La differenza fra riforma totale e riforma parziale

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antonio1
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La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da antonio1 »

Volevo chiedere agli amici del forum, esperti in materia, che differenza c'è tra la riforma totale e la riforma parziale? Inoltre, volevo chiedere se una CMO ti dà una riforma parziale per causa di servizio, il militare, con 30 anni di servizio, può andare in pensione? Invece, se uno ha una riforma parziale per una malattia non dipendente da causa di servizio, cosa succede? A volte leggo, in questo forum, che le commissioni mediche danno una riforma totale o parziale con l'idoneità a lavorare nei ruoli civili, questo cosa vuol dire?

Cordiali saluti da Antonio1 - Attendo una vostra risposta.


fox62
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da fox62 »

Ciao antonio 1, quando un militare viene riformato dalla CMO e nel verbale di riforma vi è scritto si idoneo al transito nei ruoli civili delle rispettive aree funzionzionali del Ministero della Difesa, vuol dire che se il "soggetto" può accettare (una sua facoltà) , mediante domanda, che invece di andare in pensione può transitare a fare l'impiegato civile del M.D., in qualche caserma e/o dell'Arma e/o dell'Esercito. Con 30 anni di servizio se riformato non accetti il transito puoi tranquillamente andare in pensione. La riforma parziale significa che come dice la parola sei parzioalmente idoneo a fare servizio. Quindi stante la patologia solitamente si può fare solo servizio interno, in ufficio, magari in un nucleo Comando e non fuori esposto alle inclemenze atmosferiche, effettuare servizi notturni e a combattere il criminine. Spro di esserti stato di aiuto. In bocca al lupo per tutto.
rickiconte
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da rickiconte »

Occhio che la riforma PARZIALE è un arma a doppio taglio.

Mi spiego meglio e vi cito le tre ipotesi che possono verificarsi:

1. La CMO mi riforma parzialmente per malattia già riconosciuta SI dipendente. Rientro in servizio e vengo assegnato ad incarico di ufficio.
2. La CMO mi riforma parzialmente per malattia ancora in corso di riconoscimento. Vengo messo in una speciale aspettativa, NON cumulabile con quella prevista nel quinquiennio, in attesa che il Comitato di Verifica si esprima. Se per ipotesi dopo un anno si esprime POSITIVAMENTE rientro in servizio (facendo quindi un anno di speciale aspettativa) con le modalità di cui al punto 1, se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta.
3.La CMO mi riforma parzialmente per malattia NON riconosciuta dipendente da causa di servizio o per la quale NON ho mai chiesto il riconoscimento. Vengo posto immediatamente in congedo come riformato assoluto.

Spero che sia stato sufficientemente chiaro.
PINO99
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da PINO99 »

rickiconte ha scritto:Occhio che la riforma PARZIALE è un arma a doppio taglio.

Mi spiego meglio e vi cito le tre ipotesi che possono verificarsi:

1. La CMO mi riforma parzialmente per malattia già riconosciuta SI dipendente. Rientro in servizio e vengo assegnato ad incarico di ufficio.
2. La CMO mi riforma parzialmente per malattia ancora in corso di riconoscimento. Vengo messo in una speciale aspettativa, NON cumulabile con quella prevista nel quinquiennio, in attesa che il Comitato di Verifica si esprima. Se per ipotesi dopo un anno si esprime POSITIVAMENTE rientro in servizio (facendo quindi un anno di speciale aspettativa) con le modalità di cui al punto 1, se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta.
3.La CMO mi riforma parzialmente per malattia NON riconosciuta dipendente da causa di servizio o per la quale NON ho mai chiesto il riconoscimento. Vengo posto immediatamente in congedo come riformato assoluto.

Spero che sia stato sufficientemente chiaro.
mi rifaccio al punto 2 alla voce: se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta. (se vi è ricorso al Presidente della Repubblica o al TAR??? ) STAI ANCORA IN ATTESA PER ALMENO 4-5 ANNI. CONOSCO DEI CASI CHE SONO ANCORA IN ATTESA DA 4 ANNI!!
PINO99
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da PINO99 »

1. La CMO mi riforma parzialmente per malattia già riconosciuta SI dipendente. Rientro in servizio e vengo assegnato ad incarico di ufficio.

dove N.C. compagnia appartenenza??? o altri uffici??? Conosci direttive (scritte) in merito???
rickiconte
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da rickiconte »

Ci dovrebbe essere una circolare e comunque uno scritto che indica quali sono gli incarichi destinati ai riformati parziali.

Di solito si usa assegnare il riformato parziale al N.C. di Compagnia, Uffici del Comando Provinciale, Uffici Legionali, uffici di Reggimenti e Battaglioni, uffici Comando Interregionale ecc.

Per quanto riguarda il ricorso riguarda la causa di servizio, in quel caso non saprei se vi è una sospensiva del provvedimento di congedo conseguente a riforma parziale da NON riconoscimento da causa di servizio.

Se invece vuoi ricorrere al giudizio di inidoneità parziale devi andare alla cmo di 2^Istanza.
MIKE 72
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da MIKE 72 »

Buonasera. Di solito però oltre alla riforma parziale la C.M.O. inserisce la dicitura..."Si idoneo al transito nelle aree funzionali del M.D." e, quindi, anche se non riconosciuta si puo' transitare ai ruoli civili
ZioSam
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da ZioSam »

Si certo.
In caso di malattia NON dipendente da c.s., nel caso vi fosse l'idoneità ai servizi civili uno può scegliere di transitarvi senza andare in pensione.
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Re: R: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da STANCHISSIMO »

E lo stipendio lo prendono ancora?

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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da STANCHISSIMO »

PINO99 ha scritto:
rickiconte ha scritto:Occhio che la riforma PARZIALE è un arma a doppio taglio.

Mi spiego meglio e vi cito le tre ipotesi che possono verificarsi:

1. La CMO mi riforma parzialmente per malattia già riconosciuta SI dipendente. Rientro in servizio e vengo assegnato ad incarico di ufficio.
2. La CMO mi riforma parzialmente per malattia ancora in corso di riconoscimento. Vengo messo in una speciale aspettativa, NON cumulabile con quella prevista nel quinquiennio, in attesa che il Comitato di Verifica si esprima. Se per ipotesi dopo un anno si esprime POSITIVAMENTE rientro in servizio (facendo quindi un anno di speciale aspettativa) con le modalità di cui al punto 1, se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta.
3.La CMO mi riforma parzialmente per malattia NON riconosciuta dipendente da causa di servizio o per la quale NON ho mai chiesto il riconoscimento. Vengo posto immediatamente in congedo come riformato assoluto.

Spero che sia stato sufficientemente chiaro.
mi rifaccio al punto 2 alla voce: se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta. (se vi è ricorso al Presidente della Repubblica o al TAR??? ) STAI ANCORA IN ATTESA PER ALMENO 4-5 ANNI. CONOSCO DEI CASI CHE SONO ANCORA IN ATTESA DA 4 ANNI!!
E lo stipendio dopo tutti questi anni lo prendono ancora?????
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Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da Klaine1964 »

rickiconte ha scritto:Ci dovrebbe essere una circolare e comunque uno scritto che indica quali sono gli incarichi destinati ai riformati parziali.

Di solito si usa assegnare il riformato parziale al N.C. di Compagnia, Uffici del Comando Provinciale, Uffici Legionali, uffici di Reggimenti e Battaglioni, uffici Comando Interregionale ecc.

Per quanto riguarda il ricorso riguarda la causa di servizio, in quel caso non saprei se vi è una sospensiva del provvedimento di congedo conseguente a riforma parziale da NON riconoscimento da causa di servizio.

Se invece vuoi ricorrere al giudizio di inidoneità parziale devi andare alla cmo di 2^Istanza.
questo è quello che è scritto in calce al verbale
Idoneo permanentemente in modo parziale al s.m.i. ed al servizio di Istituto nella Forza Armata dei CC ai sensi della L. 738/81; da impiegare solo in mansioni di ufficio così come disposto dalla circolare n. 207/321-2-1977 datata 29/12/10 del c.do Generale dell'Arma 1 Reparto - Uff. Ordinamento.
italiauno61

Re: La differenza fra riforma totale e riforma parziale

Messaggio da italiauno61 »

STANCHISSIMO ha scritto:
PINO99 ha scritto:
rickiconte ha scritto:Occhio che la riforma PARZIALE è un arma a doppio taglio.

Mi spiego meglio e vi cito le tre ipotesi che possono verificarsi:

1. La CMO mi riforma parzialmente per malattia già riconosciuta SI dipendente. Rientro in servizio e vengo assegnato ad incarico di ufficio.
2. La CMO mi riforma parzialmente per malattia ancora in corso di riconoscimento. Vengo messo in una speciale aspettativa, NON cumulabile con quella prevista nel quinquiennio, in attesa che il Comitato di Verifica si esprima. Se per ipotesi dopo un anno si esprime POSITIVAMENTE rientro in servizio (facendo quindi un anno di speciale aspettativa) con le modalità di cui al punto 1, se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta.
3.La CMO mi riforma parzialmente per malattia NON riconosciuta dipendente da causa di servizio o per la quale NON ho mai chiesto il riconoscimento. Vengo posto immediatamente in congedo come riformato assoluto.

Spero che sia stato sufficientemente chiaro.
mi rifaccio al punto 2 alla voce: se NEGATIVAMENTE vengo automaticamente posto in riforma assoluta. (se vi è ricorso al Presidente della Repubblica o al TAR??? ) STAI ANCORA IN ATTESA PER ALMENO 4-5 ANNI. CONOSCO DEI CASI CHE SONO ANCORA IN ATTESA DA 4 ANNI!!
E lo stipendio dopo tutti questi anni lo prendono ancora?????
Se il Giudice Amministrativo accoglie un'eventuale istanza cautelare di sospensione, gli effetti del provvedimento di diniego del riconoscimento che ha generato la riforma, sono anche essi sospesi sino all'emissione da parte del TAR della sentenza definitiva che potrà essere favorevole o meno...Nel caso sia favorevole, è evidente che per quanto concerne lo stipendio non succederà nulla. Ma se la pronuncia fosse sfavorevole, allora si ripristinerebbero le condizioni che c'erano al momento dell'adozione del provvedimento...Se il provvedimento fu adottato entro i 24 mesi dalla domanda di dipendenza, allora il ricorrente bastonato dal TAR, dovrà restituire gli emolumenti percepiti in più. Sed lex dura lex...
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