Pensione Privileggiata

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nonno Alberto
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao Alfredo,riprendiamo e andiamo per ordine con una pensione lorda di 2590,91 la tua PAL è di 31090,92 che corrisponde ad una pensione netta di euro 1913,07 a questa somma devi aggiungere le detrazioni da lavoro euro 56,27 e fam euro 110,42 per cui netto 2079,76. con tredicesima di euro 1606,36

Ora esaminiamo la situazione con la PPO

Pal 31090,92 + 10% uguale 34200,01 avremo una pensione netta pari a euro 2073,66 a questa cifra vanno aggiunte le detrazioni da lavoro e fam,che non ti quantifico poichè come già detto da Gino e Angri sono un pò di meno,ma quello che conta è l'aumento della ppo pari a euro 160,59
tredicesima euro 1767,00

Ho rifatto i conteggi in quanto avevi in precedenza indicato somme diverse di pensione lorda una volta 2600 e l'altra di 2590,91 in entrambi i casi indicando la pal di euro 31000,questo crea errore nello sviluppo del calcolo.
se qualcosa non è chiara chiedi. Ciao alberto


alfredof58
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Alberto non so come ringraziarti, avevo postato 2600 solo per arrotondare le 2590 e quindi il
calcolo veniva molto vicino a quello che hai rifatto, ora è tutto chiaro, grazie a te ed anche agli
altri che si sono dedicati ai miei conteggi. Ciao
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da gino59 »

alfredof58 ha scritto:Ciao Alberto non so come ringraziarti, avevo postato 2600 solo per arrotondare le 2590 e quindi il
calcolo veniva molto vicino a quello che hai rifatto, ora è tutto chiaro, grazie a te ed anche agli
altri che si sono dedicati ai miei conteggi. Ciao
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P.S.Insomma non c'è che dire....??? non te la passi tanto male.... tua Suocera deve essere orgogliosa di te...ehehheeeeiiiihhhhhahahhaaaaaaa
alfredof58
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Gino di questi tempi con una pensione così non ci si può davvero lamentare, la essa suocera è
soddisfatta, poi quando arriverà la p.p.o. tutti più felici e contenti. Ciao
franruggi
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da franruggi »

mimmo63 ha scritto:Assssolutamente no!!

la mia PAL è quella che ho già detto e non ho PPO. la Tab B, ti viene pagata in un unica soluzione per gli anni che ti sono stati "assegnati" e non superiore a 5 anni .

Ciao
a


Quindi nel mio caso sono stato formato con una 5cat A a vita e nr 2 b x tre anni ciascuno.
Quindi prenderò un assegno aggiuntivo x le tabelle B?


Saluti
Francesco
franruggi
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da franruggi »

mimmo63 ha scritto:Assssolutamente no!!

la mia PAL è quella che ho già detto e non ho PPO. la Tab B, ti viene pagata in un unica soluzione per gli anni che ti sono stati "assegnati" e non superiore a 5 anni .

Ciao
a


Quindi nel mio caso sono stato formato con una 5cat A a vita e nr 2 b x tre anni ciascuno.
Quindi prenderò un assegno aggiuntivo x le tabelle B?


Saluti
Francesco
gino59
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da gino59 »

franruggi ha scritto:
mimmo63 ha scritto:Assssolutamente no!!

la mia PAL è quella che ho già detto e non ho PPO. la Tab B, ti viene pagata in un unica soluzione per gli anni che ti sono stati "assegnati" e non superiore a 5 anni .

Ciao
a


Quindi nel mio caso sono stato formato con una 5cat A a vita e nr 2 b x tre anni ciascuno.
Quindi prenderò un assegno aggiuntivo x le tabelle B?


Saluti
Francesco
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Re: Pensione Privileggiata
Messaggioda mimmo63 » sab ott 26, 2013 3:57 pm

provo a dare un mio contributo alla richiesta di FRANCOPASSA data la mia diretta esperienza con una Tab B per quattro annualità. P.A.L. 28296.00 grado Aps
Ottenuto il Decreto dal C.G.A.C. l'inpdap dopo l'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica alla quale mi ero rivolto e per la quale è intervenuto, il 28 Luglio c.a. mi ha liquidato con 9127,00 euro netto alla mano. Lordi, 11000 e rotti.

Colgo l'occasione per salutare il grande Gino59.
Saluti Mimmo63

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Re: Pensione Privileggiata

Messaggioda mimmo63 » lun ott 28, 2013 7:03 pm





Anche se l'argomento non è quello giusto, faccio solo un seguito ai precedenti miei Msg. riferiti alla Tab. B per quattro annualità e per la quale mi ero dimenticato di fare accenno.


A quanti possa interessare: durante il c.m. mi è stato dato l'equo indennizzo di € 1124.00


Saluti mimmo63
franruggi
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da franruggi »

Graxi


Saluti
Francesco
panorama
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da panorama »

Quanto qui sotto abbraccia 2 argomenti se può servire a qualcuno.
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Corte dei Conti Puglia di Bari

1) - L’INPS, costituito in giudizio in data 20.12.2013, dopo aver rappresentato che l’indebito di €. 10.144,31 si riferisce quanto ad €. 6.232,77 al recupero di metà dell’equo indennizzo già corrisposto e per €. 3.911,54 al conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, ha dedotto che il recupero dell’indebito di pecunia pubblica, su stipendi e pensioni, si caratterizza per la sua doverosità in termini assoluti ai sensi dell’art. 2033 c.c. e, nello specifico, a mente dell’art. 162, comma 8, del DPR 1092/1973 e che, anche alla luce dei principi fissati dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite (n. 2/QM/2012), il recupero sarebbe del tutto legittimo;

2) - la domanda del sig. L. G., tesa alla dichiarazione di irripetibilità dell’indebito pensionistico, è solo parzialmente fondata.

3) - Invero, la parte di indebito concernente la metà dell’equo indennizzo a suo tempo ricevuto dal ricorrente è pacificamente ripetibile dall’Istituto di previdenza. Invero, l’art. 144 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 espressamente stabilisce che, “nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l’equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata , la metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione di importo pari ad un decimo dell’ammontare di questa”.

4) - Nella specie, poiché la pensione privilegiata è stata concessa al ricorrente in via definitiva, seppure con decorrenza dalla cessazione dal servizio, solo con il decreto n. 322/32/M del 20.12.2007, è evidente che prima dell’emanazione di tale provvedimento non poteva disporsi alcun recupero dell’equo indennizzo.

Il resto leggetelo qui sotto.
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PUGLIA SENTENZA 517 04/07/2014

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 517 2014 PENSIONI 04/07/2014


Sent. 517/2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31474/PM del Registro di Segreteria, proposto dal sig. L. G. D., elettivamente domiciliato in Taranto al p.le Dante n. 26 presso lo studio legale dell’avv. Olga Perugini che lo rappresenta e difende contro

il Ministero della Difesa e
l’INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Bove e Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliati presso la sede INPS - gestione ex INPDAP di Bari, via Oberdan n. 40.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Uditi, nella pubblica udienza del 30 maggio 2014, l’avv. Olga Perugini per il ricorrente e l’avv. Ilaria de Leonardis per l’INPS; non comparso il Ministero della Difesa.

FATTO

Con ricorso notificato tra il 13 e il 14 novembre 2012, depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti in data 30.11.2012, il sig. L. G. D. - già sottufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio a domanda dal 31.12.1994 - ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa n. 322/2/M del 20.12.2007 - di concessione dell’assegno privilegiato ordinario dal 31.12.1994 e la pensione privilegiata ordinaria dall’1.1.2001 - la nota prot. n. 14175/08 del 26.6.2008 dell’INPDAP di OMISSIS - con cui, a seguito dell’applicazione del suddetto Decreto ministeriale ed al conguaglio effettuato con gli acconti di pensione corrisposti in via provvisoria, è stato accertato un credito erariale di €. 10.144,31 e sono state disposte due ritenuta cautelative mensili, una di €. 488,94 dall’1.7.2008 al 28.2.2009 e l’altra di €. 479,44 dall’1.7.2008 al 31.7.2009 – ed il provvedimento dell’ufficio provinciale di OMISSIS dell’INPDAP prot. 14175/08 del 21.7.2008 con cui sono state rideterminate le ritenute mensili della somma residua di €. 9.175,86 nell’importo di €. 95,89 ed €. 57,04 mensili dall’1.8.2008 al 31.7.2013.

Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di recupero di che trattasi invocando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia pensionistica, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, deve ritenersi operante il principio della non ripetibilità delle somme percepite indebitamente in buona fede; ha altresì sostenuto il legittimo affidamento ingenerato dall’aver percepito per un lungo periodo di tempo la pensione provvisoria; ha concluso chiedendo la declaratoria del diritto all’irripetibilità delle somme percepite oltre alla restituzione di tutte le somme già trattenute, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria depositata in data 10.12.2013 - dopo aver evidenziato che il ricorrente, pur avendo impugnato anche il decreto di concessione della pensione definitiva, non ha indicato motivi di censura avverso tale provvedimento - ha dedotto l’infondatezza del ricorso evidenziando l’obbligo legale di procedere al recupero in caso di indebito scaturito dal conguaglio tra pensione provvisoria e trattamento definitivo evidenziando che la giuridica differenza tra tali trattamenti esclude qualsiasi richiamo alla buona fede; inoltre, ha dedotto l’applicabilità, nella specie, dell’art. 162 TU 1092/1973, che prevede, in sintonia con quanto previsto dall’art. 2033 cc, la doverosità del recupero delle somme indebitamente corrisposte sul trattamento di pensione provvisoria ed ha richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui il legittimo affidamento nella spettanza delle somme in via definitiva debba essere adeguatamente provato dal ricorrente stesso.

L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 20.12.2013, dopo aver rappresentato che l’indebito di €. 10.144,31 si riferisce quanto ad €. 6.232,77 al recupero di metà dell’equo indennizzo già corrisposto e per €. 3.911,54 al conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, ha dedotto che il recupero dell’indebito di pecunia pubblica, su stipendi e pensioni, si caratterizza per la sua doverosità in termini assoluti ai sensi dell’art. 2033 c.c. e, nello specifico, a mente dell’art. 162, comma 8, del DPR 1092/1973 e che, anche alla luce dei principi fissati dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite (n. 2/QM/2012), il recupero sarebbe del tutto legittimo; ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 255/2013 del 20-23.12.2013 questa Sezione ha disposto alle amministrazioni convenute di depositare copia integrale del fascicolo amministrativo previdenziale del ricorrente.

A seguito di quanto prodotto dall’INPS con nota depositata in data 9.5.2014 e dal Ministero della Difesa con nota depositata in data 11.3.2014, è emerso che: 1) la pensione provvisoria è stata erogata dal 31.12.1994 al 31.12.1997 dalla Direzione di Commissariato di Taranto della Marina Militare, dall’1.1.1998 al 30.6.2001 dalla Direzione di Commissariato di Roma e dall’1.7.2001 dall’INPDAP 2) che l’unica comunicazione concernente una rettifica del trattamento provvisorio, proveniente da Maricentro Taranto ed indirizzata per conoscenza al ricorrente, è datata 3.2.1998, 3) con decreto n. 322/2/M del 20.12.2007 è stata concessa la pensione privilegiata definitiva 4) la Marina Militare con comunicazioni del 15 e 16 maggio 2008 ha trasmesso all’Istituto il prospetto riepilogativo degli acconti di pensione corrisposti per il periodo dal 31.12.1994 al 30.6.2001, 5) in applicazione del citato decreto ministeriale n. 322/2/M del 20.12.2007, con nota INPDAP del 20.6.2008 è stato accertato l’indebito pensionistico di €. 10.144,31, scaturito, come emerge dai prospetti contabili esibiti dall’Istituto di previdenza, quanto ad €. 3.911,54 dal conguaglio tra pensione provvisoria e quella definitiva e quanto ad €. 6.232,77 dal recupero di metà di equo indennizzo.
All’udienza del 30 maggio 2014, il difensore del ricorrente ed il legale dell’INPS hanno insistito per le conclusioni dei rispettivi atti scritti; il giudizio, non comparso il Ministero della Difesa, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto fissandosi, ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c., come mod. dall’art. 53, secondo comma, del D.L. 112/2008 conv. in legge dalla L. 133/2008, il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, già sottufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio a domanda dal 31.12.1994 ed entrato in pari data in ausiliaria ed a partire dall’1.1.2001 nella riserva, contesta la legittimità della nota dell’INPS (in data 20.6.2008) con cui è stato comunicato, a suo carico, un debito pensionistico di €. 10.144,31. Egli ha anche impugnato il decreto ministeriale di concessione della pensione definitiva ed il provvedimento INPDAP di OMISSIS del 21.7.2008, di conferma dell’indebito pensionistico e di rimodulazione delle ritenute mensili.

Richiamato quanto emerso dagli atti di causa e riportato nella parte in fatto,
la domanda del sig. L. G., tesa alla dichiarazione di irripetibilità dell’indebito pensionistico, è solo parzialmente fondata.

Invero, la parte di indebito concernente la metà dell’equo indennizzo a suo tempo ricevuto dal ricorrente è pacificamente ripetibile dall’Istituto di previdenza. Invero, l’art. 144 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 espressamente stabilisce che, “nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l’equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata , la metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione di importo pari ad un decimo dell’ammontare di questa”.

Nella specie, poiché la pensione privilegiata è stata concessa al ricorrente in via definitiva, seppure con decorrenza dalla cessazione dal servizio, solo con il decreto n. 322/32/M del 20.12.2007, è evidente che prima dell’emanazione di tale provvedimento non poteva disporsi alcun recupero dell’equo indennizzo.
L’altra parte dell’indebito, ammontante ad €. 3.911,54, si riferisce al conguaglio tra pensione provvisoria e trattamento definitivo.

Nella sentenza n. 2 del 2 luglio 2012 le Sezioni Riunite, riconsiderando quanto ritenuto nella decisione n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007, hanno osservato che il potere-dovere dell’Amministrazione previdenziale di rettificare, nella liquidazione definitiva della pensione , il/i provvedimento/i liquidativo/i della pensione in via provvisoria e di procedere, a conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate al pensionato a titolo provvisorio, permane anche dopo il superamento dei termini procedimentali di cui art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 e relativi regolamenti attuativi.

Ponendo in risalto il sempre maggior rilievo che il principio del legittimo affidamento ha progressivamente assunto nell’ordinamento nazionale e comunitario le Sezioni Riunite, in tale ultima pronuncia, hanno, peraltro, affermato “che nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino (in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell’Amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull’assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo” e che pertanto “deve ritenersi che il diritto–dovere (recte: potere) dell’Amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità”.

Le Sezione Riunite hanno, anche, osservato che il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell’autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell’interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l’indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Hanno, dunque, risolto la questione di massima concernente l’indebito pensionistico nei seguenti termini:
“lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto–dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria”.

“Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione , le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Nella specie, dall’esame della sequenza dei fatti come sopra ricostruiti, deve ritenersi che si sia di certo ingenerato un legittimo affidamento da parte del ricorrente nella percezione di somme a titolo di pensione provvisoria, consolidatosi negli anni.

Emerge, invero, che il ricorrente sin dal 31.12.1994 ha continuato a percepire un trattamento provvisorio e che il trattamento definitivo gli è stato erogato soltanto con il rateo di luglio 2008, dopo oltre tredici anni dalla cessazione dal servizio, e, in ogni caso, dopo circa dieci anni dall’ultima comunicazione riguardante la rettifica dell’ammontare della pensione provvisoria corrisposta dall’amministrazione della Marina Militare (nota del 3.2.1998).

Orbene, considerato che non risultano comportamenti colposi al ricorrente imputabili, che nei lunghi intervalli di tempo testé indicati non è intervenuto alcun atto idoneo a ingenerare dubbi sulla correttezza della liquidazione della pensione provvisoria e che l’amministrazione era in possesso di tutti gli elementi necessari sia al relativo conteggio che alla determinazione del trattamento definitivo, non può che concludersi che nella specie si sia ingenerato il legittimo affidamento del ricorrente nella stabilità della pensione percepita fino all’avvenuta comunicazione del credito erariale.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’indebito di €. 3.911,54 è da ritenersi irripetibile.

In adesione all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. III centrale di appello sent. n. 000113 del 13/03/2001, Sez. I centrale di appello sent. n. 000376 del 30/10/2007, n. 251 del 14.5.2012) - secondo cui l’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a soggetti in buona fede che non consegue ad inadempimento o a ritardato adempimento di un'obbligazione, non inerendo ad un debito, non può produrre interessi corrispettivi o moratori né, tanto meno, può essere suscettibile di rivalutazione - le somme trattenute in via cautelare dall’Istituto di previdenza devono essere restituite nel solo ammontare della sorte capitale.

Il provvedimento definitivo di pensione , pur essendo stato impugnato dal ricorrente, non è stato oggetto di censure specifiche, sicché non vi sono elementi per dubitare della sua legittimità.

In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e degli oscillamenti giurisprudenziali in materia di indebito pensionistico, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito al ricorso n. 31474 proposto dal sig. L. G. D.:

dichiara l’irripetibilità delle somme indebitamente erogate al ricorrente, oggetto del provvedimento di recupero dell’INDPAP – sede di OMISSIS, prot. n. 14175/08 del 20 giugno 2008, nei limiti dell’importo di €.3.911,54;

condanna l’INPS alla restituzione di quanto, relativamente a tale importo, è stato trattenuto a seguito del suddetto provvedimento, senza aggravio di interessi e rivalutazione monetaria;

rigetta le altre domande;

dispone la compensazione delle spese legali tra le parti.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 30 maggio 2014.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 04/07/2014

Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: Pensione Privileggiata

Messaggio da panorama »

Attenzione attenzione, leggete bene questa sentenza che spiega alcuni dettagli circa il meccanismo della restituzione del 50%, che non è prevista in tutti i casi.

Ricorso Accolto
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Il Tar Lazio precisa:

1) - In via preliminare, va delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata dalla resistente Amministrazione.
- ) - Il Collegio ritiene che la stessa sia infondata e vada pertanto disattesa in ragione del precipuo oggetto del contendere, che non verte sulla materia pensionistica, bensì sul beneficio dell’equo indennizzo, il quale, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, è direttamente connesso al rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione (ex multis, SS.UU., 7581/2006).

2) - La stessa Corte dei Conti, d’altronde, in fattispecie analoghe, ha più volte declinato la propria giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro, trattandosi, nel caso in esame, del giudice amministrativo quale giudice del pubblico impiego, ex art. 3, d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Tar Salerno, II, 1078/2013).

3) - L’art. 144 citato, nel disporre il recupero dell’indennizzo, richiede, quale condizione, che la pensione privilegiata sia stata ottenuta successivamente alla liquidazione dell’emolumento in questione, concesso per la stessa causa, mentre risulta dallo stesso decreto impugnato, e non è contestato dall’Amministrazione, che la pensione privilegiata sia stata accordata in data precedente all’elargizione dell’equo indennizzo.

- ) - Coglie dunque nel segno la censura di parte diretta a contestare l’assenza dei presupposti normativi per l’applicazione della disposizione in questione.

4) - ......l’esercizio del diritto-dovere dell’Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti, per cui l’interesse pubblico è in re ipsa e non richiede una specifica motivazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5784/2015), tale principio va comunque temperato in ragione delle particolari condizioni di vita del debitore - nel caso in esame, indubbiamente gravose - e che avrebbero richiesto, nella specie, modalità di recupero tali da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del ricorrente.

5) - Essendo mancata, nella specie, l’adeguata ponderazione della particolare situazione in cui versa(va) il ricorrente da parte del Ministero della Difesa, il ricorso è fondato anche sotto tale profilo.

6) ..... conseguentemente va annullato il provvedimento impugnato limitatamente al recupero della metà dell’equo indennizzo.

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704369, - Public 2017-04-11 -

Pubblicato il 07/04/2017

N. 04369/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2003, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, C.F. PRNGNN63C11Z114I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del decreto n. 640, datato 18 settembre 2002, del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, con cui veniva disposto il recupero, ex art. 144 DPR n. 1092/73, della somma pari alla metà dell'equo indennizzo complessivo già corrisposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno ricorrente, militare in congedo per riforma sin dal maggio 1998, a causa di infermità contratta durante il servizio, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui l’Amministrazione della Difesa ha disposto il recupero della metà dell’equo indennizzo già corrisposto.

Premette, in fatto, di aver ottenuto dall’Amministrazione un assegno pensionistico, rinnovabile per 4 anni, a titolo di trattamento privilegiato tabellare di 4^ ctg (decreto n. 599 del 24 giugno 1999) e, successivamente, la corresponsione dell’equo indennizzo in due distinte soluzioni (giusta decreto n. 1752 del 30 giugno 1999, e n. 292 datato 11 marzo 2002).

Col provvedimento gravato, il Ministero intimato - in esito al parere del Consiglio di Stato di accoglimento del ricorso straordinario presentato dall’interessato avverso il dm n. 1752/99 - ha annullato il primo decreto concessivo della 4^ ctg di pensione (n. 599/99), concedendo il trattamento tabellare di 2^ ctg e disponendo, al contempo, il recupero della somma di euro 6614,43 ai sensi dell’art. 144 del DPR 1092/73, da effettuarsi mediante trattenute sulla pensione.

Avverso il predetto atto, la parte deduce violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in sostanza, l’inapplicabilità, nella specie, del recupero previsto dalla normativa suddetta; l’esenzione da IRPEF del trattamento pensionistico erogato; la mancata considerazione della buona fede del ricorrente, del lasso di tempo intercorso tra l’erogazione e la ripetizione, nonché del grave pregiudizio arrecato.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, quale giudice esclusivo della materia pensionistica.

Con ordinanza n. 844/2003, è stata accolta l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 9 gennaio 2017, fissata a seguito di opposizione a decreto di perenzione (cfr. decreti nn. 440/2015 e 215/2016), la causa è infine passata in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata dalla resistente Amministrazione.

Il Collegio ritiene che la stessa sia infondata e vada pertanto disattesa in ragione del precipuo oggetto del contendere, che non verte sulla materia pensionistica, bensì sul beneficio dell’equo indennizzo, il quale, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, è direttamente connesso al rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione (ex multis, SS.UU., 7581/2006).

L’inerenza al rapporto di impiego non viene infatti meno per il fatto che il recupero dell’equo indennizzo venga effettuato poi sulla pensione.

La stessa Corte dei Conti, d’altronde, in fattispecie analoghe, ha più volte declinato la propria giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro, trattandosi, nel caso in esame, del giudice amministrativo quale giudice del pubblico impiego, ex art. 3, d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Tar Salerno, II, 1078/2013).

Ritenuta dunque la giurisdizione di questo TAR nei termini sopra visti, va tuttavia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ratione materiae limitatamente alla censura relativa all’esenzione IRPEF del trattamento pensionistico erogato, spettando invece la cognizione della questione della debenza del tributo al competente giudice tributario, innanzi alla quale la relativa domanda andrà riproposta nei sensi e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini seguenti.

L’art. 144 citato, nel disporre il recupero dell’indennizzo, richiede, quale condizione, che la pensione privilegiata sia stata ottenuta successivamente alla liquidazione dell’emolumento in questione, concesso per la stessa causa, mentre risulta dallo stesso decreto impugnato, e non è contestato dall’Amministrazione, che la pensione privilegiata sia stata accordata in data precedente all’elargizione dell’equo indennizzo.

Coglie dunque nel segno la censura di parte diretta a contestare l’assenza dei presupposti normativi per l’applicazione della disposizione in questione.

A ciò si aggiunga che, seppure è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che considera quale atto dovuto l’esercizio del diritto-dovere dell’Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti, per cui l’interesse pubblico è in re ipsa e non richiede una specifica motivazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5784/2015), tale principio va comunque temperato in ragione delle particolari condizioni di vita del debitore - nel caso in esame, indubbiamente gravose - e che avrebbero richiesto, nella specie, modalità di recupero tali da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del ricorrente.

Pertanto, lo stato psicologico di buona fede del debitore, di per sé non preclusivo dell’attività di recupero dell’indebito, impone in ogni modo l’obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente (Tar Lazio, III, n. 3934/2015; Tar Puglia, Lecce, n. 641/2015 ha invece ritenuto che l’atto di recupero non costituisca un atto assolutamente vincolato per l’Amministrazione in quanto, trattandosi di un atto di autotutela, occorre valutare l'incidenza del recupero sulla situazione concreta e l'affidamento ingenerato nel lavoratore, dovuto al rilevante tempo trascorso dall’originaria liquidazione).

Essendo mancata, nella specie, l’adeguata ponderazione della particolare situazione in cui versa(va) il ricorrente da parte del Ministero della Difesa, il ricorso è fondato anche sotto tale profilo.

Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso va dunque accolto nei termini sopra visti e conseguentemente va annullato il provvedimento impugnato limitatamente al recupero della metà dell’equo indennizzo.

In ragione della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda relativa all’esenzione IRPEF del trattamento economico erogato, in favore del competente giudice tributario, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

- lo accoglie per la restante parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Pensione Privileggiata

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Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

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Re: Pensione Privileggiata

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