Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

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elbriga

Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da elbriga »

Buongiorno a tutti gli utenti,

chiedo cortesemente agli esperti del forum se possono farmi chiarezza in merito alla mia situazione, che di seguito riassumo.

Nel prossimo mese di aprile dovrei raggiungere i 730 giorni di convalescenza nel quinquennio.
La CMO mi ha fatto intendere che il suo giudizio sarà di non idoneità al SMI, con idoneità al transito nei ruoli civili. Potrebbe esprimere anche un giudizio di idoneità parziale al s.m., nel caso di riconoscimento della domanda di causa di servizio presentata.

Sulla scorta di quanto sopra vorrei avere un calcolo approssimativo della pensione netta mensile che andrei a percepire e se percepirei lo stesso stipendio nel caso di passaggio ai ruoli civili.

I miei dati sono i seguenti:
Mar.Ca. CC con anzianità nel grado 24.09.2001
Periodo servizio: Anni 23, mesi 6 effettivi a cui aggiungere i figurativi;
Parametro 128;
Ind.vac.contr. netta: 11,87;
Retr.ind.anz. netta: 29,21;
Stipendio netto: 1.880;
Ind. pens. netta: 681,55;
Ass. funz. 17 netto: 133,01;
Età 43 con Coniuge a carico;
Data arruolamento: 17 settembre 1991;
Mi trovo nel sistema contributivo.

Saluti


gino59
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da gino59 »

elbriga ha scritto:Buongiorno a tutti gli utenti,

chiedo cortesemente agli esperti del forum se possono farmi chiarezza in merito alla mia situazione, che di seguito riassumo.

Nel prossimo mese di aprile dovrei raggiungere i 730 giorni di convalescenza nel quinquennio.
La CMO mi ha fatto intendere che il suo giudizio sarà di non idoneità al SMI, con idoneità al transito nei ruoli civili. Potrebbe esprimere anche un giudizio di idoneità parziale al s.m., nel caso di riconoscimento della domanda di causa di servizio presentata.

Sulla scorta di quanto sopra vorrei avere un calcolo approssimativo della pensione netta mensile che andrei a percepire e se percepirei lo stesso stipendio nel caso di passaggio ai ruoli civili.

I miei dati sono i seguenti:
Mar.Ca. CC con anzianità nel grado 24.09.2001
Periodo servizio: Anni 23, mesi 6 effettivi a cui aggiungere i figurativi;
Parametro 128;
Ind.vac.contr. netta: 11,87;
Retr.ind.anz. netta: 29,21;
Stipendio netto: 1.880;
Ind. pens. netta: 681,55;
Ass. funz. 17 netto: 133,01;
Età 43 con Coniuge a carico;
Data arruolamento: 17 settembre 1991;
Mi trovo nel sistema contributivo.

Saluti
======================================
N.B. Onestamente,ti consiglierei di optare nei ruoli civili e lo stipendio sarà + o - uguale....!!!!
In quanto l'importo pensionistico è basso ....!!!!!!!!!!!! Saluti
elbriga

Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da elbriga »

Orientativamente su che importo dovremmo essere?
elbriga

Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da elbriga »

buongiorno a tutti, sulla vorrei sapere se c'è qualche utente che è stato riformato di recente e che sia a conoscenza dell'importo che verrà a percepire, sulla scorta deI dati sotto riportati aggiornati all'ultimo statino di gennaio 2015

Mar.Ca. CC con anzianità nel grado 24.09.2001
Periodo servizio: Anni 23, mesi 6 effettivi a cui aggiungere i figurativi;
Parametro 133 dal 01.01.2015;
Ind.vac.contr. netta: 12,34;
Retr.ind.anz. netta: 29,21;
Stipendio netto: 1.644,88;
Ind. pens. netta: 716,90;
Ass. funz. 17 netto: 133,01;
Età 43 con Coniuge a carico;
Data arruolamento: 17 settembre 1991;
Mi trovo nel sistema contributivo.

Saluti
gino59
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da gino59 »

elbriga ha scritto:buongiorno a tutti, sulla vorrei sapere se c'è qualche utente che è stato riformato di recente e che sia a conoscenza dell'importo che verrà a percepire, sulla scorta deI dati sotto riportati aggiornati all'ultimo statino di gennaio 2015

Mar.Ca. CC con anzianità nel grado 24.09.2001
Periodo servizio: Anni 23, mesi 6 effettivi a cui aggiungere i figurativi;
Parametro 133 dal 01.01.2015;
Ind.vac.contr. netta: 12,34;
Retr.ind.anz. netta: 29,21;
Stipendio netto: 1.644,88;
Ind. pens. netta: 716,90;
Ass. funz. 17 netto: 133,01;
Età 43 con Coniuge a carico;
Data arruolamento: 17 settembre 1991;
Mi trovo nel sistema contributivo.

Saluti
==============================Credo che sicuramente sei ad una P.A.L. di 16.000€ .-
elbriga

Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da elbriga »

Netti siamo sui 1200 mensili?


Credo che sicuramente sei ad una P.A.L. di 16.000€ .-[/quote]
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da STANCHISSIMO »

1023 netto
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da STANCHISSIMO »

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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da STANCHISSIMO »

Fino a 15000 tassazione 23% poi 27%
gino59
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da gino59 »

STANCHISSIMO ha scritto:1023 netto
=======================================
Dai 16.000€ - 3.720 (irpef)=€12.280 :12=€1.023,33 + 97 circa (d.r.) + ass. e fam. a carico.-
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da STANCHISSIMO »

Ciao gino59 non ne azzecco mai una[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
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Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da panorama »

1) - ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.

2) - Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008), a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.

3) - L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

LA CORTE precisa:

4) - E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

5) - Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.

6) - Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.

7) - Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).

N.B.: rileggi i punti sopra n. 4,6 e 7

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 16/03/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 2015 PENSIONI 16/03/2015



228/2015/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello in materia di pensioni civili , iscritto al n. 46087 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS ex INPDAP, quale successore ex lege, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane;

avverso la sentenza n. 419/2012, depositata il 21.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo;

e nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Raimondi e Giuseppe Orsini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio legale dell’Avv. Gianfranco Falcone,

Visto l’ atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Maria Passarelli, in delega, per l’INPS e l’Avv. Giuseppe Orsini per la parte appellata;

FATTO

Con la sentenza gravata il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso del signor OMISSIS, ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.

Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008) oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.

L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il OMISSIS si è costituito in giudizio con memoria depositata il giorno 11 settembre 2013, con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 8.04.2013.

Ha poi ritenuto comunque inammissibile il gravame, sia perché notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 21 dicembre 2013, sia perché privo della indicazione dei capi della decisione per i quali si intende appellare.

Nel merito, la difesa di parte appellata ha insistito per l’infondatezza dell’appello, dal momento che il OMISSIS deve intendersi cessato dal servizio all’atto della cessazione di quelle mansioni che lo hanno reso inabile al servizio.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2014, udito il consigliere relatore, l’Avv. Maria Passarelli per l’INPS e l’Avv. Orsini per l’appellato si sono riportati agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Va in primo luogo esaminata la tempestività dell’appello dell’INPS, avendo la parte appellata eccepito la tardività del gravame.

Il motivo di appello è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado, per l’udienza del 27 novembre 2012, si era formalmente costituito l’INPS, Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Saragat s.n.c., come si evince dalla costituzione in giudizio a firma del Dirigente di Sede dr. Giuseppe Ferrigno, inserita nel fascicolo di primo grado. La notifica della sentenza impugnata risulta invece effettuata al legale rappresentante della sede INPDAP di Chieti e non a quella de L’Aquila, che si era invece costituito in giudizio.

Pertanto tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e dunque il gravame, notificato il 22 giugno 2013, deve considerarsi tempestivo.

Non è meritevole di accoglimento neppure la censura di inammissibilità fondata sul mancato rispetto del termine di sei mesi per impugnare, atteso che per costante giurisprudenza di queste Sezioni di appello tale termine non trova applicazione per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, in presenza della disciplina specifica dettata dal comma 5 bis della legge n. 19/1994, art. 1, che si ritiene invece prevalente.

Nel merito l’appello, in cui i motivi di gravame – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata – sono ben delineati, deve ritenersi fondato.

Ed infatti risulta dagli atti di causa che in data 28.11.2007 il OMISSIS è stato dichiarato dalla C.M.O. di Chieti, per causa dipendente dal servizio, “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto, sì idoneo al reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione della Giustizia” dove è stato inquadrato nel profilo professionale di collaboratore, posizione economica B2 .- Operatore amministrativo, e tale risulta ancora in servizio.

E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

A conforto di tale tesi, che questo Collegio condivide, va poi rilevato che il primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) stabilisce che “Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, sempre che l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.

Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.

Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.

Per le considerazioni sopra esposte l’appello dell’INPS merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Sono poste a carico dell’appellato, a cagione della soccombenza, le spese sostenute dall’INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in parziale riforma dell’impugnata sentenza

- ACCOGLIE l’appello prodotto dall’INPS avverso la sentenza n. 419/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata il 21.12.2012 e, per l’effetto, dichiara che al signor OMISSIS spetta l’assegno rinnovabile e la tredicesima mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ovvero dal 1.10.2010.

Spese legali a carico dell’appellato euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS:
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21.10.2014.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rita LORETO Piera MAGGI


Depositata in Segreteria il 16 MAR. 2015

IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
elbriga

Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da elbriga »

Buonasera,
in data 23 giugno 2015, la CMO di Roma mi giudicava NON idoneo permanentementea SMI nei CC in modo assoluto, collocandomi in congedo assoluto e SI reimpiegabile nelle corrispondenze aree funzionali del personale civile, venendomi ascritta la 4^ categoria della tabella A. Ho prodotto domanda per il transito sulla pensione in attesa di conteggi.
Volevo chiedere agli esperti del forum se nel frattempo,essendo stato riformato, riceverò il TFS, la cassa sottufficiali ed altri emolumenti.
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spartagus
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Iscritto il: dom nov 27, 2011 2:48 pm

Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da spartagus »

Se passi nei ruoli civili del Ministero della difesa prenderai solo la cassa sottufficiali per la quidazione devi aspettare che vai in pensione anche da civile te lo dici uno che c'è passato.Ciao
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montegrotto72
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Iscritto il: dom giu 08, 2014 11:14 am

Re: Pensione per riforma o passaggio ruoli civili?

Messaggio da montegrotto72 »

buongiorno a tutti cari colleghi,
ho una domanda per voi
sono in convalescenza per malattia gia riconosciuta cds A7 e VDD 31%
ora mi chiedo: sicuramente, come preannunciato, la CMO mi riformera' in maniera parziale.
dal momento della "notifica" della riforma in CMO, l'indomani ove sarò impiegato???
a disposizione CMO?
continuo al mio reparto (stazione CC)??
Aggregato al superiore Comando in attesa di destinazione finale??
Grazie A tutti


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