Trattamento pensionistico e indennità di imbarco

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Trattamento pensionistico e indennità di imbarco

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Ricorso Accolto.
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riconoscimento della pensionabilità della indennità di imbarco.

1) - Espone in fatto che in data 31 maggio 2002, terminato il periodo di permanenza nella categoria dell’ausiliaria, veniva collocato nella pensione di riserva a far data dall’1.6.2002.

2) - Venuto a conoscenza che in un caso analogo al suo era stata riconosciuta la pensionabilità della suddetta indennità, egli si attivava in data 10.11.2014 ad inoltrare al R.T.L.A. formale richiesta di riconoscimento con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico , alla quale riceveva risposta con la nota impugnata.
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PUGLIA SENTENZA 160 18/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 160 2017 PENSIONI 18/04/2017


Sent. 160/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32423 del registro di segreteria, proposto dal Sig.re A. Vito Antonio ( n. il ……… a ………. ) , rapp.to e difeso dall’avv. Anna Valentina Patruno, giusta mandato a margine del ricorso ;

CONTRO
-Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;

-I.N.P.S. – Gestione Ex I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t.;

-Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo (R.T.L.A.) Puglia;

Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 2017 l’avv. Anna Valentina Patruno, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento della domanda, il ten. Col. Paolo Bergia, per la Guardia di Finanza, e l’avv. Giuseppe Borrelli in rappresentanza dell’I.N.P.S. – gestione ex INPDAP, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi agli scritti depositati;

Visti il ricorso in epigrafe, con gli allegati, depositato il 16 settembre 2015;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in
FATTO

Con atto di ricorso notificato il 31 agosto 2015, il Sig.re A. Vito Antonio, come sopra generalizzato, ha impugnato la nota della Guardia di Finanza R.T.L.A. Puglia prot. 0529796/14 del 4.12.2014, di rigetto della istanza del ricorrente (datata 10.11.2014) con cui si chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto del riconoscimento della indennità di imbarco, reclamando l’accertamento del diritto alla pensionabilità della stessa.

Espone in fatto che in data 31 maggio 2002, terminato il periodo di permanenza nella categoria dell’ausiliaria, veniva collocato nella pensione di riserva a far data dall’1.6.2002. Con nota del 7.4.2006, gli era comunicato il decreto di pensione n. 3834 del 17.10.2003, emesso dal R.T.L.A. Puglia. Tuttavia, non gli veniva riconosciuta la pensionabilità dell’indennità di imbarco relativa alla attività di navigazione svolta negli anni precedenti. Venuto a conoscenza che in un caso analogo al suo era stata riconosciuta la pensionabilità della suddetta indennità, egli si attivava in data 10.11.2014 ad inoltrare al R.T.L.A. formale richiesta di riconoscimento con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico , alla quale riceveva risposta con la nota impugnata.

Il provvedimento impugnato ed il diniego della pretesa pensionistica si fondano essenzialmente sulle “osservazioni “ della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, mosse al decreto “ pilota “ n. 4116 del 3.3.2005, secondo cui “ L’art. 52, comma 5, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, entrato in vigore il 1 gennaio 2002, ha disciplinato la pensionabilità dell’indennità di imbarco; tale norma, essendo priva di efficacia retroattiva, risulta applicabile ai trattamenti di quiescenza decorrenti dal 2 gennaio 2002”, con richiesta di chiarimenti, che non risultano mai essere stati formulati.

Nei motivi di ricorso si sostiene che, alla luce del quadro normativo rappresentato dal D.p.r. n.164/2002 (artt.13, comma 5, e 52, comma 5 ), D.Lgs. n. 503/1992, L. n. 335/1995 (art. 2, comma 9), L. n. 212/1983 ( art. 46 ), premesso che “ l’elemento spartiacque è rappresentato dalla data dell’1.01.2002”, occorre avere riferimento alla data di collocamento nella posizione di riserva ( nel caso concreto, 31 maggio 2002).

Il R.T.L.A. Puglia si è costituito in giudizio, depositando in data 27 luglio 2016, memoria difensiva, nella quale eccepisce la infondatezza della domanda alla luce dell’art. 53 del D.p.r. n. 1092/1973, novellato dall’art. 16 della L. n. 177/76, e della irretroattività dell’art. 52, comma 5, D.p.r. n. 164/2002, essendo il ricorrente cessato prima del 2 gennaio 2002.

Nella memoria depositata il 23 gennaio 2017, l’avv. Patruno ha chiesto, in via subordinata, che l’indennità di imbarco sia calcolata tra gli emolumenti accessori relativi alla liquidazione della quota “B” della pensione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 503/1992, a decorrere dal 1° gennaio 1996

Ritenuto in
DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ai fini del riconoscimento della pensionabilità della indennità di imbarco, disposta dal D.p.r. n. 164/2002 – entrato in vigore il 1° gennaio 2002 – per il personale in ausiliaria si ritiene che debba considerarsi rilevante, non il momento di collocamento in tale posizione, bensì il momento di cessazione dalla stessa ed il passaggio nella posizione di riserva.

La tesi poggia la sua validità normativa sul chiaro disposto dell’art. 46 della L. n. 212/1983, ove si fa riferimento testualmente al “ trattamento di quiescenza “ in corrispondenza dello “ scadere del periodo di permanenza in ausiliaria”.

Del resto, sebbene con argomenti differenti, è la stessa circolare del Comando generale G. di F. n. 53691 del 21 febbraio 2005 ad affermare che “ Per quanto concerne il personale che alla data del 1° gennaio 2002(…)si trovava già nella posizione di ausiliaria, si ritiene che, da tale data, l’indennità di imbarco possa essere inserita nell’elenco delle voci che compongono il trattamento dei parigrado in servizio ai fini del calcolo dell’indennità di ausiliaria nel caso in cui l’indennità di imbarco era percepita all’atto della cessazione dal servizio (…)“.

Il ricorso deve essere, quindi, accolto e il trattamento pensionistico del Sig.re A. Vito Antonio deve essere rideterminato, con l’inclusione nella base pensionabile della indennità di imbarco, soggetta all’aumento del 18%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° 32423, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del ventisette gennaio duemiladiciassette.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )

Depositata in Segreteria il 18/04/2017

Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


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