Esclusione all’immissione ruoli VSP x delitto non colposo

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Esclusione all’immissione ruoli VSP x delitto non colposo

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Procedimento penale per delitto non colposo.

1) - il ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare, è stato escluso dalla partecipazione all’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare in quanto imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, per cui non ha mantenuto, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 6 alinea della circolare n. M-DGMIL 0/1/3/3/0343941/VSP del 4 agosto 2011 e successive modifiche.

IL TAR LAZIO precisa:

2) - Va, infatti, osservato che la suddetta disposizione normativa prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento, alla lettera g.) il “non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, o pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”.

3) - Peraltro l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui è causa, è stata adottata ai sensi della circolare ministeriale del 4 agosto 2011, che disciplina l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2011, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della legge 23 agosto 2004, n. 226 ( ora trasfuso nell’art. 704 del codice dell’ordinamento militare) e dell’art. 3 del D.P.R. n. 113/2005 (ora trasfuso nell’art. 957 del D.P.R. n. 90/2010 e successive modifiche). Tale circolare, tra i requisiti richiesti per la partecipazione all’immissione in ruolo, riproduce al paragrafo 3, sottoparagrafo a, sesto alinea il requisito previsto dal sopracitato art. 635, primo comma, lett. g) del D. L.vo n. 66 del 2010, per cui non può ragionevolmente sostenersi che tale requisito debba riferirsi soltanto ai reclutamenti del personale proveniente dai ruoli civili, e non anche al personale militare già in servizio, così come esplicitamente indicato nella suddetta circolare.

Ricorso RESPINTO.

Per completezza leggete qui sotto.

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09/07/2013 201306788 Sentenza 1B


N. 06788/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03728/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3728/2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dall'immissione in servizio permanente nei ruoli della marina militare con conseguente decadenza dalla rafferma in qualità di VFP4 della marina militare e del collocamento in congedo a far data dal 01.05.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 2 maggio 2012, depositato nei termini, il Sig. OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. OMISSIS, datato 27 febbraio 2012, notificato il 2 marzo 2012, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente l’esclusione dall’immissione in servizio permanente nei ruoli della Marina Militare, del MSG della suddetta Direzione Generale prot. n. OMISSIS, notificato al ricorrente a bordo di Nave …… in data 5 marzo 2012, con cui si è disposta la decadenza dalla rafferma in qualità di V.F. P.4 della Marina Militare Italiana ed il collocamento in congedo alla data del 1 maggio 2011, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi espressamente compresa la circolare della suddetta Direzione Generale prot. n. OMISSIS/VSP del 4 agosto 2011, nonché, ove occorra, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 635, primo comma, lett. G) del D. L.vo 15 marzo 2010 n. 66.
Si sostiene che il requisito di arruolamento non si riferisce ai militari già in servizio, per i quali la condanna penale si erge a presupposto per una indagine disciplinare.

2) Illegittimità costituzionale dell’art. 635 del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi già esaminati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408 del 23/11/1993, nonché con le sentenze n. 97/1988 e n. 197/1993.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 290/2013 questa Sezione disponeva l’acquisizione di documentazione utile alla definizione della controversia da parte del Ministero della Difesa. All’esito del parziale adempimento della disposta istruttoria la causa, alla pubblica udienza del 26 marzo 2013, veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va premesso, in punto di fatto, che il ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare, è stato escluso dalla partecipazione all’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare in quanto imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, per cui non ha mantenuto, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 6 alinea della circolare n. M-DGMIL 0/1/3/3/0343941/VSP del 4 agosto 2011 e successive modifiche.

Con la prima censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 635, primo comma, lettera g) del D. L.vo n. 66 del 2010, sostenendo che il requisito per l’arruolamento non si riferisce a militari già in servizio per i quali la condanna penale si erge a presupposto per una indagine disciplinare.

La doglianza non ha pregio.

Va, infatti, osservato che la suddetta disposizione normativa prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento, alla lettera g.) il “non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, o pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”.

Peraltro l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui è causa, è stata adottata ai sensi della circolare ministeriale del 4 agosto 2011, che disciplina l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2011, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della legge 23 agosto 2004, n. 226 ( ora trasfuso nell’art. 704 del codice dell’ordinamento militare) e dell’art. 3 del D.P.R. n. 113/2005 (ora trasfuso nell’art. 957 del D.P.R. n. 90/2010 e successive modifiche). Tale circolare, tra i requisiti richiesti per la partecipazione all’immissione in ruolo, riproduce al paragrafo 3, sottoparagrafo a, sesto alinea il requisito previsto dal sopracitato art. 635, primo comma, lett. g) del D. L.vo n. 66 del 2010, per cui non può ragionevolmente sostenersi che tale requisito debba riferirsi soltanto ai reclutamenti del personale proveniente dai ruoli civili, e non anche al personale militare già in servizio, così come esplicitamente indicato nella suddetta circolare.

Anche la seconda censura dedotta con la quale si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 del D. L.vo n. 66 del 2010 per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione non merita adesione.

Infatti nel caso in esame la esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione con la conseguente sua decadenza dalla rafferma e collocamento in congedo non discende dall’applicazione automatica del disposto dell’art. 635 sopracitato, bensì deriva unicamente dalla accertata inesistenza in capo allo stesso del requisito previsto dalla normativa regolante la materia dell’immissione in servizio permanente del personale militare volontario, in ordine al quale, peraltro, non residua per l’Amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale.

Non appare, peraltro, illogica la scelta dell’Amministrazione della Difesa di subordinare l’immissione nei propri ruoli al possesso di determinati requisiti da parte dei soggetti interessati in considerazione dei particolari compiti affidati ai componenti delle Forze Armate.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013


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Re: Esclusione all’immissione ruoli VSP x delitto non colpo

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Art. 635, comma 1, lett. g) del codice dell’ordinamento militare

1) - VFP4 della Marina Militare Italiana, partecipava al concorso, riservato, per l’immissione in servizio permanente; lo superava, e tuttavia, prima dell’immissione in ruolo, ne veniva escluso a causa dell’intervento di una sentenza di condanna a mesi due di reclusione (pena sospesa) disposta nei suoi confronti dal giudice militare per il reato di ingiuria nei confronti di altro militare parigrado (giudizio avviato d’ufficio, ex art. 269 c.p.m., in assenza di querela)

IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

2) - La quaestio iuris sottoposta al Collegio attiene all’interpretazione da dare al disposto normativo di cui all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare.

3) - Non vi sono tuttavia i presupposti per una rimessione della questione alla Corte costituzionale, posto che, da un’analisi sistematica del codice militare può giungersi all’adozione di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale da fugare i dubbi sopra solo sinteticamente indicati.

4) - Si è già detto che la norma si occupa genericamente del reclutamento, evidentemente richiamando un concetto già esplicitato in altre parti del codice.

5) - Si tratta dunque di verificare se l’immissione in servizio permanente, a seguito di ferma quadriennale, sia o meno sussumibile nel concetto di reclutamento fatto proprio dall’art. 635.

6) - L’immissione in servizio permanente, in sostanza, è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell’amministrazione.

7) - Se così è, allora, all’immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non possono applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dall’art. 635 comma 1 lett. g).

8) - In riforma della sentenza di prime cure, deve essere pertanto annullata, nei limiti dell’interesse del ricorrente, la circolare M-D-GMIL 0I 3/0343941/VSP del 4/8/2011 nella parte in cui richiama in funzione ostativa i contenuti dell’art. 635 comma 1 lett. g), nonché il provvedimento di esclusione del ricorrente dall’immissione nei ruoli permanenti.

Per completezza leggete qui sotto.
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03/09/2014 201404495 Sentenza 4


N. 04495/2014REG.PROV.COLL.
N. 09243/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06788/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dall'immissione in servizio permanente nei ruoli della marina militare con decadenza dalla rafferma in qualità di VFP4 della marina militare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Parente e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. OMISSIS, volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina Militare Italiana, partecipava al concorso, riservato, per l’immissione in servizio permanente; lo superava, e tuttavia, prima dell’immissione in ruolo, ne veniva escluso a causa dell’intervento di una sentenza di condanna a mesi due di reclusione (pena sospesa) disposta nei suoi confronti dal giudice militare per il reato di ingiuria nei confronti di altro militare parigrado (giudizio avviato d’ufficio, ex art. 269 c.p.m., in assenza di querela)
Il provvedimento era impugnato dal militare dinanzi al TAR Lazio, unitamente alla circolare della Direzione generale per il personale militare del 4/8/2011, nella parte in cui essa prevedeva, tra i requisiti per l’immissione in servizio permanente il “non essere stati condannati per delitto non colposo.”.

A supporto del gravame il ricorrente deduceva che, detta circolare, ed il provvedimento di esclusione che ne ha fatto applicazione, mutua il suo contenuto dall’art. 635, comma 1, lett. g) del codice dell’ordinamento militare il quale dovrebbe però ritenersi diretto a disciplinare solo il reclutamento dall’esterno, e non il passaggio dal servizio militare precario a quello permanente. Una diversa interpretazione renderebbe l’art. 635 cit., costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevole, oltre che in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza breve. Ha sostanzialmente affermato che l’esclusione costituisce atto dovuto ai sensi della normativa generale e del bando; ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 cit.

Il sig. OMISSIS insiste nella sua domanda in appello, argomentando sia in ordine alla falsa applicazione dell’art. 635, sia, in subordine, all’illegittimità costituzionale della norma indicata.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 giugno 2014.

DIRITTO

La quaestio iuris sottoposta al Collegio attiene all’interpretazione da dare al disposto normativo di cui all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare.

L’art. 635 cit., indica i requisiti generali necessari per il reclutamento volontario, e prevede tra essi anche la sussistenza della seguente condizione: “non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”.

Il tenore generico della norma sembrerebbe segnarne l’applicabilità a qualsiasi forma di reclutamento volontario, ivi compreso il passaggio dalla ferma quadriennale al servizio permanente (com’è nel caso di specie) con conseguente inveramento dei dubbi di costituzionalità profilati dall’appellante, ove si consideri, in particolare, che il candidato in ferma volontaria ha già lo status di militare arruolato, è un soggetto sul quale l’amministrazione ha già investito in termini di formazione ed addestramento, che soggiace alla giurisdizione militare, e che si differenzia notevolmente da chi chiede l’arruolamento provenendo dall’esterno.

Mentre è infatti ragionevole che l’amministrazione, potendo selezionare nell’ambito di una vastissima platea di candidati, scelga di restringere la selezione ai soli candidati per i quali non sia discussa la condotta morale nemmeno in termini di rischio (così escludendo ad es. coloro che abbiano semplicemente un procedimento penale pendente ed anche per reati di scarsissimo allarme sociale), diversamente è irragionevole che precluda definitivamente la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, la definitività dell’accertamento, etc.

Non vi sono tuttavia i presupposti per una rimessione della questione alla Corte costituzionale, posto che, da un’analisi sistematica del codice militare può giungersi all’adozione di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale da fugare i dubbi sopra solo sinteticamente indicati.

Si è già detto che la norma si occupa genericamente del reclutamento, evidentemente richiamando un concetto già esplicitato in altre parti del codice. Ed infatti, la definizione di reclutamento è data dall’art. 633 del codice, il quale ha riferimento al “complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’immissione in servizio di personale militare”.

Si tratta dunque di verificare se l’immissione in servizio permanente, a seguito di ferma quadriennale, sia o meno sussumibile nel concetto di reclutamento fatto proprio dall’art. 635.

In proposito deve osservarsi che, se non vi è dubbio (per quanto qui rileva) che l’ammissione alla ferma volontaria quadriennale rientri nel concetto di reclutamento, giusto il disposto dell’art. 701 (Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa…….), il passaggio al “servizio permanente”, diversamente, può farsi ragionevolmente rientrare nell’omogeneo ma diverso concetto di immissione nel ruolo, specificatamente utilizzato dall’art. 704: “Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa”.

L’immissione in servizio permanente, in sostanza, è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche dell’amministrazione.

Se così è, allora, all’immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non possono applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dall’art. 635 comma 1 lett. g). Evidentemente ciò non significa esenzione, ai fini dell’immissione nei ruoli permanenti, dagli effetti di qualsiasi illecito commesso durante la ferma, poiché ad evitare tale evenienza soccorre il disposto dell’art. 957, il quale impone il proscioglimento della ferma, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), oltre che “per condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale”, anche per “grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (motivi disciplinari posti dall’articolo 1357 - richiamato dall’art. 957 cit. - a base della cessazione della ferma o dalla rafferma)
In riforma della sentenza di prime cure, deve essere pertanto annullata, nei limiti dell’interesse del ricorrente, la circolare M-D-GMIL 0I 3/0343941/VSP del 4/8/2011 nella parte in cui richiama in funzione ostativa i contenuti dell’art. 635 comma 1 lett. g), nonché il provvedimento di esclusione del ricorrente dall’immissione nei ruoli permanenti. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Avuto riguardo alla novità delle questioni, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla la circolare M-D-GMIL 0I 3/0343941/VSP del 4/8/2011 nei limiti di cui quanto in premesso chiarito; annulla il il provvedimento di esclusione del ricorrente dall’immissione nei ruoli permanenti.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 03/09/2014
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Re: Esclusione all’immissione ruoli VSP x delitto non colpo

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Il Ministero della Difesa perde l'Appello.
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1) - ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e.

2) - procedimento penale per delitto non colposo (condizione ostativa ai sensi del § 3.a della circolare ministeriale n. 835398 del 4 marzo 2014, che disciplina la procedura di transito)

Il CdS precisa:

3) - secondo la giurisprudenza più recente della Sezione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi (alla sentenza n. 4495/2014, ricordata dal T.A.R., si aggiungano quelle conformi 22 giugno 2016, n. 2753, e 24 dicembre 2015, n. 5836, nonché l’ordinanza 18 novembre 2015, n. 5162),
- ) - l'immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non è sussumibile nel concetto di “reclutamento” ex art. 635 c.o.m.; di conseguenza, a essa non possono applicarsi le cause di esclusione "automatiche" previste dal comma 1, lett. g), della medesima disposizione;

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto per una miglio valutazione dei fatto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802284
– Public 2018-04-17 -


Pubblicato il 17/04/2018

N. 02284/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00289/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2017, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Ruocco e Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso lo studio Marco Trevisan in Roma, via Ludovisi, 35;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia - sede staccata di Brescia, sezione I, 8 giugno 2016, n. 161.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Cesaroni e l’avvocato Fienga, su delega dell’avvocato Maffettone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel 2009 il signor -OMISSIS- è stato arruolato nell’Esercito come VFP4.

2. In data 28 maggio 2013, nelle more dell’indizione delle procedure di transito, è stato ammesso con riserva alla rafferma.

3. In data 11 marzo 2014 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e.

4. Accertato che il militare era imputato in un procedimento penale per delitto non colposo (condizione ostativa ai sensi del § 3.a della circolare ministeriale n. 835398 del 4 marzo 2014, che disciplina la procedura di transito), il Ministero della difesa ha respinto la domanda (provvedimento del 31 ottobre 2014) e lo ha posto in congedo illimitato a partire dal 28 maggio 2013, con scioglimento in senso negativo della riserva (provvedimento del 4 novembre 2014).

5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti a lui avversi nonché, con atto di motivi aggiunti, la graduatoria finale della procedura di transito.

6. Dopo vari provvedimenti cautelari del T.A.R. competente, è stato collocato con riserva tra i vincitori della selezione e immesso, sempre con riserva, nel ruolo s.p.e. con il grado di primo caporal maggiore.

7. Con sentenza 8 giugno 2016, n. 161, il T.A.R. per la Lombardia - sede staccata di Brescia, sez. I, affermata la propria competenza territoriale, ha accolto il ricorso, compensando fra le parti le spese di giudizio.

7.1. Sulla scorta della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4495), il Tribunale territoriale ha considerato irrazionale equiparare le procedure per la prima immissione [ex art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m.] e quelle per la progressione di carriera. Un vero e proprio reclutamento sarebbe previsto solo per l’ammissione alle qualifiche di VFP1 e VFP4, mentre i passaggi successivi (ingresso nei ruoli dei volontari in s.p.e. o, in alternativa, ammissione alla prima e poi alla seconda rafferma biennale) sarebbero prefigurati come normali sviluppi di carriera, ad impedire i quali sarebbe necessaria una condanna penale definitiva o una sanzione disciplinare di stato.

7.2. In conclusione, il T.A.R. ha annullato i provvedimenti impugnati, consolidando la posizione acquisita dal ricorrente e facendo salvo l’eventuale riesame in sede disciplinare da parte dell’Amministrazione militare.

8. Il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la sentenza n. 16/2016, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

8.1. Il primo giudice avrebbe errato nel porre a fondamento della propria decisione l’art. 635 c.o.m., laddove verrebbe in questione l’art. 704 c.o.m. che, per l’immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e., rinvia alle modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa. A sua volta, il d.m. 8 settembre 2009 [art. 4, comma 1, lett. b)] porrebbe come requisito per l’immissione in ruolo, fra gli altri, l’assenza di rinvii a giudizio in procedimenti penali per delitti non colposi e analogamente disporrebbe, per il caso di imputazione, la successiva circolare disciplinante la materia. La presenza di un rinvio a giudizio in procedimenti penali per delitti non colposi impedirebbe il consolidarsi del rapporto con il militare e l’esclusione impugnata discenderebbe immediatamente da tali presupposti normativi, in disparte comunque il dato che le circostanze esposte sarebbero incompatibili con il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dalla normativa di settore.

9. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere all’appello che ritiene inammissibile e infondato, in quanto il d.m. del 2009 non sarebbe neppure citato dalla circolare del 2014, sarebbe da considerarsi superato e inapplicabile ex art 2267 c.o.m. e la circolare - che avrebbe natura provvedimentale solo nella parte di indizione della procedura e di indicazione dei posti disponibili - di per sé non sarebbe vincolante per i destinatari e potrebbe essere disapplicata anche su iniziativa del giudice e senza onere di impugnazione della parte privata. La presunta perdita dei requisiti di qualità morali e di condotta sarebbe una inammissibile ipotesi di integrazione postuma dei provvedimenti impugnati.

9.1. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il militare ha poi riproposto i motivi del ricorso introduttivo del giudizio assorbiti in primo grado:

a) difetto di notifica del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e omessa comunicazione del relativo avvio di procedimento;

b) violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, non potendosi applicare all’immissione in s.p.e. conseguente a ferma quadriennale le cause di esclusione automatiche ex art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m.;

c) violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza;

d) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, posto che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in assenza di una pronunzia penale definitiva nei confronti di un soggetto che avrebbe sempre riportato note caratteristiche eccellenti.

10. Alla camera di consiglio del 9 marzo 2017, sull’accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

11. Le parti non hanno depositato ulteriori memorie.

12. All’udienza pubblica del 1° febbraio 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

13. L’appello dell’Amministrazione è infondato alla luce delle considerazioni che seguono:

a) secondo la giurisprudenza più recente della Sezione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi (alla sentenza n. 4495/2014, ricordata dal T.A.R., si aggiungano quelle conformi 22 giugno 2016, n. 2753, e 24 dicembre 2015, n. 5836, nonché l’ordinanza 18 novembre 2015, n. 5162), l'immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non è sussumibile nel concetto di “reclutamento” ex art. 635 c.o.m.; di conseguenza, a essa non possono applicarsi le cause di esclusione "automatiche" previste dal comma 1, lett. g), della medesima disposizione;

b) non può essere opposta la mancata impugnazione degli atti presupposti dei provvedimenti gravati in mancanza di uno specifico motivo di appello al riguardo e comunque perché:

I) il d.m. del 2009 non è neppure richiamato nelle premesse della circolare del 2014, quasi che la stessa Amministrazione abbia aderito alla tesi, prospettata ora dalla parte privata, dell’avvenuto “superamento” del d.m. per incompatibilità con le previsioni del c.o.m. a norma dell’art. 2267 del medesimo codice, e inteso disciplinare la procedura con la circolare in attesa dell’adozione di un nuovo atto amministrativo a carattere generale (il che avrebbe condotto a diverse conseguenze: v. l’ordinanza cautelare della Sezione 31 agosto 2016, n. 3507);

II) la circolare non risulta impugnata con il ricorso di primo grado (diversamente da quanto avvenuto nei precedenti sopra citati, anche se si tratta di un distinguishing che l’Amministrazione non coltiva), ma la circostanza non è determinante posto che, per un consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale - e indipendentemente dal carattere provvedimentale o no della circolare stessa - le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d'ufficio dal giudice amministrativo ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario, come sarebbe appunto nel caso di specie (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877; sez. IV, 13 settembre 2012, n. 4858; sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4859; sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2916; sez. V, 30 aprile 2014, n. 2268; sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 30; sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 310; sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478; sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047);

c) l’asserita mancanza del possesso della qualità morali e di condotta non può giustificare ex post il provvedimento impugnato, trattandosi di una non consentita integrazione postuma della motivazione;

d) come ha rilevato il primo giudice, e ancor prima questo Consiglio di Stato nelle decisioni rammentate, l’eventuale interesse pubblico a non mantenere nei ranghi il militare imputato, ancor prima di una sentenza penale di condanna definitiva, può avere tutela nell’esercizio del potere disciplinare, sino alla irrogazione di una sanzione di stato.

14. Dalle considerazioni che precedono discende che, come anticipato, l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

15. Considerato che la giurisprudenza sul punto controverso si è consolidata solo in epoca recente, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Paolo Troiano





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
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Re: Esclusione all’immissione ruoli VSP x delitto non colpo

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Il ricorrente perde l'Appello al CdS,

perché alla data dell’immissione in ruolo, il militare doveva considerarsi privo di un requisito indispensabile, secondo la lettura che l’Amministrazione ha dato della clausola della circolare-bando.
-------------------------------------------

1) - arruolatosi nella Marina militare dapprima come VFP1 e poi come VFP4, ha partecipato alla procedura per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in s.p.e., collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito della specialità di appartenenza, approvata con decreto interdirigenziale n. 127 del 9 maggio 2011.

2) - Con decreto interdirigenziale n. 402 del 23 dicembre 2011, egli, assieme agli altri VFP4 utilmente collocati nelle graduatorie di merito, è stato immesso nei ruoli dei volontari in s.p.e. della Marina militare.

3) - A seguito di successivi accertamenti il signor -OMISSIS- è risultato privo di uno requisiti per l’immissione in ruolo previsti dal § 5 della circolare ministeriale del 22 luglio 2010, in quanto imputato, a seguito di decreto di citazione in giudizio, in un procedimento penale per delitto non colposo ex art. 581 c.p. pendente presso il giudice di pace di Reggio Calabria – sezione staccata di Villa San Giovanni.

4) - Di conseguenza, il militare è stato escluso dalla procedura e dalla relativa graduatoria di merito e, pertanto, dichiarato decaduto dall’immissione in ruolo (provvedimento del 26 marzo 2012);
- ) - è stato collocato in congedo illimitato per fine della ferma prefissata con decorrenza al 5 ottobre 2010 (provvedimento del 17 maggio 2012). Il servizio prestato medio tempore è stato considerato servizio di fatto.

5) - il Tribunale regionale ha ritenuto che, all’atto della domanda (10 agosto 2010), il militare sarebbe stato sprovvisto di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, poiché in data anteriore avrebbe acquisito la qualità di imputato (con decreto di citazione a giudizio del 22 settembre 2009).

IL RICORRENTE Precisa:

6) - il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 22 settembre 2010 e non il 22 settembre 2009.

IL C.D.S. Precisa:

7) - Può essere discutibile che il decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace (adottato ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) sia equiparabile al rinvio a giudizio ai fini dell’esclusione dalla procedura (Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 1196; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4998).
- ) - Se è vero che entrambi gli atti processuali rappresentano l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.) e a essi segue l’assunzione della qualità di imputato (art. 60 c.p.p.), la citazione diretta è adottata da una parte processuale e non è assistita dunque, rispetto al rinvio a giudizio, dal filtro dell’organo giudicante e dalla garanzia che questo comporta.

8) - Resta dunque incontestato che, alla data dell’immissione in ruolo, il militare doveva considerarsi privo di un requisito indispensabile, secondo la lettura che l’Amministrazione ha dato della clausola della circolare-bando. Di conseguenza, legittimamente egli è stato escluso dalla procedura e collocato in congedo illimitato.

N.B.: rileggi i punti n. 7 e 8.
---------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802516
- Public 2018-04-26 -

Pubblicato il 26/04/2018

N. 02516/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03849/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Delfino, domiciliato presso la segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, 26 febbraio 2013, n. 2065.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Antonio Delfino e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, arruolatosi nella Marina militare dapprima come VFP1 e poi come VFP4, ha partecipato alla procedura per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in s.p.e., collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito della specialità di appartenenza, approvata con decreto interdirigenziale n. 127 del 9 maggio 2011.

2. Con decreto interdirigenziale n. 402 del 23 dicembre 2011, egli, assieme agli altri VFP4 utilmente collocati nelle graduatorie di merito, è stato immesso nei ruoli dei volontari in s.p.e. della Marina militare.

3. A seguito di successivi accertamenti il signor -OMISSIS- è risultato privo di uno requisiti per l’immissione in ruolo previsti dal § 5 della circolare ministeriale del 22 luglio 2010, in quanto imputato, a seguito di decreto di citazione in giudizio, in un procedimento penale per delitto non colposo ex art. 581 c.p. pendente presso il giudice di pace di Reggio Calabria – sezione staccata di Villa San Giovanni.

4. Di conseguenza, il militare è stato escluso dalla procedura e dalla relativa graduatoria di merito e, pertanto, dichiarato decaduto dall’immissione in ruolo (provvedimento del 26 marzo 2012); è stato collocato in congedo illimitato per fine della ferma prefissata con decorrenza al 5 ottobre 2010 (provvedimento del 17 maggio 2012). Il servizio prestato medio tempore è stato considerato servizio di fatto.

5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti avversi formulando un ricorso che il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha respinto con sentenza in forma semplificata 26 febbraio 2013, n. 2065, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Prendendo le mosse dall’art. 635, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), il Tribunale regionale ha ritenuto che, all’atto della domanda (10 agosto 2010), il militare sarebbe stato sprovvisto di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, poiché in data anteriore avrebbe acquisito la qualità di imputato (con decreto di citazione a giudizio del 22 settembre 2009).

6. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello avverso la sentenza n. 2065/2013 deducendo:

a) la non applicabilità dell’art. 635 c.o.m., in quanto entrato in vigore in un momento (9 ottobre 2010) successivo alla data di emanazione della circolare-bando del 22 luglio 2010; ai sensi del combinato disposto di quest’ultima e dell’art. 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, correttamente applicabile ratione temporis, avrebbero rilievo escludente solo le condanne penali e i rinvii a giudizio per delitti non colposi;

b) l’errata interpretazione dei fatti. La domanda di partecipazione sarebbe stata presentata in un momento antecedente alla notifica del decreto di citazione a giudizio (23 novembre 2010), peraltro affetta da nullità assoluta in quanto effettuata a mani del padre dell’appellante, non convivente, e dunque in violazione dell’art. 158 c.p.p. Solo con la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione dei provvedimenti impugnati egli avrebbe avuto cognizione del procedimento penale. Erroneamente il T.A.R. avrebbe indicato come data dell’emissione del decreto di citazione a giudizio il 22 settembre 2009 (e non 2010, come invece sarebbe corretto). Egli non sarebbe mai stato indagato per il reato di cui all’art. 581 c.p., ma solo per quello ex art. 582 c.p. (vi sarebbe un errore nel decreto di citazione, indebitamente richiamato nel provvedimento impugnato), non avrebbe dichiarato circostanze non veritiere al momento della presentazione della domanda, nulla risulterebbe dal certificato dei carichi pendenti e il procedimento penale, non ancora definito, non potrebbe costituire il presupposto per l’irrogazione di sanzioni disciplinari di status.

Con i successivi motivi, l’appellante ha riproposto le sei doglianze in cui si articola il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, che il primo giudice avrebbe omesso di considerare. In particolare, gli atti impugnati sarebbero viziati da carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi posti a tutela della massima partecipazione ai concorsi pubblici, dell’affidamento incolpevole e del buon andamento della P.A. La clausola del bando di concorso che prevede l’esclusione nell’ipotesi di omessa dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti, come pure i consequenziali provvedimenti di esclusione, sarebbero illegittimi perché applicherebbero una sanzione sproporzionata per l’omissione di una formalità non essenziale e comunque riguarderebbero circostanze insuscettibili di incidere sulla valutazione delle qualità morali dell’interessato.

7. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, senza svolgere difese.

8. All’udienza pubblica del 12 aprile 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

9. Il primo e il secondo motivo del gravame recano censure corrette in punto di fatto, quanto all’inapplicabilità dell’art. 635 c.o.m. e all’errata indicazione della data dell’emissione del decreto di citazione a giudizio: il codice dell’ordinamento militare non si applica ai procedimenti in corso (art. 2187 c.o.m.) quale quello in questione, bandito in data (22 luglio 2010) anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2010 (9 ottobre 2010); il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 22 settembre 2010 e non il 22 settembre 2009. Esse non valgono tuttavia a sostenere l’appello, posto che i provvedimenti impugnati resistono comunque alle critiche che il mezzo svolge.

10. Il par. 5, lett. a), terzo alinea, della circolare ministeriale del 22 luglio 2010 indica fra i requisiti richiesti per l’immissione in ruolo dei VFP4 “l’assenza … di rinvii a giudizio in procedimenti penali in atto per delitti non colposi”. La lett. b) stabilisce che i requisiti stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti sino alla effettiva immissione in s.p.e.

11. Nel caso di specie, il signor -OMISSIS-: è stato destinatario di un decreto di citazione a giudizio emesso il 22 settembre 2010; al momento dell’immissione in ruolo (23 dicembre 2011), il procedimento penale era pendente, come comunicato in data 24 dicembre 2011 dal cancelliere del giudice di pace, che ha attestato il rinvio all’udienza del 19 gennaio 2012.

12. Può essere discutibile che il decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace (adottato ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) sia equiparabile al rinvio a giudizio ai fini dell’esclusione dalla procedura (Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 1196; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4998). Se è vero che entrambi gli atti processuali rappresentano l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.) e a essi segue l’assunzione della qualità di imputato (art. 60 c.p.p.), la citazione diretta è adottata da una parte processuale e non è assistita dunque, rispetto al rinvio a giudizio, dal filtro dell’organo giudicante e dalla garanzia che questo comporta.

13. Senonché, nel primo motivo dell’appello l’appellante sostiene che la normativa applicabile sarebbe quella dell’art. 4 della legge n. 26/2004 (che disciplina tutt’altra materia, cioè i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno) e della circolare-bando del 22 luglio 2010, che non solo ha contenuto diverso da quello riportato (l’elemento ostativo non è la sussistenza di “procedimenti penali pendenti”), ma costituisce il parametro di una censura estremamente rapida, sostanzialmente non motivata né sviluppata e comunque non suscettibile di essere presa in considerazione in quanto nuova rispetto al primo grado. Infatti, nelle doglianze riproposte egli sostiene la tesi diversa che il requisito soggettivo previsto dal bando (inteso sempre come “assenza di procedimento penale pendente”) sarebbe dato dal “mancato esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.), con esclusione della mera qualità di persona sottoposta ad indagini”. Nella misura in cui aggiunge che “è solo con l’inizio dell’azione penale (formulazione dell’imputazione) che l’amministrazione è tenuta ad escludere il candidato dalla procedura concorsuale, essendosi formalizzato l’esercizio del potere punitivo dello Stato”, la tesi si scontra con il disposto dell’art. 20, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 274/2000, secondo il quale la citazione davanti al giudice di pace contiene l’imputazione formulata dal pubblico ministero, e non ha pregio.

14. Resta dunque incontestato che, alla data dell’immissione in ruolo, il militare doveva considerarsi privo di un requisito indispensabile, secondo la lettura che l’Amministrazione ha dato della clausola della circolare-bando. Di conseguenza, legittimamente egli è stato escluso dalla procedura e collocato in congedo illimitato.

15. Gli ulteriori argomenti sviluppati dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni non sono convincenti in quanto:

a) il giudice amministrativo - cui nemmeno sono noti gli ulteriori sviluppi della vicenda - non può conoscere l’asserito errore di fatto nell’imputazione contenuta nella citazione a giudizio, né l’invalidità che vizierebbe la notifica;

b) non può essere invocata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sulla necessità che solo sentenze penali definitive possano rappresentare presupposto per l’irrogazione di misure disciplinari di status, vertendosi in qui in una vicenda del tutto differente;

c) soprattutto - questo è il nucleo essenziale del ricorso di primo grado e dell’appello - è del tutto irrilevante che il militare potesse non avere consapevolezza della avvenuta emissione della citazione a giudizio al momento in cui ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura di immissione in ruolo, perché ciò che gli viene rimproverato non è l’avere reso una dichiarazione scientemente falsa o non corrispondente al vero, ma il dato obiettivo del mancato possesso di un requisito prescritto dalla lex specialis.

16. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto con conferma, con motivazione in parte diversa, della sentenza impugnata.

17. Considerato l’esito del giudizio e la partecipazione solo formale dell’Amministrazione, le spese del presente grado possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma con motivazione in parte diversa la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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