RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Posto qui questa sentenza del Consiglio di Stato del 10/03/2011 che riguarda il personale della GdF.

10/03/2011 201101563 Sentenza Sez. 4

N. 01563/2011REG.PROV.COLL.
N. 05044/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5044 del 2009, proposto da:
(congruo numero di militari), tutti rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Adige, n. 14;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione IV n. 01435/2009, resa tra le parti, concernente RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Vito Carella e udita l’ avvocato dello Stato OMISSIS ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Gli odierni appellanti in revocazione facevano valere la pretesa alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario relative al periodo 1997-2001, in ordine alle quali in primo grado veniva emesso decreto ingiuntivo, opposto dall’amministrazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia.Romagna, con la sentenza n. 2756 del 2003, respingeva l’opposizione ministeriale, osservando come gli interessati, i quali non avevano potuto fruire del riposo compensativo, avessero diritto al pagamento delle ore di servizio effettivamente prestate in eccedenza al normale orario lavorativo.
Questa Sezione, con la decisione n. 1435 del 12 marzo 2009, in accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione interessata ed in riforma della suddetta sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2 del 203 emesso dal TAR in prime cure, dopo avere ricostruito il relativo quadro giuridico di riferimento per la liquidabilità delle prestazioni straordinarie, rilevando in sintesi come:
- la controversia riguardasse in effetti il (mancato) pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate, eccedenti il limite massimo pro–capite liquidabile secondo il monte ore previsto, rispetto al quale soltanto era assicurata la corrispondente copertura finanziaria;
- non fosse stata fornita prova alcuna dell’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere le prestazioni straordinarie della cui liquidazione v’era discussione;
- non potessero essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione eventuali atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa Amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi delle prestazioni lavorative rese complessivamente e mensilmente da ogni singolo dipendente, senza fornire alcun elemento circa il provvedimento autorizzatorio allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo;
-non vi fosse traccia, in atti, neppure di una autorizzazione in sanatoria, non potendo ritenersi a tal fine utile la circostanza che le prestazioni eccedenti l’orario ordinario siano state rese in esecuzione di appositi ordini di servizio, atteso che, come osservato nella parte relativa alla ricostruzione normativa, la particolare natura dell’ordinamento militare fa ragionevolmente ritenere che qualsiasi attività espletata sia sempre direttamente ricollegabile ad un ordine di servizio, senza che perciò quest’ultimo possa automaticamente ed implicitamente valere come provvedimento autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l’orario d’obbligo;
- gli interessati potessero unicamente far valere il titolo a riposi compensativi.
2.- Con il gravame in esame, i militari ricorrenti in revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 del codice di procedura civile, hanno sostenuto che la Sezione non si sarebbe pronunciata su un elemento decisivo costituito dalla “memoria depositata in data 25 novembre 2008”, non considerata dalla decisione impugnata e, in particolare, sulle ragioni in tale atto difensivo addotte, vale a dire: il riposo compensativo essere fruibile solo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale le ore aggiuntive siano state rese e non ipotizzabile nei confronti del personale deceduto o collocato in quiescenza; la espressa richiesta formulata di compensazione tra debito/credito monetario a termini dell’art, 1242 del codice civile; la pretermissione di precedenti favorevoli; il fatto che l’indirizzo giurisprudenziale evocato dalla decisione revocanda si era formato solo a partire dalla fine del 2006.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e con la memoria depositata in data 2 luglio 2009 ha concluso per il rigetto dell’appello, non trattandosi nella specie di una erronea percezione degli atti processuali.
Gli odierni appellanti, con la memoria versata il 2 ottobre 2009, hanno domandato espressa pronuncia sulla richiesta avanzata di compensazione monetaria per equivalente economico.
All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.- Ad avviso del Collegio, il ricorso in revocazione oggetto di esame è inammissibile, sia perché il vizio revocatorio lamentato non è per nulla decisivo e sia perché il giudice d’appello censurato, come da suestesa esposizione in fatto, si è limitato ad argomentare unicamente sull’assorbente rilievo della non spettanza retributiva di prestazioni orarie non autorizzate e non rientranti nel monte orario pianificato come liquidabili: d’altro canto, l’epigrafe della decisione dà atto della presa in considerazione delle memorie prodotte dalle parti.
Ora, com’è noto, l'errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: ma, nella specie, non si controverte su un fatto se esistente o meno, bensì fatto della questione se spetti o meno la pretesa introdotta.
Peraltro, l’errore revocatorio è deducibile solo se il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti: nel giudizio revocando v’è stata, però, contestazione proprio sul punto della debenza per le ore aggiuntive di straordinario non liquidabili.
Infine, l’errore di fatto deve essere decisivo, nel senso che l'erronea affermazione dell'esistenza di un fatto la cui realtà, invece, debba ritenersi positivamente esclusa in base al tenore degli atti o documenti di causa può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 4, Cod. proc. civ., solo se sussiste un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea supposizione e la pronuncia in concreto resa dal giudice di merito, dovendosi invece escludere che tale mezzo di impugnazione possa essere utilizzato in relazione ad errori incidenti su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati in un più ampio contesto probatorio, anche quando, nell'ambito appunto della globale valutazione degli elementi di prova, l'elemento pretermesso avrebbe potuto in concreto assumere un rilievo decisivo (Cass. civ. Sez. lav. 28.8.1997, n. 8118): senonchè, nella fattispecie, non solo difetta il nesso di causalità, ma la memoria non è per nulla decisiva, quand’anche pretermessa, perché l’infondatezza della pretesa avanzata è stata pronunciata con riguardo al quadro di riferimento giuridico ricostruito nella decisione revocanda.
Nella specie, pertanto, facendo applicazione al caso di specie dei criteri ora enunciati, costantemente seguiti da questo Consiglio di Stato e recentemente ribaditi (Sez. IV: 18 febbraio 2010, n. 949; 27 giugno 2007, n. 3750; 26 aprile 2006, n. 2278; 28 febbraio 2005, n. 743), può agevolmente escludersi che la decisione di questa sezione n. 1435 del 2009 integri la fattispecie dell’errore revocatorio in base all’art. 395, n. 4, c.p.c..
4.- In realtà, quel che, ad avviso dei ricorrenti, integrerebbe un errore di fatto, altro non è che il frutto dell'interpretazione dei documenti presenti agli atti di causa operata dal Collegio decidente, in particolare quanto alle richiamate mancate prove: a ciò, viene solo contrapposta una personale valutazione di essi avulsa dalla realtà documentale e giuridica.
I deducenti, infatti, con diffuse argomentazioni, si limitano a confutare le considerazioni svolte dalla Sezione per accogliere l’appello e, così facendo, finiscono per richiedere un ulteriore grado di giudizio e non, come prevede lo strumento della revocazione, la correzione di una svista ovvero di un errore in cui sia incorso il giudice nella rappresentazione della realtà fattuale e giuridica portata alla sua attenzione: tanto, l’ordinamento processuale non lo consente.
Ad ogni modo, per quanto possa occorrere, il problema revocatorio ventilato non si pone proprio: male hanno fatto gli interessati a non fruire in tempo utile dei riposi compensativi, come analogamente accade per le ferie, e quindi non possono ora venire contro un fatto proprio; il merito assorbe ogni decisione cautelare di segno opposto; i precedenti valgono come orientamento e non possono condizionare la fattispecie.
Quanto alla prospettata compensazione monetaria per equivalente economico, è sufficiente rilevare che la compensazione presuppone ed implica due ragioni di credito reciproche, laddove nella fattispecie non esiste in radice un credito: invero, nel giudizio revocando è stata controversa proprio l'esistenza del credito fatto valere in via ingiuntiva, non sussistendo alla base alcun valido titolo, che per la Contabilità di Stato si forma solo quando la pretesa sia certa, liquida ed esigibile.
Segue da ciò che la dedotta compensazione non può operare, perché non sono credito un beneficio orario compensativo non remunerabile se non fruito ed una prestazione straordinaria non autorizzata e, in quanto tale, non certa, liquida ed esigibile.
Giustamente il Collegio decidente ha quindi riformato la sentenza gravata d’appello e revocato l’erroneo decreto ingiuntivo rilasciato in prime cure.
6.- Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative all’odierna fase, che si liquidano a favore dell’Amministrazione resistente nella misura complessiva di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011


panorama
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Ancora una volta il Tar del Lazio afferma:
- le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e, soprattutto, devono essere previamente autorizzate, a fini di verifica preventiva della effettività e della congruità sopra menzionate.
- Ne deriva che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all’uopo destinate.

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30/06/2011 201105739 Sentenza 2


N. 05739/2011 REG.PROV.COLL.
N. 10422/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10422 del 2006, proposto da:
(congruo numero di persone), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C - 3
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12
per l'annullamento delle note con cui sono respinte le ISTANZE dei ricorrenti intese AD OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO SETTIMANALE EFFETTUATE IN GIORNATE GESTIVE nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi alla corresponsione del compenso a ciascuno spettante per ogni periodo di servizio da ciascuno espletato per ore di lavoro straordinario maturate e non calcolate in giornate festive, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti, militari tutti della Guardia di Finanza, hanno domandato l’accertamento e la declaratoria del loro diritto alla corresponsione del compenso spettante per le ore di lavoro straordinario effettuate in giornate festive e non calcolate dall’amministrazione di appartenenza, con conseguente condanna dell’amministrazione di appartenenza al relativo pagamento con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di maturazione del singolo diritto fino all’integrale soddisfo.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto respinto.
Deve in particolare il Collegio ribadire quanto sul punto già affermato dalla Sezione con sentenza 13 dicembre 2010 n. 36237.
E’ stato ivi osservato che costituisce affermazione ormai indubbia in giurisprudenza quella, secondo cui, per la prestazione di lavoro straordinario eccedente il normale orario di servizio ( è altresì pacifico, nella giurisprudenza giuslavoristica, che è lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario stabilito dal contratto, collettivo od individuale: Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2006, n. 22233 ), occorre una autorizzazione esplicita, non residuando che ristrettissimi spazi per la c.d. autorizzazione implicita, che deve considerarsi riservata ad eventi o situazioni di carattere straordinario e che dunque non può certo rappresentare un ordinario strumento di gestione delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; ciò anche perché l’autorizzazione, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., V, 29 agosto 2006, n. 5057 ).
Invero, il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve corrispondere alla necessità effettiva dell'Amministrazione di svolgere o concludere attività istituzionali, cui non si sia potuto provvedere con la prestazione ordinaria dei dipendenti assegnati ad una determinata struttura unità organizzativa.
I vincoli, sempre più pressanti per un serio controllo della spesa pubblica in coerenza col principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione del buon andamento dell'Amministrazione, impongono in realtà di accertare sia la effettività delle straordinarie esigenze che richiedano la prestazione eccedente il normale orario lavorativo, sia la congruità del numero di ore asseritamente occorrente per la più efficace organizzazione delle finalità istituzionali dell'ente ( cfr. Cons. Stato, V sez., n. 1277/94 e IV sez., n. 1686/2006 ).
In altre parole, le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e, soprattutto, devono essere previamente autorizzate, a fini di verifica preventiva della effettività e della congruità sopra menzionate.
Il fatto della prestazione del lavoro straordinario, ove pure ne sussista la prova in relazione a ciascun periodo lavorativo, non è perciò sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario, in quanto in tal modo si opererebbe l'equiparazione della formale autorizzazione all'ipotesi di mancanza di alcun atto e, quindi, si riconoscerebbe un compenso per attività svolte contra legem, in quanto prive di autorizzazione (cfr. Cons. Stato, V sez., n. 1277/94, cit.)
Ne deriva che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio ( cfr. Cons. Stato, V Sezione, n. 1277/94, cit; n. 363/93; n. 1154/91; n. 587/04 ) e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all’uopo destinate, essendo ipotizzabile che l'autorizzazione intervenga ex post, a sanatoria, solo in caso, come s’è detto, di prestazioni straordinarie espletate per eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 1899/03 ) e non essendo dunque ammissibile, nell’ambito del pubblico impiego, proprio in forza del principio di cui sopra, la richiesta non esplicita, da parte del datore di lavoro, di prestazioni straordinarie, pacificamente conosciuta, invece, in ambito strettamente privatistico ( Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2006, n. 15499).
Ciò perché, si ripete, la autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro, cui deve ritenersi condizionata la loro retribuibilità, svolge una pluralità di funzioni ( sulle quali v., amplius, Cons. St., IV, 1 marzo 2006, n. 996 ), tutte riferibili alla concreta attuazione dei principii di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, nessuna preventiva autorizzazione alla effettuazione del lavoro straordinario cui è riferita la pretesa dedotta in giudizio risulta versata agli atti di causa, mancando peraltro agli atti stessi una puntuale documentazione circa la precisa e sicura quantificazione di dette prestazioni ( avuto altresì riguardo ai turni svolti ed ai riposi goduti nei periodi, cui è riferita la pretesa stessa ), né risultando d’altronde comprovata la assoluta improcrastinabilità ed eccezionalità delle prestazioni eseguite.
Né possono essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione gli atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa Amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi delle prestazioni lavorative rese, che non forniscono alcun elemento circa il provvedimento autorizzatorio allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, le cui finalità sono state delineate in precedenza.
La subordinata domanda con cui i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto a fruire dei riposi compensativi è inammissibile poichè introdotta con memoria non notificata alla resistente Amministrazione, ad anni di distanza dalla proposizione del ricorso ed in prossimità della odierna pubblica udienza. Si tratta, infatti, di domanda con cui è introdotta una nuova e distinta pretesa, per quanto subordinata alla pretesa patrimoniale introdotta con il ricorso originario, che è appunto inammissibile in quanto non notificato alla parte resistente ex art. 43 CPA (cfr. T.A.R., Napoli, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6757; T.A.R. Basilicata, sez. I, 16 settembre 2009, n 520; T.A.R. Napoli, sez. II, 6 maggio 2002, n. 2580 e T.A.R. Catanzaro, sez. I, 05 marzo 2011 , n. 312).
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato e dichiara inammissibile la domanda subordinata di concessione di riposi compensativi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 30/06/2011
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Identica sentenza del Tar Lazio di cui sopra.

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30/06/2011 201105726 Sentenza 2

N. 05726/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07122/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7122 del 2007, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti) ; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C - 3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento delle note con cui sono respinte le ISTANZE dei ricorrenti intese AD OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO SETTIMANALE EFFETTUATE IN GIORNATE GESTIVE nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi alla corresponsione del compenso a ciascuno spettante per ogni periodo di servizio da ciascuno espletato per ore di lavoro straordinario maturate e non calcolate in giornate festive, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Identica sentenza del Tar Lazio di cui sopra.

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30/06/2011 201105718 Sentenza 2



N. 05718/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05608/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5608 del 2006, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C - 3;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze e Comando generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede ex lege domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi 12
per l'annullamento delle note con cui sono respinte le ISTANZE dei ricorrenti intese AD OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO SETTIMANALE EFFETTUATE IN GIORNATE GESTIVE nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi alla corresponsione del compenso a ciascuno spettante per ogni periodo di servizio da ciascuno espletato per ore di lavoro straordinario maturate e non calcolate in giornate festive, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Questa sentenza del CGA per la Regione Siciliana è negativa per il personale della Guardia di Finanza e ne ho trovate almeno 7 emesse tra giugno e luglio, tutte con le stesse motivazioni.

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14/06/2011 201100439 Sentenza 1 15/06/2011


N. 439/11 Reg.Sent.

N. 1439 Reg.Ric.

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1439/2010 proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
c o n t r o
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 14078/10 del 15 novembre 2010.
Visto il ricorso, notificato il 24 novembre 2010 e depositato il 13 dicembre 2010, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Antonino Anastasi;
Udito alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 l’avv. dello Stato OMISSIS per gli appellanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso introduttivo l’odierno appellato, premesso di appartenere al Corpo della Guardia di Finanza e di avere svolto negli anni decorsi lavoro straordinario oltre il limite per il quale sussisteva la necessaria copertura finanziaria (c.d. monte ore), ha adito il T.A.R. Palermo onde vedersi riconosciuto il diritto a percepire il necessario corrispettivo per l’attività prestata.
Con la sentenza impugnata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso condannando l’Amministrazione al pagamento delle prestazioni straordinarie svolte dal ricorrente in eccedenza al monte ore assegnato al reparto di appartenenza.
La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico motivo di appello.
L’appellato non si è costituito.
Con ordinanza n. 6/2011 la domanda cautelare è stata accolta.
All’udienza del 27 aprile 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della gravata sentenza.
Come chiarito in premessa, con la sentenza impugnata il T.A.R. Palermo ha condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle prestazioni straordinarie svolte - in eccedenza rispetto al monte ore prefissato e senza specifica autorizzazione - dall’originario ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.
A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato:
a) che gli effetti della eventuale mancanza della autorizzazione preventiva non possono ricadere sul personale militare;
b) che la concessione di un riposo compensativo in alternativa al pagamento ha senso solo se attuata in prossimità della prestazione lavorativa;
c) che in ogni caso il decorso di anni dalla prestazione straordinaria stessa consolida il diritto dell’istante al pagamento del compenso in denaro.
Come dedotto dall’Amministrazione con l’unico motivo d’ap-pello, le argomentazioni sopra riportate non sono condivisibili in quanto contrastano irrimediabilmente con la giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia (cfr. sentenze nn. 930 e 937 del 2007) e del Consiglio di Stato (cfr. fra le tante IV sez. nn. 2170 e 2173 del 2008), come consolidatasi dopo iniziali oscillazioni.
Sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, deve escludersi che l’Am-ministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario: per questo genere di prestazioni eccedenti infatti il militare ha solo il diritto a fruire di corrispondenti riposi compensativi.
Come è noto, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, in quanto la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordi-nario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge infatti una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, tale principio deve trovare applicazione, pur nel quadro di opportuni bilanciamenti, anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari.
Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi, non solo non consente loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazioni, ma in sostanza li obbliga alla effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può però ammettersi che mediante gli ordini di servizio (vale a dire quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione) siano di fatto frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell'Amministrazione (come sopra delineate, che interessano necessariamente anche l'Amministrazione militare) cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione. (cfr. IV sez. n. 602 del 2007).
In sostanza, la tesi ermeneutica fatta propria dal T.A.R. non può essere condivisa in quanto finisce per attribuire di fatto - in violazione del principio di legalità e di imparzialità - potestà autorizzatorie alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario in eccedenza (con ovvi conseguenti riflessi sulla spesa e sulla gestione del personale) a soggetti che, in base alla ripartizione di funzioni propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno e non possono avere.
Ciò non significa, naturalmente, che il militare - tenuto in base ad ordine a prestare servizio straordinario pur avendo raggiunto il tetto orario prefissato - non abbia oggi, e a differenza di quanto avveniva nel passato, diritto ad una piena reintegrazione: infatti in tale ipotesi, in cui per le ragioni anzidette non può operare il sinallagma retributivo, la tutela dell’integrità psico fisica del dipendente sarà assicurata dall’istituto del riposo compensativo.
Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l'esigenza di assicurare l'effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo una interruzione, l'Amministrazione appellante ha effettivamente provveduto a disciplinare l'ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive e del riposo compensativo (articolo 44 del D.M. 30 novembre 1991 concernente "Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza", come modificato alla luce del D.P.R. n. 170/2007) prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all'ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
A ciò deve aggiungersi infine che - come evidenzia la memoria dell’Amministrazione - l’art. 37 comma 7 del D.P.R. n. 51/2009 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) le ore non recuperate mediante riposo compensativo devono essere retribuite se la relativa richiesta sia stata respinta dall’Amministrazione per esigenze di servizio.
Alla stregua di tali considerazioni, l'appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.
Sussistono tuttavia, in ragione delle richiamate iniziali oscillazioni giurisprudenziali, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 27 aprile 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gerardo Mastrandrea, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Antonino Anastasi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 14 giugno 2011
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Questa sentenza del TAR di Palermo è ottima ed giusta.
Complimenti.

Ecco secondo me i punti particolari:
1)- Trattandosi non già di pretesa di natura patrimoniale (creditoria), ma di misura finalizzata alla “tutela dell’integrità psico fisica del dipendente” (C.G.A., decisione 439/2011, cit.), l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale per le prestazioni anteriori al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso non è ammissibile.
In ipotesi di inottemperanza dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett e) cod. proc. amm. deve riconoscersi – in accoglimento della seconda subordinata – il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, che appare equo liquidare nella misura di euro cento/00, oltre interessi e rivalutazione, per ogni giornata di riposo compensativo non goduta.


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N. 02485/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02503/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2503 del 2006, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zanghi', con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Sangiorgi in Palermo, via Sammartino n. 55;
contro
Ministero delle Finanze, Comando II Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;
per il riconoscimento
del diritto alla percezione dell'emolumento economico straordinario, ed alla conseguente liquidazione, e per la condanna dell'amministrazione al pagamento degli importi corrispondenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze e di Comando II Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 16 novembre 2006, depositato il successivo 13 dicembre, il OMISSIS ha chiesto riconoscersi il diritto alla corresponsione dell'emolumento economico relativo allo svolgimento di lavoro straordinario, per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
In tale gravame vengono articolate le censure di "Violazione ed errata applicazione della L. 1.4.1981 n. 121, del D.P.R. 16.3.1999 n. 255, della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 288000/6212 dd. 28.9.2001 ed eccesso di potere per violazione dei princìpi di cui all’art. 20141 c.c. e degli artt. 3 e 36 Cost. e per travisamento dei fatti”.
Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha depositato memoria ed un fascicolo di documenti.
All'udienza pubblica dell'8 novembre 2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Osserva il collegio che nel ricorso in esame viene dedotta una questione identica a quella già scrutinata da questa Sezione , concernente la pretesa del ricorrente, militare della Guardia di Finanza, al pagamento, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, delle ore di lavoro straordinario svolte nei periodi analiticamente indicati in ricorso.
L'amministrazione intimata non ha contestato - né in fase amministrativa, né nel corso del presente giudizio - l'avvenuto, effettivo svolgimento di tale straordinario, ma ha precisato - si veda in tal senso la difesa dell'Avvocatura dello Stato - che non sarebbe possibile accogliere l'istanza in questione, in considerazione del fatto che il lavoro straordinario per cui è causa non è stato previamente autorizzato; né sarebbe possibile concedere periodi di riposo compensativo, atteso che il ricorrente non lo avrebbe tempestivamente richiesto.
Questa Sezione ha in passato, con numerose pronunzie (da ultimo con sentenza n. 861/2011), accolto simili gravami, per le motivazioni riportate nelle relative sentenze (si veda in tal senso quella da ultimo citata), alle quali si rinvia.
Tuttavia il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha, in sede di appello, aderito al contrario indirizzo, nel senso della non retribuibilità di tali prestazioni lavorative (si veda, per tutte, ed esemplificativamente, la decisione n. 439/2011, resa su appello proposto avverso la sentenza n. 14078/2010 pronunciata da questa Sezione).
Il Collegio non può che prendere atto dell’indirizzo del giudice d’appello, e rigettare conseguentemente la domanda principale, avente ad oggetto la pretesa alla retribuzione delle ore lavorative prestate a titolo di straordinario non preventivamente autorizzato.
Non sussistono peraltro ragioni ostative all’accoglimento della prima (in ordine di graduazione) delle domande subordinate proposte dall’odierno ricorrente, relativa al riconoscimento del diritto dello stesso alla fruizione del relativo riposo compensativo.
Una simile soluzione è del resto suggerita proprio dal richiamato arresto del giudice d’appello, che nel ritenere infondata la pretesa avente ad oggetto il ristoro di natura patrimoniale si è premurato di precisare che “Ciò non significa, naturalmente, che il militare - tenuto in base ad ordine a prestare servizio straordinario pur avendo raggiunto il tetto orario prefissato - non abbia oggi, e a differenza di quanto avveniva nel passato, diritto ad una piena reintegrazione: infatti in tale ipotesi, in cui per le ragioni anzidette non può operare il sinallagma retributivo, la tutela dell’integrità psico fisica del dipendente sarà assicurata dall’istituto del riposo compensativo. Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l'esigenza di assicurare l'effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo una interruzione, l'Amministrazione appellante ha effettivamente provveduto a disciplinare l'ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive e del riposo compensativo (articolo 44 del D.M. 30 novembre 1991 concernente "Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza", come modificato alla luce del D.P.R. n. 170/2007) prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all'ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo. A ciò deve aggiungersi infine che - come evidenzia la memoria dell’Amministrazione - l’art. 37 comma 7 del D.P.R. n. 51/2009 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) le ore non recuperate mediante riposo compensativo devono essere retribuite se la relativa richiesta sia stata respinta dall’Amministrazione per esigenze di servizio” (C.G.A., Sezione giurisdizionale, decisione n. 439/2011).
Il ricorso va quindi accolto, in relazione alla prima delle domande subordinate proposte, con condanna dell’amministrazione intimata a garantire al ricorrente la fruizione del riposo compensativo in relazione ai periodi di lavoro straordinario non retribuiti oggetto del ricorso in esame (non contestati dalle amministrazioni resistenti), entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Trattandosi non già di pretesa di natura patrimoniale (creditoria), ma di misura finalizzata alla “tutela dell’integrità psico fisica del dipendente” (C.G.A., decisione 439/2011, cit.), l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale per le prestazioni anteriori al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso non è ammissibile.
In ipotesi di inottemperanza dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett e) cod. proc. amm. deve riconoscersi – in accoglimento della seconda subordinata – il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, che appare equo liquidare nella misura di euro cento/00, oltre interessi e rivalutazione, per ogni giornata di riposo compensativo non goduta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2011
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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Ingiunzione di pagamento delle ore di straordinario autorizzate non retribuite nè compensate. Ricorso Accolto al Tar.

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N. 00538/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02114/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2005, proposto dai sigg.ri OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Tamburoni, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Masella in Firenze, via Pagnini 31;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domicilia per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per ottenere
l’ingiunzione di pagamento delle ore di straordinario autorizzate non retribuite nè compensate.

Visti il ricorso per ingiunzione e i relativi allegati;
Visto il decreto ingiuntivo n. 2 del 2006 emesso dal Presidente del TAR Toscana in data 29 marzo 2006;
Vista l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la costituzione nel giudizio di opposizione degli istanti in sede monitoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 – In data 7 dicembre 2005 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno depositato ricorso volto ad ottenere, a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ingiunzione di pagamento degli importi indicati nell’istanza a titolo di compenso di lavoro straordinario da loro effettuato, quali appartenenti alla Guardia di Finanza, regolarmente autorizzato ma non retribuito né compensato dall’Amministrazione di appartenenza.
In data 29 marzo 2006 il Presidente del Tribunale ingiungeva il pagamento richiesto da ciascun ricorrente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto ingiuntivo n. 2 del 2006.
2 – Contro il richiamato decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziando quanto segue:
- le somme richieste non sono dovute in quanto trattasi di prestazioni di lavoro straordinario rese oltre i limiti massimi di categoria previsti da apposito decreto interministeriale, con l’effetto che per esse i militari avevano soltanto diritto ai riposi compensativi da richiedere e fruire entro il trimestre successivo; nella specie non spetta quindi né retribuzione né riposo compensativo, non essendosi i ricorrenti attivati nei termini; il Ministero opponente riconosce però che un ricorrente, il maresciallo G. F., ha richiesto tempestivamente il riposo compensativo senza averne potuto fruire per motivi di servizio;
- le somme richieste sono comunque errate, in particolare essendo stati richiesti importi superiori a quanto effettivamente risultante dagli atti dell’Amministrazione per i ricorrenti S., P., B., B., C., M., T., P. e R.;
- viene eccepita la prescrizione “di eventuali diritti maturati in epoca anteriore al quinquennio precedente la proposizione del ricorso”.
Gli istanti in sede monitoria si sono costituiti nel giudizio instaurato dal Ministero con la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
3 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 1° febbraio 2012, e sentiti i difensori comparsi, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
4 – Il Collegio è chiamato a decidere in punto di spettanza degli importi azionati dai ricorrenti originari, con il ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di compensi per le ore di lavoro straordinarie dagli stessi effettuate quali appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ciò alla luce dei rilievi evidenziati dall’Amministrazione in sede di opposizione.
4.1 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha contestato l’avvenuta effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte dei finanzieri agenti in monitorio, salvo specificarne l’effettivo ammontare, né ha contestato la sussistenza di specifica autorizzazione alla effettuazione dello straordinario in parola. Il Ministero opponente nega la spettanza del compenso per lavoro straordinario qui richiesto sulla base del diverso rilievo che tale straordinario si pone al di fuori dei limiti massimi di compensabilità, così come stabiliti da specifici decreti ministeriali, con l’effetto che esso risulterebbe non remunerabile economicamente, potendo dar luogo solo al godimento di riposi compensativi. Con l’ulteriore precisazione, però, che tali riposi compensativi andavano tempestivamente richiesti e goduti da parte dei militari, il che non è avvenuto (con la sola eccezione del maresciallo F..), il che determina la tesi finale del Ministero opponente circa la non spettanza nella specie né di retribuzione monetaria né di riposo compensativo.

Il Collegio non ritiene di condividere le tesi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La materia del lavoro straordinario della forze di polizia trova la propria disciplina nell’art. 63, comma 4, della legge n. 121 del 1981 ove è previsto il principio dell’obbligo di prestare servizio anche oltre l’orario ordinario quando le esigenze lo richiedono, con conseguente diritto a percepirne il compenso anche in deroga ai limiti prefissati. Il Ministero oppone a questa norma le previsioni che hanno stabilito limiti massimi di straordinario remunerabile, prevedendo invece di far corrispondere all’effettuazione di orario eccedente il godimento di riposi compensativi. Ma il riposo compensativo deve essere goduto in termini ravvicinati rispetto alla effettuazione dell’orario eccedente e sulla base di una programmazione complessiva, che tenga conto delle esigenze di servizio, che solo l’Amministrazione può effettuare. La tesi del Ministero opponente che dovevano essere i ricorrenti a dimostrare di aver tempestivamente richiesto la fruizione di riposi compensativi non convince e finisce per condurre al risultato di precludere ai militari tanto il godimento di riposi compensativi che la retribuzione delle prestazioni eccedenti. Non può non evidenziarsi come nel caso qui esaminato uno solo dei ricorrenti originari ha chiesto tempestivamente, per stessa ammissione della Amministrazione resistente, la fruizione di risposi compensativi, senza però che ciò sia risultato possibile per esigenze di servizio. E allora una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, alla luce soprattutto dell’art. 36 Cost., impone di ritenere sussistente il diritto degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano effettuato orario eccedente, debitamente autorizzato, alla sua retribuzione come lavoro straordinario, salva la fruizione di riposi compensativi, che ben potrà essere organizzata anche d’ufficio dall’Amministrazione in modo da renderla compatibile con le esigenze di servizio. Il Collegio è consapevole del recente maturarsi di un orientamento interpretativo, soprattutto in appello, tendente a fornire una lettura più stringente dei dati normativi. E tuttavia ritiene necessario, proprio facendo forza sul richiamo costituzionale sopra evidenziato, ribadire la lettura già espressa dalla Sezione in tempi pure recenti (cfr. sentenza n. 894 del 17 maggio 2011) anche in considerazione del particolare status dei militari e del personale soggetto a stringenti vincoli di subordinazione gerarchica, personale che è tenuto a svolgere il proprio servizio sulla base di ordini di servizio ai quali non può sottrarsi e che spesso è chiamato a far fronte ad esigenze operative urgenti ed ineludibili, con la conseguente difficoltà di poter godere effettivamente di riposi compensativi a fronte dell’orario eccedente in precedenza effettuato. Poiché nella specie non è contestato che il lavoro straordinario sia stato effettuato, che lo stesso fosse autorizzato e che non siano stati goduti riposi compensativi spetta ai ricorrenti la retribuzione prevista per il lavoro straordinario svolto.
4.2 – Nell’opposizione il Ministero eccepisce altresì, in termini assolutamente generici, la prescrizione quinquennale degli importi richiesti. Vengono azionati i compensi per lavoro straordinario effettuati negli anni dal 1996 al 2004 e agli atti risultano versate domande interruttive notificate a partire dal 2001 che risultano idonee a interrompere la prescrizione. L’eccezione va quindi respinta.
4.3 – In punto di quantum spettante ai singoli ricorrenti in monitorio l’Amministrazione ha provveduto a rideterminare gli importi a ciascuno spettante i quali sono stati ritenuti congrui dai ricorrenti originari. Ne segue che il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, con rideterminazione dell’importo dovuto a ciascun militare nei limiti di quanto riconosciuto dall’Amministrazione, ove si tratti di somma inferiore rispetto al richiesto.
In particolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato a pagare ai ricorrenti le somme dovute da determinarsi negli importi che seguono, dai quali dovranno essere dedotte le somme già riscosse allo stesso titolo:
OMISSIS;
OMISSIS.
5 – Conclusivamente quindi il decreto ingiuntivo n. 2 del 2006 deve essere revocato e deve essere pronunciata sentenza di condanna a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli importi indicati, per ciascun ricorrente in monitorio, al punto che precede, oltre interessi legali fino al saldo. Le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 2 del 29 marzo 2006 e per l’effetto revoca il suddetto decreto e ingiunge al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento a favore di ciascun originario ricorrente degli importi indicati al punto 4.3 della motivazione, oltre interessi legali fino al saldo.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

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per notizia ai ricorrenti se si riconoscono.
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22/01/2014 201400788 Sentenza 2


N. 00788/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11951/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11951 del 2005, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS -), rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto presso Cinzia Meco in Roma, via Nomentana, 91;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta, Comando Compagnia Guardia di Finanza di Aversa;

per ottenere
- l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il pagamento delle ore di straordinario effettuate e non retribuite per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e gennaio 2002;

e per l’annullamento
-delle circolari n. 288000/6212 del 28 settembre 2001 e n. 282581/2012 del 12 agosto 2002, nella parte in cui fanno decorrere il pagamento delle ore di straordinario effettuate in giornate festive dalla data del 28 settembre 2001;
- della nota prot. n. 30051 del 12 ottobre 2002 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, adottata in applicazione delle gravate circolari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere militari della Guardia di Finanza e di aver svolto durante le giornate festive, sulla base di ordini formali, numerose ore di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo settimanale, stabilito in 36 ore.

Precisano i ricorrenti di aver inoltrato istanze volte ad ottenere il pagamento delle ore di straordinario effettuate senza che l’Amministrazione abbia provveduto – tranne in isolati casi – al conteggio ed al pagamento delle stesse.

Contestano quindi i ricorrenti le circolari del Comando Generale n. 288000/6212 del 28 settembre 2001 e n. 282581/2012 del 12 agosto 2002, nella parte in cui fanno decorrere il pagamento delle ore di straordinario effettuate in giornate festive dalla data del 28 settembre 2001, così precludendo la liquidazione dei compensi spettanti, nonchè la nota del 12 ottobre 2002 con cui si nega l’effetto retroattivo di richieste di pagamento di ore di straordinario prestate in giornate festive, le quali daranno diritto alla concessione di riposi compensativi.

A sostegno della proposta azione deducono i ricorrenti i seguenti motivi di censura:

I – Violazione di legge. Mancata osservanza da parte dell’Amministrazione intimata degli imperativi scaturenti dall’art. 36 della Costituzione. Violazione per mancata applicazione dell’art. 63, commi 3 e 4, della legge n. 121 del 1981.

Nel ricordare i ricorrenti come le ore di straordinario siano state effettuate nell’interesse all’Amministrazione e per esigenze della stessa, affermano che la mancata liquidazione dei compensi per le ore di straordinario prestate si porrebbe in violazione dei principi posti dalla Costituzione in materia di giusta retribuzione.

II – Eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza del diniego dell’Amministrazione, tenuto conto della mancata disapplicazione delle circolari n. 288000/6212 del 28 settembre 2001 e n. 282581/2012 del 12 agosto 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

La gravata nota, applicativa delle contestate circolari, sarebbe, secondo i ricorrenti, illogica e contraddittoria laddove riconosce la sussistenza dei presupposti per la corresponsione del compenso per le ore di straordinario prestate in giornate festive e, al contempo, riconosce la spettanza dell’emolumento solo a decorrere dal 2001, contestando, inoltre, la decisione di quantificare le ore eccedenti e non retribuite ai soli fini della concessione di riposi compensativi, evidenziando come le circolari, in quanto atti interni, non possano rivestire valore normativo né dettare una disciplina limitativa dei diritti dei ricorrenti.

Avanzano quindi i ricorrenti istanza istruttoria per l’acquisizione di documentazione idonea ad attestare l’attività lavorativa da ciascuno di essi prestata, chiedendo l’accertamento del loro diritto alla retribuzione delle ore di straordinario prestate in giornate lavorative dal 1997, previo annullamento delle gravate circolari.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno ulteriormente argomentato, insistendo nelle rispettive richieste.

Alla Pubblica Udienza del 18 dicembre 2013 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisone, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti, militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, chiedono l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento del compenso per le ore di straordinario prestato in giornate lavorative negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e gennaio 2002.

Chiedono altresì i ricorrenti l’annullamento delle circolari n. 288000/6212 del 28 settembre 2001 e n. 282581/2012 del 12 agosto 2002, nella parte in cui fanno decorrere il pagamento delle ore di straordinario effettuate in giornate festive dalla data del 28 settembre 2001, nonchè della nota con cui si dà applicazione a dette circolari.

Così illustrato il contenuto del ricorso in esame, ritiene innanzitutto il Collegio di non doversi aderire alla richiesta istruttoria formulata dai ricorrenti per l’acquisizione di documentazione idonea ad attestare l’attività lavorativa da ciascuno di essi prestata, dovendo al riguardo rilevarsi che la natura collettiva del ricorso consente unicamente una pronuncia di accertamento generica del diritto vantato dai ricorrenti, altrimenti dovendo delibarsi l’inammissibilità dello stesso stante la diversità delle singole situazioni sostanziali quanto ad ammontare delle ore di straordinario prestate, al periodo di riferimento ed alla preventiva autorizzazione, diversità che avrebbe dovuto tradursi nella proposizione di singole azioni processuali.

Ciò posto, con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente Amministrazione, la stessa deve essere rigettata essendo state versate al fascicolo di causa istanze presentate, nell’anno 2002, dai ricorrenti volte ad ottenere il pagamento delle ore di straordinario prestate in eccedenza.

Tanto precisato, osserva il Collegio che la materia della prestazione di ore di straordinario eccedenti il limite orario stabilito è disciplinata, nella materia che qui occupa, dall’art. 43, comma 13, della legge n. 121 del 1981 – recante l’ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - il quale dispone, con previsione che, ai sensi dell’art. 16, è estesa anche al Corpo della Guardia di Finanza, che “Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario”.

Con D.M. 30 novembre 1991, recante il Regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza, sono state disciplinare le prestazioni orarie aggiuntive ed il riposo compensativo, stabilendo che le ore prestate oltre l’orario d’obbligo vengono computate come ore di straordinario e quelle non retribuite, formatesi nell’arco di un mese, danno diritto alla fruizione di ore di riposo compensativo.

Tale essendo la disciplina normativa di riferimento, le gravate circolari non si pongono in contrasto con la stessa, prevedendo il citato decreto che le prestazioni orarie aggiuntive all’orario d’obbligo settimanale che non possono essere retribuite per incapienza del monte ore mensile del Reparto di appartenenza danno diritto alla fruizione del riposo compensativo previa apposita richiesta, da esercitarsi entro il trimestre successivo.

Le gravate circolari si limitano a ribadire le disposizioni recate dalla normativa di riferimento dettando modalità applicative di dettaglio, prevedendo che le prestazioni di lavoro straordinario prestate oltre il limite massimo non possono essere retribuite ma danno diritto alla concessione di turni di riposo compensativo, cosicchè nessun denunciato profilo di illegittimità risulta viziare tali circolari.

Ferme le suesposte coordinate normative che disciplinano il regime retributivo delle ore di straordinario prestate, deve ulteriormente rilevarsi che, in linea generale, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità.

La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario d’obbligo, autorizzazione che risponde ad una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della Pubblica Amministrazione.

Ed invero, l’autorizzazione, che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post, implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 24 dicembre 2003, n. 8522; 1 marzo 2006 n. 996; 9 novembre 2005 n. 247; sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472, 27 giugno 2001, n. 3503; 8 marzo 2001, n. 1352; sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531;); inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.

Sotto altro concorrente profilo, e con particolare riferimento al principio del buon andamento, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’Amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinario costituisce, d’altra parte, assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette, e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un credito in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

Il contemperamento della pluralità degli interessi - pubblici e privati - in gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell’integrità psico – fisica e della dignità del prestatore di lavoro) cui risponde la funzione dell’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, giustifica la previsione di misure che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con riposi compensativi, in modo da salvaguardare altresì l’integrità psico – fisica del lavoratore.

Trattasi di principi che trovano applicazione anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari.

Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi, non solo non consente loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento della loro prestazione, non può ammettersi che gli ordini di servizio, vale a dire quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare, attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione, costituiscano, automaticamente ed implicitamente, autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro.

Diversamente opinando, del resto, verrebbero, da un lato, ad essere frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell’Amministrazione (come sopra delineate, che interessano necessariamente anche l’Amministrazione militare) cui indubbiamente risponde il provvedimento di autorizzazione e, dall’altro, in palese violazione del principio di legalità e di imparzialità, finirebbero per essere di fatto attribuite potestà autorizzatorie alla effettuazione di lavoro straordinario (con i conseguenti riflessi sulla spesa e sulla gestione del personale) a soggetti, che, in base alla ripartizione di competenze propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno.

La ricerca del delicato punto di equilibrio tra la pluralità degli interessi pubblici e privati in gioco giustifica quindi la fissazione in materia di limiti fondamentali inderogabili, laddove manchi la formale autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario, dovendo le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorativa (ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale dell’ufficiale o sottufficiale che ne consente l’espletamento).

Ne consegue che i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività che consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione, ma solo nei limiti del monte ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestate, eccedenti il limite del monte ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Aggiungasi che il ragionevole contemperamento tra le esigenze del dipendente e quelle dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, legittimamente consente la previsione di specifiche procedure per la fruizione di riposi compensativi, subordinandola alla presentazione di apposite richieste da prodursi in tempi prestabiliti.

Applicando le suesposte considerazioni alla controversia in esame, non è possibile evincere se le ore di straordinario per le quali si lamenta il mancato pagamento eccedano il limite massimo pro capite liquidabile secondo il monte ore previsto rispetto al quale era assicurata la relativa copertura finanziaria), nè risulta fornita alcuna prova dell’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere le prestazioni straordinarie della cui liquidazione si discute, e risultando ostativa allo svolgimento di acquisizioni istruttorie la natura collettiva del ricorso.

Al riguardo, occorre comunque ribadire che la particolare natura dell’ordinamento militare, cui appartengono i ricorrenti, fa ragionevolmente ritenere che qualsiasi attività espletata sia sempre direttamente ricollegabile ad un ordine di servizio, senza che perciò quest’ultimo possa automaticamente ed implicitamente valere come provvedimento autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l’orario d’obbligo.

Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l’esigenza di assicurare l’effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo una interruzione, la resistente Amministrazione ha effettivamente provveduto a disciplinare l’ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive e del riposo compensativo con il citato D.M. 30 novembre 1991, prevedendo, in particolare, che per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all’ufficio di appartenenza, secondo le esigenze di servizio.

In tal modo, risulta sufficientemente, nonché correttamente ed adeguatamente, tutelata, in uno con il principio di buon andamento dell’Amministrazione, anche la posizione del dipendente che ha effettivamente svolto prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo, sotto il profilo della sua integrità psico – fisica e della dignità della sua persona.

Le modalità operative così stabilite dall’Amministrazione, se valgono a correttamente disciplinare i casi di prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate preventivamente, non possono certo ritenersi idonee a coprire anche l’ipotesi del lavoro straordinario prestato in assenza di preventiva autorizzazione, svolto cioè per effetto di ordini di servizio provenienti da soggetti della scala gerarchica a tale autorizzazione non abilitati, ordini cui, per il suo particolare status, il militare non può non adempiere.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame va accolto nei limiti in cui le ore di straordinario prestate dai ricorrenti in giornate festive siano state debitamente autorizzate e non eccedano il monte ore prestabilito, dovendo per le ore eccedenti tale limite riconoscersi la spettanza del riposo compensativo laddove sia stata presentata apposita richiesta nei termini previsti.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 11951/2005 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nel senso e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2014
panorama
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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

Messaggio da panorama »

Appello Accolto

Il CdS accoglie l'appello dei ricorrenti.
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- accertamento diritto al pagamento straordinari dal 1997 al 2004

1) - La sentenza impugnata – dato atto che gli attuali appellanti hanno svolto nel periodo innanzi indicato ore di straordinario autorizzate e non liquidate – ha affermato che “il pagamento delle prestazioni per ore di straordinario effettuate trova la propria preclusione nell’art. 44 del regolamento interno della Guardia di Finanza”.

Il CDS scrive:

2) - Su tale ultimo aspetto si è altresì affermato che il diritto al riposo compensativo per le ore di straordinario effettuate in eccedenza “corrispondendo ad un dovere organizzativo dell'amministrazione, era in effetti subordinato ad un'istanza del dipendente, richiesta dall'art. 44 del citato Regolamento . . . .è però da osservare sul punto che l' art. 28 del D.P.R. n. 170 del 2007, norma sopravvenuta al regolamento, accolla all'amministrazione il dovere di cui si tratta tenendo presenti le richieste del personale (presentate nel corso del procedimento di organizzazione dei turni), ma non sembra configurare la domanda come una "conditio sine qua non" per l'esercizio del diritto al riposo compensativo;

- ) - l'art. 28 sembra quindi avere una portata innovativa sul punto ed un senso riduttivo della portata della norma precedente. Pertanto, in assenza di domande di turnazione e considerato che l'amministrazione è necessariamente a conoscenza dei dati inerenti le prestazioni svolte in eccedenza (come delle esigenze del servizio), essa permane nel potere-dovere di riconoscere d'ufficio i turni di riposo compensativi anche in assenza di una specifica istanza del dipendente” (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2715).

3) - Il Collegio, nella decisione della presente controversia, non ritiene di doversi discostare dai principi espressi (ed ormai consolidati) dalla giurisprudenza della Sezione.

4) - Pertanto, l’appello proposto deve essere accolto (con riferimento ad entrambi i motivi proposti), nella parte in cui si richiede che venga affermata la sussistenza del diritto degli appellanti a fruire, per il periodo considerato, di riposi compensativi a fronte di ore di straordinario svolte in eccedenza al monte ore stabilito (e, come tali - in quanto non previamente programmate e prive quindi di copertura finanziaria - non retribuibili).

5) - E ciò indipendentemente dalla presentazione di richiesta, da parte dei medesimi appellanti, di voler fruire di riposo compensativo, sussistendo un preciso dovere dell’amministrazione di disporre tale riposo “di autorità”, in assenza di una richiesta dell’interessato, onde dare attuazione ai principi, immediatamente precettivi, di cui all’art. 36.

6) - D’altra parte, la stessa amministrazione, lungi dal contestare il diritto degli appellanti al riposo compensativo, si limita, in sostanza, a negare il diritto dei medesimi a ricevere un corrispettivo pecuniario per il lavoro straordinario svolto.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703423
- Public 2017-07-12 -


Pubblicato il 12/07/2017

N. 03423/2017REG.PROV.COLL.
N. 07310/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7310 del 2008, proposto da:

Margiotta Vito, Dongiovanni Antonio, Vella Salvatore, Angeloni Paolo, Giuliano Pasquale, Leoci Cosimo, Marasciuolo Gennaro, Leotta Salvatore, Baldoni Danilo, Savoca Mario, Mastria Salvatore, Avantaggiato Marco, Androsiglio Rosario, Busso Sebastiano, Mirarchi Francesco, Straface Santo, Veraldi Antonio, Truglia Renato, Catalano Giuseppe, Iannotti Roberto, Geraci Calogero, Lilli Massimo, Giordano Aldo, Trovato Rosario, Calò Pasquale, Lo Presti Pietro, D'Andrè Angelo, Bonifacio Antonino, Brucato Maurizio, Corbo Carmine, Gandolfo Paolo Giovanni, Insardà Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Governa, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Berchicci in Roma, viale Carlo Felice,103;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZ. I n. 00892/2007, resa tra le parti, concernente accertamento diritto al pagamento straordinari dal 1997 al 2004


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Corleone, in dichiarata sostituzione di Governa, e l'Avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, impugnano la sentenza 2 luglio 2007 n. 892, con la quale il TAR per la Calabria, sez. I, ha respinto il ricorso da loro proposto e volto al riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento degli straordinari maturati nel periodo 1 gennaio 1997 – 31 dicembre 2004.

La sentenza impugnata – dato atto che gli attuali appellanti hanno svolto nel periodo innanzi indicato ore di straordinario autorizzate e non liquidate – ha affermato che “il pagamento delle prestazioni per ore di straordinario effettuate trova la propria preclusione nell’art. 44 del regolamento interno della Guardia di Finanza”.

Rileva la sentenza che la disposizione citata non pone un divieto di compensare le ore di straordinario, ma prevede che le stesse “siano fatte oggetto di una specifica e tempestiva richiesta di recupero delle ore”.

Ciò al fine “di non gravare il bilancio dell’amministrazione rispetto a prestazioni che non sono state oggetto di programmazione e quindi di compatibilità con le risorse della finanza pubblica”.

In definitiva, secondo la sentenza, “la mancata attivazione della procedura di recupero dello straordinario prestato comporta dunque la rinuncia al pagamento delle ore straordinarie effettuate oltre il monte ore programmato”.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 7 – 10 ric.):

error in iudicando; violazione art. 63, co. 4, l. n. 121/1981; ciò in quanto:

a) la disposizione citata obbliga ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed il personale che svolge la propria attività nell’ambito delle amministrazioni del comparto sicurezza “ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario con diritto al compenso, quando le esigenze di servizio lo richiedano; ne consegue che “la normativa di cui al D.M. 30 novembre 1991 (regolamento interno della G.d.F.) ha carattere organizzativo interno, e non può essere interpretata in senso contrario a quanto dispone la legge”;

b) l’art. 44 D.M. 30 novembre 1991, in base al quale “il riposo compensativo deve essere fruito entro il trimestre successivo al mese nel quale le predette ore sono state prestate”, di fatto “introduce una clausola di decadenza per l’esercizio di un diritto (il pagamento degli straordinari) che la legge non prevede in alcun modo, sovvertendo, in tal modo, l’ordine delle fonti normative”; peraltro, la circolare 10 ottobre 2007 prot. n. 0330811/2007 del Comando generale della Guardia di Finanza prolunga fino al 31 dicembre dell’anno successivo il termine massimo per la fruizione del riposo. In ogni caso, è onere dell’amministrazione disporre la necessaria programmazione dei turni di servizio, al fine di consentire il recupero delle ore di straordinario aggiuntive mediante riposo compensativo, e ciò indipendentemente dalla richiesta dell’interessato, pena il pagamento delle medesime.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza, il quale – eccepita in via subordinata la intervenuta prescrizione quinquennale “su tutte le somme eventualmente dovute dalla data di presentazione del ricorso introduttivo” - ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nei sensi e limiti di seguito esposti.

2.1. La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affrontare il tema della retribuibilità o meno delle ore di straordinario, svolte dal personale militare (e segnatamente, dai militari della Guardia di Finanza) in eccedenza rispetto al monte ore stabilito, affermando:

- “anche nel rapporto di pubblico impiego dei militari della Guardia di finanza trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 Cost. , deve essere improntata l'azione della p.a., anche militare” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013 n. 1186; Id, 26 marzo 2012 n. 1749);

- “deve escludersi che l'Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l'effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario: per questo genere di prestazioni eccedenti infatti il militare ha solo il diritto eventualmente a fruire di corrispondenti riposi compensativi” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1186/2013 cit.);

- in presenza di esigenze urgenti ed indifferibili, non può discutersi che il militare della Guardia di finanza, cui sia stato ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro, abbia sempre diritto al corrispettivo dell'attività; tale corrispettivo, peraltro, è da individuare, previa adeguata informazione, non solo nella relativa retribuzione, per prestazioni nel limite del "monte ore" per il quale esiste copertura finanziaria, ma anche, in caso diverso, nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestate, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, contemperandosi ragionevolmente ed equamente - in tal modo - le esigenze personali del dipendente e quelle dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, precisandosi altresì che “non possono ritenersi legittime quelle eventuali disposizioni (di natura regolamentare o provvedimentale) che pretendano di condizionare il diritto ai predetti riposi compensativi ad apposite, formali richieste del singolo interessato, da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall'Amministrazione militare, il cui mancato rispetto produrrebbe la perdita del beneficio stesso” (Cons Stato, sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2170).

Su tale ultimo aspetto si è altresì affermato che il diritto al riposo compensativo per le ore di straordinario effettuate in eccedenza “corrispondendo ad un dovere organizzativo dell'amministrazione, era in effetti subordinato ad un'istanza del dipendente, richiesta dall'art. 44 del citato Regolamento . . . .è però da osservare sul punto che l' art. 28 del D.P.R. n. 170 del 2007, norma sopravvenuta al regolamento, accolla all'amministrazione il dovere di cui si tratta tenendo presenti le richieste del personale (presentate nel corso del procedimento di organizzazione dei turni), ma non sembra configurare la domanda come una "conditio sine qua non" per l'esercizio del diritto al riposo compensativo; l'art. 28 sembra quindi avere una portata innovativa sul punto ed un senso riduttivo della portata della norma precedente. Pertanto, in assenza di domande di turnazione e considerato che l'amministrazione è necessariamente a conoscenza dei dati inerenti le prestazioni svolte in eccedenza (come delle esigenze del servizio), essa permane nel potere-dovere di riconoscere d'ufficio i turni di riposo compensativi anche in assenza di una specifica istanza del dipendente” (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2715).

2.2. Il Collegio, nella decisione della presente controversia, non ritiene di doversi discostare dai principi espressi (ed ormai consolidati) dalla giurisprudenza della Sezione.

Pertanto, l’appello proposto deve essere accolto (con riferimento ad entrambi i motivi proposti), nella parte in cui si richiede che venga affermata la sussistenza del diritto degli appellanti a fruire, per il periodo considerato, di riposi compensativi a fronte di ore di straordinario svolte in eccedenza al monte ore stabilito (e, come tali - in quanto non previamente programmate e prive quindi di copertura finanziaria - non retribuibili).

E ciò indipendentemente dalla presentazione di richiesta, da parte dei medesimi appellanti, di voler fruire di riposo compensativo, sussistendo un preciso dovere dell’amministrazione di disporre tale riposo “di autorità”, in assenza di una richiesta dell’interessato, onde dare attuazione ai principi, immediatamente precettivi, di cui all’art. 36.

D’altra parte, la stessa amministrazione, lungi dal contestare il diritto degli appellanti al riposo compensativo, si limita, in sostanza, a negare il diritto dei medesimi a ricevere un corrispettivo pecuniario per il lavoro straordinario svolto.

In definitiva, l’appello deve essere accolto, nei sensi e limiti innanzi precisati, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, sempre nei sensi e limiti innanzi chiariti.

Il che rende superfluo l’esame della fondatezza dell’eccezione di prescrizione proposta, in quanto riferita a “tutte le somme eventualmente dovute”.

Fermo l’intervenuto accertamento del diritto al riposo compensativo, nei sensi innanzi esposti, resta fermo il potere dell’amministrazione di verificare, in concreto e per il periodo cui inerisce la domanda proposta in giudizio (1 gennaio 1997 – 31 dicembre 2004), le ore di straordinario effettivamente svolte da compensare con riposo compensativo, laddove lo stesso non sia stato già disposto e fruito.

Stante la natura delle questioni trattate e l’accoglimento solo parziale dell’appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Margiotta Vito ed altri, come in epigrafe indicati (n. 7310/2008 r.g.), lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, nei predetti sensi e limiti, il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.
Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Filippo Patroni Griffi





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Re: RETRIBUZIONE ORE DI STRAORDINARIO AUTORIZZATE.

Messaggio da panorama »

Il CdS da ragione al collega
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- recupero delle ore di straordinario

1) - le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo fossero sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto

2) - rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

Il CdS precisa:

3) - L’appellante ha, invece, ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

4) - Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

5) - Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201906471

Pubblicato il 27/09/2019

N. 06471/2019 REG. PROV. COLL.
N. 08939/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2008, proposto da V.. Fabio, rappresentato e difeso dall’avv. Gaspare Morgante, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Giorgia Marsicano in Roma, via delle Milizie, 96;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 212 del 29 luglio 2008, resa tra le parti sul ricorso n.r.g. 192/2007, proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2007


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Gabriele Pafundi su delega dell’avv. Gaspare Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso in appello il sig. Fabio V.. chiede la riforma della sentenza, n. 212 del 29 luglio 2008, con cui il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2007 del 25 settembre 2007, emesso in suo favore per il pagamento di somme a titolo di compensi per lavoro straordinario prestato tra il 2001 ed il 2006.

L’amministrazione appellata, ritualmente intimata, non si è costituita.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il T.A.R. ha accolto l’opposizione e revocato, di conseguenza, il decreto ingiuntivo motivando che “[a]lla luce della normativa nessun diritto alla monetizzazione può derivare dall’effettuazione di prestazioni straordinarie rese oltre i limiti massimi individuali o di categoria, ore che devono essere oggetto esclusivamente di riposo compensativo.

L’Amministrazione opponente ha ripetutamente invitato il M.o. V.. a presentare un piano di recupero delle ore di straordinario.

L’atteggiamento dell’Amministrazione, assunto nell’ambito della relativa discrezionalità organizzativa, amministrativa e finanziaria, di compensare il lavoro straordinario, qualora debitamente autorizzato, con appositi giorni di riposo piuttosto che in forma monetaria appare del tutto corretto. Si tratta di forma compensativa considerata dalla normativa equivalente anche se non sussiste un diritto del dipendente di optare per la monetizzazione piuttosto che per i riposi compensativi offerti dal datore di lavoro”.

In critica della sentenza di primo grado, con tre motivi di appello che, per stretta connessione, possono essere esaminati assieme, l’appellante denuncia il travisamento delle risultanze istruttorie e il carattere strumentale delle iniziative dell’amministrazione: rimarca infatti, sulla premessa che non è contestato che le prestazioni di lavoro straordinario fossero state espletate in adempimento di ordini di servizio e previa autorizzazione (“prospetti unificati per la pianificazione dell'orario settimanale dello straordinario e delle indennità” firmati dai superiori gerarchici) e che le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo fossero sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto (cfr. la nota n. 12484/62 del 6 novembre 2006 del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trento: “il maresciallo V.. ha presentato le previste domande di recupero ore e che tale procedura non ha trovato attuazione per motivi di servizi, comandato con modelli 93 serie N (ordini di servizio)”), che la prima comunicazione con cui il Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento gli aveva richiesto la presentazione di un piano di riposo compensativo gli era pervenuta soltanto l’8 novembre 2007, cioè successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 5 novembre 2007) e, comunque, troppo tardi, poiché il termine ultimo per fruire dei riposi compensativi, in virtù della normativa dell’epoca, era il 31 dicembre 2007, il che rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

L’appello è fondato, nei termini appresso precisati.

L’assunto della irrilevanza dei fatti sopravvenuti alla notifica del decreto ingiuntivo è erroneo, poiché il fatto che il giudicato si formi sulla sentenza e non sul decreto ingiuntivo (cfr. art. 653 c.p.c.) dimostra la rilevanza delle sopravvenienze in fatto fino al momento della maturazione delle preclusioni nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085: “Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)”; cfr. anche Cass., sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911: “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, all'esito del quale, una volta stabilito che, sia pure solo in parte ed anche se per cause sopravvenute, la pretesa azionata è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in toto e deve essere emessa una sentenza, che sostituendosi al decreto, pronunci nel merito con eventuale condanna per la parte del debito che risulti dovuta (cfr. per tutte: Cass. civ., sez. 3^, sent. 18 marzo 2003, n. 10229)”).

L’appellante ha, invece, ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

Invero, sia in sede cautelare che in sede di merito, questo Consiglio ha già rilevato come “l’Amministrazione di appartenenza non possa legittimamente contestare la debenza del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale di pubblica sicurezza, in eccedenza ai limiti fissati, se non dimostri che il dipendente abbia potuto effettivamente optare per il corrispondente riposo compensativo, per la fruizione del quale è onere dell’Amministrazione stessa – previa verifica dei limiti delle relative disponibilità finanziarie – predisporre la necessaria programmazione dei turni di servizio e le conseguenti iniziative, con l’eventuale attribuzione d’ufficio del riposo medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanze 6 aprile 2004, n. 1606, e 13 luglio 2004, n. 3292)” (Cons. Stato, sez. sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5378).

Per questa ragione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2007.

Spese compensate del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Guarracino Fabio Taormina





IL SEGRETARIO
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