Tassazione Pensione Privilegiata Ordinaria

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Scano Salvatore

Tassazione Pensione Privilegiata Ordinaria

Messaggio da Scano Salvatore »

Ill.mo avvocato,
mi chiamo Salvatore Scano, sono un 1° M.llo in pensione dal 02/04/2003.
Ho due cause di servizio riconosciute, nel 2004 feci domanda per la P.P.O., nel 2005 fui mandato a visita presso la C.M.O. dell'Ospedale Militare di Cagliari, mi fu riconosciuta la Tabella B quindi alcune annualità di 8^ Categoria. Quando al Ministero della Difesa ebbero il decreto definitivo di pensione, arrivò all'INPDAP di Cagliari e per conoscenza al sottoscritto, il decreto che sanciva il pagamento di un quinquennio di PPO di 8^ Categoria per UNATANTUM della Tabella B. Nel 2011, non avendomi ancora richiamato a visita, feci una raccomandata A.R. al Ministero, chiedendo di essere sottoposto a visita per aggravamento. Fui inviato a visita all'inizio di Dicembre 2011, a Marzo 2012 arrivò il decreto all'INPDAP e a me, dove mi concedevano per aggravamento la Tabella A di 8^ Categoria a vita.
A Maggio 2012 ho avuto il pagamento del quinquennio tassato al 23%, all' INPDAP dicono che hanno una circolare interna che dispone la tassazione dell' UNATANTUM alla stessa aliquota dell'ultima liquidazione.

Sapendo che le invalidità sono esentasse e dovendo presentare ricorso, chiedo a lei, c'è una legge che dice che sono esentasse, in modo che possa citarla nel ricorso? Grato per il chiarimento che vorrà inviarmi, porgo:
Distinti saluti
Salvatore Scano


Roberto Mandarino
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Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: Tassazione Pensione Privilegiata Ordinaria

Messaggio da Roberto Mandarino »

Le consiglio di risparmiare il denaro che intende spendere per il ricorso.

Le pensioni privilegiate tabellari risarcitorie e pertanto esenti da tassazione, sono soltanto quelle ricevute per infermità subite durante il periodo obbligatorio di leva militare, oppure durante il servizio militare obbligatorio di guerra, in sostanza quelle percepite a causa di infermità subite mentre si prestava un servizio obbligatorio allo Stato.

Chi ha prestato un servizio allo Stato in modo volontario, ha diritto alla pensione privilegiata risarcitoria soltanto in casi particolari ("Vittime della Criminalità Organizzata", "Vittime del Terrorismo", ecc.ecc.).

Anche le pensioni privilegiate delle "Vittime del Dovere" sono purtroppo ancora sottoposte ad imposizione fiscale.

Saluti Roberto Mandarino
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Pensione privilegiata.

La pensione privilegiata consiste nel trattamento economico concesso al dipendente pubblico che ha riportato infermità o lesioni per causa di servizio.

Le pensioni privilegiate si distinguono in:

pensioni privilegiate ordinarie civili e militari;

pensioni privilegiate dei militari di leva.

Le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, per infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso, sono sostanzialmente, pensioni d’invalidità lavorativa. Essendo ritenute retributive e contributive, sono assoggettate ad imposizione fiscale. Le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie – al pari delle pensioni di guerra – e come tali esenti da imposizione fiscale.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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