TFS con 6 scatti

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salvo24
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TFS con 6 scatti

Messaggio da salvo24 »

Buon pomeriggio cari utenti, riformato due anni fa con grado di brig. Successivamente mi è stata notificata la promozione a brig. Capo con decorrenza giorno precedente data riforma.......da qualche giorno mi chiedo se mi spettano i sei scatti sul TFS e se si, da dove si vede? Sul prospetto di liquidazione Inps non vedo alcun riscontro.
Se qualcuno di voi potrà rispondermi gliene sarei grato.
Grazie

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KURO OBI
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da KURO OBI »

salvo24 ha scritto:Buon pomeriggio cari utenti, riformato due anni fa con grado di brig. Successivamente mi è stata notificata la promozione a brig. Capo con decorrenza giorno precedente data riforma.......da qualche giorno mi chiedo se mi spettano i sei scatti sul TFS e se si, da dove si vede? Sul prospetto di liquidazione Inps non vedo alcun riscontro.
Se qualcuno di voi potrà rispondermi gliene sarei grato.
Grazie

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Ci hai messo un pò a pensare........
Se posti il PL01 qualcuno ti risponderà
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salvo24
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da salvo24 »

Allego il prospetto di liquidazione Inps
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panorama
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da panorama »

per aver diritto ai 6 scatti di stipendio, il dipendente deve maturare i 35 anni di contributi, ma devono essere vincolati ai 55 di età anagrafica.
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 232
Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
note: Entrata in vigore della legge: 12-8-1990


Art. 21

(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1› luglio 1991.

3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1› aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".


Nota all'art. 21:

- Il testo vigente dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987,come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6-bis. - Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986,n. 668 all'art. 2, commi 5 e 6 10, e all'art. 3 commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità:, per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1 luglio 1991.

3. bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previsti dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804".

4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Al personale della Polizia di Stato, nonchè a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto di trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201705354 - Public 2017-11-20 -
Pubblicato il 20/11/2017


N. 05354/2017 REG. PROV. COLL.
N. 05702/2008 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5702 del 2008, proposto da:
Perosa Roberto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pegorari, con domicilio eletto presso lo studio Mario Bacci in Roma, via L. Capuana, 207;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Croce in Gerusalemme 55;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 04551/2007, resa tra le parti, concernente accertamento liquidazione sei scatti di anzianità sul trattamento di buonuscita


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Inpdap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato Ventrella, D. Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’art. 21 della legge n. 232 del 1990 prevede che il personale delle forze di polizia cessato dal servizio per infermità ha diritto ad ottenere 6 scatti biennali del 2,50% quale incremento della base pensionistica, ai fini sia del trattamento di quiescenza che della indennità di buonuscita.

L’odierno appellante, sottufficiale della Guardia di finanza, ha adito il Tar Lazio impugnando il provvedimento col quale il Corpo di appartenenza gli aveva negato tale provvidenza, considerandolo cessato a domanda.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia esclusivamente pensionistica devoluta alla giurisdizione contabile.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito in resistenza l’Inpdap che eccepisce la prescrizione del diritto azionato.

All’udienza del 16 novembre 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

Come ben posto in luce dal TAR la provvidenza di cui si discute non incide sul trattamento stipendiale del beneficiario ma soltanto sulla base di calcolo ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita.

Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile.

In tal senso la Suprema Corte ha chiaramente affermato:

La controversia promossa da un pensionato ex dipendente statale (del Ministero dello sviluppo economico) - transitato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dall'Agensud (ex Cassa per il Mezzogiorno) - il quale abbia chiesto la riliquidazione della pensione sulla scorta del trattamento stipendiale assunto ad idoneo criterio parametrico, facendo valere a tal fine la misura dell'assegno pensionabile e riassorbibile (di cui all'art. 7 d.l. 7 febbraio 1994 n. 95, non convertito, e dell'art. 9 d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, conv., con modificazioni, nella l. 7 aprile 1995 n. 104) attribuito al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, attenendo la situazione giuridica soggettiva fatta valere esclusivamente alla prestazione pensionistica ed alla relativa misura e non già al trattamento economico relativo al pregresso rapporto di lavoro. ( cfr. SS.UU. n. 8317 del 2010).

L’appello va pertanto respinto. Le spese di questo grado del giudizio sono compensate, non avendo l’amministrazione resistente svolto difese di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO

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Qui sotto il Parere del CdS in data 11/09/2013 a seguito del quesito posto dal Ministero dell'Interno sulla vigenza o meno. Lo stesso organo ne ha confermato la spettanza per tutti ma bisogna avere i requisiti previsti dalla norma.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201303826 - Public 2013-09-11 -

Numero 03826/2013 e data 11/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013

NUMERO AFFARE 00679/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Quesito sull’attribuzione dei sei scatti ai fini previdenziali e pensionistici al personale della carriera prefettizia.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 7113 del 4 marzo 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 10 aprile 2013;

viste le relazioni ministeriali integrative del 24 aprile 2013 e del 16 maggio 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;


Premesso.

Il Ministero dell’interno rappresenta che alcune sedi territoriali dell’INPS - gestione ex INPDAP - hanno fatto pervenire, di recente, a prefetti a riposo richieste di restituzione dell’importo relativo al beneficio dei “sei aumenti periodici stipendio”, ricompresi nel calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232.

Precisa l’Amministrazione che l’art. 6 bis, comma 3 bis, sopracitato ha esteso al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia la valutazione dei sei scatti di stipendio in questione nel calcolo del trattamento di buonuscita, già prevista dall’art. 13 della legge n. 804 del 1973 per i generali e i colonnelli disposizione all’atto della cessazione dal servizio.

A sua volta, il comma diciannovesimo dell’art. 43 detto specifica che l’estensione riguarda il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate dei ruoli indicati nella stessa legge 121 del 1981, tra i quali sono ricompresi i prefetti, definiti dalla stessa legge “Autorità provinciali di pubblica sicurezza”. Nei confronti di questi ultimi l’attribuzione dei “sei scatti” ha trovato costante applicazione dal momento dell’entrata in vigore della relativa disposizione legislativa che ne ha disposto l’estensione.

L’Amministrazione aggiunge che l’INPS ha ora espresso l’avviso che il beneficio previdenziale in questione sarebbe stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001, che ha recepito l’accordo sindacale per la carriera prefettizia relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi.

Di diverso avviso è il Ministero dell’interno, che sostiene che il d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, con cui si è provveduto al riordino della carriera prefettizia, pur mantenendo il regime di diritto pubblico per il rapporto di impiego del personale prefettizio, ha previsto che talune materie fossero oggetto di procedimento negoziale e tra queste il trattamento economico fondamentale e accessorio.

Coerentemente con la superiore fonte legislativa l’art. 26 del d.P.R. n. 316 del 2001 ha disapplicato una serie di disposizioni non più compatibili con il rinnovato quadro ordinamentale, senza tuttavia incidere su quelle di carattere previdenziale, sottratte alla procedura negoziale.

Tale orientamento è stato in precedenza condiviso anche dall’INPDAP, che con circolare 23 maggio 2005 n. 17, avente a oggetto “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’interno” ha previsto l’attribuzione al personale della carriera prefettizia dei sei aumenti periodici, di cui all’art. 6 bis, comma 3 bis del d.l. n. 387 del 1987.

Al fine di far chiarezza sul punto controverso, sul quale nel corso di specifiche riunioni l’orientamento del Ministero dell’interno, favorevole all’applicazione dell’istituto, è stato condiviso anche dai rappresentanti dei Ministeri della pubblica amministrazione e della semplificazione e dell’economia e delle finanze, è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Considerato.

La Sezione, esaminata l’ulteriore documentazione pervenuta in ordine all’avviso del’INPS sulla specifica questione, ritiene opportuno ripercorrere le fonti normative che disciplinano l’attribuzione dei c. d “6 scatti” ai fini previdenziali e pensionistici, per procedere, quindi, alla verifica del quesito se detto istituto debba essere applicato anche al personale della carriera prefettizia che cessa dal servizio.

In primo luogo si considera che l’attribuzione di “6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, è stata prevista dall’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio. Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.

Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il decreto legge 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n. 468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare.

L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto difesa - sicurezza è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile con qualifica equiparata dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 1987, n. 472.

Per quanto di interesse ai fini in esame, il comma 3 bis dell’art. 6 bis citato ha disposto che il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 si applica al personale dirigente “indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia”, che cessino dal servizio per limiti di età, per inabilità o per decesso, ovvero nel caso in cui abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

A sua volta nel diciannovesimo comma dell’art 43 della legge n. 121 dl 1981 si precisa che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella stessa legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dalle norme della legge n, 121 del 1981.

Dall’entrata in vigore dell’art. dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, l’istituto dei “sei scatti” è stato applicato per le ragioni espresse nella relazione ministeriale anche ai prefetti, che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di vertice nell’Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Orbene, in base a quanto sin qui considerato si può affermare che l’istituto in questione, anche dopo la sua estensione con finalità perequative agli operatori del comparto sicurezza come individuati dalla legge n. 121 del 1981, non ha perso l’iniziale caratterizzazione di beneficio connesso allo status di una circoscritta categoria di dipendenti pubblici.

Richiamato il quadro normativo, si rileva che nel quesito posto si confrontano due tesi: da una parte l’INPS - gestione ex INPDAP - il quale sostiene che la disposizione di legge, che consente l’erogazione dei sei scatti all’atto del congedo, non sarebbe più applicabile ai prefetti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che ha apportato sensibili modifiche alla carriera prefettizia, introducendo una speciale procedura negoziale per quanto concerne il trattamento economico; dall’altra l’Amministrazione dell’interno, che afferma che il trattamento previdenziale e pensionistico è escluso per legge dal confronto negoziale.

Al riguardo, va esaminato il disposto dell’art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, il quale, nel definire l'ambito ed i limiti del procedimento di negoziazione, include “il trattamento economico fondamentale ed accessorio”, ma nulla dispone sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili. Né, invero, si rinvengono nel testo della riforma disposizioni normative volte a regolare il trattamento di quiescenza del personale della carriera prefettizia, rispetto alla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.

La riscontrata “non negoziabilità” della materia pensionistica costituisce un valido ausilio interpretativo per respingere la tesi secondo cui la disposizione che consentiva l’applicazione ai prefetti dell’istituto dei “sei scatti” sarebbe stata soppressa dal d.P.R. n 23 maggio 2001, n. 316 con il quale è stato recepito il primo accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001. Sul punto è innegabile che l’art. 26, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le “disapplicazioni” con riferimento al trattamento economico la legge 10 ottobre 1986 n. 668; tuttavia, oltre a doversi considerare il significato letterale dei termini “trattamento economico”, sul piano ermeneutico non possono sussistere dubbi che la “disapplicazione” non possa coinvolgere norme che riguardano istituti concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico, escluso dalla negoziabilità.

In proposito occorre tener conto anche delle argomentazioni a contrariis, che postulano che l’istituto dei sei scatti ha natura stipendiale, profilo che risulterebbe confermato dalla previsione introdotta dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il quale dispone che gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale; conseguentemente il benefico in questione sarebbe stato travolto dalla disapplicazione della legge n. 668 del 1986 in ordine al trattamento economico dei prefetti.

La Sezione ritiene che le suddette obiezioni vadano disattese, per più motivi.

Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.

Non può essere, poi, ignorato il legittimo affidamento sulla percezione del beneficio indotto sugli interessati coinvolti nella contribuzione, affidamento meritevole di tutela non meno di quello di coloro che, andati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma della carriera prefettizia, hanno beneficiato sinora dell’istituto in parola.

Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Va ancora considerato che la riforma della carriera prefettizia non ha inciso sulle attribuzioni dei prefetti quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il cui incardinamento funzionale nell’Amministrazione della pubblica sicurezza è rimasto inalterato.

In presenza delle richiamate fonti normative, che in base ad una interpretazione letterale, logica, sistematica e razionale confermano l’intendimento del legislatore di correlare il beneficio in questione allo status descritto, e in assenza di disposizioni legislative contrarie, la Sezione ritiene che non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenete alla carriera prefettizia.

P.Q.M.

nei termini di cui in motivazione è il parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
panorama
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da panorama »

art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare
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Art. 1911
Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio.

1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076 ((, comma 1,)) e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>.

3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
panorama
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da panorama »

Come potete vedere cari colleghi del forum, vi è anche questa legge che ci riguarda.
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LEGGE 8 agosto 1990, n. 231
Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.
note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990


Art. 11.

Scatti stipendiali

1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".


Note all'art. 11:

- Per l'art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987, v. la nota all'art. 1.

- La legge n. 536/1971, reca norme di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni. La dizione "marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti", usata nel comma 15-bis, deve intendersi comprensiva dei corrispondenti gradi e qualifiche della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essendo destinatari della norma i sottufficiali delle Forze armate, come indica espressamente la parte iniziale del comma stesso.

- La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza. L'art. 46 di detta legge ha istituito a favore dei predetti sottufficiali collocati nella posizione di "ausiliaria" una particolare indennità annua, il cui importo varia col variare del trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e anzianità.

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N.B.: fate bene attenzione ove è anche precisato quanto segue: Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
lellobit
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da lellobit »

Panorama a te un avvocato ti fa un baffo...
panorama
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da panorama »

ti ringrazio lellobit
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salvo24
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da salvo24 »

Grazie panorama.....



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antoniope
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Re: TFS con 6 scatti

Messaggio da antoniope »

Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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