separazione coniugale e assegni familiari.

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skorpios
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separazione coniugale e assegni familiari.

Messaggio da skorpios »

Buona sera a tutti,
dopo tantissimo tempo e tantissime vicissitudini personali, torno con piacere a frequentare il forum.
E lo faccio ponendo un quesito che, ai più, potra' anche sembrare banale: in caso di separazione coniugale, pur continuando a vivere nella stessa casa con il coniuge separato (per motivi economici), cosa cambierebbe a livello di assegni familiari, detrazioni per il coniuge e stato di famiglia? (se puo' servire c0n un figlio 18enne ed uno minorenne, con affido condiviso).
Grazie anticipatamente a chi avra' la bonta' di rispondere (con cognizione di causa, si intende).


gino59
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Re: separazione coniugale e assegni familiari.

Messaggio da gino59 »

skorpios ha scritto:Buona sera a tutti,
dopo tantissimo tempo e tantissime vicissitudini personali, torno con piacere a frequentare il forum.
E lo faccio ponendo un quesito che, ai più, potra' anche sembrare banale: in caso di separazione coniugale, pur continuando a vivere nella stessa casa con il coniuge separato (per motivi economici), cosa cambierebbe a livello di assegni familiari, detrazioni per il coniuge e stato di famiglia? (se puo' servire c0n un figlio 18enne ed uno minorenne, con affido condiviso).
Grazie anticipatamente a chi avra' la bonta' di rispondere (con cognizione di causa, si intende).
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E in caso di separazione?
In caso di separazione o divorzio con affido condiviso, entrambi i genitori hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, ma solo uno dei due può percepirlo, quindi occorre un accordo sul punto.
Se il divorzio o la separazione sono consensuali, è opportuno decidere già, nel momento in cui si fa l'accordo, a chi spettano detti assegni; altrimenti il Giudice decide secondo il criterio della convivenza con i figli.
Se durante la convivenza era il marito a percepire gli assegni e i figli, con la separazione, vengono collocati presso la madre, è consigliabile, per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento da versare per la prole, togliere l'importo degli assegni dal reddito, poiché gli assegni familiari vengono destinati alla madre.
Anche nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio, il genitore, privo di un diritto autonomo alla corresponsione dell'ANF ma convivente con il minore nato fuori del matrimonio, può presentare domanda per l'assegno utilizzando la posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà però conto dei redditi del genitore convivente.
Il diritto all'assegno familiare resta in capo al genitore collocatario anche quando questi non sia titolare in proprio del diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge.
Cosa accade se il marito continua a percepire gli assegni versandoli poi al coniuge separato, senza sapere che anche quest'ultimo ha fatto richiesta di erogazione ?
Solo uno dei coniugi può chiedere gli assegni: se viene resa una falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all'Inps, il rischio è di incorrere in una sanzione penale ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, che recita:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Vedi anche: Guida legale sugli assegni familiari - nonchè l'approfondimento: Gli assegni familiari arretrati
skorpios
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Re: separazione coniugale e assegni familiari.

Messaggio da skorpios »

Ciao grande gino, bentrovato!
Grazie per la risposta precisa e puntuale, come sempre.
Per quanto riguarda invece le detrazioni per il coniuge e lo stato di famiglia, sai dirmi qualcosa?
Grazie ancora e buona giornata.
gino59
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Re: separazione coniugale e assegni familiari.

Messaggio da gino59 »

skorpios ha scritto:Ciao grande gino, bentrovato!
Grazie per la risposta precisa e puntuale, come sempre.
Per quanto riguarda invece le detrazioni per il coniuge e lo stato di famiglia, sai dirmi qualcosa?
Grazie ancora e buona giornata.
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Detrazioni per familiari a carico
Aggiornato
Tutti i familiari con reddito inferiore ad Euro 2.840,51 sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati a carico: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli anche adottivi, gli affidati; - gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.



>Che cosa è
>A chi compete la detrazione
>Come si calcola la detrazione




Che cosa èTorna su

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto entro il limite di € 2.840,51, sono previste detrazioni che riducono l’ Irpef in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione.
Tale meccanismo di calcolo, la cui logica consiste nel garantire la progressività dell’imposta, prevede detrazioni diverse a seconda del soggetto a carico (il coniuge, un figlio, o un altro familiare) e determina un importo commisurato al reddito lordo del contribuente.

A chi compete la detrazioneTorna su

Il coniuge è a carico se non è legalmente ed effettivamente separato, e la detrazione spetta nella misura massima di € 690,00.
La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.
E’ tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100 %, al coniuge con il reddito più elevato. Tale detrazione può essere applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all’importo indicato (€ 2.840,51), purchè soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, o alcuni redditi di capitale).
La massima detrazione prevista è di € 950,00 per ogni figlio, aumentata ad € 1220,00 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni, di ulteriori € 400,00 in caso di figlio portatore di handicap. Tali importi, comunque da riproporzionare al reddito del contribuente, sono in ogni caso rapportati ai mesi (nel caso, ad esempio di figlio nato il 16 marzo dell’anno di imposta, la detrazione compete per 9/12).
Nel caso di 4 o più figli a carico è prevista una ulteriore detrazione di € 1200,00, applicabile per l’intero importo a prescindere dal numero di mesi, quale importo complessivo (non per ogni figlio).
Se i genitori sono separati (con separazione consensuale sia consensuale, sia giudiziale), e comunque in ogni caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esempio, a seguito di divorzio), la ripartizione della detrazione può essere disciplinata in modo diverso, a seconda dell’affidamento dei figli.
La detrazione per altri familiari compete unicamente nel caso in cui questi risultino conviventi con il contribuente.

E’ opportuno ricordare che, nel caso si utilizzi il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, un eventuale credito superiore ad € 4.000, anche derivante dalle detrazioni per carichi di famiglia, non potrà più essere rimborsato dal sostituto di imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), ma sarà soggetto a specifico controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà poi direttamente al rimborso degli importi spettanti.

Come si calcola la detrazioneTorna su

La detrazione è calcolata in base a scaglioni di reddito, con una formula facilmente rinvenibile nelle istruzioni ministeriali.
In quanto detrazione, l’importo determinato riduce l’IRPEF dovuta, ma non l’ addizionale regionale e comunale, che restano pertanto invariate.



Per gli aspetti pratici vai alla Guida sulle detrazioni per familiari a carico
skorpios
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Re: separazione coniugale e assegni familiari.

Messaggio da skorpios »

Ancora grazie mille, gino!
Rimane ora da capire cosa uscirà sullo stato di famiglia qualora, dopo la sentenza di separazione consensuale, si mantenga la stessa residenza e si continui quindi ad abitare sotto lo stesso tetto, con il coniuge separato ed i figli con affido condiviso.
Oltre alla grande competenza di gino59, sono graditi anche eventuali interventi da parte di chiunque si trovi in questa situazione, potendo quindi dare una risposta certa basata sull'esperienza personale.
Grazie e saluti a tutti.
gino59
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Re: separazione coniugale e assegni familiari.

Messaggio da gino59 »

skorpios ha scritto:Ancora grazie mille, gino!
Rimane ora da capire cosa uscirà sullo stato di famiglia qualora, dopo la sentenza di separazione consensuale, si mantenga la stessa residenza e si continui quindi ad abitare sotto lo stesso tetto, con il coniuge separato ed i figli con affido condiviso.
Oltre alla grande competenza di gino59, sono graditi anche eventuali interventi da parte di chiunque si trovi in questa situazione, potendo quindi dare una risposta certa basata sull'esperienza personale.
Grazie e saluti a tutti.
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Rimane ora da capire cosa uscirà sullo stato di famiglia qualora, dopo la sentenza di separazione consensuale, si mantenga la stessa residenza e si continui quindi ad abitare sotto lo stesso tetto, con il coniuge separato ed i figli con affido condiviso.


N.B. Appena sei in possesso di questa,vai dal tuo commercialista o patronato e inoltri l'istanza/e.-Ciao
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