Collocamento in congedo e istanza per nomina grado Superiore

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Collocamento in congedo e istanza per nomina grado Superiore

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1) - Domanda di conferimento della nomina a “Maresciallo di complemento” ex art. 77 del d.lgs. 199/1995 ;

2) - il ricorrente veniva collocato in congedo, a domanda, con decorrenza 01/01/2008, allorquando rivestiva, a far data dal 31/12/1998, il grado di Brigadiere.

3) - il medesimo veniva promosso al grado di Brigadiere Capo, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 31/12/2006.

4) - lo stesso rappresentava di non avere presentato domanda all’atto del collocamento in congedo poiché, a quel momento, non rivestiva il grado prescritto di Brigadiere Capo e non poteva avere certezza che in seguito sarebbe stato promosso a tale grado superiore con decorrenza antecedente alla cessazione dal servizio.

5) - Non rileva invece, per il caso in esame, la citazione da parte del ricorrente dell’art. 78 del predetto d.lgs. - che regola la diversa fattispecie di conferimento della nomina a «vice brigadiere della riserva» ovvero a «maresciallo della riserva», rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva – sebbene vada evidenziato che i motivi di ricorso sono, in realtà, correttamente incentrati sulla violazione e falsa interpretazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 199/1995.

Ha seguito del ricorso straordinario al PDR il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente.

Per capire le motivazioni vi invito ha leggere il tutto qui sotto (e per alcuni il punto n. 5 di cui sopra).

Spero di aver fatto cosa gradita nel caso che ci sono colleghi che si trovano nelle stese condizioni.

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17/12/2012 201005137 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/06/2012


Numero 05408/2012 e data 17/12/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012

NUMERO AFFARE 05137/2010

OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal Sig. G. P., contro il Comando generale della Guardia di Finanza, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0275339/09 in data 18/08/2009, con il quale il Comando generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto delle proprie istanze tendenti ad ottenere la “rimessione in termini” per la presentazione della domanda di conferimento della nomina a “Maresciallo di complemento” ex art. 77 del d.lgs. 199/1995 ;

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 0104692/10 del 08/04/2010, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio contenzioso del personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che il ricorrente, arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 08/11/1976, veniva collocato in congedo, a domanda, con decorrenza 01/01/2008, allorquando rivestiva, a far data dal 31/12/1998, il grado di Brigadiere.

Successivamente al collocamento in congedo, con determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. (Personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri) in data 28/07/2008, notificata il 07/11/2008 a seguito della registrazione da parte della Ragioneria generale dello Stato - U.C.B. del Ministero dell’economia e delle finanze, il medesimo veniva promosso al grado di Brigadiere Capo, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 31/12/2006.

Con istanza in data 01/12/2008, reiterata in data 20/02/2009, chiedeva dunque la “rimessione in termini”, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per poter presentare la domanda di conferimento della nomina a “Maresciallo di complemento”, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 199/1995, come sostituito dall’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 67/2001, rappresentando di non avere presentato domanda all’atto del collocamento in congedo poiché, a quel momento, non rivestiva il grado prescritto di Brigadiere Capo e non poteva avere certezza che in seguito sarebbe stato promosso a tale grado superiore con decorrenza antecedente alla cessazione dal servizio.

Con foglio in data 22/04/2009, prot. n. 136794/09/1237, del Comando generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, le predette domande venivano respinte, atteso che l’interessato non aveva prodotto “la specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l’ultimo giorno di servizio effettivo”, come previsto dall’art. 77, comma 1, del d.lgs. 199/1995.

Avverso tale provvedimento, notificato il 05/05/2009, il ricorrente presentava, in data 20/05/2009, ricorso gerarchico al Comandante Generale; ricorso che veniva respinto con la determinazione prot. n. 0275339/09 in data 18/08/2009, notificata all’interessato il 05/09/2009, oggetto del gravame in esame.

Il ricorso, proposto in data 05/11/2009, è affidato, sostanzialmente, ad un unico motivo, riconducibile alla violazione e falsa interpretazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 199/1995.

L’Amministrazione riferente ha concluso per il rigetto del ricorso, siccome infondato nel merito.

Considerato:
Il ricorso merita accoglimento, non potendosi concordare con le conclusioni dell’Amministrazione riferente.
La disciplina applicabile al caso di specie è contenuta nell’articolo 77 del d.lgs. 199/1995, come sostituito dall’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 67/2001, segnatamente al comma 1, ai sensi del quale “1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, è conferita la nomina a «vice brigadiere di complemento» ovvero a «maresciallo di complemento», all'atto del collegamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.”.

Non rileva invece, per il caso in esame, la citazione da parte del ricorrente dell’art. 78 del predetto d.lgs. - che regola la diversa fattispecie di conferimento della nomina a «vice brigadiere della riserva» ovvero a «maresciallo della riserva», rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva – sebbene vada evidenziato che i motivi di ricorso sono, in realtà, correttamente incentrati sulla violazione e falsa interpretazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 199/1995.

Le censure dedotte si appalesano condivisibili.

Invero, risultano prive di pregio le argomentazioni dedotte nella relazione ministeriale con riferimento all’intempestività dell’istanza del ricorrente di poter presentare la domanda di conferimento della nomina a “Maresciallo di complemento” e la connessa richiesta di “rimessione in termini”, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., fondate sull’unico presupposto del dato letterale del comma 1 del richiamato articolo 77 del d.lgs. 199/1995 e, cioè, sull’assunto che la domanda, inoltrata, una prima volta, in data 01/12/2008, a distanza di quasi un anno dalla data del congedo (01/01/2008) risulterebbe tardiva rispetto al termine prescritto “coincidente con l’ultimo giorno di servizio effettivo”.

Ai sensi dell’articolo 184-bis c.p.c. (abrogato per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 46 della L. 18/06/2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge; cfr. ora art. 153 c.p.c.), infatti, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Ebbene, ritiene il Collegio che sia ampiamente dimostrato dall’evolversi della vicenda e dalla documentazione in atti che la causa della mancata presentazione della domanda per l’avanzamento al grado superiore di “Maresciallo di complemento” non possa essere imputata al ricorrente.

Da valutare positivamente è quindi la tesi del ricorrente, allorchè sostiene che all’atto del collocamento in congedo rivestiva il grado di Brigadiere e non quello di Brigadiere Capo (elemento, questo, necessario per accedere alla richiesta di cui al suddetto art. 77) e non poteva avere certezza che in seguito sarebbe stato promosso a tale grado superiore con decorrenza antecedente alla cessazione dal servizio, a quella data non essendosi ancora riunita la Commissione permanente per l’avanzamento ai fini della seconda valutazione della graduatoria di interesse.

Inoltre, se è vero, come precisato dall’Amministrazione, che il ricorrente, avrebbe potuto presentare istanza “in data coincidente con l’ultimo giorno di servizio effettivo”, eventualmente con riserva di conseguire i requisiti stabiliti dall’articolo 77 più volte citato, avendo maturato sette anni di permanenza nel grado di Brigadiere, con possibilità dunque di ottenere la promozione al grado superiore già fin dal 31/12/2005, è anche vero che all’atto del congedo, deve ribadirsi, non possedeva il grado di Brigadiere Capo, né poteva essere a conoscenza che la promozione a tale grado sarebbe certamente avvenuta con efficacia retroattiva, e quindi decorrenza, a tutti gli effetti, dal 31/12/2006.

Non sussistevano, quindi, in capo al ricorrente, all’atto della collocazione in congedo, i prescritti requisiti per presentare la domanda di avanzamento al grado superiore.

Ciò, tanto più se si considera che, a termini dell’articolo 77 del d.lgs. 199/1995, all’istanza di conferimento della nomina a “Maresciallo di complemento” non consegue, come effetto automatico, la promozione nel grado. Ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, infatti, in presenza dei requisiti prescritti, le nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate ad esprimere i giudizi sull’avanzamento al grado superiore, sempreché gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari, ovvero per infermità. Si tratta, è evidente, di un “giudizio” che, sia pur in presenza degli altri presupposti previsti dai primi due commi di detta disposizione, riveste natura sostanzialmente discrezionale.

E’ appena il caso di rammentare, poi, che la promozione al grado di Brigadiere Capo del Sig. P……, di cui alla determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. in data 28/07/2008, decorre, “a tutti gli effetti”, dal 31/12/2006.

A motivo delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto impugnato.
P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Gerardo Mastrandrea Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Elvira Pallotta


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