TAR LAZIO CAUSA DI SERVIZIO TARDIVA OLTRE 6 MESI

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aeronatica
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TAR LAZIO CAUSA DI SERVIZIO TARDIVA OLTRE 6 MESI

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BUONA SERA A TUTTI.
Per divulgazione e conoscenza riporto di seguito sentenza appena emessa relativa a militare che ha avuto da Previmil rigetto dei benefici di legge previsti per causa di servizio.
Il diniego è stato formulato dichiarando che il militare avesse presentato istanza oltre il termine semestrale assumendo però quale data di decorrenza del semestre quello del primo giorno di malattia.
Ciò è errato secondo quanto precisato dal CDS in quanto il primo giorno di malattia il soggetto non può avere compiuta ed esaustiva conoscenza dell'infermità, della lesione permanente e della connessione con il servizio che sono i tre elementi essenziali per poter far decorrere il semestre nei casi in cui la patologia sia psichica come meglio spiegato nella sentenza che segue.
Torno sulle mie convinzioni relative al fatto che i decreti negativi si possono far annullare.
Un saluto a tutti.



N. 12126/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2015, proposto da:
omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio,3;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'atto avente protocollo n. xxxxx datato 23.12.2014 emesso dal Comando del xxxxx; del decreto n. xxxxx datato 10 novembre 2014, notificato al ricorrente in data 2 dicembre 2014, di rigetto dell'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della infermità richiesta, promanato dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto 6^ Divisione; nonché del correlato verbale sanitario modello BL/B datato 03.02.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che il Ministero della difesa, Direzionale generale della previdenza militare e della leva, con decreto n. xxxxx del 10 novembre 2014, ha respinto l’istanza con cui lo stesso aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “omissis”. In precedenza, la C.M.O. di Milano aveva giudicato il ricorrente affetto dalla richiamata infermità e il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto l’infermità di che trattasi come dipendente da causa di servizio. Il diniego di riconoscimento, di cui al detto decreto del 10 novembre 2014, si fonda in realtà sulla ritenuta tardività della presentazione della domanda di accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio, atteso che la domanda è stata nella specie presentata il 29 luglio 2013 mentre il dipendente, ad avviso dell’amministrazione, “aveva acquisito piena conoscenza della natura del male da cui era affetto il 08/09/2012…facendo decorrere inutilmente il …termine perentorio di sei mesi”, di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 461 del 2001.
In sostanza, la resistente amministrazione attribuisce al ricorrente la piena conoscenza della natura del male da cui lo stesso era affetto a partire dalla data del primo certificato medico emesso. Di contro, afferma il ricorrente con il proposto ricorso di non aver immediatamente avuto conoscenza e percezione del carattere permanente dell’infermità e neppure della sua certa correlazione al servizio, anche in ragione del fatto che stava assumendo terapia farmacologica ansiolitica e iponotica. Di qui l’erroneità della tesi per cui alla data dell’8 settembre 2012, data della prima certificazione medica del Dipartimento salute mentale dell’Azienda U.S.L. di xxxxxx con cui viene prescritto al ricorrente un mese di riposo psico-fisico, il ricorrente avesse già compiuta contezza della patologia sofferta e al contempo della sua inerenza al servizio.
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’intimata amministrazione, cha ha tuttavia depositato atti e documenti.
Alla pubblica udienza del 30 settembre 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, quanto all’impugnativa del decreto con cui si dispone di non accogliere la domanda del ricorrente intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità allo stesso riscontrata, poichè tardiva.
Invero, per giurisprudenza consolidata in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R n. 461 del 2001 (e già prima dell’art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 3, d.P.R. 20 aprile 1994 n. 349), l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere proposta dall'interessato entro il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità, ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (Cons. Stato, sez. sesta, 7 maggio 2010, n. 2677 e T.A.R. Napoli, n. 2245 del 2015).
In proposito non si è mancato in giurisprudenza di far rilevare come il rispetto del detto termine di sei mesi può essere di agevole determinazione quando l'infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo, nel mentre, allorquando l’infermità deriva, come nel caso di specie, da cause che incidono progressivamente sulla integrità psico-fisica del dipendente, non può con assoluta precisione essere identificato il dies a quo di decorrenza del predetto termine semestrale. In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, “si è fatto riferimento al principio di ragionevolezza secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si manifesta la chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia in modo permanente e quale conseguenza della prestazione del servizio” (cfr., fra le ultime, Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 2 ottobre 2014, n. 10169).” Spetta piuttosto all’Amministrazione, che invoca l'applicazione del meccanismo decadenziale, fornire prova certa della pregressa conoscenza della insorgenza della infermità, della sua gravità e della sua correlazione al servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 maggio 2011 n. 2631). Prova che nella specie non è stata fornita e non vi è, comunque, alcuna contezza che la data della conoscenza potesse legittimamente essere individuata, avuto riguardo alla tipologia di patologia di cui soffre in ricorrente omissis.
A quanto considerato, consegue, l’acclaramento della illegittimità dell’avversato decreto recante non accoglimento dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta da causa di servizio per essere, appunto, errato il presupposto della asserita tardività dell’istanza presentata dal dipendente, potendo peraltro ritenersi assorbite le ulteriori e distinte censure pure dedotte avverso il detto rigetto dell’istanza essendo stata valutata come errata la circostanza in fatto fondante il rigetto medesimo.
Con il ricorso in esame è, invero, impugnato anche altro atto, datato 23 dicembre 2014, concernente il recupero poste stipendiali corrisposte al ricorrente quando era in aspettativa. Ricorda il ricorrente che il recupero di dette somme è disposto quando il riconoscimento del nesso di dipendenza da causa di servizio dell’infermità acclarata è negato dal Comitato di verifica, il che non è nel caso di specie proprio per aver il detto Comitato riconosciuto la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Peraltro, espone il ricorrente di essere stato collocato in aspettativa a decorrere dal 23 settembre 2012 e che il procedimento per il riconoscimento della dipendenza si è definito con l’avversato (e illegittimo) decreto in data 10 novembre 2014, con la conseguenza che sono irripetibili le somme di cui trattasi per essere intervenuta la definizione del procedimento oltre i 24 mesi dal collocamento in aspettativa, all’uopo richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato, III Sezione, n. 2038 del 2015.
Ciò premesso, e ferma dunque la condivisibilità dell’assunto di parte ricorrente anche in ordine al tema del recupero delle poste stipendiali, deve però osservare il Collegio che l’atto a tal riguardo impugnato, omissis del 23 dicembre 2014, è una mera lettera di trasmissione con la quale il Reparto omissis ha inviato alla Direzione generale per il personale militare la documentazione necessaria alla successiva adozione del decreto propedeutico all’addebito stipendiale da parte del competente servizio amministrativo. Del resto, la stessa resistente amministrazione chiarisce e precisa che non risulta essere stato emesso da PERSOMIL alcun decreto né essere stata effettuata alcuna trattenuta sugli emolumenti del ricorrente.
Quindi, esclusivamente in ragione della natura endoprocedimentale della nota in data 23 dicembre 2014 e della sua inequivoca non immediata lesività, il Collegio deve dichiarare in parte qua il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Giova per chiarezza e completezza solo ancora rilevare che, ad ogni buon conto, il presupposto per il recupero delle poste stipendiali è in ogni caso venuto meno non essendovi definizione del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in ragione dell’annullamento, di cui alla presente sentenza, del decreto che disponeva il rigetto della relativa istanza del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’impugnativa del decreto 10 novembre 2014 recante rigetto dell’istanza del ricorrente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, il quale va pertanto annullato e lo dichiara inammissibile per difetto di interesse quanto all’impugnativa della nota in data 23 dicembre 2014 poiché non lesiva.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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