BUONI PASTO. Censimento Regionale

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

Carabinieri tutti in servizio, che ne pensate dell'argomento?
Io propongo con il vostra disponibilità di censire le località ove viene dato al personale e ove no per poi passare i dati direttamente al Cocer per risolvere la situazione a livello nazionale.
In Basilicata non vengano dati da oltre 5 anni, che fine hanno fatto?
I militari delle stazioni distaccati mangiano con la quata di €. 2, e dispari;
I militari dei comandi compagnia distaccati (non sede di comando provinciale) mangiano ancora con €. 4,65 nonostante l'aumento dal 1° gennaio 2009 che li l'ha portato a €. 7,00.
Il Cobar Basilicata che fa', ho che ha fatto per far mangiare DISCRETAMENTE ho in modo DIGNITOSO il personale secondo il nuovo importo di 7,00 €uro e per ridare la differenza ALIMENTARE in buono acquisto NON Soldi al personale beneficiario della M.O.S. ? Booooooooo
A voi la vostra.
Facciamo noi quello che non fanno gli altri che ci dovrebbero TUTELARE.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

1^ sentenza



Sentenza n. 5407/2009 del 04/06/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter
composto dai signori magistrati:
P. G. Presidente
S. M. Componente
M. A. R. Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10344/2008 proposto da (omissis -congruo numero di persone), rappresentati e difesi dall’Avv. G. AVV. G. e D. A. AVV. G. con domicilio eletto in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, n. … presso D. A. AVV. G.;
CONTRO
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione
<della nota del 21 luglio 2008 prot. n. 555/USTG/Sett. 2° del Ministero dell’Interno – Dip.to della P.S. – Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali, con la quale veniva comunicato il parere negativo espresso dal Servizio Vettovagliamento e Pulizia presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in merito alla richiesta avanzata dal Direttore Centro Psicotecnico di erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso tale Centro, nonché del predetto parere negativo; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso>;
e per il riconoscimento
<del diritto in favore dei ricorrenti alla corresponsione dei buoni pasto giornalieri quale controvalore del pasto dovuto ai sensi della l. n. 203/1989>;
nonché per l’annullamento con i motivi aggiunti depositati in data 8 gennaio 2009
<della nota prot. n. ……….. del 14.11.2008 con cui il Servizio Vettovagliamento e Pulizia Divisione I del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha “valutato positivamente la possibilità di introdurre un servizio sostitutivo tramite convenzioni con esercizi privati di ristorazione situati nelle immediate vicinanze della sede in esame”, autorizzando l’Ufficio a “stipulare una convenzione in economia – ai sensi del D.M. 29 aprile 2002 di attuazione del D.P.R. 384/2001 – entro i limiti di € 130.000, ovvero un contratto mediante la procedura della trattativa privata, con il bar “Marconi” sito in Via Marconi, n.885/887>;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nell’udienza pubblica del 26.3.2009 la relazione del dr. M. A. R. e uditi altresì i difensori come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto
I ricorrenti sono appartenenti, con diverse qualifiche e funzioni, al Corpo della Polizia di Stato e prestano servizio presso il Centro psicotecnico della Direzione centrale per le risorse umane sito in Roma, Salita del Forte Ostiense n. 15, nella struttura denominata Forte Ostiense.
Con nota del 21.5.2008 il Direttore dell’Ufficio ha comunicato al Dipartimento della P.S. l’esigenza di dotare di buoni pasto il personale dipendente risultando l’utilizzazione delle mense di servizio più vicine, in ogni caso, incompatibile con i tempi consentiti (1 ora tra le 14.00 e le 15.00).
L’Amministrazione ha replicato con nota in data 18.6.2008 nella quale, richiamando un (non allegato) parere di altro Ufficio, ha negato quanto richiesto facendo presente che “nelle vicinanze sono presenti strutture di mensa dell’amministrazione”.
Con il ricorso in epigrafe gli interessati – rappresentando di essere impegnati, tra l’altro, anche nell’espletamento delle attività relative all’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati dei vari concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato con orario variabile nel corso della giornata lavorativa - hanno impugnato il predetto ultimo provvedimento e hanno prospettato il seguente motivo di diritto :
1) Violazione art. 1, lett. b), l. n. 203/1989, art. 35 DPR n. 254/1999 e art. 3, commi 1 e 3, L. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Nelle more del presente giudizio, il Direttore del Centro ha rappresentato la possibilità di stipulare una convenzione con il Bar Marconi, sito nelle vicinanze del compendio Forte Ostiense.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Vettovagliamento e Pulizia con nota n……….. del 14.11.2008 ha accolto la richiesta “in considerazione della difficoltà incontrata dal personale in servizio nel raggiungere le strutture di mensa dell’amministrazione a causa della notevole distanza” e ha autorizzato la convenzione non nei confronti del solo personale dipendente dal Centro ma di tutto il personale in servizio presso il compendio Forte Ostiense (circa 150 persone).
In data 8.1.2009 gli interessati hanno depositato motivi aggiunti con i quali hanno impugnato la predetta nota con cui il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’Ufficio a “stipulare una convenzione in economia – ai sensi del D.M. 29 aprile 2002 di attuazione del D.P.R. 384/2001 – entro i limiti di € 130.000, ovvero un contratto mediante la procedura della trattativa privata, con il bar “Marconi” sito in Via Marconi, n.885/887.
Nei motivi aggiunti i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 1, lett. b), della l. n. 203/1989 e l’art. 35 del DPR n. 254/1999 perché - invece di riconoscere in capo ai ricorrenti, in mancanza di mensa obbligatoria di servizio presso la sede interessata, il diritto alla corresponsione dei buoni pasto - opta per la soluzione della stipula della convenzione con un esercizio commerciale sito nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Inoltre, sostengono che la struttura è assolutamente inadeguata al perseguimento degli scopi prefissati ed è mancata l’istruttoria sulle caratteristiche del Bar Marconi in riferimento alle loro esigenze.
Con ord. istruttoria n. 134/2009 il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione che ha adempiuto in data 2.3.2009.
Tanto premesso il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati.
La normativa di riferimento delle mense obbligatorie di servizio è la legge n. 203 del 1989; l’art. 1 prevede le fattispecie di servizio che danno titolo a fruire del pasto gratuito; l’art. 2 prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici o con esercizi privati di ristorazione qualora presso l’organismo interessato o presso altri uffici o reparti della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.
Con circolare n. 333-A/9807 del 29.5.1989 il Ministero dell’Interno ha dato attuazione alla norma fornendo anche indicazioni sui criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio prevista dall’art. 1 della l. n. 203 del 1989.
Con circolare n. …… del 23.12.1996 sono state impartite, tra l’altro, le istruzioni finalizzate ad assicurare la fruizione gratuita del pasto al personale della Polizia di Stato presso le sedi sprovviste di strutture di mensa mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o esercizi privati di ristorazione con onere a carico del bilancio dello Stato entro il limite di £. 6670 a pasto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 2, della l. n. 203 del 1989.
Successivamente il DPR n. 254 del 1999 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia con l’art. 35 ha introdotto la possibilità per l’amministrazione di erogare un buono pasto giornaliero in alternativa alle convenzioni con esercizi privati di ristorazione dello stesso importo delle predette convenzioni al fine di garantire il beneficio agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1, comma 1, b), della l. n. 203 del 1989.
E’ stata poi emanata la circolare n. …… del 13.6.2001 nella quale viene, tra l’altro, specificato che condizione indispensabile per poter sostituire il regime delle convenzioni con l’istituto del buono pasto risulta essere l’inesistenza presso l’organismo interessato o presso altro reparto o ufficio della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture di mensa dell’Amministrazione.
In buona sostanza, ad avviso dell’Amministrazione, i principi sono i seguenti:
a) in via prioritaria la costituzione di mense obbligatorie di servizio gestite direttamente o mediante contratti di appalto con ditte private;
b) in alternativa qualora sul territorio non siano accessibili le mense di servizio dell’amministrazione si provvede mediante stipula di convenzioni con esercizi privati di ristorazione al prezzo di € 4,65 a pasto;
c) in alternativa al punto b) e qualora sul territorio non siano presenti strutture di mensa dell’amministrazione si può provvedere mediante l’erogazione di buoni pasto.
In proposito, il Collegio ritiene di dover osservare quanto segue.
La legge n. 203 del 1989 prevede (art. 1) la costituzione di mense obbligatorie di servizio nei casi, fra l’altro, in cui il personale è tenuto a permanere nel luogo di servizio e non può allontanarsene per il tempo necessario a consumare il pasto presso il proprio domicilio (comma 1, lett. B).
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce l’ammontare dell’onere a carico dell’Amministrazione quando si provvede “ricorrendo ad esercizi privati”.
Quindi con il DPR n. 254 del 1999, per i casi di cui alla lett. B) sopra indicati, è stata prevista la concessione di un buono pasto giornaliero di £ 9000.
In base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto).
Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall’Amministrazione nella nota di replica all’ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.
In secondo luogo, va ricordato che l’Amministrazione ha espressamente riconosciuto la difficoltà per il personale del Centro Psicotecnico di servirsi delle mense della capitale. Ed in ogni caso il presupposto normativo che legittima la convenzione o il buono pasto è esattamente identico: id est se vi fossero mense agevolmente raggiungibili nelle vicinanze sarebbe illegittima tanto l’erogazione dei buoni pasto quanto la convenzione.
Pertanto, il diniego inizialmente intervenuto e i cui effetti lesivi non possono ritenersi superati ed eliminati in forza della successiva convenzione, appare manifestamente illegittimo in quanto viziato nel presupposto su cui si sostiene (e cioè la presenza di mense agevolmente raggiungibili).
Quanto alla convenzione la stessa, ferma restando ovviamente la sua efficacia nei confronti di tutto il rimanente personale in servizio a Forte Ostiense, è lesiva della posizione dei ricorrenti nella misura in cui li esclude dalla concessione dei buoni pasto.
Al riguardo non risultano contestate le limitate dimensioni dell’esercizio commerciale da convenzionare, per quanto riguarda gli spazi, sia interni che esterni, destinati alla somministrazione dei pasti.
Ciò posto, la richiesta del Centro di valutare la convenzione con il Bar Marconi era funzionale alle esigenze del personale in servizio presso il Centro stesso (44 unità): personale non soggetto alla medesima turnazione pomeridiana e che dunque avrebbe potuto, pur se con il disagio dovuto al dover consumare un pranzo in un ambiente esterno coperto solo da una tettoia, soddisfare le proprie esigenze.
Va da sé che nel momento in cui la Convenzione viene ad interessare non 44 unità ma 144 unità non c’è turnazione che regga se il pasto va consumato (per tutti nello stesso intervallo di tempo) in un piccolo esercizio che nello spazio esterno dispone di soli dodici posti a sedere. E sotto tale profilo l’atto è effettivamente viziato da difetto di istruttoria posto che un sopralluogo (ove fosse stato doverosamente e diligentemente eseguito) avrebbe consentito di sincerarsi dell’assoluta inidoneità dell’esercizio a soddisfare le esigenze di un’utenza così consistente (cui si aggiunge, peraltro, quella costituita dagli ulteriori ordinari avventori non appartenenti alla Polizia di Stato).
Dunque la convenzione, che, ripetesi, conserva ovvia efficacia nei confronti di tutto il personale della P.S. diverso dai ricorrenti, non supera ed assorbe il precedente diniego del quale non ne costituisce una riforma in senso conforme all’istanza dei ricorrenti.
Quanto alla richiesta di adeguamento del buono pasto a € 7,00 è sufficiente richiamare la preintesa siglata il 18.12.2008 e definitivamente approvata in data 18.3.2009 in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale relativo alla parte normativa del Contratto nazionale per il quadriennio 2006/2009 ed alla parte economica per il biennio 2006/2007, con il quale (art.7) è stato elevato, con decorrenza 1.1.2009, l’importo economico del buono pasto a € 7,00
Per le dette ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti si appalesano fondati e devono essere accolti, con la conseguenziale statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.3.2009.

2^ sentenza

N. 04958/2010 REG.SEN.
N. 00017/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 17 del 2010, proposto da:
(omissis – congruo numero di persone), rappresentati e difesi dall'avv. M. D., con domicilio eletto presso M. D. in Roma, via Mordini, …;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 5407/2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 il dott. M. A. R. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 5407 del 4/6/2009 la Sezione ha accolto un precedente ricorso proposto da alcuni dipendenti della Polizia di Stato avverso gli atti con cui l'amministrazione dell'Interno ha loro negato i cc.dd. buoni pasto di cui all'art. 35 comma 2 del d.P.R. n. 254 del 1999 (buoni pasto, peraltro, il cui originario importo di €4,65 è stato, a decorrere dall'1/1/2009, rideterminato in €7,00 dall'art. 7 del d.P.R. n. 51 del 2009).
La decisione - notificata dai ricorrenti alla soccombente amministrazione in date 8-11.8.2009 - è rimasta inappellata divenendo, conseguentemente, res iudicata.
In data 16/11/2009 gli interessati hanno provveduto a notificare, in via stragiudiziale, intimazione ad ottemperare corredata di appositi specchi riassuntivi (denominati: Riquadro 1, Riquadro 2 e Riquadro 3) delle competenze economiche, in termini di buoni pasto ovvero del relativo controvalore, maturate dal 5.10.2008 sino alla data del 13.11.2009.
Successivamente, gli interessati hanno proposto il ricorso in epigrafe chiedendo la puntuale ed integrale ottemperanza al giudicato di cui trattasi.
In data 10.2.2010 e 25.3.2010 l'amministrazione ha fatto pervenire apposite note difensive in cui - assumendo a riferimento i conteggi riportati nei Riquadri 1, 2 e 3 sopra citati - riconosce tanto le spettanze maturate da ogni ricorrente sino al 31/12/2008 quanto, con riguardo alle competenze relative all'anno 2009, che ad ogni ricorrente spetti un buono pasto del valore di €7,00 per ogni giorno in cui non ha potuto utilizzare il buono vitto (di €4,65) presso l'esercizio (bar Marconi) convenzionato.
Il Ministero però contesta - con riguardo ai giorni in cui i ricorrenti, a partire dall'1/1/2009, si sono serviti dei buoni vitto a convenzione di €4,65 cadauno - che agli stessi sia dovuta la differenza (€2,35) tra il valore del buono pasto (determinato dall'1/1/2009 nell'importo di €7,00) e quello del buono vitto (€4,65) eventualmente fruito.
Con memoria difensiva, depositata il 3.3.2010, i ricorrenti hanno censurato tale modalità di computo delle proprie spettanze ritenendola in contrasto col giudicato; quindi hanno insistito sulle conclusioni rassegnate nella domanda introduttiva del presente giudizio ed allegato ulteriore prospetto (denominato Riquadro 5) comprensivo di tutte le spettanze maturate sino al 26/2/2010 determinate secondo l’identica modalità di calcolo già precedentemente seguita.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni :
a) i ricorrenti hanno – puntualmente - quantificato le competenze economiche loro spettanti fino al 13/11/2009 allegando alla diffida ad adempiere appositi Riquadri descrittivi;
b) l'amministrazione ha aderito a tale richiesta con eccezione della sola "monetizzazione di €2,35 quale differenza tra il valore del buono pasto e quello del servizio mensa mediante convenzione";
c) le argomentazioni addotte dall'amministrazione a sostegno della propria tesi non sono condivisibili atteso il valore di €7,00 di ogni buono pasto a decorrere dall'1/1/2009 ed attesa la obiettiva diversa consistenza (id est: la differente quantità di cibo somministrato) tra un pasto del valore di €4,65 ed altro del valore di €7,00;
d) peraltro, l'amministrazione ha prescritto agli uffici competenti (con circolare del 4/6/2009) di integrare, per l'anno 2009 (e proprio a causa dell'incremento previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 51 del 2009), il valore dei tickets già distribuiti agli aventi diritto mediante l'attribuzione di ulteriori buoni del valore unitario di €2,35; dunque, non appare ingiustificato il vantaggio che i ricorrenti godrebbero, a differenza di tutti quanti gli altri aventi diritto, da analoga integrazione;
e) consegue a tanto che anche ai ricorrenti, a partire dall'1/1/2009, compete, al pari degli altri aventi diritto, la monetizzazione di €2,35 quale differenza tra il valore del buono pasto e quello del "buono vitto a convenzione" eventualmente fruito a partire da tale data e fino a quella di concreto ed effettivo soddisfacimento delle relative spettanze.
Ai fini dell'erogazione di tali specifiche competenze il Collegio assegna all’Amministrazione resistente un termine di giorni 60 decorrente dalla data di notificazione della presente decisione per porre in essere gli adempimenti di competenza, fermo restando che, in caso di ulteriore inottemperanza, si provvederà, dietro istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico della soccombente.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:
a) accerta il diritto dei ricorrenti all'erogazione, per il periodo dal 5/10/2008 sino all'effettivo soddisfo, dei buoni pasto ovvero del relativo controvalore, da calcolarsi, a partire dall'1/1/2009, secondo le modalità indicate in motivazione;
b) condanna l'amministrazione all'erogazione dei predetti buoni pasto ovvero del relativo controvalore in denaro e ordina di provvedere ai connessi adempimenti nel termine specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
R. P., Presidente FF
A. M., Consigliere
M. A. R., Consigliere, Estensore








DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2010

3^ sentenza

N. 30314/2010 REG.SEN.
N. 00017/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 17 del 2010, proposto da:
(omissis - congruo numero di persone): tutti rappresentati e difesi dall'avv. M. D., con domicilio eletto presso M. D. in Roma, via Mordini, …;
contro
Il Ministero dell'Interno in persona del l.r. p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
per l'annullamento
per la nomina di un commissario ad acta per l’integrale esecuzione della sentenza n. 4958/2010 di questa Sezione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 il Pres. dott. L. S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 5407 del 2009 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dagli odierni istanti volto all’accertamento del loro diritto all’erogazione, a decorrere dal 5 ottobre 2008, dei buoni pasto ovvero del relativo controvalore pari a, fino al 31 dicembre 2009, a Euro 4,65 l’uno; a partire dal 1 gennaio 2009, a Euro 7,00, sempre l’uno.
La sentenza, notificata all’intimato Ministero, non è stata appellata avanti al Consiglio di Stato ed è stata eseguita soltanto parzialmente.
Ne è seguita azione di ottemperanza e la sentenza – favorevole – alla tesi degli istanti, n. 4958 del 2010, con la quale è stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedere all’integrale esecuzione dell’ordine in essa contenuto.
Spirato inutilmente il termine stabilito i ricorrenti chiedono la nomina di un commissario ad acta che provveda nell’ulteriore termine che questo Collegio riterrà di stabilire.
L’intimato Ministero con nota del 24 marzo 2010 ha reso noto di non aver corrisposto la differenza tra quanto erogato a titolo di buoni pasto e quanto dovuto sulla base delle vigenti disposizioni, non rientrando, i ricorrenti, nella disciplina avente “carattere transitorio” limitata a coloro che avevano già diritto al buono pasto.
Si tratta di tesi errata atteso che il diritto alla percezione del buono pasto nella misura stabilita dalle disposizioni temporalmente vigenti, è stato chiaramente affermato nelle pronunce sopra richiamate.
Il Collegio, precisata la vicenda e tenuto conto della domanda dei ricorrenti, richiama l’articolo 21 bis, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 che “In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.”
Ritiene che ricorrano i presupposti per la sua applicazione e procede, pertanto, all’individuazione di un commissario ad acta nella persona del dr. L. C., dirigente della II sezione di questo Tribunale, al quale assegna un termine di 30 (trenta) giorni per provvedere, decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della presente sentenza ove anteriore
Il Dr. C. provvederà all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento nei 30 (trenta) giorni successivi alla sua nomina.
Le spese di lite vengono liquidate in Euro 1.250, di cui Euro 300 per spese di giustizia, e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Le spese per il commissario ad acta verranno quantificate a conclusione dell’incarico affidatogli e su sua relazione e saranno poste a carico sempre del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione I ter
Accoglie il ricorso proposto dai signori nominati in epigrafe e provvede alla nomina del commissario ad acta – nella persona del sunnominato dr. L. C. - al quale assegna un termine di 30 giorni per provvedere secondo le precisazioni indicate in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
L. S., Presidente, Estensore
A. M., Consigliere
M. A. R., Consigliere








DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2010
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

AVVISO, DATE UNA OCCHIATA QUI'.

Pubblicità degli allergeni nelle M.O.S.
Ho letto che:
- L’ordinanza del 29/01/2010 del Ministero della Salute ( Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione) – (G.U. n. 40 del 18.02.2010);
- Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 in “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”;
- Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (in Supplemento Ordinario della G.U. n. 39, del 17 febbraio) in attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
- La suddetta ordinanza viene sistematicamente disattesa dai gestori della M.O.S. poiché unitamente al menù quotidiano non vengono indicati i tipi di allergeni contenuti nelle pietanze preparate e di cui alle allegate tabelle del D.Lgs 109/1992 così come modificati dal D.Lgs 114/2006;
- Tale omissione potrebbe essere pericolosa per la salute del personale e di eventuali ospiti esterni nel caso qualcuno fosse allergico ad uno e/o più allergeni compresi nelle tabelle in questione;
- La Legge “Comunitaria 2008” , ha nuovamente aggiornato l’elenco degli ingredienti che debbono essere obbligatoriamente segnalati ai consumatori.
- L’art. 27 della Legge n. 88 del 7 Luglio 2009, meglio conosciuta come “Comunitaria 2008”, pubblicata sulla G.U. del 14 Luglio 2009, ha infatti predisposto un nuovo elenco degli allergeni la cui presenza deve essere segnalata nei prodotti alimentari in base a quanto previsto dalla Direttiva CE 68/2007 della Commissione del 27 Novembre 2007.
In pratica la norma ha apportato modifiche all’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, riscrivendo la sezione III.
Pertanto in virtù di quanto sopra si chiede d’interessare gli uffici preposti, anche in qualità di datore di lavoro, d’intimare ai gestori delle M.O.S. di esporre, unitamente al menù giornaliero, anche la tabella degli allergeni contenuti negli stessi e di cui ai provvedimenti normativi di cui sopra, impiegando in cucina per i pasti prodotti personale attento e qualificato, prevedendo anche diete speciali per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari.
Inoltre, sicuramente la problematica esposta può avere interesse a carattere Nazionale.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

1) - corresponsione degli importi sostitutivi dei buoni pasto non goduti

2) - nonché per la liquidazione dei predetti importi e dell’indennità di conforto (colazione obbligatoria) così come disciplinata dai Decreti Ministeriali del 25 marzo 2002 e dell’11 luglio 2008.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------

10/10/2014 201400828 Sentenza 1

N. 00828/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2009, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti) , rappresentati e difesi dall'avv. Michela Romagnoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Barbara Giani in Ancona, via S. Martino, 23;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento
previa disapplicazione dell’art. 11, comma 1, della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 22 dicembre 1992, prot. n. 375000,

- del diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli importi sostitutivi dei buoni pasto non goduti a decorrere dal 13 ottobre 2003 fino all’11 aprile 2008, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- nonché per la liquidazione dei predetti importi e dell’indennità di conforto (colazione obbligatoria) così come disciplinata dai Decreti Ministeriali del 25 marzo 2002 e dell’11 luglio 2008 e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle somme corrispondenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Regionale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rivendicano il proprio diritto alla corresponsione degli importi sostitutivi dei pasti ordinari per il periodo dal 13 ottobre 2003 all’11 aprile 2008, asserendo di non aver potuto usufruire del servizio mensa, ove predisposto, né degli esercizi di ristorazione convenzionati, per l’impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro a causa dei turni di servizio continuativi da osservare; essi sostengono, inoltre, di non aver neppure beneficiato del buono pasto sostitutivo di cui all’art. 61 del DPR n. 254/1999, stante il disposto dell’art. 11 della circolare n. 375000 del 22/12/1992, secondo cui il trattamento di vitto spettava al personale i cui turni di servizio iniziavano almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa e terminavano almeno un’ora dopo.

Rivendicano, altresì, il proprio diritto al pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità per i generi di conforto (colazione obbligatoria) così come previsti e disciplinati dai decreti ministeriali 25/3/2002 e 11/7/2008, con decorrenza dal 13 ottobre 2003 e sino all’effettivo soddisfo.

A sostegno del ricorso deducono, in sintesi, l’illegittimità della predetta circolare per violazione delle disposizioni vigenti in materia di vettovagliamento, eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto alle altre forze di polizia, e ne chiedono, pertanto, la disapplicazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

II. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato solo in parte, tenuto conto delle precisazioni che seguono.

II.1. Ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, (riferito al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ma applicabile anche al personale appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza in base all’art. 3, comma 1, della stessa legge), le Amministrazioni devono garantire, attraverso l’istituzione di apposite mense, il servizio di vettovagliamento gratuito ai propri dipendenti impiegati in servizi di istituto tenuti a permanere sul luogo di lavoro o che non possano allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Tale disposizione, per quanto riguarda il personale della Guardia di Finanza, è stata oggetto di specificazione da parte dell’art. 11 della Circolare n. 375000 del 22 febbraio 1992, che prevede, quale condizione per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento, l’aver iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa (12/14 o 18/20) e averlo terminato almeno un’ora dopo.
Il testo della suindicata circolare è stato poi sostituito con quello della successiva circolare 12 aprile 2008 n. 120301, che ha invece previsto, quale unica condizione per beneficiare del servizio di vettovagliamento, l’essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore comprendenti determinate fasce orarie espressamente indicate.

Tuttavia, poiché non sempre può essere garantita al militare la fruizione del servizio mensa, o per l’impossibilità concreta di istituirlo oppure perché l’orario e la tipologia del servizio non consentono di effettuare la pausa pranzo, il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere alternativamente assicurato o mediante la stipula di apposite convenzioni con esercizi privati, oppure mediante la corresponsione di buoni pasto (art. 2, comma 1, della legge n. 203/1989 e art. 61, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 245).

II.2. Ciò posto in termini generali, nel caso di specie l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha precisato che, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di vettovagliamento, per i reparti dislocati rispetto alla sede di Ancona – dove è stata istituita la mensa di servizio – si è provveduto ad organizzare apposite convenzioni con privati per l’impossibilità di organizzare il servizio mensa interno.

La stessa ha altresì precisato che il diritto al trattamento di vitto a carico dell’Amministrazione, sia sotto forma di convenzioni presso gli esercizi privati, sia, alternativamente, sotto forma di erogazione dei buoni pasto, sussisterebbe solo nei confronti dei militari aventi diritto al pasto perché nelle condizioni indicate dall’art. 11 della circolare n. 375000/1992; difettando tali condizioni, anche se i militari si trovassero nella ulteriore condizione di essere impossibilitati ad allontanarsi dal luogo di servizio per consumare il pasto presso il proprio domicilio o di essere comunque tenuti a permanervi, essi non avrebbero ugualmente diritto al trattamento di vitto.

Conseguentemente, facendo applicazione di tale disciplina, per i turni di servizio non rispondenti ai requisiti di cui all’art. 11 della citata circolare, l’Amministrazione non ha provveduto all’erogazione dei buoni pasto; invece, per i turni rispondenti ai predetti requisiti, la mancata fruizione del trattamento di vitto, anche sotto forma di erogazione del buono pasto, sarebbe dipesa da una scelta dei militari che non ne avrebbero fatto espressa domanda.

II.3. Osserva il Collegio che le doglianze dei ricorrenti sollevate avverso l’art. 11 della circolare n. 375000/1992 sono fondate nei termini appresso indicati.

La predetta disposizione, nella parte in cui limita il trattamento di vitto gratuito al solo personale che abbia iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale della mensa e lo abbia terminato almeno un’ora dopo (comma 1, lettera a), contiene una restrizione non contemplata dalla normativa primaria, che rende la disciplina del vettovagliamento prevista per il personale della Guardia di Finanza difforme da quella in vigore per le altre Forze di Polizia; ciò determina una evidente disparità di trattamento, in contrasto con la ratio sottesa all’art. 3 della legge n. 203/1989, che, al fine di uniformare il trattamento di vitto gratuito tra tutte le forze di polizia, estende l’ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 della medesima legge anche al personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Di tanto si è avveduto lo stesso Comando Generale della Guardia di Finanza che, con nota n. 267332/109 del 5 agosto 2003, nel condividere le proposte del COCER contenute nella delibera n. 5/38/9° del 19 marzo 2003, si è impegnato ad effettuare un “allineamento del requisito temporale che dà diritto al trattamento di vitto gratuito a quello in vigore nelle altre amministrazioni del comparto”; tale impegno è stato successivamente recepito nella circolare del 12 aprile 2008, che ha eliminato siffatta restrizione al fine di conformare la disciplina del trattamento di vitto per tutte le Forze di Polizia.

La limitazione contenuta nell’art. 11, comma 1, lettera a) della circolare n. 375000/1992, peraltro, si presta ad applicazioni che rischiano di rivelarsi addirittura elusive della normativa primaria, come quando è la stessa Amministrazione a disporre un’articolazione dell’orario di servizio tale da non consentire il verificarsi delle condizioni per fruire del trattamento di vitto.

II.4. Neppure può ritenersi che il riconoscimento del diritto del militare al trattamento di vettovagliamento possa essere subordinato ad una espressa richiesta del medesimo di volerne beneficiare, atteso che esso spetta a tutti coloro che si trovano nelle particolari condizioni di impiego ed ambientali indicate all’art. 1 della legge n. 203/1989.

II.5. Concludendo sul punto, occorre fissare i seguenti principi:

- l’Amministrazione è tenuta a garantire il servizio di vettovagliamento gratuito, mediante l’istituzione di mense obbligatorie di servizio, al personale impiegato in servizi di istituto tenuto a permanere sul luogo di lavoro o che non possa allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

- ove non sia possibile l’istituzione delle mense obbligatorie, l’Amministrazione può sopperire mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;

- se il personale è impegnato in turni di servizio che determinano, per particolari situazioni di impiego ed ambientali, l’oggettiva impossibilità di allontanarsi anche solo per il tempo necessario alla consumazione del pasto, è prevista, al fine di garantire il diritto al vettovagliamento gratuito, la corresponsione del buono pasto sostitutivo.

Applicando i predetti principi al caso in esame, previa disapplicazione dell’art. 11, comma 1, lettera a) della circolare n. 375000/2002 - che si rivela, a tal fine, ostativo - va affermato il diritto dei ricorrenti ad ottenere i buoni pasto non goduti nel periodo richiesto, solo se abbiano svolto servizi continuativi interni ed esterni il cui turno di servizio sia ricaduto interamente nella fascia oraria convenzionalmente dedicata al pasto, a prescindere dall’orario di inizio e termine del servizio medesimo, o che siano stati accasermati in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera b) della medesima circolare, anche se non ne abbiano fatto espressa richiesta.

Conseguentemente, l’Amministrazione va condannata al pagamento, in favore di ciascun avente diritto, dell’importo pari al valore dei buoni pasto non corrisposti nel periodo dal 13.10.2003 all’11.4.2008, oltre interessi legali dalla data dell’atto di messa in mora ricevuto dall’Amministrazione in data 13 ottobre 2008 e sino all’effettivo soddisfo. La rivalutazione non è dovuta, non trattandosi di obbligazione di natura retributiva.

Quanto al valore economico di ciascun buono pasto esso è determinato nella misura di € 4,65, così come stabilito dall’art. 61 del DPR n. 254/1999.

III. Va invece disattesa la richiesta dei ricorrenti di ottenere il controvalore in denaro dei generi di conforto non somministrati durante il servizio.

III.1. La disciplina dei generi di conforto spettanti al personale della Guardia di Finanza è contenuta nel D.M. 25/3/2002, recante “Istituzione del nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza” e nel successivo D.M. 11/7/2008, che sostanzialmente recepisce le disposizioni precedenti, sebbene aggiornando gli importi previsti dal D.M. del 2002 e introducendo la possibilità di corrispondere all’interessato il controvalore in denaro dei generi di conforto spettanti ovvero l’erogazione di buoni acquisto di importo equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate ove non fosse possibile l’elargizione in natura.

Trattasi, in sostanza, di una ulteriore forma di vettovagliamento che va ad aggiungersi a quella ordinaria, spettante solo a coloro che effettuano servizi di ordine pubblico, servizi notturni, di guardia, di vigilanza e esercitazioni, nonché ai militari donatori di sangue e ai piloti, allievi piloti e operatori impiegati in servizi operativi.

III.2. Ciò premesso, la pretesa dei ricorrenti non può sicuramente essere accolta per il periodo disciplinato dal D.M. 25/3/2002 (dal 13 ottobre 2003 all’11 luglio 2008), atteso che in tale periodo i generi di conforto potevano essere elargiti al personale che ne avesse diritto esclusivamente in natura, nelle quantità e qualità di cui alla tabella riportata nel D.M. medesimo.

Per il restante periodo, la disciplina applicabile è quella di cui al D.M. 11/7/2008; quest’ultimo, nel prevedere soluzioni diverse rispetto alla somministrazione in natura dei generi di conforto ove questa risultasse difficoltosa, da un lato sottolinea che detta somministrazione in natura rappresenta la regola, dall’altro non sancisce l’obbligatorietà di formule alternative, atteso che la corresponsione del controvalore in contante ovvero l’elargizione di buoni acquisto di importo equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate vengono contemplate come mera possibilità per l’Amministrazione.

IV. In conclusione, il ricorso va accolto in parte, nei limiti innanzi precisati.

IV.1. La complessità delle questioni induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

diritto al rimborso spese per pasti.
-----------------------------------------------
ACCOLTO

1) - i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire il controvalore del pasto ad essi dovuto, in relazione al periodo 1/6/1989 – 18/12/1998, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 203/1989 (c.d. buono-pasto), maggiorato degli interessi legali.
---------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201505139
- Public 2015-11-12 -


N. 05139/2015REG.PROV.COLL.
N. 01605/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2015, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cacciotti, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72, sono elettivamente domiciliati;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è legalmente domiciliato;

Direzione Generale per l’Amministrazione Penitenziaria.

per l’esecuzione
del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 00720/2005, resa tra le parti, concernente, tra l’altro, diritto al rimborso spese per pasti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Cacciotti e l'avvocato dello Stato Fedeli.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 28/2/2005 n. 720, la IV Sezione del Consiglio di Stato, ha accolto la domanda con cui i sig.ri (OMISSIS ricorrenti) – tutti appartenenti al Copro della Polizia Penitenziaria - avevano chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire il controvalore del pasto ad essi dovuto, in relazione al periodo 1/6/1989 – 18/12/1998, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 203/1989 (c.d. buono-pasto), maggiorato degli interessi legali.

In esecuzione della menzionata sentenza l’amministrazione ha corrisposto loro tre buoni-pasto a settimana, tenuto conto che il servizio dai medesimi svolto si articolava in tre soli giorni settimanali, mediante turni di almeno 12 ore per ciascuna giornata.

Ritenendo di aver diritto a 6 buoni-pasto a settimana (ovvero due buoni-pasto al dì), in considerazione del fatto che ciascun turno giornaliero aveva una durata di almeno 12 ore, i menzionati sig.ri (OMISSIS ricorrenti), hanno proposto l’odierno ricorso con cui chiedono che, in ottemperanza alla menzionata sentenza, sia assegnato all’intimata amministrazione un termine di trenta giorni per versare quanto effettivamente dovuto oltre interessi legali, con la nomina di apposito commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza collegiale 3/7/2015 n. 3316 la Sezione ha chiesto all’intimata amministrazione “una specifica attestazione da parte del Dirigente responsabile del personale del D.A.P. - Largo Luigi Daga n. 2 in Roma - in ordine agli orari di servizio giornalieri prestati singolarmente da ciascun ricorrente, nel periodo ricompreso tra il giorno 01/06/1989 ed il giorno 18/12/1998”.

Acquisita la detta attestazione la causa è passata definitivamente in decisione alla camera di consiglio del 27/10/2015.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, l’ottemperanda sentenza, premesso che la norma di cui all’art. 1, lett. b) della L. n. 203/1989 mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia, che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, con il conseguente diritto, degli aventi titolo, agli importi sostitutivi per il caso di mancata attivazione del servizio mensa, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a conseguire i buoni-pasto sostitutivi.

Ne discende, che, ove la “permanenza nel servizio” si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della richiamata normativa, oltreché con il contenuto precettivo della menzionata sentenza, negare il doppio emolumento di che trattasi a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri.

Orbene dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, a seguito della menzionata ordinanza istruttoria, è emerso come nel periodo 1/6/1989 - 18/12/1998 i ricorrenti abbiano, effettivamente, prestato servizio su turni di almeno 12 ore giornaliere.

Dalla suddetta documentazione, non contestata dai ricorrenti, si ricavano anche il numero dei turni di almeno 12 ore dai medesimi svolti nel periodo in parola.

Va, dunque, dichiarato l’obbligo dell’intimata amministrazione di eseguire la sentenza in epigrafe, versando ai ricorrenti l’importo corrispondente ad un ulteriore buono-pasto per ciascun turno giornaliero di almeno 12 ore dai medesimi effettuato nel periodo 1/6/1989 - 18/12/1998, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Alla somma capitale dovuta dovranno essere aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data del primo atto di messa in mora fino all’integrale soddisfo.

Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma o funzionario da lui delegato, che provvederà ad eseguire la sentenza nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In considerazione della novità della questione di diritto affrontata, spese e onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 720/2005, secondo quanto specificato in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta, il Prefetto di Roma, o funzionario suo delegato, il quale, nell’esercizio dei poteri conferitigli con la presente sentenza, adotterà i provvedimenti necessari all’esecuzione l’anzidetta pronuncia di questa Sezione n. 720/2005, nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

Bene, il CdS rigetta l'Appello dell'Amministrazione confermando la sentenza del Tar Marche n. 828/2014 da me qui postata.
Buona lettura
------------------------------------------------------------------------------------------------

accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione di importi sostitutivi dei buoni pasto non goduti nel periodo dal 13 ottobre 2003 all’11 aprile 2008.

Il CdS precisa:

1) - Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario (cfr., ex plurimis e solo fra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2013, nr. 2916; id., sez. VI, 13 settembre 2012, nr. 4859).

2) - In punto di fatto, l’attività lavorativa di cui si discute svolta dagli odierni appellati era costituita da turni di servizio, che per il personale militare – come evidenziato dalla difesa degli odierni appellati, non smentita ex adverso sul punto – comporta l’impossibilità di allontanamento dal posto di lavoro, non contemplando né “pausa pranzo”, né alcuna possibilità di recupero del tempo impiegato per raggiungere gli esercizi convenzionati o le mense esterne all’ufficio di appartenenza; il che offre una ragionevole risposta al quesito sollevato dall’Amministrazione circa il perché gli istanti non si siano avvalsi di tali opportunità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600030
- Public 2016-01-08 –


N. 00030/2016REG.PROV.COLL.
N. 03469/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 3469 del 2015, proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dal COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
i signori Massimiliano BACELLI, Fabrizio BELLABARBA, Maurizio BUGLIONE, Carlo CAMPANELLA, Giorgio CANNAS, Rosario CIRULLI, Pierino COSI, Vito DI BENEDETTO, Fabio MORETTI, Vincenzo NANULA, Augusto PACE, Giuseppe PISCITELLI, Gabriele POLENTA, Giancarlo ROMUALDI, Christian RUSSI, Mario VELOTTI, Alberto VILLANI, Albano ANGELUCCI, Stefano CHIUCCHI, Carmelo LOMBARDO, Cesare COFANI, Domenico FANUCCI, Antonio PARADISI, Mauro PIERINI, Fabio ALESI, Roberto CIOTTI, Mario CIPRIETTI, Vito COPPOLECCHIA, Emanuele CORRADETTI, Piero LELLI, Luigi DEBELLIS, Cesarino DESIDERI, Franco FORTUNA, Bruno MORETTI, Carlo ORLANDI, Attilio PANTONI, Giovanni Leonardo MANCO, Antonio PASCARELLA, Cosimo POTENZA, Giampiero PRINCIPINI, Alessandro STANZIONE, Antonio TERRACONE, Albenzio ZAVARELLI, Fabio ARIANI, Domenico CAROPPI, Marco D’ALBERTO, Alessandro FERRAMOSCA, Lorenzo GIANCANO, Michele GRAMAZIO, Raffaele GRAMAZIO, Salvatore MAFFEI, Vincenzo NOTARNICOLA, Raffaele VAIRO, Sauro BRACALENTE, Maurizio CUCCI, Sandro DE LOLLIS, Davide DI RENZO, Angelo Raffaele LAPERCHIA, Michele LUPOLI, Silvestro MARTIRADONNA, Antonello MATTEI, Angelo MAZZARELLI, Graziano NAPOLEONI, Michele PALMIERI, Massimo Antonio PERSANO, Nicola RIZZI, Francesco VISOTTI, Felice ALLOCCA, Alessandro DATTILO, Giovanni DE BENEDETTO, Giuseppe DOTOLI, Giulio GALLOPPI, Giovanni MAZZAMURRO, Claudio PASCARELLA, Roberto PIERGIOVANNI, Antonio SAPONARO, Maurizio BOSI, Antonio BUONAVISTA, Massimo CINGOLANI, Vito DE MATTEIS, Carlo FABRI, Giuseppe FINELLI, Domenico ROSSANO, Vitantonio TERRAFINA, Cosimo ZACCARIA, Massimo POMPILI, Simone ZANZANI, Carlo Gaetano DI CARLO, Diego GROSSI, Domenico SACCONE, Pasquale GENTILE e Vincenzo PASCARELLA, rappresentati e difesi dall’avv. Michela Romagnoli, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Nebuloso in Roma, via E.Q. Visconti, 103,

avverso e per la riforma,
previa sospensione,

della sentenza nr. 828/14 del 19 giugno/10 ottobre 2014, emessa dal T.A.R. delle Marche, con cui è stato accolto il ricorso (nr. 149/09) per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione di importi sostitutivi dei buoni pasto non goduti nel periodo dal 13 ottobre 2003 all’11 aprile 2008.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe indicati;
Vista la memoria prodotta dagli appellati in data 15 settembre 2015 a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 2481 del 5 giugno 2015, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato De Nuntis per l’Amministrazione e l’avv. Luisa Gobbi, su delega dell’avv. Romagnoli, per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno appellato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. delle Marche, accogliendo in parte il ricorso proposto da un gruppo di militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza (meglio in epigrafe indicati), ne ha accertato il diritto alla fruizione di buoni pasto in relazione ai periodi di servizio continuativo svolti nella fascia oraria di riferimento, ed ha conseguentemente condannato l’Amministrazione al pagamento del relativo controvalore.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto con unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 3 della legge 18 maggio 1989, nr. 203, e dell’art. 67 del d.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254, nonché della Circolare 375000 del 22 febbraio 1992 e s.m.i.; erronea valutazione degli atti di causa; inammissibilità/irricevibilità del ricorso introduttivo (genericità, tardività); violazione dei poteri del giudice amministrativo.

In sintesi, secondo l’Amministrazione:

- il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di prova delle circostanze su cui si fondava la domanda attorea;

- la Circolare suindicata, non impugnata da parte dei ricorrenti, non avrebbe potuto essere disapplicata dal giudice;

- nel merito, difetterebbero nella specie i presupposti per la somministrazione dei buoni pasto, atteso che la mancata fruizione dei pasti presso gli esercizi convenzionati dall’Amministrazione sarebbe da ricondurre a un’autonoma scelta degli interessati, i quali con essa avrebbero quindi implicitamente rinunciato anche a fruire dei buoni pasto sostitutivi.

Resistono gli originari ricorrenti, replicando con diffuse argomentazioni ai rilievi di parte appellante e instando per la conferma della sentenza impugnata.

All’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2015, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza medesima.

Da ultimo, all’udienza del 17 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

DIRITTO

1. Gli odierni appellati, tutti militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno agito dinanzi al T.A.R. delle Marche per l’accertamento del proprio diritto alla fruizione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, non goduti, in relazione a periodi di servizio svolti fra il 2003 ed il 2008 e ricadenti interamente nell’ambito della fascia oraria convenzionalmente e normativamente comprendente il pasto, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione di appartenenza alla corresponsione del controvalore dei detti buoni pasto non goduti.

2. Il T.A.R. adìto, accogliendo in parte la domanda attorea (in particolare, sono state disattese l’ulteriore domanda intesa a ottenere la corresponsione della c.d. indennità di conforto, nonché la domanda relativa alla rivalutazione monetaria), ne ha accertato il diritto nei sensi suindicati ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme in questione, quantificate nella misura di € 4,65 per ciascun buono pasto, oltre agli interessi legali dovuti dalla data dell’atto di messa in mora ricevuto dall’Amministrazione il 13 ottobre 2008.

3. Tale sentenza forma oggetto dell’appello dell’Amministrazione, oggi all’esame della Sezione.

4. L’appello è però infondato, e va conseguentemente respinto.

5. Preliminarmente, giova precisare che, sulla scorta della normativa primaria e subprimaria di riferimento (artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 18 maggio 1989, nr. 203, e 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254), al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – così come a quello del ruolo della Polizia di Stato -, il quale sia tenuto a osservare orari di servizio che impediscano il ritorno a domicilio per il pasto giornaliero, l’Amministrazione è tenuta ad assicurare il vettovagliamento gratuito attraverso l’istituzione di apposite mense o, in alternativa, mediante la stipula di convenzioni con esercizi privati ovvero la corresponsione di buoni pasto.

Sempre in via preliminare, va evidenziato che l’accoglimento della domanda in prime cure è dipeso dalla ritenuta illegittimità dell’art. 11 della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 375000 del 22 febbraio 1992, ratione temporis applicabile ai periodi di servizio cui facevano riferimento gli istanti, la quale prevedeva quale condizione per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento l’aver iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa (ore 12,00-14,00 o 18,00-20,00) e averlo terminato almeno un’ora dopo; nella specie, i buoni pasto non erano stati riconosciuti ai ricorrenti per il difetto di tale condizione, più recentemente sostituita, per effetto della nuova Circolare nr. 120301 del 12 aprile 2008, con il semplice essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore comprendenti determinate fasce orarie di riferimento.

6. Ciò premesso, con un primo ordine di doglianze l’Amministrazione assume che il primo giudice erroneamente avrebbe omesso di trarre le necessarie conseguenze – in termini, addirittura, di inammissibilità del ricorso introduttivo – dell’assenza di prova a sostegno della domanda attorea, non avendo i ricorrenti documentato di aver svolto turni di servizio ricadenti nella previsione che avrebbe dato loro diritto alla consumazione del pasto.

Sul punto, gli appellati replicano di non avere la disponibilità della documentazione attestante i turni di servizio svolti anno per anno, e che produrre tutti i documenti utili ai fini del decidere sarebbe stato onere dell’Amministrazione, la quale ha invece depositato unicamente documentazione attestante lo svolgimento di turni rientranti nei suindicati limiti orari di cui alla citata Circolare nr. 375000 del 1992; per questo, essi reiterano la richiesta istruttoria di acquisizione di ogni altro documento necessario ai fini del decidere.

Tale ultimo incombente può allo stato essere omesso, apparendo condivisibile l’operato del primo giudice, il quale si è premurato di precisare che l’accoglimento della domanda dei ricorrenti era subordinato alla circostanza che gli stessi avessero effettivamente “svolto servizi continuativi interni ed esterni il cui turno di servizio sia ricaduto interamente nella fascia oraria convenzionalmente dedicata al pasto, a prescindere dall’orario di inizio e termine del servizio medesimo, o che siano stati accasermati in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera b) della medesima circolare” (pag. 9 della sentenza impugnata);

pertanto, è stato rimesso alla fase esecutiva l’accertamento di chi fra gli istanti, se ed entro quali limiti avesse titolo al riconoscimento dei buoni pasto in base ai suddetti parametri: ciò sul chiaro presupposto che, una volta acclarato, sulla scorta della documentazione prodotta dall’Amministrazione, che gli istanti avevano svolto turni e servizi rientranti nei limiti orari di cui alla Circolare ritenuta illegittima, era presumibile ve ne fossero stati altri i quali, effettuati nel vigore della Circolare medesima, non avrebbero dato titolo al riconoscimento del beneficio a cagione del mancato rispetto degli orari de quibus.

Pertanto, se da un lato non può imputarsi agli originari ricorrenti alcuna violazione dell’onere probatorio loro incombente (essendo plausibile che la documentazione sul servizio prestato fosse nella disponibilità dell’Amministrazione, e non nella loro), per altro verso può condividersi l’impostazione del primo giudice che, sulla base della documentazione versata in atti, ha fondato la ragionevole presunzione della sussistenza del presupposto di fatto su cui si basava la domanda, ancorché non ne fosse definita l’entità e l’estensione (e fermo restando che eventuali contrasti inter partes, nella fase di liquidazione delle somme corrispondenti al controvalore dei buoni pasto non goduti, potranno essere risolti in sede esecutiva).

7. Infondato è anche il secondo rilievo preliminare articolato dalla difesa erariale, secondo cui il primo giudice non avrebbe avuto il potere di disapplicare la suindicata Circolare nr. 375000 del 1992 (non impugnata dai ricorrenti), non spettando tale potere al giudice amministrativo, la cui potestà qualificante è quella di annullamento dell’atto amministrativo tempestivamente censurato dall’interessato.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario (cfr., ex plurimis e solo fra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2013, nr. 2916; id., sez. VI, 13 settembre 2012, nr. 4859).

E risulta del tutto condivisibile la conclusione del primo giudice (peraltro non specificamente contestata nel merito dall’odierna appellante), secondo cui il richiamato art. 11 della Circolare, nella parte in cui introduceva per l’accesso al servizio di vettovagliamento una restrizione ulteriore non contemplata dalla normativa primaria, risultava illegittimo oltre che foriero di disparità fra il trattamento del personale della Guardia di Finanza e quello riservato ad altre Forze di polizia (ciò che, a quanto pare, ha determinato anche la ricordata modifica della disciplina de qua intervenuta nel 2008).

8. La Sezione non reputa di condividere neanche l’ulteriore (e centrale) rilievo svolto dall’Amministrazione nel proprio appello, laddove si assume che, anche a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto orario per la fruizione del beneficio, a quest’ultimo gli istanti avrebbero a suo tempo implicitamente rinunciato, come risulterebbe dall’avere gli stessi omesso di avvalersi di esercizi appositamente convenzionati, dei quali la stessa Amministrazione in prime cure aveva documentato l’esistenza in prossimità degli uffici presso cui gli interessati prestavano servizio, ovvero di “mense interforze” istituite nell’ambito della Regione Marche.

In punto di diritto, è quanto meno discutibile che possa darsi rinuncia implicita ad un vero e proprio diritto, quale è quello avente a oggetto il servizio di vettovagliamento; e, d’altra parte, la stessa Amministrazione appellante ha richiamato la Circolare nr. 345000 del 28 ottobre 2005, in base alla quale era precisato che la rinuncia al buono pasto era subordinata ad “apposita dichiarazione dell’avente diritto”, che nella specie indubbiamente difetta.

In punto di fatto, l’attività lavorativa di cui si discute svolta dagli odierni appellati era costituita da turni di servizio, che per il personale militare – come evidenziato dalla difesa degli odierni appellati, non smentita ex adverso sul punto – comporta l’impossibilità di allontanamento dal posto di lavoro, non contemplando né “pausa pranzo”, né alcuna possibilità di recupero del tempo impiegato per raggiungere gli esercizi convenzionati o le mense esterne all’ufficio di appartenenza; il che offre una ragionevole risposta al quesito sollevato dall’Amministrazione circa il perché gli istanti non si siano avvalsi di tali opportunità.

9. Infine, è del tutto inconferente il richiamo di parte appellante ad un recente precedente di questo Consiglio di Stato (sez. VI, 27 ottobre 2014, nr. 5315) in tema di non monetizzabilità dei buoni pasto: infatti, tale principio è stato enunciato in relazione a ben diversa fattispecie, laddove era la p.a. a pretendere di recuperare in denaro, mediante trattenuta sulle retribuzioni, il maggior importo relativo a buoni pasto indebitamente erogati ai dipendenti, mentre nel caso che qui occupa viene in rilievo il riconoscimento di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale del personale dipendente, la cui mancata attribuzione ben può indurre il giudice a condannare l’Amministrazione datrice di lavoro anche al pagamento dell’equivalente in denaro, e non solo all’effettiva erogazione dei buoni pasto non corrisposti a suo tempo.

10. In conclusione, s’impone l’integrale reiezione dell’appello con la conferma della sentenza impugnata.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna le Amministrazioni appellanti al pagamento, in favore degli appellati, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2016
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto dal Tar Campania di Napoli e sentenza condivisibile.

- I ricorrenti appartengono ai ruoli della Polizia di Stato – Sezioni di P.G. presso i Tribunali di Napoli e Provincia ed effettuano l’orario di lavoro obbligatorio giornaliero su cinque giorni di sette ore e dodici minuti.

1) - per l'annullamento
del provvedimento Cat.E.2 Gab-RS/2015 a firma del Questore di Napoli con il quale sospendeva l’erogazione del trattamento di vitto sotto forma di buoni pasto a decorrere dal 1 gennaio 2015, a recepimento della posizione espressa dalla Direzione Centrale per i servizio di ragioneria n.750.C.1AG.341/21752 del 3 dicembre 2014 a firma Direttore Centrale Ricciardi;

2) - per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla spettanza dei buoni pasto, così come previsto dalla legge 18 maggio 1989 n. 203 e dell’art. 61 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nonché della circolare n. 750.C.1/1664 del 13/06/2001 e n. 750.C.1/4296 del 15/11/2001
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: BUONI PASTO. Censimento Regionale

Messaggio da panorama »

Il CdS con la n. 5007/2023 rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del TAR Veneto n. 199/2021 riguardante il Buono Pasto.

1) - Ricorrenti personale in forza al Servizio Polizia di frontiera presso l’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso,

In sentenza si legge:

- Non è contestato – ed stato comunque dimostrato dai lavoratori, con la produzione dei d.m. 24 gennaio 2019 e 21 gennaio 2020, doc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado – che l’Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso rientra tra le “sedi disagiate” presso le quali l’art. 1 della legge n. 203 del 1989 prevede la costituzione di «mense obbligatorie di servizio».

- Si deve dunque concordare con il Tribunale sia quando afferma che «spetta in definitiva all’Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto», sia quando argomenta che laddove l’accesso alla mensa non sia “possibile” – cioè l’Amministrazione non riesca ad assicurarne il “funzionamento” rispetto ad alcuni dei suoi dipendenti – e non siano state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l’uso della loro mensa o con ristoranti privati, ai lavoratori spetta il buono-pasto quale unica soluzione in concreto disponibile.

- Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto che «in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea» (tesi peraltro già condivisa da questo Consiglio di Stato in sede cautelare) e che devono pertanto essere riconosciuti i buoni-pasto ai dipendenti dalla cessazione della erogazione fino all’effettiva attivazione di una soluzione che consenta loro di consumare il pasto presso l’aeroporto o altra struttura nelle vicinanze e agevolmente raggiungibile.

CONCLUDENDO CON

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.


N.B.: Come sempre Vi consiglio di leggere l'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi