SENTENZA VECCHIA MA INTERESSANTE

Feed - CARABINIERI

Rispondi
vecchiaguardia
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 39
Iscritto il: mar mag 17, 2011 9:54 pm

SENTENZA VECCHIA MA INTERESSANTE

Messaggio da vecchiaguardia »

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Sentenze: 545/2007

Registro Generale: 189/2006

nelle persone dei Signori:

LUIGI PAPIANO Presidente

BRUNO LELLI Cons.

UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 12 Aprile 2007

Visto il ricorso 189/2006 proposto da:

********************

rappresentato e difeso da:

*****************************

con domicilio eletto in BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI 5

presso

CARBONE AVV. PAOLO

contro

MINISTERO DELLA DIFESA -DIR.NE GEN.LE DEL PERSONALE MILITARE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento

del decreto n. 511/III-7-2005 del 27.12.2005 notificato in data 10.1.2006 con il quale è stata disposta la sanzione della sospensione disciplinare per mesi 2 (due) a decorrere dalla data del decreto stesso, nonché di ogni altro atto antecedente, concomitante o susseguente, presupposto e/o richiamato.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA DIFESA -DIR.NE GEN.LE DEL PERSONALE MILITARE

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, veniva sottoposto a procedimento disciplinare in relazione ad un fatto addebitatogli di “molestie e disturbo delle persone” e “atti osceni”.

In relazione ai medesimi fatti contestatigli in sede penale dal P.M. veniva emanata dal GIP una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, in assenza di contraddittorio con l’imputato.
L’esito dell’inchiesta formale è del tutto favorevole al ricorrente, che ha sempre respinto ogni addebito, in quanto rileva che il comportamento attribuitogli non è mai stato pronto e conclude ritenendo “che non sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione disciplinare di stato”.

La Commissione di disciplina ha concluso in senso favorevole al ricorrente affermando che lo stesso è “meritevole di conservare il grado”.

2. Con il provvedimento impugnato, tuttavia, è stato disposto che lo stesso venga comunque perseguito con una sanzione disciplinare di stato “applicando una sospensione dell’impiego per mesi 2 (due)”.

3. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza N. 224/06 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

4. Il ricorso è fondato.

Con il provvedimento impugnato si è ritenuto di applicare una sanzione disciplinare di stato mentre l’esito dell’inchiesta formale aveva proprio escluso l’applicabilità di una sanzione disciplinare di stato.

Sussiste, pertanto, la dedotta contraddittorietà tra l’esito della richiesta formale ed il contenuto del provvedimento impugnato.

Vero è che l’inchiesta formale non esclude l’eventuale instaurazione di una procedura di cui all’articolo 65 del Regolamento di disciplina militare ma il provvedimento impugnato al di là di una generica considerazione non contiene alcuna motivazione o valutazione specifica in ordine alla responsabilità del ricorrente per quanto concerne il fatto addebitatogli mentre da tutti gli atti del procedimento emerge la mancanza di prova a carico dello stesso.

5. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 12.04.2007

Presidente (L. Papiano)

Consigliere rel. est. (U. Di Benedetto)

Depositata in Segreteria in data 18.05.2007

Bologna, lì 18.05.2007

Il Segretario


N.R.G. 189/2006



N.R.G. «RegGen»


Rispondi