Abbandono temporaneo della garitta. perdita grado

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Abbandono temporaneo della garitta. perdita grado

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abbandonava per circa un'ora la garitta ove prestava servizio di sentinella, lasciando incustodito, all'interno di essa, il fucile in sua dotazione.

Perdita del grado
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703952
- Public 2017-08-07 -

Pubblicato il 07/08/2017


N. 03951/2017REG.PROV.COLL.
N. 03950/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3950 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Raffo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele De Luca in Roma, piazzale Clodio, n. 8;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. 74/2013, concernente la
perdita del grado per motivi disciplinari con conseguente cessazione dal servizio permanente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato Cleopazzo su delega dell’avvocato Raffo e l'avvocato dello Stato Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Il sig. -OMISSIS-, militare con il grado di primo caporalmaggiore, in servizio permanente presso il Reggimento Lancieri di Novara, in data 29.1.2009 abbandonava per circa un'ora la garitta ove prestava servizio di sentinella, lasciando incustodito, all'interno di essa, il fucile in sua dotazione.

Per tale condotta veniva imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p., 118, 47 n. 2 e 58 c.p.m.p. e successivamente condannato dal Tribunale Militare di Verona, con sentenza n. 12 del 9 febbraio 2011 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), alla pena di mesi uno di reclusione, sostituita con una multa.

1b.- Il Ministero della Difesa, acquisita la sentenza di condanna, avviava in data 21 luglio 2011 un'inchiesta formale e nominava, in data 9 novembre 2011, una commissione di disciplina.

All'esito dell'istruttoria, il collegio disciplinare, in data 28 dicembre 2011, riteneva che il sig. -OMISSIS- non fosse meritevole di conservare il grado e, conseguentemente, la Direzione Generale per il personale militare, con decreto n. 0067/III-7/2012 del 3 febbraio 2012, disponeva nei confronti del militare la perdita del grado per rimozione e la cessazione dal servizio permanente.

1c.- Avverso il provvedimento il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia che, con sentenza n. 74 dell'11 febbraio 2013, ha rigettato il ricorso, ritenendo che il comportamento del militare fosse stato "particolarmente grave non solo per l'abbandono del posto di sentinella ma per aver lasciato incustodita l'arma in dotazione".

1d.- Avverso la sentenza il sig. -OMISSIS- ha proposto appello.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha chiesto di rigettare l'appello.

All'udienza pubblica del 6 luglio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

2.- Con un articolato motivo di censura l'appellante lamenta eccesso di potere per travisamento dei fatti, laddove l'amministrazione militare, nel provvedimento sanzionatorio, ha reputato "particolarmente grave la circostanza che il graduato abbia abbandonato l'arma da guerra in propria dotazione, in pieno giorno e in una zona particolarmente frequentata di un centro urbano, esponendola così al rischio di sottrazione e di un successivo potenziale impiego da parte di esponenti della criminalità".

L'appellante assume che tali argomentazioni sarebbero in contrasto con i fatti così come accaduti e accertati nel procedimento penale e sostiene che l'arma in sua dotazione non sarebbe stata abbandonata alla mercé di chiunque ma lasciata, non in vista, all'interno della garitta blindata e chiusa a chiave.

Il T.A.R., di contro, nella sentenza gravata, ha evidenziato la particolare gravità del comportamento tenuto dal militare "non solo per l'abbandono del posto di sentinella ma per aver lasciato incustodita l'arma in dotazione".

2b.- Orbene, l'appellante non contesta i fatti oggetto di specifico accertamento in sede penale e si limita a sostenere che l'azione commessa non sarebbe così grave da giustificare un provvedimento espulsivo e a riprova di ciò evidenzia che il Tribunale Militare di Verona, sebbene il reato contestato prevedesse una pena edittale fino a tre anni di reclusione, ha ritenuto di infliggergli la pena più ridotta di mesi uno di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria e concedendo, altresì, la sospensione della medesima.

2c.- L'assunto non può essere condiviso.

Costituisce oramai jus receptum il principio secondo cui "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, qualila manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento”.

Inoltre, "spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, come si è detto, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari.” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6034).

2d.- Peraltro, la connotazione del particolare servizio cui era comandato, di vigilanza ad una sede diplomatica straniera, rende vieppiù biasimevole, ai fini disciplinari, una condotta quale quella tenuta dal militare, che è stata stimata, con valutazione prima facie tutt'altro che illogica o irragionevole, contraria ai propri doveri.

3.- L'appellante lamenta, poi, eccesso di potere per difetto di proporzionalità tra la sanzione inflitta ed il fatto commesso.

3b.- Nessun pregio ha la censura in ordine alla violazione del principio di proporzionalità.

Come già evidenziato da questo Consiglio, il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che non consente di controllare il merito dell'azione amministrativa.

Ne discende che il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell'abnormità.

3c.- Altrimenti opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un’ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo in contrasto con le caratteristiche ontologiche di siffatta giurisdizione, che sono, all'opposto, la tipicità e l'eccezionalità, in quanto deroga ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3d.- Né irragionevole risulta la sanzione irrogata alla luce dei riconoscimenti ricevuti nel corso del servizio prestato negli anni precedenti, quali evidenziati dall'appellante e che sono da ascriversi alla ordinaria attività lavorativa e risultano, peraltro, bilanciati dalle punizioni di corpo a lui irrogate nel tempo, pure evidenziate dall'Amministrazione resistente nelle sue difese.

4.- Il Collegio ritiene che le spese del presente grado di appello possano essere compensate tra le parti,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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