PENSIONE PROVVISORIA

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antoniope
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PENSIONE PROVVISORIA

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PENSIONE PROVVISORIA: NIENTE RESTITUZIONE SE IL RICALCOLO ARRIVA TROPPO TARDI
I pensionati non saranno tenuti alla restituzione di quanto provvisoriamente erogato ove il trattamento definitivo arrivi fuori tempo massimo. Lo spiega la Circolare numero 47 del 16 Marzo 2018 in cui l'istituto illustra le principali regole in materia di ripetizione degli indebiti pensionistici adeguandosi agli ultimi orientamenti della Giurisprudenza.
Il documento dell'Istituto distingue gli indebiti pensionistici in tre gruppi: gli indebiti propri, quelli più comuni che riguardano la falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni; gli indebiti di condotta, la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento, e gli indebiti civili in cui rientrano gli indebiti generati dall’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione.
Gli indebiti per cause diverse da elementi reddituali
Il chiarimento più importante riguarda gli indebiti propri per i quali, come noto, esiste una normativa distinta tra la gestione privata e quella pubblica frutto della diversa origine delle gestioni. Questa forma di indebito è quella più comune e insidiosa perchè spesso si determina su fatti non conoscibili dal pensionato come un mutamento nel meccanismo di calcolo dell'assegno (si pensi ad esempio al nuovo tetto introdotto dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 per chi percepisce importi elevati). E si forma quasi sempre nelle more della liquidazione del trattamento definitivo di pensione in sostituzione di quello provvisorio emesso dall'Istituto.
Nelle gestioni pubbliche
Regole analoghe valgono anche per i pensionati pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG e CTPS) anche se per questi soggetti è più alta la probabilità di formazione dell'indebito a seguito della liquidazione di un trattamento provvisorio.
Però a seconda della gestione previdenziale in cui è iscritto il pensionato gli effetti sono diversi: se trattasi di pensionato iscritto alla CTPS (Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato) è, invece, il pensionato a dover restituire quanto indebitamente percepito nelle more dell'adozione del trattamento definitivo (art. 162 Dpr 1092/1973).
Contro questa impostazione particolarmente penalizzante per i dipendenti iscritti presso la CTPS l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli anni (Sezioni Riunite della Corte dei Conti sentenze n. 7/2011/QM e n. 2/QM/2012) ha però progressivamente introdotto il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione. Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73 - che non fissa alcun limite temporale per l’eventuale recupero degli importi pensionistici provvisoriamente corrisposti - non può trovare applicazione qualora la liquidazione del trattamento definitivo di pensione sia oltremodo tardiva, rispetto ai perentori termini procedimentali fissati dalla legge, essendo trascorso un notevole lasso temporale tra la formazione dell’indebito e la richiesta di restituzione dell’Ente previdenziale.
Ebbene, ricorda il documento dell'Inps, nel caso in cui l'istituto non possa procedere al recupero dell'indebito verso il pensionato dovrà essere l'amministrazione statale che ha cagionato l'errore a rifondere l'Inps.

Prescrizione
Infine la Circolare spiega che l'indebito pensionistico è soggetto al normale termine di prescrizione decennale (art. 2946 cc). La prescrizione del diritto alla restituzione si compie, pertanto, con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall’invio della comunicazione del provvedimento di recupero all’interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte dell’Istituto. Per quanto riguarda il TFS/TFR occorre, invece, distinguere. Se si tratta di ripetere somme di indennità di buonuscita occorre rispettare i termini decadenziali previsti dall'articolo 30 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (di regola un anno dalla data di emanazione dell'atto di riferimento); se si tratta dell'IPS e del TFR i termini per la ripetizione sono soggetti solo al termine di prescrizione decennale.


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