Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308 e s.

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Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308 e s.

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Attribuzione della speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. 3 giugno 1981 n. 308 e successive modifiche.
Nel caso possa interessare a qualcuno metto a disposizione questa Sentenza del Consiglio di Stato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 04462/2011REG.PROV.COLL.
N. 10796/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10796 del 2004, proposto da:
OMISSIS; nonché, in prosieguo di causa, anche da OMISSIS quali eredi di OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. G. G. ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. B. T., via Germanico, 96;
contro
Ministero della Difesa –Direzione Generale delle Pensioni, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, n. 1105 dd. 18 dicembre 2003, concernete attribuzione della speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. 3 giugno 1981 n. 308 e successive modifiche.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per i ricorrenti l’Avv. G. G. e per il Ministero della Difesa l’Avvocato dello Stato A. E.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.1. Il giorno 28 marzo 1974 è deceduto per “OMISSIS”, contratta durante il servizio di leva militare, l’aviere OMISSIS, in forza alla Scuola Centrale Vigilanza Aeronautica Militare (V.A.M.) – OMISSIS funzionante presso l’Aeroporto “OMISSIS” di Viterbo.
I familiari del defunto hanno chiesto al Ministero della Difesa la speciale elargizione contemplata dall’art. 6 della L. 3 giugno 1981 n. 308 come integrato dall’art. 2 della L. 14 agosto 1991 n. 280 e all’epoca vigente.
La loro domanda è stata peraltro respinta con decreto n. …… dd. 11 aprile 1995 emesso dalla Direzione Generale delle Pensioni del Ministero della Difesa – Reparto II – Divisione XI, nel presupposto che due dei familiari superstiti, ossia le Signori OMISSIS, non erano conviventi con il deceduto all’atto della sua morte, nel mentre gli altri familiari, ossia i Signori OMISSIS non erano a carico del deceduto medesimo, ma godevano di reddito proprio.
1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, i Signori OMISSIS hanno pertanto chiesto l’annullamento del sopradescritto provvedimento di diniego, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione e falsa applicazione del predetto art. 6 della L. 308 del 1981 come integrato dall’art. 2 della L. 280 del 1991.
1.3. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione dell’impugnativa avversaria.
1.4. Con sentenza n. 1105 dd. 18 dicembre 2003 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.
2.1. Con l’appello in epigrafe i medesimi familiari del deceduto chiedono ora la riforma di tale pronuncia, riproponendo anche nella presente sede di giudizio la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. 308 del 1981 come integrato dall’art. 2 della L. 280 del 1991.
2.2. Anche nella presente sede di giudizio si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione dell’appello.
2.3. Nella pendenza della causa è deceduto il ricorrente Sig. OMISSIS, e il giudizio è stato proseguito in sua vece dagli eredi, Signori OMISSIS.
3. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto.
4.2. Secondo il T.A.R., risponderebbe al vero che la disposizione normativa invocata dai ricorrenti a sostegno della propria richiesta “si limita ad indicare genericamente i familiari dei soggetti indicati nell’articolo 1” della medesima L. 308 del 1981, “e cioè i militari in servizio di leva o richiamati nelle forze armate, ma è evidente che la dizione “familiari” sta ad intendere tutti coloro i quali, in base ad una interpretazione sistematica dell’ordinamento vigente, sono di regola destinatari dei benefici che lo Stato attribuisce in materia di pensioni o indennità”; e risulterebbe parimenti vero che all’articolo 3 della stessa L. 308 del 1981 “i benefici sono attribuiti alle vedove e agli orfani, e in mancanza di questi ai genitori e ai collaterali, ma … sempre che, in base all’ordinamento, questi abbiano diritto a godere dell'attribuzione di tale beneficio. Va rammentato, infatti, che la norma di cui all’art. 6 della L. 13 agosto 1980 n. 466 che prevede speciali elargizione a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, tra i quali devono rientrare anche i militari in servizio di leva, stabilisce che i familiari che hanno diritto a godere di queste speciali elargizione sono: 1) il coniuge superstite e i figli se conviventi a carico; 2) i figli , in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) i genitori; 4) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico. In base a questa disposizione, quindi, qualora non sussistono coniuge superstite o figli o genitori, i fratelli e le sorelle possono beneficiare delle indennità o della pensione previste a favore dei dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, connesse a questi eventi, solo se siano conviventi ed a carico, circostanza che non si verifica nel caso di specie, dato che due dei familiari neanche sono conviventi con l’interessato, mentre gli altri tre godono di un loro particolare reddito e, quindi non sono a carico dell’interessato. Gli interessati hanno richiamato un parere del Consiglio di Stato che afferma che nella specie non potrebbe applicarsi la L. 466 del 1980 e, in particolare, l’articolo 6 che si riferisce a speciali elargizione a categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, perché il beneficio invocato dai ricorrenti non può ritenersi identico a quelli previsti dalla L. 466 del 1980 e nemmeno a quelli di cui alle altre leggi richiamate da quest’ultima. Il Collegio, tuttavia, non ritiene di poter concordare con il parere richiamato, nonostante provenga da un autorevole consesso. Infatti, non soltanto la L. 466 del 1980 deve ritenersi di applicazione generale in quanto non si limita ad elargizioni a favore di vittime di azioni terroristiche, ma a qualsiasi vittima del dovere, cioè a seguito di eventi verificatisi durante il periodo di servizio a favore dello Stato. D’altro canto, osserva il Collegio, che risulterebbe del tutto illogico attribuire il beneficio di che trattasi a familiari di soggetti deceduti durante il servizio di leva e non a favore di coloro che abbiano perduto un familiare perché vittima del proprio dovere o perché morto in conseguenza di azioni terroristiche” (cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata).
4.3. Questo Collegio dissente da tale interpretazione.
L’art. 1 della L. 308 del 1981 come sostituito dall’art. 1 della L. 14 agosto 1991 n. 280, vigente all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato in primo grado ma ora abrogato per effetto dell’art. 2268, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, contemplava quali “destinatari delle norme” contenute nella legge medesima “i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze Armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi Carabinieri, gli allievi della Guardia di Finanza, gli allievi agenti di Polizia, gli allievi del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell’Accademia Navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni”, escludendo quindi dal relativo “beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione”.
Il susseguente art. 6 della medesima L. 308 del 1981 - parimenti ora abrogato per effetto del predetto art. 2268, comma 1, del D.L.vo 66 del 2010 - disponeva, quindi, al suo primo comma che “ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di Polizia, compresi i funzionari di Pubblica Sicurezza e il personale della Polizia Femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla L. 28 novembre 1975 n. 624, e successive integrazioni e modificazioni”; al secondo comma disponeva, quindi, che “tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia”.
Per effetto dell’art. 2 della L. 280 del 1991 era stato aggiunto allo stesso art. 6 della L. 308 del 1981 un terzo comma, in forza del quale “ai familiari dei destinatari di cui all’articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni”, pari ad attuali € 25.822,84.-
Risulta ben evidente che in tal modo il legislatore aveva inteso, relativamente a tale particolare e ben puntuale beneficio, accordare la relativa attribuzione economica ai “familiari”, così come individuati dall’art. 1 dello stesso testo novellato della L. 308 del 1981 in dipendenza di qualsivoglia effetto letale verificatosi durante il periodo di servizio; e risulta altrettanto assodato che la stessa nozione di “familiari” comprende non soltanto il coniuge, ma anche tutte le persone legate al deceduto da un vincolo di consanguineità, ivi dunque compresi i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle (come, per l’appunto, nel caso di specie).
Nell’intrinseca sufficienza, agli effetti ermeneutici, delle disposizioni testè riferite discende pertanto con altrettanta evidenza l’illogicità di qualsivoglia richiamo sistematico all’art. 6 della L. 13 agosto 1980 n. 466, entrato precedentemente in vigore e che contempla ben altra “speciale elargizione” a’ sensi dell’art 3 della L. 27 ottobre 1973 n. 629 come integrato dall’art. 1 della L. 28 novembre 1975 n. 624, il cui importo, pari a Lire 100 milioni (ora corrispondenti ad € 51.645,90.-) va corrisposto “alla vedova e agli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, del Corpo Forestale dello Stato, nonché dei funzionari di Pubblica Sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la L. 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico”, nonché “alle famiglie dei Vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere”, ma – per l’appunto–“secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico”.
Infatti, nulla autorizza ad applicare il medesimo ordine e le medesima limitazioni riferite al diritto a pensione del coniuge e alla convivenza a carico dei fratelli e sorelle anche ai “familiari” cumulativamente considerati dall’art. 1 della L. 308 del 1981 come sostituito dall’art. 1 della L. 14 agosto 1991 n. 280, posto che si tratta di beneficio con ogni evidenza diverso nei suoi presupposti (decesso durante il servizio nel caso della L. 308 del 1981 e successive modifiche; decesso in conseguenza “ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere” nel caso della L. 466 del 1980), e comunque disciplinato da disposizioni susseguentemente entrate in vigore rispetto alla disciplina di cui alla L. 466 del 1980: circostanza, questa, che rende evidente come la mancata riconferma nel contesto normativo della L. 308 del 1981 dell’ordine di assegnazione del beneficio contemplato dall’art. 6 della L. 466 del 1980 non è da ricondurre a una mera “svista” del legislatore, ma ad una sua precisa scelta, posto che se il medesimo legislatore avesse inteso seguire nell’ambito della L. 308 del 1981 gli stessi ordini di priorità e di esclusione contemplati dalla L. 466 del 1980 avrebbe esplicitato tale sua volontà in via espressa (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Né, soprattutto, va sottaciuto che alle medesime conclusioni è pure giunto il parere reso da Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 1992 n. 602, non condiviso nel suo contenuto dal giudice di primo grado ma che, ad avviso di questo Collegio, ha rettamente concluso nel senso che ai fini dell’individuazione dei soggetti aventi titolo alla speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. 308 del 1981, come aggiornato dall’art. 2 della L. 280 del 1991, non può applicarsi la L. 466 del 1980, ed in particolare l’art. 6 della stessa, stante la specialità della normativa relativa, che si riferisce – per l’appunto – a speciali elargizioni a categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, con la conseguenza che nel caso di cui alla L. 308 del 1981 devono essere applicate le norme del Codice Civile sulle successioni legittime al fine dell’individuazione dei beneficiari della speciale elargizione.
5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 5.000,00.- (cinquemila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 26/07/2011


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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308 e s.

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Questo il "cuore" della sentenza del Tar Lazio su speciale elargizione prevista dalla l.n. 308/81.

1)- Considerato che la legge n. 280 del 1991, modificando l’art. 1 e l’art. 6 della suddetta legge n. 308 ha espressamente esteso tale provvidenza anche agli eventi verificatisi “durante il periodo di servizio” tra cui rientrano anche gli INFORTUNI IN ITINERE per cui può ragionevolmente affermarsi che l’evento dannoso che dà diritto ai benefici di legge non è più soltanto un fatto occorso per causa di servizio ma qualunque episodio intervenuto durante il periodo di servizio (cfr. T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – n. 16 del 10 gennaio 2009);

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08/07/2011 Sentenza Breve 1B

N. 06101/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02884/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2884 del 2011, proposto da:
OMISSIS in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui figli minori OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via G. Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere la speciale elargizione prevista dalla l.n. 308/81.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la ricorrente, in proprio e quale coniuge superstite del TEN. Col. OMISSIS e quale esercente la patria potestà sui figli minori OMISSIS, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 9 dicembre 2010, notificato il 24 gennaio 2011, con il quale è stata respinta l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere la concessione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 308/1981;
Considerato che la ricorrente contesta il gravato procedimento motivato dal fatto che l’evento mortale deve essere riconducibile all’espletamento di effettiva attività istituzionale in quanto l’elargizione è finalizzata a quell’area di rischi cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
Ritenuto che l’incidente cui è stato vittima il marito della ricorrente, avvenuto in itinere, deve essere considerato come avvenuto in servizio, e tale è stato riconosciuto dall’Amministrazione sia ai fini della concessione dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata;
Considerato che l’art. 6 della legge n. 308 del 1981 prevedeva la corresponsione di una speciale elargizione ai familiari dei militari di leva ed in s.p.e. “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio”;
Considerato che la legge n. 280 del 1991, modificando l’art. 1 e l’art. 6 della suddetta legge n. 308 ha espressamente esteso tale provvidenza anche agli eventi verificatisi “durante il periodo di servizio” tra cui rientrano anche gli infortuni in itinere per cui può ragionevolmente affermarsi che l’evento dannoso che dà diritto ai benefici di legge non è più soltanto un fatto occorso per causa di servizio ma qualunque episodio intervenuto durante il periodo di servizio (cfr. T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – n. 16 del 10 gennaio 2009);
Considerato che la morte del TEN. Col. OMISSIS è avvenuta in data …….. 2008 sotto la vigenza della disposizione di cui all’art. 6 della legge n. 308/1981 così come modificato dalla legge n. 286/91 che prevedeva la corresponsione del beneficio in questione per eventi verificatisi “durante il periodo di servizio” senza limitare il suddetto beneficio ai soli eventi collegati strettamente all’adempimento del servizio;
Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento attesa la spettanza in capo alla ricorrente della speciale elargizione di cui è causa.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/07/2011
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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

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artt. 1 e 6 della legge n. 308/81;

art. 1 della legge n. 280/91.

1) - Un militare in servizio di leva è morto il 22.6.1988 in seguito ad un tentativo di suicidio durante un periodo di congedo.

2) - l’art. 6 della legge n. 308/81 prevede, nell’ultimo comma, l’elargizione di 50 milioni ai familiari di militari morti durante il periodo di servizio per un evento dannoso che ne cagioni la morte (cfr. anche art. 1 della stessa legge 308). Non dunque durante il servizio ma nel periodo di servizio.

Ricorso accolto.

I fatti potete leggerli meglio qui sotto.

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LEGGE 14 agosto 1991, n. 280
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti. (GU n.202 del 29-8-1991 )
note: Entrata in vigore della legge: 13/9/1991

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20/12/2012 201210650 Sentenza 1B


N. 10650/2012 REG.PROV.COLL.
N. 11782/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11782 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Ruggiero, Ugo Vetere, con domicilio eletto presso Studio Legale Vetere - Ruggiero in Roma, via Valadier, 39 1^ Piano Int. 3;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della speciale elargizione di cui alla legge n. 308/81

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, genitore di un militare in servizio di leva morto il 22.6.1988 in seguito ad un tentativo di suicidio durante un periodo di congedo, impugnava il decreto n. 9 del 12.7.1999 (Pos.DGPM/11/20/625011/8) con il quale l’Amministrazione della Difesa aveva respinto il suo ricorso gerarchico contro il rigetto dell’istanza tesa ad ottenere la speciale elargizione prevista dall’articolo 6 della legge 3.6.1981 n. 308 per i familiari dei militari deceduti in conseguenza o per causa di servizio. Con sentenza di questo Tribunale, Sezione I bis, n. 5436/2005, veniva accolto il gravame contro il suddetto decreto in quanto l’Amministrazione aveva ritenuto applicabile al caso una disposizione entrata in vigore successivamente al fatto per il quale era stata chiesta l’elargizione (l’art. 1 della legge n. 280/91 che ha modificato l’art. 1 della legge 308/81).

Successivamente, il Ministero della difesa in sede di rideterminazione in conseguenza della citata sentenza n. 5436/2005 respingeva nuovamente l’istanza di elargizione con decreto n. 2 del 30.9.2005. Contro tale ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto il presente ricorso prospettando i seguenti motivi di gravame:

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 308/81 – insufficienza della motivazione – vizio logico – contraddittorietà della motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 280/91- violazione dell’art. 11 delle preleggi.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 29 ottobre 2012.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 31 ottobre 2012.

DIRITTO
Il figlio del ricorrente durante il servizio di leva viene colto da una sindrome depressiva probabilmente conseguente all’espletamento degli obblighi militari. Prima di rientrare da un periodo di congedo tenta il suicidio e dopo alcuni giorni, per le conseguenze riportate, muore. Il padre chiede all’Amministrazione della Difesa un’elargizione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 308/81. Impugna quindi il decreto che decide in senso negativo il suo ricorso gerarchico avverso il mancato riconoscimento. Il TAR Lazio, sez.I bis, con sentenza 5436/2005 accoglie in parte il gravame ritenendo fondato il motivo relativo alla censurata operatività al caso di una disposizione entrata in vigore nel 1991, cioè dopo il fatto. In particolare, l’art. 1 della legge n. 280/91 che ha modificato l’art. 1 della legge 308/81 (norma che indicava i soggetti destinatari del beneficio).

La stessa sentenza dispone poi che sia l’Amministrazione a rideterminarsi in ordine all’esistenza o meno dei requisiti per ottenere l’elargizione richiesta.

Ciò premesso, con il presente ricorso viene impugnata la rideterminazione negativa dell’Amministrazione successivamente intervenuta. Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione intimata non avrebbe ottemperato all’ordine del giudice e che nel nuovo provvedimento si sarebbe limitata ad affermare l’insussistenza del nesso di causalità in ragione del fatto che il figlio si trovava in licenza.

Ed in effetti, nel provvedimento impugnato il motivo posto a base del rigetto della domanda di elargizione consiste nell’affermata circostanza che trovandosi il figlio in licenza il suo decesso, solo per questo, non può essere causa dell’adempimento di un servizio o di un’attività di servizio.

Orbene, l’art. 6 della legge n. 308/81 prevede, nell’ultimo comma, l’elargizione di 50 milioni ai familiari di militari morti durante il periodo di servizio per un evento dannoso che ne cagioni la morte (cfr. anche art. 1 della stessa legge 308). Non dunque durante il servizio ma nel periodo di servizio.

Il provvedimento impugnato tuttavia non motiva in ordine all’assenza di un nesso di causalità tra il decesso e il periodo di servizio, limitandosi a dire che il figlio del ricorrente non è morto durante un’attività di servizio.

Per questa ragione, il ricorso è da accogliere essendo lo stesso provvedimento privo della necessaria motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00(duemila).

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da panorama »

negata la concessione della speciale elargizione ai sensi della legge n. 280/91.
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1) - I ricorrenti, fratelli di un militare deceduto durante un’esercitazione militare, hanno presentato domanda al Ministero della Difesa al fine di ottenere la speciale elargizione prevista dalla legge n. 280/1991 ma l’Amministrazione ha tuttavia negato il riconoscimento, motivando il rifiuto sulla base della circostanza che gli stessi ricorrenti non risultavano a carico del proprio fratello al momento del decesso.

2) - I ricorrente deducono che nessuna norma delle leggi citate dispone che i familiari debbano risultare a carico del congiunto. I ricorrenti inoltre sono succeduti ai defunti genitori e pertanto sono gli eredi universali del militare deceduto.

3) - La parte ricorrente asserisce che, le disposizioni contenute nella legge n. 280/1991 e nella legge n. 380/1981 non farebbero distinzioni tra familiari a carico o meno, limitandosi a far riferimento al generico concetto di familiari.

Il ricorso è fondato.

IL TAR LAZIO nel contesto di tutto l dialogo richiama:

4) - una pronunzia del Consiglio di Stato (Sezione IV, 12 settembre 2006 n. 5303), in cui si afferma che: "è ulteriormente evidente anche la ragionevolezza della norma, in quanto l'elargizione suddetta non tende tanto a riparare una perdita economica derivante dal decesso del congiunto, quanto piuttosto rappresenta un "segno" dell'ordinamento come riconoscimento indennitario della situazione venutasi a determinare, nell'ambito di quell'attività a servizio della collettività a cui il soggetto era addetto".

5) - Le considerazioni precedentemente esposte inducono a dare atto della condivisibilità delle doglianze proposte con il presente gravame avverso l'atto impugnato, segnatamente per la parte in cui siffatta determinazione ha negato, nei confronti dei ricorrenti, il riconoscimento della "speciale elargizione" in questione, in diretta applicazione della disposizione di cui all'art. 6 della legge 466/1980.

Il resto giusto x completezza dell'argomento leggetelo qui sotto.
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20/03/2014 201403106 Sentenza 1B


N. 03106/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02836/1997 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 1997, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Bruno, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Calcutta, 25;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto n. 13 del 13.6.1996 del Ministero della Difesa con il quale è stata negata la concessione della speciale elargizione ai sensi della legge n. 280/91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, fratelli di un militare deceduto durante un’esercitazione militare, hanno presentato domanda al Ministero della Difesa al fine di ottenere la speciale elargizione prevista dalla legge n. 280/1991.

Con decreto n. 13 del 13.6.1996, l’Amministrazione ha tuttavia negato il riconoscimento della predetta elargizione, motivando il rifiuto sulla base della circostanza che gli stessi ricorrenti non risultavano a carico del proprio fratello al momento del decesso.

Contro il suddetto provvedimento di diniego hanno quindi proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 308/1981 e della legge n. 208/1991 - Successione nel diritto.

Nessuna norma delle leggi citate dispone che i familiari debbano risultare a carico del congiunto. I ricorrenti inoltre sono succeduti ai defunti genitori e pertanto sono gli eredi universali del militare deceduto.

2. Illegittimità costituzionale della legge n. 720/1981.

Il Ministero della Difesa nega il diritto ai ricorrenti anche in ragione di quanto disposto dalla legge n. 720/1981 che prevede il riconoscimento della speciale elargizione per i familiari dei caduti in servizio o a seguito di attentati terroristici solo per i fratelli o sorelle conviventi. Tale disposizione sarebbe incostituzionale perché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 15.3.1997.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13.11.2013.

I ricorrenti, fratelli di un militare di leva deceduto durante un’esercitazione, impugnano il diniego opposto dal Ministero della Difesa alla loro richiesta di vedersi riconosciuta la speciale elargizione prevista dalla legge n. 280/1991, che ha modificato ed integrato le disposizioni della legge n. 380/1981 ed in particolare l’art. 6 della stessa legge.

Quest’ultima disposizione prevede il riconoscimento di una elargizione economica in favore dei familiari dei militari in servizio di leva deceduti in attività di servizio.

Nel ricorso sostengono che l’intimata Amministrazione ha illegittimamente negato il suddetto beneficio in ragione del fatto che gli stessi all’atto del decesso del militare non fossero a suo carico, eccependo anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 720/1981 (disposizione richiamata dall’Amministrazione per negare il riconoscimento della speciale elargizione).

Ciò premesso, il Collegio esamina preliminarmente la prospettata incostituzionalità dell’art. 2 della legge n. 720/1981. Tale disposizione, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, limita l’elargizione oggetto del giudizio ai soli fratelli o sorelle conviventi e a carico del militare deceduto.

Secondo parte ricorrente la norma sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra i fratelli conviventi e a carico e quelli che non lo sono, pur essendo eredi legittimi del soggetto deceduto in servizio.

La questione di legittimità costituzionale proposta è manifestamente infondata.

L’art. 2 della legge n. 720/1981 sostituisce l’art. 6 della legge n. 466/1980 indica le categorie di familiari cui spetta la speciale elargizione. Tra di essi, al punto 4) del comma 1, prevede come possibili destinatari esclusivamente i fratelli e le sorelle se conviventi e a carico. Tale disposizione non appare affatto irragionevole sul piano dell’erogazione di speciali elargizioni economiche da parte dello Stato, elargizioni che per il loro carattere di eccezionalità debbono essere necessariamente circoscritte quanto ai possibili beneficiari. Pertanto, nessun evidente contrasto con l’art. 3 della Costituzione e più in generale con il principio di uguaglianza può invocarsi, laddove la norma riconosce il beneficio economico, per le categorie cui essa si riferisce, solo a chi dipende e convive con il militare deceduto. Tale beneficio infatti non ha natura risarcitoria o successoria, ma costituisce un istituto di carattere solidaristico con le ovvie conseguenze in ordine ai limiti per la sua attribuzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, par. n. 55/1993).

Nel merito i ricorrenti denunciano l’illegittimità del diniego opposto dall’intimata Amministrazione la quale avrebbe motivato la sua determinazione alla luce della richiamata disposizione di cui all’art. 2 della legge 720/1981, nonché dell’art. 6 della legge n. 466/1980. Secondo parte ricorrente, invece, le disposizioni contenute nella legge n. 280/1991 e nella legge n. 380/1981 non farebbero distinzioni tra familiari a carico o meno, limitandosi a far riferimento al generico concetto di familiari.

Il ricorso è fondato.

Infatti, stabilisce l'art. 1 della legge 3 giugno 1981 n. 308 che "sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968 n. 313 e successive modificazioni”. Il comma 3 del successivo art. 6 prevede, poi, che "ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni". Il beneficio introdotto dalla disposizione da ultimo riportata, come modificata dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 280, ha decorrenza, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge 280/1991, dal 10 gennaio 1969. Ciò posto, va osservato come il fondamento motivazionale dell'impugnata determinazione, con la quale l'Amministrazione della Difesa ha negato il riconoscimento del beneficio in questione in favore dei ricorrenti, risieda nell'affermata applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466.

Tale corpo normativo (il quale, si osservi, disciplina esclusivamente le "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha stabilito (al citato art. 6) che "la speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico"; soggiungendo, ulteriormente, che "fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

In base a questa disposizione, il coniuge superstite, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle possono beneficiare delle indennità o della pensione previste a favore dei dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, connesse a questi eventi, solo se siano conviventi ed a carico, circostanze, quest’ultime, che incontrovertibilmente non ricorrono nel caso di specie.

Osserva peraltro il Collegio che, lungi dal focalizzare l'attenzione sulla sussistenza o meno dei presupposti indicati dalla richiamata disposizione di cui alla legge 466/1980, deve piuttosto verificarsi se le relative previsioni (espressamente dirette al riconoscimento di una "speciale elargizione a categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") possano trovare applicazione relativamente alla fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale.

Deve escludersi, al riguardo, che il beneficio invocato dai ricorrenti possa ritenersi identico o anche solo assimilabile in ragione della ravvisata omogeneità di ratio dispositiva rispetto a quelli previsti dalla legge n. 466/1980 ed a quelli di cui alle altre leggi richiamate da quest'ultima.

Ciò comporta, altresì, che, in ragione dell'espressa delimitazione della portata dispositiva delle previsioni introdotte dalla legge 466/1980 (si ripete, rivolte alle sole categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), tale corpo normativo non è suscettibile di applicazione generale. E, comunque, la norma che dispone l'elargizione dello speciale beneficio a favore del militare deceduto (art. 6 della legge n. 308/1981, come aggiunto dalla legge n. 280/1991) é una norma di carattere speciale, specificamente emanata per la fattispecie, la quale, quindi, a cagione di tale sua specialità, non può essere collegata con altre norme dell'ordinamento che hanno come oggetto altri e distinti benefici.

Secondo tale speciale disposizione, l’elargizione del beneficio ai "familiari" non richiede l'ulteriore requisito dell'essere a carico del militare deceduto. Cosicché, essendo tradizionalmente il termine "familiari" inteso in relazione a coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela e affinità (e trattandosi, nella fattispecie, dei fratelli e delle sorelle del militare), la debenza dell'elargizione in favore di questi ultimi non può essere posta in discussione.

Tale interpretazione peraltro è stata già sostenuta in una pronunzia del Consiglio di Stato (Sezione IV, 12 settembre 2006 n. 5303), in cui si afferma che: "è ulteriormente evidente anche la ragionevolezza della norma, in quanto l'elargizione suddetta non tende tanto a riparare una perdita economica derivante dal decesso del congiunto, quanto piuttosto rappresenta un "segno" dell'ordinamento come riconoscimento indennitario della situazione venutasi a determinare, nell'ambito di quell'attività a servizio della collettività a cui il soggetto era addetto".

Le considerazioni precedentemente esposte inducono a dare atto della condivisibilità delle doglianze proposte con il presente gravame avverso l'atto impugnato, segnatamente per la parte in cui siffatta determinazione ha negato, nei confronti dei ricorrenti, il riconoscimento della "speciale elargizione" in questione, in diretta applicazione della disposizione di cui all'art. 6 della legge 466/1980.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di euro 2000,00(duemila/00), oltre agli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 novembre 2013, 19 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
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antoniomlg
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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da antoniomlg »

ed il T.A.R. ha impiegato ben 17 anni?



ciao
christian71
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Re: R: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 3

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:ed il T.A.R. ha impiegato ben 17 anni?



ciao
Capita.... io a fine maggio se tutto va bene concludo un ricorso al TAR iniziato nel 1998....certo che il mio è per motivi molto meno importanti è......

Ciao

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Antonio_1961
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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da Antonio_1961 »

Scusa cristian, la politica è cosi complicata che anche gli stessi politici hanno le idee confuse...io credo che i veri politici siamo noi i cittadini, siamo noi che alla fine decidiamo.. per questo ti dico che se va male la colpa è anche nostra.
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Re: R: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 3

Messaggio da christian71 »

Antonio_1961 ha scritto:Scusa cristian, la politica è cosi complicata che anche gli stessi politici hanno le idee confuse...io credo che i veri politici siamo noi i cittadini, siamo noi che alla fine decidiamo.. per questo ti dico che se va male la colpa è anche nostra.
Mmmmmmm......si e no.....nel senso che in realtà il politico generalmente nel corso della propaganda elettorale non ha le idee così confuse, anzi, quando promette di risolvere il problema della disoccupazione, delle pensioni ridicole, delle tasse esagerate, dei propri stipendi troppo alti, di mettere fine agli sprechi veri, ecc..., dimostra di conoscere quali sono i problemi veri dalla nazione....ma poi, una volta raggiunto lo scopo non si è mai capito perchè, dimenticano tutto e la loro priorità non vede oltre la sfera personale e i propri interessi fino a quando si deve tornare a votare... Per quanto riguarda il cittadino purtroppo non ho mai visto che quando si è andati a chiedere qualcosa ci abbiano capiti, ad eccezzione di quando si va votare e se vai ad analizzare perchè ci ascoltano quando diamo in nostro voto, capirai che lo fanno sempre per lo stesso motivo....perchè fa bene ai loro interessi personali, perchè li stiamo autorizzando a rubare i soldi delle nostre tasse che poi non basteranno per pagare le pensioni, gli stipendi, ecc.... e quindi le aumenteranno ancora...purtroppo votare uno anzichè l'altro serve a poco in quanto sembra che ti stiano proponendo di scegliere il boia che ti deve giustiziare, cosa cambia sceglierne uno diverso, tanto alla fine verrai giustiziato allo stesso modo.... Purtroppo i cittadini non hanno più voce perchè di manifestazioni ce ne sono anche troppe e di tutti i colori, quà ci prendono in giro, non possono dire che siamo in crisi e quindi sguinsagliano la Guardia di Finanza per contravvenzionare il piccolo commerciante che non ha fatto uno scontrino di 15€ per arrivare a fine mese e poi si viene a sapere che un politico ha rubato 10.000.000 di Euro e invece di sequestrargli ogni bene e radiarlo a vita dall'attività politica gli fa da corriculum per le prossime elezioni....purtroppo bisogna entrere nell'ottica che l'organo preposto a cambiare le cose per migliorare le condizioni del paese pacificamente è e deve essere la politica onesta, se deve essere il cittadino disperato a cambiare le cose contro la volonta dei nostri politici disonesti non resta altro che fare una guerra civile come sta accadendo in altre nazioni....ma ti sembra una cosa giustà????

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panorama
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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da panorama »

Se il Tar ha impiegato 17 anni è perchè la parte ricorrente non ha sollecito la trattazione, inoltre, da quello che si legge, durante il percorso i genitori sono defunti e il ricorso è stato portato avanti da altri f.lli/s.lle (familiari) del militare deceduto.
Se i ricorrenti ogni toto anni tramite proprio legale avanzano istanza di prelievo/fissazione udienza allora i ricorsi si sbrigano altrimenti dormono negli archivi finchè qualcuno non si sveglia.
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Re: R: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 3

Messaggio da christian71 »

panorama ha scritto:Se il Tar ha impiegato 17 anni è perchè la parte ricorrente non ha sollecito la trattazione, inoltre, da quello che si legge, durante il percorso i genitori sono defunti e il ricorso è stato portato avanti da altri f.lli/s.lle (familiari) del militare deceduto.
Se i ricorrenti ogni toto anni tramite proprio legale avanzano istanza di prelievo/fissazione udienza allora i ricorsi si sbrigano altrimenti dormono negli archivi finchè qualcuno non si sveglia.
Confermo panorama, anche il mio pare sia andato così per le lunghe per amncanza di isolleciti…..purtroppo mi ero affidato ad un legale poco competente, io ogni tanto contattavo lui per avere notizie e invece di propormi di fare un sollecito mi diceva che bisognava aspettare, poi un paio di anni fa mi sono deciso a cambiare avvocato e la faccenda si è sbloccata. Spero almeno di vicerlo sto ricorso…

Saluti

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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da panorama »

Mi sembra che un istanza di prelievo costa all'avvocato circa €.30,00 (quando c'era la Lira costava 50.000). Adesso il vero costo non lo so.
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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da christian71 »

Ma infatti, non era per i 30 o 50 euro che non facevo fare un sollecito, era che non sapevo proprio come funzionassero queste cose e lui mi diceva che era solo questione di tempo…..pazienza, purtroppo ogni tanto per imparare bisogna prendere una fegatura....

Saluti

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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da panorama »

molti avvocati una volta che si sono assicurati i clienti e/o la parcella, vanno a rilento. Dobbiamo essere noi ad insistere se ci teniamo a qualche cosa. E' buona abitudine ogni 3/4 anni far fare l'istanza di prelievo in modo da far vedere che ci teniamo al ricorso per non farlo dichiarare perento. (scaduto). In tali casi bisogna riassumerlo in dibattimento altrimenti la c.d. legge Pinto viene ridotta di percentuale.
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Antonio_1961
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Re: R: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 3

Messaggio da Antonio_1961 »

christian71 ha scritto:
Antonio_1961 ha scritto:Scusa cristian, la politica è cosi complicata che anche gli stessi politici hanno le idee confuse...io credo che i veri politici siamo noi i cittadini, siamo noi che alla fine decidiamo.. per questo ti dico che se va male la colpa è anche nostra.
Mmmmmmm......si e no.....nel senso che in realtà il politico generalmente nel corso della propaganda elettorale non ha le idee così confuse, anzi, quando promette di risolvere il problema della disoccupazione, delle pensioni ridicole, delle tasse esagerate, dei propri stipendi troppo alti, di mettere fine agli sprechi veri, ecc..., dimostra di conoscere quali sono i problemi veri dalla nazione....ma poi, una volta raggiunto lo scopo non si è mai capito perchè, dimenticano tutto e la loro priorità non vede oltre la sfera personale e i propri interessi fino a quando si deve tornare a votare... Per quanto riguarda il cittadino purtroppo non ho mai visto che quando si è andati a chiedere qualcosa ci abbiano capiti, ad eccezzione di quando si va votare e se vai ad analizzare perchè ci ascoltano quando diamo in nostro voto, capirai che lo fanno sempre per lo stesso motivo....perchè fa bene ai loro interessi personali, perchè li stiamo autorizzando a rubare i soldi delle nostre tasse che poi non basteranno per pagare le pensioni, gli stipendi, ecc.... e quindi le aumenteranno ancora...purtroppo votare uno anzichè l'altro serve a poco in quanto sembra che ti stiano proponendo di scegliere il boia che ti deve giustiziare, cosa cambia sceglierne uno diverso, tanto alla fine verrai giustiziato allo stesso modo.... Purtroppo i cittadini non hanno più voce perchè di manifestazioni ce ne sono anche troppe e di tutti i colori, quà ci prendono in giro, non possono dire che siamo in crisi e quindi sguinsagliano la Guardia di Finanza per contravvenzionare il piccolo commerciante che non ha fatto uno scontrino di 15€ per arrivare a fine mese e poi si viene a sapere che un politico ha rubato 10.000.000 di Euro e invece di sequestrargli ogni bene e radiarlo a vita dall'attività politica gli fa da corriculum per le prossime elezioni....purtroppo bisogna entrere nell'ottica che l'organo preposto a cambiare le cose per migliorare le condizioni del paese pacificamente è e deve essere la politica onesta, se deve essere il cittadino disperato a cambiare le cose contro la volonta dei nostri politici disonesti non resta altro che fare una guerra civile come sta accadendo in altre nazioni....ma ti sembra una cosa giustà????

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Si appunto ....è il popolo che li mette al potere...sbagliando.
christian71
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Re: Speciale elargizione cui art. 6 L. 3 giugno 1981 n. 308

Messaggio da christian71 »

Il problema è che il cittadino ha solo il potete di decidere a chi dare la possibilità di rubare (perciò l'esempio del boia che dovrà giustiziarti) e non di dare il potere a chi non ruberà perchè ad oggi nessuno vuole stare al potere e accontentarsi di 25.000€ al mese + mille agevolazioni e rimborsi.....se non saranno i politici di turno a decidere di essere onesti e nutrirsi anche di soddisfazione per aver fatto cose buone per gli altri ci ritroviamo a mescolare sempre la stessa minestra...

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