VITTIME DEL DOVERE

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giuseppedemarco
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VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da giuseppedemarco »

Salve.. Sono un APS dell'Arma che ha presentato domanda per la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 (Vittime del Dovere) in data 15 settembre 2009, ma alla data odierna ancora non ho saputo nulla in merito. Qualcuno sa dirmi quanto tempo intercorre tra la presentazione della domanda e la chiamata per la visita alla CMO presso la speciale Commissione che si occupa delle Vittime del Dovere?
Grazie anticipatamente. Un saluto


Debico
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Debico »

Dipende quando il Ministero dell'Interno riceve gli atti da parte del tuo Comando di Corpo
giuseppedemarco
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da giuseppedemarco »

Il Ministero ha ricevuto la mia domanda all'inizi dell'ottobre 2009 ed il 28/10/2009 con una missiva mi ha comunicato che aveva inviato la documentazione alla Prefettura. E' trascorso un anno, ma da allora non ho saputo più nulla.
Debico
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Debico »

Ti consiglio di contattare l'ufficio competente della Prefettura, in quanto sicuramente si sono smarriti gli atti. La mia Prefettura dopo aver ricevuto gli atti da parte del Ministero dopo due mesi sono stato convocato dall c.m.o.
falco1970
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da falco1970 »

secondo me e' nella norma il collega non deve preoccuparsi.....passa anche 1 anno e mezzo per finire tutta la pratica...
panorama
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

Nel caso possa interessare a qualcuno

Parere Consiglio di Stato affare n. 1693 del 2010

Riconosciuta l’equiparazione tra le vittime dell’amianto e quelle del “dovere” in ambito del Ministero della Difesa.
Di seguito il parere reso dal Consiglio di Stato che equipara le “vittime delle patologie asbesto-correlate” alle “vittime del dovere” ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle “vittime della criminalità e del terrorismo”.


Numero 02526/2010 e data 01/06/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 4 maggio 2010

NUMERO AFFARE 01693/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Ufficio Legislativo.
QUESITO IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 564, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero della difesa prot. n. 8/14244 del 24 marzo 2010, pervenuta il 2 aprile successivo, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Maria Grazia Cappugi;

Premesso:
Espone il Ministero della difesa che con riguardo ai delicati problemi connessi all’insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da personale militare e civile della difesa a seguito di esposizione all’amianto, si è posta la questione relativa all’inclusione delle infermità “asbesto-correlate” contratte dal citato personale tra quelle che, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), consentono l’equiparazione dei destinatari alle “vittime del dovere”, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
La disposizione in oggetto equipara alle vittime del dovere i pubblici dipendenti che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 luglio 2006 n. 243, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), precisa che:
- per “missioni di qualunque natura” devono intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”;
- per “particolari condizioni ambientali od operative” devono invece intendersi “le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ciò premesso, evidenzia l’Amministrazione che in sede applicativa sono emersi dubbi riguardo all’inclusione delle infermità asbesto-correlate nell’ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate. Le perplessità si ricollegano, in particolare, al significato da attribuire alle locuzioni “missioni di qualsiasi natura” e “particolari condizioni ambientali” dalle quali la singola patologia deve risultare dipendente, e questo anche in correlazione con le “circostanze straordinarie” e i “fatti di servizio” previsti come requisito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del citato regolamento, ai fini dell’individuazione delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione”. Al riguardo, ai fini di un’interpretazione sistematica delle disposizioni che disciplinano l’equiparazione di alcuni soggetti alle vittime del dovere e quindi dell’individuazione delle patologie che possano essere prese in considerazione, la stessa Amministrazione rileva preliminarmente come la legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1, comma 562, abbia enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei successivi commi 563 e 564. Tali ultime disposizioni – accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere, rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, sia sul piano soggettivo, relativamente cioè ai destinatari delle norme, sia per quanto riguarda le funzioni e i compiti d’istituto svolti dagli stessi – rispondono all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza, tenendo anche conto delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenze e attività ad esse relative.
In particolare, l’articolo 1, comma 564, della legge in oggetto, nel prevedere l’equiparazione alle vittime del dovere dei soggetti che abbiano contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative, si riferisce espressamente a tutte le infermità “permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso”, infermità tra le quali – ad avviso dell’Amministrazione – debbono senz’altro ritenersi comprese anche le patologie asbesto-correlate.
Con riguardo alla prima delle due condizioni richieste dalla disposizione (aver contratto la patologia “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”) sarebbero sorte le sotto elencate perplessità in merito al significato da attribuire al termine “missione”:
a) se riguardi soltanto l’attività effettuata fuori dai confini nazionali, ovvero anche quella prestata dentro i citati confini;
b) se riguardi solo l’attività operativa, intesa come quella correlata al raggiungimento di uno scopo militare definito a priori, con l’impiego prevalente di forze militari, specificamente autorizzata con un atto dell’autorità competente, ovvero possa comprendere anche attività a carattere addestrativo o logistico;
c) se possa essere considerata utile a tale fine soltanto l’attività prestata a bordo di mezzi militari (navi, aeromobili, mezzi corazzati o blindati) in attività di servizio, ovvero anche quella effettuata nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Per quanto riguarda la prima questione, si evidenzia nella relazione che l’analisi letterale della norma di cui al citato art. 564 porterebbe ad escludere l’interpretazione secondo la quale nel termine “missione” debbano essere comprese solo le attività svolte all’estero. Con riferimento, invece, alle questioni illustrate nelle lettere b) e c), si osserva che ai fini della qualificazione dell’attività di missione è richiesta la mera verifica di due elementi fattuali e oggettivi: l’esistenza di un ordine di servizio del personale da parte di un’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata e l’effettuazione di compiti o funzioni operative, addestrative o logistiche. Pertanto, in virtù delle disposizioni richiamate, dovrebbero ricomprendersi nel termine “missione”, ai fini del riconoscimento dell’equiparazione dei destinatari alle vittime del dovere, tutte le attività istituzionali peculiari, proprie – in questo caso – del personale militare, che si concretano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell’area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali.
Per quanto concerne, invece, la seconda condizione richiesta dal ripetuto comma 564 (accertamento delle particolari condizioni ambientali od operative), osserva l’Amministrazione che la sussistenza di tali condizioni deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto, soprattutto quando la circostanza sia stata già riconosciuta come causa o concausa determinante della patologia asbesto-correlata in sede di giudizio ordinario di dipendenza da causa di servizio. Non può ritenersi che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia subordinato al riscontro positivo da parte del Comitato di verifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento, della sussistenza delle specifiche circostanze che, storicamente, abbiano determinato la dispersione di micro-fibre di amianto nei luoghi di prestazione dell’attività di servizio; ciò determinerebbe infatti gravi sperequazioni proprio per le caratteristiche specifiche delle patologie asbesto-correlate e del mesotelioma pleurico in particolare. In altri termini, sarebbe del tutto superfluo ricercare l’ulteriore prova del singolo episodio comportante maggiore esposizione al rischio amianto, essendo sufficiente documentare la sussistenza di circostanze che, in relazione ad elementi oggettivi (le caratteristiche dei mezzi o delle strutture in cui il soggetto ha prestato servizio, la durata complessiva e l’intensità del periodo di servizio ivi prestato, nonché la tipologia dell’attività svolta, ecc.), consentano di desumere l’esistenza delle particolari condizioni di esposizione al rischio amianto e, conseguentemente, di affermare la riconducibilità della patologia alle particolari condizioni ambientali e operative in cui si è svolta la missione.
Tale interpretazione, oltre che rispettosa dei criteri stabiliti dal legislatore, consentirebbe di uniformarsi allo specifico atto di indirizzo parlamentare, costituito dall’ordine del giorno n. 9/3256/16 in data 15 dicembre 2007, accolto come raccomandazione, che invita il Governo ad adottare ogni iniziativa per ricomprendere, in sede applicativa dell’articolo 1, comma 564, della legge n.266 del 2005, tra le vittime del dovere ivi contemplate, anche il personale deceduto o divenuto permanentemente invalido che sia stato esposto all’amianto su unità navali, aeromobili e infrastrutture militari, sì che nei confronti di tali vittime (così come già avvenuto per le vittime del c.d. uranio impoverito) possa darsi luogo alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’Amministrazione chiede dunque al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla legittimità di tale interpretazione.
Considerato:
L’articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) ha ampliato le ipotesi in cui i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano riportato lesioni comportanti invalidità permanente nell’espletamento delle funzioni di istituto sono considerati “vittime del dovere”. Il successivo comma 564 ha poi disposto che siano equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le “particolari condizioni ambientali ed operative”.
Ai fini di un’interpretazione sistematica delle disposizioni che disciplinano l’equiparazione di alcuni soggetti alle vittime del dovere, osserva la Sezione che il comma 562 dello stesso articolo sopra richiamato enuncia il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei citati commi 563 e 564. Il combinato disposto di tali disposizioni, accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, risponde all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza. Un’esigenza evidentemente individuata dal Legislatore in considerazione delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenza e attività ad esse relative. In tale ottica, sono state preordinate le correlate risorse finanziarie apprestate dal citato comma 562 (spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006), dal decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 (173 milioni di euro per il 2007, 2,72 milioni di euro per il 2008 e circa 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009), nonché dall’articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Il regolamento di attuazione previsto dal comma 565 dell’art. 1 in questione è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 che ha disciplinato le modalità applicative delle medesime disposizioni legislative definendo anche il concetto di “missioni di qualunque natura” e di “particolari condizioni ambientali ed operative”, requisiti entrambi necessari ai fini del riconoscimento che qui interessa.
In fase applicativa, si è posta la questione dell’inclusione delle infermità asbesto-correlate nell’ambito delle disposizioni sopra richiamate; questione sulla quale è tenuto a pronunciarsi – dopo la diagnosi dell’infermità o lesione espressa dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 – il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461. La laboriosità e la lunghezza delle istruttorie condotte dal Comitato di verifica, complicate dalla difficoltà di interpretazione delle indicate due condizioni richieste dal citato comma 564 per dar luogo all’equiparazione a vittima del dovere dei militari che abbiano contratto infermità asbesto-correlate, hanno indotto l’Amministrazione della difesa a sottoporre al Consiglio di Stato il quesito interpretativo in esame.
Con riguardo alla prima condizione, ovvero aver contratto la malattia in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, la questione di rilievo è quella del significato da attribuire al termine “missione”. Da un’analisi letterale della norma, la questione pare possa senz’altro risolversi nel senso di attribuire a tale termine il significato di attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, in ragione del fatto che il citato comma 564, con il termine “missione” non può che riferirsi a un’ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell’area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali. Ciò anche in considerazione della definizione del termine “missione” fornita dal citato regolamento n. 243 del 7 luglio 2006 – all’articolo 1, lettera b) – ove precisa che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o logistici), il requisito richiesto è quello dell’autorizzazione dell’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, presupposto questo indefettibile dell’impiego del personale militare in qualsiasi attività.
Tale innegabile ampia accezione utilizzata dalle norme citate induce a ritenere che, ai fini del riconoscimento dell’equiparazione alle vittime del dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attività istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente ricomprese nell’accezione del termine “missione” riferito all’impiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell’organizzazione delle Forze armate.
Per quanto concerne, poi, l’accertamento delle “particolari condizioni ambientali od operative”, la Sezione ritiene – preliminarmente – di poter escludere che nel percorso metodologico di accertamento di tali particolari condizioni si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro-fibre di amianto nei luoghi di lavoro del personale militare. La possibilità di effettuare tale indagine, come afferma l’Amministrazione, sembra infatti da escludere alla luce di quanto dimostrato dalla scienza medico-legale in ordine sia al fatto che le patologie in esame non risulterebbero correlate alla cosiddetta dose killer, sia alla lunghissima gestazione delle stesse che ridurrebbe l’indagine in questione ad una probatio diabolica.
Riguardo al significato da attribuire alle “particolari condizioni”, l’articolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l’esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni.
In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto.
P.Q.M.
In tal senso è reso il parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia Cappugi Salvatore Giacchetti




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panorama
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

Esecuzione del giudicato della:

sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011

1) - il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;

2) - in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992

3) - che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;

IL TAR di Bologna precisa

4) - Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;

5) - che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

6) - in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;

Per completezza leggete qui sotto il tutto.

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02/07/2013 201300494 Sentenza 1


N. 00494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 314 del 2013 proposto da E. P., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Mauro Castagnetti, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Lame n. 2;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013 i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con sentenza n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011) il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;

che, come attestato dal Direttore amministrativo della Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale civile di Bologna, avverso la sentenza non è stato proposta impugnazione nei termini di legge;

che, in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 (v. decreto n. 294 del 12 dicembre 2012, emesso dalla Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I Reparto - Area Servizio speciali benefici assistenziali);

che, imputando all’Amministrazione di non avere dato corretta esecuzione alla decisione del giudice ordinario, il ricorrente ha proposto l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod.proc.amm.;

che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;

che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;

che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

che, in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;

che all’adeguamento della somma dovuta va provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte;

che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, e in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011), secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

ciao panorama interessante sentenza

per caso hai o sai dove reperirla la sentenza originale????

per farmi capire la sentenza "Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011"
non riesco a trovarla.

ciao e grazie
panorama
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

La sentenza che mi chiedi non c'è l'ho ma forse cercando su internet si potrebbe trovare.

ciao
panorama
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia/informazione agli interessati.

Come al solito sto lavorando per voi, perché vi voglio bene a tutti.
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26/07/2013 201102050 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03459/2013 e data 26/07/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 02050/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Quesito in ordine alle modalità di corresponsione degli assegni vitalizi di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407 e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 559/C/3/E/36 in data 13/05/2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

vista la propria pronuncia interlocutoria del 22 giugno 2011;

vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013 prot. n. 63079 con la quale vengono trasmessi le posizioni del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa ed il parere dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota del 13 dicembre 2011 prot. n. 22481;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
L’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, disponendo “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” ha stabilito, in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi delittuosi ivi indicati subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, un assegno vitalizio non reversibile (lire 500.000 mensili, soggetto di perequazione automatica) in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990.

Ai sensi del comma 1 bis del citato articolo, l’assegno vitalizio in questione è corrisposto ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 210.

Successivamente, la legge 3 agosto 2004, n. 206, all’art. 5, comma 3, dispone che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”.

Espone l’Amministrazione richiedente come tratto comune delle tipologie di assegni vitalizi in questione sia la intrasmissibilità jure hereditatis, ed in relazione a tale aspetto viene evidenziato un contrasto interpretativo.

Il quesito proposto concerne l’ipotesi di una istanza presentata dalla vedova e dagli orfani di una vittima del dovere dell’Arma dei Carabinieri, volta ad ottenere la corresponsione degli assegni già corrisposti in vita al loro familiare, deceduto per cause connesse con la patologia in base alla quale i benefici erano stati attribuiti.

L’articolo 13 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 210 del 1999 – dettato per l’erogazione del solo assegno vitalizio di cui alla legge n. 407 del 1998, ma ritenuto applicabile anche allo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004 – dispone, rispettivamente ai commi 4 e 5:

“4. L’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico”.

In ordine alla valenza dell’inciso “già titolare del diritto” di cui al comma 5 sopra riportato, ritiene l’Amministrazione proponente, con interpretazione letterale, che l’assunto faccia specifico riferimento a casi in cui il soggetto, pur avendone potenzialmente i requisiti, deceda prima di poter ricevere le corresponsioni di legge. Solo in tal caso gli emolumenti, maturati in vita, dovrebbero essere erogati ai familiari.

Rileva tuttavia la relazione come altre Amministrazioni interessate ritengano ininfluente l’avvenuta erogazione degli emolumenti ai fini dell’attribuzione della titolarità del diritto, con ciò interpretando la citata norma come deroga al principio generale di non reversibilità degli assegni vitalizi in questione.

La Sezione ha esaminato il quesito nell’adunanza del 22 giugno 2011 ed ha ritenuto opportuno richiedere sul quesito i punti di vista del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ragione dell’evidenziato contrasto applicativo tra i diversi Dicasteri, quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua funzione istituzionale di coordinamento dell’attività ministeriale.

Con le note citate nell’epigrafe sono stati trasmessi gli avvisi richiesti. Tra questi particolare rilievo assume il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011, che è dell’avviso che il parere reso dal Ministero della difesa sia conforme al dettato normativo, quando afferma che la natura non reversibile dei ripetuti benefici non si pone in contrasto con l'attribuzione ai superstiti degli assegni dei quali sono a loro volta dichiarati beneficiari dalle medesime norme, in presenza di particolari presupposti.

Infatti, dal combinato disposto delle norme istitutive degli assegni e dall'art.13, commi 4 e 5, del dPR 510/1999, si può desumere che, fermo restando il principio generale della natura non reversibile degli assegni di cui è titolare la vittima, nel caso in cui questi deceda contestualmente o successivamente all'evento terroristico, in conseguenza delle lesioni o infermità contratte in quell' occasione, ai suoi superstiti è attribuito un autonomo diritto a percepire detto assegno.

Anche il Ministero dell’economia e delle finanze conclude di condividere l'orientamento adottato dal Ministero della difesa e ciò in quanto più rispondente non solo al dettato normativo, oggetto delle richieste valutazioni, ma altresì all'intento del legislatore che ha manifestato la volontà di fornire un adeguato riconoscimento delle conseguenze direttamente riconducibili agli eventi criminosi.

Considerato:

Il quesito è focalizzato sulla problematica della trasmissibilità o meno dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 n. 206, ai superstiti, nei casi in cui la persona, già titolare dell’elargizione, sia deceduta successivamente all’evento criminoso per cause legati alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere.

All’uopo giova ripercorrere la fonte normativa che desta necessità di interpretazione in relazione alla trasmissibilità ed alla non reversibilità del beneficio degli assegni vitalizi.

I commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.P.R. 27 luglio 1999 n. 510 dispongono:

“”4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico””.

Ora, dal combinato disposto delle norme istitutive ed applicative dei benefici in questione (legge n. 407/1998 e n. 206/2004) e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 510/1999 si può desumere che, l’assegno vitalizio compete alla vittima ovvero ai superstiti, ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998.

Quindi l’elargizione compete solo ai soggetti destinatari indicati nell’art. 2 della legge n. 407/1998, cioè alla vittima ovvero ai superstiti che sono, quindi, autonomamente titolari del diritto per disposizione di legge specifica, ma non iure hereditatis.

Pertanto, resta fermo il principio generale della natura non reversibile (a favore di eventuali eredi) degli assegni di cui era titolare la vittima ovvero anche i superstiti; questi ultimi perché anch’essi titolari del diritto per legge e non quali eredi della vittima.

Per cui, in caso del decesso del titolare del vitalizio, legato alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere, rivive, giusta il disposto del comma 5 del D.P.R. 510/1999 (…deceduto successivamente all’evento criminoso…), il diritto in capo ai superstiti di cui all’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, se ed in quanto erano da qualificare tali all’atto in cui era sorto il diritto all’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407/1998 e n. 206/2004.

P.Q.M.
nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

Un grazie particolare a panorama
sempre puntuale e preciso.

la sentenza che chiedevo in internet non si trova.

grazie
panorama
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

vedi link

Tutela vittime del dovere per patologie asbesto correlate, e riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali e indennitario risarcitorie.

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