Indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna)

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Indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna)

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Per opportuna notizia
Di queste se stanno altre 3-4 dello stesso parere.

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N. 01251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, con domicilio eletto presso Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;
contro
Ministero Difesa, Comando Scuola Sottufficiali La Maddalena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
per il riconoscimento
del diritto a percepire l'indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna);
nonchè per la condanna
dell'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate con rivalutazione ed interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e di Comando Scuola Sottufficiali La Maddalena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Micol Girau, su delega per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Francesco Caput, per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I – Il nominato in epigrafe ha percepito la indennità di campagna (cosiddetta, “supercampagna”) fino al febbraio 2004, in relazione al servizio prestato presso il Deposito Munizioni di S. Stefano, (comprensorio logistico La Maddalena), inserito in un reparto appoggio operativo (GRUPNUL La Maddalena).
La soppressione del Comprensorio con attribuzioni delle residue funzioni alla Scuola Sottufficiali de La Maddalena, ha comportato il venir meno della indennità di supercampagna, salvo la sua riattribuzione dell’aprile 2005, epoca in cui il Comprensorio logistico S. Stefano è stato riconfigurato quale Reparto del Comando base di Cagliari (Maribase Cagliari).
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2006, il militare ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire la indennità de qua per il periodo in cui non è stata corrisposta, spettandogli ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, attuativo della L. 28 marzo 1987 n. 6.
Si è opposto il Ministero della difesa, sostenendo la infondatezza della pretesa di diritto. L’interessato ha insistito depositando memoria di replica.
II – Il ricorso è fondato.
E’ ben noto che il personale militare avente diritto alla corresponsione dell’indennità di campagna “ordinaria” non consegue automaticamente il diritto alla corresponsione dell’indennità di “supercampagna”, la quale è corrisposta solo se ricorrono due prerequisiti, e cioè che sia impiegato nelle specifiche strutture e reparti nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali e che sia compreso nel contingente numerico fissato annualmente dal Ministro della difesa. Segue da ciò che gli incrementi percentuali, rispettivamente previsti dall’art. 4 comma 2, D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 e dall’art. 5 comma 12, D.P.R. n. 13 giugno 2002 n. 163, che prendono il nome di indennità di “supercampagna”, non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di campagna, di cui all’art. 3 comma 1, l. 23 marzo 1983 n. 78, ma un’applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale.
E’, pertanto, pacifico in giurisprudenza che gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 360 del 1996 e dell’art. 5, comma 12, D.P.R. n. 163 del 2002, che prendono il nome di indennità di “supercampagna”, non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di campagna (di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 78 del 1983), ma un’applicazione particolare e limitata in forza di una scelta rimessa alla valutazione dello Stato maggiore, sottratta al sindacato di merito.
E’ stato, peraltro, precisato dalla giurisprudenza che la insindacabilità della scelta cede qualora essa appaia palesemente illogica, irrazionale e contraddittoria (T.A.R. Lecce, III, 31/7/2010 n. 1840 e T.AR. Basilicata 17/5/2010 n. 284).
Anche il Consiglio di Stato (Sez. IV 4/10/2000 n. 5311) ha da tempo posto un limite al principio di insindacabilità (nel caso della scelta), affermando che comunque spetta al giudice verificare se la qualificazione di un reparto come unità di campagna venga in seguito contraddittoriamente negata, dovendosi considerare complessivamente tutti gli atti ed i comportamenti dell’Amministrazione militare.
Nella fattispecie tale contraddittorietà appare palese, essendo del tutto illogico ed irrazionale che il servizio nella medesima unità operativa (nel caso, Deposito Munizioni di S. Stefano), subisca effetti per un dato formale ed esterno, quale l’inquadramento in una struttura piuttosto che in altra.
La contraddittorietà appare evidente sotto un duplice rilievo: primo, appare illogico che una struttura logistica quale un deposito di munizioni venga aggregata ad un Comando scolastico addestrativo; secondo, lo stesso ritorno alla aggregazione ad un Comando Base (Maribase Cagliari) a distanza di pochi mesi con ripristino della indennità di supercampagna rende evidente un operato privo di ragioni obiettive reali e sostanziali e, quindi, irrazionale.
L’accoglimento del ricorso comporta l’accertamento del diritto del ricorrente alla indennità di supercampagna nel periodo negato e la condanna dell’Amministrazione militare al pagamento del dovuto, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria secondo legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della serialità dei ricorsi portati alla medesima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 224/2006, lo accoglie e per l’effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente, condanna l’Amministrazione al pagamento del dovuto come in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011


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Re: Indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna)

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Ricorso straordinario al PDR per "Diniego di corresponsione dell’indennità di supercampagna e delle indennità supplementari di comando e di volo".

Conclusione del Parere espresso dal CdS:

1)- Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto per la parte riguardante la mancata corresponsione dell’indennità c.d. di supercampagna e dell’indennità supplementare di comando ed accolto per la parte relativo all’indennità supplementare di volo oraria.

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Numero 01179/2012 e data 09/03/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 00538/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sottotenente di Vascello (CP) in ferma prefissata in congedo OMISSIS avverso il diniego di corresponsione dell’indennità di supercampagna e delle indennità supplementari di comando e di volo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. M-D GMIL IV 15 SC ……. del 19 ottobre 2009, trasmessa con nota n. M-D GMIL IV 15 SC …… e pervenuta in Segreteria il 9 febbraio 2010, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione n. M-D GMIL IV 15 SC …… del 9 aprile 2010, pervenuta in Segreteria il 29 successivo, con la quale si trasmette una memoria difensiva del ricorrente dell’8 febbraio 2010;
Vista l’istanza del ricorrente del 29 agosto 2011;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO
Il Sottotenente di vascello in congedo OMISSIS ha prestato servizio militare come Ufficiale in F.P. nel ruolo speciale del corpo delle Capitanerie di porto (CP) della Marina militare dal 6 ottobre 2003 al 6 aprile 2006. In data 1° dicembre 2008 chiedeva alla Direzione di commissariato militare marittimo di A…., diffidandola ad adempiere, il pagamento dell’indennità di supercampagna, della indennità di comando e dell’indennità di volo. In data 13 gennaio 2009 la predetta Direzione non accoglieva la richiesta dell’interessato.
Avverso tale provvedimento, l’Ufficiale ha presentato in data 31 gennaio 2009 ricorso gerarchico, che si è concluso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 con un silenzio-rigetto.
Nelle more del procedimento, in data 30 aprile 2009, l’Ufficiale ha presentato istanza per l’accesso ai documenti amministrativi prodotti dalla Direzione di commissariato della M.M. di A….. e dalla Capitaneria di porto di V….., ed ha formulato la memoria difensiva pervenuta all’Amministrazione in data 4 agosto 2009.
Con il ricorso straordinario in oggetto, presentato in data 29 agosto 2009, l’Ufficiale impugna il diniego espresso dalla Direzione di commissariato militare marittimo di A….. nonché il silenzio-rigetto formatosi successivamente al ricorso gerarchico.

CONSIDERATO
Il ricorso riguarda tre fattispecie diverse che, ad avviso del ricorrente, avrebbe determinato l’insorgere del proprio diritto a vedersi corrispondere altrettante indennità.
Per quanto attiene alla richiesta di liquidazione della c.d. indennità di supercampagna, va rilevato che il ricorso appare infondato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 5 maggio 2009, n. 4506/2008) è ormai consolidata nel senso di ritenere che l’erogazione dell’indennità di supercampagna non possa ricevere applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare già destinatario della c.d. indennità di campagna, dovendosi applicare limitatamente al personale in servizio presso strutture appositamente individuate dal Ministero, aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo e nei limiti di un contingente numerico determinato con decreto interministeriale, in relazione alle risorse economiche assegnate. Tenuto conto di tali criteri spetterà, poi, al Capo di Stato Maggiore della Difesa individuare con un provvedimento, che la giurisprudenza riconosce essere frutto di ampia discrezionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 1963/2003), i reparti beneficiari dell’indennità di supercampagna.
Non possono rilevare pertanto né l’analogia di mansioni, né le specifiche normative organizzative, al fine di estendere la previsione del suddetto provvedimento ad altri reparti in esso non contemplati.
Pertanto, correttamente l’Amministrazione ha erogato l’indennità in questione al ricorrente solo da quando le Direzioni marittime e le Capitanerie di porto (anni 2005 e 2006) sono state inserite tra i reparti beneficiari dell’indennità in questione.
Pertanto sotto questo profilo il ricorso è infondato.
Altrettanto infondato appare il ricorso per quanto attiene all’erogazione dell’indennità di comando per i periodi in cui il ricorrente avrebbe esercitato saltuariamente le funzioni predette. Mentre dal momento in cui, essendogli stato attribuito l’incarico di Capo della Sezione contenzioso con o.d.g. n. …. del 14 settembre 2005, la relativa indennità è stata regolarmente erogata al ricorrente.
Nel periodo precedente, infatti, egli rivestiva ufficialmente l’incarico di Addetto alla Sezione contenzioso e Polizia giudiziaria e solo occasionalmente si è trovato nella condizione – quale militare più elevato in grado – di dover subentrare al superiore assente.
L’art. 10 l. n. 78 del 1983, infatti, non riconosce l’indennità in questione a chiunque si sia occasionalmente trovato ad esercitare funzioni di comando, ma richiede, innanzi tutto, che la funzione svolta sia stata preventivamente individuata tra quelle, cui l’Amministrazione riconosce, con provvedimento avente natura costitutiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 2655/2008 e n. 5033/2005), la rilevanza ai fini della corresponsione della suddetta indennità, e che vi sia stato uno specifico provvedimento di attribuzione di quella funzione di comando; cosa che per i periodi considerati non è avvenuta nel caso riguardante il OMISSIS. Nessun rilievo assume, quindi, la circostanza che l’Ufficiale, che il ricorrente si è trovato a dover sostituire, non abbia per il periodo considerato percepito l’indennità in questione. Diversamente è da dire per la c.d. indennità di volo oraria.
A questo proposito, pur mancando qualsiasi documento comprovante il servizio prestato, la Capitaneria di Porto di V….. con nota n. 11.01.27/……. dell’8 aprile 2009 riconosce che il ricorrente ha compiuto voli per azioni combinate di vigilanza per un totale di 2 ore. Il che corrisponde esattamente a quanto rivendicato dal ricorrente, al quale non può imputarsi la carenza di documentazione sul volo (o sui voli) effettato (i) e sulla natura degli stessi, una volta che si possa riscontrare una perfetta coincidenza tra quanto dal ricorrente stesso dichiarato e quanto attestato dal Comando di appartenenza. Limitatamente a quest’ultima indennità il ricorso appare, pertanto, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto per la parte riguardante la mancata corresponsione dell’indennità c.d. di supercampagna e dell’indennità supplementare di comando ed accolto per la parte relativo all’indennità supplementare di volo oraria.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
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