e va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 7 della legge n. 231 del 2003. Sono salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione intimata.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201810099, - Public 2018-10-18 –

Pubblicato il 18/10/2018

N. 10099/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06757/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6757 del 2008, proposto da
Adragna Gaspare, Agati Roberto, Annesi Rocco, Antonazzo Antonio, Arpaia Ferdinando, Asaro Baldassare, Assi Ivan, Bello Massimiliano, Bertasi Dario Maria, Bisanti Antonio, Boccarusso Pierluigi, Bocco Antonio, Camiolo Stefano, Campasso Marco B, Cardellicchio Davide, Carlucci Francesco, Cassa Francesco, Cassatella Giorgio, Cava Fabio, Cerchia Enrico, Cestaro Alessandro, Ciardo Fabio, Ciardo Luigi, Cifelli Marco, Conte Antonino, Contini Antonio, Corrente Nicola, Cortese Marco, Crisari Ugo, D'Aliberti Salvatore, Damiani Donato, De Muro Antonio, Del Gottardo Dario, Del Medico Giuseppe, Della Rocca Domenico, Demelas Gianmario, Di Fazio Enzo, Di Trapani Ignazio, Fedre Alessandro W, Felone Luca, Fersurella Giuseppe, Finocchiaro Alfio Alfonso, Fiume Vito, Fosso Gaetano, Galizia Cesareo, Gemma Antonio Pantaleo, Gentili Andrea, Giacalone Vincenzo, Gilardi Davide, Giuffrida Angelo, Grassi Vito Antonio, Greco Vincenzo, Grilli Luigi, Iachetti Massimo, Iusco Luca, Labate Giovanni, Lallo Matteo Stefano, Lanza Andrea, Lapia Carmine, Latorre Massimiliano, Ligorio Domenico, Lorenzoni Gianfranco, Maffei Giovanni, Marchesini Reggiani Giacomo, Marconi Mauro, Margheriti Alessandro, Marotta Michelangelo, Marra Vincenzo, Masi Domenico, Mazzocchi Vincenzo, Mazzolari Massimo, Meloni Roberto, Mennella Angelo, Merola Giuseppe, Messina Giovanni, Messina Massimiliano, Miccoli Fabio, Minetola Massimiliano, Morrone Antonio, Morrone Giuseppe, Muriglia Stefano, Murri Aldo, Muscato Raimondo, Natale Antonio, Normanno Giuseppe, Ominelli Raffaele, Paturzo Amedeo, Pavese Giovanni, Peis Alberto, Pirelli Francesco, Pisapia Gianpaolo, Platania Davide Ignazio, Politano Fernando, Polito Alessio, Prevedelli Simone, Provvidenti Fabio, Quatra Daniele, Ramponi Massimiliano, Ridolfo Concetta, Rinicella Giovanni, Santovito Alessandro, Saponaro Cosimo, Saraceno Domenico, Sario Antonio, Scagliusi Vito, Scaramuzzi Davide, Schembri Salvatore, Scianatico Vincenzo, Scicolone Emanuele, Serino Yuri, Sperduto Sergio, Spolaor Umberto, Stallone Michele, Stuto Salvatore, Terragno Stefano, Triolo Salvatore, Trotta Fabio, Trovato Pio Michele, Tumminelli Emanuele, Turco Filippo, Valerio Emanuele, Vinci Carmelo, Vivarelli Roberto, Zilli Ileana Anna, Zuffiano' Romeo, Zumpano Marcello, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario Caldato e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ed alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”; con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 9 giugno 2008, gli odierni esponenti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”, con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi legali.

1.1 I ricorrenti – in qualità di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati della Marina Militare – rappresentano di aver prestato servizio nella missione internazionale “Active Endeavour” dal 1 aprile 2003 al 31 dicembre 2006.

Specificano gli odierni esponenti che inizialmente era prevista l’erogazione di una indennità di missione – di cui al decreto regio n. 942 del 3 giugno 1926 – esclusivamente in favore del personale partecipante alla “Enduring Freedom”, operazione internazionale collegata alla Active Endeavour. Successivamente, la legge 11 agosto 2003, n. 231 aveva disposto l’erogazione di una indennità di missione nella misura del 98 per cento anche a favore degli odierni esponenti, a partire dal 1 luglio 2003 sino al 31 dicembre 2006.

Nonostante quanto sopra, mentre il personale militare della missione “Enduring Freedom” percepiva la indennità in questione, ai ricorrenti, partecipanti all’operazione “Active Endeavour”, svoltasi nel mar Mediterraneo, tale emolumento non veniva corrisposto.

2. Gli odierni esponenti si gravano con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

I. Violazione, errata e falsa applicazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006; eccesso di potere; violazione del principio di uguaglianza; violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, disparità di trattamento.

II. Violazione, errata e falsa applicazione del r.d. n. 941/1926, rifer. legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006; eccesso di potere; travisamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti lamentano un trattamento diverso e sperequativo rispetto a quello riservato ai colleghi partecipanti all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926. Agli odierni esponenti appare, pertanto, manifestatamente ingiusta la mancata corresponsione di tale beneficio economico, posto che l’attività svolta in missione dai deducenti è strettamente collegata a quella relativa alla Enduring Freedom. Risulta, dunque, palese l’ingiustizia e la manifesta illogicità di un trattamento diverso.

3. In data 30 agosto 2018 si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, la quale ha provveduto a depositare una relazione in data 14 settembre 2018, precisando che al personale partecipante alla operazione “Active Endeavour” non spettava l’indennità di cui al decreto regio n. 941 del 1926 bensì la diversa indennità sostitutiva di cui all’art. 3 della Legge 86/2001, comma 1 e comma 5. L’Amministrazione della Difesa ha rappresentato, inoltre, che il riconoscimento dell’indennità di missione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 231 era stata prevista in relazione ad altri interventi, in una area di conflitto diversa da quella in cui avevano operato i partecipanti alla missione Active Endeavour.

3. Alla pubblica udienza del 21 settembre 2018 il legale difensore di parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della documentazione depositata dall’Amministrazione in data 14 settembre 2018 in ragione della tardività del deposito; il ricorso era trattenuto in decisione.


DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dispone lo stralcio delle evidenze documentali depositate dall’Amministrazione intimata in data 14 settembre 2018, per la rilevata tardività del deposito medesimo rispetto ai termini previsti all’art. 73, comma 1, c.p.a.

2. Con il ricorso in epigrafe, gli odierni esponenti lamentano di aver subito un trattamento economico diverso rispetto a quello riservato al personale partecipante all’operazione “Enduring Freedom”, i quali hanno ottenuto l’indennità di missione di cui al decreto regio n. 941 del 1926. I ricorrenti affermano il proprio diritto al beneficio invocato, ritenendo che l’attività dagli stessi svolta rientri pacificamente tra quelle operanti fuori dal territorio nazionale e le condizioni siano state parimenti gravose di quelle vissute dagli equipaggi partecipanti all’operazione Enduring Freedom.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1 Prima di esaminare il merito della controversia, occorre individuare la fonte normativa che disciplina il trattamento economico del personale ivi impiegato.

3.2 A tal fine, è d’uopo richiamare la legge n. 231 del 11 agosto 2003, relativa al “Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali”, la quale ha disposto all’art. 1, comma 3 che “È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata”. Quanto alla corresponsione dell’indennità di missione, l’art. 7 della stessa legge richiama quanto stabilito dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 per il trattamento di missione del personale inviato all’estero nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali, specificando che la misura dell’indennità deve essere calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3.3 Quanto alla legge n. 86 del 2001, richiamata dall’Amministrazione a sostegno della propria difesa, essa prevede specifici compensi per il personale delle Forze armate in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro. In particolare, l’art. 3 comma 1 dispone che “il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore”; quanto al trattamento economico, il comma 5 del medesimo articolo prevede che ad essi è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al d.lgs. del 12 maggio 1995, n. 195.

4. Tanto premesso, si deve verificare quale sia la disciplina da applicare nel caso in esame. La Sezione ha già chiarito in precedenti decisioni che il trattamento economico spettante ai militari impiegati all’estero per l'espletamento di operazioni di pace e di missioni condotte da organizzazioni internazionali è quello previsto dagli specifici provvedimenti normativi che autorizzano la partecipazione a tali interventi. In tale ottica è stato precisato che detto trattamento può essere di volta in volta diversamente regolato a seconda delle diverse aree d’impiego e del diverso momento in cui viene effettuata la missione (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 28 febbraio 2014, n. 2414; 25 maggio 2011, n. 4661). È stato altresì affermato, a quest’ultimo riguardo, che si deve riconoscere al legislatore un’ampia discrezionalità nel determinare in diversa misura i trattamenti economici complementari con riguardo alla specificità delle singole missioni, oltre che della diversa disponibilità finanziaria da impegnare nelle diverse operazioni.

4.1 Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si evince che la legge n. 231 del 2003 costituisce la disciplina di riferimento, applicabile ai ricorrenti che hanno prestato servizio all’operazione internazionale Active Endeavour.

In primo luogo, dall’art. 7, comma 1, della legge sopra richiamata emerge chiaramente che al personale partecipante all’operazione internazionale Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour debba essere corrisposta per tutta la durata del periodo – nel caso di specie, dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2006 – l’indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926 nella misura del 98 per cento. Non si rileva, pertanto, alcun criterio discretivo diretto a favorire le attività svolte dal personale impegnato nella Enduring Freedom rispetto a quelle dei militari partecipanti alla missione Active Endeavour, considerato altresì lo stretto grado di coordinazione tra le due operazioni.

Inoltre, con riguardo al comma 2 della medesima disposizione, va precisato che il legislatore non ha voluto limitare la corresponsione della suddetta indennità alle sole operazioni svoltesi nei territori di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; al contrario, il legislatore ha individuato un mero parametro per il computo della indennità da corrispondere ai partecipanti all’operazione Enduring Freedom ed alla missione Active Endeavour. Pertanto, il fatto che l’area di intervento della missione svolta dai ricorrenti sia circoscritta alle coste mediterranee e non sia estesa ai territori indicati dall’art. 7 comma 2 non costituisce un fattore di ostacolo alla corresponsione della indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926.

Infine, quanto alla indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo di cui all’art. 3 della legge n. 86 del 2001, il Collegio rileva che essa non rappresenta la fonte normativa che disciplina il trattamento economico del personale impiegato nella missione Active Endeavour. Essa costituisce una maggiorazione stipendiale per lo svolgimento di operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego oltre il normale orario di lavoro, ma non esclude l’indennità di missione di cui all’art. 7 della legge n. 231 del 2003.

4.2 Per le suesposte ragioni il ricorso è meritevole di positiva considerazione e va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 7 della legge n. 231 del 2003. Sono salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione intimata.

5. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dispone lo stralcio delle evidenze documentali depositate dall’Amministrazione intimata in data 14 settembre 2018;

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Germana Panzironi





IL SEGRETARIO


panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da panorama »

L'avvocato deve notificare la sentenza al Ministero chiedendo di provvedere contestualmente al pagamento, Salvo che non viene fatto l'Appello.

Ti consiglio di farti vivo contattando direttamente l'avvocato, almeno gli fai capire che sei a conoscenza della sentenza e vedi cosa ti dice lui.
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da panorama »

Ok, allora se non hai partecipato a quel ricorso, Ti conviene contattare lo stesso avvocato citato nella sentenza e in base alle date o anni delle tue missioni effettuare, valuterai con lui stesso se ci sono ancora i termini utili per fare ricorso o se sono prescritti i benefici economici.

Domattina cerca i suo recapiti su internet senza far passare altro tempo inutilmente.
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

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Ok, non dimenticarti perché potrebbero eventualmente scadere i termini per proporre ricorso.
eassalve
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da eassalve »

Salve oggi sono venuto a coniscienza del ricorso per la missione in argomento. Io ho parrecipato alla missione da gennaio ad aprile 2004 volevo sapere se è possibile richiedere il bonifico pur non avendo partecipato al ricorso.
Grazie in anticipo
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da panorama »

A distanza di quasi 15 anni dalla missione che Bonifico vorresti tenendo conto della prescrizione?
Senza ricorso dovresti sapere che le sentenze non danno benefici ad Altri ma, solo ai ricorrenti.
Prova a contattare i legali citati nella sentenza se ti danno qualche speranza.
eassalve
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da eassalve »

Io non avevo e nn ho dubbi che se nn fai parte del ricorso non ti spetta un € era solo per avere una risposta da dare ai miei carissimi colleghi che vanno avanti per sentito dire
panorama
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da panorama »

Ok, prova ha fare alla tua Amministrazione regolare richiesta scritta dei benefici e vedi cosa ti rispondono, nel frattempo contatta lo studio legale e filtra qualche notizia.
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NavySeals
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Re: Missione internazionale “Active Endeavour”

Messaggio da NavySeals »

Qui invece il legale ha sbagliato le modalità di presentazione del ricorso e i ricorrenti sono pure condannati alle spese...

N. 03040/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13685/2021 REG.RIC.

Sul ricorso numero di registro generale 13685 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luigi........ rappresentati e difesi dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento

quanto al ricorso introduttivo:

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento e alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”, con la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 maggio 2022:

per annullamento della nota della Marina militare – Centro di responsabilità amministrativa – Ufficio generale prot. n. M_D MUGCRA002734 dell’8 marzo 2022, depositata nel ricorso principale, con la quale l’Amministrazione resistente si è espressa negativamente in ordine alla richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”;

per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege, il cui accertamento è stato oggetto di ricorso principale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti allegano di essere ufficiali, sottufficiali e graduati della Marina militare e di essere stati impiegati, dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2006, nella missione militare internazionale denominata “Active Endeavour”, svoltasi nel Mar Mediterraneo, avviata in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001.

2. La predetta missione, secondo quanto evidenziato nel ricorso, si è svolta nel medesimo contesto di altre operazioni militari alle quali l’Italia ha preso parte nello stesso periodo e, in particolare, della missione “Enduring Freeedom”.

I ricorrenti lamentano, tuttavia, una disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno partecipato a quest’ultima operazione, in quanto soltanto ai militari impegnati nella missione “Enduring Freedom” sarebbe stata corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 942, mentre analogo riconoscimento non sarebbe avvenuto nei confronti dei partecipanti all’operazione “Active Endeavour”.

Ritenendo di aver diritto alla predetta indennità, i ricorrenti, per il tramite del loro difensore, hanno diffidato la Direzione generale per il personale militare, con nota del 6 ottobre 2021, alla corresponsione in loro favore entro trenta giorni di tale emolumento, con gli interessi legali maturati.

3. Non avendo ottenuto riscontro, i medesimi hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale hanno sostenuto che il loro diritto a percepire l’indennità di missione richiesta deriverebbe dalle disposizioni degli articoli 1, comma 3, e 7, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231.

In particolare, essi hanno evidenziato che:

- la prima delle disposizioni richiamate ha prorogato la “(...) partecipazione di personale militare e civile all’operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata”, con ciò riconoscendo il collegamento funzionale tra le due missioni;

- l’articolo 7, comma 1, della legge n. 231 del 2003 ha, a sua volta, stabilito che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.

Le predette disposizioni sono state, poi, abrogate con l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e la disciplina generale dell’indennità per la partecipazione a missioni internazionali è attualmente contenuta all’articolo 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Secondo i ricorrenti, l’indennità all’epoca prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 231 del 2003 spetterebbe anche in favore dei partecipanti della missione “Active Endeavour”, secondo quanto affermato nella sentenza di questa Sezione n. 10099 del 2018, non appellata dall’Amministrazione.

4. Sulla base di tali allegazioni, i ricorrenti hanno domandato:

- l’accertamento del loro diritto a percepire, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, nella misura del 98 per cento, in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Active Endeavour”;

- la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità suddetta, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.

I medesimi si sono riservati di produrre la documentazione probante circa la partecipazione alla missione di ciascuno di essi una volta ottenuto il riconoscimento del beneficio economico richiesto.

5. La causa è stata incardinata dai ricorrenti con il rito previsto per l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione, ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm.

6. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa.

7. A seguito del rinvio della camera di consiglio del 21 febbraio 2022, la difesa erariale ha depositato documenti e una memoria, con la quale: (i) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui contiene domande eccedenti la tutela avverso l’inerzia dell’Amministrazione; (ii) ha eccepito la prescrizione quinquennale di ogni eventuale diritto economico dei ricorrenti, stante il decorso di circa quindici anni dalla partecipazione alla missione; (iii) ha, comunque, allegato l’infondatezza nel merito delle doglianze avversarie e l’insussistenza del diritto azionato.

8. Alla camera di consiglio del 30 marzo 2022 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo camerale, su istanza di parte ricorrente, ai fini della proposizione di motivi aggiunti, poi depositati il 26 maggio 2022.

9. Con l’atto di motivi aggiunti è stata impugnata la nota indirizzata in data 8 marzo 2022 dalla Marina militare – Ufficio generale all’Avvocatura generale dello Stato, con la quale, in relazione al presente contenzioso, sono stati forniti elementi difensivi al fine di sostenere l’infondatezza del gravame.

I ricorrenti hanno contestato la tesi sostenuta dall’Amministrazione nella predetta nota, domandando di nuovo, conclusivamente, la condanna della medesima al pagamento dell’indennità di missione in loro favore.

10. Tenutasi la camera di consiglio del 2 dicembre 2022, con l’ordinanza n. 16141 del 2022 questa Sezione ha rilevato che tutte le domande proposte dai ricorrenti sono soggette al rito ordinario e ha conseguentemente disposto la trattazione della causa in udienza pubblica.

11. Il 5 luglio 2022 – giorno dell’udienza pubblica inizialmente fissata – la parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti.

All’udienza pubblica il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., ha prospettato possibili profili di inammissibilità del ricorso per la mancata definizione della posizione dei singoli ricorrenti e degli elementi in base ai quali è stata desunta la competenza del TAR Lazio – sede di Roma. L’Avvocato dello Stato ha, inoltre, dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla documentazione depositata in atti nella medesima data.

In accoglimento della richiesta di un termine per controdedurre, avanzata dalla difesa di parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 6 dicembre 2023.

12. In vista dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria, nella quale:

- è stato specificamente indicato, per ciascuno di loro, il grado rivestito durante la missione, il periodo di impiego nell’operazione e il comando attuale di appartenenza;

- è stata chiarita la valenza difensiva della produzione documentale effettuata il 5 luglio 2023, evidenziando che la determina dello Stato maggiore della difesa del 17 maggio 2023, prodotta in giudizio, comproverebbe ulteriormente l’equiparazione delle missioni “Active Endeavour” ed “Enduring Freedom”, essendo stato disposto per entrambe tali operazioni il riconoscimento dei benefici combattentistici, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

13. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., ha prospettato possibili profili di inammissibilità del ricorso, per la mancata dimostrazione della sede di servizio dei ricorrenti al momento del deposito del ricorso.

Al riguardo, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che le sedi attuali di servizio degli interessati corrispondono a quelle di appartenenza al momento del deposito del ricorso.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

14. Il Collegio è tenuto preliminarmente a perimetrare l’oggetto della controversia e a qualificare le domande proposte.

14.1. Come già rilevato nell’ordinanza n. 16141 del 2022, il ricorso introduttivo del giudizio, benché proposto con il c.d. rito del silenzio, non ha ad oggetto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, bensì l’accertamento del diritto vantato dai ricorrenti a percepire l’indennità per la partecipazione a una missione internazionale e la conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento del predetto emolumento.

14.2. Anche il ricorso per motivi aggiunti, benché formalmente diretto a ottenere l’annullamento di un atto dell’Amministrazione, e soltanto in via mediata la condanna della stessa, non muta, in realtà, la natura della controversia.

L’atto impugnato non consiste, infatti, in un provvedimento autoritativo e, prima ancora, non presenta neppure rilevanza esterna, trattandosi, come detto, della nota con la quale la Marina militare ha fornito elementi difensivi all’Avvocatura dello Stato al fine di resistere nel presente contenzioso.

I motivi aggiunti rilevano pertanto, in questa sede, quale atto processuale con il quale i ricorrenti hanno inteso allegare ulteriori elementi a sostegno delle domande di accertamento e di condanna già articolate nel ricorso introduttivo del giudizio e aventi ad oggetto la tutela di posizioni di diritto soggettivo.

15. Ciò posto, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, per le ragioni che si espongono di seguito.

15.1. Secondo i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza, il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui siano riscontrabili, cumulativamente, un requisito di segno negativo, consistente nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri, nonché un requisito di segno positivo, consistente nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341).

In questa prospettiva, un indirizzo giurisprudenziale ha affermato che, laddove il ricorso collettivo sia proposto innanzi a un Tribunale Amministrativo competente soltanto con riguardo ad alcuni ricorrenti, e non ad altri, l’intero gravame è nel suo complesso inammissibile, per violazione della necessaria identità delle posizioni processuali di quanti agiscono in giudizio (TAR Basilicata, 6 maggio 2022, n. 347).

15.2. Nella presente sede, il Collegio non è, peraltro, tenuto ad approfondire quest’ultima questione, in quanto emerge non già l’incompetenza del Tribunale adito con riguardo ad alcuni dei ricorrenti, bensì più radicalmente e – per così dire – a monte, la mancanza stessa di specifici elementi idonei a consentire di verificare la competenza a decidere la controversia in relazione alla posizione di ciascuno di coloro che hanno proposto il gravame.

15.2.1. La causa ha infatti ad oggetto, come detto, il diritto soggettivo vantato dai militari in epigrafe alla percezione di un emolumento economico.

La competenza deve essere determinata, pertanto, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, cod. proc. amm., in base al quale “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.

I ricorrenti avevano quindi l’onere di allegare specificamente quale fosse, per ciascuno di essi, la sede di servizio al tempo della proposizione del ricorso, al fine di mettere in condizione il Collegio di verificare, per ognuno di loro, la sussistenza della competenza di questo Tribunale. La proposizione del ricorso collettivo non può, infatti, costituire una modalità per modificare la competenza a decidere la controversia, trattandosi, per espressa previsione di legge, di competenza territoriale inderogabile.

15.2.2. Tale specifica allegazione è, tuttavia, mancata, atteso che i ricorrenti non hanno debitamente allegato nel ricorso la sede nella quale ciascuno di essi prestava servizio al tempo in cui la controversia è stata incardinata.

Al fine di sopperire a questa carenza di allegazione non soccorre la memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, poiché nel predetto atto non vengono forniti, per ciascun ricorrente, i dati relativi alla situazione esistente al momento della presentazione del ricorso, essendo invece indicati elementi riferiti alla posizione attuale. Le informazioni si rivelano, perciò, non utili ai fini della questione qui affrontata, atteso che la competenza si determina “(...) con riguardo (...) allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (...)” (articolo 5 cod. proc. civ.).

Neppure può darsi rilievo alla mera e generica dichiarazione, resa dal difensore in udienza a fronte della questione sollevata dal Collegio, secondo la quale i ricorrenti avrebbero mantenuto la medesima sede di servizio rispetto al tempo della proposizione del ricorso. Si tratta, infatti, di un’affermazione che – al di là dell’irritualità della sua introduzione nel giudizio mediante una mera enunciazione orale – manca di specificità, in quanto è riferita collettivamente e indiscriminatamente a tutti i ricorrenti, rivelandosi obiettivamente implausibile. Costituisce, infatti, un dato contrario alla comune esperienza che 370 militari si trovino attualmente tutti assegnati alle stesse sedi di circa due anni addietro.

15.3. Alla luce di quanto esposto, il gravame nel suo complesso risulta inammissibile, in considerazione della mancata specifica indicazione degli elementi che consentano di accertare la sussistenza della competenza del Tribunale adito per ciascuno dei ricorrenti.

16. Peraltro, le doglianze dedotte non potrebbero, comunque, trovare accoglimento, stante la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

16.1. Va premesso che nella fattispecie opera la prescrizione quinquennale, atteso che, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, “Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni” (primo comma) e “Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (secondo comma).

Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che “dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della L. 7 agosto 1985, n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e degli altri assegni spettanti ai dipendenti pubblici, tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, non assumendo più alcun valore la distinzione giurisprudenziale fondata sul presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito in precedenza il discrimine tra l’applicazione del termine quinquennale e quello decennale. La natura indennitaria e non retributiva dell’indennità non esclude, quindi, che anche tale emolumento trovi la sua fonte nel rapporto di lavoro, per cui, in senso lato, è legato esso stesso da vincolo sinallagmatico con lo svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5246; id. 14 gennaio 2013, n. 141; Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470, con riferimento alla indennità di trasferimento spettante ai militari ai sensi dell’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86)” (Cons. Stato, Sez. II, 3 giugno 2022, n. 4564; Id., 4 giugno 2020, n. 3538).

16.2. Come detto, i ricorrenti hanno allegato di aver maturato il preteso diritto a percepire l’indennità di missione in relazione all’operazione “Active Endeavour”, dichiarando nel ricorso di avervi preso parte dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2006 e riservandosi di specificare in un momento successivo i periodi di coinvolgimento nella missione di ciascun ricorrente.

Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza sono stati, poi, indicati tali periodi, i quali risultano molto diversificati tra loro, collocandosi, in realtà, in un arco temporale ben più ampio, che va dal 2000 al 2014.

In ogni caso – e a prescindere da ogni altra considerazione al riguardo – il diritto vantato dai ricorrenti, anche ove effettivamente sussistente, si era perciò già prescritto, per tutti gli interessati, quando gli stessi hanno diffidato il Ministero della difesa al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità di missione, atteso che, come detto, la diffida risale soltanto al 6 ottobre 2021.

16.3. Da ciò l’infondatezza del gravame anche nel merito.

17. In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario
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